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Incarti n. 11.2022.66 |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2022.2 (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 28 febbraio 2022 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sull'appello dell'8 aprile 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 marzo 2022 (inc. 11.2022.65)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2022.66);
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 febbraio 2022 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Riviera perché ordinasse una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 2741 RFD di Biasca, appartenente a AO 1, invitando l'ufficiale del registro fondiario a rifiutare “qualsivoglia iscrizione di alienazione o qualsivoglia annotazione (…) di diritti reali o di diritti reali limitati” riguardante tale proprietà. Identica richiesta l'istante ha formulato già in via cautelare. Pregiudizialmente egli ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. A sostegno della domanda AP 1 ha allegato che AO 1 lo aveva indotto il 3 marzo 2021 a rinun-ciare a un diritto di abitazione sul citato fondo, diritto che è stato cancellato così dal registro fondiario, sebbene in realtà egli non fosse consapevole di quanto stesse facendo.
B. Invitato a esprimersi per iscritto, in un memoriale dell'11 marzo 2022 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 30 marzo 2022 senza indire udienze, il Pretore ha respinto l'istanza per non avere AP 1 “allegato né reso verosimile di avere intrapreso alcun passo” volto a invalidare la rinuncia al diritto di abitazione e nemmeno di avere preteso che AO 1 intendesse concretamente disporre del fondo, di modo che faceva difetto anche il requisito dell'urgenza. Le spese processuali di fr. 100.‒ sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto fr. 500.‒ per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 aprile 2022 nel quale chiede, una volta ancora, che sia ordinata una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 2741 RFD e che l'ufficiale del registro fondiario sia tenuto a rifiutare “qualsivoglia iscrizione di alienazione o qualsivoglia annotazione (…) di diritti reali o di diritti reali limitati” riguardante tale proprietà. Egli insta altresì perché l'iscrizione avvenga senza indugio, già in pendenza di appello, e rinnova la richiesta di gratuito patrocinio anche in seconda sede. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni concernenti restrizioni della facoltà di disporre, come le decisioni riguardanti iscrizioni provvisore nel registro fondiario, sono emanate con la procedura sommaria giusta l'art. 249 lett. d n. 11 CPC. Sono quindi impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Chiamato da questa Camera a indicare il valore litigioso, il Pretore lo ha stabilito l'11 maggio 2021 in fr. 200 000.–, stima che a prima vista può apparire verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al legale dell'istante il 31 marzo 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato l'8 aprile suc-cessivo (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Le premesse che il richiedente deve adempiere per ottenere una restrizione della facoltà di disporre sono, per analogia, quelle dell'art. 961 cpv. 3 CC che regolano le condizioni alle quali è possibile conseguire un'iscrizione provvisoria (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2009 del 23 giugno 2010, consid. 3 pubblicato in: RtiD I-2011 pag. 674). Il richiedente deve rendere verosimile così:
– la sua legittimazione, cioè un interesse legittimo nel senso dell'art. 961 cpv. 3 CC (prima condizione) e
– una minaccia della sua posizione giuridica (seconda condizione).
Un interesse legittimo è dato ove sia resa verosimile una pretesa di carattere obbligatorio che si riferisce al fondo. Una minaccia sussiste se il richiedente corre il pericolo, per gli effetti legati alla pubblicità del registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC), di perdere il proprio diritto poiché un terzo in buona fede potrebbe essere protetto nel suo acquisto. Alla verosimiglianza non vanno poste in ogni modo esigenze elevate (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2009 del 23 giugno 2010, consid. 3 pubblicato in: RtiD I-2011 pag. 674).
3. Nella fattispecie il Pretore non ha ravvisato nessuna delle due condizioni testé evocate. All'istante egli ha rimproverato di non avere “allegato né reso verosimile di avere intrapreso alcun passo” volto a invalidare la rinuncia al diritto di abitazione e nemmeno di avere preteso che AO 1 intendesse concretamente disporre del fondo. Non riscontrando la verosimiglianza di alcun interesse legittimo né di alcuna minaccia per la posizione giuridica dell'istante, egli ha respinto così la postulata restrizione della facoltà di disporre.
4. L'appellante obietta, per quanto riguarda la prima argomentazione del Pretore, che “se i provvedimenti cautelari sono decretati prima dell'introduzione della causa di merito (come nella fattispecie) il giudice assegna all'istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine (art. 263 CPC)”. Egli fa valere di avere “promosso la procedura cautelare prima di quella di merito proprio per evitare che le more istruttorie rendessero inutile tale procedura di merito”, di modo che lo stesso art. 263 CPC lo legittimerebbe a procedere. A suo avviso “il primo passo” per contestare la rinuncia al diritto di abitazione è stato “proprio quello di inoltrare l'istanza supercautelare, nell'attesa dell'assegnazione del termine ex art. 263 CPC”.
L'argomentazione cade nel vuoto già per il fatto che nella fattispecie l'istante non ha chiesto un qualsiasi provvedimento cautelare, bensì una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 cpv. 1 n. 1 CC), in esito alla quale il giudice non suole fissare alcun termine per intentare un'azione di merito. Diverso sarebbe stato il caso ove il richiedente avesse avuto modo di postulare un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC), all'iscrizione provvisoria dovendo far seguito in tale ipotesi l'assegnazione di un termine entro cui sollecitare l'iscrizione definitiva (Jent-Sørensen in: ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 28 ad art. 249). Ammesso e non concesso che per rendere verosimile una pretesa di carattere obbligatorio sia sufficiente vedersi assegnare un termine entro cui promuovere causa (nel senso dell'art. 263 CPC), in concreto l'istante non poteva contare dunque su nulla del genere.
Del resto, si volesse anche supporre che al momento di pronunciare una restrizione della facoltà di disporre il giudice impartisca all'istante un termine entro cui presentare l'azione di merito, ciò non toglie che per ottenere la restrizione come tale l'interessato debba rendere verosimile ‒ come detto ‒ la propria legittimazione, cioè un interesse legittimo. Una restrizione della facoltà di disporre non si ottiene con semplici dichiarazioni unilaterali. AP 1 sostiene di avere rinunciato al diritto di abitazione sulla particella n. 2741 RFD senza essere consapevole di quanto firmava. L'assunto si esaurisce tuttavia in un'affermazione. Certo, egli fa valere di avere consentito a una rinuncia improvvida, di essere oberato di debiti, affetto di alcolismo e con problemi di tossicodipendenza. Il che può senz'altro essere vero. Non basta tuttavia rammaricarsi di un comportamento dovuto a leggerezza, avventatezza o compiacenza per rendere verosimile l'inconsapevolezza delle proprie azioni. Tanto meno ove si consideri che
l'istante non era oggetto di alcuna curatela e che AO 1 gli aveva raccomandato di presentarsi curato dal notaio chiamato ad autenticarne la firma, lasciandogli capire che la rinuncia al diritto di abitazione presupponeva una certa solennità. Ne segue che in concreto una restrizione della facoltà di disporre non poteva entrare in linea di conto già per mancanza del primo requisito costitutivo.
5. Si aggiunga che nel caso specifico non manca solo il primo requisito, ma anche il secondo. Chi insta per una restrizione della facoltà di disporre deve rendere verosimile infatti, oltre alla propria legittimazione, una minaccia della sua posizione giuridica (sopra, consid. 3). Deve quindi rendere attendibile che, per gli effetti legati alla pubblicità del registro fondiario, egli corra il concreto pe-ricolo di perdere il proprio diritto poiché un terzo in buona fede potrebbe essere protetto nel suo acquisto. L'appellante eccepisce di non avere alcuna possibilità “di venire a conoscenza di una volontà di disposizione” da parte di AO 1, il quale potrebbe alienare la particella n. 2741 a sua insaputa. Sta di fatto che la difficoltà di procurarsi un mezzo di prova non esonera dal rendere verosimile quanto si allega e che il rischio legato a un'alienazione del fondo non può semplicemente essere presunto. Deve essere reso in qualche modo verosimile, se non altro per mezzo di indizi. E nella fattispecie non si ravvisano elementi in tal senso. Né una restrizione della facoltà di disporre può essere ordinata per semplice precauzione o premunizione. In ultima analisi, il rischio di perdere il proprio diritto poiché un terzo in buona fede potrebbe essere protetto nel suo acquisto non deve necessariamente essere suffragato da grande verosimiglianza, ma deve pur sempre apparire una minaccia concreta, non soltanto una possibilità, come nel caso in esame. Ne segue che, non riscontrandosi nella fattispecie nemmeno la seconda condizione cumulativa posta dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC, l'appello vede la sua sorte segnata.
6. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari contenuta nell'appello.
7. Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il convenuto non essendo stato chiamato a presentare osservazioni al ricorso.
8. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere accolta. Versasse anche l'istante in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), per vero, il ricorso mancava di buon diritto fin dall'inizio, tanto da non essere stato comunicato a AO 1 per osservazioni (art. 117 lett. b CPC). Delle difficoltà economiche in cui si trova verosimilmente l'interessato si tiene conto, ad ogni modo, mitigando la tassa di giustizia.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Sentenze riguardanti restrizioni della facoltà di disporre o iscrizioni provvisorie nel registro fon-diario sono considerate tuttavia “decisioni in materia di misure cautelari” a mente dell'art. 98 LTF. Contro di esse il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_425/2019 del 10 luglio 2019 consid. 3).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
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– avv. ; – avv. dott. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).