Incarto n.
11.2022.68

Lugano

31 gennaio 2024                              

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d' appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

cancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2018.94 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 aprile 2018 da

 

 

 AO 1  (RO)

(patrocinato dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(già patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

giudicando sull'appello del 27 aprile 2022 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 marzo 2022;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AO 1 (1976), cittadino romeno, e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 5 dicembre 2008. Dal matrimonio è nata N__________ il 5 febbraio 2009. Il marito, economista, è socio unico della N__________ Srl di B__________, attiva nella costruzione di immobili. Anch'essa economista, la moglie ha lavorato nel settore bancario e assicurativo fino al matrimonio per dedicarsi poi alla cura della figlia. Sulla questione di sapere se durante il matrimonio la famiglia abbia convissuto le dichiarazioni dei coniugi divergono: per la moglie la famiglia abitava a __________, anche se il marito trascorreva lunghi periodi lavorativi in

                                         R__________; per AO 1 invece non è mai stato fondato alcun domicilio comune nel Ticino.

 

                                  B.   Adito il 17 febbraio 2010 da AP 1 a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 15 marzo 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito alla moglie l'abitazione coniugale in uso, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e non ha fissato contributi alimentari tra coniugi, ma ha obbligato AO 1 a versare un contributo di mantenimento in favore della figlia di fr. 3040.– mensili (inc. DI.2010. 280). Per la moglie (ma non per il marito), tra il 2012 e il 2016 i coniugi si sono riconciliati, tentando invano anche procreazioni assistite, salvo poi separarsi definitivamente nel 2017.

 

                                  C.   L'11 aprile 2018 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo di affidare la figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e riservato il proprio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare per la figlia di fr. 3030.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione, così come la suddivisione a metà delle spese straordinarie di lei. Egli ha invitato inoltre la moglie a lasciare l'abitazione di __________ prospettandole un'altra soluzio­ne abitativa, ha rifiutato ogni contributo alla medesima e ogni pretesa derivante dalla liquidazione del regime dei beni, dichiarando di non avere alcun avere previdenziale. All'udienza di conciliazione del 30 maggio 2018, proseguita il 1° luglio 2020, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, sull'affidamento della figlia alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale, sul diritto di visita paterno, sull'inesistenza di averi previdenziali da suddividere e sul versamento alla moglie di una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Sugli altri punti i coniugi non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione sulle conseguenze rimaste litigiose.

                                     

                                  D.   In un memoriale del 28 agosto 2020, integrato il 7 settembre successivo, AO 1 ha offerto un contributo alimentare per la sola figlia di fr. 2845.40 mensili e ha nuovamente escluso l'esistenza di acquisti da dividere. Nella sua risposta del 16 ottobre 2020, completata il 9 novembre successivo, AP 1 ha chiesto che il marito acquistasse l'appartamento di __________ o, quanto meno assumesse tutte le relative spese, postulando un contributo alimentare per sé di fr. 12 000.– mensili vita natural durante, oltre a fr. 15 000.– mensili per le spese fisse mensili di cibo, telefono elettricità…”, e un contributo per la figlia di fr. 6000.– mensili, non senza rivendicare complessivi fr. 500 000.– e complessivi € 3 110 000.00 in liquidazione del regime di beni. Il 25 novembre 2020 essa ha poi sollecitato dal marito una seconda una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  E.   Alle prime arringhe del 25 febbraio 2021 l'attore ha ribadito le proprie domande, chiedendo di accertare in virtù dell'art. 54 cpv. 3 LDIP che tra i coniugi vige il regime della separazione dei beni e ha avversato la seconda provvigione ad litem. La convenuta ha mantenuto le sue richieste, contestando l'applicazione dell'art. 54 cpv. 3 LDIP. Entrambe le parti si sono poi confermate nei loro rispettivi punti di vista in replica e duplica orale, notificando prove. Con decisione del 4 marzo 2021 il Pretore ha condannato il marito a erogare una provvigione ad litem di fr. 5000.–. L'istruttoria si è chiusa il 22 ottobre 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 gennaio 2022 il marito ha sostanzialmente ribadito le proprie domande offrendo per la figlia un contributo alimentare variante tra fr. 3040.– e fr. 4530.– mensili. In un allegato dello stesso giorno la moglie ha riaffermato le sue posizioni, riducendo la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 8400.– mensili fino al proprio pensionamento, importo da ridurre in seguito vita natural durante della rendita pensionistica che lei avrebbe percepito, e riducendo anche la richiesta di contributo alimentare quella per la figlia a fr. 5000.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione scolastica o professionale. Inoltre essa ha precisato in complessivi fr. 5 800 000.– la somma rivendicata in liquidazione del regime dei beni. In memoriali spontanei del 14 febbraio e 8 marzo 2022 le parti hanno ribadito il loro punto di vista.

 

                                  F.   Statuendo con sentenza dell'11 marzo 2022, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha stabilito che in liquidazione del regime dei beni ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso, ha accertato che non vi sono averi previdenziali da dividere, ha affidato la figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 6410.– mensili fino al 16° compleanno della figlia e uno per la figlia di fr. 5220.– mensili fino a quella data, rispettivamente di fr. 3615.– mensili da allora fino alla maggiore età o il termine di una formazione adeguata, oltre che ad assumere le spese straordinarie per la medesima, “se concordate preventivamente tra genitori”. Le spese processuali di comples-sivi fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 aprile 2022 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato il marito le versi complessivi fr. 5 800 000.– in liquidazione del regime dei beni, così come un contributo alimentare di fr. 8015.– mensili dal 16° compleanno della figlia sino al proprio pensionamento, ridotto in seguito della rendita pensionistica che lei avrebbe percepito, oltre all'adeguamento dei contributi alimentari al costo della vita. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2022 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Con decreto del 22 novembre 2022 la giudice delegata di questa Camera ha dichiarato priva d'interesse una richiesta di esecuzione anticipata della sentenza di divorzio per quanto riguarda i contributi alimentari introdotta il 7 novembre 2022 da AP 1.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare della liquidazione del regime dei beni e del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 14 marzo 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine per appellare è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 10 al 25 aprile 2022 in conformità all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC e sarebbe scaduto il 28 aprile 2022. Inoltrato il 27 aprile 2022 (timbro postale sulla busta d' invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Il 24 maggio 2023 AP 1 ha chiesto a questa Camera di interpellare, prima di emanare la decisione, la procuratrice pubblica __________ “al fine di conoscere i fatti”. Ora, per tacere del fatto che l'interessata non spiega quali fatti intenderebbe chiarire, eventuali trascuranze dell'obbligo alimentare da parte del marito non appaiono di rilievo ai fini del giudizio. Sulla richiesta non giova dunque diffondersi.

                                   3.   Litigiosi rimangono in questa sede la liquidazione del regime dei beni, l'ammontare del contributo alimentare per la moglie e l'adeguamento al rincaro di tutti i contributi di mantenimento. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi va esaminata prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 4 aprile 2023 consid. 3). Non v' è ragione in concreto per procedere altrimenti.

 

                                    I.   Sulla liquidazione del regime di beni

 

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore, lasciata indecisa l'applicabilità dell'art. 54 cpv. 3 LDIP e con ciò la questione di sapere se tra i coniugi viga il regime della separazione dei beni, ha rimproverato alla moglie di non avere dimostrato le sue pretese in liquidazione del regime della partecipazione degli acquisiti. Al riguardo egli ha constatato che secondo la convenuta gli investimenti del marito in costanza di matrimonio sono ammontati a complessivi € 48 726 000.00, ma che essa si è limitata a rivendicare un importo di fr. 5 800 000.– “da lei ritenuto giusto e equo”, invitando il giudice a far capo al suo potere di apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO) e rinviando per il resto a un proprio scritto del 16 ottobre 2020. Il primo giudice ha ricordato però che la liquidazione del regime dei beni è retta dal principio dispositivo e che AP 1 non poteva limitarsi a far valere la pretesa “senza che sia dato di capire il suo fondamento rinviando in modo generico agli allegati senza indicare i documenti ai quali si riferisce”. Onde l'inammissibilità della domanda. Ad ogni modo, per il Pretore, se da una perizia privata prodotta dalla convenuta si evince che il patrimonio del marito ammonta appunto a complessivi € 48 726 000.00, gli immobili peritati “non risultano appartenere al medesimo, ma a società a lui interamente o in parte riconducibili”, mentre di alcuni immobili “nemmeno è nota la proprietà”, senza dimenticare che la stima peritale non considera i debiti ipotecari. Stando al primo giudice, inoltre, gli immobili in questione costituiscono beni propri dell'attore, poiché acquisiti prima del matrimonio senza che la moglie abbia dimostrato una sua partecipazione al plusvalore (art. 206 CC) o l'esistenza dei presupposti per un compenso (art. 209 CC).

 

                                         Comunque sia, il Pretore ha passato in rassegna le pretese della convenuta, rilevando come la richiesta di obbligare il marito ad acquistare per fr. 2 500 000.– l'appartamento di __________ esula dalla liquidazione del regime matrimoniale, né esiste un obbligo per un coniuge di acquistare un bene appartenente a un terzo, estraneo alla procedura. Egli ha ritenuto altresì priva di fondamento la rivendicazione di fr. 15 000.– mensili per “spese correnti”, l'assunzione da parte del marito dei bisogni correnti della moglie essendo una questione da esaminare nell'ambito della definizione del contributo alimentare. Per il Pretore, poi, la richiesta di € 1 500 000.00 corrispondenti alla metà del valore di un attico appartenente alla N__________ Srl che la convenuta avrebbe ristrutturato per la figlia, “oltre a non essere chiaro a quale appartamento si riferisca”, nemmeno è dato di capire su quale base essa possa vantare pretese su un immobile appartenente a quella società. Circa la pretesa di € 250 000.00 riferita alla F__________ Srl (società riconducibile alla N__________ Srl), per il Pretore

                                         l'esistenza di un credito del padre della convenuta nei confronti di tale società “ancora non dimostra una pretesa della moglie in liquidazione del regime dei beni”.

 

                                         Né, a mente del Pretore, la moglie può vantare pretese in for­za di un riconoscimento di debito per € 200 000.00 sottoscritto dal marito in favore del di lei padre, “in parte già recuperato e del quale essa non è cessionaria”. Quanto alla richiesta di € 360 000.00 verso la C__________ Srl, per il primo giudice quand'anche tale società appartenga al marito “non è dato a sapere per quale ragione ciò dimostrerebbe una simile pretesa in favore della moglie”. La pretesa di fr. 300 000.– quale provento per la vendita di suoi gioielli da parte del marito è poi stata respinta sia perché “non si comprende il fondamento giuridico della stessa” sia perché “se alcuni gioielli sono stati venduti ciò sembrerebbe essere stata opera della convenuta medesima o del di lei padre”. Infine, circa la restituzione dell'investimento immobiliare della moglie e del di lei padre di € 520 000.00 nella costituzione delle società T__________ Srl e B__________ Srl, per il Pretore la pretesa, così come quella relativa al pagamento degli interessi di € 340 000.00 dal 2008, è immotivata “sia per quanto attiene al fondamento giuridico della stessa, sia all’onere della prova, non essendo sufficiente rinviare genericamente agli allegati come ella pretende fare”.

 

                                   5.   AP 1 ribadisce anzitutto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 54 cpv. 3 LDIP, norma secondo cui se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. Ora, l'accertamento del domicilio del marito è un tema delicato, tanto che per finire il Pretore l'ha lasciato indeciso e ha respinto nel merito le pretese in liquidazione del regime della partecipazione degli acquisiti formulate della moglie. Conviene dunque esaminare prima le censure dell'appellante contro la reiezione delle sue pretese in liquidazione di quel regime e vagliare l'applicazione dell'art. 54 cpv. 3 LDIP solo ove tali censure risultassero fossero fondate.

 

                                   6.   L'appellante riafferma che il patrimonio del marito assomma a complessivi € 48 726 000.00 e che tale capitale dev'essere considerato un acquisito, poiché frutto di investimenti effettuati duran­te il matrimonio. Essa contesta di non avere spiegato “in dettaglio con precisi rinvii a documenti” la situazione economica del marito, facendo valere che al punto 3 del memoriale conclusivo, ritrascritte in appello, ha enunciato “i documenti e i mezzi di prova sui quali fonda le sue pretese”. A suo avviso, essa ha quindi sufficientemente sostanziato le proprie allegazioni e pretese, tant'è che il Pretore le analizzate nel dettaglio. Sottolinean­do di non essere stata patrocinata durante l'istruttoria, essa sostiene che l'importo di          fr. 5 800 000.– da lei rivendicato è stato calcolato per difetto, essendole impossibile quantificare con esattezza il guadagno accumulato dal marito in costanza di matrimonio. E siccome essa ha fatto tutto il possibile per comprovare la situazione economica del coniuge, tanto da far allestire una perizia privata sugli immobili del marito, il primo giudice avrebbe dovuto calcolare la spettanza derivante dalla liquidazione del regime dei beni sulla base dell'art. 42 cpv. 2 CO. Tanto più, soggiunge, che per il Pretore medesimo la situazione finanziaria del marito è nebulosa, giacché “il domicilio all'estero e la sua professione di imprenditore immobiliare hanno reso praticamente impossibile determinare in maniera affidabile le reali entrate dello stesso”.

 

                                         Posto ciò, l'appellante sostiene che anche solo considerando il valore dell'immobile appartenente alla N__________ Srl, di cui il marito è unico socio, e di quello in proprietà della F__________ Srl, di cui l'85% delle quote è detenuto dalla N__________ Srl mentre AO 1 ne detiene il 5%, il patrimonio del marito ammonta a oltre € 40 000 000.00. A suo avviso, stimando in un 5% il reddito che tale patrimonio immobiliare potrebbe generare, è ragionevole presumere che durante il matrimonio il marito ha conseguito un guadagno di almeno € 20 000 000.00. Per AP 1, quindi, seppure le due predette socie­tà costituiscano beni propri del marito, il relativo reddito va considerato un acquisto di lui giusta l'art. 197 cpv. 2 n. 4 CC. Quanto all'esistenza di debiti ipotecari, essa ritiene che non vi sia alcuna prova sull'esistenza di aggravi del genere. In definitiva, la prete-sa di fr. 5 800 000.– risulterebbe “congrua al patrimonio accumulato dal marito in costanza di matrimonio”.

                                        

                                         a)   ll problema è che nella sua risposta del 16 ottobre 2020, completata il 9 novembre successivo, l'interessata aveva specificato la sua pretesa in liquidazione del regime, indicando i beni come segue:

                                                 – fr. 2 500 000.– per l'acquisto dell'appartamento di __________;

                                                 – fr.     15 000.– come somma da versare mensilmente per spese

                                                   correnti;

                                                 – €  1 500 000.00 a titolo di liquidazione della N__________ Srl;

                                                 – €     250 000.00 per la F__________ Srl;

                                                 – €     360 000.00 per la C__________ Srl;

                                                 – fr.    200 000.– per un prestito del fu __________;

                                                 – fr.    300 000.– per la vendita dei gioielli della moglie;

                                                – €  1 000 000.00 per terreni T__________ Srl e B__________

                                                   Srl.

                                               Nel memoriale conclusivo essa ha ribadito altresì “lo scritto 16 ottobre 2020, che si dà qui riprodotto per intero”, quantificando in fr. 5 800 000.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni “così come meglio indicato nello stesso scritto” (pag. 15). Tale importo corrisponde, per finire, alla somma di tutte le posizioni elencate nella risposta, previa conversione in franchi delle pretese in euro.

                                        

                                         b)   In questa sede l'appellante non riprende più le varie posizioni dell'importo rivendicato, ma afferma – in sintesi – che l'impor­to globale di fr. 5 800 000.– corrisponde al reddito generato dagli immobili appartenenti a società riconducibili al marito, ovvero di redditi di beni propri, i quali costituiscono acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 4 CC). Non si tratta però di una mera precisazione del fondamento giuridico della pretesa in liquidazione del regime dei beni, ma di un cambiamento dei fatti su cui essa poggia, con conseguente modifica dell'oggetto del litigio. Ciò configura una mutazione dell'azione, la quale in appello è ammissibile solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date le premesse dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione è fondata su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b). Non soccorrendo palesemente tali condizioni, l'appello su questo punto si rivela quindi irricevibile. Non si disconosce che al momento di presentare la risposta AP 1 non era patrocinata. A prescindere dal fatto nondimeno che ciò è dovuto a sua libera scelta, essa non risultava manifestamente incapace di difendersi o di discutere la propria causa, ove appena si pensi che i memoriali da lei allestiti sono perfettamente comprensibili e le richieste di giudizio sono indicate con chiarezza. Del resto, il legale da lei successivamente incaricato ha rinviato a tali atti, ma non ha accennato a carenze o a mancati interventi del Pretore (verbale del 25 febbraio 2021, pag. 1 in fondo: memoriale conclusivo, pag. 15 a metà). Chi agisce senza l'ausilio di un patrocinatore rischia di commettere errori. Deve assumere tuttavia la responsabilità delle proprie scelte processuali.

 

                                         c)   Ad ogni modo, foss'anche ammissibile su questo punto l'appello, la pretesa in liquidazione di AP 1 è destinata all'insuccesso. Incombe per vero al coniuge che fa valere un credito di partecipazione agli acquisti dell'altro dimostrare la sussistenza dei beni invocati a tale data (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3; più di recente: sentenza del

                                               Tribunale federale 5A_53/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 7 con rinvii). Un coniuge può beneficiare della riduzione del grado di prova nella liquidazione del regime dei beni unicamente quando una prova rigorosa non è esigibile secondo la natura delle cose, talché sussiste una vera e propria emergenza probatoria, la quale giustifica di ridurre l'onere della prova alla verosimiglianza prevalente (DTF 144 III 269 consid, 5.3). Solo ove sia data un'emergenza probatoria è lecito procedere, anche nello scioglimento del regime dei beni, a una stima in base all'art. 42 cpv. 2 CO per analogia (sentenza del Tribunale federale 5A_51/2014 del 14 luglio 2014 consid. 2.3 e 2.4, pubblicati in: FamPra.ch 2014, pag. 1036; Roduner/Schmoker, Hinzurechnung nach Art. 208 ZGB, in: FamPra.ch 2023 pag. 74). Ciò presuppone però che la persona cui incombe l'onere della prova abbia fatto tutto il possibile per dimostrare la pretesa (sentenza del Tribunale federale 5A_51/2014 del 14 luglio 2014 consid. 2.4, pubblicato in: FamPra.ch 2014, pag. 1036).

 

                                         d)   Nella fattispecie è vero che il marito poco o punto ha addotto circa la propria situazione finanziaria, in particolare su quanto egli ha accantonato durante il matrimonio. Ed è vero che il Pretore, nonostante l'assenza della convenuta all'udienza del 4 ottobre 2021, non poteva considerare AP 1 come non comparsa e rinunciare all'audizione di E__________, consulente bancario del marito (RtiD

                                               II-2022 n. 30c pag. 689 consid. 3). Ma l'interessata non ha contestato la decisione del 20 ottobre 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di assumere quel testimone, né ha chiesto a questa Camera di escuterlo (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2021.82/11.2023.6 del 13 luglio 2023 consid. 11). Davanti al Pretore essa ha prodotto bensì, tra l'altro, una perizia privata sul valore degli immobili riconducibili al marito, tuttavia alle prime arringhe del 25 febbraio 2021, quantunque assistita da un legale, essa si è limitata a instare per l'interrogatorio del marito e l'edizione dalla E__________ di tutta la documentazione di un conto in Svizzera asseritamente ricollegabile al medesimo, mentre nulla ha chiesto in merito alla situazione finanziaria delle società __________ (bilanci, conti perdite e profitti, dichiarazioni fiscali, tassazioni) al fine di permettere una valutazione globale degli attivi e dei passivi societari. Né è stato chiesto all'attore di produrre documentazione sulla di lui situazione finanziaria

                                               in __________ (dichiarazioni fiscali o tassazioni personali). Al-l'udienza del 4 ottobre 2021, poi, il patrocinatore della convenuta, pur potendo interrogare il marito in assenza della convenuta, nemmeno ha posto domande riguardo alla situazione delle società __________ o ha sollecitato informazioni sulla redditività delle medesime.

 

                                         e)   Alla luce di quanto precede, le prove inerenti all'esistenza di un credito di partecipazione agli acquisti non erano impossibili da addurre e nemmeno può dirsi che non potessero essere ragionevolmente pretese. Sarebbero anzi state possibili, ma non sono state chieste. Il domicilio all'estero del marito, per altro, non avrebbe impedito di postulare l'assunzione di prove in __________ in applicazione della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero di prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132). In circostanze del genere la moglie non può giovarsi della lacunosità probatoria, ascrivibile in parte alla sua impostazione processuale (sopra, consid. a). E in mancanza di precise indicazioni l'art. 42 cpv. 2 CO non consente di chiedere al giudice di pronunciare un risarcimento a discrezione (DTF 144 III 159 consid. 2.3 con rinvii). Ne discende che, in definitiva, su questo punto l'appello vede la sua sorte segnata, senza che occorra approfondire l'applicabilità dell'art. 54 cpv. 3 LDIP.

 

                                   II.   Sui contributi alimentari per moglie e figli

 

                                   7.   Litigiosa è in primo luogo la durata del contributo alimentare per la moglie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riscontrato anzitutto un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione della convenuta ciò che conferisce a quest'ultima il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunio­ne domestica. Constatato che la situazione economica del marito “è nebulosa”, il domicilio all'estero e la professione di imprenditore immobiliare avendo reso praticamente impossibile determinare in maniera affidabile le reali entrate di lui, per calcolare i contributi alimentari per moglie e figlia il Pretore si è scostato dall'abituale metodo “a due fasi” per adottare quello “a una fase”, determinato in base al tenore di vita precedente, senza considerare le risorse finanziarie del debitore. A tal fine egli ha calcolato il debito mantenimento della convenuta in fr. 8015.– mensili sommando quanto il marito ha versato dopo la separazione (fr. 4575.– mensili) al costo dell'alloggio (fr. 3440.– mensili, già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia).

 

                                         Quanto alla capacità della convenuta di far fronte autonomamen­te al proprio mantenimento, il Pretore ha accertato che AP 1 ha una laurea in economia e ha maturato esperienze lavorative nell'ambito bancario e assicurativo, ciò che non le preclude (nonostante non lavori più dal 2008 e abbia 48 anni) un reinserimento professionale, anche perché essa non deve più occuparsi di una bambina piccola. Pur riconoscendo le difficoltà nel trovare un'attività lucrativa dopo anni di assenza dal mondo del lavoro, anche per la forte presenza di manodopera estera, il primo giudice ha ritenuto nondimeno che essa non può considerarsi esclusa definitivamente da ogni reddito. A suo parere, inoltre, la richiesta di una rendita di invalidità da parte di lei non dimostra un impedimento, né la documentazione medica da lei prodotta attesta problemi di salute che ostino a un reinserimento professionale. In ultima analisi, ricordato che la figlia ha 13 anni, egli ha fissato alla moglie un termine fino al 16° complean­no di N__________ per riprendere un'attività al 100%. E a quel momen­to, per il Pretore, AP 1 sarà in grado di conseguire un reddito sufficiente per coprire il proprio debito mantenimento di fr. 8015.– mensili. Ciò esclude un contributo alimentare dopo di allora, così come dopo il di lei pensionamento. Per di più, ha soggiunto il Pretore, la richiesta della convenuta intesa a ottenere un contributo alimentare in seguito, pur “ridotto del­l'importo corrispondente alla rendita pensionisticaˮ, non è ricevibile siccome non sufficientemente motivata. In definitiva il primo giudice ha fissato perciò il contributo alimentare litigioso in fr. 6410.– mensili fino ai 16 anni della figlia, “considerato che il suo debito mantenimento è coperto dal contributo di accudimento previsto per N__________ nella misura di fr. 1605.– mensili”, importo pari al 20% del debito mantenimento della moglie.

 

                                   8.   L'appellante non critica il contributo alimentare di fr. 6410.– mensili riconosciutole dal Pretore fino ai 16 anni della figlia, ma ne rivendica uno di fr. 8015.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Essa contesta di poter riprendere un'attività lucrativa, facendo valere problemi di salute per i quali ha presentato una richiesta d'invalidità. Per di più, essa soggiunge, dopo un'assen­za di 15 anni dal mondo del lavoro e visti i problemi di salute, “non è scontato” tornare a lavorare come consulente finanziaria, come non lo è la possibilità di percepire un reddito di fr. 8015.– mensili. L'interessata non trascura che il limite per ritenere inesigibile una ripresa dell'attività lavorativa è stato portato dalla giurisprudenza a 50 anni, ma rileva che al momento della ripresa dell'attività lucrativa avrà superato tale soglia. Essa assevera infine che, quand'anche rientrasse nel mondo del lavoro, non sarà in grado di costituirsi un'adeguata previdenza professionale, al punto che dopo il pensionamento neppure potrà permettersi un tenore di vita dignitoso. E ciò a maggior ragione se nulla ottiene in liquidazione del regime dei beni.

 

                                   9.   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza economi­ca e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze legate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

 

                                         a)   In applicazione dell'art. 125 CC il giudice esamina se e in quale misura, ponderate le circostanze concrete, si possa esigere che un coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della cura della famiglia possa investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprendere o estendere un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più re-centemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8b). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli svolti durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano pertanto – in linea di principio – all'esercizio di un'attività lucrativa da parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2021.82 del 13 luglio 2023 consid. 13a).

 

                                         b)   Premesso che le parti non discutono l'applicazione del metodo di calcolo concreto a “una fase” (sull'applicabilità di tale metodo in caso di situazioni finanziarie particolarmente favorevoli: DTF 147 III 279 consid. 6.6, 300 consid. 4.5, 305 consid. 4.3), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si dipar­te, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD

                                               I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richia­mi). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futu­ra), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 11b).

 

                                         c)   Contrariamente a quanto crede l'appellante, la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava per cui non si poteva pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni è stata di recente abbandonata. In virtù del nuo­vo orientamento, anche trattandosi di un coniuge che duran­te una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, si presume adesso che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamen­te e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono quindi le circostanze del caso concreto, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.82 del 13 luglio 2023 consid. 13b).

 

                                10.   Relativamente all'età al momento della separazione, anche supponendo che questa sia intervenuta nel 2017 come sostiene l'appellante, AP 1 aveva allora 43 anni, ma doveva ancora occuparsi della figlia di 8 anni. E a quel momento vigeva ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza pubblicata in DTF 144 III 481, che prevede la ripresa di un'attività lucrativa al 50% dalla scolarizzazione obbligatoria del figlio minore, all'80% dall'inizio della scuola secondaria, e al 100% dal compimento del 16° anno di età è stata adottata il 21 settembre 2018 ed è stata pubblicata nella raccolta ufficiale il 27 marzo 2019. Rammentato ciò, quand'anche ci si fosse dipartiti in concreto dalla “regola dei 45 anni”, nel marzo del 2019 la convenuta, quarantacinquenne con una figlia di 10 anni, non poteva più legittimamente supporre che da lei non ci si aspettasse più l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo parziale con relativa estensione a tempo pieno dal 16° compleanno di età della figlia (febbraio del 2025). Sotto il profilo dell'età, un reinserimento dell'interessata sul mercato del lavoro è quindi esigibile.

 

                                11.   Per quanto attiene allo stato di salute dell'appellante, è vero che essa ha inoltrato, il 9 febbraio 2022, una richiesta d'invalidità (doc. 118), ma – come ha spiegato il Pretore – ciò non basta per dimostrare una durevole incapacità lucrativa (cfr. I CCA, senten­za inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 7a). Agli atti figura un elenco di tutti i problemi fisici in cui l'interessata è incor­sa dal 2002 (doc. 118), una conferma del 27 settembre 2021 di un appuntamento alla clinica universitaria __________ per una visita medica della colonna vertebrale (doc. 104) e due certificati del 3 e del 9 novembre 2021 in cui la dott. __________ attesta che la paziente è stata sottoposta a un intervento chirurgi­co causante un'inabilità lavorativa al 100% fino al 15 novembre 2021 (doc. 107 e 108). Se non che, per tacere del fatto che nulla risulta sulle diagnosi e prognosi delle affezioni allegate dalla mo-glie, tale documentazione non è sufficiente per dimostrare menomazioni permanenti della capacità lucrativa, l'accertamento di simili patologie presupponendo, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo). In difetto di una relazione del genere non è ragionevolmente possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 7a). Sotto questo profilo non si può ritenere perciò che sussistano veri ostacoli al­l'esercizio di una professione. Visto quanto precede, non vi sono ragioni per esonerare AP 1 dal procurarsi redditi propri dal compimento dei 16 anni della figlia. In proposito la decisione del Pretore resiste alla critica.

 

                                12.   In merito all'effettiva possibilità di trovare un'occupazione, il Pretore ha accertato che AP 1 è laureata in economia e ha lavorato fino al matrimonio (dicembre del 2008) come consulente nel settore assicurativo e bancario. Si conviene che dopo un'inattività professionale di 17 anni, a 51 anni di età un suo reinserimento come consulenze finanziaria possa apparire problematico, una laurea universitaria non bastando per accertare una determinata capacità di reddito. Né si disconosce che in Ticino l'attuale mercato del lavoro nel settore bancario non è più particolarmente favorevole. Sta di fatto che già con la petizione di divorzio (13 aprile 2018) l'attore rifiutava qualsiasi contributo alimentare per la moglie e sollecitava quest'ultima a riprendere un'attività lucrativa. Essa sapeva quindi di non poter più contare, quanto meno dal 2019 (sopra, consid. 10), sul modello di accudimento parentale anteriore alla separazione, ma che avrebbe dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa. E tale consapevolezza nemmeno le è sfuggita, tant'è che nella risposta del 1° ottobre 2020 essa menzionava le ricerche lavorative da lei svolte senza successo tra il 2016 al 2020, salvo poi non esibire alcunché (lettera del 16 ottobre 2020). In simili circostanze gli atti non consentono di accertare gli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione né in quale settore si fosse orientata la ricerca. Nella misura in cui l'interessata invoca l'attuale precarietà del mercato del lavoro, l'appello si esaurisce quindi in allegazioni generiche.

 

                                         Quanto alla retribuzione, la motivazione del Pretore, che ha stimato un reddito potenziale di fr. 8015.– mensili corrispondente a quanto serve alla convenuta per coprire il proprio debito mantenimento, è invero opinabile, ove si pensi che il primo giudice non allude ad alcuna statistica o fonte dalla quale si possa desumere tale dato, come egli avrebbe dovuto fare (DTF 137 III 122 con-sid. 3.2; più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid. 3.3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 11c). Ad ogni modo, si fosse anche l'interessata debitamente attivata per reperire un'attività a tempo parziale nei settori di sua competenza, un guadagno superiore a fr. 8000.– mensili netti appare fuori dalla portata, a maggior ragione nel 2025. Dai dati dell'Ufficio federale di statistica si evince che per un'attività nel settore della produzione (ramo economico: ‟servizi finanziarie assicurativi”) lo stipendio conseguibile nel Ticino da una donna (media dei salari con e senza funzione di quadro) ammonta a fr. 6537.– lordi mensili (‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/livello-salari-grandi-regioni.html›, tabelle per Grandi Regioni: Ticino). Con le cautele del caso si può stimare perciò che dal 16° compleanno di N__________ l'appellante potrà contare su un reddito attorno ai fr. 5700.– mensili netti. Su questo punto l'appello merita dunque parziale accoglimento, nel senso che dal febbraio del 2025 e fino al di lei pensionamento ordinario il contributo alimentare per la moglie va fissato in fr. 2315.– mensili.

 

                                13.   Relativamente al periodo successivo al pensionamento ordinario della convenuta, il Pretore ha ritenuto che costei, essendo in grado di conseguire un reddito sufficiente per coprire il proprio debito mantenimento prima di allora, non si giustifica un contributo alimentare. Inoltre egli ha reputato che la pretesa volta a ottenere un contributo alimentare dopo il pensionamento, pur “ridotto dell’importo corrispondente alla rendita pensionistica”, non fosse sufficientemente motivata e risultasse quindi irricevibile.

                                     

                                         a)   Nell'appello AP 1 sostiene di non avere risparmi né averi previdenziali e che, quand'anche rientrasse nel mondo del lavoro, essa non avrà modo di costituirsi una previdenza idonea a coprire il suo debito mantenimento, ma nemmeno un tenore di vita dignitoso, ed essa finirà pertanto a carico della pubblica assistenza. Essa contesta di non avere motivato la sua pretesa, poiché nel memoriale conclusivo, ritrascritto in appello, ha indicato di ritrovarsi con la sola rendita AVS mentre il marito dispone di un ingente patrimonio. Per l'appellante, visto il carattere lebensprägend del matrimonio, si giustifica quindi contributo alimentare in suo favore vita natural durante, pari a fr. 8015.– mensili, “ridotto dell’importo corrispondente alla rendita pensionistica”.

 

                                         b)   Nella fattispecie la prima motivazione del Pretore non è solo opinabile, ma finanche errata, ove si pensi che la rendita AVS non corrisponde all'ultimo salario percepito durante la vita attiva, ma è determinata in base al reddito annuo medio determinante e gli anni di contribuzione computabili. Né l'interessata potrà beneficiare dello splitting AVS e del risultato della suddivisione dell'avere di vecchiaia, il marito non aven­do mai esercitato un'attività lucrativa in Svizzera. Sotto questo profilo non è dato di vedere in effetti come l'appellante potrà sopperire da sé al proprio debito mantenimento.

 

                                         c)   Quanto al secondo argomento, è vero che nel memoriale conclusivo la convenuta aveva motivato la necessità di un contributo alimentare anche oltre il pensionamento (pag. 10 seg.). Ed è altrettanto vero che, seppure ai contributi alimentari da versare dopo il divorzio si applichi il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), ove constati la mancanza di documenti necessari per statuire sulle conseguenze patrimoniali del divorzio il giudice ingiunge alle parti di esibirli (art. 277 cpv. 2 CPC). Il nodo è che la richiesta di giudizio della convenuta accusa una grave carenza formale (che non toccava al giudice segnalare). Qualora una conclusione abbia per oggetto una somma di denaro, infatti, la pretesa va sempre quantificata. Tale requisito vale tanto sul piano federale quan­to sul piano cantonale, in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) e in appello. Eccezioni a tale principio non si ravvisano nella fattispecie. In concreto l'interessata, debitamente patrocinata, non ha mai quantificato (nemmeno per ordine di grandezza) il contributo alimentare preteso dopo il pensionamento. Si conviene ch'essa non disponeva di proiezioni di rendita AVS, non avendole chieste. Ciò non la esonerava tuttavia dall'indicare almeno la cifra da lei ritenuta corretta, riservandosi di aggiornarla non appena avesse ottenuto i ragguagli necessari. E per ottenerli le sarebbe bastato rivolgersi all'Istituto delle assicurazioni sociali, il quale elabora abitualmente “calcoli previsionali” in tema di AVS/AI (I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid, 8e). In nessun caso essa poteva limitarsi invece a una possibile riduzione non determinata, per altro inidonea nell'eventualità di un'esecuzione forzata (nel medesimo sen­so: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020 consid. 10c). L'appellante ha motivato perciò in qualche modo la richiesta di contributo alimentare dopo il pensionamento, ma non l'ha minimamente quantificata. Nel risultato la sentenza del Pretore resiste di conseguenza alla critica.

 

                                14.   Da ultimo AP 1 contesta il mancato adeguamento al rincaro dei contributi alimentari. Benché formulata in prima sede, la richiesta non è stata trattata dal Pretore. Ora, la legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 cpv. 1 e 286 cpv. 1 CC, 282 cpv. 2 lett. d CPC: sentenza del Tribunale federale 5A_685/2012 del 5 novembre 2012 consid. 5.2 con rinvio), ma le clausole d'indicizzazione sono un uso consolidato, anche da parte di questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 23 con richiami). Confrontato alla richiesta della convenuta, né in prima sede né in appello AO 1 ha preso posizione su tal punto, non pretendendo in particolare che non si giustifichi nella fattispecie un adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Si giustifica così di accogliere la richiesta. Va ricordato tuttavia che il debitore risiede a B__________, ragione per cui occorre considerare l'evoluzione dei prezzi al consumo in __________ (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 20 e 21 ad art. 128; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 9 ad art. 128). In concreto l'inflazione è oscillata in quello Stato, nel 2023, tra il 6 e l'8% (‹https://ec.europa.eu/euro­stat/documents/2995521/17907993/2-17112023-AP-EN.pdf›), ben oltre il rincaro medio annuo registrato in Svizzera, attestatosi attorno al 2% (‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/ prezzi.assetdetail.30225914.html›). In tal caso i contributi di mantenimento vanno ancorati all'indice nazionale dei prez­zi al consumo svizzero (Pichonnaz, op. cit., n. 21 ad art. 128 CC), ovvero del gennaio del 2024, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2025 (art. 282 cpv. 1 lett. d CPC). Il debitore potrà liberarsi di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il proprio reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294 consid. 4; Rep. 1996 pag. 126; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 23 con richiami).

 

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili in prima sede

 

                                15.   ll Pretore ha ritenuto giustificato suddividere gli oneri processuali equamente a metà tra le parti e di compensare le ripetibili con richiamo all'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC. L'appellante contesta tale ripartizione e chiede di porre tutti le spese processuali a carico dell'attore e di condannarlo a versarle un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili. Essa fa valere di non poter affrontare i costi della procedura perché sprovvista di mezzi, tanto da dipendere interamente dal contributo alimentare che riceve dal marito. Ora, nel caso in esame è pacifico che sulle controversie rimaste litigiose entrambi i coniugi risultano soccombenti e che, visto l'esito della liquidazione del regime dei beni, la soccombenza della convenu-ta è senz'altro maggiore. Già per tale motivo non è dato a divedere – né l'appellante spiega – perché nel suddividere gli oneri processuali a metà e nel compensare le ripetibili il primo giudice sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento. Né mere ristrettezze economiche di una parte giustificano, per sé sole, di porre le spese processuali a carico del­l'avversario (I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 17a con rimando). Non si disconosce che tra i coniugi si ravvisi una manifesta disparità finanziaria. Resta il fatto che in pendenza di procedura la convenuta ha ottenuto complessivi fr. 10 000.– a titolo di provvigione ad litem, anticipo che essa non dovrà restituire al marito. Ne segue che anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso, fermo restando che l'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sul ripar­to delle spese giudiziarie stabilite dal Pretore.

 

                                  IV   Sugli oneri processuali e le ripetibili di appello

 

                                16.   Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sulla liquidazione del regime dei beni e sul contributo alimentare dopo il pensionamento. Ottiene causa vinta solo sul contributo alimentare fino al pensionamento, anche se in misura modesta, e sulla clausola di indicizzazione. Nel complesso si giustifica dunque di porre a suo carico diciannove ventesimi dei costi, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (nove decimi: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

 

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                17.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         10. AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentare per la figlia N__________:

                                              fr. 5220.– mensili (di cui fr. 1605.– mensili come contributo di accudimento) fino al 16° compleanno della figlia e

                                              fr. 3615.– mensili dal 16° compleanno fino alla maggiore età della figlia, rispettivamente fino al termine di una formazione scolastica o professionale adeguata.

                                              Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2025 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del gennaio 2024, fermo restando la possibilità per il debitore di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – del­l'adeguamento al rincaro.

                                         11. AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:  

                                              fr. 6410.– mensili fino al 16° compleanno della figlia;

                                              fr. 2315.– mensili dopo di allora, fino al pensionamento ordinario di lei.

                                              Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2025 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del gennaio 2024, fermo restando la possibilità per il debitore di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 7000.– sono poste per diciannove ventesimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 6300.– di ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

AP 1, Gentilino;

   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

 

 

 Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall' art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).