Incarti n.
11.2022.71

11.2022.72

11.2023.133

Lugano

2 novembre 2023                    

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2020.28 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'8 giugno 2020 da

 

 

 AP 1 ora in ,  

(patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 2 ),

 

giudicando sull'appello del 29 aprile 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 15 aprile 2022 (inc. 11.2022.71) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.72),

 

così come sulla domanda di gratuito patrocinio del 16 ottobre 2023 presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2023.133);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AO 1 (1974) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 6 novembre 2012. A quel momento essi erano genitori di figli nati da precedenti matrimoni: M__________ (2000) e J__________ (2005) il marito, J__________ (2003) e T__________ (2004) la moglie. Dal matrimonio è nato G__________, il 13 novembre 2012. AO 1 è alle dipendenze come tecnico della D__________ SA a __________. AP 1 lavora a tempo parziale in ambito commerciale per la ditta T__________ GmbH di __________ e si occupa della portineria in un stabile a __________. I coniugi si sono separati il 1° luglio 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________ e in seguito a __________.

 

                                  B.   Adito da AP 1 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha omologato il 12 luglio 2016 una convenzione in cui i coniugi pattuivano – in particolare – l'affidamento del figlio comune alla madre (riservato il diritto di visita paterno), mentre AO 1 si impegnava a versare dal 1° luglio 2016 un contributo alimentare per il figlio di fr. 900.– mensili, oltre all'assegno familiare (inc. SO.2016.541). Una richiesta di aumento del contributo alimentare per G__________ formulata il 23 marzo 2018 dalla moglie è stata respinta dal Pretore con decisione del 3 agosto 2018 (inc. SO.2018.239).

 

                                  C.   Il 14 agosto 2018 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2018.49). In pendenza di procedura, l'8 giugno 2020, AP 1 ha chiesto in via cautelare di aumentare dal febbraio del 2020 il contributo alimentare per G__________ a fr. 1450.– mensili oltre all'assegno familiare, di corrisponderle fr. 2750.– a titolo di arretrato per i mesi da febbraio a giugno del 2020 e di versarle per il figlio fr. 1999.95 relativi a un premio speciale percepito dal marito nel maggio del 2020, instando per il beneficio del gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2020 AO 1 ha avversato l'istanza, postulando anch'egli il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del 1° dicembre 2020, indetta per il contraddittorio, le parti hanno notificato mezzi di prova. L'istruttoria si è limitata all'assunzione delle prove documentali. Le arringhe finali, in esito alle quali le parti hanno mantenuto il loro punto di vista, hanno avuto luogo seduta stante.

 

                                  D.   Ammesse le parti al beneficio del gratuito patrocinio con decisioni del 22 gennaio, del 4 marzo e del 15 aprile 2021, con decreto cautelare del 15 aprile 2022 il Pretore ha modificato i contributi alimentari per il figlio come segue:

                                         fr.   985.– dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020,

                                         fr. 1275.– dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021,

                                         fr. 1215.– per il mese di gennaio 2022,

                                         fr.   840.– dal 1° febbraio al 30 giugno 2022,

                                         fr.   755.– dal 1° luglio al 30 novembre 2022,

                                         fr.   770.– dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023,

                                         fr. 1005.– dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2024,

                                         fr.   890.– dal 1° settembre 2024 al 31 ottobre 2028 e

                                         fr.   850.– dal 1° novembre 2028 fino a quando G__________ compirà 18 anni o fino alla conclusione di un'appropriata formazione, oltre agli assegni familiari.

                                         Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale l'istante è stata tenuta a rifondere fr. 2200.– per ripetibili ridotte.

 

                                  E.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 aprile 2022 nel quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di riformare la decisione impugnata nel senso di fissare i contributi alimentari per il figlio nel seguente modo:

                                         fr. 1260.– dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020,

                                         fr. 1470.– dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,

                                         fr. 1660.– per il mese di gennaio 2022,

                                         fr.   970.– dal 1° febbraio al 30 giugno 2022,

                                         fr.   900.– dal 1° luglio al 30 novembre 2022;

                                         fr.   900.– dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023,

                                         fr. 1305.– dal 1° luglio 2023 al 31 settembre 2023,

                                         fr. 1510.– dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024,

                                         fr. 1070.– dal 1° settembre 2024 al 31 ottobre 2028,

                                         fr. 1030.– dal 1° novembre 2028 al 30 novembre 2030 e

                                         fr. 1500.– dal 1° novembre 2028 fino a quando G__________ compirà 18 anni o fino alla conclusione di un’appropriata formazione, oltre agli assegni familiari.

                                         Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2023 AO 1 propone di respingere l'appello e insta anch'egli per il beneficio del gratuito patrocinio.

                                       

                                  F.   Intanto, statuendo con sentenza del 30 dicembre 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolato le conseguenze, fissando in particolare il contributo alimentare per G__________ tra fr. 770.– e fr. 1500.– mensili dal passaggio in giudicato della decisione fino al termine di una formazione appropriata. La sentenza è passata in giudicato il 9 febbraio 2023 (inc. DM.2018.49).

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato alla patrocinatrice dell'istante il 19 aprile 2022 (tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 29 aprile 2022 (traccia dell'invio n. 98.40.416196.00041370), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   I provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito, salvo che – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – il giudice o la legge non dispongano diversamente (art. 268 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha disciplinato con la sentenza di divorzio il contributo alimentare per G__________ dal passaggio in giudicato della sentenza, ovvero dal 9 febbraio 2023. Da quel momento il provvedimento cautelare cessa quindi di esplicare i propri effetti (DTF 146 III 286 consid. 2.2; 145 III 40 consid. 2.4). In tale misura l'appello diretto contro i contributi successivi al 9 febbraio 2023 risulta superato dagli eventi. Il rimedio in esame conserva ancora interesse, per contro, sulla regolamentazione del contributo alimentare dal 1° febbraio 2020 al 9 febbraio 2023, periodo antecedente il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il contributo alimentare per il figlio continuando a essere disciplinato in quel lasso di tempo dall'assetto provvisionale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c con riferimenti; più recente: I CCA sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 5a). Entro tali limiti occorre perciò procedere alla trattazione dell'appello.

 

                                   3.   All'appello AP 1 acclude i conteggi salariali del biennio 2020/2021 (doc. C), la fattura dei premi della cassa malati per lei e i figli T__________, J__________ e G__________ del maggio 2022 (doc. D), la copia di una decisione del 28 febbraio 2022 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha accordato a lei e ai figli una riduzione del premio 2022 (“ripam”: doc. E), un abbonamento di telefonia mobile ‟Y__________ˮ del novembre 2021 (doc. F), la tassa di partecipazio­ne di G__________ a una colonia diurna estiva (doc. G), informazioni sui costi di un abbonamento arcobaleno per adulti, (doc. H) e un opuscolo informativo sui costi della mensa scolastica per l'anno scolastico 2021/2022 (doc. I). La documentazione appena descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo questioni riguardanti un minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

 

                                   4.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che rispetto al luglio del 2016, quando era stato omologato l'accordo a protezione dell'unione coniugale, le circostanze sono mutate in modo durevole e rilevante, AO 1 avendo cessato dal 1° marzo 2020 di versare il contributo alimentare di fr. 550.– mensili per il figlio M__________. Dovendosi così ridefinire il contributo alimentare per il figlio comune G__________, il primo giudice ha accertato il reddito del marito in fr. 5190.– mensili nel 2020, in fr. 5195.– mensili nel 2021 e in fr. 5280.– mensili dal 2022 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3190.– mensili arrotondati per il 2020 (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 850.– [metà della locazione], premio della cassa malati e dall'assicurazione complementare secondo la LCA fr. 469.35, pasti fuori casa fr. 151.–, leasing dell'automobile fr. 206.30, spese di trasferta fr. 658.–, assicurazione responsabilità civile fr. 4.50 [metà]), aumentato a fr. 3315.– mensili nel 2021 per tenere conto dei maggiori costi di pasti fuori casa e di trasferta, a fr. 3760.– mensili arrotondati dal 1° febbraio al 30 giugno 2022 a causa della cessazione della convivenza con conseguente aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1200.– mensili e del premio dell'assicurazione responsabilità civile a fr. 9.–, e a fr. 4010.– mensili dopo di allora per l'adeguamento a fr. 1100.– mensili del costo dell'alloggio.

 

                                         Relativamente alla moglie, il primo giudice ha calcolato un reddito complessivo di fr. 3645.– mensili nel 2020, di fr. 3195.– mensili nel 2021, di fr. 3040.– mensili dal 2022 e le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 4055.– mensili dal settembre del 2024. Quanto al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha stabilito in fr. 3780.– mensili nel 2020 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1365.– [già dedotte le quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati al netto del sussidio fr. 286.60, leasing dell'automobile fr. 539.35 [fr. 624.35 dal 1° gennaio al 30 giugno e fr. 454.35 dopo di allora], imposta di circolazione fr. 50.10, assicurazione dell'automobile fr. 131.25, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 55.85), ridotto a fr. 3725.– mensili nel 2021 con l'adeguamento del premio della cassa malati a fr. 316.70 mensili e la riduzione della rata del leasing a fr. 454.35 mensili e aumentato a fr. 3785.– dal 2022 con l'adeguamento del premio della cassa malati a fr. 377.75 mensili.

 

                                         Riguardo al figlio, il Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro in fr. 795.– mensili fino al 30 novembre 2022 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 305.–, mensa fr. 90.–), dal quale va dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, e in fr. 995.– mensili dopo di allora per l'aumento a fr. 600.– del minimo esistenziale del diritto esecutivo, e a fr. 250.– della deduzione dell'assegno di formazione. Egli ha constatato che il bilancio familiare presenta così un'eccedenza di fr. 1270.– mensili 1° febbraio al 31 dicembre 2020, di fr. 755.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, di fr. 625.– per il mese di gennaio 2022, di fr. 180.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, e accusa un ammanco di fr. 70.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2022, di fr. 270.– mensili dal 1° dicembre 2022 al 31 agosto 2024. Egli ha ravvisato inoltre i presupposti per un contributo di accudimento, fino al 1° settembre 2024 la madre affidataria non potendo coprire con il suo reddito il proprio fabbisogno minino.

 

                                         Ciò premesso il Pretore, ricordato che AO 1 deve ancora versare un contributo di mantenimento di fr. 550.– mensili per il figlio J__________, ha riconosciuto un quinto dell'eccedenza al figlio G__________ e ha stabilito il contributo alimentare in fr. 850.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, in fr. 745.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in fr. 720.– per il mese di gennaio 2022, in fr. 630.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, in fr. 595.– mensili dal 1° luglio 30 novembre 2022 e in fr. 795.– mensili dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

 

                                         Ravvisando infine i presupposti per un contributo di accudimen­to, fino al 1° settembre 2024 la madre affidataria non potendo con il suo reddito coprire il proprio fabbisogno minino, il primo giudice ha fissato il contributo di mantenimento a carico di AO 1 in fr. 985.– mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, in fr. 1275.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in fr. 1215.– per il mese di gennaio 2022, in fr. 840.– mensili dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, in fr. 755.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2022 e in fr. 770.– mensili dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

 

                                   5.   Nel sistema “a due fasi” stabilito dal Tribunale federale e applicabile a livello svizzero per il calcolo dei contributi alimentari, l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive della famiglia il fabbisogno di ogni membro, va ripartita tra coniugi e i figli – se ve ne sono – nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). E in ossequio a tale metodo di calcolo il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubbli­ci, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio. Non fanno parte del minimo esistenziale “allargato” (o “del dirit­to di famiglia”), in ogni modo, i costi per l'uso di un'automobile da diporto o spese voluttuarie come viag­gi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 5).

 

                                   6.   Relativamente al proprio reddito, l'appellante contesta unicamente l'ammontare del guadagno ipotetico imputatole dal settembre del 2024 in poi. Se non che, avendo il Pretore statuito sui contributi alimentari con la sentenza di divorzio del 30 dicembre 2022, la questione del reddito potenziale imputato alla moglie è ormai superata. Quanto ai fabbisogni minimi, AP 1 contesta quello del marito, chiedendo di stralciare la rata del leasing dell'automobile dal 1° ottobre 2023, data di scadenza del contratto, così come, nei periodi di ammanco, il premio della cassa malati complementare di fr. 34.– mensili. Essa postula inoltre la riduzione del costo dell'alloggio, per il 2020, a fr. 510.– mensili in modo da tenere conto, oltre che della partecipazione della convivente, anche di quella del 40% da parte del figlio M__________.

 

                                         a)   Nella misura in cui l'appellante non contesta che il marito necessiti di un'automobile privata per ragioni professionali, la questione dell'ammissibilità della rata del leasing dopo il 1° ottobre 2023 è ormai senza rilievo. Al riguardo non occor­re dunque attardarsi. In merito al premio della cassa malati complementare, l'interessata equivoca sulla decisione impugnata, giacché il Pretore, pur inserendo l'importo di fr. 34.– mensili nel fabbisogno minimo del marito, nei periodi di ammanco l'ha stralciato, come si evince dalla motivazione a pag. 14 del decreto impugnato (primo e quinto paragrafo).

 

                                         b)   Quanto alla partecipazione del figlio M__________ ai costi dell'alloggio del padre, il Pretore ha accertato che il ragazzo ha abitato con il genitore soltanto fino al 29 febbraio 2020 per poi trasferirsi prima a __________ e in seguito, dal 31 maggio 2021, a __________ (ordinanza del 13 dicembre 2021, pag. 2 nell'inc. DM.2018.49 richiamato). Ciò posto, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che ove un coniuge viva in comunione domestica con terzo, si tratti di concubinato o no, determinante è il beneficio economico che gli può derivare (RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a con rinvio a DTF 144 III 506 consid. 6.6). In concreto non risulta, né l'appellante pretende, che nel febbraio del 2020 M__________, ultimata la formazione, fosse in grado partecipare alle spese domestiche del padre, il quale per altro provvedeva al di lui mantenimento. Non si può dire quindi, a un sommario esame, che AO 1 abbia tratto beneficio dalla convivenza con il figlio (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2020.171 del-l'8 febbraio 2022 consid. 10d e inc. 11.2020.143 del 29 dicembre 2021 consid. 6b). Ne segue che non soccorrono motivi per scostarsi dagli accertamenti del Pretore.

 

                                   7.   Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di tenere conto di un'indennità per i pasti fuori casa di fr. 132.– mensili, sostenendo di non poter rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno perché una delle due attività lavorative da lei svolte la obbliga a recarsi presso più punti di vendita in Ticino. Essa chiede altresì di rivalutare il suo premio della cassa malati per il 2022, visto il minor sussidio ricevuto, così come di riconoscerle il premio per un'assicurazione ‟Relax A__________ˮ stipulata prima della separazione.

 

                                         a)   Relativamente all'indennità per i pasti fuori casa, è possibile che per motivi di lavoro l'interessata debba spostarsi per tutto il Cantone e necessiti pertanto di un veicolo privato. Per tacere del fatto nondimeno che i conteggi salariali menzionano un generico rimborso spese (doc. S), che per la T__________ GmbH l'interessata lavora in media 5 ore settimanali (13.40%) e che tutto si ignora sui turni di lavoro, sulle distan­ze mensili che essa copre per ragioni professionali e del numero di pasti che consuma fuori casa, nulla rende verosimile che essa non possa rientrare a casa sul mez­zogiorno o la sera. Né la frequentazione della mensa scolastica da parte del figlio rende verosimile l'esistenza di spese supplementari. Quanto alla parità di trattamento con il marito, questa non è destinata a riconoscere costi inesistenti (RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 6). Ne segue che, a un sommario esame, l'indennità rivendicata non può essere ammessa.

 

                                         b)   In merito al premio dell'assicurazione ‟Relax A__________ˮ, il Pretore non l'ha riconosciuto perché la moglie non ha reso verosimile di avere stipulato la copertura prima della separazione. A prescindere dal fatto che l'appellante nemmeno inserisce l'ammontare di fr. 13.– mensili nel calcolo del proprio fabbisogno minimo (pag. 10 in alto), neanche in questa sede essa rende verosimile la sua allegazione. Onde l'inconsisten­za della pretesa.

 

                                         c)   Per quel che è del premio della cassa malati, stabilito dal Pretore in fr. 377.75 mensili, dalla documentazione presentata in appello risulta che la richiesta di riduzione del premio LAMal 2022 in favore dell'appellante è stata accolta per fr. 3386.40 (doc. E di appello). Dandosi così una riduzione

                                               di fr. 282.20 mensili, il premio è diminuito da fr. 692.65 a fr. 410.45 mensili (doc. D di appello). Ne segue che per il 2022 il fabbisogno minimo della moglie va rivalutato in fr. 3820.– mensili arrotondati.

 

                                   8.   Per quanto concerne il fabbisogno in denaro del figlio di G__________, AP 1 postula l'aumento del premio della cassa malati a fr. 15.05 mensili, rilevando che per il 2022, a fronte di un premio di fr. 106.95 mensili, essa ha ricevuto un sussidio di fr. 91.90 mensili. Essa rivendica inoltre un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia, almeno nei periodi in cui il bilancio familiare registra un'eccedenza, anche perché il cellulare per il quale ha concluso l'abbonamento è utilizzato dal figlio. Infine l'appellante chiede di inserire fr. 25.– mensili per due settimane di colonia o di un'attività analoga durante l'estate, necessarie alla luce della sua situazione lavorativa.

 

                                         a)   In merito al premio della cassa malati, il Pretore nulla ha ammesso, considerato il verosimile ottenimento del sussidio anche nel 2022. Dalla documentazione presentata in appello risulta però che la richiesta di riduzione del premio LAMal 2022 in favore di G__________ è stata accolta per fr. 1102.80 (doc. E di appello). Dandosi così una riduzione di fr. 91.90 mensili, a carico dell'assicurato rimane un premio di fr. 15.– mensili (doc. D di appello).

 

                                         b)   Circa i costi di telefonia, è vero che questa Camera suole riconoscere – sempre se le condizioni finanziarie lo permettono – un forfait di fr. 20.– mensili nel fabbisogno minimo del figlio (I CCA, sentenza inc.11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 9 b e c). Tale spesa fissa è stata ammessa tuttavia in casi nei quali la Camera si è trovata a dover ridefinire per la prima volta i contributi alimentari in applicazione del metodo a “due fasi”. Negli altri casi spetta pur sempre alle parti rendere verosimile la spesa realmente sostenuta, questione di fatto (sentenza del Tribunale federale 5A_314/2022 del 15 maggio 2023 consid. 5.2.1 con rinvii). In concreto risulta dalla documentazione presentata in appello che nel novembre del 2021 la madre ha stipulato un abbonamento di telefonia mobile al costo di fr. 19.– mensili (doc. F di appello). Documentato il costo e reso plausibile l'uso del telefono da parte del figlio, non contestato dal padre, una media dell'esborso può dunque essere inserita nel fabbisogno minimo di G__________ fino al giugno del 2022, mentre l'ammanco registrato nel bilancio familiare dopo di allora non permette più tale spesa.

 

                                         c)   Riguardo alla colonia estiva, in linea di principio i costi di attività extrascolastiche costituiscono spese straordinarie nel sen­so dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 11c). Nel caso in esame la partecipazione del figlio a tali attività appare verosimile, quanto meno per il periodo preso in considerazione (dal febbraio del 2020 al febbraio del 2023), alla luce dell'attività lavorativa svolta dalla madre. Ciò giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo di G__________ un esborso di fr. 11.– mensili (doc. G di appello). In definitiva il fabbisogno minimo del figlio va stabilito così in fr. 806.– mensili fino al 31 dicembre 2020, in fr. 809.– mensili fino al 31 dicembre 2021, in fr. 830.– mensili fino al 30 novembre 2022 e in fr. 1040.– mensili fino al 9 febbraio 2023, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Per i periodi successivi il contributo di mantenimento è retto dalla sentenza finale.

 

                                   9.   Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

                                         Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020

                                         Reddito del marito                                                      fr.    5 190.–

                                         Reddito della moglie                                                   fr.    3 645.–

                                                                                                                           fr.    8 835.– mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.    3 190.–

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.    3 780.–

                                         Fabbisogno minimo di G__________                            fr.       606.–

                                                                                                                          fr.    7 576.– mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.    1 259.–

                                         un quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne            fr.        251.80 mensili

                                         Mantenimento in denaro di G__________:

                                         fr. 606.– + fr. 251.60 =                                                 fr.       857.60 mensili,

                                         assegni familiari non compresi,

                                         arrotondati a                                                               fr.       860.– mensili

                                         Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021

                                         Reddito del marito                                                      fr.    5195.–

                                         Reddito della moglie                                                   fr.    3195.–

                                                                                                                          fr.    8390.– mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.    3315.–

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.    3725.–

                                         Fabbisogno minimo di G__________                            fr.      609.–

                                                                                                                          fr.    7649.– mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.       741.–

                                         un quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne            fr.       148.20 mensili

                                         Mantenimento in denaro di G__________:

                                         fr. 609.– + fr. 148.20 =                                                 fr.      757.20 mensili,

                                         assegni familiari non compresi,

                                         arrotondati a                                                               fr.      755.– mensili

                                         Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022

                                         Reddito del marito                                                      fr.    5280.–

                                         Reddito della moglie                                                   fr.    3040.–

                                                                                                                          fr.    8320.– mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.    3315.–

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.    3820.–

                                         Fabbisogno minimo di G__________                            fr.      630.–

                                                                                                                          fr.    7765.– mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.        555.–

                                         un quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne            fr.       111.– mensili

                                         Mantenimento in denaro di G__________:

                                         fr. 630.– + fr. 111.– =                                                   fr.      741.–mensili

                                         assegni familiari non compresi,

                                         arrotondati a                                                               fr.      740.– mensili

                                         Dal 1° febbraio al 30 giugno 2022

                                         Reddito del marito                                                      fr.    5280.–

                                         Reddito della moglie                                                   fr.    3040.–

                                                                                                                          fr.    8320.– mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.    3760.–

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.    3820.–

                                         Fabbisogno minimo di G__________                            fr.      630.–

                                                                                                                          fr.    8210.– mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.        110.–

                                         un quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne            fr.            22.– mensili

                                        

                                         Mantenimento in denaro di G__________:

                                         fr. 630.– + fr. 22.– =                                                    fr.      652.– mensili,

                                         assegni familiari non compresi,

                                         arrotondati a                                                               fr.      650.– mensili

                                         Dal 1° luglio al 30 novembre 2022

                                         Reddito del marito                                                      fr.    5280.–

                                         Reddito della moglie                                                   fr.    3040.–

                                                                                                                          fr.    8320.– mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.    4010.–

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.    3820.–

                                         Fabbisogno minimo di G__________                            fr.      630.–

                                                                                                                          fr.    8460.– mensili

                                         Ammanco                                                                  fr.         140.– mensili

                                         Dal 1° dicembre 2022 al 9 febbraio 2023

                                         Reddito del marito                                                      fr.    5280.–

                                         Reddito della moglie                                                   fr.    3040.–

                                                                                                                          fr.    8320.– mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.    4010.–

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.    3820.–

                                         Fabbisogno minimo di G__________                            fr.      830.–

                                                                                                                          fr.    8660.– mensili

                                         Ammanco                                                                  fr.         340.– mensili.

                                        

                                10.   Dovendosi rivedere il contributo di accudimento, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 esso ammonta a fr. 135.– mensili, importo che AO 1 è in grado di erogare, di modo che il contributo alimentare complessivo per G__________ ammonta a fr. 995.– mensili. Nel 2021 a AP 1 mancano fr. 530.– mensili per coprire il fabbisogno minimo, di modo che tale importo va aggiunto al contributo in denaro di G__________, per un totale di fr. 1285.– mensili. Per il gennaio del 2022 l'ammanco di lei ammonterebbe a fr. 780.– mensili, ma con lo stralcio dal fabbisogno minimo del premio per l’assicurazione malattia complementare questo risulta di fr. 530.– mensili, onde un contributo alimentare per G__________ di fr. 1270.– mensili. Dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, poi, il contributo di accudimento rimane invariato, di modo che il contributo alimentare va ricondotto a fr. 1180.– mensili.

                                         Dal 1° luglio al 30 novembre 2022, con l'ulteriore aumento del fabbisogno minimo del marito, il bilancio familiare è deficitario. Dopo avere fatto fronte al proprio fabbisogno minimo (che non comprende più il premio dell'assicurazione malattia complemen-tare), al pagamento dei contributi in denaro per i figli J__________ (fr. 550.– mensili) e G__________ (fr. 630.– mensili), a AO 1 rimane un margine disponibile di fr. 124.– mensili per onorare il contributo di accudimento (che rimane scoperto per fr. 406.– mensili). Il contributo alimentare complessivo per G__________ ascen­de così a fr. 755.– mensili arrotondati. Infine dal 1° dicembre 2022 al 9 febbraio 2023, dato l'aumento del fabbisogno minimo di G__________ a fr. 830.– mensili, il padre non è in grado nemmeno di onorare tutti i suoi obblighi alimentari. Ripartendo la sua disponibilità tra i due figli ancora minorenni nella medesima proporzione stabilita dal Pretore (e non contestata dalle parti), il contributo alimentare per G__________ ammonta a fr. 770.– mensili (con uno scoperto di fr. 60.– sul contributo ordinario e di fr. 530.– sul contributo di accudimento).

                                11.   Da ultimo l'appellante rileva che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il contributo alimentare per il figlio è finanche inferiore a quello stabilito nel precedente assetto cautelare, il che non sarebbe ammissibile perché egli si era limitato a postulare la reiezione dell'istanza di modifica e non a chiedere una riduzione del contributo. L'argomentazione non può essere condivisa. Per tacere del fatto che globalmente i contributi alimentari sono superiori a quelli precedenti, l'interessata disconosce che la procedura è retta anche dal principio inquisitorio, della quale beneficia anche il debitore alimentare, di modo che il giudice non è vincolato alle richieste delle parti. Inoltre, dandosi ammanco nel bilancio familiare, il debitore alimentare ha il diritto di vedersi garantito il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.148 del 21 settembre 2022 consid. 8). Per semplicità si giustifica per finire di raggruppare i sei scaglioni in cui è ripartito il contributo alimentare (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), definendone una media per il relativo arco di tempo (36 mesi). Dal 1° febbraio 2020 al 9 febbraio 2023 conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 1085.– mensili arrotondati. L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti.

                                12.   Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta, aumento dovuto per lo più alla nuova documentazione presentata in questa sede quantunque tale documentazione potesse essere esibita già al Pretore. D'altro canto, relativamente ai periodi successivi al 9 febbraio 2023, quanto meno in relazione al reddito ipotetico della moglie questa Camera avrebbe verosimilmente deciso alla stessa stregua del Pretore nella sentenza di divorzio, la cui decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Non va trascurato inoltre che il marito ha proposto a torto una riduzione del contributo a proprio carico. Ne segue che, tutto sommato, nel complesso si giustifica di suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili. L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado (suddivise per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto), che può dunque rimanere invariato.

 

                                13.   Le richieste di gratuito patrocinio formulate dalle parti in appello meritano accoglimento. Per quanto attiene a AP 1, l'impossibilità di far fronte alle proprie spese legali appare verosimile alla luce delle risultanze che precedono. L'appello poi non poteva dirsi sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che va parzialmente accolto. Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancan­za di una nota professionale (che incombeva al­l'avvocato produr­re: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente l'appello in una causa già nota e sulla scorta di documentazione che poteva essere esibita in prima sede, un avvoca­to solerte e speditivo avrebbe dedicato una giornata di lavoro retribui­ta fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%), l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 1700.– arrotondati.

 

                                         Riguardo a AO 1, la cui resistenza in appello era parzialmente legittima, anche la sua indigenza appare verosimile, il suo margine disponibile essendo esiguo. L'indennità di patrocinio può essere commisurata in funzione degli stessi criteri sulla base dei quali è stata determinata l'indennità spettante alla lega­le del­l'appellante (causa già nota, più un paio d'ore per un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente, cui si aggiungono le spese e l'IVA), onde un'indennità di fr. 1500.– arrotondati.

 

                                14.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello non raggiunge verosimilmente il valore litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, inoltre, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

                                         In parziale accoglimento dell'istanza, AO 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per il figlio G__________ di fr. 1085.– i mensili dal 1° febbraio 2020 al 9 febbraio 2023, assegni familiari non compresi.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   3.   AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte del­l'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.

                                   4.   AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1500.– complessivi.

                                   5.   Notificazione a:

 

–    ;

   ;

– .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

                                     

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).