Incarti n.
11.2022.77

11.2022.78

Lugano

25 maggio 2023/jh        

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2022.14 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 2 febbraio 2022 da

 

 

 AO 1  

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 6 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 26 aprile 2022 (inc. 11.2022.77) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2022.78);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 27 settembre 2001 C__________ __________ (1975) ha dato alla luce un figlio, AO 1, che il 27 luglio 2002 è stato riconosciuto da AP 1. Adito con un'azione di mantenimento, il Pretore del Distretto di Leventina ha omologato il 18 febbraio 2004 una convenzione in cui C__________ __________ e AP 1 pattuivano un contributo alimentare per AO 1 di fr. 1200.‒ mensili fino al 7° compleanno, di fr. 1300. mensili fino al 13° complean­no e di fr. 1500.‒ fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”.

 

                                  B.   AP 1 ha avuto il 5 agosto 2007 una figlia, Ch__________, da __________ __________, che ha sposato il 6 settembre 2007. Con sentenza del 31 marzo 2011 il presidente del Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois ha ridotto il contributo alimentare per AO 1 a fr. 800.– mensili fino al 13° compleanno e a fr. 900.– mensili fino alla maggiore età, rispettivamente “au-delà si l'enfant poursuit une formation régulière et suivieˮ. Terminata la scuola dell'obbligo, AO 1 ha cominciato un apprendistato di “carpentiere AFC” presso la ditta __________ SA di __________ e il 27 settembre 2019 è divenuto maggiorenne. Nel dicembre del 2022 AP 1 gli ha comunicato di non poter più versare il contributo di mantenimento e dal gennaio del 2022 non ha più corrisposto alcunché.

 

                                  C.   AO 1 si è rivolto il 2 febbraio 2022 al Pretore del Distretto di Blenio, chiedendo di “avviare una procedura contro il signor AP 1 per gli alimenti da percepire a partire dal mese di gennaio 2022”. Il Pretore ha interpretato la richiesta come istanza di diffida ai debitori e il 22 febbraio 2022 ha invitato AP 1 a formulare osservazioni. In un memoriale del 15 mar­zo costui ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 26 aprile 2022, il Pretore ha parzialmen­te accolto la domanda, nel senso che ha ordinato alla ditta __________ SA di __________, per cui lavora il convenuto, di trattenere dallo stipendio di lui fr. 452.– mensili fino al 31 agosto 2022 e fr. 327.– mensili in seguito, fino al 31 agosto 2023, riversando tali somme a AO 1. Egli ha precisato inoltre che l'erogazione dei citati importi al dipendente non avrebbe avuto effetto liberatorio per la ditta. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste per fr. 50.– a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, senza assegnazione di ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 maggio 2022 per ottenere che, accordatogli il beneficio del gratuito patrocinio, il giudizio in questione sia riformato respingendo l'istanza del figlio. AO 1 non è stato chiamato a presentare osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), onde l'appellabilità della relativa decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ul-tima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, poiché davanti al Pretore era litigiosa una trattenuta di stipendio di fr. 900.– mensili dal 26 aprile 2022 fino al 31 agosto 2023. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisio­ne impugnata è giunta alla legale del convenuto il 27 aprile 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 7 maggio 2022, salvo protrarsi al lunedì 9 maggio successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'8 maggio 2022, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   All'appello AP 1 acclude una sua lettera al figlio del 25 giugno 2021, una lettera del figlio del 2 dicembre 2021, la trascrizione di due messaggi vocali di C__________ __________ (non datati), il suo contratto di lavoro del 21 giugno 2016, i suoi certificati di stipendio dal gennaio al maggio del 2021, il suo certificato di salario del 2020, il suo contratto di locazione del 15 gennaio 2010, copia di una lettera 6 ottobre 2017 del locatore che rifiuta di ridurgli la pigione, la comunicazione del premio della sua cas­sa malati per il 2021 e una richiesta di acconti per l'imposta federale diretta. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello se vengo­no immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era possibile recarli nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La proponibilità dei documenti in rassegna, precedenti l'emanazione della decisione impugnata, appare dubbia. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 7a), tali atti non appaiono determinanti per il giudizio.

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore, richiamati i presupposti per ordinare una diffida ai debitori giusta l'art. 291 CC, ha accertato che in concreto il figlio, apprendista carpentiere, si trova in formazione e che vige tuttora, perciò, il contributo alimentare di fr. 900.– mensili stabilito con sentenza del 31 marzo 2011 dal presidente del Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. Egli ha constatato altresì che AP 1 non versa contributi alimentari dal gennaio del 2022 e che, come risulta dalle sue osservazioni all'istanza, egli non intende più erogarne nemmeno in futuro, tant'è che chiede di sopprimere l'obbligo dal 1° gennaio 2022. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ravvisato così i requisiti per la postulata trattenuta di stipendio.

 

                                         Quanto alle obiezioni del convenuto, il Pretore ha ritenuto che la ripetizione di un anno di apprendistato da parte del figlio per risultati scolastici insufficienti non dilazioni eccessivamente l'one­re contributivo del debitore e che la mancanza di relazioni personali tra padre e figlio non vada ascritta unicamente a AO 1, il con-venuto stesso attribuendone piuttosto la responsabilità alla ma-dre. D'altro lato ‒ ha soggiunto il primo giudice ‒ AP 1 non ha reso sufficientemente verosimile che con un reddito di fr. 6945.‒ mensili egli abbia modo di versa­re unicamente il contributo alimentare di fr. 450.– mensili per la figlia Ch__________ e quello a tutela dell'unione coniugale di fr. 400.‒ mensili per la moglie (dalla quale si è separato) senza vedere intaccato il proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo. Per converso, il Pretore ha accolto la richiesta di considerare come reddito del figlio un terzo dello stipendio da lui percepito come apprendista, sicché ha limitato la trattenuta di stipendio a fr. 452.– mensili fino all'agosto del 2022 (fr. 900.‒ meno un terzo di fr. 1344.–) e a fr. 327.– in seguito (fr. 900.– meno un terzo di fr. 1717.–), fino all'agosto del 2023.

 

                                   4.   In ordine l'appellante censura anzitutto la validità dell'istanza. Egli rimprovera al Pretore di avere interpretato la lettera del figlio, del 2 febbraio 2022, come una domanda di trattenuta di stipendio, mentre lo scrit­to non contiene conclusioni, bensì solo una richiesta sul modo di procedere. A suo dire, l'istanza era perciò inammissibile. Se non che, mai prima d'ora il convenuto ha sollevato eccezioni sulla validità dell'istanza. Ricevuta la lettera del 2 febbraio 2022 con cui AO 1 chiedeva di “avviare una procedura contro il signor AP 1 per gli alimenti da percepire a partire dal mese di gennaio 2022”, il Pretore ha comunicato alle parti il 9 febbraio 2022 di considerare lo scritto come istanza di diffida ai debitori e ha invitato AP 1 a presentare eventuali osservazioni. Nel suo memoriale il convenuto si è limitato a contestare di dover versare un contributo alimentare per AO 1 dopo la maggiore età, ma non ha mosso obiezioni di forma né ha preteso di non capire che cosa volesse il figlio. Ne segue che, addotta per la prima volta in questa sede, la censura offende la buona fede processuale (art. 52 CPC). In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   5.   Nel merito il convenuto sostiene che nel caso in esame non soccorrono le condizioni dell'art. 277 cpv. 2 CC per obbligarlo a versare un contributo alimentare al figlio anche dopo la maggiore età. Ripete che tra lui e il figlio non sussistono relazioni personali, che AO 1 nemmeno lo conosce e che, raggiunta la maggiore età, il figlio non lo ha minimamente informato sulla sua formazione professionale. Inoltre AO 1 ha sottaciuto di conseguire un reddito, facendo sì che egli continuasse a erogare l'intero contributo anche dopo l'inizio dell'apprendistato.

                                         L'appellante fa valere poi che la diffida ai debitori non salvaguar­da il suo minimo esistenziale “allargato”. Anzi, egli lamenta che il primo giudice non ha neppure calcolato il fabbisogno minimo di lui, né per altro quello del figlio, nonostante egli avesse chiesto che costui documentasse la propria situazione economica. Sotto questo profilo egli afferma che il suo reddito ammonta a fr. 6985.– mensili e che il proprio fabbisogno minimo, compresi i contributi alimentari dovuti alla figlia Ch__________ e alla moglie (prioritari rispetto a quelli per il figlio maggiorenne), è di fr. 8577.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1620.– [fr. 1350.– più il 20%], pigione fr. 2020.–, posteggio fr. 150.–, premio dell'assicurazione malattia fr. 345.–, spese di trasferta da __________ a __________ [203 km ogni giorno] fr. 2842.–, pasti fuori casa fr. 200.‒, mantenimento della figlia Ch__________ fr. 300.– durante la custodia, contributi alimentari per moglie e figlia di fr. 850.–, imposte fr. 250.–). Infine l'appellante si duole che il Pretore abbia imputato al figlio solo un terzo del reddito conseguito anziché l'intero guadagno.

 

                                   6.   Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (“diffida ai debitori”: art. 291 CC). Il provvedimento costituisce una forma di esecuzione privilegiata equiparabile a un pignoramento sui generis (DTF 145 III 257 consid. 3.2, 138 III 24 in alto, 137 III 194 consid. 1.1). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare perciò ch'esso deve fondar­si su un titolo esecutivo sufficientemente definito (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.74 del 5 settembre 2017 consid. 4). L'obbligo di mantenimento si estingue, per legge, alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Può sospingersi oltre, ma in tal caso la maggior durata deve evincersi con chiarezza dal titolo esecutivo (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b e 6c; I CCA, sentenza inc. 11.2017.74 del 5 settembre 2017 consid. 4; v. anche DTF 144 III 193 consid. 2.4.1; sentenza del Tribunale federale 5A_720/2019 del 23 marzo 2020 consid. 3.3.1; analogamente: Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux, in: JdT 2019 II 46).

                                        

                                         Il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una tale diffida) è vincolato – per principio – all'ammontare dei contributi alimentari stabiliti nell'ultima decisione presa dal tribunale e non è competente per modificarli. Può solo tenere conto, a un sommario esame, di circostanze rilevanti che non potevano essere considerate al momento in cui sono stati fissati i contributi. Così, qualora la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo di allora, il giudice deve verificare che, a un sommario esame, la diffida ai debitori non leda il fabbisogno minimo del­l'obbligato calcolato secondo i principi della legge fede-rale sulla esecuzio­ne e sul fallimento (RtiD I-2013 pag. 723 con-sid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4; DTF 145 III 264 consid. 5.5.2). Il peggioramento della situazione finanziaria dell'obbligato non deve ricondursi inoltre – con ogni evidenza – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo, non essendo quegli abilitato a sminuire unilateralmente le basi destinate al sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.65 del 13 settembre 2021 consid. 8).

 

                                   7.   Nel caso in esame il presidente del Tribunal d'arrondissement de l'est Vaudois ha fissato con sentenza del 31 marzo 2011 il contributo di mantenimento per AO 1 in fr. 900.– mensili ‟jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et au-delà si l'enfant poursuit une formation régulière et suivieˮ. Il contributo alimentare per il figlio pertanto è stato fissato anche oltre la maggiore età, fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 9). Tale decisione è un titolo esecutivo chiaro ed esplicito (sopra consid. 6). Nella fattispecie il giudice della trattenuta non poteva dunque decidere di rivedere il contributo alimentare di fr. 900.‒ mensili a norma del­l'art. 277 cpv. 2 CC e invano l'appellante sostiene che avrebbe dovuto sopprimerlo. Spettava se mai al convenuto postulare una modifica di tale contribu­to davanti al tribunale competente (sentenza del Tribunale federale 5D_150/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 3). Il giudice della trattenu­ta pote­va solo tenere conto a un sommario esa­me ‒ come detto ‒ di circostanze nuove, che influisse­ro già a livello di verosimiglianza sulla capacità economica dell'una o dell'altra parte.

 

                                         a)   In concreto il Pretore ha accertato che AO 1 sta assolvendo un apprendistato di carpentiere destinato a concludersi nell'agosto del 2023 e ha diritto perciò al contributo alimentare di fr. 900.– mensili previsto dopo la maggiore età. L'appellante non pretende più, in questa sede, che il figlio non sia idoneo alla professione per avere dovu­to ripetere un anno di formazione. Deplora l'assenza di relazio­ni personali con lui (dovuta anche ‒ egli asserisce ‒ all'influen­za del­la madre) e la carente informazione sull'apprendistato, sottolineando che il Pretore non ha nemmeno appurato il fabbisogno di AO 1. Simili argomenti potrebbero essere addotti in una causa volta alla soppressione del contributo alimentare, ma esulano manifestamen­te da una procedura di diffi-da ai debitori. E poco giovano, per sostanziare i rimproveri rivolti al comportamento del figlio, la corrispondenza tra il convenuto e AO 1 o i messaggi vocali della madre prodotti in questa sede (sopra, consid. 2).

                                         b)   Sostiene l'appellante che il Pretore avrebbe dovuto imputare al figlio l'intero reddito conseguito come apprendista e non soltanto – come ha fatto il primo giudice – un terzo di tale reddito. In realtà la decisione del Pretore è conforme alla prassi invalsa di questa Camera, la quale in materia di contributi alimentari ascrive al figlio un reddito proprio (in analogia con quanto prevede l'art. 323 cpv. 2 CC) pari a un terzo del guadagno conseguito da un'eventuale attività lucrativa, reddito con cui il figlio può finanziare parte del suo fabbisogno

                                               (I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 8b). Analogo indirizzo segue, del resto, l'autorità esecutiva quando calcola il minimo esistenziale di un genitore (tabella in: Foglio ufficiale del Cantone Ticino 68/2009 pag. 6295 in alto). Non v'è ragio­ne di scostarsi da tale orientamento, né il convenuto spiega perché si dovrebbe. Che poi un terzo del guadagno del figlio corrisponda nella fattispecie a un terzo di fr. 1344.‒ mensili fino all'agosto del 2022 e a un terzo di fr. 1717.‒ mensili da allora in poi, fino all'agosto del 2023, non è contestato.

 

                                    8.   Nelle circostanze descritte rimane da esaminare se in concreto la diffida ai debitori lede il fabbisogno minimo del convenuto. A torto questi evoca intanto il proprio fabbisogno minimo “allarga­to”. Come si è spiegato (sopra consid. 6), nell'ambito di una trattenuta di stipendio il giudice verifica unicamente se, a un sommario esame, il contributo alimentare lede il fabbisogno minimo del debitore calcolato secondo i parametri del diritto esecutivo (art. 93 LEF). Inoltre la regola invocata dall'appellante per cui, trattandosi di contributi alimentari per un figlio maggiorenne, occorreva lascia­re al debitore l'equivalente del minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 132 III 211 consid. 2.3, 127 I 207 consid. 3e) è venuta a cadere (DTF 147 III 284 a metà). Ciò posto, nella fattispecie il reddito dell'appellante risulta di fr. 6985.– mensili. Anzi, la documentazione da lui prodotta in appello attesterebbe finanche entrate di fr. 7125.75 mensili netti (certificato di stipendio del 2020: doc. 3 di appello). Quan­to al fabbisogno minimo, l'appellante lo rivendica in fr. 8577.– mensili (sopra, consid. 5). Davanti al Pretore egli si era limitato invero a esporre fr. 6614.– mensili (elenco accluso alle osservazioni del 15 marzo 2022, 4° foglio), ma tant'è, il fabbisogno minimo risultando inferiore anche a tale cifra, come si vedrà senza indugio.

 

                                         a)   Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.–. In caso di custodia alternata dei figli la differen­za di fr. 150.– mensili va ripartita in proporzione al tempo che il figlio trascorre con l'uno e con l'altro genitore (RtiD II-2022 pag. 611 consid. 8). In concreto tale suddivisione risulta del 50% (doc. 1). Ne segue, per l'appellante, un minimo esistenziale di fr. 1275.– mensili.

 

                                         b)   Il costo dell'alloggio (fr. 1900.– mensili: doc. 7 di appello) va computato in fr. 1720.– mensili (arrotondati), una quota del 10% dovendosi considerare compresa nel fabbisogno in denaro della figlia (affidata al padre per il 50%). A ciò si aggiunge il costo del posteggio, di fr. 150.– mensili (importo indicato dal convenuto stes­so).

 

                                         c)   Il premio della cassa malati, di fr. 345.‒ mensili, non presta il fianco a discussioni, così come giustificata appare la spesa per i pasti fuori casa di fr. 200.‒ mensili. Legittimo è altresì il costo di fr. 300.‒ mensili per il mantenimento di Ch__________ quan­do essa è affidata al padre. Ancorché estraneo al minimo esistenziale del diritto esecutivo, può essere tenuto conto

                                               nel fabbisogno del convenuto finanche dell'onere fiscale di fr. 250.‒ mensili.

 

                                         d)   Non può invece essere riconosciuta nel fabbisogno minimo del convenuto la pretesa di fr. 2842.‒ mensili per costi di trasferta. L'appellante espone una spesa di fr. ‒.70/km per 203 km giornalieri percorsi 20 volte al mese tra __________ e __________, dove egli lavora. Il viaggio in automobile richiede, mediamente, un paio d'ore (‹www.google.com/maps/dir/›). In due ore tuttavia l'appellante può raggiungere __________ anche in treno (‹www.sbb.c/acquistare/pages/fahrplan.xhtml›). E un abbonamento ferroviario di 1ª classe (il più confortevole) costa fr. 545.‒ mensili (‹www.sbb.ch/abbonamenti-e-biglietti/

                                               abbonamenti/ag/prezzi-ag.html›). Per spese di trasferta non può essere inserita di conseguenza nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa più elevata di fr. 545.‒ mensili.

 

                                         e)   Ne discende che, con un reddito di almeno fr. 6985.– mensili, l'appellante può coprire agevolmente il proprio fabbisogno minimo di fr. 4785.‒, conservando un margine di fr. 2200.‒ con cui erogare il contributo alimentare di fr. 450.‒ mensili per la figlia Ch__________ e il contributo alimentare di fr. 400.‒ mensili per la moglie. Con i rimanenti fr. 1350.‒ mensili egli è in grado di onorare altresì il contributo alimentare per AO 1 di fr. 452.– mensili fino all'agosto del 2022 e di fr. 327.– in seguito, fino all'agosto del 2023. In definitiva, la trattenuta di sti-pendio non lede di conseguenza il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo e l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   9.   Le spese del giudizio attuale seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Riguardo al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso non può entrare in considerazione. Il richiedente infatti non sembra versare in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC). Per di più, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC) poiché in gran parte fuori tema, tanto da non essere stato notificato alla controparte.

 

                                10.   Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove si consideri l'ammontare della trattenuta litigiosa in appello di fr. 452.– mensili fino all'agosto 2022 e di fr. 327.– mensili in seguito, fino all'agosto del 2023.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

    ;

   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

 

                                     

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).