Incarto n.
11.2022.7

Lugano

8 febbraio 2022/jh      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2021.277 (filiazione: provvedimenti cautelari: esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 22 dicembre 2021 da

 

 

 CO 1  (I)

(patrocinato dall'avv. PA 2 )

 

 

contro

 

 

 RE 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la sentenza emanata dal Pretore aggiunto l'11 gennaio 2022;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell'ambito di un'azione promossa il 6 settembre 2019 da RE 1 (1973) per ottenere che fosse accertata la paternità di CO 1 (1981) sul di lei figlio S__________ (nato il 10 settembre 2018) con decreto cautelare del 25 ottobre 2021 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, ha disciplinato il diritto di visita paterno nel seguente modo:

                                         Quindicinale:

– ogni sabato (o altro giorno, se concordato tra genitori e curatrice)

– dalle ore 14.00 alle ore 16.00,

– svolto presso un Punto d'incontro (attualmente lo __________, __________),

– le prime 4 volte in modalità accompagnata (sorvegliata) da parte della curatrice, S__________ C__________.

 

                                         Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 1000.– per ripetibili.

                                         Contestualmente il Pretore aggiunto ha ordinato l'esecuzione di una perizia intesa a verificare “la natura delle dinamiche genitoriali della coppia”, “lo stato psichico/psicologico della madre RE 1 e la necessità di eventuali supporti terapeutici in funzione dell'esito di tale valutazione”, così come “l'esigibilità/sostenibilità per il minore (…) di un diritto di visita con il padre in funzione dell'esito delle valutazioni” che precedono. La designazione del perito è stata rinviata a un atto separato.

 

                                  B.   Contro la decisione citata RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 novembre 2021 nel quale chiede che le relazioni personali tra padre e figlio rimangano sospese almeno fino all'allestimento della perizia e che sia sospeso anche l'incarico alla curatrice “sino a nuova decisione di questo Pretore”. Con decreto dell'11 novembre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2021 CO 1 conclude per la reiezione dell'appello. La procedu­ra è tuttora pendente (inc. 11.2021.153).

 

                                  C.   Preso atto che il 18 dicembre 2021 RE 1 non ha condotto il figlio al primo diritto di visita accompagnato organizzato dalla curatrice, CO 1 si è rivolto il 22 dicembre successivo al Pretore aggiunto con una domanda di esecuzione. Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2022 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo l'11 gennaio 2022, il Pretore ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – di rispettare quanto stabilito con la decisione del 25 ottobre 2021, e segnatamente di accompagnare il figlio S__________ “ai quattro diritti di visita che saranno agendati” in virtù di quella decisione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta.

 

                                  D.   Contro la decisione appena menzionata RE 1 è insor­ta a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo – che la decisione impugnata sia annullata. Il memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione,

                                         il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale sta­tuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da introdurre – trattandosi di procedura sommaria – entro dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). I recla­mi contro decisioni del giudice dell'esecu­zio­ne riguardanti il diritto di famiglia competono alla prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8 LOG). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 12 gennaio 2022. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 22 novembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Datato 21 gennaio 2022 ma consegnato alla posta il 24 gennaio seguente, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Al reclamo RE 1 acclude un certificato medico 4 gennaio 2022 dello psicologo e psicoterapeuta __________ M__________, suo medico di fiducia. In una procedura di reclamo tuttavia la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica anche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (sentenza del Tribunale federale 5A_863/2017 del 3 agosto 2018 consid. 2.3 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.122 del 18 marzo 2021 consid. 2). Del resto, si volesse anche supporre che il principio inquisitorio illimitato a tutela dei figli minorenni (art. 296 CPC) possa costituire un'eccezione a tale precetto (art. 326 cpv. 2 CPC; Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 12 ad art. 326), il certificato medico in questione non è –come si vedrà oltre (consid. 6b) – di rilievo per il giudizio.

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, accertato che RE 1 non aveva accompagnato il figlio al primo diritto di visita organizzato dalla curatrice per il 18 dicembre 2021, ha ritenuto che le giustificazioni addotte dalle madre, le quali “sostanzialmente ribadiscono la linea argomentativa sin qui sviluppata in causa, ribaltando cioè sulla controparte l'origine del proprio atteggiamento”, non costituissero una valida scusante per sottrarsi alla decisione del 25 ottobre 2021. E ciò, egli ha soggiunto, “anche alla luce delle motivazioni della decisione 11 novembre 2021 del presidente della prima Camera civile del Tribunale d'appello, che ha rifiutato di concedere effetto sospensivo all'appello da essa interposto”. Per il primo giudice, pertanto, l'agire della convenuta “è ingiustificato ed arbitrario, oltre che inaccettabile”. Constatato che RE 1 non aveva accolto l'invito contenuto nella precedente decisione, rifiutando di collaborare con la curatrice e di rispettare la disciplina del diritto di visita, il Pretore aggiunto ha comminato così alla convenuta l'applicazione del­l'art. 292 CP, “sanzione che sarà (…) pronunciata nel caso di ulteriore assenza al prossimo diritto di visita, che la curatrice è pertanto invitata a calendarizzare unitamente (ai tre successivi)”.

                                     

                                   4.   La reclamante riprende per l'essenziale quanto già allegato nel­l'appello del 5 novembre 2021, ribadendo di essere confrontata con una grave situazione causata dal comportamento “significativamente manipolatorio” dell'istante, che non permette alcuna prospettiva relazionale con il figlio. Per lei l'assenza di relazioni personali tra padre e figlio giova al proprio delicato stato di salute e favorisce un ambiente positivo anche per S__________, garantendo a quest'ultimo la maggiore stabilità possibile. Essa afferma di non opporsi all'esecuzione della perizia giudiziaria, ma chiede ancora una volta di attendere l'esito degli accertamenti specialistici prima di ripristinare diritti di visita, la ripresa delle relazioni personali non essendo a suo avviso nell'interesse del figlio e nuocendo finanche al bene di lui. Inoltre essa contesta l'adozio­ne di misure esecutive nei suoi confronti, giacché “un'afflizio­ne psicologica non si vince con un'imposizione”. Anzi, a suo dire, in questo momento l'obbligo “non può essere vissuto da chi passivamente lo deve subire se non come accanimento”. Anche perché, essa ripete, il suo malessere “vero e profondo” si ripercuote sul figlio. A sostegno delle sue argomentazioni l'interessata acclude all'appello un nuovo certificato medico in cui il dott. M__________ M__________ conferma quanto diagnosticato in precedenti attestazioni, ovvero che la paziente “entra in un circuito d'allerta significativo appena vi è la percezione che possa incontrare il padre di S__________”. Onde, in definitiva, la richiesta di annullare la decisione impugnata.

 

                                   5.   Oggetto della presente decisione è unicamente la questione di sapere se la pronuncia da parte del Pretore aggiunto di una misura d'esecuzione indiretta, come la comminatoria penale del­l'art. 92 CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC), sia giustificata. La reclamante non contesta per altro che il decreto cautelare del 25 ottobre 2021 in cui sono state disciplinate le relazioni personali tra padre e figlio sia esecutivo. E, come ha già spiegato il Pretore aggiunto, l'impugnazio­ne di quel decreto non ha sospeso l'esecuzione di quanto ivi stabilito, la richiesta dell'appellante in tal senso essendo stata respinta dal presidente di questa Camera (art. 315 cpv. 4 lett. b e cpv. 5 CPC). Al decreto in rassegna si deve quindi ottemperare fino al momento della sua modifica o della sua soppressione, seppure in seguito esso possa rivelarsi parzialmente ingiustificato (DTF 142 III 592 consid. 5.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.56 del 2 agosto 2019 consid. 7 con richiami).

 

                                   6.   Nel quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è possibile rimettere in discussione la decisione da eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione. Davanti al giudice del­l'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a far valere solo vizi inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare il carattere esecutivo della decisione. Per quanto concerne il merito, essa può opporre unicamente che dopo la comunicazione della decisione si sono verificate circostanze suscettibili di ostare all'esecuzione del giudizio, essendo intervenuto l'adempimento, la concessione di una dilazione oppure la prescrizione o la perenzione della pretesa (DTF 145 III 265 consid. 5.5.2; cfr. anche RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c). Si ricordi inoltre che l'esecuzione di un diritto di visita è regolata a sua volta dagli art. 338 segg. CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.131 del 24 novembre 2021 consid. 4 con rinvio).

 

                                         a)   Nel caso in esame le contestazioni che la reclamante allega non riguardano circostanze intervenute dopo il decreto cautelare del 25 ottobre 2021, ma vertono essenzialmente sulle sue condizioni di salute e sono già state esaminate nella decisione da eseguire. Quanto essa fa valere è volto in realtà a ridiscutere la disciplina delle relazioni personali – esecutiva – regolata nel decreto cautelare del 25 ottobre 2021. Si riferisce in altri termini a quella decisione, non alla decisione impugnata. Simili questioni, come detto, esulano dal giudizio odier­no e non ostano al­l'esecuzione del decreto cautelare né, tanto meno, possono rimetterlo in causa. Posto ciò, che il giudice dell'esecuzione possa comminare a un genitore renitente l'applicazione dell'art. 292 CP è indubbio (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.1 con richiami, in: FamPra.ch 2018 pag. 570). Tale mezzo di coercizione indiretta, oltre a promuovere l'esecuzio­ne delle decisioni, assicura il rispetto delle ingiunzioni delle autorità (DTF 147 IV 154 consid. 1.4.4). In concreto, vista la ferma opposizione della convenuta all'esercizio del diritto di visita da parte del convenuto, sussistevano indizi più che sufficienti per presumere che essa non sia intenzionata a rispettare l'ordine del Pretore aggiunto. In tali circostanze la misura decisa dal primo giudice sfugge alla critica.

                                     

                                         b)   Non si disconosce che il giudice dell'esecuzione, in virtù del suo potere di apprezzamento, può adattare il diritto di visita a nuove circostanze oppure sospenderlo temporaneamente o finanche rifiutarlo per tenere conto del bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.2 in: FamPra.ch 2018 pag. 570; v. anche Meier/Stettler Droit civil suisse, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 699 n. 1073 e pag. 701 n. 1074). Ma nel caso in esame, per tacere del fatto che nel frattempo non è intervenuta alcuna modifica delle circostanze, non risulta che il diritto di visita nuoccia al bene del figlio (il Pretore aggiunto ha se mai accertato il contrario). E che la reclamante non sopporti l'esercizio di tali relazioni personali non deve andare a scapito del minorenne, i cui interessi sono prioritari. Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, una custodia parentale non deve in nessun caso fungere da strumento terapeutico, sicché un genitore affidatario non può esercitare la custodia impedendo a un figlio di incontrare l'altro genitore solo perché ciò lo riconforta o lo riequilibra psichicamen­te (cfr. I CCA, sentenze inc. 11.2008.17 del 20 ottobre 2008 consid, 9c e 11.2006.130 del 28 aprile 2008 consid. 9). Men che meno ove si consideri che in concreto il diritto di visita fissato dal Pretore aggiunto prevede l'esercizio del medesi­mo in un Punto d'incontro sotto sorveglianza. La curatrice veglierà, ad ogni modo, affinché prima e dopo le viste i genitori di Sebastiano non abbiano a incrociarsi o a incontrarsi. Ne segue che, in definitiva, il reclamo vede la sua sorte segnata.

 

                                   7.   L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

 

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.

 

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                       

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).