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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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vicecancelliera: |
Gaggini |
sedente per statuire nella causa SO.2020.983 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 febbraio 2020 da
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AO 1 nata AO 1,
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 20 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 9 maggio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1951) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ (Egitto) il 12 luglio 1990. A quel momento AP 1 era già padre di G__________, nato il 4 luglio 1983 da un precedente matrimonio. Dopo le nozze la moglie ha raggiunto il marito nel Ticino, dove sono nati K__________ (1992), M__________ (1994) e P__________ M__________ (1999), ora maggiorenni e indipendenti, salvo il cadetto, iscritto al Politecnico federale di Losanna. Già amministratore unico della società di traduzione __________ – I__________ I__________ SA di __________ (ora in liquidazione per fallimento pronunciato il 27 ottobre 2020), il marito è pensionato e percepisce una rendita AVS. La moglie, con una laurea in ingegneria civile conseguita in Egitto, ha svolto attività saltuarie, impartendo in particolare lezioni di arabo sia per la società del marito sia per altre organizzazioni. I coniugi vivono separati dal 24 agosto 2019, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 229 RFD di __________ __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento situato in un immobile sottoposto al regime della proprietà per piani (particella n. 631 RFD di __________), di cui 14 unità su 17 appartengono ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno.
B. Il 25 febbraio 2020 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di essere autorizzata a vivere separata, di pronunciare la separazione dei beni, di attribuirle l'abitazione coniugale in uso e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 8513.80 mensili retroattivamente dal 24 agosto 2019. All'udienza del 12 agosto 2020, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale, i coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare – omologato seduta stante dal Pretore aggiunto – sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale alla moglie, sulla separazione dei beni e sulla disgiunzione delle partite fiscali dal 24 agosto 2019.
Per il resto, AP 1 ha prodotto un memoriale di risposta nel quale ha chiesto, in via cautelare, che fosse allestito un inventario dei beni coniugali, che fosse vietato alla moglie di disporre della mobilia e delle suppellettili poste nell'alloggio di famiglia e che fosse ordinato alla stessa di sottoscrivere un ordine di fr. 90 572.95 per il pagamento di spese correlate agli immobili in comproprietà, da addebitare a un conto bancario cointestato dei coniugi. Quanto alle misure protettrici, egli ha rivendicato il versamento dalla moglie di fr. 2209.35 mensili a titolo di indennità per l'uso esclusivo dell'abitazione coniugale, ha rifiutato ogni prestazione alimentare in favore di lei e ha chiesto di ingiungere alla consorte di annullare un ordine di pagamento permanente in favore del figlio P__________ M__________ correlato a un conto bancario in comune tra i coniugi. In coda all'udienza il Pretore aggiunto ha assegnato all'istante un termine per replicare. In un allegato del 24 agosto 2020 AO 1 ha reiterato le proprie conclusioni, contestando quelle del marito, salvo riguardo all'inventario dei beni. In una duplica del 21 settembre 2020 il convenuto ha confermato per l'essenziale le sue domande.
C. All'udienza del 28 aprile 2021, indetta per il contradditorio cautelare sulle domande del marito e la continuazione del dibattimento, i coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare, omologato seduta stante dal Pretore aggiunto, in virtù del quale essi si sono impegnati a impartire un ordine di pagamento permanente di fr. 697.50 mensili ciascuno in favore del figlio, sostitutivo di quello comune di fr. 1395.– mensili, così come a non disporre di alcun bene fino all'allestimento dell'inventario. Sulle misure protettrici le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, durante la quale il notaio S__________ C__________ ha allestito l'inventario dei beni coniugali, è terminata il 3 gennaio 2022. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 29 e 31 marzo 2022 in cui hanno sostanzialmente ribadito le loro richieste.
D. Statuendo con sentenza del 9 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 24 agosto 2019, ha ordinato la separazione dei beni e la disgiunzione delle partite fiscali da allora, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie, ha posto a carico di lei i relativi costi (oneri ipotecari, manutenzione ordinaria e i consumi, ma non la manutenzione straordinaria, addebitata ai comproprietari in ragione di metà ciascuno), ha respinto la richiesta del marito volta a ottenere un'indennità per l'utilizzo della sua quota di comproprietà dell'abitazione coniugale e ha obbligato il medesimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 248.05 mensili dal marzo del 2021. Le spese processuali di fr. 6000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 maggio 2022 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, la soppressione del contributo alimentare per la moglie e l'addebito di tutte le spese processuali all'istante (o almeno nella misura di tre quarti), con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 4000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2022 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 8513.80 mensili dal 24 agosto 2019). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al legale del convenuto il 10 maggio 2022 (traccia dell'invio n.98.__________, agli atti). Inoltrato il 20 maggio 2022 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2022 AP 1 sostiene che l'appello è “irricevibile e/o inammissibile” sia per mancanza di una procura sia per carenza di motivazione, l'appellante limitandosi a “esporre una sua versione dei fatti, senza indicare un valore di causa, i mezzi di prova a sostegno della sua tesi e senza neppure richiamarli”. Tali obiezioni sono infondate. Intanto all'appello AP 1 ha allegato una procura rilasciata il 12 febbraio 2020 all'avv. PA 1 (doc. 1 di appello) e nulla impediva all'appellata di visionarla. Per il resto, che un appello debba essere “scritto e motivato”, nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata, è indubbio (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Né doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Nel caso specifico nondimeno l'appellante si confronta in modo adeguato con gli argomenti del Pretore aggiunto, spiegando perché questi sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (appello, pag. 6 a 22, in cui egli riporta estratti delle motivazioni del Pretore aggiunto nella sentenza impugnata e le contesta partitamente). Il rimedio giuridico è dunque motivato a sufficienza.
3. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie che il Pretore aggiunto ha determinato in applicazione del noto metodo ‟a due fasiˮ. A tal fine egli ha accertato le entrate del marito in complessivi fr. 4456.75 mensili (rendita AVS fr. 1831.–, reddito immobiliare fr. 2625.75), escludendo eventuali proventi dalla società __________ – I__________ I__________ SA, posta nel frattempo in liquidazione. A fronte di ciò, egli ha poi determinato il fabbisogno minimo di lui in fr. 5099.40 mensili fino al 28 febbraio 2021 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 615.45, spese sanitarie non coperte fr. 130.–, leasing dell'automobile fr. 890.70, imposta di circola-zione fr. 40.90, assicurazione RC dell'automobile fr. 276.35, onere fiscale fr. 1946.–), ridotto in seguito a fr. 4208.70 mensili con la fine del contratto di leasing.
Quanto alla moglie, il Pretore aggiunto ha appurato entrate per fr. 2945.75 mensili (reddito immobiliare fr. 2625.75, come il marito, e guadagno da attività saltuarie fr. 320.–), rinunciando a imputare entrate ipotetiche. Per quel che è del fabbisogno minimo di lei, il primo giudice non lo ha esplicitamente definito, limitandosi a rilevare che il marito lo riconosce in fr. 5936.35 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo ridotto per convivenza con i figli maggiorenni fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 696.–, onere ipotecario fr. 216.65, leasing dell'automobile fr. 521.60, imposta di circolazione fr. 64.85, assicurazione RC dell'automobile fr. 140.60, assicurazioni varie fr. 126.65, giardiniere fr. 40.–, piscina fr. 64.–, olio da riscaldamento fr. 46.–, onere fiscale fr. 3170.–). Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il primo giudice ha garantito al convenuto il relativo minimo esistenziale (fr. 4208.70 mensili), calcolando in fr. 248.05 mensili quanto egli può destinare dal 1° marzo 2021 al mantenimento della moglie, mentre per il resto “i coniugi dovranno (…) attingere alla rispettiva sostanza”.
4. Controverso è anzitutto il reddito immobiliare generato dagli immobili in comproprietà dei coniugi, stabilito dal Pretore aggiunto in fr. 2625.75 mensili. Al proposito il primo giudice ha ricordato che l'autorità fiscale ha accertato per il 2017 un reddito locativo degli immobili in comproprietà di fr. 293 057.– annui “al netto delle spese di gestione e manutenzione”, importo che è diminuito in seguito alla vendita nel 2019 di 15 proprietà per piani della particella n. 649 RFD di __________, sezione di __________. E siccome le parti sono tuttora contitolari di 14 proprietà per piani della particella n. 631 RFD di __________, a suo parere il reddito netto prodotto da tali immobili ammonta ad almeno fr. 63 018.– annui, pari a fr. 5251.50 mensili. Onde un reddito immobiliare, per ciascun coniuge, di fr. 2625.75 mensili.
a) L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di essersi fondato sulla dichiarazione fiscale della moglie (richiamo IV) anziché sulla propria (richiamo III) e di non avere dedotto dal reddito immobiliare fiscalmente dichiarato gli interessi ipotecari. Pertanto, a suo parere, dal reddito immobiliare da lui dichiarato nel 2019 di fr. 111 986.– occorre dedurre il valore locativo dell'abitazione coniugale a __________ __________ (fr. 9484.–), come pure gli interessi ipotecari gravanti gli immobili a reddito di fr. 55 655.– (totale dei debiti e degli interessi passivi privati nel 2019 fr. 61 966.– ./. interessi ipotecari dell'abitazio-
ne coniugale fr. 6117.– ./. debiti e interessi personali fr. 194.–), per un provento netto di fr. 46 847.– annui, pari a fr. 3904.– mensili da suddividere a metà fra i coniugi (fr. 1951.95.– mensili ciascuno).
b) Dal confronto delle dichiarazioni fiscali presentate dai coniugi nel 2019, la sostanziale differenza risiede nella mancata indicazione, nel modulo n. 7 compilato da AO 1, delle pigioni versate da I__________ D__________, di complessivi fr. 10 500.– annui (foglio aggiuntivo al modulo 7 prodotto dal marito: pag. 20, richiamo IV). Non sussistendo ragione per non tenere conto di tale importo, il reddito immobiliare lordo riconducibile alla particella n. 631 RFD di __________ ammonta a fr. 89 273.–, dal quale si devono dedurre le spese di gestione e di manutenzione di fr. 17 855.–. Premesso ciò, a ragione l'appellante fa valere che per determinare il reddito immobiliare, oltre a quest'ultima spesa occorre considerare gli interessi passivi gravanti l'immobile. Esclusi quelli relativi alla particella n. 649 RFD di __________, sezione di __________ (venduta nel 2019), dai giustificativi acclusi dalla moglie alla propria dichiarazione fiscale risulta che gli interessi passivi gravanti la sola particella n. 631 ammontano a complessivi fr. 24 926.30 annui (fr. 20 246.10 + fr. 3045.– + fr. 630.– + fr. 1005.20: richiamo IV, doc. allegati, pag. 10). Ne segue che il provento immobiliare netto ammonta a complessivi fr. 46 491.70 annui, pari a fr. 3875.– mensili. Le entrate di AP 1 vanno fissate così in complessivi fr. 3768.– mensili (rendita AVS fr. 1831.–, reddito immobiliare fr. 1937.–). Di conseguenza le entrate di AO 1 risultano di complessivi fr. 2257.– mensili (reddito da lavoro fr. 320.–, reddito immobiliare fr. 1937.–).
5. Ci si limitasse a quanto precede, l'appello si rivelerebbe fondato. Non bisogna trascurare tuttavia che, come ha accertato il Pretore aggiunto, nel caso specifico il bilancio familiare registra un ammanco. In condizioni del genere il marito ha diritto di vedersi garantire il fabbisogno minimo (DTF 144 III 505 consid. 6.5), ma solo il fabbisogno minimo del diritto esecutivo (e non a quello “allargato” del diritto di famiglia). Esso consiste nel cosiddetto “importo base mensile”, definito sulla scorta delle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.), al quale vanno aggiunti ‒ in particolare ‒ una pigione adeguata o il costo dell'alloggio (se il coniuge abita in casa propria), il premio della cassa malati obbligatoria e le eventuali spese indispensabili per l'esercizio della professione (tra cui le spese d'automobile, senza ammortamento).
Il fabbisogno minimo “allargato” testé accennato comprende invece, sempre che le condizioni finanziarie della famiglia ciò permettano, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte nemmeno del minimo esistenziale “allargato” (o “del diritto di famiglia”), in ogni modo, i costi per l'uso di un'automobile da diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 7).
6. Nella fattispecie, potendosi riconoscere a AP 1 il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo, vanno stralciate da quanto ha ammesso il Pretore aggiunto le spese d'automobile (non necessarie per l'esercizio di una professione) e parte dell'onere fiscale. All'“importo base mensile” di fr. 1200.– si aggiunge così il solo premio della cassa malati (fr. 615.45), la spesa sanitaria non coperta (fr. 130.–) e, visto che le condizioni finanziarie della famiglia ciò permettono, una quota dell'onere fiscale di fr. 1075.– mensili. Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si giustifica invece di inserire un costo dell'alloggio, giacché l'interessato vive in un appartamento per il quale non pretende di versare una pigione e i cui oneri ipotecari sono già stati dedotti dal reddito immobiliare. Né la parità di trattamento o esigenze meramente virtuali giustificano spese cui il coniuge potrebbe anche avere diritto in teoria, ma che all'atto pratico egli non sopporta (analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2022 consid. 5b). Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo di AP 1 è dunque di fr. 3020.– mensili arrotondati.
Quanto al fabbisogno minimo di AO 1, esso ammonta a fr. 3010.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivenza con figlia maggiorenne fr. 850.–, interessi ipotecari fr. 216.65, olio da riscaldamento fr. 46.–, assicurazione stabili fr. 126.65, premio della cassa malati fr. 696.–, più una quota di fr. 1075.– dell'onere fiscale che le condizioni finanziarie della famiglia permettono di riconoscere). Le censure sollevate dall'appellante al fabbisogno minimo della moglie sono senza oggetto e non richiedono ulteriore disamina, poiché riguardano ‒ ad ogni modo ‒ voci del fabbisogno non riconosciute nel minimo esistenziale di lei secondo il diritto esecutivo.
7. Relativamente alle entrate di AO 1, il Pretore aggiunto ha accertato che durante la vita in comune costei ha svolto attività meramente saltuarie correlate alle sue conoscenze della lingua araba e della cultura musulmana, reperite per il tramite del marito, quantificando il suo guadagno in fr. 320.– mensili. Egli ha scartato inoltre l'eventualità di imputarle un reddito potenziale, come pretendeva il marito, considerata l'età (57 anni), le effettive esperienze professionali (occasionali e per lo più limitate alla lingua e alla cultura araba), così come l'attuale situazione del mercato del lavoro. A parere del primo giudice, ‟le indicazioni del marito (meramente statistiche) non permettono di concludere che la moglie possa conseguire i redditi da lui indicatiˮ.
a) Nell'appello AP 1 chiede che alla convenuta sia ascritto un reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno di almeno fr. 4800.– mensili sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica dei salari 2016 (certificato ‟Salariumˮ, doc. 25). Egli ritiene che la formazione accademica della moglie (laureata in ingegneria civile), l'ampia esperienza professionale, le competenze linguistiche, i contatti professionali e le capacità professionali ‟in genereˮ le consentirebbero un'attività lucrativa a tempo pieno. A suo avviso, poi, la convenuta non accusa problemi di salute, il certificato medico da lei prodotto non attestando un'inabilità lucrativa. L'appellante rimprovera infine all'interessata di non avere mai cercato lavoro né di essersi annunciata ai ruoli della disoccupazione, ragione per cui a mente sua essa non ha dimostrato impedimenti reali e oggettivi al conseguimento di un reddito.
b) Questa Camera ha già avuto modo di spiegare che da un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) si può pretendere l'esercizio o la ripresa di un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere a un'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino per finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando l'inizio o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge in questione sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8a primo paragrafo).
La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde ancor più importanza qualora non ci si debba attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica di un coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore rilievo. Se una disunione appare definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, di conseguenza, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, pertanto, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 147 III 307 consid. 6.2). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi – salvo elementi che rendano verosimile il contrario – dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere unilateralmente il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con richiamo; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8a secondo paragrafo).
c) Nella fattispecie i coniugi si sono separati nell'agosto 2019, sicché in difetto di indizi contrari una loro riconciliazione appare ragionevolmente esclusa. Per determinare se AO 1 possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa occorre applicare quindi – per analogia – i criteri dell'art. 125 CC. Ciò significa che il giudice delle misure protettrici esamina se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della casa e della cura della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Il che può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli svolti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). In tal caso le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli assunto durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano – in linea di principio – all'esercizio, o a una ripresa, di un'attività lucrativa da parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8b).
d) Anche trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, la giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclusa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di salute del coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023 consid. 17a).
e) Premesso ciò, nell'agosto del 2021 AO 1 aveva 56 anni e non denotava problemi di salute, il certificato medico agli atti attestando soltanto un temporaneo problema di pressione arteriosa (doc. OO). Quanto alla formazione professionale, la convenuta è titolare di un diploma egiziano in ingegneria civile, tuttavia, ammesso e non concesso che un simile diploma sia equivalente a un diploma svizzero, essa non ha mai esercitato la professione di ingegnere in Svizzera. In fatto di lingue essa conosce l'arabo, l'italiano e l'inglese, ma parla italiano “non perfettamente” e in inglese non
riesce a formulare una frase completa (interrogatorio del 19 ottobre 2021: verbali, pag. 2). Nel Ticino essa risulta avere tenuto lezioni in arabo per la società del marito, per la scuola club Migros e per un istituto della formazione continua (corsi per adulti) “per un massimo di 4 ore settimanali”, collaborando con la Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana “per l'allestimento di documentari relativi al mondo arabo per 4 giorni annui ogni anno e mezzo” (loc. cit.). Nel 2012 essa aveva lavorato anche per la T__________ SA di __________, occupandosi della gestione dei pranzi di operai di religione mussulmana e accompagnando tali maestranze all'aeroporto per aiutarle nel disbrigo delle pratiche. Infine per un'agenzia di viaggi del marito essa ha svolto l'attività di “facchino, o meglio consegnavo i biglietti aerei e le pratiche di viaggio dei clienti” (loc. cit.). La moglie ha confermato altresì di non essersi mai annunciata all'ufficio disoccupazione. Il marito ammette dipoi che essa non ha mai esercitato l'attività di segretaria per la sua società “se non apponendo la propria firma su documenti già pronti” (risposta del 12 agosto 2020, pag. 3).
f) Alla luce degli accertamenti testé operati appare irrealistico che AO 1 possa trovare un'occupazione nel ramo della sua formazione professionale. Anche nei settori da lei praticati la sua esperienza è stata sporadica ed esercitata essenzialmente in collaborazione con il coniuge. Si potrebbe imputarle qualche introito come insegnante di arabo, ancorché senza titoli di studio. Il Pretore aggiunto però le ha già conteggiato un reddito conseguibile di fr. 320.– mensili, guadagno che a un sommario esame appare confacente, anche perché concrete possibilità di incrementare tale attività non risultano, tanto meno nel Cantone Ticino, dove la lingua araba non è particolarmente richiesta. Certo, dopo due anni di separazione AO 1 avrebbe potuto ripiegare su occupazioni più generiche, come quella di governante o di donna delle pulizie. Il problema è che a 56 anni tale opzione appariva aleatoria, soprattutto in un Cantone come il Ticino per la concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di mano
d'opera frontaliera più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Né vanno trascurati gli elevati contributi assicurativi che un datore di lavoro dovrebbe versare per una lavoratrice di quell'età. Che l'interessata sia in grado di guadagnare fr. 4800.– mensili, come pretende l'appellante sulla scorta del calcolatore statistico dei salari Salarium (doc. 25), non appare plausibile, tant'è che egli non indica un solo datore di lavoro che sarebbe stato concretamente disposto ad assumere una persona di 56 anni nelle condizioni di AO 1. Ne segue che nel caso specifico la decisione del primo giudice, il quale ha rinunciato a imputare all'istante un reddito ipotetico, resiste alla critica.
8. Da quanto precede si evince, in definitiva, il seguente quadro del bilancio familiare:
Reddito del marito fr. 3768.–
Reddito della moglie fr. 2257.– fr. 6025.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3020.–
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3010.–
fr. 6030.– mensili
Eccedenza fr. —.– mensili
Il marito può conservare per sé: fr. 3020.– mensili
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 3768.– ./. fr. 3020.– = fr. 748.– mensili.
Sta di fatto che AO 1 non ha impugnato la sentenza del Pretore aggiunto, di modo che AP 1 non può essere posto in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui egli si troverebbe se non avesse impugnato la decisione (divieto della reformatio in peius: DTF 129 III 419 consid. 2.1.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_582/2020 del 7 ottobre 2021 consid. 6.2.2). Ne segue che il contributo alimentare per la moglie di fr. 248.05 mensili non può essere aumentato. Come ha rilevato il primo giudice, AO 1 dovrà integrare il proprio fabbisogno minimo attingendo alla cospicua sostanza coniugale. Sotto questo profilo l'appello vede la sua sorte segnata.
9. L'appellante contesta infine la ripartizione delle spese processuali di primo grado (non contestate nel loro ammontare), che il Pretore aggiunto ha suddiviso a metà tra le parti tenendo conto ‒da un lato ‒ del rispettivo grado di soccombenza (il convenuto esce sconfitto sull'indennità per l'uso dell'abitazione coniugale, ma sostanzialmente vittorioso sul contributo alimentare) e ‒ dall'altro ‒ di motivi d'equità (diritto di famiglia: art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). L'appellante adduce che il precetto di equità nel diritto di famiglia va applicato in ‟maniera restrittiva” e fa valere che per quanto riguarda l'aspetto pecuniario egli ha ottenuto causa vinta almeno per il 97%. Chiede perciò di porre le spese processuali, o se non altro i tre quarti di esse, a carico dell'istante, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 4000.– a titolo di ripetibili. A suo avviso, inoltre, l'estesa istruttoria ha avuto per oggetto “quasi esclusivamente le pretese pecuniarie della moglie, risultate inutili ed esagerate”, ciò che giustifica ancor più tale suddivisione.
a) Le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi cre-diti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi par-ticolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ciò gli consente di prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri processuali, al punto che in simili procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare oneri processuali (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2020 del 27 maggio 2020 consid. 4.1 con rinvii). In proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.150 del 24 ottobre 2022, consid. 2a).
b) Nella fattispecie si versa in un caso di soccombenza reciproca, sicché nella misura in cui l'appellante invoca una soccombenza totale dell'istante l'argomentazione cade nel vuoto. Quanto alla proporzione della vicendevole soccombenza, il contributo alimentare ottenuto dalla moglie è nettamente inferiore a quanto richiesto (fr. 248.05 mensili dal marzo del 2021 rispetto a una pretesa di fr. 8513.30 mensili dal 24 agosto 2019). Rapportato alla sconfitta del convenuto sull'indennità per l'uso della sua quota di comproprietà dell'abitazione coniugale (fr. 2209.35 mensili), il grado di soccombenza di AO 1 risulta così di gran lunga maggiore. Anche considerando che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), una ripartizione a metà degli oneri processuali con compensazione delle ripetibili non appare sostenibile. Tutto ponderato, nel complesso si giustificava di porre equitativamente due terzi delle spese processuali a carico dell'istante e il resto a carico del convenuto. Per contro, non si ravvisano estremi per addebitare all'istante spese giudiziarie inutili nel senso dell'art. 108 CPC, come parrebbe invocare l'appellante, il quale neppure indica concretamente quali atti processuali sarebbero stati causati dall'agire “temerario” della moglie.
c) Quanto alle ripetibili, l'appellante postula un'indennità di fr. 4000.– calcolata sulla base dell'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) calibrato su un valore litigioso di fr. 208 058.–. Per costante giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento citato) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47 del 24 gennaio 2021 consid. 5d). Il tempo impiegato dal legale è valutato in funzione dell'importanza della lite, delle difficoltà e dell'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).
Nel caso in esame il legale del convenuto ha redatto un memoriale di risposta, prodotto all'udienza del 12 agosto 2020 (19 pagine), una duplica del 21 settembre 2020 (23 pagine), un'istanza del 15 giugno 2021 volta all'estromissione di fatti e mezzi di prova nuovi (2 pagine) e un allegato conclusivo del 31 marzo 2022 (20 pagine). Ha partecipato inoltre a tre udienze, rispettivamente di 2 ore e 15 minuti e due di 2 ore e 30 minuti, e ha scritto almeno 25 lettere. Infine ha dovuto studiare la voluminosa documentazione agli atti e tenere i necessari colloqui o la necessaria corrispondenza con il cliente. La pratica può definirsi nel complesso di media difficoltà. In simili circostanze un'indennità per ripetibili di fr. 4000.–, in cui sono già comprese le spese fisse (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, appare senz'altro congrua. Tale somma deve poi essere ridotta in base al grado di soccombenza, di modo che in concreto risulta pari a un terzo dell'indennità piena (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Ne segue una spettanza di fr. 1335.– arrotondati. Anche in proposito l'appellante riporta quindi un parziale successo.
10. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto esce sconfitto sul contributo alimentare, ma sostanzialmente vittorioso sul riparto delle spese giudiziarie in prima sede. Nel complesso si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese processuali, il resto andando a carico dell'istante, la quale ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena).
11. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 6000.– (compreso il saldo di fr. 445.95 relativo alla nota d'onorario del notaio S__________ C__________) sono poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale l'istante rifonderà fr. 1335.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese di appello, di fr. 4000.–, sono poste per tre quanti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1250.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).