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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2021.329 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 ottobre 2021 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
giudicando sull'appello del 15 giugno 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 9 giugno 2022;
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata
nella sentenza emessa il 2 marzo 2022 da questa Camera (inc. 11.2021.164). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decreto cautelare del 16 novembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto un'istanza con cui AP1 (1971) sollecitava l'autorizzazione a vendere le proprietà per piani n. 26 877 e 26 878 della particella n. 4 RFD di L______, sezione di P______, come pure una quota di comproprietà di ⅜ sulla particella n. 149 RFD di C______, sezione di G______, a lui intestate e sulle quali sorge l'abitazione coniugale in cui vive la moglie AO1 (1969) con il figlio comune Le______ (nato il __ f______ 2006). In parziale accoglimento di un appello presentato il 26 novembre 2021 da AP1, con sentenza del 2 marzo 2022 questa Camera ha annullato tale decreto cautelare e ha rinviato gli atti al Pretore perché emanasse un giudizio motivato.
B. In seguito al rinvio il Pretore ha statuito nuovamente con decreto cautelare motivato del 9 giugno 2022 nel quale ha confermato la reiezione dell'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 1500.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Contro tale decreto cautelare AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 giugno 2022 per ottenere la riforma del decreto medesimo nel senso di accogliere la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 29 giugno 2022 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
C. Il 6 giugno 2023 il Pretore ha pronunciato il divorzio, respingendo una pretesa con cui la moglie chiedeva di attribuirle l'uso dell'abitazione coniugale fino al termine degli studi superiori del figlio Le______, “ma non oltre il 25° anno di età del medesimo” (inc. DM.2020.117). Un appello presentato il 14 luglio 2023 da AO 1 contro tale diniego è tuttora pendente (inc. 11.2023.79).
Ciò posto, giova statuire anzitutto sull'appello contro il decreto cautelare del 9 giugno 2022.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari emanati in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi al corrispettivo che l'istante ha offerto in prima sede per ottenere l'uscita della moglie e del figlio dall'abitazione coniugale in vista della vendita (fr. 1800.– mensili per tempo indeterminato). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante al più presto il 10 giugno 2022. Inoltrato il 15 giugno seguente, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella fattispecie il Pretore ha pronunciato con sentenza del 6 giugno 2023 – come detto – il divorzio delle parti e ha respinto, in particolare, una pretesa di AO1 intesa a vedersi attribuire l'uso dell'abitazione coniugale fino al termine degli studi superiori del figlio Le______, “ma non oltre il 25° anno di età del medesimo”. AO1 ha appellato tale reiezione, ma fino al giudizio di merito sulla liquidazione del regime dei beni il divieto di alienare l'abitazione coniugale disposto dall'art. 169 CC continua a proteggerla, seppure il principio del divorzio sia stato pronunciato e non è stato impugnato (Maier/Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 9 ad art. 169 con rinvio a DTF 120 II 1 consid. 2d). Nelle circostanze descritte AP1 mantiene intatto il suo interesse a ottenere il consenso alla vendita dell'alloggio. Giova passare dunque senza indugio all'esame dell'appello.
3. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 ribadisce che la richiesta del marito volta a ottenere ‟il consenso giudiziario alla venditaˮ è inammissibile, poiché in ossequio all'art. 169 CC AP1 avrebbe dovuto chiedere ‟l'autorizzazione a concludere da solo la transazione previstaˮ. L'argomentazione è priva di consistenza. Secondo l'art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione medesima. Se non può procurarsi tale consenso o si vede negare il consenso senza valido motivo, egli può ricorrere al giudice (art. 169 cpv. 2 CC). E il giudice può autorizzare quel coniuge a vendere la casa (art. 169 cpv. 2 CC). Interpretata secondo il principio dell'affidamento (DTF 137 III 619 consid, 4.3), alla luce della motivazione dell'istanza in concreto la richiesta di giudizio del marito è chiaramente intesa a ottenere dal giudice l'autorizzazione a vendere gli immobili in questione senza il consenso della moglie. È quanto prevede, né più né meno, l'art. 169 CC. Al riguardo non occorre pertanto diffondersi.
4. Sempre dal profilo formale AO 1 chiede di dichiarare irricevibile l'appello sia perché nel memoriale non figura quali siano i punti del dispositivo appellati sia perché il marito non chiede la riforma del decreto cautelare limitandosi a postulare l'accoglimento della propria istanza. L'argomentazione non è seria. Intanto costituirebbe un formalismo eccessivo dichiarare irricevibile un appello per mancata indicazione della decisione impugnata o dei dispositivi dedotti in appello se l'indicazione è manifesta e inequivocabile secondo il tenore dell'allegato (come in concreto: pag. 2 in alto, pag. 4 n. 13). Identico principio valeva, del resto, già sotto il vecchio diritto di procedura (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 309 CPC-TI). Inoltre, sempre in virtù del divieto di eccessivo formalismo, a prescindere dalla formulazione delle conclusioni un appello è ammissibile se dalla lettura dell'allegato emerge chiaramente ciò che l'appellante chiede (I CCA, sentenza inc. 11.2024.102 del 6 settembre 2024 consid. 2). E nel caso specifico si evince senza equivoco che l'appellante persegue l'accoglimento della propria istanza in riforma della decisione impugnata. Sulla questione non giova di conseguenza attardarsi.
5. Nel decreto impugnato il Pretore, ponderando i contrapposti interessi dei coniugi, ha esaminato se l'offerta del marito, che offre alla convenuta fr. 1800.– mensili per trovare un'altra soluzione logistica fosse consona. Al riguardo egli l'ha giudicata inadeguata alle esigenze della famiglia poiché “fondata su un parametro non rilevante, ovvero l'equa indennità offerta dalla moglie per il diritto d'abitazione da lei chiesto dopo il divorzio sull'immobile litigioso e da lei calcolata in base agli oneri ipotecari dell'abitazione”. A mente del Pretore, visto che il valore locativo (fiscale) corrisponde circa al 60–70% del valore di mercato delle pigioni, per mantenere l'odierno livello dell'abitazione la moglie dovrebbe beneficiare di importi compresi tra fr. 2470.– e fr. 2885.– mensili calcolati su un valore locativo di fr. 20 759.– annui. Per il primo giudice, poi, le affermazioni dell'istante, secondo cui l'alloggio coniugale sarebbe sproporzionato per le esigenze della convenuta e del figlio, sono generiche, AP1 non spiegando quale sarebbe il tipo di alloggio cui costoro dovrebbero adattarsi, senza rendere verosimile l'adeguatezza della sua offerta di fr. 1800.– mensili. Per di più, ha soggiunto il Pretore, AP1 espone per il suo alloggio fr. 5288.– mensili. In definitiva, il primo giudice ha respinto l'istanza per non avere il marito reso verosimile di avere offerto alla moglie e al figlio una soluzione abitativa consona alle loro necessità.
6. AP 1rimprovera al Pretore di essersi limitato a esaminare se la possibilità logistica offerta è identica alla precedente, fondandosi per altro su dati statistici, e non se quella da lui offerta garantisce vantaggi corrispondenti alle esigenze attuali della moglie e del figlio. Egli contesta di avere sollevato obiezioni meramente generiche sul fatto che l'alloggio coniugale sia sproporzionato per moglie e figlio, essendo “chiaro” che l'attuale abitazione, costituita dall'unione di due appartamenti di complessivi 260 m² con tre posteggi, è sovrabbondante per le esigenze di due persone e non può fungere da paragone. Per il marito, spettava se mai alla moglie spiegare perché una sistemazione analoga a quella attuale sarebbe ancora necessaria “a fronte delle sue esigenze attuali e di quelle del figlio”. E l'offerta da lui formulata – egli continua – si riferisce a un appartamento confacente alle esigenze attuali della convenuta e del figlio e non a un alloggio cui essi dovrebbero adattarsi. L'appellante ribadisce poi di avere fondato la sua offerta di fr. 1800.– mensili sull'ammontare dell'indennità proposta dalla moglie stessa per ottenere un diritto d'abitazione sull'abitazione coniugale, ragione per cui tale importo si presume corrispondere al “valore locativo reale dell'appartamento”. E, ove ciò non fosse, incombeva alla convenuta dimostrare che il valore locativo ammonti ad almeno fr. 5000.– mensili. Per l'appellante, quindi, la contestazione della moglie è abusiva e non merita tutela, onde la fondatezza della sua istanza.
7. Come questa Camera ha già ricordato nella decisione di rinvio, la resistenza di un coniuge all'alienazione dell'abitazione familiare non è legittima se l'altro offre una possibilità logistica che garantisca vantaggi corrispondenti alle esigenze attuali della famiglia (inc. 11.2021.164 del 22 marzo 2022 consid. 5a con rinvii). Non basta tuttavia una qualsiasi abitazione alternativa, ma deve trattarsi di una soluzione adeguata e ragionevole per la famiglia (Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 76 ad art. 169 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 1999, n. 63 ad art. 169 CC; Barrelet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 54 ad art. 169 CC). Da ciò è lecito prescindere solo se il coniuge convenuto non è in grado di offrire un alloggio adeguato rispetto all'abitazione familiare attuale (Schlumpf/Fraefel in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4ª edizione, n. 12 ad art. 169 CC; Zeiter, Die ehepartnerliche Zustimmung zu Rechtsgeschäften mit Dritten. Eine kritische Bestandesaufnahme, in: FamPra.ch 2005 pag. 689).
a) Che la convenuta non possa pretendere di occupare, pur con il figlio, un'abitazione come quella odierna è senz'altro vero. Un coniuge che vive in una villa deve anche accettare, dandosi il caso, di traslocare in un appartamento (Berger, Die Stellung Verheirateter im Rechtsgeschäftlichen Verkehr, Friburgo 1987, pag. 90, citato da Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 76 ad art. 169 CC). Incombeva nondimeno a AP1 rendere verosimile nella fattispecie che la sua offerta di fr. 1800.– mensili permetterebbe alla convenuta di trovare una sistemazione consona alle attuali esigenze sue e del figlio, come pure allo standard abitativo precedente. Se non che, come ha rilevato il Pretore, l'istante non ha spiegato a quale tipologia di appartamento si riferisca una spesa di fr. 1800.– mensili per ritenere lo standard equivalente all'abitazione formata oggi dall'unione di due appartamenti di complessivi 260 m² con tre posteggi.
b) Quanto all'offerta di fr. 1800.– mensili, l'appellante sottolinea che tale importo corrisponde a quanto la moglie medesima gli ha proposto nella causa di divorzio per ottenere un diritto di abitazione in virtù dell'art. 121 cpv. 3 CC. Ma la proposta formulata da AO1 nella causa di divorzio si riferisce “ai costi attuali dell'appartamento senza considerare l'ammortamento ipotecario” (osservazioni all'istanza cautelare del 9 novembre 2021, pag. 4 ad 9; risposta di merito del 4 dicembre 2020, pag. 12 ad 4). E contrariamente all'opinione dell'appellante, l'equa indennità dell'art. 121 cpv. 3 CC non corrisponde più o meno al valore locativo reale dell'appartamento. Per commisurare tale l'indennizzo il giudice prende in considerazione, oltre al valore venale dell'immobile, l'insieme delle circostanze, compreso il dovere di solidarietà fra coniugi, l'interesse dei figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto e quella del proprietario dell'immobile, il tenore di vita condotto dai coniugi e la necessità effettiva dell'alloggio (RtiD I-2006 pag. 665 n. 30c consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.45 del 30 aprile 2024 consid. 5 con rinvio).
Il valore venale o quello locativo è, quindi, solo uno dei parametri che entrano in linea di conto per determinare l'adeguata indennità dell'art. 121 cpv. 3 CC. Inoltre, di regola, tali fattori costituiscono il punto di partenza, ma al tempo stesso anche il limite superiore per fissare l'indennizzo, senza dimenticare l'entità dell'eventuale onere ipotecario (RtiD I-2006 pag. 665 n. 30c consid. 4c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014 consid. 5c; v. anche Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna 2021, pag. 123 n. 335; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 17 ad art. 121). In linea di principio, poi, l'indennizzo dovrebbe permettere di coprire le spese dell'immobile, e segnatamente gli oneri ipotecari (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 18 ad art. 121 con rinvii dottrinali). In sintesi, l'adeguata indennità dell'art. 121 cpv. 3 CC non corrisponde semplicemente alla pigione che il coniuge proprietario dell'immobile potrebbe esigere da un terzo, unico criterio applicabile ai fini di un giudizio meramente sommario come quello che presiede invece a una protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_138/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 3.2).
c) Ne segue che quanto ha proposto la moglie nel caso in rassegna a titolo di adeguata indennità non costituisce un parametro determinante per valutare se l'offerta dell'istante permette alla medesima di trovare una sistemazione logistica consona alle attuali esigenze proprie e del figlio rispetto al-l'odierna abitazione familiare. La resistenza della convenuta non denota pertanto un agire contraddittorio (venire contra factum proprium), come afferma il marito. Tanto meno se si pensa che secondo lo stesso AP1 il valore locativo delle sue proprietà per piani ammonta a fr. 2735.– mensili, come ha stabilito il perito nella causa di merito, e che per l'eventuale concessione di un diritto di abitazione su tali immobili egli chiedeva dalla moglie un'indennità di “fr. 2735.– mensili, oltre il pagamento degli oneri ipotecari” (memoriale conclusivo del 15 febbraio 2023, pag. 18 e 25). L'appellante, infine, non contesta l'argomentazione del Pretore secondo cui, dovendo la moglie locare un appartamento, a parità di standing la pigione sarà verosimilmente più elevata rispetto agli oneri ipotecari di un immobile in proprietà. In definitiva l'apprezzamento del Pretore di non ritenere sufficiente l'offerta dal marito per un'adeguata sistemazione alternativa di moglie e figlio resiste dunque alla critica.
8. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile. Trattandosi in concre-to di un decreto cautelare, ad ogni modo, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. , V______; – avv. PA2, C______. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).