Incarto n.
11.2023.109

Lugano

20 ottobre 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici

e della giudice

Giani, presidente, e Jaques

Giamboni

 

 

cancelliera

Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2022.4606 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 30 settembre 2022 da

 

 

AP1, G______

(patrocinato dall'avv. PAT1, B______)

 

 

contro

 

 

 

AO1, nata AO1, G______

(patrocinata dall'avv. PAT2, V______),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 4 settembre 2023 presentato da AP1 contro la

sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 agosto 2023;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  La cronistoria del caso in esame è stata diffusamente illustrata nella sentenza emessa il 27 maggio 2015 da questa Camera (inc. 11.2013.100). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione emanata a protezione dell'unione coniugale del 29 ottobre 2013, il Preto­re del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in particolare autorizzato AP1 (1961) e AO1 (1968), sposati dal 18 ottobre 1996, a vivere separati, ha affidato i figli R______ (27 gennaio 2001), N______ (11 gennaio 2005) e Na______ (22 luglio 2007) alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP1 a versare dal 1° dicembre 2012 un contributo alimentare per la moglie di fr. 2075.– mensili, uno di fr. 1335.– mensili ciascuno per R______ e N______ e uno di fr. 1255.– mensili per Na______, assegni familiari non compre­si (inc. SO.2012.5104). In parziale accoglimento di un appello presentato il 15 novembre 2013 da AO1, con sentenza del 27 maggio 2015 questa Camera ha fissato il contributo alimentare in favore della moglie in fr. 2075.– per il dicembre 2012, in fr. 3285.– mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e in fr. 2785.– mensili dal 1° gennaio 2016 in poi (inc. 11.2013.100).

 

                            B.  Dal 1° settembre 2021 AP1 lavora alle dipendenze della E______ SA, mentre AO1, è senza impiego dal 5 settembre 2022 e ha percepito indennità di disoccupazione fino al 30 agosto 2023. Nel frattempo, il 30 settembre 2022, AP1 si è rivolto al Pretore per ottenere in via cautelare e già inaudita parte la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione di quello per i figli a fr. 935.– mensili per ognuno di loro e per il solo R______ la soppressione nel periodo in cui percepirà l'indennità per il servizio militare. Con decreto cautelare del 5 ottobre 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta supercautelare. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2022 AO1 ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza dell'8 novembre 2022, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento, le parti hanno mantenuto le loro posizioni e hanno notificato prove.

 

                            C.  L'istruttoria, cominciata il 18 novembre 2022, è terminata il 30 marzo 2023 e alla discussione finale le parti han­no rinunciato limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo memoriale del 26 maggio 2023 l'istante ha rinnovato la richiesta di sopprimere i contributi di mantenimento per la moglie e il figlio Na______. Nel suo allegato del 30 maggio 2023 la convenuta ha riaffermato il proprio punto di vista. Con osservazioni spontanee del 12 e 19 giugno 2023 le parti hanno ribadito le rispettive domande. Nel frattempo, il 10 gennaio 2023, AO1 ha promosso azione di divorzio (DM.2023.2).

 

                            D.  Statuendo con sentenza del 23 agosto 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 6000.– per ripetibili.

 

                            E.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 settembre 2023 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di accogliere la sua istanza, o, in subordine, di “rimandare gli atti e ordinare” al Pretore aggiunto di riformare la sua decisione nel senso della soppressione degli stessi. Con osservazioni del 28 settembre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 22 luglio 2025 Na______ è divenuto maggiorenne.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 vCPC), sempre che, ove si trattasse di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 24 agosto 2023 (tracciamento dell'invio __.__.______.________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 3 settembre 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 4 settembre 2023, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                              2.  All'appello AP1 acclude il conteggio stipendio di giugno 2023 mentre con le osservazioni all'appello AO1 produce una decisione della Cassa disoccupazione del 1° settembre 2023 in merito all'esaurimento delle indennità a partire da tale data. Tali documenti sono senz'altro ammissibili, litigiosi essendo contributi alimentari riguardanti anche un figlio minorenne. Nuovi documenti e nuovi fatti sono proponibili così senza riguar-do ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

 

                                   Si aggiunga, a scanso di equivoci, che gli accertamenti esperiti in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile al mantenimento dei figli vanno considerati anche per determinare un eventuale contributo dovuto al coniuge, giacché i due contributi – benché perseguano obiettivi diversi e non siano soggetti alle stesse condizioni – formano un insieme in cui i singoli elementi non possono essere fissati indipendentemente gli uni dagli altri (DTF 147 III 303 consid. 2.2 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 consid. 12b).

 

                              3.  Dal profilo formale l'appellante ribadisce che la sua richiesta di sopprimere integralmente il contributo alimentare per Na______, ancorché presentata solo nelle conclusioni, è ammissibile poiché fondata su fatti e mezzi di prove nuovi. L'argomentazione, avversata da AO1, può rimanere indecisa non essendo utile ai fini del giudizio odierno.

 

                              4.  Controversi sono i contributi alimentari per la moglie e il figlio Na______. Relativamente a quest'ultimo, nella sentenza a protezione dell'unione coniugale del 29 ottobre 2013 AP1 è stato obbligato a versare l'importo di fr. 1255.– mensili, assegni familiari non compresi. In concreto, il figlio è diventato maggiorenne il 22 luglio 2025, ma né la sentenza del Pretore né quella di questa Camera del 27 maggio 2025 accennano, nemmeno di scorcio, a un eventuale obbligo contributivo del padre dopo la maggiore età di Na______. Tale obbligo si è pertan­to estinto per legge (art. 277 cpv. 1 CC) al compimento del 18° anno di età del figlio. Non si trascura che il giudice del divorzio (come quello del mantenimen-to o l'autorità di protezione dei minori) è tenuto a fissare contributi alimentari per figli non solo fino alla maggiore età ma fino al termine del percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 401). Come già rilevato da questa Camera, tale giurisprudenza non prevede tuttavia che sentenze già emanate o convenzioni di mantenimento già omologate debbano sospingersi automaticamente, dal profilo temporale, dopo la maggiore età del figlio, vanificando in pratica il dettato dell'art. 277 cpv. 1 CC (da ultimo:

                                   I CCA, sentenza inc. 11.2024.142-144 dell'8 agosto 2025 consid. 4d). Ne discen­de che, nella misura in cui verte sulla soppressione del contributo alimentare per il figlio Na______ dopo la sua maggiore età, l'appello si rivela senza oggetto, mentre rimane d'attualità per il periodo anteriore.

 

                             5.  Ciò premesso, per vagliare la sussistenza dei presupposti per una modifica delle misure protettrici il Pretore aggiunto ha dapprima con­frontato la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la decisione a tutela dell'unione coniugale con quel­la al momento in cui ha statuito. Egli ha accertato che nella prima decisio­ne il reddito del marito ammontava a fr. 19 015.– mensili (fr. 9600.– da attività lavorativa e fr. 9415.– da sostanza immobiliare) e aveva un fabbisogno minimo di fr. 9182.– mensili, mentre nel 2023 egli percepisce fr. 15 586.– mensili (fr. 7186.– da attività lavorativa e fr. 8400.– da sostanza immobiliare) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 6626.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecuti­vo fr. 1200.–, interessi ipotecari della sua abitazione e degli enti locati a terzi fr. 2167.–, spese di immobili messi “a redditoˮ fr. 1001.–, tassa canalizzazione fr. 31.–, controllo e pulizia bruciatore fr. 70.–, olio riscaldamento fr. 404.–, assicurazione del­lo stabile fr. 224.–, cassa malati e dall'assicurazione complementare fr. 538.–, abbonamento “internet casaˮ fr. 65.–, imposte fr. 926.–).

 

                                  Quanto alla moglie, il primo giudice ha constatato che nel 2013 il reddito era stato indicato in fr. 1500.– mensili e il suo fabbisogno minimo in fr. 4286.35 mensili, mentre nel 2023 il suo reddito ammonta a fr. 2779.– mensili, pari alle indenni­tà di disoccupazione da lei percepite, e il suo fabbisogno minimo di fr. 3920.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, olio riscaldamento fr. 404.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 31.–, premio della cassa malati e dall'assicurazione complementare fr. 724.–, imposta di circolazione fr. 31.–, premio del leasing fr. 659.–, assicurazione dell'automobile fr. 121.–, abbonamento “internet e telefonoˮ

                                  fr. 150.–, imposte fr. 450.– [già dedotta quota di fr. 62.– inserita nel fabbisogno del figlio]). Il Pretore aggiunto ha così appurato che l'agio dell'istante si è ridotto solo del 6%, passando da

                                  fr. 9563.– a fr. 8960.– mensili ciò che, a un giudizio di verosimiglianza, non costituisce un peggioramento della situazione di lui tale da giustificare una modifica, ravvisabile in caso di diminuzione del 10-15% e in situazioni agiate del 15-20%. Per contro, a suo parere, il miglioramento della situazione finanziaria della moglie costituisce una modifica rilevante e duratura della situazione.

 

                                  Relativamente al figlio, il primo giudice, dopo avere ricordato che il 29 ottobre 2013 il fabbisogno minimo di lui era stato fissato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo ma che secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale esso è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF, ha accertato il fabbisogno mini­mo di Na______ nel 2023 in fr. 613.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati e dall'assicurazione complementare secondo la LCA fr. 130.–, abbonamento mezzi pubblici fr. 31.–, abbonamento del telefono fr. 39.90, quota imposte della madre fr. 62.– dedotto l'assegno familiare). Considerato che il padre versa ai figli maggiorenni N______ e R______ fr. 1335.– mensili ciascuno, il Pretore aggiunto ha constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 4536.– mensili. Posto che questa va suddivisa tra genitori e figlio minorenne nella proporzione di due a uno, Na______ avrebbe quindi diritto a un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili, oltre all'assegno familiare mentre la moglie a uno di fr. 2955.– mensili. Se non che, visto che la convenuta non aveva postulato un aumento del proprio contributo e che quello per Na______ sarebbe aumentato di fr. 265.– mensili “derivati oltretut­to dalla suddivisione dell'eccedenza”, il Pretore aggiunto ha confermato i contributi alimentari fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale respingendo l'istanza di AP1.

 

                             6.  Nelle sue osservazioni all'appello AO1 sostiene che il primo giudice non poteva intravvedere una modifica delle circostanze per il solo aumento del proprio reddito in quanto l'istante, prima delle conclusioni e quindi tardivamente, non aveva mai sollevato tale evenienza. In re­altà il marito, a fondamento della sua richiesta di soppressione del contributo, già nell'istanza aveva allegato che la moglie, con un reddito di fr. 4000.– mensili ha mezzi sufficienti per contribuire al proprio sostentamento e finanche a quelli dei figli (pag. 7 n. 29). Al riguardo non occorre quindi dilungarsi.

 

                             7.  AP1 sostiene innanzitutto che nel 2023 il suo reddito ammontava a fr. 14 264.90 mensili e non a fr. 15 586.– mensili come accertato dal Pretore aggiunto. Egli fa valere che, contrariamente agli accertamenti del primo giudice, la E______ SA non gli versa fr. 5772.– mensili ma soli fr. 5756.– mensili netti, compresa la tredicesima e dedotta la quota dell'automobile come risulta anche dal conteggio di giugno 2023 prodotto in questa sede. L'appellante afferma inoltre che dalla T______ SA percepisce una singola rendita di fr. 550.– mensili per “assistenza VIPˮ e non due come appurato dal Pretore aggiunto. Egli soggiunge infine di non ricevere più dal 28 febbraio 2023 proventi dall'avv. C______ F______ come si evince da una e-mail del 14 marzo 2023 (doc. AAA).

 

                                  a)   Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria

                                       (I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 7a). Esso comprende, oltre alla quota di tredicesima, le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) sempre che costituiscano un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5: v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_782/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 3.1). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2024.90 del 2 luglio 2025 consid. 5a).

 

                                  b)  Nella fattispecie il Pretore aggiunto si è basato sul certificato di stipendio del 2022 (doc. ZZ) da cui risulta un reddito di

                                       fr. 5772.– mensili. Nella misura in cui si fonda sulla “busta pagaˮ del mese giugno 2023 presentata in appello, l'appellante trascura che un singolo conteggio di un mese non è sufficiente, nemmeno a un esame sommario, per rendere verosimili variazioni significative delle entrate e scostarsi quindi da un certificato di salario completo. A parte ciò, dal nuovo conteggio si evince che il reddito lordo di quel mese, di fr. 6290.–, è finanche superiore a quello lordo del 2022

                                       (fr. 80 600 ÷ 13 = fr. 6200.–) di modo che a un sommario esame non appare verosimile una contrazione del salario. Al proposito, l'interessato pare misconoscere che la quota di tredicesima è calcolata sulla scorta dello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2021.140 del 23 dicembre 2023 consid. 7a con rinvio). Calcolando tale quota in base al conteggio di giugno 2023, il reddito netto ascende a fr. 5784.67 mensili (fr. 5310.60 + 112 di [5310.60 + 378.25]), importo superiore a quello di fr. 5772.– mensili considerato dal primo giudice. In proposito l'appello manca di consistenza.

                               

                                  c)   Il Pretore aggiunto ha accertato, sulla base di quanto dichiarato dall'istante e di due estratti bancari (doc. NN e UU), che il marito svolge “un'assistenza VIP” per la ditta T______ SA, dalla quale percepisce fr. 500.– mensili e che dalla medesima società riscuote ulteriori fr. 500.– per un'attività di “manutenzione tecnologica”. L'appellante ribadisce di ricevere solamente fr. 550.– mensili per “assisten­za VIPˮ, ma ciò non basta per confutare gli accertamenti del primo giudice, corroborati da estratti bancari. Né egli contesta di avere dichiarato che per la manutenzione “si tratta di entrate mensili che gli versava e continua a versare mensilmente la T______ SA” (interrogatorio del 9 marzo 2023, verbali pag. 2).

 

                                  d)  Per quanto attiene all'introito di fr. 314.– mensili versatogli dall'avv. C______ F______ per lavori di programmazione informatica, il primo giudice si è basato sulle dichiarazioni dell'istante medesimo e sull'accredito di fr. 13 500.– per ‟saldo fatture diverse giugno 2018-dicembre 2021ˮ (doc. UU). Se non che, come rileva l'appellante, il 14 marzo 2023 il legale ha disdetto la collaborazione con l'istante per il 28 febbraio 2023 (doc. AAA).

 

                                       La moglie dubita di tale giustificazione, ma non si confronta con la citata dichiarazione di modo che la fine della collaborazione appare quindi verosimile. Né l'interessata può essere seguita laddove pretende di imputare al marito un reddito ipotetico per un'attività accessoria del genere “visto che ha sempre potuto esercitarla”. Certo, ove un coniuge fornisca un lavoro straordinario in modo regolare (anche oltre il grado d'occupazione del 100%), procurando una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare affidamento, non può poi disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e pertinenti (RtiD I-2005 pag. 767 n. 50c; I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13 mag­gio 2009 consid. 5b). In concreto, tuttavia, la cessazione della collaborazione con quel professionista non è dovuta a una scelta unilaterale del marito ma alla decisione della controparte contrattuale. Né l'interessata indica concretamente quale attività sostitutiva il marito potrebbe esercitare. Ne segue che, a un esame sommario, non si ravvisano elementi per ritenere che l'interessato potrebbe nuovamente percepire un reddito aggiuntivo di fr. 314.– mensili. In definitiva il reddito dell'appellante va ricondotto di conseguenza a fr. 15 272.– mensili.

 

                             8.  AP1 chiede inoltre di maggiorare il proprio fabbisogno da fr. 6626.– mensili a fr. 12 540.– mensili, per tenere conto degli effettivi aggravi ipotecari, delle spese per i suoi immobili, del corretto onere fiscale e di un premio assicurativo riferito a un immobile di sua proprietà a P______. Le singole voci vanno esaminate singolarmente.

 

                                  a)   Per quel che è degli interessi ipotecari, il Pretore aggiunto ha ammesso un onere di fr. 1302.– mensili riconducibile all'abitazione da lui occupata e di fr. 865.– mensili relativi agli immobili locati a terzi, ma non quello riferito all'immobile di P______ e a quelli “non messi a reddito”. L'appellante rivendica l'integrale onere da lui corrisposto di fr. 4387.– mensili, rinviando a un rapporto della Ti______ SA per i dati del 2022 e di parte del 2023 (doc. DD, II, BBB e CCC), e contesta anche “integralmente” la computazione nei suoi redditi del valore locativo di altri immobili non specificati.

 

                                       Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha computato nei redditi immobiliari del marito solo fr. 8400.– mensili da lui effettivamente percepiti (doc. II), e da lui stesso indicati nelle conclusioni (n. 30), gli interessi ipotecari riferiti a immobili non locati non possono pertanto essere considerati quali spese di acquisizione del reddito. Non si disconosce che se le condizioni economiche della famiglia ciò permettono, al minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiunge il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (DTF 147 III 265 consid. 7.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii, pubblicata in: SJ 2025 pag. 271; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.90 del 2 luglio 2025 consid. 6a). In concreto, tuttavia, l'appellan­te non pretende, né rende verosimile, che gli oneri ipotecari relativi agli immobili che non concorrono alla formazione del suo reddito siano stati contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune né che i coniugi ne siano solidalmente respon­sabili. A un sommario esame, la valutazione del Pretore aggiunto non presta il fianco alla critica.

 

                                  b)  Relativamente alle “spese degli immobili”, il Pretore aggiunto non ha ammesso quelle per l'abitazione occupata dal marito perché in parte non provate e in parte già considerate nella posta “assicurazione stabile”. Né egli ha riconosciuto quelle dell'immobile di P______, per l'occupazione del demanio pubblico relativa a una darsena e degli immobili “non posti a reddito” perché in parte non rese verosimili e comunque estranee al fabbisogno minimo allargato del diritto di famiglia. Egli ha così ammesso il premio dell'assicurazione stabili dell'abitazione di D______ e del ristorante di G______ per fr. 146.– mensili complessivi così come la manutenzione degli immobili locati a terzi di fr. 855.– mensili complessivi (doc. DD e II). L'appellante, rinviando al contenuto del suo memoriale conclusivo, riafferma che quanto da lui rivendicato (complessivi fr. 4658.10 mensili) si riferisce ai costi correlati alle proprietà per piani n. 32737 e n. 32738 di cui al fondo base particella n. 13 RFD di G______ costituite dall'ex abitazione coniugale e dell'appartamento dei suoi genitori di cui egli se ne è sempre fatto carico.

 

                                       Se non che, così argomentando egli si limita a ripetere pedissequamente nell'appello quanto aveva esposto davanti al Pretore aggiunto nel memoriale conclusivo. Ciò non è ammissibile. Per adempiere l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 311 cpv. 1 CPC, l'appellante deve dimostrare il carattere erroneo della motivazione della decisione impugnata con un'argomentazione sufficientemente esplicita da permettere all'autorità superiore di comprenderla. Ciò presuppone una designazione precisa dei passaggi della decisione che attacca e degli atti dell'incarto su cui fonda la sua critica (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3). Egli deve tentare di dimostrare che la sua tesi prevale su quella della decisione impugnata e non può limitarsi a riprendere le allegazioni di fatto o gli argomen-ti di diritto presentati in prima istanza, ma deve sforzarsi di dimostrare sulla base dei fatti constatati o delle conclusioni giuridiche trattene che la decisione attaccata è inficiata da errori. Non può che farlo riprendendo l'approccio del primo giudice e puntando il dito sulle falle del suo ragionamento. Non soddisfa le esigenze dell'art. 311 cpv. 1 CPC una motivazione identica a quanto già presentato in prima istanza o che si limita a rinviarvi o che contiene solo delle critiche del tutto generali della decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 4A_287/2024 del 2 luglio 2024 consid. 3.2; analogamente I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 2a con rinvii).

 

                                  c)   Quanto all'onere fiscale, l'appellante sostiene che, arrotondando la media delle imposte federale, cantonali e comunali, l'aggravio ammonta a fr. 930.– mensili ma ammet­te per finire che tale importo “poco si discosta” da quello di fr. 926.– mensili stabilito dal Pretore aggiunto”. L'eventuale modifica, di poco conto, non incide ad ogni modo sull'esito del giudizio.

 

                                  d)  In merito al premio dell'assicurazione H______ H______, il Pretore aggiun­to non lo ha ammesso poiché la relativa polizza si riferisce a uno stabile a P______ appartenente alla nuova compagna dell'istante ed esula così dal fabbisogno allargato di lui. L'appellante obietta che l'immobile è in realtà di sua proprietà sicché l'esborso di fr. 33.– mensili va inserito nel suo fabbisogno minimo allargato.

 

                                       Ora che l'immobile di P______ appar­tenga all'appellante e che per lo stesso paghi il premio assicurativo è vero (doc. R). Resta il fatto che egli non contesta l'accertamento del Pretore aggiunto, per il quale l'immobile costituisce l'abitazione principale della nuova compagna dell'istante. Per di più, quest'ultimo ha dichiarato che dalla sua compagna, che vive a P______, per “due o tre giorni alla settimana si ferma a dormire, mentre i restanti giorni presso le abitazioni di Gandriaˮ (interrogatorio del 9 marzo 2023, verbali pag. 3). A un esame di verosimiglianza, quindi, l'immobile di P______ risulta essere sostanzialmente un'abitazione secondaria per la quale “l'attuale compagna … non paga nessuna pigione mensile e neppure le spese accessorieˮ (loc. cit.). Ne segue che, a un sommario esame, i relativi esborsi non costituiscono spese di acquisizione del reddito né rientrano nella nozione di fabbisogno minimo allargato del diritto di famiglia (analogamente:

                                       I CCA, sentenza inc. 11.2021.136 del 25 gennaio 2023 consid. 10b con rinvio). Si aggiunga che l'appellante non ha obblighi contributivi nei confronti della nuova compagna sicché

                                       non può pretendere di inserire nel proprio fabbisogno minimo allargato costi per l'alloggio di lei e ciò indipendentemente dalla circostanza che egli sia il proprietario dell'immobile. Al proposito l'appello non può trovare ascolto.

 

                             9.  Controverso è altresì il reddito di AO1, calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 2779.– mensili “corrispondenti alle indennità di disoccupazione da lei percepite”. Il primo giudice ha rifiutato di ascrivere alla moglie un reddito ipotetico, come sollecitava l'istante, lasciando indecisa la questione di sapere se la richiesta del marito, presentata solo con il memoriale conclusivo, fosse ricevibile. A suo parere, infatti, non erano date le condizioni per computare delle entrate ipotetiche già allo stadio delle misure protettrici, il reddito del marito essendo sufficiente per coprire il fabbisogno minimo allargato di tutta la famiglia.

 

                                  a)   L'appellante nega che la sua disponibilità finanziaria sia sufficiente per finanziare il fabbisogno della famiglia e ritiene quindi che la moglie debba incrementare le sue entrate. Egli non contesta che la consorte sia al momento disoccupata, ma fa valere che la disdetta del contratto di lavoro è dovuta alla chiusura stagionale dell'esercizio pubblico dove lavorava sicché non è esclusa una sua riassunzione. Oltre a ciò, a suo dire, la convenuta non deve più occuparsi dei figli, lavora come esercente dal 1996 e ha maturato un'esperienza lavorativa ventennale nella ristorazione, cosicché può facilmente trovare un lavoro al 100%. Egli chiede pertanto di imputarle un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili netti calcolati sulla base del contratto collettivo per collaboratori con una formazione di base di due anni con certificato federale di formazione (CFP) o una formazione equivalente. Per l'appellante, infine, la moglie pur sapendo che la disunione è definitiva, non ha intrapreso nulla per migliorare la sua situazione economica e rendersi indipendente nonostante siano trascorsi dieci anni dalla separazione.

 

                                  b)  Così argomentando, l'appellante si limita una volta di più a trascrivere le argomentazioni sviluppate nel memoriale conclusivo (n. 66-72). Ciò, come si è detto, è inammissibile (sopra consid. 8b). Sotto questo profilo, l'appello si rivela pertanto irricevibile.

                                 

                           10.  Per quanto riguarda il fabbisogno minimo allargato di AO1, l'appellante ne postula la riduzione da fr. 3920.– mensili a fr. 3204.85 mensili, contestando le spese del riscaldamento, l'aggravio fiscale, i costi della locazione, i premi della cassa malati e chiedendo di stralciare le spese dell'automobile, quelle delle telecomunicazioni, i costi dell'elettricità, dell'acqua, dell'uso canalizzazioni e alla pulizia del bruciatore, i premi dell'assicurazione di oggetti di valore e del libretto ETI, la quota d'adesione al TCS e alla REGA, la spesa per il posteggio blu, le spese legali e la tassa rifiuti. Una volta di più le vari voci vanno esaminate separatamente.

 

                             a)  Intanto, dal profilo formale le censure sono di dubbia ricevibilità l'appellante non confrontandosi con la decisione impugnata ma con le poste di fabbisogno esposte dalla moglie. L'appello si rivela ad ogni modo senza oggetto nella misura in cui riguarda le spese riconosciute dal Pretore aggiunto e ammes-se dal marito quali olio per il riscaldamento (fr. 404.–), le imposte (fr. 512.–, dai quali è stata dedotta la quota di fr. 62.– relativa al figlio, ciò che pare essere sfuggito all'appellante) e i premi della cassa malati (fr. 724.–). L'appello è altrettanto privo d'interesse in riferimento ai costi di locazione, dell'elettricità, dell'acqua, dell'uso canalizzazioni e della pulizia bruciatore, ai premi delle varie assicurazioni, alle quote d'adesione ad associazioni, alla spesa per il posteggio “blu”, alle spese legali e alla tassa rifiuti, tutte poste nemmeno ammesse dal Pretore aggiunto.

 

                                  b)  Circa la voce “internet e telefonia”, il Pretore aggiunto ha inserito un forfait di fr. 150.– mensili basandosi sulla giurisprudenza di questa Camera. L'appellante fa valere che la convenuta ha documentato un esborso di soli fr. 27.90 mensili, ragione per cui l'importo riconosciuto dal primo giudice è sproporzionato. Egli sostiene che, a ogni modo, le spese di telefonia rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo.

 

                                       In ossequio al metodo di calcolo dei contributi alimentari “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno, il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte. Non fanno parte del minimo esistenziale “allargato” (o “del diritto di famiglia”), in ogni modo, i costi per l'uso da dipor­to di un'automobile o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 10c).

 

                                       Premesso ciò, nel caso in esame, la convenuta ha fatto valere e documentato la tassa Serafe (fr. 27.90) ed esborsi S______ SA per complessivi fr. 240.– (memoriale conclusivo pag. 13 con rinvio al doc. 2). A un sommario esame, l'importo di fr. 150.– mensili ammesso dal Pretore aggiunto non presta quindi il fianco a critiche.  

 

                                  c)  Quanto ai costi per il veicolo privato, composti della rata del leasing (fr. 659.–), dell'imposta di circolazione (fr. 31.–) e dell'assicurazione RC (fr. 121.–), il primo giudice li ha ammes­si poiché il marito non li aveva contestati anche se la moglie aveva fatto valere l'accensione di un nuovo contratto leasing solo con il memoriale conclusivo. L'appellante si duole che la convenuta non ha motivato la necessità di disporre di un veicolo privato per motivi professionali, né invero ne necessita uno poiché potendo lavorare a G______, dove vi­ve, è più efficace spostarsi a piedi. Se non che, nel memoriale conclusivo l'interessato aveva riconosciuto costi finanche superiori (pag. 11 in mezzo). In circostanze egli non può muovere ora rimostranze al proposito senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.2). Un comportamento del genere, contraddittorio, non merita infatti protezione (sentenza del Tribunale federale 4A_276/2021 del 9 settembre 2021 consid. 3.2). Né egli indica perché l'ammissione al riguardo sarebbe inefficace. Su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso. 

 

                           11.  L'appellante chiede infine di ricondurre il fabbisogno minimo di Na______ da fr. 613.– mensili a fr. 510.95 mensili proponendo sì di aggiungere una quota per le spese abitative ma di stralciare le spese di trasporto, quelle per la telefonia e la quota dell'onere fiscale.

 

                                  a)   Per quel che concerne le spese abitative, il Pretore aggiunto non ha aggiunto al fabbisogno minimo del figlio una quota del costo dell'alloggio materno poiché alla genitrice non è stata riconosciuta alcuna spesa. La censura cade così nel vuoto.

 

                                  b)  Quanto al costo per l'abbonamento ai trasporti pubblici, documentato (doc. 18), il padre non spiega perché l'esborso, che rientra nel fabbisogno minimo del figlio (Stoudmann, Le divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage de la prévoyance professionnelle, 3ª edizione, pag. 288) andrebbe stralciato. Privo di motivazione l'appello si rivela irricevibile.

 

                                  c)   Quanto ai costi per la telefonia e le imposte, l'appellante afferma di assumerseli direttamente. Ora questa Camera ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, voci di spesa riferite a un coniuge (e a un figlio minorenne) van­no inseriti nel fabbisogno minimo di quel coniuge (o del figlio) anche se l'altro coniuge assume direttamente tale costo. Tutt'al più, il debitore alimentare può compensare il contributo di mantenimento a suo carico, fino all'ammontare del contributo medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri di avere effettivamente effettuato il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 consid. 9; più di recente sulle spese di telecomunicazione e cas­sa malati: I CCA, sentenza inc. 11.2023.157 del 16 maggio 2025 consid. 8b). Il debitore che intende procedere in tal sen­so non è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondime­no chiedere di essere espressamente abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci, contestazioni da parte dell'altro coniuge. Nel caso in esame l'istante non ha mai chiesto al primo giudice di emanare un'autorizzazione del genere, di modo che al proposito non occorre dilungarsi.

 

                                12.   In definitiva, alla luce di quanto precede, quantunque il reddito del marito vada ricondotto da fr. 15 586. – a fr. 15 272. – mensili (sopra consid. 7d) con conseguente riduzione dell'eccedenza del bilancio familiare, dopo aver assicurato il mantenimento dei figli maggiorenni, a fr. 4212.– mensili, il contributo alimentare per la moglie ammonterebbe a fr. 2825.– arrotondati (ammanco di fr. 1141.– + 25 dell'eccedenza di fr. 4212.–) e quello per Na______ a fr. 1455.– arrotondati (fabbisogno di fr. 613.– + 15 dell'eccedenza di fr. 4212.–), importi financo superiori a quelli stabiliti nella decisione da modificare (rispettivamente fr. 2785.– e fr. 1255.– mensili). Le nuove circostanze, in ultima analisi, non giustificano pertanto una riduzione dei contributi alimentari a carico di AP1. Si aggiunga che nemmeno la maggiore età di Na______ comporta la diminuzione del contributo di mantenimento per la moglie, il cui amman­co rimane immutato, mentre le quote d'eccedenza del bilancio familiare aumenterebbe non dovendo più condividerle con il figlio. Ne discende che l'appello vede così la sua sorte segnata.

 

                           13.  Per quel che riguarda la richiesta subordinata volta all'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti in prima sede per nuovo giudizio, essa non può entrare in linea di conto. Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel suo memoriale l'appellante non accenna a estremi del genere, di modo che al riguardo non soccorre attardarsi.

 

                           14.  Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. La rivendicazione di fr. 3600.– formulata nelle osservazioni all'appello (pag. 13), appare adeguata avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura di appello.

 

                           15.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparabili per loro indole a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile e non è diventato privo d’oggetto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3600.– per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

avv. PAT1, B______;

avv. PAT2, V______.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).