|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
|
cancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2023.8 (filiazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 27 febbraio 2023 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 ora in __________ (Cremona) |
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 7 settembre 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 agosto 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 dicembre 2009 AO 1 (1982) ha dato alla luce un figlio, M__________, che è stato riconosciuto da AP 1 (1974). Con sentenza del 23 settembre 2014 questa Camera, riformando parzialmente una decisione emanata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna, ha aumentato il contributo alimentare dovuto da AP 1 al figlio in virtù di una convenzione approvata il 26 marzo 2010 dall'allora Commissione tutoria regionale 12, a importi compresi tra fr. 2155.– mensili e fr. 2535.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi (inc. 11.2014.84). Il 27 aprile 2019 AO 1 ha avuto un'altra figlia, N__________, che è stata riconosciuta da Ma__________ (1975).
B. Nel corso di una procedura volta a ottenere l'autorità parentale congiunta promossa il 30 settembre 2019 da AP 1 davanti all'Autorità regionale di protezione 11, AO 1 ha comunicato a tale autorità l'intenzione di trasferirsi con il figlio a __________ (provincia di Cremona).
C. Il 27 febbraio 2023 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la custodia esclusiva di M__________, riservato il diritto di visita materno, e la soppressione del contributo alimentare a suo carico, con obbligo per AO 1 di versargli un contributo alimentare di fr. 1.– mensili “da modificare in base alle risultanze istruttorie”. In via cautelare egli ha chiesto di vietare a AP 1 di spostare il domicilio del figlio in un altro Cantone o all'estero. Inoltre egli ha postulato la soppressione immediata del contributo alimentare a suo carico. Mediante decreto cautelare del 10 marzo 2023, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha pronunciato il divieto richiesto. Contestualmente, preso atto che l'azione di merito non era stata oggetto di conciliazione previa, egli ha disgiun-to le due procedure.
D. Invitata a esprimersi sull'istanza cautelare, AO 1 ha proposto il 27 marzo 2023 di respingerla, instando per la revoca del decreto supercautelare e sollecitando una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, quanto meno, il beneficio del gratuito patrocinio. M__________ è stato sentito dal Pretore il 19 aprile 2023. In una replica del 4 maggio 2023 l'istante ha confermato le proprie domande, contestando la provvigione ad litem. La convenuta ha duplicato il 16 maggio successivo, ribadendo la propria posizione.
E. All'udienza di quello stesso 16 maggio 2023, indetta per il dibattimento, l'istante ha riaffermato il suo punto di vista e le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 4 agosto 2023 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 21 agosto 2023 AP 1 ha mantenuto le proprie domande. Nel proprio memoriale del 22 agosto 2023 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza, aumentando la richiesta di provvigione ad litem a fr. 8400.–.
F. Statuendo con decreto cautelare del 25 agosto 2023, il Pretore ha respinto l'istanza e ha autorizzato il trasferimento di M__________ __________ a __________. Egli ha regolato il diritto di visita paterno in un fine settimana su due, in tre settimane di vacanza durante
l'estate e in una settimana a Natale, ha invitato la competente autorità italiana a designare una persona “con il compito di facilitare le relazioni tra i genitori e il figlio”, ha posto le spese del provvedimento a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno e ha ordinato a questi ultimi di organizzare entro il 30 settembre 2023 un sostegno psicoterapico per M__________. La richiesta di provvigione ad litem è stata respinta. Le spese processuali di fr. 2500.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 5000.– per ripetibili.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 settembre 2023 perché, conferito effetto sospensivo al ricorso, il giudizio impugnato sia annullato e sia vietato fino all'emanazione del giudizio di merito il trasferimento della residenza abituale del figlio in Italia, rinviando gli atti al Pretore perché integri l'istruttoria e decida “sulle questioni rimaste in sospeso (segnatamente l'autorità parentale, il contributo alimentare per M__________, eventualmente la nomina di un'altra curatrice”). Nelle sue osservazioni del 25 settembre 2023 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Mediante decreto del 29 settembre 2023 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.
H. Preso atto che nel frattempo, il 31 agosto 2023, AO 1 si era trasferita con il figlio a Crema, il vicepresidente di questa Camera ha invitato l'appellante a comunicare se le autorità italiane si stiano occupando del figlio o se sono state da lui adite per disciplinare lo statuto del minorenne. AP1 ha comunicato il 7 marzo 2024 che nessuna autorità italiana si è attivata. Egli soggiunge inoltre che il trasferimento in Italia “nonostante la decisione dell'Autorità, non permette di svuotare per ciò solo la decisione del presidente di questa Camera, né di ritenere che il trasferimento sia legittimo per il solo fatto che la mamma abbia la custodia”. Egli comunica anche di avere introdotto nel frattempo l'azione di merito e di ritenere che “la competenza territoriale svizzera rimane”, onde la possibilità per la Camera di statuire sull'appello. AO 1, alla quale è stata notificata tale presa di posizione, non ha reagito.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondime-no, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione ricono-sciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contesa davanti al Pretore essen-do l'autorizzazione a modificare il luogo di dimora del figlio e le relative conseguenze, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale dell'istante il 28 agosto 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 7 settembre e 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il 31 agosto 2023, come detto, AO 1 si è trasferita con il figlio M__________ in Italia, dove si è stabilita, ciò che risulta anche dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop. Al momento della presentazione dell'appello, il 7 settembre 2023, il litigio aveva quindi già assunto carattere internazionale. Ora, la competenza internazionale delle autorità giudiziarie svizzere è retta dalla legge sul diritto internazionale privato, sempre che trattati bilaterali o multilaterali non dispongano altrimenti (art. 1 cpv. 2 LDIP). E in tale ambito tanto la Svizzera quanto l'Italia hanno ratificato la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011: CLaH96).
Secondo l'art. 5 cpv. 1 CLaH96 le autorità giudiziarie e amministrative dello Stato contraente in cui il minore risiede abitualmente sono competenti per adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore. L'art. 5 cpv. 2 prevede che in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza, fatto salvo l'art. 7 della convenzione (trasferimento illecito o mancato ritorno illecito del minore). In simili eventualità il principio della perpetuatio fori non si applica se la nuova dimora abituale si trova in uno Stato contraente (DTF 149 III 86 consid. 2.4). Il trasferimento della residenza in un altro Stato contraente ha lo stesso effetto se il minore trasferisce la propria residenza abituale dopo l'inizio del procedimento, seppure il procedimento sia pendente in appello, ovvero davanti a un'autorità con piena cognizione in fatto e in diritto (sentenza
del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2024 con-sid. 2.2.1). La perdita di competenza vale così, a maggior ra-
gione, anche per un tribunale che al momento del trasferimento del minore non sia ancora stato adito con un rimedio giuridico (DTF 143 III 195 consid. 2; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_948/2017 del 12 marzo 2018 consid. 3.3).
3. Premesso ciò, nel caso in esame madre e figlio hanno lasciato la Svizzera per l'Italia subito dopo la notificazione del decreto cautelare impugnato, del 25 agosto 2023. Il 31 agosto 2023, data dell'avvenuto trasferimento all'estero, la decisione del Pretore che autorizzava espressamente l'espatrio era perciò esecutiva. A quel momento infatti AP 1 non solo non aveva ancora ottenuto il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello al riguardo, ma nemmeno aveva ancora introdotto appello. Contrariamente all'opinione dell'appellante, di conseguenza, il trasferimento in questione non può essere considerato illecito nel senso dell'art. 7 CLaH96. Per di più, il cambio di residenza abituale del figlio, previsto in una prospettiva a lungo termine dalla madre, ha avuto effetto immediato. Di conseguenza, data la costituzione della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente e in assenza di un trasferimento illecito, la competenza delle autorità svizzere è venuta meno, come prevede l'art. 5 cpv. 2 CLaH96 (DTF 143 III 195 consid. 2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2023 consid. 2.2.2).
È vero che un'autorizzazione già in via cautelare a trasferire il luogo di residenza di un minore all'estero va concessa solo con particolare riserbo, proprio per evitare la perdita di competenza che tale trasferimento comporta per i tribunali svizzeri quando il Paese di destinazione è parte alla nota Convenzione (DTF 144 III 473 consid. 4.2.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2023 consid. 5.1.2). Ed è altrettanto vero che nella fattispecie mal si intravedono oggettive ragioni di urgenza che giustificassero un'autorizzazione alla partenza già in via cautelare. Inoltre per non rendere illusorio un appello il primo giudice avrebbe almeno potuto autorizzare il trasferimento solo dopo una certa data. Rimane di fatto che, in concreto, al momento della presentazione dell'appello il trasferimento, avvenuto grazie a una decisione del Pretore che ne autorizzava l'esecuzione, era lecito. Nulla impediva per altro a AP 1 di introdurre appello senza indugio, formulando una richiesta di effetto sospensivo in via superprovvisionale. Nelle circostanze descritte, in definitiva, questa Camera non può che constatare la propria incompetenza a decidere le questioni sollevate in appello, le quali sottostanno alla citata convenzione (“misure di protezione”). Quanto all'autorità e alla custodia parentale il rimedio giuridico si rivela pertanto irricevibile.
4. La competenza dell'autorità svizzera non decade, invece, per quel che riguarda il mantenimento del figlio. In proposito continua ad applicarsi così il principio della perpetuatio fori, nel senso che il tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si àncora la sua com-
petenza mutino in seguito (DTF 149 III 91 consid. 3.1). In concreto il Pretore ha rilevato che nessuna delle parti chiedeva di adeguare il contributo di mantenimento in caso di trasferimento del figlio in Italia. L'appellante contesta tale affermazione e chiede, con riferimento alle proprie domande, di rinviare gli atti al Pretore perché statuisca al riguardo. Se non che, in prima sede AP 1 aveva postulato, in via cautelare, la custodia esclusiva del figlio, limitandosi “parimenti” a sollecitare la soppressione del contributo di mantenimento”. Non aveva chiesto di fissare un nuovo contributo alimentare nel caso in cui il figlio fosse stato trasferito all'estero. Il rilievo del Pretore è dunque pertinente.
5. AP 1 contesta infine la ripartizione delle spese giudiziarie, chiedendo di porre tutti gli oneri processuali a carico della convenuta, con obbligo per lei di rifondergli fr. 3000.– a titolo di ripetibili. Il Pretore ha ritenuto invece l'istante interamente soccombente, di modo che gli ha addebitato le spese (fr. 2500.–) e le ripetibili (fr. 5000.–), calcolate in base al dispendio di tempo (15 ore di lavoro, di cui 4 ore e 20 minuti solo per le udienze, oltre al tempo delle trasferte) alla tariffa di fr. 280.– l'ora, più spese fisse e IVA.
a) L'appellante fa valere anzitutto di non essere interamente soccombente, poiché la richiesta di provvigione ad litem è stata respinta. Egli adduce poi che le 15 ore di lavoro stimate dal primo giudice non sono condivisibili, sia perché le udienze sono durate solo 3 ore e 35 minuti sia perché la patrocinatrice della convenuta ha lo studio nei pressi della Pretura. Tanto più che, egli soggiunge, la controparte medesima aveva chiesto in un primo tempo una provvigione ad litem di fr. 3000.– (pari a 10 ore di lavoro), che l'istruttoria è stata limitata e che il procedimento non poteva ritenersi particolarmente complesso. Infine, per l'istante, fino al memoriale conclusivo la convenuta non aveva neppure “protestato” ripetibili, di modo che il Pretore non poteva accordare indennità di propria iniziativa.
b) Le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In concreto l'istanza di AP 1 è stata respinta, sicché l'interessato va considerato tale. Egli ha ottenuto invero causa vinta per quanto riguarda la provvigione ad litem, ma nel complesso tale questione era di importanza trascurabile e per finire non incide sull'esito del giudizio.
c) Relativamente alle ripetibili, si conviene che un'indennità a tal fine va formalmente richiesta (art. 105 cpv. 1 CPC a contrario; DTF 144 III 447 consid. 3.3.2; 139 III 344 consid. 4.3), anche se una richiesta generica e non quantificata è sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 4A_106/2021 dell'8 agosto 2022 consid. 3.1 con rinvii, in: RSPC 2023 pag. 267). Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume l'istante, nel suo memoriale di osservazioni del 27 marzo 2023 la convenuta aveva “protestato spese giudiziarie” (pag. 9) e ha ribadito tale richiesta nella duplica del 16 maggio 2023 (pag. 10). Considerato che, come detto, le spese giudiziarie comprendono gli oneri processuali e le ripetibili, una domanda del genere appariva sufficiente.
d) Quanto all'ammontare dell'indennità, è possibile che la durata delle udienze sia stata inferiore a quella indicata dal Pretore. Ed è verosimile che per recarsi in Tribunale la patrocinatrice della convenuta non abbia perduto molto tempo. Resta il fatto che la causa in esame, non propriamente elementare, ha pur sempre implicato la redazione di tre memoriali e la partecipazione a due udienze, oltre a presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza). Un dispendio di poco più di due giorni di lavoro può quindi apparire elevato, ma non denota un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento che compete al primo giudice (al proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio).
e) Per quel che è del compenso orario, il Pretore ha correttamente applicato la rimunerazione di fr. 280.– prevista dall'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310). Contrariamente a quanto parrebbe sostenere l'appellante, le ripetibili sono sì fissate per un ammontare complessivo, ma non comprendono le spese fisse spese e l'IVA, che esulano dalla tariffa oraria. Ne discende che, per finire, nel suo esito l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore resiste alla critica.
6. Se ne conclude che, nella misura in cui è ricevibile, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si trascura tuttavia che l'appellante aveva buoni motivi per appellare l'improvvida decisione del Pretore, il quale ha autorizzato la partenza del figlio all'estero in via cautelare senza alcuna apparente urgenza, precludendogli qualsiasi controllo della decisione impugnata in sede di appello. Soccorrono così motivi
d'equità per scostarsi dal riparto degli oneri secondo la soccombenza e suddividere le spese in modo paritario, compensando le ripetibili.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo a questioni di valore giusta l'art. 74 lett. b LTF, litigiosa essendo l'autorizzazione all'espatrio.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
|
|
– ; , . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).