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Incarti n. 11.2023.116 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM.2021.127 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 maggio 2021 dall'
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 14 settembre 2023 presentato da AO2 contro la sentenza emanata dal Pretore il 2 agosto 2023 (inc. 11.2023.115)
e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.116);
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1976) e AO1 (____) si sono sposati a L______ il 31 m______ ____. Dal matrimonio sono nate E______, il __ g______ ____, e A______, il __ m______ ____. Il marito, ingegnere chimico, è alle dipendenze della F______ SA. La moglie ha lavorato dal novembre del 2015 a tempo parziale (30%) quale cassiera alla Manor di L______ fino al giugno del 2020. Esaurite nel novembre del 2022 le indennità di disoccupazione, essa non ha più ripreso un'attività lucrativa. I coniugi
vivono separati dall'agosto del 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di P______ per trasferirsi prima dai suoi genitori e poi in un appartamento a Cu______.
B. Adito il 4 febbraio 2019 da AP1 a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 15 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha accertato che la separazione decorre dall'agosto del 2018 e ha omologato un accordo che prevedeva l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, come pure l'affidamento delle figlie alla medesima e la disciplina del diritto di visita paterno. L'accordo comprendeva inoltre una curatela educativa in favore delle minori, l'impegno di AP1 di versare un contributo alimentare di fr. 1810.– mensili per E______ e di fr. 1405.– mensili per A______, assegni familiari non compresi, e la destinazione del provento di un'attività accessoria del marito alla copertura delle spese di una psicologa della figlia A______ o, in difetto di ciò, alla moglie a integrazione dei contributi alimentari. Infine l'accordo disponeva la rinuncia a contributi alimentari tra coniugi (inc. SO.2019.650).
C. Il 19 maggio 2021 AP1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento congiunto delle figlie “con collocamento prevalente dalla madre”, l'esercizio in comune dell'autorità parentale e la regolamentazione del soggiorno delle figlie. Egli ha sollecitato inoltre la consegna a sé dei passaporti delle ragazze e alla madre delle carte d'identità, offrendo un contributo alimentare per queste ultime di fr. 1140.– mensili ciascuna, assegni familiari non compresi, e rifiutando ogni contributo alla moglie. Egli ha chiesto poi di attribuire l'abitazione coniugale alla moglie stessa, riservata la restituzione di determinati oggetti (un cronografo automatico, la sua fede nuziale, un presepe realizzato a mano da sua madre e tre valigie), di suddividere a metà i risparmi e il valore di riscatto di due polizze assicurative, così come di ripartire a metà le prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio a titolo di previdenza professionale.
D. Lo stesso 19 maggio 2021 AP1 ha postulato in via cautelare il deposito dei passaporti delle figlie in Pretura, o subordinatamente, la consegna dei documenti di legittimazione. Con decreto cautelare emanato il giorno seguente senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il deposito dei passaporti, provvedimento confermato poi il 22 novembre 2021, visto l'accordo dei coniugi (inc. CA.2021.157/177).
E. All'udienza del 22 novembre 2021, indetta per la conciliazione, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, sul mantenimento della curatela educativa in favore delle figlie, inclusa la ripartizione dei relativi costi, e sulla suddivisione a metà degli averi di previdenza professionale. Sugli altri punti le parti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni, prorogato più volte, per motivare la petizione. In un memoriale del 31 maggio 2022 AP1 ha ribadito infine le proprie domande, riducendo l'offerta di contributo alimentare per le figlie a fr. 600.– mensili ciascuna, assegni familiari non compresi, e rinunciando alla consegna delle valigie. Nella sua risposta del 26 settembre 2022 AO2 ha rivendicato l'assegnazione “definitiva” dell'abitazione coniugale e del suo contenuto, l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita paterno), l'attribuzione degli accrediti educativi AVS, la suddivisione a metà del valore di riscatto di due polizze assicurative, come pure un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili per A______ e uno di fr. 2010.– mensili per E______ “fino al termine degli studi oltre la maggiore età”, oltre a uno per sé di fr. 852.72 mensili (o in via subordinata, qualora non fossero riconosciuti contributi di accudimento, fino a fr. 2791.50 mensili) fino al pensionamento del marito.
F. Alle prime arringhe del 17 novembre 2022 le parti hanno confermato le rispettive posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria, nel cui ambito sono stati assunti una relazione 5 dicembre 2022 del curatore delle figlie, un aggiornamento dell'audizione delle figlie a cura della psicologa R______ G______ del 3 marzo 2023, delucidato il 20 aprile seguente, e uno della valutazione delle competenze genitoriali della psicologa L______ W______ del 6 marzo 2023, è stata chiusa il 20 aprile 2023. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 17 maggio 2023 l'attore ha riaffermato le proprie domande, proponendo un piano dei soggiorni delle figlie su due settimane (con domicilio amministrativo e collocamento prevalente presso la madre) e l'istituzione di una psicoterapia su mandato per entrambe le ragazze. Egli ha chiesto altresì di liquidare il regime dei beni accertando che non vi sono crediti fra coniugi e che ognuno rimane proprietario di quanto in suo possesso o, in via subordinata, di condannare la moglie a versargli una somma di fr. 1397.– riconoscendole fr. 2400.–, corrispondenti alla metà dei premi da lui pagati nel 2020 e nel 2021 per le polizze del “terzo pilastro”. Egli ha inoltre proposto di ordinare al proprio istituto previdenziale di versare fr. 78 866.25 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie. Nel suo allegato conclusivo del 15 giugno 2023 AO2 ha ribadito le sue domande iniziali.
G. Statuendo con sentenza del 2 agosto 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio (dispositivo n. 1), ha mantenuto l'esercizio congiunto dell'autorità parentale sulle figlie (n. 2), ha affidato E______ alla madre (n. 3) e A______ a entrambi i genitori con domicilio presso la madre, regolamentando il soggiorno della minore dall'uno o dall'altro (n. 4), ha disciplinato il diritto di visita paterno a E______ (n. 5), ha prescritto che gli scambi delle figlie fra genitori avvengano senza l'ausilio di terzi (n. 6), ha confermato la curatela educativa in favore delle ragazze, definendone i compiti e mettendone i costi a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (n. 7), ha ingiunto ai genitori di far seguire alle figlie una psicoterapia e in particolare ad A______ a cura del dott. M______ T______, ponendone le spese non coperte dall'assicurazione malattia a carico del padre (n. 8), e da ultimo ha attribuito i passaporti delle figlie al padre e le carte d'identità alla madre (n. 9).
Ciò posto, il Pretore ha dichiarato inammissibile la richiesta della moglie di ottenere l'uso dell'abitazione coniugale “in via definitiva” (n. 10), ha liquidato il regime dei beni suddividendo a metà il valore di riscatto di due polizze assicurative intestate al marito (n. 11.1 e 11.2), ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 1297.23 (n. 11.3), ha suddiviso a metà gli averi della previdenza accumulati dai coniugi durante il matrimonio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità del conguaglio (n. 12), ha condannato AP1 a versare un contributo alimentare per E______ di fr. 1053.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al maggio del 2027 e di fr. 1113.– mensili dopo di allora, oltre a uno per A______ di fr. 600.– mensili, per entrambe fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata formazione, ha stabilito che per le spese straordinarie vale l'art. 286 cpv. 3 CC (n. 13), non ha fissato contributi alimentari fra coniugi (n. 14) e ha dichiarato priva d'oggetto la richiesta di attribuzione degli accrediti educativi per E______ (n. 15), attribuendo tali accrediti per A______ ai genitori in ragione di metà ciascuno (n. 16).
La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'attore è stata respinta (n. 17), mentre quella della convenuta è stata accolta (n. 18). Le spese processuali di fr. 6000.– complessivi sono state poste per un quarto a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta (n. 19), obbligata a rifondere al marito fr. 5434.– per ripetibili ridotte (n. 20). Al patrocinatore d'ufficio della moglie è stata riconosciuta una remunerazione di fr. 4975.74 (n. 21).
H. Contro la sentenza appena citata AO2 è insorta a questa Camera con un appello del 14 settembre 2023 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi affidare A______ in forma esclusiva (dispositivo n. 4), di confermare l'attuale disciplina del diritto di visita paterno alle due figlie (n. 5), di porre le spese della curatela educativa a carico di AP1 (n. 7), di rinunciare all'obbligo di far seguire alle figlie una psicoterapia (n. 8), di lasciare a lei anche i passaporti delle figlie (n. 9), di obbligare AP1 a versare un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili per A______ e uno di fr. 2010.– mensili per E______ fino al termine della formazione (n. 13), di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 852.70 mensili (o, nel caso in cui non fossero riconosciuti contributi di accudimento, un importo fino a concorrenza del suo minimo esistenziale di fr. 2791.50 mensili) fino al pensionamento del marito (n. 14) e di attribuirle i contributi di accudimento per le figlie (n. 15). L'appello non è stato notificato a AP1.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo anche la custodia della figlia minore, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 3 agosto 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine tuttavia è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2023 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe così scaduto giovedì 14 settembre 2023. Introdotto quello stesso giorno (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Litigiosi rimangono in questa sede la custodia della figlia A______, alcuni aspetti della disciplina del diritto di visita paterno alla figlia E______, l'assunzione dei costi della curatela educativa, l'obbligo di far seguire alle figlie una psicoterapia, il possesso dei passaporti delle figlie, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e del suo contenuto, la liquidazione del regime dei beni, i contributi alimentari per moglie e figlie e l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi AVS. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
3. Per quel che riguarda l'affidamento della figlia minore A______, il Pretore, accertato l'idoneità di entrambi i genitori all'affidamento, ha rilevato che, pur permanendo tra loro una certa conflittualità, nel 2022 il diritto di visita paterno si è svolto positivamente e regolarmente. Per il primo giudice, poi, entrambi i genitori sono in grado di occuparsi delle figlie in modo adeguato e continuativo, sia perché il padre, pur lavorando a tempo pieno gode di un orario flessibile, ha la possibilità di lavorare da casa uno o due giorni la settimana e può ricorrere all'aiuto dei propri genitori, sia perché la madre, oggi senza occupazione, è tenuta a riprendere un'attività lucrativa. Inoltre il Pretore ha constatato che la poca distanza delle rispettive abitazioni appare favorevole per una custodia alternata. Quanto all'opinione delle figlie, egli ha ricordato che A______ ha chiesto di trascorrere più tempo con il padre e addirittura di stare una settimana da ciascun genitore e di andare in vacanza con l'uno o con l'altro, mentre E______ ha dichiarato di voler restare dalla madre, di preferire rientrare per la notte dopo il diritto di visita paterno infrasettimanale e ha auspicato più flessibilità nei fine settimana. Tenuto conto infine del parere della delegata all'ascolto e della presenza di un curatore, che media i conflitti fra i coniugi, così come del sostegno terapeutico istituito in favore delle figlie, il Pretore ha disposto l'affidamento esclusivo di E______ alla madre e quello alternato di A______ ai genitori, disciplinando il soggiorno della medesima dall'uno o dall'altro e l'assetto per le vacanze scolastiche nel seguente modo:
la prima settimana (termina con il fine settimana dal padre):
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lunedì |
martedì |
mercoledì |
giovedì |
venerdì |
sabato |
domenica |
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mamma |
mamma |
mamma |
pranzo mamma |
papà |
papà |
papà |
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notte papà |
la seconda settimana (termina con il fine settimana dalla mamma):
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lunedì |
martedì |
mercoledì |
giovedì |
venerdì |
sabato |
domenica |
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pranzo papà |
mamma |
pranzo mamma |
papà |
pranzo papà |
mamma |
mamma |
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notte mamma |
notte papà |
notte mamma |
– ogni genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con la figlia durante le vacanze estive;
– la figlia trascorrerà alternativamente di anno in anno la settimana con il giorno di Natale presso un genitore e quella con il giorno di S. Silvestro presso l'altro;
– la figlia trascorrerà alternativamente, di anno in anno, la settimana di Pasqua con un genitore e quella di Carnevale con l'altro;
– la figlia trascorrerà alternativamente, di anno in anno, la settimana di Ognissanti con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
– la figlia mantiene il domicilio legale presso quello della madre.
a) AO2 sollecita l'affidamento esclusivo anche di A______, rimproverando al Pretore di non avere vagliato correttamente la valutazione rilasciata in sede di delucidazione orale dalla delegata all'ascolto della figlia, R______ G______. Essa ricorda che quest'ultima ha riconosciuto di aver appreso da lei che A______ era stata male dopo aver saputo della custodia alternata chiesta dal padre, ha riferito che il padre stesso le aveva comunicato di essere preoccupato per le ripercussioni di tale modalità sulla figlia e ha ammesso di non avere approfondito gli strascichi causati dai frequenti spostamenti e la mancanza di relazioni sociali a Cu______. L'appellante fa carico così al primo giudice di essersi fondato su una valutazione contraddittoria senza un serio esame dei disagi manifestati dalla figlia e senza considerare che questa soffre di mutismo selettivo, sicché ha violato “il suo obbligo di valutare ogni aspetto della questione”.
b) Il giudice del divorzio disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Se l'autorità parentale rimane congiunta – come nel caso specifico – il giudice esamina, a istanza di un genitore o del figlio se per il bene del figlio sia opportuno disporre una custodia alternata (art. 298 cpv. 2ter CC). Qualora non reputi sussisterne i presupposti (o qualora nessuno chieda tale forma di custodia), egli affida la custodia esclusiva a un genitore e regola le relazioni personali dell'altro con il figlio (“diritto di visita”: DTF 142 III 622 consid. 3.2.4). Quanto alla custodia alternata, essa deve rispondere al bene del figlio, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3, 142 III 615 consid. 4.3; RtiD
II-2020 pag. 840 consid. 3b e 3c con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid. 8). A tal fine il giudice valuta le circostanze del caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità di comunicare e di collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi personalmente del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne.
A parte le capacità educative dei genitori, i criteri enunciati sono interdipendenti e la loro importanza è legata alle circostanze specifiche. La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio ha un ruolo preminente ove si tratti di bambini piccoli, mentre per un adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di collaborazione dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa è essenziale, viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente (DTF 142 III 615 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_972/2023 del 23 maggio 2024 consid. 3.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid. 8).
c) Nel caso in esame, l'appellante non contesta né le capacità educative del marito né la possibilità per lui di prendersi cura della figlia. Essa non sostiene nemmeno che la conflittualità fra genitori costituisca un impedimento insormontabile dal profilo della comunicazione necessaria per le misure d'organizzazione e dello scambio regolare di informazioni richieste da una custodia alternata o che la mediazione del curatore educativo non sia sufficiente per superare tali difficoltà. Quanto essa teme è che la modifica dell'assetto vigente possa nuocere alla figlia. Gli atti non corroborano tuttavia la sua preoccupazione. Certo, la delegata all'ascolto ha confermato di avere appreso da AO2 che “A______ è stata male dopo aver saputo che l'attore chiede un affidamento alternato” (verbale del 20 aprile 2023, pag. 2). Ma ciò non toglie che la ragazza, prossima ai 12 anni al momento dell'audizione, ha espresso il desiderio – per scritto, data la sua patologia – di “stare metà e metà”, ovvero una settimana dal padre e una dalla madre, non senza esprimere anche l'auspicio che la madre si impegnasse a non “attingere più alle minacce e modalità distruttive” una volta ricevuta la trascrizione delle sue dichiarazioni (relazione 3 marzo 2023 della psicologa R______ G______, pag. 2 e 9). All'udienza di delucidazione orale del rapporto, inoltre, la specialista ha escluso che la ragazza si sia contraddetta o abbia frainteso la domanda riguardo ai propri desideri per il futuro e ha sottolineato che A______ ha risposto dopo essere stata informata che “non ci sono vincoli e che è libera di scegliere” (verbale del 20 aprile 2023, pag. 2 a metà e pag. 3 in fondo).
Contrariamente a quanto pretende la convenuta, inoltre, dal verbale di delucidazione non si desumono contraddizioni della figlia. La specialista ha sì spiegato che un affidamento alternato nei modi indicati da A______ (una settimana da ciascun genitore) non era auspicabile nel caso concreto, ma ha confermato anche l'adeguatezza di un affidamento alternato con una quota di accudimento del 40% per il padre e del 60% per la madre, evitando permanenze troppo lunghe dall'uno o dall'altro (verbale del 20 aprile 2023, pag. 3). È vero che la psicologa ha ammesso di non avere approfondito con A______ i disagi dovuti alla distanza del domicilio paterno dalla scuola e alle sue relazioni sociali (loc. cit.). L'appellante non spiega tuttavia quali seri disagi possa dover affrontare la ragazza, vista la “breve distanza dei domicili dei coniugi” accertata dal primo giudice (4.7 km).
d) Relativamente alla patologia di A______, non risulta – né l'appellante pretende – che la minore incontri difficoltà di comunicazione con il padre. Inoltre quest'ultimo si è dimostrato molto attento a tale problema e preoccupato per la decisione della madre di interrompere, senza apparenti ragioni oggettive, la terapia presso lo psicoterapeuta M______ T______, specializzato nel trattamento di bambini con mutismo selettivo (aggiornamento 6 marzo 2023 della valutazione rilasciata dalla psicologa L______ W______ sulle competenze dei genitori, pag. 3 in fondo e pag. 8 verso l'alto). L'affidamento alternato al padre risulta pertanto indicato anche sotto tale profilo siccome idoneo a facilitare la ripresa della terapia, giudicata “fondamentale e prioritaria” dall'esperta (aggiornamento citato, pag. 12) e “urgente” dalla delegata all'ascolto (verbale del 20 aprile 2023, pag. 3 in fondo).
e) Non si trascura che il desiderio di un figlio non basta, da sé solo, per decidere in merito alla custodia parentale, men che meno per modificare un assetto in vigore (I CCA, sentenza inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid. 9 con rinvii). Resta il fatto che nel caso precipuo la custodia alternata non è dovuta solo dall'opinione espressa da A______ ma, come detto, si giustifica anche nell'interesse di lei, considerando in particolare che la madre ha disatteso le aspettative sulla continuità della presa a carico terapeutica della minore. Inoltre rispetto all'assetto stabilito a protezione dell'unione coniugale la modifica non è particolarmente incisiva, poiché a quel tempo, tenuto conto del diritto di visita infrasettimanale, i soggiorni di A______ dal padre rappresentavano il 25–30% del tempo sull'arco delle due settimane, mentre con la custodia alternata la ragazza sta ora con il padre per circa il 40% del tempo calcolato su quattordici giorni. Ne discende, in definitiva, che la valutazione del Pretore resiste alla critica.
4. Relativamente al diritto di visita infrasettimanale di AP1 alla figlia maggiore E______ affidata alla madre, il Pretore ha tenuto conto del desiderio della ragazza di rientrare a dormire casa dalla madre in occasione delle visite infrasettimanali e ha verificato che il ricorso al Punto d'Incontro per il passaggio delle figlie fra i genitori non è più necessario. Egli ha pertanto sostanzialmente confermato l'assetto precedente prevedendo, in caso di disaccordo, quanto segue:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18.00 fino a domenica sera alle ore 17.00;
– un giorno infrasettimanale:
- durante l'anno scolastico, dal termine della scuola fino alle ore 20.00;
- durante le vacanze scolastiche, dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
a) L'appellante non contesta la regolamentazione delle vacanze, ma chiede la conferma dell'attuale disciplina delle visite settimanali con scambio al Punto d'incontro, facendo valere sostanzialmente che lo stesso AP1 aveva proposto con la petizione la conferma di tale disciplina, salvo rinunciare a ogni richiesta di giudizio in proposito nel memoriale conclusivo. Essa ripropone pertanto quella disciplina, ovvero:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18:00 fino a domenica sera alle ore 17.00 con scambio delle figlie al Punto d'Incontro;
– una sera infrasettimanale con cena nelle seguenti modalità:
- le settimane pari, il mercoledì dalle ore 17.30 presso il Punto d'incontro fino a giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola;
- le settimane dispari, il giovedì dal termine della scuola fino alle ore 20.00 con riconsegna delle figlie a casa della madre;
b) Intanto giovi ricordare che in un procedimento retto dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC) il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_454/2019 del 16 aprile 2020 consid. 4.2.2 in: FamPra.ch 2020 pag. 784; I CCA, sentenza inc. 11.2022.192 del 20 novembre 2024 consid. 4 con rinvio). A parte ciò, l'appellante non spiega perché il Pretore avrebbe dovuto prescindere dall'opinione della figlia E______, prossima ai 16 anni al momento dell'audizione, la quale ha chiaramente espresso il desiderio di non voler pernottare dal padre in occasione delle visite infrasettimanali, ma di voler rientrare a domicilio (dichiarazione d'ascolto della psicologa R______ G______ del 3 marzo 2023, pag. 2 in alto). Dall'istruttoria è risultato inoltre che il passaggio delle figlie al Punto d'incontro non è più opportuno né necessario, sia perché le ragazze vivevano l'attesa nella struttura in maniera negativa (rapporto del curatore educativo K______ P______ del 5 dicembre 2022, pag. 2) sia perché, accompagnate in automobile dal padre, esse sono in grado di compiere autonomamente il breve tragitto fino all'abitazione della madre (rapporto d'ascolto citato, pag. 1 verso il basso). Su questo punto l'appello non può pertanto trovare accoglimento.
5. In relazione alla curatela educativa per le figlie l'appellante censura unicamente la ripartizione dei costi, che il Pretore ha messo a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Essa chiede di addebitare al marito la totalità della spesa, affermando di non essere in grado di farvi fronte. Ora, i costi di una misura protezione del figlio decisa a norma dell'art. 307 CC, come quella disposta dal Pretore nella fattispecie, rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori e sono da loro assunti nella misura delle loro forze (art. 276 cpv. 1 e 2 CC; DTF 141 III 402 consid. 4; più di
recente: sentenza del Tribunale federale 5A_342/2023 del
7 novembre 2024 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.81 del 19 settembre 2016 consid. 3 con rinvio). Nella fattispecie il Pretore ha suddiviso i costi della curatela educativa a metà tra i genitori, come da loro concordato all'udienza di conciliazione (verbale del 22 novembre 2021, pag. 2). È possibile che l'interessata sia attualmente senza redditi. Nondimeno, come si vedrà in appresso (consid. 10), l'imputazione da parte del Pretore di un reddito ipotetico per un'attività lucrativa al 90% fino al maggio del 2027 e a tempo pieno dopo di allora resiste all'appello. In circostanze siffatte non è dato a divedere perché la convenuta non debba contribuire agli oneri della misura a protezione della figlia.
6. In merito all'obbligo imposto ai genitori di far seguire alle figlie – e in particolare ad A______ – una psicoterapia “a cura del dottor M______ T______ o di una persona da lui designata”, il Pretore ha motivato tale provvedimento fondandosi sulle indicazioni della psicologa L______ W______ e della delegata all'ascolto R______ G______ circa la necessità di un sostegno psicologico per entrambe le figlie, come pure sull'importanza di un'immediata presa a carico da parte di un terapeuta specializzato nel mutismo selettivo per quanto riguarda A______.
a) AO2 chiede la revoca del provvedimento, lamentando che il primo giudice ha ignorato la sua comunicazione del 13 aprile 2023 nella quale essa lo informava delle difficoltà avute con il terapeuta designato e del fatto che dal maggio del 2023 A______ è seguita con successo da un'altra psicoterapeuta. A suo parere, il Pretore ha disatteso i diritti personali dei genitori imponendo quel professionista sanitario, la cui scelta spettava se mai all'Autorità regionale di protezione. Sta di fatto che l'appellante contesta la scelta del terapeuta, ma non mette in discussione la necessità di far seguire alle figlie una psicoterapia.
b) Quanto alla persona dello specialista, la delegata all'ascolto R______ G______ e la psicologa L______ W______ hanno individuato quello più adatto nel dott. M______ T______, psicologo e psicoterapeuta specializzato in mutismo selettivo (verbale del 20 aprile 2023, pag. 3, e aggiornamento della valutazione delle competenze genitoriali del 6 marzo 2023, pag. 12). Interpellato da AO2 alla fine di gennaio 2023, quegli non aveva disponibilità per riprendere immediatamente la terapia, ma si è detto pronto a ricominciare con le sedute la terza settimana di marzo grazie a una collega del suo studio e sotto la sua supervisione (doc. 44). L'appellante, che non parrebbe aver dato riscontro all'offerta, sostiene ora che A______ è seguita con successo da un'altra terapista. Non si dimentichi tuttavia che in precedenza essa aveva interrotto il sostegno psicologico della figlia senza fondate ragioni (aggiornamento citato, pag. 8). Né vi sono motivi di ritenere che il dott. M______ T______ non sia più disposto a seguire la ragazza o non sia in grado di designare un collega con le giuste competenze. Dovesse poi costui ritenere già adeguato il sostegno attualmente ricevuto da A______, il provvedimento potrà sempre essere adattato.
7. L'appellante sollecita altresì la consegna dei passaporti delle figlie. Al riguardo il Pretore ha ricordato che in passato alla moglie era stato ordinato di depositare tali documenti di legittimazione in Pretura perché la precedente curatrice aveva riferito che AO2 minacciava di volersi trasferire con le figlie in Brasile. Tenuto conto del rischio di un allontanamento e dell'età di A______, il Pretore ha deciso perciò di consegnare i passaporti delle figlie al marito e le carte d'identità alla madre.
a) L'appellante obietta di essersi opposta alla domanda del marito e sostiene che il rischio di un allontanamento non è più attuale, tant'è che con decisione dell'11 maggio 2021 il Pretore le aveva restituito i passaporti in questione. A suo parere pertanto il principio della regiudicata non consentiva di modificare simile decisione sulla base di argomenti del marito da lei contestati.
b) Nel caso in rassegna il deposito dei passaporti di E______ e A______ era stato ordinato nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale con decreto supercautelare del 17 gennaio 2020, confermato in via cautelare il 31 gennaio seguente (inc. SO.2019.650). Tale procedura si è conclusa con un accordo, omologato con decisione del 15 ottobre 2020 registrata a verbale, decisione che tuttavia nulla prevedeva sul destino dei documenti di legittimazione. Così richiesto da AO2, con decisione dell'11 maggio 2021 il Pretore ha revocato di conseguenza la misura cautelare, disponendo la restituzione dei passaporti alla richiedente (inc. SO.2021.1260). L'8 giugno 2021 questa Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza un appello presentato da AP1 contro tale decisione (inc. 11.2021.70). Se non che, adito da AP1, nel frattempo il primo giudice ha deciso il 20 maggio 2021 nella procedura di divorzio di conservare i due passaporti depositati in Pretura. E tale provvedimento è poi stato confermato, visto l'accordo della moglie, con decreto cautelare a verbale del 22 novembre 2021.
c) Contrariamente all'opinione dell'appellante, di conseguenza, durante la procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore aveva sì ordinato – su richiesta della curatrice delle figlie – il deposito dei passaporti, ma non era stato chiamato a giudicare a quale genitore tali passaporti dovessero essere poi consegnati. Per di più, il provvedimento cautelare deciso nelle misure protettrici è decaduto per legge, non essendo intervenuto un giudizio “di merito”. Per contro, nella causa di divorzio il marito ha chiesto che i passaporti fossero consegnati a lui e che le carte d'identità fossero date alla moglie. Nelle circostanze descritte non si può dire che il provvedimento richiesto avesse lo stesso oggetto di quello postulato a tutela dell'unione coniugale. Al Pretore non può essere mosso dunque alcun rimprovero per essere entrato nel merito della richiesta.
d) Accertato ciò, rimane il fatto che i genitori detentori dell'autorità parentale congiunta non riescono ad accordarsi sul possesso dei documenti di legittimazione delle figlie. L'appellante contesta la fondatezza dei tali timori espressi dal marito riguardo a un suo trasferimento delle figlie in Brasile, che definisce non più attuali. Ad ogni modo, nella fattispecie ogni genitore è in possesso un documento d'identità delle figlie ed entrambi possono recarsi con le figlie in quasi tutti gli Stati dell'Unione europea e dello “spazio Schengen” per vacanze, per brevi gite o acquisti. Mal si comprende, dunque, perché tutti i documenti d'identità dovrebbero essere in possesso della madre, tanto più che il padre si vede affidare la figlia minore. Quanto al possesso dei passaporti, ove l'appellante intendesse recarsi con le figlie in Brasile, in particolare per consentire normali rapporti con la sua famiglia d'origine, essa potrà comunicare le proprie intenzioni all'altro genitore, chiedendogli di consegnarle tali documenti, e in caso di disaccordo potrà rivolgersi all'Autorità di protezione dei minori, la quale valuterà eventuali rischi per le minori non solo in relazione ai timori evocati dal padre, ma anche – ad esempio – per le condizioni specifiche della destinazione, la durata e il periodo del viaggio (CDP, sentenza inc. 9.2022.123 del 21 febbraio 2023 consid. 3 e 5). Neppure al proposito si giustifica pertanto di riformare la decisione del Pretore.
8. In merito alla liquidazione del regime dei beni, da esaminare prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.176 del 27 agosto 2024 consid. 3), l'appellante chiede che gli sia assegnata definitivamente l'abitazione coniugale con il suo contenuto e si oppone al versamento di fr. 1297.23 al marito a titolo di ripartizione degli averi sul suo conto risparmio al momento della litispendenza.
a) Per quanto attiene all'abitazione coniugale, il Pretore ha premesso che la moglie già occupa tale alloggio in esito alla procedura a tutela dell'unione coniugale e ha ricordato che, con il divorzio, in virtù dell'art. 121 cpv. 1 CC il giudice può – a determinate condizioni – attribuire a uno dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un eventuale contratto di locazione. Nondimeno egli ha reputato inammissibile la domanda dell'interessata con l'argomento che “mal si comprende su che base legale nel presente procedimento la moglie rivendica l'assegnazione in via definitiva dell'abitazione coniugale ivi compreso il relativo contenuto”. L'appellante obietta che la decisione a tutela dell'unione coniugale non conferiva diritti definitivi e che lo stesso attore proponeva l'identica soluzione. Il che sarà anche vero, ma come ha rilevato il primo giudice l'interessata non ha minimamente motivato la richiesta, senza spiegare in particolare perché ricorrerebbero i presupposti dell'art. 121 cpv. 1 CC che giustificherebbero, dopo la partenza del marito, di trasferire il contratto di locazione a lei sola con effetti vincolanti per il locatore. Per ora i coniugi rimangono dunque conduttori dell'appartamento con tutti i diritti e gli obblighi solidali che ne discendono.
Quanto agli oggetti contenuti nell'abitazione coniugale, la questione è che, come riconosce anche l'appellante, al proposito non v'era contenzioso, il marito avendo proposto di accertare che, salvo tre oggetti la cui sorte non è più litigiosa, “ogni altro bene resta di proprietà del suo possessore” (petizione, pag. 11) e ribadire nel memoriale conclusivo che, tranne i crediti per gli averi bancari e le polizze assicurative, non v'erano più beni da dividere o crediti da liquidare, sicché il regime andava considerato definitivamente sciolto e liquidato (pag. 18). In simili circostanze fa manifestamente difetto un interesse degno di protezione della convenuta per vedere accertare quanto ha già riconosciuto il marito (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC). Nel suo esito il giudizio impugnato sfugge dunque a censura.
b) Circa gli averi bancari, il Pretore ha ritenuto ammissibile la domanda formulata dal marito nel memoriale conclusivo, nel senso che ha accertato i saldi dei conti intestati ai coniugi al momento della litispendenza e ha fissato in fr. 1297.23 quanto la convenuta deve versare all'attore in liquidazione del regime dei beni. L'appellante sostiene che una mutazione dell'azione nel memoriale conclusivo è irrita e che il Pretore non poteva pronunciarsi al riguardo senza invitarla a esprimersi sulla nuova domanda. Essa rileva ad ogni modo che il saldo dei suoi conti era costituito dai contributi di mantenimento e dallo stipendio da utilizzare per far fronte alle spese correnti, compresi i fondi sul conto risparmio.
In realtà, già con la petizione di divorzio il marito aveva preteso che in liquidazione del regime dei beni fossero suddivisi – tra l'altro – i risparmi depositati sui conti correnti o di risparmio (pag. 11), per poi precisare la pretesa in fr. 1397.– nel memoriale conclusivo (pag. 18). Non si tratta dunque di una mutazione dell'azione soggetta agli art. 229 e 230 CPC. Né l'appellante asserisce che il marito potesse quantificare la domanda prima del memoriale conclusivo. E alla pretesa da lui formulata nel memoriale conclusivo del 17 maggio 2023 essa avrebbe potuto reagire nel proprio memoriale conclusivo del 15 giugno successivo. Ne discende che la censura si rivela infondata per quanto attiene all'aspetto formale e tardiva per quanto concerne gli argomenti sollevati per la prima volta in appello sul merito della pretesa (art. 317 cpv. 1 CPC).
9. Litigiosi sono anche in concreto i contributi alimentari per moglie e figlie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha imputato alla moglie un reddito ipotetico di fr. 2770.– mensili per un'attività al 90% fino al 16° compleanno di età di A______ e di fr. 3080.– mensili per un'occupazione a tempo pieno dopo di allora. Quanto al fabbisogno minimo “allargato” di lei, il primo giudice l'ha stabilito in fr. 2665.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1450.–, spese accessorie fr. 150.– ./. fr. 400.– pari al 30% complessivo del costo dell'alloggio già compreso nei fabbisogni in denaro delle figlie, cassa malati ./. il sussidio fr. 15.–, assicurazione RC privata fr. 15.–, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 36.75, imposte fr. 75.– ./. fr. 27.– inseriti nei fabbisogni minimi delle figlie). Relativamente al marito, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 6764.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 3719.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo con supplemento di fr. 75.– per l'affidamento alternato di A______ fr. 1275.–, pigione con spese accessorie fr. 1450.–./. fr. 145.– per il 10% già compreso nel fabbisogno in denaro di A______, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 14.10, cassa malati con copertura complementare fr. 341.65, spese di trasferta professionali fr. 112.70, assicurazione RC auto fr. 46.20, imposta di circolazione fr. 29.50, telefonia fr. 44.50, polizza assicurazione vita fr. 150.–, imposte fr. 400.–).
Quanto alle figlie, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo di E______, affidata alla madre, in fr. 780.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 320.–, cassa malati fr. 95.15 riconosciuti dal padre, partecipazione alla quota d'imposta a carico del genitore fr. 13.50 ./. assegno familiare fr. 250.–). Il fabbisogno minimo di A______, in custodia alternata, è stato stabilito fino al maggio del 2027 in fr. 735.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 145.– dal padre e fr. 80.– dalla madre, cassa malati fr. 95.15 riconosciuti dal padre, partecipazione alla quota d'imposta a carico del genitore fr. 13.50 ./. assegni familiari fr. 200.–) e dal giugno del 2027 in fr. 685.– mensili (assegno familiare di fr. 250.–). Il Pretore ha constatato inoltre che nella fattispecie non v'è spazio per un contributo di accudimento, la madre essendo in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo allargato con il reddito imputatole.
In esito a tali accertamenti il Pretore ha determinato un'eccedenza di fr. 1635.– mensili complessivi nel fabbisogno familiare fino al maggio del 2027, onde una quota di un sesto di fr. 272.50 mensili in favore di ciascuna figlia, e dopo di allora un'eccedenza di fr. 1995.– mensili complessivi e una quota di fr. 332.50 mensili per le figlie. Egli ha definito così il contributo di mantenimento per E______ fino al maggio del 2027 in fr. 1053.– mensili arrotondati (fr. 780.– di fabbisogno minimo e fr. 272.50 per la quota di eccedenza), rispettivamente di fr. 1113.– mensili arrotondati dopo di allora (fr. 780.– di fabbisogno minimo e fr. 332.50 per la quota di eccedenza), assegni familiari non compresi.
Analogamente per A______ il primo giudice ha calcolato un fabbisogno comprensivo dell'eccedenza di fr. 1007.50 mensili fino al maggio del 2027 (fr. 735.– di fabbisogno minimo e di fr. 272.50 per la quota di eccedenza), rispettivamente di fr. 1017.50 mensili dal giugno del 2027 in poi (fabbisogno minimo fr. 685.– e quota di eccedenza fr. 332.50). In considerazione dell'affidamento alternato egli ha suddiviso a metà tali importi e tenuto conto della differenza del rispettivo costo dell'alloggio, come pure della rispettiva cassa malati e delle imposte assunte dalla madre, onde un contributo a carico del padre di fr. 413.– mensili fino al maggio del 2027 e di fr. 418.– mensili dopo di allora che, visto quanto da lui offerto, ha aumentato a fr. 600.– mensili oltre agli interi assegni familiari.
Quanto alla moglie, il Pretore ha ricordato che con il reddito imputatole essa è in grado di sopperire al proprio fabbisogno mini-mo “allargato” conservando un margine disponibile mensile di fr. 105.– fino al maggio del 2027 e di fr. 415.– dopo di allora. Ne è seguita in definitiva la reiezione della richiesta di contributo alimentare formulata dalla convenuta.
10. Per quel che concerne il reddito ipotetico imputato alla moglie, il Pretore ha ricordato che costei, trentasettenne al momento della separazione e quarantaduenne al momento del divorzio, ha esercitato un'attività lucrativa dal novembre del 2015 al giugno del 2020 come “collaboratrice di cassa” a tempo parziale (30%) per la M______ SA di L______, per poi riscuotere successivamente indennità di disoccupazione fino al 30 novembre 2022 e svolgere un'attività temporanea per la C______ C______. Egli ha rammentato inoltre che la convenuta medesima ha dichiarato di avere frequentato la scuola dell'obbligo in Brasile, di non avere conseguito un diploma professionale, di avere tentato di iscriversi nel 2001 alla “scuola per infermiere” di C______, non superando l'esame di ammissione senza più riprovarci in ragione dei costi, e di non avere preso in considerazione altre formazioni. Rilevate talune discrepanze nella documentazione relativa alle sue candidature, il primo giudice ha poi sottolineato che in più occasioni il diritto alle indennità di disoccupazione le è stato sospeso perché le sue ricerche d'impiego erano state ritenute qualitativamente insufficienti.
Quanto all'impegno da dedicare alle figlie, il Pretore ha rilevato che per la primogenita, di 16 anni, cura e educazione non impediscono un'attività a tempo pieno, mentre per la figlia minore, di 12 anni, il regime di custodia alternata sgrava proporzionalmente la madre dai compiti di accudimento. Considerato che la moglie è ancora giovane, in buona salute, conosce abbastanza bene
l'italiano ed ha solo parziali obblighi di accudimento, il Pretore le ha imputato un reddito potenziale di fr. 2770.– mensili netti al 90% fino al maggio del 2027 e di fr. 3080.– mensili netti dopo di allora, conseguibile – ad esempio – come aiuto domestico o impiegata di vendita non diplomata.
a) L'appellante fa valere, in sintesi, che il Pretore ha trascurato la situazione concreta di A______, affetta da mutismo selettivo, e la necessità di seguirla costantemente. Sottolinea che le esigenze specifiche di un figlio, come una disabilità, vanno tenute in considerazione e rimprovera al primo giudice di essere “passata oltre” ai disagi di una custodia alternata per liberarla parzialmente da obblighi di accudimento, fermo restando che essa non potrà contare su turni di lavoro à la carte. La convenuta sostiene poi che le considerazioni sulla sua “buona salute” contraddicono le precedenti indicazioni del Pretore, il quale l'ha invitata a seguire una cura psichiatrica, e i dubbi al riguardo sollevati dal marito. Inoltre, essa prosegue, il primo giudice ha omesso di analizzare la “situazione del mercato”, ricordando di essere stata licenziata da un lavoro analogo a quello indicato nel giudizio impugnato e di avere percepito per due anni indennità di disoccupazione, a dimostrazione della serietà delle ricerche da lei intraprese. Di lingua madre portoghese, essa fa valere di avere minori possibilità di impiego rispetto al personale transfrontaliero. Gli accertamenti eseguiti in virtù del principio inquisitorio che si applica nel diritto di filiazione, essa soggiunge, vanno considerati anche nel calcolo del contributo alimentare in suo favore, senza dimenticare che le ricerche d'impiego effettuate ai fini della disoccupazione escludono già prima facie l'imputazione di un reddito ipotetico.
b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo dei coniugi. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, un coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 16b).
c) Relativamente agli oneri di accudimento, come ricorda il primo giudice, per il genitore che ha la cura della prole si presume esigibile un'attività lucrativa all'80% quando il figlio minore inizia la scuola secondaria e al 100% dal 16° compleanno (modello fondato sui livelli scolastici: DTF 147 III 495 consid. 4.7.6). Tali linee guida vanno in ogni modo adattate al caso concreto, in particolare a una disabilità del figlio (consid. 4.7.9). Nella fattispecie la figlia A______, ormai tredicenne, frequenta la scuola media. Essa è affetta da mutismo selettivo, ma l'appellante non accenna a elementi oggettivi che consentano di valutare se e in che misura la sua cura e educazione eccedano la misura usuale e siano perciò di intralcio all'esercizio di un'attività lucrativa. Quanto all'impegno dovuto alla presa a carico psicoterapeutica disposta dal Pretore, il padre si è dichiarato disposto ad assumerne l'onere organizzativo (aggiornamento della valutazione 6 marzo 2023 della psicologa L______ W______, pag. 8 in fondo). Né l'interessata contesta che l'affidamento alternato fissato nella sentenza impugnata la alleggerisca praticamente della metà dell'accudimento (sulla questione: sentenza del Tribunale federale 5A_743/2017 del 22 maggio 2019 consid. 5.3.3). Inoltre, come si è visto (consid. 4), la custodia alternata risulta nell'interesse della figlia, sicché l'addebito mosso al Pretore si riconduce a mera polemica. Per finire è manifesto che neppure con un'attività all'80% è possibile far coincidere i turni di lavoro della madre con gli orari di uno studente di scuola media, circostanza considerata dal modello fondato sui livelli scolastici (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).
d) Riguardo al suo stato di salute, l'interessata non allude a incapacità di guadagno né tanto meno pretende di avere dimostrato disturbi inabilitanti, fermo restando che l'accertamento di menomazioni permanenti presuppone, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo). Poco giova che il primo giudice o il marito possano averle suggerito di “seguire una cura psichiatrica”, come da lei preteso. Inoltre una siffatta terapia non è di ostacolo – di per sé – a un'attività lucrativa a tempo pieno. Nel caso specifico non si può ritenere perciò che sotto tale profilo sussistano intralci all'esercizio di una professione o limitazioni alla capacità di guadagno.
11. Per quel che attiene alla possibilità effettiva di trovare un'occupazione, contrariamente a quanto pretende l'appellante in una causa di divorzio occorre dimostrare – e non solo rendere verosimile come nei procedimenti di indole sommaria – l'impossibilità di reperire un'attività. Tanto meno basta allegare di avere esperito invano le ricerche d'impiego prescritte dall'assicurazione contro la disoccupazione. Il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono infatti scopi diversi, sicché un comportamento suscettibile di giustificare la riscossione di indennità contro la disoccupazione può risultare insufficiente di fronte
agli obblighi che incombono in forza del diritto di famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_309/2023 del 3 aprile 2024 consid. 3.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 16g).
Per di più, l'interessata si limita a sostenere in concreto di avere svolto “serie” ricerche, ma non contesta l'accertamento del primo giudice sulle discrepanze constatate dal confronto della documentazione da lei prodotta o sulle penalità applicatele dalla cassa di disoccupazione. A prescindere dalle circostanze del suo licenziamento, che per altro essa non chiarisce, l'appellante ha pur sempre lavorato per quasi cinque anni come “collaboratrice cassa”, sicché non v'è ragione di ritenerla non qualificata per tale funzione, fermo restando che il Pretore non ha preso in considerazione soltanto la possibilità di ricollocamento come impiegata di vendita non diplomata, ma anche come aiuto domestico. Pur considerando che il mercato del lavoro nel Cantone Ticino è caratterizzato dalla concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di manodopera frontaliera e anche tenendo conto della limitata formazione della convenuta, non sussistono dunque gli estremi per ritenere che una donna quarantenne e in buona salute non abbia la possibilità di trovare un impiego, almeno in settori poco qualificati. Quanto all'ammontare del reddito ipotetico stimato dal Pretore per simili attività (fr. 2770.– mensili netti al 90%, rispettivamente fr. 3080.– al 100%, senza periodo di adattamento), esso non è contestato.
12. L'appellante si duole altresì che, comunque sia, “la richiesta [di contributo] avrebbe dovuto coprire, in caso di rifiuto degli alimenti, almeno l'eccedenza calcolata” dal Pretore. Al proposito il primo giudice ha premesso che la moglie, considerata la sua capacità di reddito, è in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo e non è in ammanco, ma dispone un margine di fr. 105.– mensili fino al maggio del 2027 e di fr. 415.– dopo di allora. Egli ha quindi sottolineato che la convenuta non ha “nemmeno postulato il versamento della quota di eccedenza di sua spettanza”. Visto pertanto che l'interessata non versa in una situazione di ammanco e che in materia di contributi fra coniugi vige il principio dispositivo, il primo giudice ha respinto la domanda della moglie volta a ottenere un contributo di mantenimento (sentenza impugnata, pag. 26 in fondo).
a) Nella fattispecie invero, in esito agli accertamenti e ai calcoli del Pretore (per il resto incontestati), l'attore, una volta versati alla moglie i contributi per le figlie, avere sopperito al proprio fabbisogno minimo “allargato” e avere fatto fronte al fabbisogno di A______ nei periodi in cui questa gli è affidata [fr. 694.50 mensili fino al maggio del 2027 (fr. 1007.50 di fabbisogno minimo con eccedenza + fr. 100.– per la metà degli assegni familiari percepiti interamente dalla madre ./. fr. 413.– quota del fabbisogno presso la madre) e di fr. 699.– mensili dopo di allora (fr. 1017.– + 125.– ./. 418.–)], conserva un margine disponibile di fr. 697.50 mensili fino al maggio del 2027 (reddito fr. 6764.– ./. contributo per E______ fr. 1053.– ./. contributo per A______ fr. 600.– ./. fabbisogno proprio fr. 3719.– ./. fabbisogno di A______ fr. 694.50) e di fr. 607.50 mensili dal giugno 2027 in poi (reddito fr. 6764.– ./. contributo per E______ fr. 1113.– ./. contributo per A______ fr. 600.– ./. fabbisogno proprio fr. 3719.– ./. fabbisogno di A______ fr. 724.50). Per contro la convenuta può contare unicamente su un margine disponile di fr. 105.– mensili fino al maggio del 2027 (reddito ipotetico fr. 2770.– ./. fabbisogno minimo fr. 2665.–) e di fr. 415.– mensili dopo di allora (reddito ipotetico fr. 3080.– ./. fabbisogno minimo fr. 2665.–).
b) Ora, si conviene che gli accertamenti esperiti in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile al mantenimento dei figli vanno considerati anche per determinare un eventuale contributo dovuto al coniuge, giacché i due contributi – benché perseguano obiettivi diversi e non siano soggetti alle stesse condizioni – formano un insieme in cui i singoli elementi non possono essere fissati indipendentemente l'uno dall'altro (DTF 147 III 303 consid. 2.2 con rinvii). Inoltre nel metodo “a due fasi” l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo l'eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). Tale criterio si applica, in particolare, anche nell'ambito del mantenimento dopo il divorzio (DTF 147 III 299 consid. 4.5).
L'interdipendenza tra il contributo alimentare dovuto al coniuge e il contributo di mantenimento per i figli – derivante dal metodo di calcolo “a due fasi” – incide così non solo sugli accertamenti necessari per fissare il contributo alimentare in favore del coniuge, ma anche sulla fissazione stessa del contributo. Essa condiziona altresì la libera disposizione delle parti in relazione all'oggetto del litigio, sicché per finire il principio dispositivo risulta limitato nella misura in cui occorre procedere a un apprezzamento globale delle pretese (DTF 149 III 174 consid. 3.4.1). Ciò non toglie che, per quanto riguarda gli alimenti da versare dopo il divorzio, il principio dispositivo si applica (art. 277 cpv. 1 CPC) e che il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa chieda (art. 58 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 9). Il fatto che sulla base dei dati accertati per il calcolo dei contributi in favore dei figli risulti anche una quota di eccedenza spettante ai genitori non significa pertanto che il giudice possa riconoscere tale quota d'ufficio al coniuge che non ha richiesto un contributo di mantenimento.
c) Ciò posto, ancora in questa sede la convenuta chiede espressamente, in via subordinata nell'ipotesi – data in concreto – in cui “non venisse riconosciuta nel contributo per le figlie la quota di accudimento”, “l'importo eccedente, dopo il pagamento degli alimenti alle figlie, a concorrenza al massimo del suo minimo vitale di fr. 2791.50” (appello, pag. 4 e 11). In sostanza, essa postula solo un importo che le permetta di coprire il suo minimo esistenziale, da lei quantificato in fr. 2791.50 mensili. In concreto il Pretore non solo ha stabilito, senza contestazioni da parte dell'appellante, il fabbisogno minimo “allargato” della moglie in fr. 2665.– mensili, ma anche la relativa capacità reddituale in fr. 2770.– mensili fino al maggio del 2027 e in fr. 3080.– mensili dopo di allora. In definitiva all'interessata potrebbe essere riconosciuto, senza offendere l'art. 58 cpv. 1 CPC, tutt'al più quanto a essa manca per la copertura del suo “minimo vitale di fr. 2791.50”, ossia fr. 21.50 mensili fino al maggio del 2027. Data l'esiguità della pretesa, non si giustifica di fissare un contributo del genere per poco più di due anni. Nel risultato la sentenza impugnata non è quindi censurabile.
13. L'appellante chiede dipoi che le siano attribuiti i “crediti educativi AVS” per le figlie. In relazione a tali accrediti il Pretore ha rilevato che E______ ha compiuto 16 anni durante la causa di divorzio, sicché la richiesta della convenuta era divenuta priva di oggetto. Quanto alla figlia minore, di 12 anni, il primo giudice ha ricordato che essa è affidata alternativamente a entrambi i coniugi e che perciò non si giustifica di attribuire gli accrediti alla sola madre, che egli ha attribuito ai genitori in ragione di metà ciascuno.
a) Per quanto concerne la primogenita, la convenuta fa valere che gli accrediti in questione sono riconosciuti dalla nascita fino ai 16 anni, ragione per cui non v'è ragione per non attribuirli alla sua “partita AVS” in modo da consentirle di ottenere una rendita superiore a quella minima. Essa soggiunge che il marito non si era opposto a tale domanda e che il Pretore non poteva dunque intervenire di sua iniziativa senza violare il principio dispositivo.
b) Il problema è che, come ha spiegato il Pretore, trattandosi di coppie (ancora) sposate, l'accredito per compiti educativi spetta per legge in ragione di metà a ciascun genitore, senza riguardo a chi abbia di fatto educato i figli (art. 29sexies cpv. 3 LAVS; opuscolo informativo n. 1.07 pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in: ‹https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.i›, punto n. 1). In ogni decisione concernente l'autorità parentale congiunta, l'attribuzione della custodia o la partecipazione a compiti di cura il giudice o l'autorità di protezione dei minori stabilisce d'ufficio a chi assegnare gli accrediti per compiti educativi. In rapporto a quanto ciascun genitore provvede alla cura dei figli, l'autorità competente decide se attribuire tali accrediti interamente a un genitore o se suddividerli a metà (art. 52f bis cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 147 III 124 consid. 3.4 con rinvii; opuscolo citato, punto n. 2).
c) E______ ha compiuto i 16 anni di età prima dello scioglimento del matrimonio delle parti per divorzio, di modo che l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi durante l'unione coniugale dei genitori è disciplinata definitivamente dalla legge. Al proposito la pretesa della madre è ormai superata. Per il periodo successivo al divorzio, invece, la richiesta è divenuta priva d'oggetto, poiché solo figli che non hanno ancora compiuto 16 anni danno diritto all'accredito (art. 29sexies cpv. 1 LAVS; I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 22b). Al riguardo non occorre pertanto diffondersi.
d) Riguardo all'attribuzione degli accrediti per compiti educativi inerenti alla figlia A______, l'appellante si limita a rivendicarli, ma con la motivazione del Pretore non si confronta nemmeno di scorcio. Al proposito il rimedio si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). Si aggiunga che una divisione a metà dell'accredito per compiti educativi si giustifica anche nel caso di un affidamento alternato nella misura 40% dal padre e 60% e dalla madre (sentenza del Tribunale federale 5A_678/2023 del 20 giugno 2024 consid. 6.3.2 con rinvii in: FamPra.ch 2024 pag. 1067).
14. Controverse sono, infine, le spese processuali di primo grado fissate dal Pretore in complessivi fr. 6000.– (compresi i costi per l'ascolto delle figlie di fr. 400.–, per la delucidazione orale della dichiarazione d'ascolto di fr. 140.– e per l'aggiornamento della valutazione delle capacità genitoriali di fr. 2283.30), che ha suddiviso fra le parti in ragione di un quarto all'attore e di tre quarti alla convenuta. Quanto alle ripetibili il primo giudice, dopo avere passato in rassegna le prestazioni del patrocinatore del marito e stimato il dispendio di tempo in 34 ore per un onorario complessivo di fr. 10 868.– (IVA e spese incluse), ha obbligato la convenuta a rifondere all'attore fr. 5434.– per ripetibili ridotte.
a) L'appellante contesta in quanto “immotivate” le ripetibili riconosciute all'attore, facendo valere che il Pretore ha riconosciuto 34 ore di lavoro al legale del marito ma soltanto 23 ore e 20 minuti al proprio patrocinatore d'ufficio nella tassazione della nota d'onorario, dalla quale ha stralciato varie ore senza sufficienti spiegazioni. A suo parere tali decurtazioni sono incostituzionali e contrarie alla CEDU, giacché il suo patrocinio ha necessitato un'assistenza legale di 40.9 ore. “Tali argomenti” – essa continua – “vengono sviluppati nell'ambito della richiesta di ripetibili che qui si protestano e che devono tener conto della tariffa a fr. 280.–/ora”. Per l'appellante, poi, il calcolo delle ripetibili effettuato dal Pretore “non consente di comprendere come si pervenga alla somma indicata, anche nell'ipotesi di totale soccombenza della moglie”. “Nel caso concreto” – essa epiloga – “le ripetibili di primo grado andavano se mai assegnate alla moglie e nell'ambito della decisione presa, se corretta, se mai compensate”. Nelle sue richieste di giudizio, in ogni modo, l'appellante si limita a “protesta[re]” spese processuali e ripetibili.
b) In realtà occorre distinguere. Nella misura in cui l'interessata contesta (o quanto meno sembra contestare) la ripartizione delle spese giudiziarie decisa dal Pretore, chiedendo l'assegnazione di ripetibili in suo favore (o la loro compensazione), l'appello si rivela insufficientemente motivato. L'appellante infatti non si confronta con la motivazione del Pretore che ha ritenuto giustificato porre a carico di lei tre quanti degli oneri, “visto l'esito della proceduta e considerato come si tratta di una vertenza familiare”. E per essere ricevibile un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi – sotto pena di inammissibilità – per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). In concreto tuttavia si cercherebbero invano nel memoriale argomentazioni pertinenti al proposito. L'appello va di conseguenza dichiarato irricevibile.
c) Nella misura invece in cui la convenuta contesta l'ammontare delle spese processuali o delle ripetibili in favore del marito, poi essa avrebbe dovuto cifrare la contestazione indicando quale importo reputa corretto (DTF 143 III 112 consid. 1.2). In concreto dalla motivazione dell'appello si può desumere, tutt'al più, l'ammontare delle ripetibili che essa pretende dal marito (pari a 40.9 ore di lavoro retribuite fr. 280.– l'una), ma non quale indennità per ripetibili vorrebbe versare all'attore in ragione della sua soccombenza preponderante. L'appello si rivela pertanto inammissibile anche su questo punto.
15. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AP1 per osservazioni. Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.
16. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO2 è respinta.
4. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).