Incarto n.
11.2023.119

Lugano,

31 ottobre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2022.560 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 14 luglio 2022 dalla

 

 

AO 1  

(  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 20 settembre 2023 presentato da AP 1i contro il decreto cautelare emanato dal Pretore l'8 settembre 2023;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decreto cautelare dell'8 settembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori per fr. 22 541.– con interessi in favore della AO 1 sulla particella n. 270 RFD di __________, proprietà di AP 1. Alla AO 1 egli ha fissato un termine fino al 15 dicembre 2023 per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 2600.– sono state poste per quattro quinti a carico della AO 1 e per il resto a carico di AP 1, cui la AO 1 è stata tenuta a rifondere fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 settembre 2023 nel quale chiedeva di riformare il decreto in questione riducendo l'ammontare dell'ipoteca legale provvisoria a fr. 4770.50 con interes­si. Invitato il 26 settembre 2023 a depositare un anticipo di fr. 2000.– entro il 12 ottobre 2023 in garanzia degli oneri processuali presumibili, egli ha instato il 3 ottobre 2023 per una proroga del termine assegnatogli, postulando una sospensione del processo in vista di trattative per risolvere il contenzioso nelle vie amichevoli. Il presidente della Camera ha prolungato fino al 13 novembre 2023 il termine per la prestazione dell'anticipo. AO 1 ha dichiarato il 17 ottobre 2023 di non opporsi a una sospensione del processo fino al 13 novembre successivo.

 

                                  C.   Il 23 ottobre AP 1 ha comunicato alla Camera, con lettera inviata in copia alla controparte, di ritirare l'appello in virtù di un accordo raggiunto con AO 1 che comporta la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

 

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). Nella fattispecie la prima Camera civile ha costituito l'incarto e ha invitato l'appellante a depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte. Vista la richiesta di prorogare il termine per il versamento dell'anticipo, essa ha prolungato la scadenza con decreto presidenziale del 4 ottobre 2023 e ha invitato l'appellante a esprimersi in proposito. Dopo di che il convenuto ha ritirato l'appello. Nelle circostanze descritte le spese processuali possono così essere contenute in fr. 200.‒ complessivi. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

                                   3.   Quanto alle spese di primo grado, esse si presumono essere state regolate dalle parti nell'accordo stragiudiziale da loro raggiuto. Nella comunicazione di ritiro AP 1 precisa inoltre che l'accordo prevede anche la richiesta all'ufficiale del registro fondiario affinché cancelli l'ipoteca legale provvisoria. Non si impongono dunque ulteriori interventi da parte della Camera.

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– complessivi sono poste a carico di AP 1.

 

                                   3.   Notificazione:

 

‒ ;

.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).