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Incarti n. 11.2023.135 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Giamboni e Jaques |
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cancelliera: |
Gaggini |
sedente per statuire nella causa DM.2018.18 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 9 aprile 2018 da
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contro |
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giudicando sull'appello del 18 ottobre 2023 presentato da AP2 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto l'8 settembre 2023 (inc. 11.2023.134)
e sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2023.135);
Ritenuto
in fatto: A. AO1 (1969) e AP1 (1975), cittadina Ucraina, si sono sposati a V______ il 26 marzo 2004, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati G______ e M______, il _ __ 2011. Il marito è titolare di un'impresa di costruzioni, la moglie, di formazione parrucchiera, fino alla nascita dei figli ha svolto sporadiche attività lucrative per poi dedicarsi alla cura della prole. I coniugi si sono separati nel 2013, quando AP2 ha lasciato l'abitazione coniugale di V______ per trasferirsi in un appartamento a Go______.
B. Adito su istanza comune dei coniugi, con sentenza del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato la separazione coniugale omologando una convenzione sulle conseguenze in cui essi hanno pattuito, in particolare, la custodia alternata sui figli, con obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare per ognuno di loro di fr. 300.– mensili “più i costi ordinari da loro occasionati” e uno per la moglie di fr. 3470.– mensili oltre al pagamento dell'assicurazione e dell'imposta di circolazione relativo all'automobile in uso alla medesima (inc. DM.2013.17).
C. Il 9 aprile 2018 AO1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore aggiunto, proponendo l'affidamento congiunto dei figli (“circa la metà del tempo presso il domicilio della madre e circa la metà del tempo presso il domicilio del padre secondo accordi separati tra i genitori, sempre tenuto conto del bene dei minori”), l'esercizio in comune dell'autorità parentale, l'assunzione integrale del mantenimento dei figli e il versamento di un contributo alimentare di fr. 250.– mensili per ciascuno “per il solo vitto” fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata (senza cenno ad assegni familiari). Egli ha rifiutato ogni contributo alla moglie, non ha formulato pretese in liquidazione dei rapporti di dare e avere e ha postulato la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio.
D. All'udienza del 28 giugno 2018, indetta per la conciliazione, i coniugi si sono accordati solo sul principio del divorzio, senza raggiungere un'intesa sugli altri punti, di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione. In un memoriale del 16 agosto 2018 AO1 ha ribadito le proprie domande, salvo precisare la disciplina del soggiorno dei figli (“staranno con il padre da giovedì a lunedì mattina e da lunedì a giovedì con la madre, mentre per le vacanze i figli trascorreranno le ultime due settimane di luglio e le prime due settimane dell'anno con la mamma rispettivamente le prime due settimane di agosto e le ultime due settimane di fine anno, in concomitanza con le ferie edilizie, con il papà”) e aumentare a fr. 300.– mensili per ognuno l'offerta di contributo alimentare. Nella sua risposta del 26 novembre 2018 AP2 ha aderito all'autorità parentale congiunta e alla suddivisione a metà degli averi previdenziali, ma ha rivendicato l'affidamento esclusivo dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 3470.– mensili e uno per i figli di almeno fr. 1200.– mensili ciascuno (aumentato a dipendenza dell'età) fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale, assegni familiari non compresi. Contestualmente essa ha postulato una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, eventualmente, il beneficio del gratuito patrocinio. In una replica dell'11 febbraio 2019 e in una duplica del 30 aprile 2019 le parti hanno mantenuto le loro posizioni, l'attore avversando la provvigione ad litem sollecitata dalla convenuta.
E. Con decisione del 21 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha obbligato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Adita da AO1, con sentenza dell'8 maggio 2020 questa Camera ha annullato tale decisione e ha rinviato gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, previo dibattimento (inc. 11.2019.67). In pendenza di procedura d'appello, il marito ha tuttavia versato alla moglie fr. 10 000.–. Il 2 marzo 2020 AP2 ha sollecitato una seconda provvigione ad litem di fr. 6000.–. All'udienza del 23 settembre 2020, indetta per il dibattimento sulle due richieste di provvigione ad litem, essa ha aumentato la seconda pretesa a fr. 10 000.– mentre il marito ha avversato entrambe le richieste.
F. Nel frattempo, il 3 luglio 2019, l'attore ha formulato una nuova pretesa di fr. 5141.40 oltre interessi nei confronti della moglie per un danno da lei causato a un veicolo VW Touran a lui intestato. Avversata dalla convenuta, la mutazione dell'azione è stata ammessa dal Pretore aggiunto con decisione del 14 febbraio 2020.
G. Alle prime arringhe del 24 febbraio 2021, le parti hanno confermato le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria di merito è stata chiusa il 2 agosto 2022, e, su richiesta dei coniugi, la causa è stata sospesa per trattative. Il 3 maggio 2023 AP2 ha postulato una terza provvigione ad litem di fr. 4000.–, a cui il marito si è opposto con osservazioni del 23 maggio successivo. Riattivata la procedura, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 5 giugno 2023 l'attore ha riaffermato le sue domande postulando inoltre la restituzione della provvigione ad litem di fr. 10 000.– da lui anticipata alla moglie. Nel suo allegato del medesimo giorno la convenuta, prodotti una serie di nuovi documenti, ha postulato la custodia alternata dei figli nel senso che i minori stanno con lei da lunedì mattina al mercoledì alle 11:30 e da quel momento a venerdì alle 20:00 con il padre, alternando tra i genitori i fine settimana, ha precisato l'ammontare del contributo alimentare per sé in fr. 2729.– mensili e di quello per ogni figlio in fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi) oltre l'assunzione da parte del padre delle spese straordinarie dei minori. Infine essa ha precisato che la provvigione ad litem di fr. 10 000.– si riferisce al patrocinio dell'avv. C______ K______ B______ e quella di fr. 4000.– per l'assistenza dell'avv. PA1. L'attore ha replicato spontaneamente il 14 giugno 2023, chiedendo l'estromissione di nuovi documenti. La convenuta non ha duplicato.
H. Statuendo con sentenza dell'8 settembre 2023, il Pretore aggiun-to, dopo avere espunto i nuovi documenti prodotti dalla convenuta, ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio in comune dell'autorità parentale, e ha regolato il soggiorno dei minori dall'uno o dall'altro genitore nel seguente modo:
– I figli staranno con la madre dal lunedì mattina al giovedì sera e con il padre dal giovedì sera al lunedì mattina.
– Per le vacanze vale il seguente assetto: la madre trascorrerà con i figli le ultime due settimane di luglio, mentre il padre le prime due di agosto. Oltre a ciò, il padre starà con i figli anche per il periodo delle vacanze edilizie di fine anno, per due settimane consecutive, mentre la madre resterà con loro ad inizio anno per due settimane. Il resto delle vacanze è ripartito tra i coniugi in maniera paritaria, sempre nella misura adottata per il resto dell'anno, ossia da giovedì sera a lunedì mattina con il padre e da lunedì mattina a giovedì sera con la madre.
Egli, poi, non ha stabilito contributi alimentari fra coniugi, mentre ha posto interamente a carico di AO1 l'intero fabbisogno in denaro dei figli obbligandolo inoltre a versare alla moglie fr. 200.– mensili per ognuno di loro, oltre alla metà dell'assegno familiare “per i costi occasionati dal loro vitto quando pernottano dalla madre”, ha suddiviso a metà gli averi della previdenza accumulati dai coniugi durante il matrimonio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha obbligato AP2 a risarcire al marito fr. 5141.40 (oltre interessi al 5% dal 3 luglio 2019) per il danno causato alla di lui autovettura e ha respinto la pretesa dell'attore di restituzione della provvigione ad litem versata alla convenuta. Le altre richieste di provvigione ad litem formulate da AP2 così come quella di gratuito patrocinio sono state respinte. Le spese processuali di complessivi fr. 3055.– sono state addebitate interamente alla convenuta, mentre i costi dell'ascolto dei figli di fr. 1200.– sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AP2 è stata tenuta a rifondere al marito fr. 12 700.– per ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP2 è insorta a questa Camera con un appello del 18 ottobre 2023 in cui chiede, previa accettazione dei documenti da lei introdotti con il memoriale conclusivo, di riformare il giudizio impugnato nel senso di regolare il soggiorno dei figli dall'uno o dall'altro genitore nel seguente modo:
dal lunedì mattina al mercoledì alle 11:30 con la madre e da mercoledì alle 11:30 fino a venerdì alle 20:00 con il padre, mentre trascorreranno il fine settimana alternativamente con il padre e con la madre.
Essa sollecita inoltre un contributo alimentare per sé di fr. 2729.– mensili e uno per i figli di fr. 700.– mensili ciascuno, il versamen-to di una provvigione ad litem di complessivi fr. 14 000.– o quan-to meno l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio da parte della sua precedente patrocinatrice e insta per un analogo beneficio anche in seconda sede. L'appello non è stato notificato a AO1.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina della custodia alternata, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 18 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Introdotto il 18 ottobre 2023, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Il Pretore aggiunto ha estromesso i documenti prodotti dalla convenuta con il memoriale conclusivo (doc. 41-44) poiché, oltre a non essere di rilievo ai fini del giudizio, sono stati introdotti senza adempiere alle condizioni dell'art. 229 CPC. AP2, pur non contestando che la questione del contributo alimentare tra coniugi sia retta dal principio dispositivo, sostiene che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto constatare la mancanza di documenti necessari per il giudizio sulle conseguenze del divorzio e ingiungerle di produrli in applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CPC. Essa rimprovera al primo giudice non solo di aver fondato la decisione di divorzio su documenti parziali “e vecchi di tre anni” ma di avere rifiutato la documentazione aggiornata sul di lei fabbisogno minimo “ritenendo a torto che questo fosse coperto da un reddito ipotetico che non riuscirà mai a raggiungere”.
Con l'appellante si conviene che in deroga agli effetti del principio dispositivo che sottostanno alla determinazione dei contributi alimentari tra coniugi, se il giudice constata la mancanza di documenti necessari per il giudizio sugli alimenti da versare dopo il divorzio ingiunge alle parti di esibirli (art. 277 cpv. 2 CPC). La norma non serve tuttavia a correggere la mancata presentazione di prove, ma permette al giudice di verificare, sulla base di documenti diversi o più recenti, elementi sulla loro situazione finanziaria validamente addotti dalle parti (sentenza del Tribunale federale 5A_967/2023 del 4 novembre 2024 consid. 6.3 con rinvio a Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 9 ad art. 277, in: FamPra.ch 2025 pag. 154). Nuove domande e i relativi fatti devono ad ogni modo rispettare le prescrizioni degli art. 229 e 230 CPC. Resta il fatto che, come si vedrà appresso, quand'anche si assumessero tali documenti essi non sono di rilievo ai fini del giudizio. Al riguardo non giova pertanto dilungarsi.
3. Litigiosi rimangono in questa sede la disciplina della custodia alternata, il contributo alimentare per la moglie e per i figli, così come le provvigioni ad litem sollecitate dalla convenuta. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
4. Relativamente alle modalità della custodia alternata, il Pretore aggiunto ha confermato quanto pattuito dai genitori sin dalla separazione avvenuta nel 2013, accertando che G______ e M______ da lunedì mattina a giovedì sera sono dalla madre e il resto della settimana sono con il padre. Egli ha poi preso atto che per i minori tale assetto è conforme al loro bene, tant'è che durante le loro audizioni del 2018 e del 2021 essi hanno confermato la volontà di mantenere la situazione esistente. A suo parere, poi, la richiesta della madre di modificare il calendario di custodia è tardiva poiché formulata solo con le conclusioni. Per il primo giudi-ce, inoltre, la motivazione addotta dall'interessata, ovvero la necessità di avere maggiore disponibilità in settimana per cercare un'attività lucrativa e il suo desiderio di trascorrere anche i fine settimana con i figli, “riflette esigenze soggettive della richiedente non correlate a un beneficio concreto per i minori”. Egli, infine, dopo avere ricordato che frequentando la scuola media i ragazzi sono autonomi nei trasporti e necessitano di un accudimento solo limitato, ha ritenuto di non modificare “un assetto collaudato e funzionale”.
5. AP2, ricordato che l'attuale ripartizione della custodia, risale a quando i figli avevano solo due anni, ripercorre le ragioni che hanno condotto i genitori a concordare tale assetto al momento della separazione. A suo avviso, il fatto che tale sistema abbia “funzionato bene” fino ad oggi non significa che continui a esserlo tuttora giacché i gemelli sono ormai adolescenti. Essa evidenzia come i figli, non frequentando sempre la mensa scolastica, rientrino a casa per il pranzo e necessitino quindi della presenza di un adulto. Per l'appellante la gestione dei minori durante i pomeriggi scolastici e le vacanze resta impegnativa e assevera che un'equa distribuzione dei fine settimana favorirebbe un bilanciamento tra tempo libero e responsabilità genitoriali. A suo parere, la sua richiesta non è quindi dettata da esigenze meramente personali, ma ritiene che un nuovo assetto migliorerebbe la qualità del tempo trascorso con i figli. Inoltre, essa soggiunge, ciò la favorirebbe nella ricerca di un'attività professionale contribuendo così alla propria autosufficienza e alla stabilità familiare. In definitiva, a mente sua, Ia giurisprudenza non richiede “l'immobilismo” nella custodia alternata se le circostanze cambiano giacché l'interesse dei figli può giustificare un adattamento progressivo degli accordi.
a) Nel caso concreto, non è in discussione il principio della custodia congiunta, bensì le modalità dell'alternanza o meglio il calendario settimanale con cui essa viene attuata. Ora, se sulla regolamentazione pratica della cadenza alternata non vi è un modello di riferimento preferenziale, tutto dipende dalle circostanze concrete e dalle specificità del caso (I CCA, sentenza inc. 11.2021.167 del 4 giugno 2024 consid. 10a con rinvio a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 769 n. 1159 e rinvio alla nota 2753). Come per tutte le questioni che lo riguardano, anche la ripartizione delle quote di cura va orientata prioritariamente al bene del minore, gli interessi dell'uno o dell'altro genitore passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3).
b) Il Pretore aggiunto, come detto, ha confermato l'assetto in vigore fin dalla separazione che prevede, in particolare, la custodia del padre durante tutti i fine settimana. Con l'appellante si conviene che questi giorni sono generalmente importanti per la vita familiare poiché permettono a genitori e prole di svolgere altre attività nel contesto della famiglia e consentono contatti con la famiglia allargata. Né si trascura che un assetto concordato quando i figli avevano due anni potrebbe non più giustificarsi non fosse altro per tenere conto dell'età e delle nuove esigenze dei ragazzi. Resta il fatto che l'attuale organizzazione non presenta elementi di disfunzione, né i minori hanno manifestato desiderio di cambiamento. Anzi, per G______ e M______ l'attuale disciplina “è ormai consolidata e per loro ha il vantaggio di consentire regolarità e sicurezza nel rapporto con entrambi i genitori” (relazione della delegata all'ascolto A______ F______ del 18 maggio 2021, nel fascicolo “richiami VI”). Certo, la sola volontà dei figli non è determinante, ma i loro desideri vanno sempre più considerati in funzione dell'età e dello sviluppo. E in concreto, i ragazzi, pur avendo solo dieci anni al momento dell'ascolto, “si dimostrano più maturi della loro età, soprattutto quando esprimono i loro sentimenti più intimi e parlano del rapporto con la mamma e il papà” (loc. cit.).
c) Quanto all'esigenza della madre di avere più tempo in settimana da dedicare all'esercizio di un'attività lavorativa, non può seriamente essere messo in discussione che con l'avanzare dell'età i ragazzi necessitano sempre meno cure. E oggi G______ e M______ hanno compiuto 14 anni. Precisato ciò, è probabile che con la modalità proposta l'appellante potrebbe lavorare con più continuità, ma nulla dimostra che l'assetto attuale costituisca un ostacolo effettivo al suo reinserimento professionale. Tanto meno se si pensa che con l'adozione, come linea guida, del modello fondato sui livelli scolastici (50% dalla scolarizzazione, 80% dalla scuola secondaria e 100% dalla fine dei 16 anni), si è considerato che da un genitore affidatario si può pretendere la ripresa di un'attività lucrativa proprio perché durante le ore scolastiche egli è sgravato dalla cura personale dei figli (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).
d) In definitiva, l'assetto attuale, pur non immutabile, risulta essere equilibrato e conforme al bene dei figli. Non si scorgono pertanto ragioni oggettive che inducano a modificare una disciplina in vigore con buon esito da anni. In proposito la decisione impugnata va dunque esente da critiche.
6. Per quel che riguarda i contributi alimentari, il Pretore aggiunto ha rilevato che anche in presenza di un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione della moglie (lebensprä-gend), il principio dell'indipendenza economica (clean break) prevale su quello della solidarietà di modo che un coniuge può pretendere un contributo alimentare solo se non è ragionevolmente in grado di sopperire al proprio fabbisogno. Ciò comporta che dopo il divorzio quel coniuge deve (re)inserirsi nel mondo lavorativo o estendere l'attività lucrativa per sopperire ai suoi bisogni. Posto ciò, egli ha ritenuto che alla luce dell'età dei figli e della quota di cura sin dal 2018 AP2 avrebbe potuto reperire un'attività lavorativa almeno al 50%, ed estenderla dal 2022 ad almeno l'80%. Per di più, egli ha soggiunto, il diploma di parrucchiera conseguito in Ucraina è riconosciuto in Svizzera senza particolari formalità mentre l'interessata non ha dimostrato impedimenti alla ripresa del lavoro. A suo avviso, inoltre, le uniche ricerche di impiego documentate risalgono al 2018 ed erano limitate al settore della vendita e dell'impiegata di commercio, ossia attività per le quali l'interessata neppure pretende di aver conseguito una formazione definitiva e appropriata. Ad ogni modo, per il primo giudice, la convenuta non ha dimostrato di aver effettuato altre ricerche di impiego negli anni successivi, rispettivamente di aver fatto richiesta nel suo campo di formazione di parrucchiera o per occupazioni più modeste come nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico.
Secondo il Pretore aggiunto, quindi, se la convenuta si fosse debitamente attivata già nel 2018 per reperire un'attività a tempo parziale nel suo settore di formazione, nel 2022, quando i gemelli hanno iniziato la scuola media, essa avrebbe potuto aumentare tale attività all'80% come le si poteva imporre a quel momento o, nel suo caso, addirittura al 90% visto che i figli pernottano da lei dal lunedì al giovedì sera e necessitano della sua presenza al massimo il mercoledì pomeriggio quando non sono a scuola. In tali circostanze, l'interessata avrebbe anche potuto lavorare 4 giorni e mezzo, ossia dal martedì al sabato, tranne il mercoledì pomeriggio, considerato che venerdì e sabato sono giorni molto ambiti nel settore dei parrucchieri, mentre solitamente di lunedì i saloni restano chiusi. Ne ha concluso che sulla scorta del contratto collettivo del settore a partire dal quinto anno di servizio una parrucchiera qualificata dell'età di AP2 (48 anni) in Ticino ha diritto ad uno stipendio medio lordo di circa fr. 4080.– per un impiego al 100%, quindi di circa fr. 3675.– al 90%, corrispondenti per finire a un'entrata di almeno fr. 3440.– mensili netti. E con un reddito del genere, la moglie può far fronte non solo al proprio fabbisogno minimo, da lei indicato in fr. 2729.– mensili, ma anche a quello maggiorato di circa fr. 3412.– per tenere conto dell'intero costo di locazione a suo carico. Donde in definitiva il rifiuto di stabilire contributi alimentari tra coniugi.
7. AP2 rimprovera al Pretore aggiunto di avere fondato la sua decisione su documentazione non più attuale e di avere ignorato i limiti concreti alla possibilità per lei di esercitare un'attività lucrativa. Essa ribadisce di non avere mai realmente esercitato la professione di parrucchiera, di non usare il computer e di avere cercato personalmente impieghi di lavoro. Aggiunge che la ripresa di un'attività lucrativa, alla sua età e dopo anni di inattività, non è realistica senza un periodo di transizione supportato da un contributo alimentare. L'appellante ritiene inoltre che il giudice abbia ignorato i criteri indicati all'art. 125 cpv. 2 CC, in particolare la durata del matrimonio, la ripartizione dei ruoli e l'assenza di previdenza professionale sufficiente. In definitiva, essa rivendica un contributo alimentare, limitato nel tempo per consentirle di reinserirsi nel mercato del lavoro, di fr. 2729.– mensili, corrispondenti al suo fabbisogno minimo.
8. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza economica e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze legate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).
a) L'appellante, come si è detto, rivendica un contributo alimentare di fr. 2729.– mensili corrispondente al suo fabbisogno minimo. Nella fattispecie le parti non contestano che il matrimonio abbia avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore, di modo che AP2 ha diritto di conservare (come AO1) il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, sempre che la situazione finanziaria della famiglia lo permetta. Né l'appellante discute il metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto. Ricordato ciò, in applicazione dell'art. 125 CC il giudice esamina se e in quale misura, ponderate le circostanze concrete, si possa esigere che un coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della cura della famiglia possa investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprendere o estendere un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli svolti durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano pertanto – in linea di principio – all'esercizio di un'attività lucrativa da parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2023.48 del 4 febbraio 2025 consid. 7a con rinvio).
b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 9a).
Anche trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, la giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclusa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di salute del coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2023.48 del 4 febbraio 2025 consid. 7b).
9. Relativamente all'età al momento della separazione, intervenuta nel 2013, AP2 aveva allora 38 anni, ma doveva ancora occuparsi dei gemelli G______ e M______ di 2 anni. E a quel momento vigeva ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza pubblicata in DTF 144 III 481, che prevede la ripresa di un'attività lucrativa al 50% dalla scolarizzazione obbligatoria del figlio minore, all'80% dall'inizio della scuola secondaria e al 100% dal compimento del 16° anno di età, è stata adottata il 21 settembre 2018 ed è stata pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze il 27 marzo 2019 (cfr.: sul momento in cui è nota una nuova giurisprudenza: 4A_573/2021 del 17 maggio 2022 in: RSPC 2022 pag. 391). A quel momento, i figli avevano 8 anni e la convenuta ne aveva 44. Quest'ultima non poteva quindi contare sulla “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava, fermo restando che il Tribunale federale l'ha poi abbandonata con decisione del 2 febbraio 2021 pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze il 25 ottobre 2021 (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6).
Premesso ciò e tenuto conto che in linea di principio una nuova giurisprudenza si applica immediatamente e a tutte le procedure pendenti (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.1), nelle circostanze descritte e alla luce di quanto precede, già nel marzo del 2019 AP2 non poteva legittimamente supporre che da lei non ci si aspettasse più la ripresa di un'attività lucrativa a tempo parziale con relativa estensione all'80% dal 10° compleanno di età dei figli (febbraio del 2021). E ciò a maggior ragione ove si pensi che già nella petizione di divorzio del 9 aprile 2018 il marito rifiutava ormai qualsiasi contributo di mantenimento pretendendo da lei che mettesse a frutto la sua potenzialità lucrativa (cfr. petizione motivata del 16 agosto 2018, pag. 4 e 5). Essa avrebbe pertanto dovuto attivarsi nella ricerca di un impiego e, quale creditrice alimentare, incombeva a lei dimostrare l'improponibilità di riprendere un'attività lucrativa. Essa non ha tuttavia recato alcun elemento concreto, limitandosi a considerazioni astratte. Sotto il profilo dell'età, un reinserimento dell'interessata sul mercato del lavoro era quindi esigibile. Per il resto l'interessata non revoca in dubbio di essere in buona salute, di disporre di un diploma di parrucchiera conseguito in Ucraina e di esprimersi in italiano, inglese e russo. In proposito non soccorrono quindi motivi per scostarsi dalla conclusione del Pretore aggiunto.
10. Per quel che attiene alla possibilità effettiva di trovare un'occupazione, contrariamente a quanto sembra alludere l'appellante, in una causa di divorzio occorre dimostrare – e non solo rendere verosimile come nei procedimenti di indole sommaria – l'impossibilità di reperire un'attività. Si conviene che un diploma di parrucchiera ucraino possa anche non essere di immediata utilità per un reinserimento professionale. Sta di fatto che l'appellante non contesta l'accertamento del primo giudice, per il quale tale formazione è riconosciuta in Svizzera senza particolari formalità. Quanto all'esito delle ricerche di lavoro, come accertato dal primo giudice, salvo quelle svolte nel 2018 la convenuta non ha fornito alcun riscontro oggettivo. Certo, essa ha giustificato tale omissione con la mancanza di un computer e con la presentazione personale della candidatura. Ciò non basta, da lungi, per dimostrare gli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione. Nella misura in cui l'appellante invoca l'attuale precarietà del mercato del lavoro, l'appello si esaurisce quindi in allegazioni generiche. Circa l'ammontare del reddito ipotetico imputatole dal Pretore aggiunto (almeno fr. 3440.– mensili netti), l'appellante non muove critiche sicché non occorre dilungarsi. In definitiva su questo punto il giudizio impugnato resiste alla critica, ciò che esime dall'esaminare la situazione economica del marito.
11. Relativamente al contributo alimentare per i figli, il Pretore aggiunto ha accertato il loro fabbisogno minimo in fr. 690.– mensili arrotondati ciascuno (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 167.70, spese per la mensa scolastica fr. 123.35, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–) e l'ha posto interamente a carico di AO1. Egli ha inoltre obbligato quest'ultimo a versare a AP2 fr. 600.– mensili a parziale copertura delle spese di vitto (fr. 200.– quale metà del totale degli assegni percepiti per i due figli e fr. 400.– a titolo di contributo).
a) L'appellante, che non contesta il fabbisogno minimo dei figli, ritiene tuttavia insufficiente il contributo versatole da AO1 e propone di aumentarlo a fr. 700.– mensili per ognuno di loro. Essa rileva di non avere alcun reddito e di non essere quindi attualmente in grado di partecipare al loro mantenimento. A suo avviso, il giudice ha disatteso il principio secondo cui entrambi i genitori partecipano al mantenimento dei figli “ciascuno nella misura delle proprie forze” sancito dall'art. 276 cpv. 2 CC. Invocando infine il diritto fondamentale dei figli a un debito mantenimento, AP2 ribadisce che l'altro genitore è perfettamente in grado di assumere anche tale quota.
b) Per quel che è delle quote di partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli, qualora si suddividano la cura e l'educazione del figlio, essi devono – in linea di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva – versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata in natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al mantenimento in denaro del figlio – per principio – in uguale misura, tenuto conto della rispettiva capacità contributiva (DTF 147 III 265 consid. 5.5 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.80 del 29 marzo 2023 consid. 20b con rinvii).
c) Nel caso specifico, la cura e l'educazione dei figli sono assicurate dai genitori in modo pressoché paritario sicché il mantenimento in denaro di G______ e M______ incomberebbe a entrambi in uguale misura tenuto conto della rispettiva capacità contributiva. Se non che, il Pretore aggiunto, senza contestazioni, ha posto a carico del padre l'intero fabbisogno minimo dei gemelli. E nella misura in cui, come si è visto, a AP2 può ragionevolmente essere imputato un reddito ipotetico che le consente di coprire il proprio fabbisogno minimo, compresa quindi anche la quota di locazione che andrebbe inserita nel fabbisogno minimo dei figli, non vi è spazio per obbligare il padre a contribuire maggiormente ai costi generati dai figli. Ne discende che, al proposito, l'appello è destinato all'insuccesso.
12. AP2 insorge anche contro il mancato riconoscimento di una provvigione ad litem e contro il diniego del gratuito patrocinio. Al riguardo, trattandosi in entrambi i casi di procedimenti autonomi retti dalla procedura sommaria, ci si può chiedere se l'appello contro tali rifiuti, introdotti nel termine di 30 giorni, sia tempestivo, il Pretore aggiunto avendo indicato nei rimedi di diritto il termine di 10 giorni (sentenza impugnata pag. 16). Dato nondimeno che – come si vedrà in appresso – l'appello su questi punti appare senza possibilità di buon esito, ci si può esimere per questa volta dall'approfondire la questione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 19a).
a) Relativamente alla provvigione ad litem, la decisione impugnata poggia su una doppia motivazione. Per un verso il Pretore aggiunto, dopo avere appurato che la convenuta non ha mezzi necessari per affrontare le spese legali, ha ricordato che la stessa aveva già ottenuto dal marito a tale titolo fr. 10 000.– senza dovergliela restituire. Per il primo giudice tale importo, corrispondente a circa 30 ore di lavoro, ha coperto l'attività della di lei patrocinatrice fino alla conclusione dell'istruttoria, ragione per cui l'importo successivamente rivendicato di fr. 14 000.–, corrispondente a ulteriori 45 ore di lavoro, è “assolutamente ingiustificato e sproporzionato rispetto al dispendio presumibilmente intervenuto ai legali dell'attrice [recte: convenuta] per lo studio e l'allestimento del memoriale conclusivo, oltre alla redazione stessa di quel memoriale”. Anzi, a suo avviso, la richiedente non può pretendere ulteriori anticipi per i costi di patrocinio maturati dopo la chiusura dell'istruttoria, poiché con l'importo di fr. 10 000.– già stanziatole dal marito “poteva convenientemente tutelare gli interessi della cliente in considerazione delle problematiche di causa, ricordato l'obbligo per l'avvocato di essere solerte, diligente, conciso e speditivo”. Per l'altro verso egli ha constatato che dal 2020 la situazione del marito è nel frattempo mutata nel senso che con la cessazione dell'attività commerciale, l'esistenza di un'elevata esposizione debitoria e l'intero assorbimento del suo attuale reddito per far fronte alle necessità sue e dei figli, l'interessato non è più in grado di versare una seconda provvigione ad litem.
b) L'appellante sostiene che la pretesa riferita alle prestazioni del suo attuale patrocinatore è giustificata per l'esame della documentazione, lo studio degli atti, la redazione del memoriale conclusivo e la partecipazione alle arringhe finali. Essa rileva altresì che tali prestazioni erano necessarie e “non potevano non essere eseguite”, tanto meno da lei personalmente. In realtà, così argomentando, l'interessata non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, per il quale l'importo di fr. 10 000.–, ricevuto dalla convenuta a titolo di provvigione ad litem, permetteva a un avvocato “diligente, conciso e speditivo” di eseguire anche le prestazioni successive alla chiusura dell'istruttoria. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello è finanche inammissibile (art. 321 cpv. 1 CPC). E siccome una delle due motivazioni che sorreggono la decisione impugnata resiste alla critica, la pretesa dell'appellante è destinata all'insuccesso.
c) Ad ogni modo, relativamente alla situazione finanziaria del marito, l'appellante ribadisce che “fino a prova contraria” questi dispone ancora di sostanza per almeno fr. 500 000.–. Essa rimprovera al primo giudice di avere accertato sì l'esistenza di un simile capitale, risultante dalla decisione di tassazione del 2020, ma di essere giunto alla conclusione che l'attore non dispone oggi di mezzi finanziari “tramite sue deduzioni personali non suffragate da alcun riscontro oggettivo”. L'interessata non spiega tuttavia perché sarebbe errata la decisione del Pretore aggiunto, il quale sulla scorta degli atti ha accertato che dal 2020 l'impresa di costruzione dell'attore non ha “più avuto né utili, né attività, né impiegati”, che l'attore ha attestato di avere debiti dal 2020 per un importo complessivo di fr. 460 000.– ancora da saldare, che proprio per questa sua situazione debitoria da marzo 2021 il marito si è visto costretto a reperire un impiego presso ditte terze per garantirsi un'entrata mensile fissa e che per finire questi ha sempre onorato il debito alimentare nei confronti di moglie e figli di oltre fr. 4000.– mensili. In ultima analisi, la decisione impugnata resiste alla critica.
d) Per quanto concerne il gratuito patrocinio, anche al riguardo la decisione impugnata poggia su una doppia motivazione. Da un lato il Pretore aggiunto, richiamata la decisione del 23 febbraio 2023 con cui egli aveva rifiutato il gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA1 poiché non autorizzato a sostituire la precedente patrocinatrice d'ufficio avv. C______ K______ B______, ha negato anche il gratuito patrocinio da parte di quest'ultima già solo per il fatto che in assenza di autorizzazione alla sostituzione il richiedente perde il diritto alla sovvenzione da parte dello Stato del primo patrocinatore quando “motu proprio o anche con il consenso del legale del momento, ha già revocato l'incarico affidandosi ad un altro patrocinatore”. A suo avviso, in assenza della sua autorizzazione, al patrocinatore già designato o all'aspirante patrocinatore come lo era l'avv. C______ K______ B______ non è dovuta remunerazione alcuna. D'altro lato, il primo giudice ha ritenuto che, quanto meno dal mese di agosto/settembre 2021, la pretesa di contributo alimentare appariva, alla luce della situazione finanziaria del marito, priva di probabilità di successo. L'appellante, che chiede di essere ammessa al benefico del gratuito patrocinio da parte dell'avv. C______ K______ B______ solo nelle richieste di giudizio (domanda n. 9), non si confronta nemmeno di scorcio con le motivazioni del primo giudice testé riassunte. Sprovvisto di motivazione, l'appello si dimostra su questo punto irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).
13. Da ultimo l'interessata, nelle richieste di giudizio, chiede di porre gli oneri processuali interamente a carico dell'attore e di compensare le ripetibili. Totalmente sfornito di motivazione, anche in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.
14. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO1 per osservazioni. Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.
15. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali, ridotte a fr. 800.–, sono poste a carico di AP2.
3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP2 è respinta.
4. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).