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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta della giudice: |
Giamboni, giudice presidente |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM.2022.142 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 11 ottobre 2023 da
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AO 1,
contro
AP 1 ,
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giudicando sull'appello del 24 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 settembre 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 settembre 2023 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1963) e AP 1 (1973), stabilendo – tra l'altro – l'affidamento del figlio A__________ (2016) alla madre e il mantenimento dell'esercizio congiunto dell'autorità da parte dei genitori. Il primo giudice ha altresì riservato al padre il seguente diritto di visita da ‟preavvisare e concordare con la madre con almeno dieci giorni di anticipoˮ: un fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 20:00, due giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche di Natale, carnevale, Pasqua e Ognissanti, cinque giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, in tutti i casi alla presenza della madre e senza pernottamento, da organizzare dal padre fuori dal domicilio della madre, restando riservata un'estensione futura del diritto di visita nella misura in cui ciò fosse compatibile con lo stato di salute del figlio. Il padre è stato infine autorizzato a sentire giornalmente il figlio per telefono (chiamata o videochiamata) tra le 19:30 e le 20:30. Non sono state previste spese giudiziarie.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 ottobre 2023 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, la modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita. Il 15 novembre 2023 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 3 gennaio 2024 la somma di fr. 1000.– in garanzia delle spese processuali presumibili.
C. Il 6 dicembre 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello ‟per mancanza di possibilità economicheˮ.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 seconda frase CPC). In concreto l'appellante andrebbe tenuto a farsi carico
dei costi dovuti alla procedura di appello. Vista la particolarità del caso si
giustifica tuttavia di prescindere dall'addebito delle spese processuali all'appellante
mentre non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a
formulare osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).