Incarto n.
11.2023.151

Lugano

  21 dicembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta della

giudice:


Giamboni, giudice presidente

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2021.3659 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 18 agosto 2021 da

 

 

 RE 1

PI 1, ,

PI 2,  e

PI 3,

 (tutti patrocinati dall'avv. PA 1, )

 

 

per ottenere l'amministrazione dell'eredità fu 

__________ (1966-2020), già in ,

 

provvedimento cui si sono opposte

PI 4,  e

PI 5, 

(entrambe patrocinate dall'avv. PA 2, )

 

 

 

giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 ottobre 2023;

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 27 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato un certificato ereditario in cui ha indicato quali uniche eredi fu __________ (1966), cittadino tedesco già domiciliato a __________ e ivi deceduto il 6 ottobre 2020, la figlia PI 5 (2003) e PI 4 (1978);

 

                                         che il 13 ottobre 2023 il medesimo Pretore, ha stralciato dai ruoli per desistenza la causa promossa il 18 agosto 2021 da RE 1 (1968), PI 1 (1990), PI 2 (1997) e PI 3 (1998) tendente alla nomina di un amministratore alla successione;

 

                                         che le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico delle parti istanti, tenute a rifondere a PI 4 e a PI 5 fr. 2800.– a titolo di ripetibili;  

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1, senza il patrocinio del legale, è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2023 nel quale postula la riforma del giudizio impugnato, nel senso di esonerarla dal pagamento delle ripetibili;
 

                                         che il 7 novembre 2023 RE 1 è stata invitata a depositare entro il 23 novembre 2023 la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

 

                                         che entro la scadenza non essendo intervenuto alcun pagamento, alla reclamante è stato impartito il 29 novembre 2023 un ultimo termine improrogabile fino al 15 dicembre 2023 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la Camera non sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico;

 

                                         che entro il citato termine non è giunto versamento alcuno; 

 

e considerando

 

in diritto:                       che il giudice impartisce un termine per la prestazione
dell'anticipo delle spese presunte (art. 101 cpv. 1 CPC);

 

                                         che se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza (art. 101 cpv. 3 CPC);

 

                                         che nella fattispecie nemmeno entro l'ultimo termine scadente il 15 dicembre 2023 la reclamante non ha versato l'anticipo spese richiesto;

 

                                         che in siffatte circostanze il reclamo sfugge pertanto a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

 

                                         che vista la particolarità del caso si giustifica di prescindere dall'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 107 cpv. c e f CPC);

 

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a PI 4 e a PI 5 per osservazioni;

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– ;

– ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).