Incarto n.
11.2023.166

Lugano

20 febbraio 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

 

cancelliera:

F. Bernasconi

 

 

visto l'appello presentato il 21 dicembre 2023 da

 

 

 AP 1,  

(patrocinata dall'avv.  PA 1, )

 

 

 

contro la decisione emessa l'11 dicembre 2023 (inc. SO.2023.199) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato chiusa la liquidazione d'ufficio dell'eredità fu

 

 

 

M (1946-2021), già in ,

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che M__________ (1946), vedovo con ultimo domicilio ad Agno, è deceduto a Lugano il __________ dicembre 2021, lasciando quale unica erede la figlia AP 1 (1976);

 

                                         che il 21 gennaio 2022 AP 1 ha comunicato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di rinunciare alla successione paterna;

 

                                         che il 26 gennaio 2022 il Pretore ha ordinato la liquidazione d'ufficio dell'eredità affidandone l'amministrazione all'Ufficio dei fallimenti di Lugano;

 

                                         che il 13 gennaio 2023 l'Ufficio dei fallimenti ha presentato la propria relazione finale;

 

                                         che con decisione dell'11 dicembre 2023 il Pretore ha dichiarato chiusa la liquidazione e ha autorizzato l'Ufficio dei fallimenti a versare l'eccedenza di liquidazione in favore dello Stato del Cantone Ticino;

 

                                         che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 dicembre 2023 in cui chiede di versare a lei l'eccedenza di liquidazione;

 

                                         che il 1° febbraio 2024 AP 1 ha chiesto a questa Camera di stralciare la causa dal ruolo, l'appello essendo diventato privo d'oggetto;

 

e considerando

 

in diritto:                        che se l'interesse degno di protezione viene meno dopo la litispendenza, cioè in corso di procedura, la causa diviene caduca e va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

 

                                         che l'interesse degno di protezione può decadere anche in sede di appello o di reclamo (Heinzmann/ Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 242 con rimandi);

 

                                         che se la causa diventa senza oggetto ed è stralciata dal ruolo, come in concreto, le spese giudiziarie vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

 

                                         che vista la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare alla riscossione di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                     che non si pone invece problema di ripetibili, l'appellante non avendole più rivendicate.

                                     

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali

 

                                   3.   Notificazione all'   .

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).