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Incarto n. |
Lugano 22 ottobre 2025
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici e della giudice |
Giani, presidente, e Jaques Giamboni |
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cancelliera |
Ghirardelli |
sedente per statuire nella causa CM.2022.581 (contestazione di delibera assembleare: conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza del 17 novembre 2022 da
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P______ Ci_____ e M______ Ci_____, Ca______ M______ e K______ R______, Ca____ e F______ P______, Ca____
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contro |
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Comunione dei comproprietari del “Condominio R______ P______ C____”, Ca____ (rappresentata da M______ Sagl, L____ e ora patrocinata dall'avv. E______ G______, L____),
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giudicando sull'appello (“reclamo”) del 20 febbraio 2023 presentato da P______ Ci_____ e M______ Ci_____ con M______ e K______ R______ contro il decreto di stralcio emesso dal Segretario assessore il 24 gennaio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 688 RFD di Lugano, sezione di Ca____, sorge una proprietà per piani (“Condominio R______ P______ C______”) composta di 38 appartamenti e di un'autorimessa suddivisi in sei blocchi (dall'unità n. 22 216 all'unità n. 22 254). P______ Ci_____ e M______ Ci_____ sono titolari un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 22 219 (pari a 22⁄1000), F______ P______ è titolare dell'unità 22 221 (pari a 22⁄1000), K______ R______ è titolare della proprietà per piani n. 22 232 (pari a 17⁄1000) e contitolare in ragione di un mezzo ciascuno con M______ R______ della proprietà per piani n. 22 238 (pari a 22⁄1000). La proprietà per piani è amministrata dalla M______ Sagl.
B. Il 17 ottobre 2022 si è tenuta un'assemblea straordinaria del “Condominio R______ P______ C______” alla quale erano presenti, o rappresentati, 32 comproprietari su 39, tra i quali F______ P______ per sé e in rappresentanza dei coniugi Ci______ e dei coniugi R______. Il 16 novembre 2022 P______ Ci_____ e M______ Ci_____, F______ P______ e M______ con K______ R______ si sono rivolti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione in vista di promuovere causa e far dichiarare nulle, o almeno far annullare, tutte le risoluzioni assembleari adottate il 17 ottobre precedente.
C. Il Segretario assessore ha indetto l'udienza di conciliazione per il 24 gennaio 2023 citando “le parti a comparire personalmente (…) con le comminatorie di legge in caso di mancata comparsa di cui allegate” e informando “le parti che non sono tenute a comparire personalmente e possono farsi rappresentare nei casi di cui all'art. 204 cpv. 3 CPC (domicilio o sede fuori Cantone; impedimento a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi…)”. All'udienza del 24 gennaio 2023, per la parte istante sono comparsi P______ Ci_____, F______ P______ e M______ R______. Il Segretario assessore, constatata quindi l'assenza di M______ Ci_____ e K______ R______, comproprietarie con i mariti delle rispettive proprietà per piani, ha deciso di proseguire la causa presentata da F______ P______. Preso atto che anche la Comunione dei comproprietari del “Condominio R______ P______ C______” era assente ha rilasciato, quello stesso giorno, l'autorizzazione ad agire al solo F______ P______ e ha stralciato dal ruolo le istanze di P______ Ci_____ e M______ Ci_____ con M______ e K______ R______. Le spese processuali del decreto di stralcio di complessivi fr. 200.– sono state poste per metà a carico di P______ Ci_____ e M______ Ci_____ e per l'altra metà a carico di M______ e K______ R______.
D. Contro il decreto di stralcio appena citato P______ Ci_____ e M______ Ci_____ con M______ e K______ R______ sono insorti a questa Camera il 20 febbraio 2023 con un “reclamo” in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e di rilasciare l'autorizzazione ad agire a tutti e cinque gli istanti. Il rimedio giuridico non è stato notificato alla Comu-nione dei comproprietari del “Condominio R______ P______ C______” per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Impugnata è una decisione dell'autorità di conciliazione che, dopo avere constatato la mancata comparizione di M______ Ci_____ e K______ R______, litisconsorti necessari con i rispettivi mariti, ha stralciato dal ruolo la procedura di conciliazione da loro promossa in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC. Per Trezzini lo stralcio della procedura di conciliazione è un caso particolare di stralcio per mancanza di oggetto secondo l'art. 242 CPC e il relativo decreto costituisce una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo in applicazione dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC (in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3ª edizione, n. 16 ad art. 206). In realtà, in una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato che lo stralcio di una procedura diventata priva d'oggetto secondo l'art. 242 CPC costituisce una decisione finale nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a e dell'art. 319 lett. a CPC ed è quindi suscettibile di appello o reclamo secondo il valore litigioso (DTF 148 III 191 consid. 6.4). A tale orientamento si attengono ormai anche l'Obergericht del Canton Zurigo (RU240059-O/U del 3 febbraio 2025 consid. 1), del Canton Berna (ZK 23 476 del 15 aprile 2024 consid. 3.2.2) e del Canton Argovia (ZSU.2024.187 del 18 ottobre 2024 consid, 1.1), così come la Cour de Justice del Canton Ginevra (C/5926/2024 ACJC/462/2025 del 25 marzo 2025 consid. 1.1) e la Cour d'appel civile del Canton Vaud (HX23.042264-231340 254 del 4 giugno 2024 consid. 1.1) oltre che la dottrina (Egli/Mrose in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 206).
Precisato ciò, in concreto, il Segretario assessore ha stabilito il valore litigioso in fr. 14 500.– sicché la decisione in esame era impugnabile con appello (art. 308 cpv. 2 CPC), non con reclamo come figura erroneamente nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione medesima. P______ Ci_____, M______ Ci_____, M______ R______ e K______ R______ risultano tuttavia sprovvisti di cognizioni giuridiche di modo che non giova formalizzarsi al riguardo, anche perché, pur trattato come appello, il “reclamo” è destinato all'insuccesso, come si vedrà senza indugio.
2. Gli appellanti criticano anzitutto il Segretario assessore per non aver attirato la loro attenzione sul fatto che pur non avendo firmato l'istanza di conciliazione M______ Ci_____ e K______ R______ sono state comunque citate all'udienza di conciliazione mentre la richiesta di anticipo delle spese è stata trasmessa ai coniugi Ci______. Richiamato l'art. 70 cpv. 2 CPC, essi sostengono poi che in caso di litisconsorzio necessario la partecipazione di un litisconsorte è sufficiente per evitare le conseguenze dell'inadempimento agli altri litisconsorti. A loro parere, quindi, i litisconsorti presenti all'udienza di conciliazione rappresentavano validamente quelle assenti. A sostengo delle loro conclusioni gli appellanti invocano, senza menzionarlo, un precedente sindacato del Tribunale cantonale grigionese (sentenza ZK1 2019 36 del 7 agosto 2020). Donde, in definitiva, l'erroneità dello stralcio dai ruoli della procedura di conciliazione da loro promossa.
3. Nella fattispecie è indiscusso che i coniugi P______ Ci_____ e M______ Ci_____ sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. 22 219, mentre i coniugi M______ e K______ R______ lo sono, sempre un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. 22 238.
a) Secondo l'art. 712m cpv. 2 CC, combinato con l'art. 75 CC, ogni comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito. Premesso che il diritto di contestare una risoluzione assembleare è strettamente legato al diritto di voto all'assemblea, per l'art. 712o cpv. 1 CC ove una quota di proprietà per piani appartiene a più condomini, essa ha diritto collettivamente a un voto “reso da un rappresentante”.
Quanto alla legittimazione a impugnare la risoluzione di un'assemblea condominiale, dandosi proprietà collettiva di un'unità, i comproprietari devono promuovere l'azione congiuntamente, alla stregua di un litisconsorzio necessario, per quanto possano anche nominare un rappresentante che agisca in loro nome (Riemer, Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage im schweizerischen Gesellschaftsrecht, Berna 1998, pag. 72 n. 158; v. anche Handschin/Wyttenbach, Der Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung und seine Anfechtung, in: Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2011 pag. 81; Piccinin, La propriété par étages en procès, Ginevra/Zurigo/Basilea 2015, pag. 225 n. 472; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 230 ad art. 712m CC con rinvio a Riemer; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2021.28 del 12 aprile 2022 consid. 4).
b) Relativamente alla procedura di conciliazione, per l'art. 204 cpv. 1 prima frase CPC le parti devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione. L'art. 204 cpv. 3 CPC prevede un'eccezione all'obbligo di comparizione personale solo in determinati casi, disciplinati in modo esaustivo. L'autorità di conciliazione deve esaminare d'ufficio, durante l'udienza di conciliazione, se la condizione della comparizione personale è adempiuta (DTF 141 III 165 consid. 2.4). La parte che, sebbene regolarmente citata in giudizio (art. 147 cpv. 1 CPC), non compare personalmente, pur non potendo avvalersi di uno dei motivi di esenzione previsti dall'art. 204 cpv. 3 CPC, è considerata contumace (DTF 149 III 16 consid. 3.1.1.1). Se l'attore ingiustificatamente non compare [all'udienza di conciliazione] l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo (art. 206 cpv. 1 CPC).
c) Nel caso in esame, oltre a F______ P______, l'istanza di conciliazione volta a ottenere la nullità o l'annullamento delle delibere assembleari del 17 ottobre 2022 è stata presentata anche da P______ Ci_____ con M______ Ci_____ e da M______ con K______ R______. Certo, due degli istanti non hanno firmato l'atto. Resta il fatto che ciò malgrado l'autorità di conciliazione ha indetto l'udienza di conciliazione, ha citato singolarmente tutte le parti istanti e ha precisato il loro obbligo di comparire personalmente riportando il testo dell'art. 206 cpv. 1 CPC. Dalla mancata applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC, gli interessati non possono trarre particolari elementi a loro favore. Tanto più che se, in presenza di un litisconsorzio attivo necessario, l'istanza di conciliazione è presentata da una sola parte istante, l'autorità di conciliazione non è tenuta a chiarire di propria iniziativa se la pretesa fatta valere a titolo individuale andava in realtà fatta valere unitamente ad altri, né essa deve attivarsi affinché anche queste altre parti partecipino alla procedura di conciliazione, segnatamente in veste di litisconsorti attive necessarie (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3ª edizione, n. 9 ad art. 204).
d) Posto, ciò, in concreto è indiscusso che, quantunque litisconsorti necessarie, all'udienza di conciliazione del 24 gennaio 2023 M______ Ci_____ e K______ R______ non si sono presentate. L'assenza all'udienza di conciliazione di un litisconsorte attivo necessario si ripercuote tuttavia su tutti gli altri e comporta l'applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_135/2018 del 27 aprile 2018 consid.
2.4 e 3.1; Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 2 ad art. 26; Egli/Mrose, op. cit., n. 4b ad art. 204; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art. 206; Grolimund/Bachofner, Die Klagebewilligung als Prozessvoraussetzung in: Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, Zurigo 2016, pag. 147 nota 44; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Basilea 2015, pag. 299 n. 471; Möhler in: ZPO-Kommentar, Gehri/Sørensen/Sarbach [curatori], 3ª edizione, n. 6 ad art. 206).
e) Gli appellanti, come si è detto, invocano un precedente giudicato dal Tribunale cantonale grigionese, per il quale, in estrema sintesi, sulla base dell'art. 70 cpv. 2 CPC applicabile anche alle procedure di conciliazione, la partecipazione di un litisconsorte necessario all'udienza di conciliazione impedisce la contumacia degli altri litisconsorti. Per quella autorità non vi è motivo per trattare diversamente e più restrittivamente l'assenza di un litisconsorte necessario all'udienza di conciliazione da quella di una parte al dibattimento come previsto dall'art. 234 CPC (sentenza ZK1 2019 36 del 7 agosto 2020). Tale conclusione non può essere condivisa. A parte il fatto che l'art. 70 cpv. 2 CPC non si applica alle conciliazioni (Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 204), visto lo scopo della procedura di conciliazione, l'assenza di una parte all'udienza di conciliazione non può essere equiparata a quella di una parte al dibattimento. Il litisconsorte presente, infatti, può accettare una decisione scaturita dalla conciliazione solo se corrisponde a quella internamente decisa con gli altri litisconsorti. Ciò complica, se non rende impossibile, il raggiungimento di un accordo tra le parti (art. 201 cpv. 1 CPC) e vanifica per finire lo scopo medesimo dell'obbligatoria procedura conciliativa (cfr. DTF 149 III 15 consid. 3.1.1.1).
Per di più, contrariamente a quel precedente, nel caso in esame M______ Ci_____ e K______ R______ non hanno conferito ai rispettivi mariti una procura speciale che li abilitasse a rappresentarle e a concludere transazioni in loro nome. P______ Ci_____ e M______ R______, sprovvisti dei necessari poteri di rappresentanza, non avrebbero quindi potuto concludere la procedura di conciliazione anche a nome delle mogli. Tale facoltà, per altro, è stata sostanzialmente ripresa all'art. 204 cpv. 3 lett. d nCPC, in vigore dal 1° gennaio 2025, il quale prevede
che non sono tenuti a comparire personalmente e possono farsi rappresentare in caso di pluralità di attori o di convenuti, se uno di essi compare ed è autorizzato a rappresentare gli altri e a concludere transazioni in loro nome. In tal caso la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non è più obbligatoria e non si verifica alcuna contumacia (Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8b ad art. 206). Per contro, ove difetti un tale potere di rappresentanza, in assenza di uno di loro, anche nel diritto vigente i litisconsorti necessari sono considerati contumaci (E. Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 47 ad art. 70).
f) Visto quanto precede, la decisione dell'autorità di conciliazione di ritenere P______ Ci_____ con M______ Ci_____ e M______ con K______ R______ contumaci e quindi di applicare loro le conseguenze previste dall'art. 206 cpv. 1 CPC non presta il fianco a critiche. A ragione essa ha così rilasciato l'autorizzazione ad agire al solo F______ P______ che, con gli altri istanti, formava un semplice litisconsorzio facoltativo (art. 71 CPC). L'appello, in ultima analisi, è destinato pertanto all'insuccesso.
4. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla controparte per osservazioni.
5. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto di stralcio impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti.
3. Notificazione a:
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– P______ Ci_____ e M______ Ci_____, Ca____; – M______ e K______ R______, Ca____; – avv. E______ G______, L____. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).