Incarto n.
11.2023.29

Lugano

5 ottobre 2023                

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2022.270 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 6 ottobre 2022 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

  AP 1

  AP 3  

(patrocinati dall'  PA 1 ),

 

giudicando sull'appello del 6 marzo 2023 presentato da AP 1, AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 febbraio 2023;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.  Il 3 dicembre 2009 AO 1 ha acquistato da __________ le particelle n. 8238 e 8239 di __________ (ora n. 3403, 3415 e 3454 RFP di __________, sezione di __________), situate sui monti __________. Sui fondi, composti di una stalla-fienile, pascoli e aree boschive, si trova l'azienda agricola dei coniugi AP 2 e AP 1, i quali risiedono in quei luoghi almeno dal 1994 insieme con i tre figli, oltre che con i coniugi AP 3, AP 4 e la loro figlia.

                                  B.   Con decisione del 30 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Le-ventina ha dichiarato irricevibile un'istanza a tutela giurisdizio-nale nei casi manifesti promossa il 17 febbraio 2015 da AO 1 nei confronti di AP 1 e AP 2 per ottenere la consegna dei fondi. Secondo il Pretore, l'obiezione dei convenuti, stando ai quali tra loro e il precedente proprietario dei fondi vige un contratto d'affitto agricolo, non poteva essere immediatamente confutata (inc. SO.2015.40).

 

                                  C.   Il 4 luglio 2015 AO 1, sempre contestando l'esisten­za di un affitto agricolo, ha notificato a AP 1 e AP 2 “prudenziale” disdetta. Una petizione del 30 giugno 2016 presentata da AP 1, AP 2 e AP 3 perché la disdetta fosse dichiarata nulla, o quanto meno annullata, è stata dichiarata irricevibile con sentenza del 9 marzo 2021, il Pretore avendo escluso l'ipotesi di un affitto agricolo (inc. SE.2016.11). Un reclamo presentato dagli attori contro tale decisione è stato respinto dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello con sentenza del 16 novembre 2021 (inc. 16.2021.17).

 

                                  D.   Il 6 ottobre 2022 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché ordinasse a AP 2 e AP 1, come pure a AP 3 e AP 4 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione diretta per mezzo di ogni usciere o agente della forza pubblica – di ‟liberare e sgomberareˮ le particelle n. 8238 e 8239, come pure la particella n. 8240 (anch'essa di sua proprietà), e di astenersi dall'accedere a tali fondi, di lasciare o farvi transitare animali o cose e di astenersi dall'impedirgli l'accesso. In caso di violazione di tali ordini egli ha chiesto di comminare ai convenuti una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno d'inosservan­za. Invitati a presentare osservazioni scritte, i convenuti hanno instato per il gratuito patrocinio e hanno chiesto di potersi esprimere oralmente. All'udienza del 22 dicembre 2022, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato le proprie richieste, mentre i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. Le parti hanno replicato e duplicato oralmente, mantenendo le rispettive posizioni. L'istruttoria, limitata a prove documentali, è terminata seduta stante. Il verbale si è chiuso con l'indicazione “Il Pretore deciderà”.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 20 febbraio 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CPC – di liberare e sgom-berare immediatamente le particelle n. 3403, 3415 e 3454 RFP di __________, sezione di __________, “così come di astenersi dall'accedere a tali fondi, di ubicarvi o farvi transitare animali o cose e di astenersi dall'impedirne l'accesso al proprietario”. Egli ha ingiun­to altresì agli organi di polizia di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante. Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste solidalmente a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4416.– per ripetibili. L'istanza di gratuito patrocinio presentata dai convenuti è stata respinta.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4 sono insorti a questa Camera con un appello del 6 marzo 2023 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 19 aprile 2023 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello, postulando la condanna dei convenuti a una multa disciplinare di fr. 1000.– per temerarietà processuale.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in fr. 30 000.–, importo che non è contestato e che non appare inverosimile. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dei convenuti il 23 febbraio 2023 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica 5 marzo 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 6 marzo 2023 (traccia dell'invio n. __________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nelle osservazioni all'appello AO 1 postula il richia­mo degli incarti SE.2016.11 della Pretura e 16.2021.17 della Came­ra civile dei reclami. Il primo carteggio è già stato trasmesso d'uf-ficio alla Camera. Il richiamo si rivela dunque superfluo. Quanto al secondo, la sentenza emessa da quel tribunale è già compre-

                                         sa negli atti della Pretura (doc. I), mentre l'assunzione di altra documentazione oltre a quella contenuta in tale fascicolo, limitato ai memoriali delle parti, non appare di rilievo per il giudizio.

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore, accertato che l'istante fon­da l'azione a tutela giurisdizionale nei casi manifesti sulla sua proprietà dei fondi occupati dai convenuti, ha ricordato che nella decisione del 9 marzo 2021, confermata su reclamo, è stata esclusa l'esistenza di un affitto agricolo tra __________, precedente proprietario dei fondi, e i convenuti. Egli ha ritenuto così “assolutamente infondata e smentita dal chiaro tenore [di quella decisione]” l'obiezione dei convenuti, secondo cui la sentenza del 9 marzo 2021 “non attesta l'inesistenza di un contratto di affitto, ma unicamente l'inesistenza di un contratto scritto”. Né poteva dirsi sostanziata e concludente, per il Pretore, l'altra obiezione dei convenuti, secondo cui __________ aveva mentito sia al notaio rogante sia durante la deposizione in tribunale sul fatto che i fondi da lui venduti “non erano affittati a terzi”. A suo parere, la circostanza che a oltre sette anni dall'avvio del primo processo i convenuti sostengano di voler procedere a segnalazioni nei confronti del venditore può solo “essere considerato come dichiarazione meramen­te strumentale ai fini della presente causa che come tale non merita considerazione e tutela alcuna”.

 

                                         Ciò posto, il primo giudice ha constatato che nell'ambito della presente causa i convenuti non hanno recato nuovi argomenti sostanziali (“i documenti prodotti in questa procedura non sono atti a mettere legittimamente in dubbio le allegazioni della parte istante e le constatazioni effettuate nelle sentenze emanate, fondate su documenti di causa ma anche sull'interrogatorio formale di AP 1 e AP 2, di AP 3 nonché di __________ quale testimone”). Inoltre egli ha ricordato che, non essendo intervenuta alcuna controprestazione dei convenuti in favore dell'istante, “per chiara giurisprudenza l'appellarsi ad un tale contratto di affitto agricolo sarebbe contrario alle regole della buona fede”. Onde la sussistenza dei presupposti dell'art. 257 cpv. 1 CPC e il relativo ordine ai convenuti di liberare i fondi occupati indebitamente.

 

                                   4.   Gli appellanti ribadiscono che nel caso in esame difettano i presupposti per ottenere una tutela giurisdizionale a norma del­l'art. 257 CPC, sostenendo di avere sempre contestato il diritto dell'istante di pretendere la consegna dei fondi da loro occupati pacificamente in base a un contratto agricolo con il precedente proprietario. Essi rilevano poi che l'istante non ha provato piena-mente la sua pretesa, essendosi limitato a dimostrare di essere proprietario dei fondi, senza confrontarsi però con le loro obiezioni fondate su un diritto prevalente all'occupazione dei medesimi. E siccome le loro obiezioni non potevano essere risolte immediatamente nella precedente procedura a tutela dei casi manifesti, tali obiezioni vanno esaminate in una procedura di merito e non in una nuova procedura a tutela dei casi manifesti.

 

                                         I convenuti ricordano poi di avere dimostrato di detenere un'azien­da agricola sui monti __________ e di essere proprietari in quella zona di fondi che fanno parte dell'azienda, la quale usa anche fondi dell'istante, di modo che le loro obiezioni non possono essere liquidate in una procedura sommaria. Essi sottolineano di contribuire con impegno a mantenere un'attività di montagna e a salvaguardare prati e stalle della zona, ragione per cui la loro attività, frutto di accordi con il precedente proprietario, merita tutela e approfondimento in una procedura di merito. Per gli appellanti, infine, il contratto di compravendita è viziato dalle false dichiarazioni del venditore, il quale per stipulare il contratto ha sottaciuto al notaio che i fondi venduti fanno parte della loro azienda agricola ed erano loro affittati per tale scopo. Anche perché, come __________ ha ammesso, la compravendita non si sarebbe stipulata se lui avesse riferito al compratore che i fondi erano affittati.

 

                                         In definitiva, per gli appellanti la liceità dell'occupazione dei fondi fondata su un contratto di affitto agricolo con il precedente proprietario, l'esistenza di un'azienda agricola e le forti perplessità sulla validità del contratto di compravendita sono obiezio­ni motivate e concludenti, che non possono essere risolte immediatamente. Tutto ciò osta, secondo loro, all'accoglimento del­l'istan­za, tanto più che in concreto neppure la situazione giuridica è chiara, l'applicazione del diritto materiale richiedendo un apprezzamento con esame di tutte le circostanze del caso.

 

                                   5.   Il giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e sen­za troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Per quel che è della situazione giuridica, essa è “chiara” se la norma in questione si applica al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera evidente, sulla scorta di dottrina e giurisprudenza inval­se (DTF 138 III 126 consid. 2.1.2). L'applicazione della norma, in altri termini, deve condurre a un risultato univoco, cui giungereb­be per principio qualsiasi tribunale (salvo errori flagranti), senza che si imponga un esame approfondito del caso (principi richiamati da ultimo in: I CCA, sentenza inc. 11.2022.177 del 17 agosto 2023 consid. 4).

 

                                         Riguardo al convenuto, in una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti egli può sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti, al punto che non possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel giudice (DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Ciò vale anche qualora l'applicazione di una norma implichi una decisione per apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze specifiche (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni invece la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata, poiché la situazione di fatto non è liquida. Non occorre, per altro, che il convenuto alleghi la prova piena delle sue contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occor­re nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate all'insuccesso. I principi testé esposti sono già stati accennati tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.177 del 17 agosto 2023 consid. 4).

 

                                   6.   Nel caso specifico è assodato che AO 1 è proprietario delle particelle n. 3403, 3415 e 3454 RFP di __________, sezione di __________, così com'è pacifica l'occupazione di tali fondi da parte dei convenuti. Controverso è sapere se le obiezioni di questi ulti­mi siano sostanziate e concludenti, ovvero se la giustificazione dell'occupazione da loro addotta (l'esistenza di un contratto di affitto agricolo) non possa essere scartata immediatamente e sia idonea a insinuare seri dubbi nel giudice.

 

                                         a)   Contrariamente a quanto sembrano credere gli appellanti, per cominciare, l'irricevibilità della precedente procedura a tutela dei casi manifesti (sopra, inc. SO.2015.40, lett. B) non impediva all'istante di promuovere una nuova azione con il medesimo rito. La procedura di tutela nei casi manifesti giusta l'art. 257 CPC non può condurre alla reiezione della pretesa dell'attore con autorità di cosa giudicata (DTF 144 III 462 consid. 3.1, 140 III 315 consid. 5). In presenza di fatti e prove nuovi che non ha potuto far valere in una precedente procedura, l'istan­te può introdurre così una nuova richiesta di tutela giurisdizione nei casi manifesti (sentenza del Tribunale federale 4A_470/2022 del 4 gennaio 2023 consid. 4.1 in: RSPC 2023 pag. 190).  

  

                                         b)   Premesso ciò, in merito all'esistenza di un contratto di affitto agricolo sorto con il precedente proprietario dei fondi gli appellanti non si confrontano con la motivazione del Pretore, secondo cui tale circostanza è già stata esaminata ed esclu­sa “dopo un’istruttoria di estensione non indifferente” nella procedura volta a far dichiarare nulla la disdetta di un tale contratto. Non si disconosce che quella causa si è conclusa con una decisione di irricevibilità dell'azione per mancanza d'interesse. Potesse anche la questione dell'affitto agricolo essere rimessa in discussione, ad ogni modo, gli interessati si limitano per finire a ribadire la loro tesi, senza addurre – come ha rimproverato loro il primo giudice – ulteriori elementi atti a sostanziare i loro argomenti.

 

                                               Che gli appellanti gestiscano un'azienda agricola e siano proprietari di terreni sui monti __________ è senz'altro vero. Resta il fatto che a fronte delle risultanze emerse dall'istruttoria nella procedu­ra culminata con la sentenza del 9 marzo 2021 (inc. SE.2016.11), non contestate dagli appellanti, le argomentazioni dei convenuti non sono tali da mettere in dubbio il convincimento del giudice circa l'inesistenza di un motivo giustificativo dell'ingerenza, ovvero di un diritto prevalente avente natura obbligatoria sui fondi dell'attore. Né basta a confutare la liquidità della pretesa dell'istante il fatto che per gli appellanti i fondi in questione, che essi usano, fanno parte dell'azienda agricola. Nulla costoro hanno addotto, del resto, riguardo al corrispettivo (fitto) che l'affittuario si obblighereb­be a pagare al locatore (art. 4 della legge federale sull'affitto agricolo: RS 221.213.2). Certo, un contratto di affitto agricolo può anche essere concluso in modo tacito, per atti concludenti (DTF 118 II 443 consid. 1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 2C_130/2022 del 7 marzo 2023 consid. 3.4.3 con rinvii). Gli appellanti tuttavia nemmeno si confrontano con la motivazione del Pretore, sorretta dalla giurisprudenza e dalla dottrina da lui richiamate, secondo cui in mancanza di qualsiasi controprestazione in favore dell'istante “l'appellarsi a un contratto di affitto agricolo [con il precedente proprietario] sarebbe contrario alle regole della buona fede”.

 

                                         c)   Per gli appellanti il contratto di compravendita sottoscritto dal­l'istante è viziato dalle false dichiarazioni in cui i venditori confermano l'inesistenza di un affitto agricolo. Ora, come si evince dal rogito del 3 dicembre 2009 (n. 1612 del notaio __________), i venditori hanno espressamente dichiarato che tutti i fondi, tra cui quelli oggetto dell'attuale causa, non costituiscono né appartengono “in alcun modo” a un'azienda agricola né sono affittati a terzi per scopi agricoli (doc. E, pag. 7). Sentito quale testimone nella precedente procedura semplificata, __________ ha ribadito l'inesistenza di un contratto di affitto agricolo con i convenuti (deposizione del 4 febbraio 20202: verbali, pag. 1 nell'inc. SE.2016.11 richiamato). Di fronte a simili risultanze i convenuti non han­no recato alcun elemento atto a insinuare considerevoli dubbi sulla veridicità della dichiarazione rilasciata dal venditore, contenuta in un atto pubblico che gode di forza probatoria accresciuta. Che l'istante abbia mentito di fronte al notaio costituisce, per finire, un'insinuazione priva di riscontri oggettivi. L'eccepita nullità del negozio giuridico in virtù dell'art. 70 della legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) non appare pertanto sufficientemente motivata né concludente, ciò che rende superfluo procedere a verifiche più approfondite.

 

                                         d)   Gli appellanti non possono nemmeno essere seguiti quando reputano “non chiara” la situazione giuridica. Come si è visto, le obiezioni dei convenuti appaiono destinate sin dall'inizio all'insuccesso. Proprietario dei fondi occupati senza diritto dai convenuti, l'istante può respingere così qualsiasi indebita ingerenza e far capo all'azione di rivendicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC. L'applicazione di quest'ultima norma non comporta alcun esercizio del potere di apprezzamento da parte del giudice, né il giudice è chiamato a statuire – per ipotesi – secondo equità, ponderando le particolarità del caso specifico. Ne discende che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre a AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                         Relativamente alla richiesta di sanzionare il comportamento ‟sconsiderato e dolosoˮ dei convenuti, i quali avrebbero presentato “istanze inutili e giuridicamente abusive al fine di guadagnare tempo”, non si disconosce che per l'art. 128 cpv. 3 CPC in caso di malafede o temerarietà processuali la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con una multa disciplinare sino a fr. 2000.–. A prescindere dal fatto però che una parte non può chiedere al giudice di sanzionare la controparte, ma solo segnalargli simili comportamenti (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 128), nella misura in cui l'interessato si duole del contegno assunto dai convenuti in prima sede la segnalazione andava rivolta al Pretore, che ha diretto il processo (A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 128). Per quel che è dell'appello, non si può dire che i convenuti abbiano agito con la consapevolezza del proprio torto o per soverchia imprudenza (cfr. Gschwend, op. cit., n. 19 segg. ad art. 128 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, 23 e 25 ad art. 128). Non soccorrono dunque gli estremi per infliggere una sanzione disciplinare a loro o al loro patrocinatore.

 

                                   8.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1250.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).