Incarto n.
11.2023.34

Lugano

3 agosto 2023/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

 

vicecancelliera:

Gaggini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2021.256 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 marzo 2021 dalla

 

 

AO 1  

(patrocinata dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

AP 1  

(patrocinata dagli avvocati PA 1 ),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 13 marzo 2023 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 febbraio 2023;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha parzialmente confermato (limitatamente a fr. 26 200.–) l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori decretata senza contraddittorio il 22 marzo 2021 (per complessivi fr. 40 924.–) sulle sei proprietà per piani (dalla n. 31 367 alla n. 31 372) del fondo di base n. 314 RFD di __________, con la seguente suddivisione:

 

                                         – fr.  2650.– con interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro-   prietà per piani n. 31 367;

                                         – fr.  2650.– con interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro-   prietà per piani n. 31 368;

                                         – fr.  2650.– con interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro-   prietà per piani n. 31 369;

                                         – fr.  2650.– con interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro-   prietà per piani n. 31 370;

                                         – fr.  7800.– con interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro-   prietà per piani n. 31 371;

                                         – fr.  7800.– con interessi al 5% dal 5 dicembre 2020 sulla pro-   prietà per piani n. 31 372.   

 

                                         Alla AO 1 è stato fissato un termine di 30 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che in caso contrario le ipoteche legali iscritte provvisoriamente senza contraddittorio sarebbero state cancellate. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste per il 35% a carico dell'istante e per il 65% a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.

 

                                  B.   Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 marzo 2023 in cui chiedeva di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza e di cancellare le ipoteche legali iscritte in via provvisoria senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2023 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

 

                                  C.   Il 3 luglio 2023 la AP 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di ritirare l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

 

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). Nella fattispecie la prima Camera civile ha costituito l'incarto, ha invitato l'appellante a depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte e ha fissato alla AO 1 un termine per formulare osservazioni. Le spese processuali possono così essere contenute in fr. 200.‒ complessivi. Non occorre per contro statuire in materia di ripetibili, la AO 1 avendo rinunciato a indennità.

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello e la causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– complessivi sono poste a carico della AO 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avvocati   e   ;

– avv.  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).