Incarto n.
11.2023.39

Lugano

15 gennaio 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

 

 

composta della     giudice:

 

Giamboni, giudice presidente

 

 

cancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2023.1 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 2 gennaio 2023 da

 

 

AP 1, M__________ e

AP 2, B__________

(patrocinati dall'avv. PA 1, L__________)

 

 

contro

 

 

 

AO 1, Z__________

(patrocinata dall'avv. PA 2, A__________),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 23 marzo 2023 presentato da AP 1 e da AP 2 contro il decreto cautelate emesso il 10 marzo 2023;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il __________ 2023 è apparso nella rubrica “Beratung Geld” della rivista saldo edizione __________/2022, pubblicato dalla AO 1, un articolo su due colonne intitolato “Vorsicht beim Kauf von Rohgold” firmato da C__________ B__________ e consultabile anche sul sito internet della rivista dal __________ 2023. Il contributo prendeva spunto dalla segnalazione di un lettore ed esaminava anzitutto l'offerta d'investimento in oro da lui ricevuta sulla base di un prospetto pubblicitario della S__________ G__________ T__________ AG e dei relativi contratti, segnalandone alcuni aspetti giudicati critici. Di seguito l'articolista riferiva delle indagini effettuate dalla rivista dalle quali risultava che la ditta era in correlazione con C__________ D__________ G__________, già condannato per truffa e le cui società sono da anni attive nel commercio di oro. Fra le imprese del gruppo menzionate nel contratto sottoposto al lettore, spiegava, figurava la AP 2 la quale utilizzava le stesse pagine internet delle precedenti società di C__________ D__________ G__________ e nel cui consiglio di amministrazione sedeva AP 1 avvocato dello stesso. Osservato che le due società menzionate non avevano dato riscontro alle domande della rivista, il pezzo terminava indicando che il lettore aveva rinunciato ai servizi della S__________ G__________ T__________ AG. Nella pagina accanto figurava inoltre un riquadro informativo intitolato “So geht man beim Goldkauf keine Risiken ein”.

 

                                  B.   Il 20 settembre 2022 AP 1, AP 2 e la S__________ G__________ T__________ AG si sono rivolti alla rivista saldo, alla AO 1 e all'articolista per ottenere la pubblicazione di un loro testo di risposta e la rimozione dell'articolo da “ogni sistema telematico”. Il 22 settembre 2022 AO 1 e C__________ B__________ hanno rifiutato di pubblicare il testo proposto. AP 1, AP 2 e la S__________ G__________ T__________ AG hanno reiterato la loro richiesta il 18 ottobre 2022. Il 21 ottobre 2022 l'editore e l'articolista hanno nuovamente respinto la richiesta.

 

                                  C.   AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza datata 30 dicembre 2022 denominata “istanza nell'ambito del diritto di risposta e istanza di adozione di misure cautelari e supercautelari” affinché vietasse alla AO 1 di divulgare, con ogni mezzo e in ogni forma, testi “contenenti informazioni relative all'istante”, le ordinasse di rimuovere l'articolo litigioso dal sito internet e dall'archivio della rivista saldo, impartisse tali ordini con la comminatoria dell'art. 292 CP e della multa disciplinare di fr. 5000.– e le ingiungesse di pubblicare a proprie spese il “dispositivo del decreto cautelare”. L'allegato, giunto in Pretura il 2 gennaio 2023, è stato trattato come istanza per l'adozione di provvedimenti cautelari e con decreto emanato senza contraddittorio lo stesso giorno il Pretore ha respinto l'istanza supercautelare e fissato alla convenuta un termine per presentare le sue osservazioni. Con allegato dell'8 febbraio 2023 la AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Il giorno seguente il Pretore ha preannunciato che, fatta salva la facoltà di replica spontanea degli istanti, egli avrebbe emanato la decisione sulla base degli atti senza ulteriori formalità in applicazione dell'art. 256 cpv. 1 CPC.

 

                                  D.   Statuendo il 10 marzo 2023 il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico degli istanti per metà ciascuno, con l'obbligo di rifondere alla convenuta, sempre in ragione di metà, fr. 3000.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 23 marzo 2023 per ottenere l'accoglimento della loro istanza o, in subordine, l'annullamento del decreto e rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2023 la AO 1 propone di respingere l'appello nella misura in cui ricevibile.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore degli istanti il 14 marzo 2023. Introdotto il 23 marzo 2023 l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 266 CPC il giudice può ordinare provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di comunicazione a carattere periodico soltanto se l'incombente lesione dei diritti dell'istante è tale da poter causare a quest'ultimo un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), se manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e se il provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). Le tre esigenze sono cumulative. Trattandosi in particolare di una lesione della personalità, essa è “manifestamente ingiustificata” nel senso dell'art. 266 lett. b CPC ove risulti palese già a un sommario esame (RtiD II-2009 pag. 641 consid. 4). L'illiceità deve riuscire evidente e palmare. Incombe all'istante non solo renderla verosimile, ma farla apparire pressoché certa (sentenza del Tribunale federale 5A_956/2018 del 22 aprile 2020 consid. 2 con richiami, pubblicato in: SJ 2020 I 326). In altri termini, la mancanza di ogni giustificazione per la diffusione di un servizio giornalistico suscettivo di ledere la personalità deve risultare evidente e le giustificazioni addotte dal convenuto non devono apparire escluse già di primo acchito (I CCA, sentenza inc. 11.2017.25 del 19 giugno 2019 consid. 4 con rinvii).

 

                                   3.   In concreto il Pretore ha anzitutto rilevato che gli istanti hanno postulato unicamente l'adozione di provvedimenti cautelari senza spiegare perché l'esercizio del diritto di risposta, che avevano fatto valere prima della litispendenza, non costituisca una misura sufficiente a tutela della loro personalità. Ne ha dedotto che “già per questo motivo, la richiesta di ordinare, a titolo cautelare, l'eliminazione dell'articolo” avrebbe dovuto essere respinta “in quanto sussidiaria rispetto al diritto di risposta”.

 

                                         Il primo giudice ha aggiunto che, in ogni modo, non sono adempiuti neppure i presupposti materiali per l'adozione di simili misure. Intanto – ha spiegato – gli istanti non hanno reso verosimile una lesione qualificata della loro personalità limitandosi bensì ad allegare generici pregiudizi, senza precisare il rischio che clienti o potenziali interessati possano venire a conoscenza della pubblicazione, apparsa in lingua tedesca e rivolta prevalentemente agli abbonati rispettivamente a pagamento anche nella versione online. Inoltre – ha continuato – la convenuta da parte sua ha reso verosimile sia l'interesse pubblico all'informazione su simili temi sia la veridicità dei fatti riportati mentre gli istanti si sono limitati a generiche contestazioni. Il Pretore ha sottolineato che per di più la misura richiesta non adempirebbe neppure il presupposto della proporzionalità le parti istanti essendo menzionate unicamente nel penultimo paragrafo dell'articolo di cui essi chiedono la completa rimozione. Quanto alla domanda volta a proibire future pubblicazioni, il primo giudice ha rilevato che gli istanti non hanno reso verosimile neppure l'incombenza di una minaccia alla loro personalità in ragione della pubblicazione di nuovi articoli. Egli ha quindi respinto l'istanza cautelare.

 

                                   4.   Narrati gli antefatti, ripercorsa la procedura di prima istanza ed esposti i principi di diritto in materia di provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di comunicazione a carattere periodico (pag. da 2 a 6), gli appellanti sostengono – riassumendo per argomenti le loro censure – che “le affermazioni riportate nell'articolo” non hanno alcun “fondamento oggettivo e imparziale” e sono “errate e fuorvianti”, sono state giustificate da “prove documentali” relative a un terzo e non pertinenti, “nulla hanno a che vedere” con loro e con la S__________ G__________ T__________ AG tant'è che i contatti fra C__________ D__________ G__________ e AP 1, di professione avvocato, si limitano a un patrocinio legale anni addietro. Essi fanno valere inoltre che l'articolo, ancorché in tedesco e accessibile solo agli abbonati, causa loro un “danno d'immagine, mettendone in dubbia luce la reputazione sociale e professionale”. Infine gli interessati asseverano che la diffusione dell'articolo litigioso non risponde a un preminente interesse pubblico d'informazione sia perché non è compito della convenuta il “controllo del buon funzionamento delle attività commerciali svolte dalle società” sia perché il pezzo “non contiene informazioni fondamentali tali da giustificare l'accessibilità al pubblico” (pag. da 6 a 8).

 

                                   5.   La convenuta obietta anzitutto, nelle sue osservazioni al­l'appello, che il rimedio giuridico è irricevibile per carenza di motivazione, l'istante limitandosi a ripetere pressoché letteralmente le argomentazioni addotte nell'istanza davanti al Pretore fatta eccezione di rimproveri generici e non circostanziati alla decisione impugnata.

 

                                         a)   Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023 del 24 aprile 2024 consid. 4.1 con rinvii). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.36 del 7 marzo 2023 consid. 4 con rinvii).

                                        

                                         b)   Nella fattispecie l'appello ripropone invero stralci dell'istanza presentata davanti al primo giudice (pag. 7 da metà). Inoltre gran parte dei rimproveri formulati contro il giudizio impugnato si rivelano meramente generici, sebbene alcune contestazioni siano più puntuali segnatamente quanto alla valenza probatoria di un documento e alla diffusione dell'articolo. A prescindere da ciò la questione è che gli appellanti non si confrontano, neppure di scorcio, con la prima motivazione del Pretore, secondo il quale l'istanza andava respinta già per il fatto che essi non hanno spiegato perché non bastasse a tutela della loro personalità esercitare il diritto di risposta da loro fatto valere prima della litispendenza (decreto impugnato, pag. 5 in alto). E dandosi più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), un ricorrente deve confrontarsi con tutte quante le motivazioni, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni singola motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023 consid. 4). Se ne conclude che, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; analogamente sul piano federale: sentenza del Tribunale federale 5A_98/2022 del 28 marzo 2023 consid. 2.1), l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

 

                                   6.   Si aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello non avrebbe avuto sorte migliore neppure in relazione alle censure rivolte alla seconda motivazione addotta dal Pretore. Intanto gli appellanti non indicano quali sarebbero le informazioni “errate e fuorvianti” contenute nell'articolo e si limitano bensì a sostenere che l'unica connessione fra loro e C__________ D__________ G__________ sia costituita da “una rappresentanza intercorsa anni addietro da parte dell'avv. AP 1” (pag. 6). Essi non contestano tuttavia gli accertamenti del primo giudice sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta in merito al coinvolgimento di C__________ D__________ G__________ nella società S__________ G__________ T__________ AG, alla collaborazione della stessa società con l'istante AP 2, al fatto che AP 1 sia avvocato di C__________ D__________ G__________, ai precedenti penali di quest'ultimo e ai risultati delle ricerche in merito alle condizioni di mercato per l'acquisto di oro (decreto impugnato, pag. 6 in alto). Gli appellanti asseverano altresì che i documenti prodotti dalla convenuta non sono pertinenti, ma per finire criticano “a titolo esemplificativo” solo le fotografie al doc. 22 che il primo giudice non ha neppure citato nella sua motivazione, per tacere del fatto che le medesime rendono verosimili frequentazioni recenti fra AP 1 e C__________ D__________ G__________ anche al di fuori dell'ammessa rappresentanza processuale. In definitiva le censure degli appellanti non sarebbero bastate, e da lungi, per sovvertire la valutazione del primo giudice sulla verosimile veridicità dei fatti riportati nel pezzo.

 

                                         Ciò premesso, anche volendo ammettere che lamentare un “danno d'immagine” alla “reputazione sociale e professionale” sia sufficiente a rendere verosimile un pregiudizio particolarmente grave alla personalità a prescindere dal cerchio dei potenziali lettori, determinante è che l'interesse pubblico alle informazioni contenute nell'articolo litigioso appare già di primo acchito preminente. Intanto il periodico saldo, che si definisce “Das Konsumentenmagazin – inseratefrei und unabhängig”, ha per obiettivo la consulenza e la tutela dei consumatori (doc. 2, copertina; doc. 3), sicché vigilare sull'attività di società che offrono servizi d'investimento rientra senz'altro nei suoi scopi e nella missione d'informazione della stampa salvaguardata dalle condizioni restrittive poste dall'art. 266 CPC per l'adozione di misure cautelari a protezione della personalità (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 266 con rinvii). Inoltre è indubbio l'interesse del pubblico ad essere informato sui rischi correlati ad investimenti in oro e nello specifico sull'offerta d'investimento della S__________ G__________ T__________ AG e della AP 2 (doc. 5 e 6),  come peraltro dimostrato dalla cronaca più recente (https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/__________.html). È appena il caso di rilevare, infine, che sulla richiesta subordinata volta all'annullamento del decreto impugnato e al rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio gli appellanti non spendono una parola. In definitiva, non fosse stato irricevibile per difetto di motivazione (sopra, consid. 5b), l'appello – per quanto ammissibile – sarebbe stato in ogni modo destinato alla reiezione.

 

                                   7.   Le spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). In applicazione dell'art. 106 cpv. 3 vCPC, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024 tutt'ora applicabile alla presente proceduta (art. 407f CPC a contrario) e considerato che gli appellanti hanno proceduto insieme, si giustifica che essi rispondano delle spese solidalmente. La tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). La convenuta, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 750.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.

                                        

                                   3.   Notificazione:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).