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Incarti n. 11.2023.49 |
Lugano 12 novembre 2025 |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici e della giudice |
Giani, presidente, Jaques Giamboni |
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cancelliera |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa CA.2021.292 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 settembre 2021 da
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D______ S______ J______, C______ d______ (Mo______)
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contro |
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dott. M______ J______, B______
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giudicando sull'appello del 6 aprile 2023 presentato da D______ S______ J______ contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 28 marzo 2023 (inc. 11.2023.45)
e sull'appello del 17 aprile 2023 presentato da M______ J______ contro il medesimo decreto (inc. 11.2023.49);
Ritenuto
in fatto: A. M______ J______ (1960) e D______ S______ J______ (1964) si sono sposati a Z______ il 29 dicembre ____. Dal matrimonio sono nati i figli E______
(____), G______ (____), M______ (____) e R______ (____), tutti maggiorenni e in parte ancora in formazione. M______ J______, ginecologo specializzato in procreazione assistita, già contitolare della società P______ SA, attiva nel settore della consulenza e l'assistenza nel contesto della procreazione assistita, dal 2017, dopo averla venduta, ne è diventato dipendente in veste di direttore sanitario fino al gennaio 2021. Nell'aprile di quell'anno, egli ha poi acquistato la particella n. ____ RFD di L______ (“stabile A______ A______”) in cui era ubicato il centro medico, per poi locare l'immobile alla medesima società. D______ S______ J______, economista, dal 2005 a febbraio 2018 ha lavorato al 50% per la P______ SA come assistente del marito e segretaria amministrativa. Sul momento della separazione i coniugi divergono: per la moglie il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di Mo______ (particelle n. 854 e 856 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) nel gennaio 2019 quando si è trasferito a B______, per il marito, invece, la separazione è intervenuta nell'agosto del 2018, quando ha locato un appartamento a C______.
B. Il 26 gennaio 2021 D______ S______ J______ ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, rivendicando un diritto di abitazione sull'abitazione coniugale fino al termine della formazione del figlio cadetto, sollecitando dopo di allora lo scioglimento della comproprietà immobiliare, il versamento di fr. 3 000 000.– in liquidazione del regime matrimoniale, la suddivisione a metà degli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio e un contributo alimentare per sé di fr. 8000.– mensili vita natural durante (inc. DM.2021.19). All'udienza del 26 aprile 2021, indetta per la conciliazione i coniugi si sono unicamente accordati sul principio del divorzio. Sugli altri punti le parti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato all'attrice, il 9 giugno 2021, un termine di 30 giorni, poi prorogato, per motivare la petizione. In un memoriale del 2 settembre 2021 la moglie ha sostanzialmente ribadito le proprie domande.
C. Lo stesso 2 settembre 2021 D______ S______ J______ ha postulato in via cautelare l'attribuzione dell'abitazione coniugale e un contributo alimentare per sé di fr. 11 000.– mensili dall'ottobre 2020 (CA.2021.292). Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2021 il marito ha aderito alla prima domanda, proponendo per il resto di respingere la richiesta di contributo alimentare. Al contraddittorio cautelare del 13 aprile 2022 le parti hanno riaffermato le loro domande ed entrambe hanno notificato prove. L'istruttoria cautelare si è chiusa il 19 gennaio 2023 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 27 febbraio 2023 esse hanno ribadito le loro posizioni, l'istante aumentando la pretesa di contributo alimentare a fr. 14 000.– mensili. In una replica spontanea del 3 mar-zo 2023 la moglie ha contestato l'applicabilità del metodo di calcolo dei contributi alimentari “a una fase” prospettata dal marito. Mediante duplica spontanea del 21 marzo 2023 il convenuto ha mantenuto il suo punto di vista.
D. Statuendo con decreto cautelare del 28 marzo 2023, il Pretore aggiunto ha assegnato l'abitazione coniugale in uso provvisorio alla moglie e ha fissato il contributo alimentare a suo favore in
fr. 10 161.– mensili da aprile a ottobre 2021, in fr. 9894.– mensili da novembre 2021 a dicembre 2022 e in fr. 7565.– mensili da gennaio 2023 in poi. Le spese processuali di fr. 4500.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2700.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il decreto cautelare appena citato D______ S______ J______ è insorta a questa Camera con un appello del 6 aprile 2023 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo di mantenimento per sé a fr. 14 000.– mensili da ottobre 2020 (inc. 11.2023.45). M______ J______ ha appellato a sua volta il decreto cautelare il 17 aprile 2023 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la soppressione del contributo alimentare o, in subordine, la riduzione a fr. 1142.50 mensili dal 1° aprile 2023 o, in via ancor più subordinata e in caso di applicazione del metodo “a due fasi”, a fr. 505.45 mensili, con la facoltà “qualora venissero ammessi contributi di mantenimento precedenti il mese di aprile 2023 di compensare i contributi arretrati con gli importi ricevuti dalla moglie tramite accrediti bancari dai conti del marito sui suoi conti, prelievi a contanti della stessa e assunzione spese da parte del marito” (inc. 11.2023.49).
Nelle loro osservazioni dell'8 maggio e del 22 maggio 2023 le parti hanno vicendevolmente concluso per il rigetto dell'appello avversario. Nel frattempo, con decreto del 10 maggio 2023, il presidente di questa Camera ha conferito all'appello del marito effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti dal 1° aprile 2021 fino al 31 marzo 2023.
F. Statuendo con sentenza dell'8 ottobre 2024, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha, in particolare, obbligato M______ J______ a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 7110.– mensili finché la stessa sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale e di fr. 7785.– mensili dopo di allora, vita natural durante, così come fr. 698 675.60 oltre interessi del 5 % in liquidazione del regime dei beni dall'“emanazione della sentenza”. Tale decisione è passata in giudicato.
Considerando
in diritto: 1. Gli appelli in esame riguardano la stessa causa e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). I due appelli inoltre vanno esaminati in parallelo, le censure sollevate dalle parti sovrapponendosi.
2. I decreti cautelari emanati in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) ed erano impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 vCPC in vigore fino al 31 dicembre 2024). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione dinanzi al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività dei due rimedi giuridici, il decreto cautelare è stato notificato al legale dell'istante il 29 marzo 2023 e alla patrocinatrice del convenuto il 5 aprile 2023 (tracciamenti degli invii n. __.__.______.____1/2, agli atti). Cominciati per ognuno a decorrere l'indomani, i termini di ricorso sarebbero scaduti così sabato 8 aprile 2023 per il primo e sabato 15 aprile 2023 per il secondo, salvo protrarsi per entrambi sino al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotti il 6 aprile 2023 da D______ S______ J______ e il 17 aprile 2023 da M______ J______, ultimi giorni utili (timbri postali sulle buste d'invio), gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.
3. Con la sentenza di divorzio il Pretore aggiunto ha disciplinato il contributo alimentare per D______ S______ J______ dal passaggio in giudicato della medesima decisione, ovvero dal 12 novembre 2024. Da quel momento, il provvedimento cautelare ha cessato quindi di esplicare i suoi effetti (DTF 146 III 286 consid. 2.2, 145 III 40 consid. 2.4). In tale misura l'appello diretto contro i contributi successivi a quella data risulta superato dagli eventi. Il rimedio in esame conserva ancora interesse – per contro – sulla regolamentazione del contributo alimentare da ottobre 2020 all'11 novembre 2024, periodo antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il contributo alimentare per la moglie continuando a essere disciplinato in quel lasso di tempo dall'assetto provvisionale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c con riferimenti; più recente: I CCA sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 2). Entro tali limiti occorre perciò procedere alla trattazione dell'appello.
4. Il 21 aprile 2023 M______ J______ ha prodotto copia del verbale dell'udienza del 18 aprile 2023 svoltasi davanti al Pretore aggiunto nella causa di divorzio durante la quale sono stati sentiti l'avv. E______ V______ e A______ S______. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC). Successivo al decreto impugnato e inoltrato sollecitamente, il verbale in questione è ricevibile e se ne terrà conto ove dovesse risultare utile ai fini del giudizio.
5. Nel decreto cautelare il Pretore aggiunto dopo avere stabilito l'applicazione del metodo di calcolo a due fasi, contestata dal marito, ha escluso che con tale criterio la moglie possa vedersi riconoscere un contributo alimentare che “trascenderebbe il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica”. Ciò premesso egli ha accertato il reddito del marito da attività lucrativa in fr. 23 200.– mensili fino al dicembre 2020, fr. 23 735.– per il gennaio 2021, fr. 19 665.– mensili da febbraio a ottobre 2021 e fr. 19 130.– mensili da novembre 2021 a dicembre 2022 così come quello immobiliare di fr. 24 515.– mensili, per complessivi fr. 47 715.– mensili da ottobre a dicembre 2020, fr. 48 250.– per il mese di gennaio 2021, fr. 44 180.– mensili da febbraio a ottobre 2021, fr. 43 645.– mensili da novembre 2021 a dicembre 2022 e fr. 24 515.– mensili da gennaio 2023 in poi. ll primo giudice ha rinunciato a imputare al marito un reddito ipotetico per la mancata riscossione delle indennità di disoccupazione, come chiedeva la moglie. Egli ne ha poi quantificato il fabbisogno minimo in fr. 16 135.– mensili fino al 2022 e in fr. 11 784.– mensili dal 1° gennaio 2023.
Quanto alla moglie, priva di redditi, il Pretore aggiunto, ha rinunciato a imputarle entrate ipotetiche e le ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 4633.– mensili. In tali circostanze e tenuto altresì conto dei fabbisogni minimi dei quattro figli, tutti ancora in formazione, di complessivi fr. 12 356.– mensili fino al 31 dicembre 2022 e di quello del solo R______ di fr. 2235.– mensili dal 1° gennaio 2023, per il primo giudice l'istante ha diritto alla copertura del proprio fabbisogno minimo e alla metà dell'eccedenza, onde un contributo alimentare di fr. 10 161.– mensili da aprile a ottobre 2021 di fr. 9894.– mensili da novembre 2021 a dicembre 2022 e di fr. 7565.– mensili dal 1° gennaio 2023.
6. M______ J______ contesta innanzitutto l'applicabilità alla fattispecie del metodo “a due fasi”, sostenendo che sommate le sue entrate professionali con quelle immobiliari il suo reddito deve essere considerato eccezionalmente elevato. A suo parere, quindi, si giustifica l'applicazione del metodo “a una fase”, ovvero secondo il dispendio effettivo. Ricordato che un coniuge può ambire al massimo al tenore di vita raggiunto prima della separazione, per l'appellante questo non può essere fondato sullo stipendio da lui percepito da gennaio 2018, dopo la vendita della P______ SA, né sui cespiti di reddito derivanti dalla locazione a quella società dello stabile percepito da maggio 2018 a pochi mesi dalla separazione. Per di più, egli soggiunge, fondarsi sul provento ottenuto dalla cessione delle azioni di quella società “è arbitrario” giacché questo non costituisce un reddito ma mera sostanza di cui la moglie ha “già in parte beneficiato e beneficerà nella liquidazione del regime matrimoniale”. Infine, epiloga l'appellante, visto che i suoi introiti sono aumentati in modo considerevole solo da gennaio 2018 (quelli professionali) e da maggio 2018 (quelli locativi), gli è stata preclusa la possibilità di dimostrare l'esistenza di una quota di risparmio ciò che avrebbe evitato o ridotto l'eccedenza da divedere con la moglie. In definitiva, per il marito, determinante per accertare l'ultimo tenore di vita è il reddito di cui i coniugi disponevano nel 2017, ultimo anno completo di comunione domestica – di circa fr. 200 000.– annui – ragione per cui si giustifica l'applicazione del metodo di calcolo a “una fase” fondato sul dispendio effettivo. Ciò evita di giungere a una situazione arbitraria e iniqua. Eventualmente, per l'appellante, si potrebbe applicare il metodo “a due fasi” prescindendo però dalla ripartizione dell'eccedenza.
a) Secondo giurisprudenza ormai consolidata per il calcolo di contributi alimentari (anche durante la procedura di divorzio) il metodo di calcolo valevole a livello svizzero è quello “a due fasi” in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita tra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). Se non vi sono figli, l'eccedenza va ripartita di norma a metà tra i coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_256/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.1.2 con rinvii). Quanto al metodo fondato sul dispendio effettivo (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a) o “a una fase” (DTF 147 III 298 consid, 4.4), esso rimane valido solo nel caso di una situazione “eccezionalmente favorevole” (DTF 147 III 305 consid. 4.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_864/2024 del 7 aprile 2025 consid. 3.1), in particolare nell'ipotesi in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 147 III 279 consid. 6.6, 300 consid. 4.5, 305 consid. 4.3).
b) Nel caso precipuo, anche tenendo già solo conto degli accertamenti del Pretore aggiunto, il reddito del marito varia tra
fr. 47 715.– e fr. 24 515.– mensili. Pur trattandosi di una situazione finanziaria favorevole, non si può ritenere che sia “particolarmente favorevole” ove si pensi che è ben lungi dalla soglia del milione di franchi annui, pari a fr. 83 333.– mensili, menzionata da alcuni autori per scostarsi dal metodo “a due fasi” (sentenza del Tribunale federale 5A_864/2024 del 7 aprile 2025 consid. 3.3 con rinvio a: Stoudmann, Entretien de l'enfant et de l'(ex-) époux - Aspects pratiques, in: Famille et argent, 11e symposium en droit de la famille 2021, pag. 76; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindersunterhalts - Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_319/2019 in: FamPra.ch 2021 pag. 267). Né, in concreto, ci si trova per altro in presenza di una situazione finanziaria complessa che rende difficile la determinazione dei redditi o in un caso in cui il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica è stato finanziato con la sostanza, ipotesi che potrebbero giustificare una deroga all'applicazione del metodo a “due fasi” (sentenza del Tribunale federale 5A_864/2024 del 7 aprile 2025 consid. 3.3 con rinvio a Mordasini-Rohner/Stoll, Die Praxisänderungen im (nach-) ehelichen Unterhaltsrecht auf dem Prüfstand, FamPra.ch 2021 pag. 530). Non si ravvisano pertanto gli estremi per far capo al metodo di calcolo ancorato al dispendio effettivo come vorrebbe l'interessato.
c) Per di più, solo nel memoriale conclusivo cautelare il marito ha proposto di scostarsi dal metodo “a due fasi” e di applicare quello del “dispendio effettivo”. Se non che, a quello stadio del procedimento, si sarebbe posta la questione di sapere se la moglie non fosse stata privata della possibilità di rendere verosimili quali fossero le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione, come le incombeva (sentenza del Tribunale federale 5A_573/2023 del 21 maggio 2025 consid. 9.1 con rinvio a DTF 115 II 424). Ad ogni modo, come si vedrà in appresso, l'applicazione del metodo “a due fasi” non conduce a riconoscere alla moglie contributi che trascendono il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Al riguardo, la decisione del Pretore aggiunto resiste alla critica.
d) Ciò non toglie, come si è detto, che determinante per la definizione dei contributi alimentari è l'ultimo tenore di vita che le parti hanno sostenuto insieme, senza trascurare le spese supplementari causate ora dalla doppia economia domestica, non un livello più elevato (DTF 148 III 359 consid. 5, 147 III 296 consid. 4.4; più recentemente: sentenza 5A_256/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.1.2; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami: da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 13a). Il metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7). Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la separazione (o dopo l'ultimo decreto cautelare), il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_945/2022 del 2 aprile 2024 consid. 8.2 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7). E nella fattispecie litigiosa è, appunto, la commisurazione dell'ultimo livello di vita sostenuto dai coniugi durante la vita in comune. Nel caso di specie, giovi pertanto esaminare in prima battuta tale aspetto.
7. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto si è limitato a rilevare che, indipendentemente dalla questione di sapere se la separazione è intervenuta solo nel 2019 come preteso dalla moglie o già nell'estate del 2018 come affermato dal marito, nel 2017 essi beneficiavano già di redditi cospicui come risultava dalla documentazione fiscale. Egli non ha trascurato che per il marito ciò era dovuto alla vendita della P______ SA, ma gli ha rimproverato di non aver spiegato perché il tenore di vita raggiunto grazie a tale operazione “non andrebbe considerato”. A suo parere, pertanto, “non si può concludere che, considerando il reddito conseguito dalla locazione dello stabile A______ A______, la moglie beneficerebbe di un tenore di vita più agiato rispetto a quello raggiunto in costanza di matrimonio, segnatamente nel 2017”. In definitiva egli ha così tenuto conto del reddito della sostanza immobiliare.
a) Relativamente al momento della separazione, dagli atti emerge che il marito ha locato un appartamento a C______ d______ dal 1° agosto 2018 (doc. 51), data cui fa risalire la separazione. D______ S______ J______ sostiene per contro che la separazione è intervenuta nel gennaio 2019 quando il coniuge si è trasferito a B______. Al riguardo, si conviene che il versamento saltuario di pigioni in favore di M______ B______, per di più nel 2021 (doc. 71, 72 e 74), desta qualche perplessità, tanto più in assenza di logiche spiegazioni. Dalla documentazione bancaria agli atti risultano nondimeno due addebiti del 3 luglio 2018 su un conto del marito di fr. 9000.– e di fr. 3300.–, verosimilmente in pagamento della caparra e di un canone di locazione (doc. 74). In tali circostanze, a un esame di verosimiglianza, non si può concludere per “l'inconsistenza del contratto di locazione” come pretende la moglie. Nulla rende verosimile perciò che la comunione domestica sia cessata solo nel 2019, tanto meno se si pensa che all'udienza di conciliazione, le parti avevano indicato di “vivere separati dal 2018” (verbale del 26 aprile 2021 pag. 1).
b) Premesso ciò dalle decisioni di tassazione si evince che i redditi da attività lavorativa della coppia assommavano nel 2015 a fr. 204 786.– (doc. 9), nel 2016 a fr. 203 899.– (doc. 10) e nel 2017 a fr. 45 333.– oltre a fr. 3 712 265.– provenienti dalla vendita della società del marito (doc. 12). Nel mese di gennaio 2018 M______ J______ è divenuto direttore sanitario della società venduta e il suo reddito da attività dipendente è aumentato a fr. 311 762.– annui (doc. 15) pari a fr. 25 980.– mensili. Ciò posto, l'incremento delle entrate è avvenuto quando i coniugi vivevano ancora assieme. A un esame sommario, si può presumere che la scelta di cedere la società e di esercitare un'attività quale dipendente sia stata presa dai coniugi di comune accordo. In circostanze siffatte, per determinare l'ultimo tenore di vita, non appare fuori luogo riferirsi a quest'ultima fase della vita in comune (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_1037/2019, del 22 aprile 2020, consid. 3.3). Ai fini del giudizio, occorre quindi dipartirsi da un reddito del marito di fr. 25 980.– mensili.
c) Per quanto concerne il provento della vendita della P______ SA, tassato dall'autorità fiscale come “utile dello studio medico”, M______ J______ sostiene, in sintesi, che nei redditi del 2017 non si debba tenere conto di tale cespite d'entrata poiché si tratta di “sostanza di cui la moglie ha già in parte beneficiato e beneficerà con l'imminente liquidazione del regime matrimoniale”. Egli assevera di avere ad ogni modo dimostrato che tale ricavo non è stato utilizzato per il mantenimento della famiglia, ma è stato usato per il pagamento delle imposte, dell'AVS e reinvestito per l'acquisto della particella n. ____ RFD di L______ (“________
”), oltre che suddiviso tra i coniugi in ragione di
fr. 750 000.– ciascuno.
d) Dagli atti risulta che la quota di spettanza del marito della cessione della società, pari a fr. 8 872 500.–, è stata accreditata su un conto dell'avv. E______ V______ che ha curato l'operazione. Da tale importo fr. 835 152.60 sono stati versati quale acconto per gli oneri AVS per il 2017, fr. 1 000 000.– sono stati trasferiti ai nuovi proprietari della società quale investimento, “condizione richiesta per la conclusione del contratto di vendita” (doc. 2 appello), mentre fr. 5 464 276.81 sono confluiti il 10 aprile 2018 su un conto del marito (doc. 57). Il 23 marzo 2017 M______ J______ ha acquistato lo stabile A______ A______ per fr. 8 350 000.– (doc. 82), importo versato l'11 aprile 2017 su un conto dello studio legale E______ V______ contestualmente al pagamento della tassa di bollo di fr. 25 050.– (doc. 71, pag. 3), mentre nel dicembre 2020 sono state saldate le imposte dirette relative al 2017 connesse alla vendita per complessivi fr. 716 197.– (doc. 61). Entrambi i coniugi hanno inoltre beneficiato di fr. 750 000.– ciascuno (doc. UU e 57).
Visto quanto precede, a un esame sommario non si può dire che, prima della separazione (fine luglio 2018), il ricavo della cessione societaria sia stato utilizzato per il mantenimento della famiglia. In particolare, il conto intestato alla moglie, su cui sono stati versati il 28 febbraio 2018 fr. 750 000.–, non evidenzia movimenti successivi, salvo un prelievo marginale di fr. 240.60 il 16 luglio 2018, irrilevante ai fini del tenore di vita (doc. UU). Dal conto del marito emergono invece uscite di fr. 8000.– mensili in favore di ciascun coniuge dal 25 maggio 2018, circostanza che la moglie stessa ha confermato nel suo memoriale conclusivo, riconoscendo che tali versamenti erano destinati a garantirle il mantenimento del tenore di vita (pag. 22), ma non ad aumentarlo. A un esame di verosimiglianza, e contrariamente alla deduzione del primo giudice, si può così escludere che l'operazione in questione abbia comportato un aumento dell'ultimo tenore di vita dei coniugi.
e) Per quanto attiene ai redditi locativi dell'immobile situato a Lu______ – su cui il primo giudice ha sorvolato – D______ S______ J______ chiede di conteggiarli tra i redditi del marito. Quest'ultimo oppone, nel suo appello, che quegli introiti, di sua pertinenza, non sono mai stati utilizzati per il mantenimento della famiglia ma rimanevano accantonati su un conto presso U______ B______ per gli “importanti lavori di ristrutturazione che tale immobile, di oltre novant'anni, necessiterà” (pag. 27). In realtà, in un secondo tempo egli ha sì confermato che quelle entrate venivano accantonate come risparmio, precisando tuttavia che una parte confluisce nel fondo di rinnovamento ma che un'altra parte è destinata alla manutenzione di un'imbarcazione (osservazioni all'appello avversario, pag. 12). Del resto, già in prima sede il convenuto aveva ammesso di attingere a una parte dei redditi dell'immobile in S______ per il mantenimento della famiglia (conclusioni pag. 5 in alto e pag. 14 in fondo). In circostanze siffatte, a un sommario esame, si può ragionevolmente ritenere che i prelievi e i pagamenti effettuati dal conto bancario U______ B______ negli anni 2016-2018 per complessivi € 46 320.– (doc. 76), pari a € 1286.– mensili e corrispondenti a fr. 1438.– mensili (al tasso di cambio medio per il 2016 di 1.0901, per il 2017 di 1.1119 e per il 2018 di 1.1538 (www.exchange-rates.org/it/storico-tassi-cambio/eur-chf-2016; -2017; -2018) siano stati utilizzati per garantire il tenore di vita della famiglia.
f) Non si trascura che dal mese di maggio 2018 le entrate di M______ J______ hanno registrato un incremento significativo dovuto all'incasso dalla locazione dello stabile “A______ A______”, quantificato dal Pretore aggiunto in fr. 24 515.– mensili e dal marito in fr. 18 820.25 mensili. Nella misura in cui è stato percepito per soli tre mesi prima della separazione, ad un esame di verosimiglianza tale cespite di reddito non può ritenersi avere concorso al tenore di vita dei coniugi. Esso non va quindi considerato, ragione per cui, in ultima analisi, l'ultimo tenore di vita sostenuto dalla famiglia può essere quantificato in fr. 27 418.– mensili (fr. 25 980.– + fr. 1438.–), importo che si avvicina peraltro a quello indicato dalla moglie nelle sue conclusioni (fr. 27 000.– mensili, pag. 22 in alto).
g) Per quel che è delle spese familiari – con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza – esse possono essere stabilite in fr. 6600.– mensili arrotondati (fr. 1700.– minimo vitale, fr. 1054.– interessi ipotecari, fr. 420.– olio riscaldamento, [doc. F3, pag. 2], fr. 50.– manutenzione impianto riscaldamento, fr. 18.– spazzacamino, fr. 44.– tassa acqua potabile, fr. 25.– tassa uso fognature, fr. 42.– giardiniere, fr. 20.– manutenzione impianto d'allarme, fr. 115.– assicurazione stabili, fr. 65.– assicurazione economia domestica + fr. 400.– telecomunicazioni [stima] + fr. 465.– premio cassa malati moglie, fr. 60.– assicurazione RC auto moglie, fr. 87.– imposta circolazione moglie, fr. 342.– premio cassa malati marito, fr. 225.– assicurazione RC auto marito, fr. 76.– imposta circolazione marito, fr. 52.– assicurazione professionale marito, fr. 147.– associazioni mediche marito, fr. 1250.– imposte). A quest'ultimo proposito, l'onere fiscale è stato stimato, dipartendosi della notifica di tassazione del 2016, ovvero l'ultima notifica ricevuta dai coniugi prima della separazione (doc. 10). Riguardo al terzo pilastro 3a, dagli atti (doc. 6.9), dall'estratto conto bancario riguardante il periodo aprile 2017– marzo 2018 (doc. 18), così come dal raffronto dei valori di riscatto al 26 gennaio e al 1 maggio 2021 e dalla loro entità (doc. 44 e 98) risulta che il premio di fr. 1287.– a favore di H______ è mensile, che quello di fr. 100.– della Cooperativa dei medici svizzeri (doc. 9.10) è annuale e che entrambe le assicurazioni erano già in vigore durante l'unione coniugale. Nel fabbisogno minimo dei coniugi tali premi non vanno riconosciuti poiché queste assicurazioni servono alla costituzione di un risparmio e se ne potrà tenere conto al momento della ripartizione dell'eccedenza (sentenza del Tribunale federale 5A_447/2023 del 16 luglio 2024 consid. 9 e rinvii). Tenuto conto dei costi per i figli, che secondo quanto indicato dal marito e riconosciuto dalla moglie ammontavano a fr. 12 356.– mensili, e del terzo pilastro (fr. 1295.– mensili), ne risulta un'eccedenza fr. 7000.– mensili arrotondati, corrispondenti a fr. 3500.– mensili per ciascun coniuge.
8. Ciò premesso, per quel che concerne la situazione dopo la separazione, controverso è innanzitutto il fabbisogno minimo della moglie che il Pretore aggiunto ha calcolato in fr. 4633.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 1054.–, olio riscaldamento fr. 795.–, spazzacamino
fr. 18.–, giardiniere fr. 42.–, allarme fr. 20.–, caldaia fr. 52.–, assicurazione stabili fr. 115.–, assicurazione economia domestica
fr. 65.–, premio cassa malati fr. 465.–, assicurazione RC automobile fr. 60.–, imposta di circolazione fr. 87.–, forfait telecomunicazioni fr. 160.– e imposte fr. 500.– [stima]). M______ J______ chiede di ridurlo a fr. 4283.15 mensili, mentre per la moglie esso va aumento a fr. 7794.– mensili. Le singole censure vanno esaminate separatamente.
a) Il Pretore aggiunto ha riconosciuto spese di riscaldamento per fr. 795.– mensili sulla scorta del giustificativo relativo alla fornitura del 2022 (doc. ZZ). Per il marito, la spesa va ricondotta a fr. 445.15 mensili come prospettato in un primo tempo dalla consorte sulla scorta delle fatture 2020 e 2021(doc. F3). Ora è di comune notorietà che nel 2022, a causa in particolare della situazione geopolitica mondiale e della ripresa economica post Covid-19, il prezzo dell'olio combustibile ha registrato una notevole impennata, salvo poi nel tempo stabilizzarsi, tanto che esso è nel frattempo sensibilmente diminuito. In circostanze del genere, a un esame sommario, si giustifica di ricondurre la spesa a un costo medio di fr. 600.– mensili.
b) Per quel che è delle spese di telecomunicazione, la moglie rimprovera al Pretore aggiunto di avere inserito l'importo forfetario di fr. 160.– mensili, analogo a quello riconosciuto al marito, scostando dai giustificativi da lei prodotti che attestano una spesa di telecomunicazioni di complessivi fr. 293.– mensili e la tassa Serafe di fr. 28.– mensili.
Nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono – segnatamente – un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione. Ora, è vero che questa Camera ha riconosciuto – sempre se le condizioni finanziarie lo permettevano – un forfait di fr. 150.– mensili nel fabbisogno minimo dei coniugi. Tale importo è stato ammesso tuttavia in casi nei quali la Camera si è trovata a dover ridefinire per la prima volta i contributi alimentari in applicazione del metodo a “due fasi”. Negli altri casi spetta pur sempre alle parti sostenere e rendere verosimile la spesa realmente sostenuta, trattandosi di una questione di fatto
(I CCA, sentenza inc. 11.2022.148 del 22 ottobre 2025 consid. 6 con rinvio).
Premesso ciò, nel caso in esame, l'istante ha fatto valere e documentato costi mensili medi per l'abbonamento al telefono cellulare e a quello fisso di fr. 177.– arrotondati (doc. F20), a cui vanno aggiunti fr. 40.– per il canone upc/Cablecom (collegamento via cavo) e fr. 26.– per la tassa Serafe del 2021 (doc. F21). Non si giustifica così di ricorrere a importi forfettari e la voce va fissata in fr. 243.– mensili.
c) In merito all'onere fiscale la moglie postula l'aumento del carico tributario a fr. 3500.– mensili per tenere conto dell'effettivo ammontare dei contributi alimentari che riceverà. Se non che, come si vedrà in appresso, il contributo alimentare in esito al presente giudizio non si scosta sensibilmente da quello stabilito dal Pretore aggiunto, di modo che l'importo di fr. 500.– mensili, di per sé non contestato, può essere confermato.
d) In definitiva il fabbisogno minimo mensile di D______ S______ J______ va quantificato in fr. 4525.– mensili arrotondati. Oltre alla copertura del proprio fabbisogno minimo, alla stessa va riconosciuto l'importo di fr. 3500.– mensili, corrispondente alla metà dell'eccedenza familiare esistente al momento della cessazione della vita comune.
9. M______ J______ chiede di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 3777.75 mensili per un'attività al 50% o di fr. 7000.– mensili per un'attività a tempo pieno. Nelle osservazioni all'appello D______ S______ J______ afferma che su questo punto l'appello avversario è irricevibile per carenza di motivazione, il marito limitandosi a riproporre argomentazioni già sollevate davanti al Pretore aggiunto. Ora, che un appello debba essere “scritto e motivato” nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata, è indubbio (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). Né doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023 del 24 aprile 2024 consid. 4.1 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025, consid. 3).
a) In concreto, è vero che l'appellante riprende ampi stralci del memoriale conclusivo, ma egli non manca di rimproverare al Pretore aggiunto di avere negato a torto l'esistenza delle condizioni per imporre alla consorte un reinserimento professionale, così come di non essersi chinato sulle sue argomentazioni secondo cui, avendo ella lavorato al 50% fino a cinque mesi prima della separazione, si giustificava di imputarle un reddito ipotetico pari a quello conseguito sino ad allora. Nel complesso l'appello adempie così i requisiti minimi di motivazione.
b) Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela dell'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già rammentato più volte che fino al passaggio in giudicato della relativa decisione continua a sussistere fra i coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4 con rinvio; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.108 dell'11 settembre 2025 consid. 8b). La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi una disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale – e a maggior ragione in pendenza di una causa di divorzio – si fa capo per analogia in materia di contributi alimentari ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 148 III 358 consid. 5 con rinvii). Da quel coniuge, pertanto, si può pretendere che si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento, come del resto gli sarà chiesto di fare al momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665 n. 4c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 7).
Il giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa. Ciò può rendere necessaria una modifica dell'accordo sul ruolo assunto dalle parti durante la vita in comune. Non è ad ogni modo compito del giudice dei provvedimenti cautelari valutare, nemmeno sotto il profilo della verosimiglianza, se il matrimonio abbia o meno concretamente influenzato la vita del coniuge creditore (DTF 148 III 360 consid. 5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_389/2023 del 6 novembre 2024 consid. 4.3; analogamente: RtiD II-2019 pag. 665 n. 4c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17c).
c) Nelle condizioni descritte, per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2023.134 del 17 luglio 2025 consid. 8).
Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). La giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclusa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano impedimenti, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono ancora una volta le circostanze del caso concreto, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, e 258 consid. 3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.134 del 17 luglio 2025 consid. 8).
d) In concreto, non è revocato in dubbio che la disunione dei coniugi, separati dall'estate del 2018, era ormai definitiva. D'altro lato, il marito medesimo ammette di aver versato alla consorte fr. 8000.– mensili dopo la separazione, di modo che quest'ultima poteva ancora legittimamente immaginare di non doversi attivare per trovare un impiego (a quel tempo già al 100%). Se non che, dopo l'avvio dell'azione di divorzio l'istante, debitamente patrocinata, non poteva più supporre che da lei non ci si aspettasse un reinserimento professionale. Quale creditrice alimentare, in circostanze siffatte, incombeva a lei rendere verosimile l'improponibilità di riprendere un'attività lucrativa. Ciò nonostante l'interessata non risulta essersi minimamente attivata nella ricerca di un'occupazione. Né risorse economiche della famiglia, seppure molto favorevoli, ostano di per sé a una ripresa dell'attività lucrativa da parte del coniuge creditore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_538/2019 del 1° luglio 2020 consid. 3.1 in: FamPra.ch 2020 pag. 1039).
e) Per quel che è dell'ammontare del reddito ipotetico, nel gennaio 2021 D______ S______ J______ aveva 57 anni e non denotava problemi di salute. Dagli atti risulta che essa ha conseguito nel 1989 una laurea in economia aziendale all'U______ U______ di Z______, che non ha mai svolto l'attività di economista, che ha lavorato solo nel settore marketing di un istituto bancario e che durante la vita in comune è stata impiegata per la società del marito operando “da casa come assistente/segretaria del marito, e negli anni 2016/17 in ditta per inserire dei dati in un sistema informativo nuovo” (deposizione dell'istante del 21 settembre 2022, verbali pag. 5 e 7). Essa parla correntemente l'italiano e il tedesco, capisce e parla l'inglese e lo spagnolo “ma non in modo fluente” mentre il francese lo capisce a livello scolastico senza parlarlo (loc. cit. pag. 7). La moglie ha confermato altresì di non essersi mai annunciata all'ufficio disoccupazione (loc. cit.). Non si trascura che a quell'età le occasioni d'impiego nel Cantone Ticino possano apparire aleatorie, il mercato del lavoro essendo caratterizzato dalla concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di manodopera frontaliera. Se non che spettava all'istante, creditrice alimentare, rendere plausibile l'oggettiva impossibilità di reperire un posto di lavoro. Essa, come si è detto, non ha tuttavia recato il benché minimo elemento concreto, nessuna ricerca di lavoro essendo stata documentata. Ne segue che, a un esame di verosimiglianza, non si può dire che per la moglie fosse irrealistico trovare un'occupazione. Valesse il contrario, si istaurerebbe una presunzione secondo la quale, senza nulla dimostrare, al raggiungimento di una certa età un soggetto sarebbe automaticamente escluso dal mercato del lavoro. Tale non è tuttavia l'orientamento giurisprudenziale.
f) Alla luce di tali accertamenti, si fosse anche l'interessata debitamente attivata per reperire un'attività a tempo pieno nel settore di sua competenza, un guadagno di fr. 7000.– mensili netti appare fuori dalla sua portata, tanto più se si pensa che la retribuzione percepita dalla società dal marito a un esame di verosimiglianza appare di favore alla luce delle mansioni da svolgere. D'altro canto, contrariamente all'assunto della moglie, non si può ritenere nemmeno a un giudizio di apparenza che l'impiego nella società del marito fosse fittizio, l'interessata avendo ammesso di avere comunque sia svolto in precedenza attività di supporto amministrativo al marito direttamente da casa e negli anni successivi di avere poi collaborato presso l’azienda, occupandosi dell’inserimento di dati nel nuovo sistema informatico (deposizione di D______ S______ J______ del 21 settembre 2022, verbale pagg. 5 e 7). In tali circostanze, si può ritenere a un sommario esame che essa ha acquisito una certa esperienza nel settore impiegatizio. In ultima analisi, si può ragionevolmente presumere che, con tutte le cautele del caso concreto e concedendole qualche mese per trovare un'occupazione, dall'aprile 2021 essa avrebbe potuto contare su un reddito attorno ai fr. 3000.– mensili netti corrispondenti per altro al salario raccomandato dall'Ordine dei medici del Cantone Ticino per un'impiegata generica vista la mancanza di una formazione specifica (https://omct.ch/assets/asm/stipendi-asm/stipendi-asm-e-impiegate-di-commercio-2021). Ne segue che l'appello del marito, su questo punto, deve essere accolto entro tali limiti.
10. Per quanto attiene alla situazione del marito, ai fini del presente giudizio basti rilevare quanto segue.
a) M______ J______ si duole che nel calcolo dei suoi redditi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2022 il Pretore abbia considerato l'indennità di fr. 440 000.– ricevuta a seguito del licenziamento da P______ SA, senza considerare che in quell'importo è compreso anche l'indennizzo di sei mesi di stipendio di fr. 165 000.– per torto morale. Egli chiede altresì di stralciare quanto percepito dall'attività svolta da gennaio a ottobre 2021 presso lo studio medico del dott. T______ S______ (fr. 535.– mensili) poiché tale entrata è già stata considerata ed è ad ogni modo superiore al suo reddito del 2017. Per tacere del fatto che, a un esame sommario, non si ravvisano ragioni per escludere entrate effettive percepite quale compensazione per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro rispettivamente come retribuzione di attività lucrativa, per finire l'interessato ripropone nei suoi calcoli gli importi accertati dal primo giudice, ossia fr. 19 665.– mensili (per il periodo da febbraio a ottobre 2021) e fr. 19 130.– mensili (per il periodo da novembre 2021 a dicembre 2022). Né egli contesta, nel principio, che l'indennizzo vada distribuito in quelle 23 mensilità. Premesso ciò, per praticità, la media del reddito dall'attività professionale da aprile 2021 a dicembre 2022, può essere stabilita in fr. 19 300.– mensili arrotondati.
b) Il marito pretende altresì di tenere conto del reddito derivante dalla locazione della particella n. 1064 RFD di L______ (“stabile A______ A______”) solo dal 1° gennaio 2023, ossia dopo la cessazione del computo delle entrate da attività lucrativa per evitare che la moglie profitti di redditi superiori a quelli conseguiti durante la vita in comune, e di ridurlo in ogni modo a fr. 18 820.25 mensili deducendo anche gli interessi ipotecari non considerati dal primo giudice e operando una media su due anni. In realtà la decisione del Pretore aggiunto di sommare tutti gli attuali redditi effettivi di costui, derivanti dall'attività lucrativa, da indennizzi sostitutivi o dalla locazione della sostanza immobiliare è corretta (sul principio: Stoudmann, op. cit., pag. 37). Peraltro delle obiezioni del marito relative al tenore di vita goduto prima della separazione già si è tenuto conto sopra (consid. 7; cfr. sul metodo per tener conto dell'aumento dei redditi dopo la separazione: Stoudmann, op. cit., pag. 256 e seg.).
Quanto alla quantificazione di tale reddito, il Pretore aggiunto lo ha accertato in fr. 24 515.– mensili deducendo dal reddito locativo lordo di fr. 354 000.– le spese di manutenzione indicate nella dichiarazione d'imposta del 2019 di fr. 59 790.–. M______ J______ obietta che occorre tenere conto anche degli interessi ipotecari, che secondo tale dichiarazione ammontano a fr. 69 419.– annui, ed operare una media con i dati del 2020, onde un importo di fr. 18 820.25 mensili. La moglie ammette la deduzione per l'aggravio ipotecario nei limiti di fr. 63 418.75 annui, obiettando tuttavia che le spese di manutenzione non vanno considerate poiché assunte direttamente dalla P______ SA in virtù del noto contratto di locazione concluso con il coniuge. Ora, per quanto attiene all'onere ipotecario, si giustifica di fare riferimento ai dati più recenti che attestano interessi nel 2021 per fr. 63 418.75, tanto più che il contributo alimentare decorre da quell'anno (doc. 54). Per il resto conteggi allestiti dal marito medesimo (doc. 17 e 53) o la dichiarazione d'imposta priva di giustificativi e neppure passata al vaglio dell'autorità fiscale (doc.16) non bastano a rendere verosimile esborsi per spese di manutenzione, ove appena si pensi che la locataria si è impegnata ad assumere oltre al canone di fr. 29 500.– mensili e alle spese accessorie anche le spese della manutenzione ordinaria (doc. 96, pag. 2). In definitiva, a un esame sommario, il reddito dalla locazione dello “stabile A______ A______” va ridefinito in fr. 24 215.– mensili arrotondati ([reddito lordo fr. 354 000.– ./. interessi ipotecari fr. 63 418.75] : 12 mesi).
c) Infine, in relazione al fabbisogno minimo del marito, che egli chiede di aumentare a fr. 22 912.45 mensili, basti rilevare che la posta di fr. 10 000.– mensili per imposte arretrate non può essere ammessa, tale debito fiscale essendo già stato considerato in sede di liquidazione del regime dei beni. Ai fini del giudizio non è necessario approfondire le altre poste litigiose.
10. Visto quanto precede, relativamente alla situazione per il periodo aprile 2021/dicembre 2022, anche accogliendo le pretese di M______ J______ di ammettere il fabbisogno minimo da lui rivendicato – fatta eccezione dell'onere fiscale arretrato (sopra, consid. 9c) – di fr. 12 912.– mensili e di confermare il fabbisogno minimo dei quattro figli in complessivi fr. 12 356.– fino al 31 dicembre 2022 e del solo R______ in fr. 2235.– dopo di allora, il quadro del bilancio familiare risulta il seguente:
Da aprile 2021 a dicembre 2022
reddito del marito fr. 43 515.—
reddito della moglie fr. 3 000.—
fr. 46 515.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 12 912.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 4 525.—
fabbisogno dei figli fr. 12 356.—
fr. 29 793.— mensili
eccedenza da ripartire fr. 16 722.— mensili
di cui eccedenza da garantire alla moglie fr. 3 500.— mensili.
Il marito può conservare per sé il
resto dell'eccedenza, per complessivi:
fr. 12 912.– + fr. 13 222.– fr. 26 134.— mensili,
può destinare al mantenimento dei figli: fr. 12 356.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4525.– + fr. 3500.– ./. fr. 3000.– fr. 5 025.— mensili.
Ne discende che M______ J______ dispone di risorse più che sufficienti per far fronte al proprio fabbisogno e a quello dei figli e per versare un contributo di mantenimento alla moglie che le garantisce il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, conservando per sé un margine ben più elevato. Ciò vale anche per il periodo successivo, pur considerando che egli non dispone più di redditi da attività lucrativa, le risorse familiari restano infatti sufficienti a garantire a entrambi i coniugi l'ultimo tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, così come risulta dal seguente bilancio familiare:
Da gennaio 2023 in poi
reddito del marito fr. 24 215.—
reddito della moglie fr. 3 000.—
fr. 27 215.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 12 912.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 4 525.—
fabbisogno di R______ fr. 2 235.—
fr. 19 672.— mensili
eccedenza da ripartire fr. 7 543.— mensili
di cui eccedenza da garantire alla moglie fr. 3 500.— mensili.
Il marito può conservare per sé il
resto dell'eccedenza, per complessivi:
fr. 12 912.– + fr. 4043.– fr. 16 955.— mensili,
può destinare al mantenimento di R______: fr. 2 235.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4525.– + fr. 3500.– ./. fr. 3000.– fr. 5 025.— mensili.
Ne segue in definitiva che il contributo alimentare va stabilito in fr. 5025.– mensili, importo che garantisce alla moglie l'ultimo tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Ciò esime dall'esaminare le ulteriori censure della medesima riguardanti il fabbisogno del marito e del figlio R______, come pure le richieste di lei di imputare al marito un reddito ipotetico e di includere nei redditi di lui i proventi dell'immobile di Lu______.
11. D______ S______ J______ chiede infine di vedersi attribuire la quota dell'eccedenza liberatasi con la fine dell'obbligo di mantenimento verso i figli. Il Pretore aggiunto ha constatato che da gennaio 2023 il padre unicamente è tenuto al mantenimento di R______ e ha così suddiviso l'eccedenza tra i coniugi in ragione di metà ciascuno. Prima di allora, il primo giudice ha ritenuto una spesa per i quattro figli di fr. 12 356.– indicata dal convenuto e, a suo dire, riconosciuta dall'istante. L'appellante contesta tale accertamento, ribadendo che già dalla separazione il marito aveva a carico solo R______ e non più gli altri figli. Ora anche volendo aderire alla tesi della moglie, che appare, già a un esame sommario, smentita dalla documentazione agli atti (doc. 20, 22, 58, 72 e 92), essa non pretende che la famiglia abbia vissuto in modo particolarmente parsimonioso durante il periodo in cui i figli erano agli studi. Per di più, appare verosimile che i coniugi accumulassero risparmi anche nel periodo in cui una parte delle loro risorse era consacrata al mantenimento dei figli (doc. 9 e 10). A un sommario esame, non si può ragionevolmente ritenere che essi prospettassero di utilizzare per il loro mantenimento le risorse liberate con la fine dell'obbligo alimentare verso i figli. Al contrario, si può invece presumere che i mezzi così liberati sarebbero andati ad accrescere la quota di risparmio (cfr. Stoudmann, op. cit., pag. 261 con riferimenti). Ne segue che al proposito l'appello della moglie non può trovare ascolto.
12. Resta infine da statuire sulla decorrenza del contributo alimentare. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha accertato che, dopo la separazione e fino al mese di ottobre 2020, il convenuto ha corrisposto volontariamente alla moglie fr. 8000.– mensili. Egli ha inoltre rilevato come l'istante medesima aveva ammesso di aver effettuato una serie di prelevamenti dai conti bancari cointestati con il marito, così come di aver continuato a disporre della carta di credito di lui fino al mese di aprile 2021. Il primo giudice ha pertanto ritenuto giustificato far decorrere il contributo di mantenimento solo da quel mese.
a) D______ S______ J______ contesta tale conclusione, facendo valere che tali prelevamenti “nulla hanno che vedere” con i contributi alimentari, trattandosi di prelievo di sostanza rientrante nei beni acquisti di cui ella ha diritto alla metà, tanto più che anche il marito ha prelevato fr. 46 000.– da un conto cointestato. Essa nega poi di avere ammesso l'uso della carta di credito fino al mese di aprile 2021, essendosi limitata a osservare che in quel mese la stessa le era stata bloccata. A suo dire, infine, spettava semmai al marito dimostrare che quanto da lei speso eccedeva i contributi alimentari ai quali essa aveva diritto, ciò che non ha mai allegato. Per l'interessato, dunque, si giustifica di far decorrere i contributi alimentari da ottobre 2020.
Da parte sua, M______ J______ assevera che dalla separazione a ottobre 2020 la consorte, oltre a percepire fr. 8000.– mensili, ha disposto di somme di denaro senza il suo consenso, incassando perciò complessivamente fr. 260 000.–. Dopo di allora, egli continua, la moglie ha trasferito sui propri conti complessivamente fr. 66 000.– e prelevato contanti per ulteriori fr. 43 000.–. Il marito rileva infine di avere continuato, anche dopo la separazione, ad assumere il pagamento di diverse spese riconducibili alla moglie medesima, mentre quest'ultima ha continuato a disporre della carta di credito fino alla fine di aprile 2021. A suo parere è quindi iniquo riconoscere contributi alimentari retroattivi, senza al contempo permettergli di compensarli con i versamenti da lui già eseguiti dopo la separazione, con gli importi prelevati dalla moglie (di complessivi fr. 325 000.–) e con le spese da lui sostenute. Di conseguenza, per l'interessato non vi sono i presupposti per accordare i contributi da ottobre 2020.
b) Ora, in esito al divorzio il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa del marito di reintegrare fr. 67 000.– prelevati dalla moglie da un conto bancario di lui tra giugno e settembre 2020 (sentenza 8 ottobre 2024 pag. 15 consid. 5.8.4.2.). Tenuto conto che tale somma non è quindi stata considerata nella liquidazione del regime matrimoniale e che la moglie medesima indica di avere effettuato i prelevamenti quale anticipo della liquidazione stessa, la conclusione del primo giudice di far decorrere i contributi dall'aprile 2021 resiste alla critica, l'importo prelevato superando – di gran lunga – la cifra complessiva di quanto essa avrebbe potuto pretendere a titolo di mantenimento in quei sei mesi (fr. 48 150.–). Al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.
13. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). M______ J______, che ha postulato la soppressione del contributo alimentare, consegue una riduzione da fr. 10 161.– mensili per il periodo dall'aprile 2021 all'ottobre 2021, da fr. 9894.– mensili dal novembre 2021 al dicembre 2022 e da fr. 7565.– mensili dal gennaio 2023 al novembre 2024 a fr. 5025.– mensili. Tutto ponderato si giustifica così che sopporti quattro settimi delle spese processuali, la rimanenza a carico della moglie, cui il marito rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (un settimo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Per quel che è dell'appello di D______ S______ J______, essa esce completamente soccombente e dovrà così corrispondere al marito un'adeguata indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso nella redazione delle relative osservazioni. L'esito dell'attuale giudizio impone la riforma degli oneri di prima sede, che sono poste per un terzo a carico del marito e per due terzi a carico della moglie, che verserà al marito fr. 2700.– per ripetibili ridotte.
14. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nondimeno di un provvedimento cautelare, il ricorrente potrà far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi
decide: I. Le cause inc. n. 11.2023.45 e 11.2023.49 sono congiunte.
II. L'appello di M______ J______ è parzialmente accolto nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1.2 Il marito è condannato a versare alla moglie, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 5025.– mensili dal mese di aprile 2021.
2. Le spese processuali di fr. 4500.– sono poste per due terzi a carico della moglie e per un terzo a carico del marito, al quale la moglie rifonderà fr. 2700.– per ripetibili ridotte.
III. Le spese di tale appello, di fr. 4000.–, sono poste per quattro settimi a carico dell'appellante e per tre settimi a carico di D______ S______ J______, cui M______ J______ rifonderà fr. 750.– per ripetibili ridotte.
IV. L'appello di D______ S______ J______ è respinto.
V. Le spese di tale appello, di fr. 4000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà al M______ J______ fr. 2600.– per ripetibili.
VI. Notificazione:
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– avv. A______ F______ F______, V______; – avv. P______ C______ D______, L______.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).