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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2019.291 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 ottobre 2019 da
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contro |
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giudicando sull'appello del 14 aprile 2023 presentato da AO1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 24 marzo 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (____) e AO1 (____), cittadini italiani, si sono sposati a P______ (Mi______) il 19 giugno ____ adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati S______, il __ a______ 2005, e A______, il __ g______ 2008. Nella primavera del ____ la famiglia si è trasferita in Svizzera. Il marito, economista, lavora per la______ SA di Par______, società finanziaria della quale è azionista insieme con la A______ SA, di cui è azionista unico. Economista anch'essa, la moglie ha lavorato per la U______ Banca M______ S______ di Mi______, a tempo pieno fino al ____ e al 50% fino al 2011, dedicandosi in seguito alla cura dei figli. Per AP1 i coniugi si sono separati nell'ottobre del 2016, quando egli ha lasciato l'abitazione coniugale di L______ per trasferirsi a Mo______ (particella n. ____ RFD di C______ d______, sezione di Mo______, appartenente alla A______ SA). Secondo AO1 invece la separazione definitiva è intervenuta solo nell'aprile del 2017.
B. Adito il 27 febbraio 2017 da AP1 a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 13 agosto 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato i figli alla medesima (riservato il diritto di visita paterno), ha confermato una curatela educativa in favore dei minori, ha obbligato AP1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 12 800.– mensili, oltre a garantirle l'uso di un'Audi ‟Q5ˮ e le relative spese, ha fissato un contributo alimentare per S______ di fr. 3040.– mensili e uno per A______ di fr. 2110.– mensili, aumentato a fr. 2540.– mensili dal 1° febbraio 2020, oltre agli assegni familiari e al pagamento delle rette del collegio privato TASIS (T______ A______ School I______ S______, Mo______), con copertura di tutti i costi delle attività extrascolastiche e del conservatorio (inc. SO.2017.978).
C. Il 14 ottobre 2019 AP1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore, proponen-do di affidare i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato il suo diritto di visita. Inoltre egli ha offerto un contributo alimentare per S______ di fr. 2432.55 mensili e uno per A______ di fr. 1690.35 mensili fino al gennaio del 2020, aumentato in seguito a fr. 2035.35 mensili, oltre assegni familiari, come pure il pagamento delle rette del collegio privato TASIS e di ogni altra spesa straordinaria fino alla maggiore età o al termine della formazione, rifiutando ogni contributo alla moglie. Egli ha chiesto infine di liquidare i rapporti di dare e avere nel senso che ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e ha proposto di dividere a metà le prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio.
D. All'udienza del 10 febbraio 2020, indetta per la conciliazione, le parti si sono accordate sul principio del divorzio, sull'affidamento dei figli alla madre con esercizio in comune dell'autorità parenta-le, sul diritto di visita paterno, sul mantenimento della curatela educativa in favore dei minori e sulla suddivisione a metà degli averi previdenziali con versamento del conguaglio su un conto di libero passaggio intestato alla moglie. Sugli altri punti i coniugi non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione.
E. In un memoriale del 9 marzo 2020 AP1 ha ribadito le proprie domande, adeguando l'offerta di contributo alimentare per S______ in fr. 2407.55 mensili e quella per A______ in fr. 2010.35 mensili, assegni familiari non compresi, oltre al pagamento delle rette della scuola privata fino alla maggiore età o al termine della formazione. Un'istanza da lui presentata lo stesso giorno per ottenere la soppressione già in via cautelare del contributo alimentare per la moglie è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 30 settembre 2020 (inc. CA.2020.54).
F. Nel frattempo, con risposta del 4 settembre 2020 AO1 ha rivendicato un contributo alimentare per sé, sotto forma di liquidazione, di fr. 4 500 000.– dietro costituzione di adeguate garanzie, o in via subordinata, sotto forma di una rendita di fr. 19 600.– mensili, come pure un contributo alimentare di fr. 3074.40 mensili per S______ e uno di fr. 2775.65 mensili per A______, oltre
assegni familiari e pagamento delle rette scolastiche, fino al termine della formazione scolastica o professionale. Essa ha postulato altresì il versamento di fr. 51 000.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere. Replicando il 23 febbraio 2021, AP1 ha ribadito il suo punto di vista, aumentando l'offerta di contributo alimentare per S______ a fr. 2419.55 mensili e quella di contributo per A______ a fr. 2020.50 mensili. In una duplica del 2 luglio 2021 AO1 ha mantenuto le proprie domande, salvo maggiorare la richiesta subordinata di contributo alimentare per sé a fr. 20 000.– mensili.
G. Alle prime arringhe del 27 settembre 2021 le parti hanno confermato le rispettive posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 4 gennaio 2023 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 10 febbraio 2023 l'attore ha riaffermato le proprie domande iniziali, tranne aumentare l'offerta di contributo alimentare per S______ ai fr. 2838.– mensili e quella di contributo per A______ a fr. 2888.– mensili, non senza rivendicare fr. 75 420.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere. Nel suo allegato dello stesso giorno la convenuta ha adeguato la richiesta subordinata di contributo alimentare per sé a fr. 23 585.05 mensili e quella per i figli a fr. 2252.65 mensili ciascuno, oltre assegni familiari. Essa ha chiesto anche di ordinare all'istituto previdenziale del marito di versare fr. 344 322.90 su un conto di libero passaggio a lei intestato. In osservazioni spontanee del 20 febbraio 2023 AO1 ha aumentato poi la pretesa di contributo alimentare per i figli a fr. 5121.40 mensili ciascuno. Chiamato a presentare osservazioni, AP1 ha avversato il 6 marzo 2023 tale richiesta. Nel frattempo, dal 28 marzo 2022 la A______ SA non è più proprietaria della particella n. ____ RFD di C______ d______, sezione di Mo______.
H. Statuendo con sentenza del 24 marzo 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 5866.– mensili fino al pensionamento di lei e ‟la differenza tra fr. 6027.– mensili e le rendite AVS e LPP dopo di allora e a vita”. Inoltre egli ha stabilito un contributo alimentare per S______ di fr. 3141.– mensili e uno per A______ di fr. 3593.– mensili fino al gennaio del 2024, ridotto a fr. 2888.– mensili dopo di allora, oltre assegni familiari e al pagamento delle rette del collegio privato e dell'università, con copertura di tutti i costi delle attività extrascolastiche e del conservatorio, fino alla maggiore età o il termine di una formazione adeguata. Egli ha obbligato infine AP1 a versare alla moglie fr. 51 000.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere, ogni coniuge rimanendo per il resto proprietario dei beni in suo possesso, e ha ordinato alla F______ SA di M______ di trasferire fr. 172 161.45 dall'avere previdenziale del marito su un conto previdenziale intestato alla moglie. Le spese processuali di complessivi fr. 15 000.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
I. Contro la sentenza appena citata AO1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 aprile 2023 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per sé sia fissato in fr. 17 786.40 mensili fino al pensionamento e gli atti siano rinviati al Pretore per calcolare, previo accertamento delle sue rendite AVS e LPP, l'ammontare del contributo alimentare dovutole dopo il pensionamento. In subordine essa ha chiesto di fissare tale contributo nella ‟differenza tra fr. 17 786.40 mensili e le rendite AVS e LPP da lei percepiteˮ o in almeno fr. 16 000.– mensili vita natural durante. Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2023 AP1 ha proposto di respingere l'appello. In una replica spontanea del 16 giugno 2023 AO1 ha ribadito le proprie domande. AP1 non ha più reagito.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al legale della convenuta il 27 marzo 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Inoltrato il 14 aprile 2023, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Alle sue osservazioni all'appello AP1 acclude il diploma rilasciato il 27 maggio 2023 al figlio S______ dal collegio privato TASIS (doc. DDDDDD). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivo alla decisione impugnata ed esibito senza indugio in appello, il documento in questione è pertanto ammissibile. Nella misura in cui appare di rilievo, esso sarà pertanto considerato ai fini del giudizio.
3. Litigioso rimane in questa sede il contributo alimentare per la moglie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Nella sentenza impugnata il Pretore ha riscontrato anzitutto un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, ciò che conferisce a quest'ultima il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Constatato che la situazione economica del marito è molto agiata, per calcolare i contributi alimentari in favore di moglie e figli il Pretore si così è scostato dall'abituale metodo “a due fasi” applicando in sua vece il metodo “a una fase”, determinato in base al tenore di vita precedente.
A tal fine il Pretore ha calcolato il debito mantenimento della convenuta in fr. 10 133.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per coniuge affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 3150.– [già dedotte le quote del 30% comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], elettricità fr. 79.25, assicurazione economia domestica fr. 12.80, premio della cassa malati fr. 397.80, abbigliamento fr. 294.–, vacanze fr. 800.–, spese telefoniche fr. 114.–, ‟Cablecomˮ fr. 122.65, “Serafe” fr. 27.90, costo dell'appartamento di Mi______ fr. 577.50, imposte per l'abitazione di Mi______ fr. 76.–, assicurazione auto fr. 240.70, imposta di circolazione fr. 91.70, carburante fr. 95.75, spese per i cani fr. 100.–, onere fiscale fr. 2603.– [già dedotte le quote dei figli di fr. 3397.– complessivi]). Quanto alla capacità della moglie di far fronte autonomamente al proprio mantenimento, il Pretore ha imputato a AO1 un reddito ipotetico di fr. 3414.– mensili all'80% fino al 31 gennaio 2024 e uno di fr. 4267.– mensili al 100% dopo di allora. Egli ha accertato così uno scoperto di fr. 6719.– mensili fino al gennaio del 2024 e di fr. 5866.– mensili in seguito.
Ciò posto, il Pretore ha poi appurato le entrate del marito in complessivi fr. 116 294.– mensili (fr. 4099.– percepiti dalla la______ SA e fr. 112 194.– ottenuti da titoli e capitali della A______ SA). Quanto al fabbisogno effettivo, per il primo giudice anche volendo ammettere quello indicato dall'attore di fr. 70 255.10 mensili l'interessato è in grado di far fronte al contributo alimentare per la moglie, come pure ai contributi per S______ di fr. 3141.– mensili e per A______ di fr. 3593.– mensili (compreso un contributo di accudimento di fr. 853.– mensili) fino al gennaio del 2024 e di fr. 2888.– mensili dopo di allora, oltre assegni familiari, e al pagamento delle rette scolastiche e dei costi delle attività extrascolastiche e del conservatorio. In definitiva, tenuto conto che fino al gennaio 2024 “sul fabbisogno effettivo scoperto della moglie occorre computare il contributo di accudimento di fr. 853.– mensili”, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per AO1 in fr. 5866.– mensili fino al pensionamento di lei e nella differenza tra “fr. 6027.00 mensili e le rendite AVS e LPPˮ in seguito, vita natural durante.
4. L'appellante contesta anzitutto il proprio fabbisogno effettivo calcolato dal Pretore in fr. 10 133.– mensili, chiedendo di aumentarlo a fr. 17 786.40 mensili. Essa lamenta il mancato riconoscimento del costo del posteggio di fr. 270.– mensili, rivendica fr. 2095.50 mensili per il costo dell'abitazione di Mi______, critica il carico fiscale relativo a quell'immobile, chiedendo di aumentare l'onere tributario a fr. 7180.95 mensili, come pure di riconoscerle di fr. 2000.– mensili quale spillatico, di ammettere fr. 1084.85 mensili per il leasing dell'automobile, fr. 90.– mensili per l'abbonamento della palestra e fr. 20.– mensili per il commercialista. Le voci vanno esaminate singolarmente.
a) Per quel che è del posteggio, il Pretore non ha riconosciuto l'esborso perché, seppure documentato e facente parte del tenore di vita della moglie, la pretesa è stata ha fatta valere soltanto nel memoriale conclusivo, e quindi tardivamente. L'appellante non contesta di avere fatto valere quell'esborso soltanto nell'allegato conclusivo, ma sostiene che spettava all'attore contestarne la tempestività. E siccome egli non ha presentato osservazioni spontanee, “sollevare la questione solo dopo che il giudice ha statuito va contro la buona fede”. A suo avviso non vi sono motivi quindi per non ammettere la spesa, tanto più che, come riconosce il Pretore, essa fa parte del suo tenore di vita.
L'aggiunta nel memoriale conclusivo di una nuova voce di spesa al fabbisogno corrente da parte dalla convenuta si traduce in una modifica della richiesta di giudizio. Una simile modifica è lecita se sono date le premesse dell'art. 227 cpv. 1 CPC (la nuova pretesa dev'essere giudicata secondo la stessa procedura della pretesa precedente, se ha un nesso materiale con la medesima oppure se la controparte vi acconsente) e se è fondata su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 230 cpv. CPC). In concreto, la pretesa non è fondata né su fatti nuovi né su mezzi di prova nuovi tant'è che la convenuta si è limitata a rinviare agli atti della procedura a tutela dell'unione coniugale. A ragione dunque il Pretore ha rilevato nella fattispecie l'irricevibilità della pretesa avanzata per la prima volta dalla convenuta nel memoriale conclusivo riguar-do ai costi del posteggio (cfr. Heinzmann/Clément in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 12 ad art. 230. Ne discende l'infondatezza dell'appello.
b) In merito alle spese per l'appartamento di Mi______ (recte: C______ M______), comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno, il Pretore ha constatato che l'immobile non è ancora stato venduto né è stato appigionato (come prospettava il marito). Nel fabbisogno effettivo della convenuta egli ha riconosciuto così fr. 577.50 mensili complessivi (fr. 439.– per la metà delle rate del mutuo ipotecario calcolate sulla media tra il 2011 e il 2016 e fr. 138.50 per la metà delle spese condominiali). Egli non ha ammesso invece i costi del gas per il riscaldamento né quelli per l'elettricità siccome non dimostrati “con il grado della prova piena”. L'appellante censura tale opinione, sostenendo che nella procedura a tutela dell'unione coniugale l'attore aveva riconosciuto il costo dell'alloggio da lei rivendicato, di complessivi fr. 2095.50 mensili, e che nella procedura divorzio egli non ha contestato simile importo, limitandosi a obiettare di voler vendere l'immobile o di volerlo locare. A suo parere pertanto la mancanza di prove lamentata dal marito nel memoriale conclusivo era irrita, come essa aveva eccepito del resto nelle sue osservazioni spontanee a quel memoriale.
Davanti al Pretore AP1 aveva quantificato il fabbisogno effettivo della moglie in fr. 5729.50 mensili, contestando quello di fr. 13 800.– mensili riconosciuto nelle misure a tutela dell'unione coniugale. Egli censurava in particolare il noto importo di fr. 2095.50 mensili con l'argomento che la moglie non poteva pretendere di sostenere il pagamento di tale somma per coprire il costo dell'alloggio a Mi______, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno, mentre tale immobile poteva essere “posto a reddito di modo da coprire almeno i costi oppure venduto” (motivazione della petizione del 9 marzo 2020, pag. 7 punto 6.3; replica del 23 febbraio 2021, pag. 9 punto 6h). Solo nel memoriale conclusivo del 10 febbraio 2023 egli ha eccepito che gli interessi ipotecari e le spese condominiali non erano provate (pag. 12). Contrariamente alla precedente procedura, quindi, l'inclusione di tale posta nel fabbisogno effettivo della moglie era contestato, sicché spettava a AO1 spiegare perché, trattandosi di una comproprietà, essa potesse pretendere di vedersi riconoscere l'integralità dei costi dell'immobile. Nulla essa ha tuttavia addotto in proposito. Al riguardo la decisione del Pretore di riconoscere solo la metà degli oneri resiste dunque alla critica. Quanto all'ammontare di tali costi, l'attore non ha contestato di per sé la somma di fr. 2095.50 mensili complessivi fatta valere dalla convenuta, corrispondenti a quanto riconosciuto nelle misure protettrici dell'unione coniugale. L'importo non andava pertanto ulteriormente dimostrato. Ne segue che nel dispendio dell'appellante va inserito l'ammontare di fr. 1047.75 mensili.
c) Circa le imposte riconducibili all'abitazione di C______ M______, il Pretore ha riconosciuto fr. 76.– mensili, corrispondenti alla metà della media di quanto versato nel biennio 2015-2016. L'appellante fa valere che solo nel memoriale conclusivo il marito ha contestato l'importo di fr. 325.– mensili da lei esposti. In realtà, dal modulo di pagamento unificato prodotto dalla convenuta stessa, si evince che quest'ultima detiene immobili in due diversi comuni italiani (cfr. i codici ente/codici comune dei due coniugi) e che per quello in comproprietà con il marito l'imposta municipale unica (IMU) ammonta a € 1016.– annui pagabili in due rate (doc. 20). Ne segue che non si giustifica di ammettere nel dispendio dell'appellante l'intero aggravio a carico dei comproprietari, ma che quello personale dell'appellante va aumentato a fr. 84.25 mensili.
d) Per quanto riguardo lo spillatico di fr. 2000.– rivendicato dalla convenuta, il Pretore non l'ha riconosciuto perché la sola deposizione della moglie nella procedura a tutela dell'unione coniugale non basta a dimostrare la pretesa. L'appellante obietta che la sua testimonianza ha invece valore probatorio e che in assenza di affermazioni contrarie del marito il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere tale importo. Ora, si conviene che l'interrogatorio di una parte a norma dell'art. 191 CPC è un mezzo di prova (art. 168 CPC) – non solo sussidiario – su cui il giudice può fondarsi per emanare la propria decisione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 8a). Sta di fatto che, in linea di principio, il giudice dà credito alla dichiarazione di una parte solo in presenza di circostanze particolari che ne confermino la veridicità o, quanto meno, in presenza di indizi oggettivi a sostegno di tali dichiarazioni (sentenza del Tribunale federale 4A_125/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.5.2 con rinvio, in: SJ 2024 pag. 541). Contestata dal marito, in concreto la pretesa andava così corroborata da altri mezzi di prova che nella fattispecie fanno totale difetto. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
Si aggiunga che secondo l'interessata medesima nel caso specifico lo spillatico le era elargito per ‟spese personali, parrucchiere, estetista, vestiti, cose da donne ecc.ˮ (verbale del 27 novembre 2018, pag. 5 nell'inc. SO.2017.978). E nel dispendio di AO1 il Pretore ha riconosciuto spese per l'abbigliamento di fr. 294.– mensili, così come un forfait (definito “minimo vitaleˮ) di fr. 1350.– mensili, posta che nel minimo esistenziale del diritto esecutivo comprende già le spese di abbigliamento, quelle del parrucchiere e dell'estetista (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292, cifra I; I CCA, sentenza inc. 11.2019.9 del 27 agosto 2020 consid. 4b). Non si giustificano dunque ulteriori maggiorazioni.
e) Relativamente al leasing dell'automobile, il Pretore non l'ha ammesso sia perché quello di fr. 1084.85 mensili riferito a un'Audi ‟Q5ˮ proprietà della la______ SA è scaduto nel gennaio del 2016, sia perché la convenuta dispone di capitali sufficienti per acquistare un veicolo. L'appellante afferma di continuare a usare gratuitamente quell'automobile perché alla scadenza del leasing la società del marito l'ha riscattata, ma dà atto che con il divorzio essa non potrà più fruire di simile beneficio. A mente sua non si giustifica tuttavia di costringerla ad attingere alla propria sostanza per acquistare un'altra automobile, poiché ciò non le garantirebbe più la possibilità di far fronte al proprio mantenimento mentre il marito dispone di un ingente patrimonio.
In concreto non è revocato in dubbio che durante la comunione domestica AO1 adoperasse un'Audi ‟Q5ˮ per la quale la______ SA pagava le rate del leasing e che essa ha continuato a usare tale veicolo anche dopo l'estinzione del leasing. AP1 ha dichiarato tuttavia di non essere più disposto a mettere a disposizione della convenuta una vettura dopo il divorzio. In concreto l'uso di un veicolo privato fa parte nondimeno del tenore di vita sostenuto dalla moglie. Quanto al finanziamento, questa Camera ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza, nel senso che per diritto federale è corretto includere nel fabbisogno minimo di un coniuge le intere rate di un leasing riguardante un veicolo di natura impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF), ma non si può obbligare quel coniuge a comperare il veicolo con sostanza propria (RtiD I-2022 pag. 572 n. 6c consid. 3). Non sussistono ragioni per scostarsi da tale principio nemmeno qualora si applichi nel calcolo del dispendio il metodo a “a una fase”.
Riguardo all'ammontare della spesa, l'appellante rivendica l'importo di fr. 1085.– mensili, corrispondenti alla rata versata dalla società del marito per il leasing dell'Audi “Q5“ (doc. NNNN). Certo, essa non ha acceso alcun leasing. Il marito trascura tuttavia che, finché può contare sull'automobile messa a sua disposizione gratuitamente dalla società del marito, non v'era alcuna necessità per lei di procurarsi una vettura. Per stipulare ora un leasing riguardante un veicolo analogo a quello finora utilizzato la rata di fr. 1084.75 mensili risulta consona alla situazione finanziaria delle parti. Il dispendio effettivo di AO1 va adeguato di conseguenza.
f) Il Pretore non ha incluso nel dispendio effettivo della convenuta il contributo AVS (fr. 1373.60 mensili), giacché dopo il divorzio AO1 sarà tenuta a esercitare un'attività lucrativa. L'appellante contesta di dover riprendere un'attività lucrativa e sostiene che, quand'anche dovesse ricominciare a lavorare, essa non potrà versare un contributo di tale entità, sicché “la voce andrà semmai ridotta dell'importo che verrà prelevato mensilmente dal suo reddito”. In realtà, come si vedrà in appresso, la decisione del Pretore di imputare alla convenuta un reddito ipotetico di fr. 4267.– mensili per un'occupazione a tempo pieno è fondata. Ad ogni modo, contrariamente all'opinione dell'appellante, solo per gli assicurati con un'attività lucrativa non esercitata durevolmente a tempo pieno (meno di nove mesi l'anno o con un grado d'occupazione inferiore al 50 %) la cassa di compensazione procede a un calcolo comparativo per determinare se i contributi provenienti da tale attività (inclusi i contributi del datore di lavoro) corrispondano almeno alla metà dei contributi che costoro dovrebbero versare come persone senza attività lucrativa (‹https://www.ahv-iv.ch/p/ 2.03.ihttps://www.ahv-iv.ch/p/tività lucrativa a tempo pieno non è tenuto quindi a versare contributi aggiuntivi. Al proposito l'appello cade nel vuoto.
g) Per quel che è dell'abbonamento alla palestra di fr. 90.– mensili, il Pretore non ha riconosciuto la spesa perché
l'esborso si riferisce al 2020 e, quindi, a un periodo successivo alla separazione. Per la convenuta il ragionamento del primo giudice è contraddittorio, giacché nella decisione a tutela dell'unione coniugale la spesa non era stata considerata non perché questa non sussistesse durante la vita in comune dei coniugi, ma perché agli atti non v'era alcun riscontro della sottoscrizione di un abbonamento. Nella procedura di divorzio, per contro, il marito ha contestato l'attualità della posta, ma non che questa rientrasse nel tenore di vita da lei goduto.
In concreto si evince dalla fattura del 14 febbraio 2020 (fr. 1080.– per un abbonamento annuo ‟Prime Platinum Oldˮ al P______ V______ di Pa______) prodotta dalla convenuta (doc. 13) che un abbonamento del genere, per il quale la cliente beneficia di uno sconto, è rilasciato dal 5° anno. Già sulla scorta di tale prova si deduce quindi che durante la vita in comune AO1 frequentava tale palestra. Del resto, risultano da estratti di conti bancari del marito dal 3 marzo 2013 al 30 aprile 2017 versamenti in favore della P______ SA il 14 marzo 2013, il 20 giugno 2014, il 19 agosto 2015 e il 9 agosto 2016 (doc. NN nell'inc. SO.2017.978). Quanto all'obiezione di AP1, stando al quale il doc. 13 “è solo una fattura e nulla dimostra che sia stato poi effettivamente stipulato l'abbonamento”, essa è nuova e come tale irricevibile. La spesa in questione va dunque ammessa per fr. 90.– mensili.
h) Relativamente all'onorario di A______ T______, commercialista che si occupa della dichiarazione dei redditi e del calcolo dell'IMU, il primo giudice non lo ha riconosciuto poiché la nota professionale da lei emessa si riferisce una volta ancora al 2020 e, quindi, a un periodo successivo alla separazione. L'appellante ribadisce di avere già sostenuto tale esborso e di averlo comprovato nella precedente procedura. A suo avviso, di conseguenza, nell'espungere tale spesa dal dispendio effettivo in quanto non dimostrata il Pretore si contraddice nuovamente. Ora, dagli atti risulta che già durante la vita in comune i coniugi facevano capo alla citata commercialista, tant'è che dagli estratti di conti bancari del marito dal 3 marzo 2013 al 30 aprile 2017 si desumono due pagamenti per A______ T______ con la causale “Primo-AO1” il 23 luglio 2014 e il 23 settembre 2015 (doc. NN nell'inc. SO.2017.978).
L'esborso di fr. 20.– mensili va pertanto riconosciuto.
i) In merito all'onere fiscale il Pretore l'ha stimato in fr. 6000.– mensili sulla base dei contributi alimentari che AO1 riceverà per sé e i figli, come pure del reddito ipotetico imputatole e della sostanza di fr. 434 000.–, salvo poi dedurre la quota relativa ai figli di fr. 3397.– mensili, onde un aggravio di fr. 2603.– mensili. L'appellante ribadisce che l'onere va portato a fr. 7180.95 mensili, come risulta dal calcolatore ufficiale d'imposta per il 2020 e dalle tassazioni del 2020. Essa rimprovera così al primo giudice di non avere spiegato perché la sua stima si differenzi da quanto lei ha chiesto. In realtà il calcolo da lei proposto, con il relativo documento ricavato dal calcolatore d'imposta, si riferisce a una situazione diversa da quella che si presenterà dopo il divorzio, e ciò principalmente per l'ammontare del reddito imponibile della contribuente. Inoltre dal giudizio impugnato si evince che il Pretore ha stimato il carico tributario della convenuta “mediante il calcolatore d’imposta, tenendo in considerazione il contributo di mantenimento che la moglie riceverà dal marito, così come quelli per i figli, il reddito ipotetico della moglie, le usuali deduzioni sociali nonché la sostanza di fr. 434 000.–”. Tale motivazione permette senz'altro di capire come sia stato stimato l'aggravio fiscale. Ad ogni modo, a ragione l'interessata fa valere che tra i suoi redditi vanno conteggiate le rette della scuola privata frequentata dai figli, come ha deciso l'Ufficio circondariale di tassazione (doc. 27).
Alla luce di quanto precede e delle risultanze odierne, dipartendosi da un reddito imponibile attorno ai fr. 210 000.– (reddito ipotetico, contributo alimentare per la moglie, contributo alimentare per la figlia A______, retta della scuola privata di quest'ultima) e dalla sostanza imponibile in Svizzera di fr. 346 000.–, considerate altresì le usuali deduzioni (oneri assicurativi, spese professionali e figli a carico) e inseriti i redditi come pure la sostanza all'estero determinante per stabilire l'aliquota applicabile, l'onere fiscale si aggira in concreto sui fr. 4500.– mensili (arrotondarti), dato il moltiplicatore d'imposta comunale di L______ (‹https://______ calcolatori/ RedditoSostanza.php›). E siccome la quota d'imposta della madre da inserire nel fabbisogno della figlia A______ ammonta a fr. 1500.– arrotondati (sulle modalità di calcolo cfr. DTF 147 III 462 consid. 4.2.3.5; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 12b), l'aggravio fiscale di AO1 va stabilito in fr. 3000.– mensili (arrotondati).
l) Ne segue, in ultima analisi, che il fabbisogno effettivo della moglie va aumentato a fr. 12 205.– mensili (arrotondati).
5. Quanto alla capacità di AO1 di far fronte autonomamente al proprio mantenimento, il Pretore ha imputato alla medesima un reddito ipotetico per un'occupazione all'80% di fr. 3414.– mensili fino al 31 gennaio 2024 e uno per un'attività a tempo pieno di fr. 4267.– mensili dopo di allora. Egli ha accertato che l'interessata è titolare di una laurea in economia e commercio conseguita all'Università Cattolica di Mi______, che durante la vita in comune e fino alla nascita del primo figlio essa ha lavorato per la U______ Banca M______ S______ nel settore r______ r______, occupandosi di in______ per la clientela privata, ch'essa non ha problemi di salute e che avendo alla separazione __ anni non sussistevano ostacoli per un reinserimento professionale, anche perché essa non deve più c______ b______ p______. E ciò a maggior ragione ove si pensi che secondo la giurisprudenza più recente al coniuge che si occupa dell'accudimento può essere chiesto di reinserirsi all'80% nel mondo del lavoro al momento in cui il figlio minore inizia la scuola secondaria e al 100% dal 16° anno. Il primo giudice ha poi rimproverato alla convenuta di non essersi attivata per cercare un'occupazione già dalla separazione, intervenuta nel 2016.
Premesso ciò, per quantificare il reddito ipotetico il Pretore non ha trascurato che l'interessata si è laureata nel ____ e non svol-ge da tempo un'attività lucrativa, sicché ha considerato “una remunerazione inferiore ad un valore centrale per un'attività lavorativa in una piccola impresa come impiegata di banca/assistente bancaria, senza funzione quadro, con formazione universitaria al beneficio di un permesso C” indicato sul sito internet ‹www. salarium.ch›. Non ha concesso alla convenuta però alcun periodo di adattamento, poiché essa “sapeva dalla separazione di doversi attivare per cercare un lavoro”.
6. L'appellante contesta che si possa pretendere da lei una ripresa dell'attività lucrativa. A suo parere determinante è l'età al momento del divorzio e non quella alla separazione, anche perché a quel momento vigeva ancora la ‟regola dei 45 anniˮ e la presunzione che ne derivava, abbandonata dal Tribunale federale soltanto nel febbraio del 2021. E siccome al momento della pronuncia del divorzio essa aveva __ anni ed era lontana dal mondo del lavoro da 18 anni, non le si poteva chiedere di riprendere un'attività lucrativa, tanto meno alla luce dell'agiata situazione finanziaria della famiglia. In secondo luogo AO1 contesta di avere l'effettiva possibilità di esercitare un'occupazione retribuita. Intanto, a suo dire, il tempo trascorso dalla separazione e l'assenza di candidature sono ininfluenti, poiché a quel momento essa non era tenuta a lavorare. Inoltre essa rimprovera al Pretore di avere trascurato che a fronte di una formazione risalente al 1991 e conseguita all'estero, un'eventuale aggiornamento professionale terminerebbe a 60 anni e a quell'età “nessuno l'assumerebbe”.
Per di più, essa soggiunge, la sua esperienza lavorativa “di 18 anni orsono” è ormai superata, dato che prodotti da lei offerti allora a clienti privati sono ormai venduti online, tanto che le banche hanno ridotto il personale addetto alla clientela privata. L'appellante lamenta dipoi la difficile situazione del mercato del lavoro, sottoposta alla pressione dell'ampia disponibilità di manodopera frontaliera e che subisce tuttora le ripercussioni dovute dalla pandemia da COVID-19, come pure alle vicissitudini causate dalla vicenda Credit S______ S______. Tali circostanze, a suo parere, rendono impossibile per una persona nella sua situazione un reinserimento professionale nel Cantone Ticino. Essa rileva, comunque sia, che i salari sui quali si è fondato il Pretore per imputarle il reddito ipotetico sono al lordo, di modo che occorre dedurre contributi sociali di circa il 15%. L'appellante chiede infine che le sia lasciato almeno un periodo di un anno e mezzo per formarsi, “vista la situazione agiata e che non poteva immaginarsi di dover trovare un impiego”.
7. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza economica e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze legate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).
a) Nella fattispecie le parti non contestano che il matrimonio abbia avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore, di modo che AO1 ha diritto di conservare (come AP1) il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, sempre che la situazione finanziaria della famiglia ciò permetta. Né esse discutono l'applicazione del metodo di calcolo concreto “a una fase” (sull'applicabilità di tale metodo in caso di situazioni finanziarie particolarmente favorevoli: DTF 147 III 279 consid. 6.6, 300 consid. 4.5, 305 consid. 4.3). Ricordato ciò, in applicazione dell'art. 125 CC il giudice esamina se e in quale misura, ponderate le circostanze concrete, si possa esigere che un coniuge ormai sgravato dal governo della casa e dalla cura della famiglia possa investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprendere o estendere un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Il che può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli svolti durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano pertanto – in linea di principio – all'esercizio di un'attività lucrativa da parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 9a).
b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ra-gionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD
I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richia-mi). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamen-te: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 16b).
Anche trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, la giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclu-sa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano impedimenti, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono ancora una volta le circostanze del caso concreto, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 9b).
8. Relativamente all'età al momento della separazione, anche supponendo che nel caso in rassegna essa sia intervenuta nell'aprile del 2017 (come sostiene l'appellante) e non nell'ottobre 2016 (come pretende il marito), AO1 aveva allora poco più di 49 anni, ma doveva ancora occuparsi del figlio S______ di 11 anni e della figlia A______ di 9 anni. E a quel momento vigeva ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza pubblicata in DTF 144 III 481, che prevede la ripresa di un'attività lucrativa al 50% dalla scolarizzazione obbligatoria del figlio minore, all'80% dall'inizio della scuola secondaria e al 100% dal compimento del 16° anno di età, è stata adottata il 21 settembre 2018 ed è stata pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze il 27 marzo 2019. Accertato ciò, ai 10 anni della figlia, il 29 gennaio 2018, la convenuta aveva appena compiuto 50 anni.
A quel tempo valeva ancora la presunzione per cui in caso di matrimonio di lunga durata non poteva essere imposto a un coniuge che durante una lunga vita in comune avesse rinunciato a esercitare un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni o, al limite, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; v. anche DTF 147 III 315 consid. 5.2). Tuttavia il limite d'età era determinante solo qualora si pretendesse dal coniuge una nuova entrata nella vita professionale, mentre contava poco o punto qualora un coniuge già professionalmente attivo dovesse unicamente aumentare il proprio grado d'occupazione (sentenza del Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020 consid. 2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020 consid. 4f). La modifica giurisprudenziale con cui il Tribunale federale ha abbandonato tale presunzione (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6) è stata adottata il 2 febbraio 2021 ed è stata oggetto di un comunicato stampa il 9 marzo successivo, per poi essere pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze il 25 ottobre 2021, quando la convenuta aveva già 54 anni.
Nelle circostanze descritte e alla luce di quanto precede, al decimo anno di età della figlia A______, nel gennaio del 2018, AO1 poteva legittimamente supporre di non doversi attivare per trovare un impiego, ma di poter contare ancora sul riparto dei ruoli assunto durante la comunione domestica. A maggior ragione ove si pensi che allora il marito non pretendeva da lei la ripresa di un'attività lucrativa, ma durante la procedura a tutela dell'unione coniugale proponeva anzi di farsi carico della “copertura delle spese mensili della consorte come finora” (petizione, richiesta di giudizio n. 2 e pag. 9 punto 8), accettando per finire di versare un contributo alimentare di 12 800.– mensili. Al momento in cui è stata promossa l'azione di divorzio, il 14 ottobre 2019, la moglie quasi cinquantatreenne poteva dunque ragionevolmente ritenere che da lei non ci si aspettasse più la ripresa di un'attività lucrativa. Certo, a quel momento AP1 rifiutava ormai qualsiasi contributo di mantenimento per lei e chiedeva di imputare alla medesima un reddito di fr. 10 000.– mensili. Se non che, vista la passata giurisprudenza, incombeva a lui vincere la presunzione che derivava dalla “regola dei 45 anni” e dimostrare la possibilità per la consorte di intraprendere un'attività lucrativa con reali opportunità d'impiego. In realtà egli non solo non ha recato alcun elemento concreto a tal fine, ma nemmeno ha offerto prove al riguardo, limitandosi a enunciati teorici.
Come detto, nondimeno, la sentenza con cui il Tribunale federale ha abbandono la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava è stata pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze il 25 ottobre 2021 (DTF 147 III 308). A quel momento AO1 aveva quasi __ anni e la figlia era tredicenne. Posto che in linea di principio una nuova giurisprudenza si applica immediatamente e a tutte le procedure pendenti (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.1), la convenuta, debitamente patrocinata (sul momento dal quale un avvocato dovrebbe conoscere una nuova giurisprudenza: sentenza del Tribunale federale 4A_573/2021 del 17 maggio 2022 consid. 4 in: RSPC 2022 pag. 393), non poteva più presumere che da lei non ci si aspettasse un reinserimento professionale. Quale creditrice alimentare, in circostanze siffatte incombeva a lei dimostrare l'improponibilità di riprendere un'attività lucrativa. Essa non ha tuttavia recato alcun elemento concreto, limitandosi a considerazioni astratte. Ne segue che un reinserimento dell'interessata nel mercato del lavoro andava considerato esigibile. Per il resto l'interessata non revoca in dubbio di essere in buona salute e di disporre di una laurea in economia e commercio conseguita all'Università Cattolica di Mi______. Non vi erano ragioni dunque per esonerare AO1 dal procurarsi redditi propri dal compimento dei 16 anni della figlia, tanto meno ove si pensi che l'impegno di volontariato al TASIS dimostra come essa sia in grado di svolgere almeno qualche attività. Né le risorse economiche della famiglia, seppure molto favorevoli, ostano di per sé a una ripresa dell'attività lucrativa da parte del coniuge creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_538/2019 del 1° luglio 2020 consid. 3.1 in: FamPra.ch 2020 pag. 1039). In proposito non soccorrono quindi motivi per scostarsi dalla conclusione del Pretore.
9. Per quel che attiene alla possibilità effettiva di esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno dopo il __° compleanno della figlia A______, il Pretore ha accertato che, dopo avere conseguito la nota laurea, la convenuta ha lavorato per la U______ Banca M______ S______ a Mi______ prima a tempo pieno fino al 2008 e poi al 50% fino al 31 maggio 2011 (v. anche interrogatorio di AO1: verbali del 27 novembre 2018, pag. 4 nell'inc. SO.2017.978). Si conviene che dopo un'inattività professionale di 10 anni, a 54 anni di età un suo reinserimento come consulente finanziaria potesse apparire problematico, una laurea universitaria non bastando per accertare una determinata capacità di reddito. Il valore della sua pregressa esperienza lavorativa in un istituto bancario italiano, poi, non appariva più attuale, almeno in mancanza di aggiornamenti professionali. Per di più, l'attuale mercato del lavoro nel settore bancario t______ non è più particolarmente favorevole, e ciò a maggior ragione ove si pensi che, oltre all'ampia disponibilità di mano d'opera frontaliera più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi, si sono susseguite l'emergenza sanitaria del COVID-19 e il tracollo di Credit S______ S______. Le difficoltà d'impiego sono quindi reali, di modo che le probabilità di assunzione nel settore bancario o parabancario apparivano relative. Resta il fatto che, come si è visto, almeno dall'autunno del 2021 l'interessata, debitamente patrocinata, sapeva che avrebbe dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa. Le incombeva pertanto di dimostrare per quanto possibile di non poter conseguire alcun reddito, ovvero l'irreperibilità di un impiego. Nel caso in esame tutto si ignora sugli sforzi eventualmente intrapresi per trovare un'occupazione, né l'appellante pretende di avere compiuto ricerche di lavoro risultate infruttuose. Non si può quindi affermare che essa abbia profuso l'impegno da lei esigibile per trovare un'occupazione.
10. Quanto all'ammontare del reddito di fr. 4267.– mensili netti a lei imputato, il Pretore l'ha estrapolato dal sito ‹www.salarium.chwww.______una remunerazione “inferiore ad un valore centrale per un'attività lavorativa in una piccola impresa come impiegata di banca/assistente bancaria, senza funzione quadro, con formazione universitaria e al beneficio di un permesso C”. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il primo giudice ha tenuto conto anche degli oneri sociali, tanto che dal salario lordo di fr. 4596.– mensili ha dedotto contributi sociali per fr. 381.– (sentenza impugnata, pag. 19 in alto). Non si disconosce che il reddito stimato dal Pretore si riferisce al salario percepibile da un'impiegata o assistente bancaria, mentre alla luce di quanto si è detto (sopra, consid. 9) le probabilità di assunzione in quel settore appaiono modeste. Ad ogni modo, alla luce della formazione e dell'esperienza maturata, il reddito imputato dal Pretore appare alla portata dell'interessata, dai dati dell'Ufficio federale di statistica evincendosi che già solo come impiegata d'ufficio generica lo stipendio conseguibile nel Ticino da una donna (valore centrale per tutte le classi d'età) ammonta a fr. 5124.– lordi mensili (‹https://www.bfshttps://www.b______-lavoro-costo-lavoro/struttura-salari/grandi-regioni. html tabelle T17-GR 7). Con tutte le cautele del caso la stima del Pretore di fr. 4267.– mensili netti resiste pertanto alla critica.
11. L'appellante chiede di concederle un periodo di transizione per trovare un'attività lucrativa, poiché al momento della separazione non poteva immaginare di dover riprendere un'attività. In realtà, come detto, sin dall'autunno del 2021 essa sapeva che avrebbe dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa, non
potendo più confidare nel modello di accudimento parentale
precedente la separazione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8e). Non attivandosi per tempo, ma accomodandosi alla situazione, essa va rimessa alle proprie responsabilità. Anche al proposito la decisione del Pretore sfugge quindi alla critica.
12. In definitiva, considerato tutto quanto precede, con un dispendio effettivo di fr. 12 205.– mensili e un reddito ipotetico di fr. 4267.– mensili, fino al pensionamento ordinario della moglie il contributo alimentare va fissato in fr. 7940.– mensili (arrotondati).
13. Relativamente al periodo successivo al pensionamento ordinario della convenuta, il Pretore ha ricondotto il dispendio effettivo di lei a fr. 6027.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio stimato fr. 1800.–, elettricità fr. 79.25, assicurazione economia domestica fr. 12.80, premio della cassa malati fr. 397.80, abbigliamento fr. 294.–, vacanze fr. 800.–, spese telefoniche fr. 114.–, ‟Cablecomˮ fr. 122.65, “Serafe” fr. 27.90, carburante fr. 95.75, assicurazione dell'automobile fr. 240.70, imposta di circolazione fr. 91.70, onere fiscale fr. 750.–). Accertato ciò, egli ha rilevato che con le rendite AVS e LPP che percepirà al pensionamento l'interessata non sarà in grado di far fronte a tale dispendio, mentre con il suo cospicuo patrimonio l'attore potrà colmarlo. In siffatte circostanze il primo giudice ha obbligato AP1 a versare a AO1 un contributo alimentare pari “alla differenza tra fr. 6027.– mensili e le rendite AVS e LPP che essa percepirà dopo il pensionamento”.
14. L'appellante contesta il dispendio effettivo, che chiede di fissare in fr. 17 852.45 mensili. Essa propone di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 3150.– mensili o tutt'al più di mantenerlo a fr. 4500.– mensili, di riconoscerle i costi per l'abitazione a Mi______ e di aumentare l'onere fiscale a fr. 4000.– mensili. Le singole voci vanno esaminate partitamente.
a) In merito alla situazione logistica il Pretore ha ritenuto l'attuale sistemazione della convenuta non più giustificata, di modo che ha riconosciuto alla medesima un esborso di fr. 1800.– mensili, spese accessorie incluse, per un appartamento di 3.5 locali. L'appellante sostiene che il marito non le ha mai chiesto di trovare un'abitazione più piccola e ha sempre riconosciuto la pigione di fr. 4500.– mensili. A suo parere, inoltre, anche dopo il pensionamento essa deve avere diritto a un contributo di mantenimento che le permetta di mantenere il tenore di vita sostenuto in costanza di matrimonio, tanto più che il marito disporrà sempre di un cospicuo patrimonio, fra titoli e capitale. Infine, essa soggiunge, il costo di fr. 1800.– mensili è stato stimato in modo arbitrario, senza considerare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, ragione per cui si giustifica tutt'al di dedurre dall'attuale costo la quota dei figli, ammettendo quindi una spesa di fr. 3150.– mensili.
L'argomentazione non manca di buon diritto. A ragione l'appellante fa valere che, anche dopo il pensionamento, essa avrà diritto di conservare sotto il profilo logistico – come il marito – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. D'altro lato essa non può pretendere di occupare da sé sola l'attuale alloggio e non può quindi pretendere di vedersi riconoscere l'attuale spesa di fr. 4500.– mensili. Detto ciò, è vero che in concreto la pigione onnicomprensiva di fr. 1800.– mensili non appare adeguata per un alloggio equivalente a quello occupato oggi da AO1. Lo stesso marito, del resto, espone per sé solo una spesa di fr. 4200.– mensili. Tutto ponderato, il costo di fr. 3150.– mensili fatto valere dall'interessata risulta di conseguenza legittimo.
b) Per quel che è dell'appartamento a C______ M______, il Pretore non ha inserito i relativi costi nel dispendio effettivo della convenuta perché “ad oggi non è possibile stabilire le sorti dell'abitazione”. A giusto titolo l'appellante rileva tuttavia che l'immobile è tuttora in comproprietà delle parti e che nulla rende verosimile una vendita del medesimo in un prossimo futuro. Non si giustifica dunque di disconoscere tali costi, fermo restando che, dovessero subentrare mutamenti al proposito, AP1 avrà la possibilità di postulare l'adeguamento del contributo alimentare alla nuova situazione. Nel dispendio effettivo di AO1 vanno riconosciuti pertanto costi per complessivi fr. 1132.– mensili.
c) Relativamente all'onere fiscale, il primo giudice l'ha calcolato, sempre con l'ausilio del calcolatore ufficiale d'imposta, sulla scorta del contributo alimentare che l'attore sarà tenuto a erogare alla moglie dopo l'ordinario pensionamento di lei. Secondo l'appellante la stima di fr. 750.– mensili “è stata totalmente inventata dal Pretore, visto che non sa quali saranno le entrate previdenziali della moglie”. Non a torto, poiché nel reddito imponibile ai fini della tassazione, oltre al contributo alimentare, vanno computate le rendite AVS e LPP. E in mancanza di una qualsivoglia indicazione al riguardo la valutazione scaturita dal calcolatore d'imposta appare d'acchito inattendibile. Sta di fatto che, oggi come oggi, non è possibile formulare una stima plausibile. Considerato che, come si vedrà in appresso, gli atti vanno ritornati al Pretore perché inviti le parti a procurarsi le possibili previsioni in merito alle future rendite AVS e LPP, al momento in cui disporrà tali dati egli potrà procedere anche alla stima dell'onere fiscale.
15. Riguardo alla possibilità per la convenuta di far fronte al proprio mantenimento dopo il pensionamento, il Pretore ha rilevato che a quel momento essa accuserà lacune contributive, essendo “giunta in Svizzera con la famiglia nel 2011“, ciò che comporterà una rendita AVS parziale e una rendita LPP esigua, la quale “sarà determinata sulla base del conguaglio che [essa] riceverà a seguito del divorzio nonché dai contributi LPP derivanti dall’obbligo di reinserimento professionale immediato”. Ne ha dedotto il Pretore che con tali entrate AO1 non riuscirà a coprire il proprio dispendio effettivo, di modo che ha obbligato AP1 a versarle, vita natural durante, un contributo di mantenimento “corrispondente alla differenza tra fr. 6027.– mensili e le rendite AVS e LPP”.
a) L'appellante rimprovera al primo giudice di avere rinunciato a chiarire la situazione, mentre avrebbe dovuto interpellarla sulla base dell'art. 56 CPC e ordinarle di rivolgersi agli istituti previdenziali per una stima delle rendite AVS e LPP giusta l'art. 277 cpv. 2 CPC. A suo avviso, inoltre, un Pretore non può limitarsi a stabilire un contributo alimentare “in una differenza alla quale manca carattere esecutivo”. La convenuta chiede pertanto di rinviare gli atti al primo giudice per completare i fatti e statuire nuovamente. In via subordinata essa postula un contributo alimentare corrispondente alla differenza tra fr. 17 852.45 mensili, o quanto meno tra fr. 16 000.–, e le sue rendite AVS e LPP.
b) Nella misura in cui lamenta che il Pretore non ha cifrato – come detto – la rendita in suo favore dopo il pensionamento, limitandosi a prevedere (genericamente) un contributo alimentare pari alla differenza tra le rendite AVS e LPP che lei riceverà a quel momento e l'ammontare del dispendio effettivo, l'appellante muove una doglianza fondata. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, un giudice non può limitarsi a un'indicazione di metodo, per altro inidonea in caso di esecuzione forzata, ma deve quantificare per quanto possibile il contributo alimentare che spetta a una parte (I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019 consid. 12b).
È vero che ai contributi alimentari da versare dopo il divorzio si applica il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), sicché incombe anzitutto alle parti allegare i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per il giudizio sulle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti necessari, “il giudice ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC). Egli, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto la facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede il dovere di interpello (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni documento che gli occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per statuire sulle richieste
di giudizio. Ciò è il caso, in particolare, ove manchino dati sulle entrate del creditore alimentare dopo il pensionamento
(RtiD I-2021 pag. 732 n. 31c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023 consid. 21d).
c) In concreto AO1 non ha addotto alcunché sulla propria situazione economica dopo il pensionamento, quantunque – debitamente patrocinata – non potesse sfuggirle la necessità di sostanziare la pretesa. D'altro lato nemmeno il Pretore l'ha invitata a documentare la domanda, mentre in mancanza di dati avrebbe dovuto impartirle un termine per rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione AVS e agli istituti di previdenza professionale cui lei è affiliata, facendosi pronosticare una stima della presumibile rendita AVS e della presumibile rendita LPP, tenuto conto di un suo attuale reddito ipotetico di fr. 4267.‒ mensili. Avesse poi la convenuta disatteso l'invito nonostante una diffida, il Pretore avrebbe potuto rimetterla alle sue responsabilità.
d) In definitiva, nel caso precipuo i fatti da porre alla base del giudizio vanno completati in punti essenziali. Non spetta a questa Camera pronunciarsi essa medesima nel merito sulla scorta di nuovi accertamenti, quasi fosse una giurisdizione di primo grado, anche perché occorrerà ancora stimare quanto l'interessata potrà prelevare mensilmente dalla sostanza per far fronte al proprio mantenimento. Al proposito non rimane perciò che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio (analogamente: RtiD I-2021 pag. 733 consid. 7c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023 consid. 21f). Su questo punto l'appello merita accoglimento.
16. Il Pretore ha posto le spese processuali di fr. 15 000.– per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere al marito fr. 5000.– per ripetibili ridotte. AO1 censura tale chiave di riparto, chiedendo di addebitare tutti gli oneri processuali all'attore e di obbligare quest'ultimo a rifonderle fr. 20 000.– per ripetibili. Come giudicherà il Pretore sul rinvio inerente al contributo alimentare dopo il pensionamento della moglie non è tuttavia dato di prevedere. Sulle spese processuali e le ripetibili egli giudicherà pertanto al momento in cui emanerà la nuova sentenza.
17. Le spese dell'appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AO1 ottiene un lieve aumento del contributo di mantenimento fino al pensionamento, ma non nella misura richiesta, e consegue l'annullamento del contributo alimentare dopo il pensionamento. Nel complesso, tutto ponderato, si giustifica così di porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
18. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 9 prima frase della sentenza impugnata è così riformato:
AP1 è condannato a versare a AO1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 7940.– mensili fino al di lei pensionamento ordinario.
I dispositivi n. 9 seconda frase, n. 10 e n. 11 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese dell'appello di fr. 7500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).