Incarti n.
11.2023.54

11.2023.55

Lugano

20 febbraio 2025                

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

cancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2021.44 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 maggio 2021 da

 

 

AP 1  

(patrocinato dall' PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

AO 1  

(patrocinata dall PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello dell'8 maggio 2023 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore 27 aprile 2023 (inc. 11.2023.54)

 

e sull'appello dello stesso giorno presentato da AO1 contro il medesimo decre­to cautelare (inc. 11.2023.55);

                                        

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 24 dicembre 2020 con cui questa Camera ha parzialmente accolto due appelli presentati da AP1 (1959) e da AO1 nata A_____ (1969) contro la sentenza emanata il 4 marzo 2020 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2020.21 e 11.2020.22). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in tale ambito il marito è stato obbligato a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 7980.– mensili dal 1° gennaio 2020 in poi ed è stato autorizzato a compensare fr. 840.– mensili per 19 me­si, sempre che – fosse sorta contestazione – egli fosse stato in grado di documentare l'effettivo pagamento di fr. 166 500.– complessivi tra l'agosto del 2018 e il marzo del 2020.

 

                                  B.   Nel frattempo, il 24 settembre 2020, AP1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 3200.– mensili soltanto fino al 31 dicembre 2021. Il procedimento è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2020.39). Chiamato a motivare la petizione, in un memoriale del 18 maggio 2021 l'attore ha confermato la sua offerta e ha chiesto di ridurre in via cautelare il contributo alimentare per la moglie a fr. 3200.– mensili dal 1° agosto 2021. All'udienza del 6 luglio 2021, indetta per il contraddittorio cautelare, AO1 ha proposto di respingere l'istanza e ha instato per una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, quanto me­no, per il gratuito patrocinio. Replicando e duplicando oralmente, le parti hanno riaffermato le loro domande ed entrambe hanno notificato prove. AP1 è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato a decorrere dal 31 luglio 2021.

 

                                  C.   Adito da AO1, con decisione del 17 settembre 2021 il Pretore ha ordinato alla S______ SA di trattenere dalla rendita spettante a AP1 la somma di fr. 7140.– e di riversare tale importo su un conto bancario intestato alla moglie. L                                      'istruttoria del procedimento cautelare si è chiusa il 20 ottobre 2021 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 novembre 2021 AP1 ha adeguato la pretesa riduzione del contributo alimentare a fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2021 al 28 febbraio 2022, sollecitando la completa soppressione del contributo dal 1° mar­zo 2022, così come la revoca della diffida ai debitori. In un allegato del 29 novembre 2021 AO1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.

 

                                  D.   Statuendo con decreto cautelare del 9 dicembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza del marito, così come la richiesta di provvigione ad litem e quella di gratuito patrocinio della moglie. Adita da AP1, con sentenza del 22 febbraio 2023 questa Camera ha annullato tale decreto cautelare e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi sul fabbisogno minimo del marito dopo il pensionamento anticipato (inc. 11.2021.172).

 

                                  E.   In seguito al rinvio le parti si sono espresse sul punto litigioso in memoriali del 30 marzo e del 14 aprile 2023. Statuendo nuovamente con decreto cautelare del 27 aprile 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto il contributo in favore della moglie a fr. 4541.95 mensili dal 1° gennaio 2022 e ha adeguato a fr. 3701.95 mensili la diffida ai debitori. Contestualmente egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem presentata dalla convenuta, rifiutando a quest'ultima anche il beneficio del gratuito patrocinio. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro il decreto cautelare appena citato entrambi i coniugi sono insorti a questa Camera con appelli dell'8 maggio 2023. Nel suo ricorso AP1 chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento in favore della moglie sia ridotto a fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2021 al 1° marzo 2022 e soppresso dopo di allora, con possibilità di compensare eventuali contributi futuri con quanto già versato in esubero e conseguente adeguamento della diffida ai debitori. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2023 la convenuta propone di respingere l'appello (inc. 11.2023.54).

 

                                  G.   Nel suo appello AO1 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo parziale – di stabilire il contributo alimentare per lei in fr. 5767.90 mensili dal 1° maggio 2023, di accertare che il suo fabbisogno minimo resta scoperto per fr. 1487.10 mensili e di condannare il marito a versarle una provvisione ad litem di fr. 5000.–. In subordine essa propone di annullare il decreto impugnato e ritornare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Con osservazioni del 30 maggio 2023 l'attore conclude per la reiezione dell'appello. In un successivo scambio di allegati spontanei, del 12 e 20 giugno 2023, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Con decreto del 5 settembre 2023 il presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda il contributo alimentare dovuto da AP1 dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2023 (inc. 11.2023.55).

 

Considerando,

 

in diritto:                 1.   Gli appelli in esame riguardano la medesima causa e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Per motivi di opportunità giova esaminare anzitutto l'appello della moglie.

 

                                   2.   I decreti cautelari emanati in una causa di divorzio (art. 276 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato ai patrocinatori delle parti il 28 aprile 2028 (tracciamenti degli invii n. __.__.______.________/__, agli atti). Inoltrati l'8 maggio 2023, ultimo giorno utile, entrambi gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.

 

                                   3.   AO1 postula in primo luogo il richiamo degli incarti di prima sede relativi alle procedure intercorse tra le parti (inc. DM.2020.39, CA.2021.44, SO.2023.182, SO.2018.374, CA.2018.21) e di quelli di appello (inc. 11.2020.21/22). Il fascicolo processuale e i documenti di altri carteggi pretorili citati nel giudizio impugnato sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Per il resto l'appellante non indica perché l'acquisizione di altri incarti possa essere di rilievo ai fini del giudizio. Relativamente al richiamo dei fascicoli di questa Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.100 del 25 aprile 2023 consid. 2).

 

                                   4.   Da parte sua AP1 ha allegato alla propria risposta del 30 maggio 2023 l'estratto di un articolo apparso il 17 maggio 2023 sul Corriere del Ticino (doc. A in appello). Il 24 novembre 2023 egli ha chiesto inoltre di versare agli atti la tassazione 2022 della moglie unitamente a un'ordinanza emanata dal Pretore il 15 novembre 2023 nella causa di divorzio (doc. B di appello), così come l'edizione dalla convenuta delle dichiarazioni fiscali 2021 e 2022, mentre il 19 gennaio 2024 ha prodotto questi ultimi due documenti, la tassazione 2021 e un'ordinanza del primo giudice del 17 gennaio 2024 (doc. C a F di appello). Quanto a AO1, il 5 febbraio 2024 essa ha prodotto un conteggio delle prestazioni della propria assicurazione malattia (doc. 2 di appello) e il 30 ottobre 2024 ha trasmesso alla Camera copia di un nuovo contratto di lavoro da lei stipulato l'8 aprile 2024 che prevede l'estensione del suo grado d'occupazione dal 15 al 25%.

 

                                         Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengo­no addotti immediatamen­te e se dinanzi alla giurisdizio­ne inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). L'estratto del Corriere del Ticino precede di pochi giorni il memoriale di risposta. I documenti fiscali sono stati notificati al marito con ordinanze del 15 novembre 2023 e del 17 gennaio 2024, mentre il conteggio è datato 13 gennaio 2024. Successivi alla chiusura dell'istruttoria e, salvo il nuovo contratto di lavoro della convenuta, introdotti senza indugio, i documenti in questio­ne sono ammissibili e andranno tenuti in considerazione se appariranno utili ai fini del giudizio, fermo restando che – come si vedrà in appresso (consid. 7) – il nuovo contratto di lavoro non giova ad ogni modo all'appello dell'interessata. Quanto alla domanda di edizione, con l'acquisizione della documentazione fiscale, la richiesta è superata, come ammette il marito medesimo.

 

                                   5.   Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che in seguito al pensionamento anticipato, dal 1° agosto 2021 i redditi di AP1 sono diminuiti da oltre fr. 25 000.– mensili a fr. 10 340.– mensili (fr. 7950.– rendita vecchiaia LPP, fr. 2390.– rendita temporanea S______ SA). Scartata l'imputazione di un reddito ipotetico, egli ha ritenuto che tale modifica delle circostanze giustifichi di rivedere il contributo alimentare per la moglie in applicazione del metodo “a due fasi” con ripartizione dell'eccedenza e non più secondo quello del “dispendio effettivo” applicato nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Il primo giudice ha determinato così il fabbisogno minimo “allargato” dell'istante in fr. 4572.10 (recte: fr. 4578.10) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 406.75, olio da riscaldamento e spazzacamino fr. 360.80, “tassa acqua, canalizzazione e rifiuti” fr. 68.70, contributi AVS/AI/IPG fr. 360.–, premio cassa malati obbligatoria e coperture complementari fr. 495.–, costi della salute fr. 107.75, assicurazione economia domestica fr. 177.10, “telefonia, internet e TV” fr. 196.–, abbonamento ai mezzi pubblici “arcobaleno” di 4 zone fr. 106.– mensili, imposte stimate fr. 1100.–).

 

                                         Riguardo alla moglie, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 1200.– mensili, corrispondenti a quanto lei ha percepito fra

                                         l'agosto del 2021 e il febbraio del 2023, e ne ha calcolato il fabbisogno minimo “allargato” in complessivi fr. 4516.– mensili (mini­mo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio “adeguato” fr. 2000.–, premio cassa malati obbligatoria e coperture complementari fr. 457.90, assicurazione economia domesti­ca e RC privata fr. 52.–, indennità forfettaria per spese di telefonia e telecomunicazioni fr. 100.–, abbonamento ai mezzi pubblici “arcobaleno” di 4 zone fr. 106.– mensili, imposte stimate fr. 600.–). Dedotti dai redditi i fabbisogni dei coniugi, è risultata un'eccedenza di fr. 2451.90 mensili complessivi da suddividere a metà, onde un contributo alimentare per la convenuta di fr. 4541.95 mensili.

 

                                         Ciò posto, il Pretore ha fatto decorrere la modifica del contributo alimentare dal 1° gennaio 2022, il marito avendo “allegato i dati relativi al suo reddito solo nel settembre del 2021 e quantificato il suo fabbisogno solo nel novembre 2021”. Relativamente alla trattenuta delle rendite, il Pretore l'ha adeguata da fr. 7140.– a fr. 3701.95 mensili, tenendo conto dell'autorizzazione conferita al marito di compensare fr. 840.– mensili stabiliti nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale. Per finire egli ha respin­to la richiesta provvigione ad litem formulata dalla convenuta, rifiutando a quest'ultima anche il gratuito patrocinio.

 

                                    I.   Sull'appello di AO1

 

                                   6.   L'appellante chiede di riformare il decreto cautelare impugnato nel senso di accogliere solo parzialmente l'istanza del marito o, in subordine, di annullare il decreto stesso e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata giova subito sgombrare il campo. L'appello è, per principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come deb­ba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel suo memoriale l'appellante non accenna a estremi del genere. Ne segue che la richiesta subordinata volta a far annullare la decisione impugnata e a ritornare gli atti in prima sede per nuovo giudizio non può entrare in linea di conto.

 

                                   7.   Litigioso è anzitutto il reddito della convenuta, stabilito dal Pretore in fr. 1200.– mensili Al riguardo il primo giudice ha appurato che fino al novembre del 2022 AO1 ha lavorato come “r______” per la IS______ SA in base a un contratto su chiamata e che dal 1° dicembre 2022 essa svolge la medesima mansione per la stessa società, ma in virtù di un nuo­vo contratto con un grado d'occupazione del 15%. Egli ha constatato tuttavia che dall'agosto del 2021 al febbraio del 2023 essa ha continuato a conseguire entrate irregolari per una media di fr. 1236.– mensili. Pur senza trascurare la dichiarazione rilasciata il 15 marzo 2023 dal datore di lavoro quanto all'assenza di prospettive di ore supplementari dall'aprile del 2023 in poi, il pri­mo giudice ha ritenuto che la convenuta non avrebbe dovuto stipulare il nuovo contratto con un grado d'occupazione fisso, rinunciando al contratto precedente che le assicurava entrate superiori.

 

                                         a)   L'appellante ribadisce che oggi essa può contare unicamente su uno stipendio di fr. 725.– mensili e che le entrate supplementari percepite tra il gennaio e il marzo del 2023 erano dovute a necessità aziendali contingenti, le quali non si sono più ripetute dopo l'aprile del 2023. A suo parere accertare un guadagno di fr. 1200.– mensili “sarebbe come imputar[le] un reddito ipotetico”. Il 30 ottobre 2024, come detto (consid. 3), AO1 ha comunicato di avere sottoscritto un nuovo contratto di lavoro che prevede l'estensione della sua percentuale di occupazione dal 15 al 25% dal 1° aprile 2024, per uno stipendio fisso di fr. 1104.45 mensili netti.

 

                                         b)   Nel caso in esame la convenuta non contesta la media del reddito da lei effettivamente percepito dall'agosto del 2021 al febbraio del 2023 calcolata dal Pretore (cfr. anche doc. 38 nell'inc. DM.2020.39, doc. 3 nell'inc. SO.2023.182). Per quel lasso di tempo pertanto non v'è ragione di ridurre il reddito effettivo di fr. 1200.– mensili determinato dal primo giudice (si veda anche doc. 38 nell'inc. DM.2020.39 e doc. 3 nel­l'inc. SO.2023.182). Per il periodo successivo l'appellante trascura che il Pretore le ha rimproverato di avere accettato un nuovo contratto con un impiego al 15% allorché il contratto su chiamata le garantiva entrate superiori, e ciò senza rendere verosimile di non avere avuto altra scelta. Con tale argomento l'appellante non si confronta, limitandosi a sostenere “di aver fatto del suo meglio per percepire il maggior reddito possibile, in base alle possibilità date dal datore di lavoro”. Essa non pretende tuttavia – né tanto meno rende verosimile – che la modifica contrattuale le sia stata imposta dal datore di lavoro e che non le fosse possibile continuare a lavorare su chiamata come prevedeva il contratto iniziale del 1° agosto 2021 (doc. 1 nell'inc. SO.2023.182). E sotto questo profilo poco giova che dal 1° aprile 2024 l'interessata abbia esteso il grado d'occupazione al 25%, con un salario tuttavia inferiore. Privo di sufficiente motivazione, su tale aspetto l'appello si rivela finanche irricevibile.

 

                                   8.   In merito al proprio fabbisogno minimo “allargato” l'appellante fa valere che il marito non ha mosso contestazioni, sicché va confermato quello (calcolato sul dispendio effettivo) di fr. 7980.– mensili stabilito in sede di misure protettive. In realtà già nel-l'istanza cautelare del 18 maggio 2021 contestuale alla motivazione della petizione di divorzio il marito aveva contestato il fabbisogno allegato dalla moglie (anche) perché essa avrebbe dovuto adeguarlo alla nuova situazione economica della famiglia dopo il pensionamento di lui, fabbisogno che aveva indicato in complessivi fr. 3129.20 mensili (pag. 5), portati a fr. 3524.55 mensili con il memoriale conclusivo del 30 novembre 2021 (pag. 13). Né il marito era tenuto a ribadire il proprio punto di vista ulteriormente se si considera che le parti, in seguito alla sentenza di questa Camera del 22 febbraio 2023, sono state invitate a esprimersi solo “sul fabbisogno minimo dell'istante dopo il pensionamento” (ordinanza del 17 marzo 2023). La censura è quindi del tutto infondata.

 

                                   9.   Sempre in relazione al proprio fabbisogno minimo “allargato”, la convenuta chiede di riconoscerle fr. 772.60 mensili per l'uso di un veicolo privato, fr. 223.86 mensili per spese mediche e fr. 200.– mensili per l'igienista. Le poste vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Come ha indicato questa Camera nella sentenza del 22 febbraio 2023 (consid. 4e) e come ricorda il Pretore (decreto impugnato, pag. 12), rispetto al precedente giudizio emanato a protezione dell'unione coniugale, nel cui ambito il primo giudice aveva applicato – senza contestazione da parte dei coniugi – il metodo del cosiddetto “dispendio effettivo” (o “a una fase”; cfr. I CCA, inc. 11.2020.21/22 del 24 dicembre 2020 consid. 6), occorre ora fondarsi sul nuovo metodo “a due fasi”, in esito al quale un'eventuale eccedenza registrata dal bilancio familiare è suddivisa equamente fra i membri della famiglia secondo la situazione specifica (DTF 147 III 265, 293, 301). Se non vi sono figli, l'eccedenza va ripartita di norma a metà tra i coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_256/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.1.2 con rinvii). Tale metodo di calcolo si applica anche alle procedure di modifica di un contributo alimentare calcolato in base ad altri metodi (DTF 147 III 305 consid. 4.3).

 

                                         b)   Nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei mini­mi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i costi dovuti all'uso di un'automobile per diporto e o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso precipuo (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.122 del 7 agosto 2024 consid. 14 con rinvii).

 

                                         c)   Per quel che è degli oneri di trasferta, il Pretore non ha ammesso il costo di un veicolo privato, ma solo quello per un abbonamento “arcobaleno” ai mezzi pubblici di 4 zone, poiché la convenuta è domiciliata a M______ e lavora a Lugano senza pretendere di necessitare di un'automobile. In appello AO1 si limita a far valere che il veicolo privato è “necessario per il lavoro”, ma non si confronta con la motivazione del pri­mo giudice circa la possibilità di far capo ai mezzi pubblici. Per altro, le spese di un veicolo privato per raggiungere il posto di lavoro sono riconosciute solo se strettamente necessarie. E un mero risparmio di tempo per il tragitto verso il posto di lavoro non conferisce a un'automobile un carattere di bene strettamente necessario (sentenza del Tribunale federale 5A_341/2023 del 14 agosto 2024 consid. 3.3.3 in: FamPra.ch 2024 pag. 1091). Al riguardo l'opinione del Pretore resiste alla critica.

 

                                         d)   Relativamente alle spese mediche o farmaceutiche, il minimo esistenziale del diritto esecutivo comprende solo quelle di automedicazione (RtiD II-2016 pag. 603 consid. 10b con riman­di, II-2004 pag. 589 consid. 8c), mentre i costi della salute effettivamente pagati in forma di franchigia annua o di partecipazione alle spese vanno riconosciuti nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, sempre che si riconducano a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024 consid. 13e). Nondimeno, se contestati, l'entità e la ricorrenza di tali esborsi vanno almeno resi verosimili. Nella fattispecie l'interessata si limita a rinviare alla sentenza di questa Camera emanata nell'ambito delle misure protettrici, ma i costi ammessi allora risalgono al 2019 e non sono sufficienti per renderne verosimile l'attualità. Per il resto, l'interessata non può pretendere di vedersi riconoscere costi inesistenti solo per parità di trattamento con il marito (RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.71 del 2 novembre 2023 consid. 7a). Una volta di più la decisio­ne del Pretore sfugge dunque a censura.

 

                                10.   AO1 reputa che al marito si debba garantire unicamente il fabbisogno minimo “allargato” calcolato dal Pretore, senza alcuna partecipazione all'eccedenza, e che tutta l'eccedenza vada assegnata a lei perché le sia garantito nella misura del possibile la copertura del fabbisogno calcolato secondo il metodo del dispendio effettivo nella precedente procedura a protezione dell'unione coniugale. A suo parere per motivi di equità le vanno destinate così tutte le rimanenti risorse della famiglia, tenuto conto dell'enorme disparità dei mezzi economici a disposizione di ogni coniuge, della ripartizione tradizionale dei ruoli durante i 25 anni di matrimonio, dell'elevato reddito del marito prima del pensionamento e degli sforzi da lei profusi per reinserirsi nel mondo del lavoro nonostante non vi fosse obbligata. Essa chiede pertanto di fissare il contributo alimentare per lei in fr. 5767.90 mensili (reddito del marito fr. 10 340.– + reddito di lei fr. 725.– ./. fabbisogno minimo del marito fr. 4572.10 ./. reddito di lei fr. 725.–).

 

a)   Il metodo di calcolo a “due fasi” con ripartizione dell'ecceden­za permette in linea di principio di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 296 consid. 4.3 con riferimenti). Il riparto dell'eccedenza, poi, deve permettere di coprire costi non compresi nel fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia” (DTF 147 III 281 consid. 7.2). Ad ogni modo, ove non vi siano figli che partecipano al riparto, la suddivisione paritaria dell'eccedenza fra coniugi è la regola anche se eventuali deroghe sono possibili a condizione che siano motivate, come ad esempio nel caso – estraneo alla fattispecie – in cui durante la vita in comune i coniugi destinassero una quota delle loro entrate al risparmio (DTF 147 III 285 consid. 7.3). Al riparto paritario si può eventualmente derogare anche nel caso di sforzi lavorativi straordinari da parte di un coniuge come l'esecuzione di attività accessorie oltre all'attività a tempo pieno o l'estensione di un'attività lucrativa oltre quanto prevede la giurisprudenza in applicazione del metodo secondo i livelli scolastici (Maier, Unterhaltsfest­setzung in der Praxis, Zurigo/San Gallo 2023, pag. 253 n. 1175 e 1176).   

 

                                         b)  Un matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore non costituisce – da sé solo – un motivo per derogare al citato principio. Quanto allo svolgimento di un'attività lucrativa, l'interessata trascura che in DTF 147 III 308 il Tribunale federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava, di modo che essa non può più presumere che da lei non ci si aspetti un reinserimento professionale. Non si può quindi ritenere che l'interessata svolga un'attività lucrativa senza esserne tenuta. Nemmeno si ravvisano le ragioni – né l'appellante le illustra – per cui il reddito particolarmente elevato di un coniuge prima del pensionamento possa giustificare una deroga al riparto paritario dell'eccedenza per il periodo successivo. Né basta infine allegare una generica “grande disparità di mezzi economici” per legittimare una deroga al principio sotto il profilo dell'equità. In proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

 

                                11.   AO1 contesta inoltre la decorrenza della modifica del contributo alimentare, chiedendo di posticiparla dal 1° gennaio 2022 fissato dal Pretore al 1° maggio 2023. Essa fa valere di trovarsi in una situazione estremamente difficile, poiché oltre a dover restituire un importo rilevante sarà esposta al rischio di una riduzione compensativa che la priverebbe di quanto eccede il minimo esistenziale del diritto esecutivo.

 

                                         a)    I criteri per fissare la decorrenza della modifica di contributi alimentari fissati cautelarmente in una causa di divorzio (o in una procedura a tutela dell'unione coniugale) sono già stati precisati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Al proposito basti rammentare che qualora il motivo per cui è chiesta una modifica cautelare sia già intervenuto al momento in cui è presentata l'istanza, in caso di accoglimento della medesima la modifica decorre – per principio – dalla data dell'istanza stessa, il coniuge convenuto dovendo tenere conto sin dall'inoltro della procedura del rischio insito nella modifica. Ciò non impedisce al giudice di far decorrere la modifica, secondo il suo apprezzamento, anche da un momento successivo a quello dell'istanza, in particolare ove appaia iniquo pretendere dal beneficiario la restituzione dei contributi cautelari percepiti in esubero (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 9a). L'iniquità presuppone tuttavia che, sulla base di indizi seri, il beneficiario potesse fare assegnamento sulla conferma della discipli­na cautelare anteriore. Si tratta perciò di un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_694/2020 del 7 maggio 2021 consid. 3.5.2 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 9a).

 

                                         b)   Nel caso in esame il motivo della modifica, ovvero la riduzione delle entrate del marito in seguito al pensionamento anticipato, è intervenuto il 31 luglio 2021. In linea di principio quindi la riduzione del contributo alimentare dovrebbe decorrere dal 1° agosto 2021, fermo restando che il Pretore ha posticipato la decorrenza al 1° gennaio 2022 per ragioni che saranno approfondite vagliando l'appello del marito. Premesso ciò, l'appellante adduce difficoltà economiche che a suo parere giustificano per equità un ulteriore slittamento della modifica al 1° maggio 2023, ma non indica alcun indizio oggettivo che potesse indurla a fare assegnamento sulla conferma della disciplina anteriore. Che essa potesse soggettivamente confidare in una reiezione dell'istanza poco giova. Nelle circostanze descritte l'interessata doveva quindi essere consapevole sin dalla modifica delle circostanze del rischio insito nell'obbligo di dover rimborsare, anche solo in parte, le somme incassate in esubero. Anche su questo punto l'appello, privo di buon diritto, vede la sua sorte segnata.

 

                                12.   Infine il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem formulata dalla convenuta, rinviando sostanzialmente ai motivi indicati nella decisione del 30 novembre 2021 con cui era stata respinta un'analoga istanza, e sottolineando che ad ogni modo l'interessata possiede sostanza per fr. 65 412.–. L'appellante obietta che attualmente nel suo fabbisogno non è più compresa una posta di fr. 500.– mensili per le spese legali, come invece era il caso nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale, e che i suoi capitali sono ormai stati consumati. Dalla dichiarazione d'imposta 2022 assunta in appello risulta invero che AO1 disponeva di liquidità per complessivi fr. 50 255.– (elenco titoli, dedotta la quota sociale della Banca R______ e il conto per la cauzione della locazione: doc. C di appello, pag. 8), ma dichiarava altresì debiti per fr. 58 150.– (fr. 30 000.– nei confronti del padre L_____ A______ e fr. 28 150.– nei confronti del suo legale: doc. C di appello, pag. 10). Resta il fatto che le spese legali e di patrocinio non fanno parte del fabbisogno minimo né, men che meno, del fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è inteso oggi dal Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi alimentari (sopra, consid. 9b). Esse vanno pertanto finanziate con la quota di eccedenza (I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 13h). E nel caso in rassegna, come si vedrà oltre, in esito all'appello l'interessata potrà ancora contare su un'eccedenza di fr. 500.– mensili riconosciuti nel dispendio effettivo in sede di misure protettrici. Non si può dunque dire che essa abbia reso verosimile la mancanza di risorse proprie per finanziare i costi della causa di divorzio, tanto più che nell'arco di dieci mesi essa potrà accumulare quanto pretende a titolo di anticipazione. E finché può stare in causa da sé un coniuge non ha diritto di riscuotere una provvigione ad litem, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 17). Al riguardo l'appello si dimostra così privo di consistenza.

 

                                   II.   Sull'appello di AP1

 

                                13.   Dal profilo formale l'istante censura una carente motivazione del decreto cautelare impugnato. Egli rimprovera al primo giudice di non avere esaminato le argomentazioni da lui sviluppate sul fabbisogno minimo delle parti, sulla quantificazione del contributo per la moglie e sulla soppressione di tale contributo dal 1° marzo 2022. Ora, che una sentenza civile debba essere motivata non fa dubbio (art. 238 lett. g CPC). Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.192 del 20 novembre 2024 consid. 3a).

 

                                         In concreto, come si è spiegato dianzi (consid. 5), il Pretore ha esposto in modo particolareggiato il metodo di calcolo adottato per fissare i contributi di mantenimento in favore della moglie. Inoltre egli ha esaminato la richiesta del marito di computare alla convenuta un reddito ipotetico e ha vagliato le singole poste del fabbisogno esposte dai coniugi (decreto impugnato, pag. 7 a 10). In simili circostanze si può capire senza equivoci sulla scorta di quali ragioni egli ha stabilito il nuovo contributo alimentare per la moglie. Il rimprovero formale manca dunque di pertinenza.

 

                                14.   In relazione al proprio fabbisogno minimo “allargato” l'appellante sostiene prima di tutto che la moglie non ha contestato, se non in modo generico e quindi irritualmente, l'importo di fr. 12 400.– mensili da lui fatto valere con l'istanza e corrispondente a quello ammesso nella precedente procedura. Egli fa carico al Pretore di non avere riscontrato la mancanza di contestazioni quantunque fosse stato reso attento in proposito già con i memoriali del 30 marzo e del 14 aprile 2023. AP1 sollecita, di conseguenza, la conferma del proprio fabbisogno minimo “allargato” in fr. 12 400.– mensili. Così argomentando, egli trascura tuttavia quanto ha accertato la Camera nella sentenza di rinvio, ovvero che sia nell'istanza cautelare sia al contraddittorio cautelare per l'istante medesimo il proprio fabbisogno minimo andava “adeguato” e “ridefinito” dopo il pensionamento, fabbisogno che nel memoriale conclusivo egli aveva quantificato in poco più di “fr. 10 000.– mensili, rinunciando ai fr. 12 400.– mensili iniziali” (sentenza del 22 febbraio 2023 consid. 4b). Gli atti erano poi stati ritornati al Pretore per nuovo giudizio “dopo avere conferito alle parti la possibilità di esprimersi sul fabbisogno minimo del­-l'istante dopo il pensionamento anticipato” (loc. cit., consid. 7).  

 

                                         Ricordato ciò, quand'anche la convenuta avesse contestato in modo generico il fabbisogno minimo allegato dal marito negli allegati preliminari, la circostanza sarebbe ininfluente ai fini del giudizio, giacché determinante per la modifica del contributo è la situazione dei coniugi dopo il pensionamento del marito. E sul fabbisogno minimo “allargato” del coniuge a quel momento la convenuta si è diffusamente espressa nel suo memoriale del 30 marzo 2023, quantificandolo per finire in fr. 2735.15 mensili complessivi. La doglianza non merita dunque ulteriore approfondimento.

 

                                15.   Sempre in merito al proprio fabbisogno minimo “allargato”, l'appellante chiede ad ogni modo di rivalutarlo a fr. 10 966.– mensili o “in non meno di fr. 8457.70” mensili. Egli si duole che non gli sia stato riconosciuto il contributo alimentare di fr. 650.– mensili da lui versato alla figlia P______ maggiorenne agli studi, chiede di ammettere i costi per il veicolo privato di fr. 1114.15 mensili complessivi e quelli per la manutenzione dell'automobile e della moto di fr. 417.– mensili, le spese per l'aiuto domestico di fr. 369.20 mensili e per l'abbonamento alla centrale di allarme di fr. 104.45, gli esborsi connessi all'abitazione (manutenzioni varie di fr. 567.– mensili complessivi), i costi dell'elettricità di fr. 138.95 mensili, così come le quote di adesione a una società di tiro, al TCS e alla Rega di fr. 24.40 mensili. Postula altresì l'aumento delle spese mediche da fr. 107.75 a fr. 138.95 mensili e dell'onere fiscale da fr. 1100.– a fr. 1667.– mensili. Le singole voci vanno esaminate una volta ancora separatamente.

 

                                         a)   Relativamente al contributo di fr. 650.– mensili versato alla figlia maggiorenne agli studi, il Pretore l'ha espunto poiché il mantenimento del coniuge è prioritario rispetto a quello di figli maggiorenni, non senza aggiungere che “nulla si sa peraltro riguardo ai parametri di quantificazione dei versamenti”. AP1 fa valere – in sostanza – che la moglie non ha contestato l'effettivo versamento di tale contributo a P______, lamentando che il primo giudice “sacrifica così quanto necessario per il mantenimento della figlia agli studi al dispendio voluttuario della convenuta”. AO1 obietta che il sostegno alimentare alla figlia non rientra nel fabbisogno minimo del marito e che il contributo in favore del coniuge è prioritario, dato che il suo fabbisogno rimane parzialmente scoperto.

 

                                              Ora, che l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge prevalga su quello verso figli maggiorenni in formazione è vero (DTF 146 III 169). Ed è indubbio che il sostegno finanziario versato a un figlio maggiorenne non rientra nel fabbisogno minimo del genitore che lo elargisce (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2023 del 31 agosto 2023 consid. 5.3 con rinvio). Resta il fatto che qualora dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati” dei coniugi e di eventuali figli minorenni rimangano ancora risorse, prima di ripartire l'eccedenza i genitori devono assicurare con le risorse residue il mantenimento dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è anche per loro quello minimo del diritto di famiglia, atto a garantire loro una formazione adeguata, mentre essi non partecipano più al riparto di un'eventuale eccedenza (DTF 147 III 284 consid. 7.2 e 7.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_1035/2020 del 31 gennaio 2022 consid. 3.3.7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 10a).

 

                                               In concreto la convenuta non nega di non avere contestato in prima sede l'obbligo di mantenimento del marito nei confronti della figlia maggiorenne agli studi, l'ammontare di tale contributo e l'effettivo versamento di fr. 650.– mensili, limitandosi a sostenere la priorità del mantenimento in suo favore (memoriale del 30 marzo 2023 pag. 1 in fondo). In simili circostanze non occorre dunque interrogarsi sui “parametri di quantificazione dei versamenti”. Inoltre, come si è spiegato poc'anzi, dandosi un'eccedenza anche dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati” dei coniugi, prima di ripartire tale eccedenza va considerato il mantenimento del figlio maggiorenne (sulle modalità con cui si tiene conto di tale partecipazione: sotto, consid. 20). Su questo punto l'appello si rivela pertanto provvisto di buon diritto.

 

                                         b)  Per quel che è dei costi di manutenzione riguardanti l'abitazione del marito, il Pretore ha ritenuto che eventuali esborsi esulino dal fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia e che, in ogni modo, l'importo esposto per la manutenzione dell'immobile, contestato dalla convenuta, non è stato reso verosimile. L'appellante fa valere che la moglie ha ammesso la spesa di fr. 67.– mensili per la “manutenzione giardino e piscina”, mentre quella di fr. 500.– mensili per la “manutenzione casa” è riconosciuta dalle autorità fiscali senza necessità di essere comprovata ed è adeguata per la sua abitazione. La convenuta obietta che per l'alloggio il Pretore ha già riconosciuto spese per complessivi fr. 1013.35 mensili, sicché l'importo di fr. 500.– mensili per la manutenzione non si giustifica, mentre le ammissioni di lei “non vincolavano il Pretore”.

 

                                              Se un coniuge abita in casa propria, nei costi logistici rientrano anche le “spese connesse all'immobile”, ovvero gli interessi ipotecari, i contributi di diritto pubblico e le spese di manutenzione (FU 68/2009 pag. 6292 n. II.1; v. anche RtiD

                                               I-2015 pag. 867 n. 2c consid. 5a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del 24 dicembre 2019 consid. 8c). Quanto all'ammontare dei costi di manutenzione, in una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato che per tali spese si applica una somma forfettaria pari all'1% del valore di mercato nel caso di case unifamiliari o dello 0.7% nel caso di appartamenti in proprietà oppure il 20% del valore locativo indicato nella dichiarazione d'imposta (sentenza del Tribuna­­le federale 5A_440/2022 del 14 luglio 2023 consid. 4.1 con rinvio, in: FamPra.ch 2023 pag. 1082). Per l'immobile di AP1 espone un valore locativo di fr. 28 716.– annui (doc. O, dichiarazione d'imposta 2022, pag. 4; analogamente per gli anni dal 2016 al 2019: richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione di M______). Per la manutenzione dell'immobile va dunque riconosciuta una spesa forfettaria complessiva di fr. 478.60 mensili, la quale già compren­de i costi effettivi sopportati per il “giardino e la piscina”. Per il resto, AO1 pare disconoscere che gli interessi ipotecari, i costi di riscaldamento, le tasse per acqua potabile, uso delle canalizzazioni e raccolta rifiuti, così come il costo annuo per l'intervento dello spazzacamino vanno aggiunti al­l'importo base del diritto esecutivo.

 

                                         c)  In merito alle spese mediche l'appellante rimprovera al Pretore di avere ammesso soltanto l'importo di fr. 107.75 mensili allorché la moglie nel suo memoriale del 30 marzo 2023 riconosceva fr. 138.95 mensili. A ragione. Contrariamente a quanto crede la convenuta e diversamente dalle ammissioni delle parti formulate nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1), in una questione retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), se una parte riconosce il costo di una voce di spesa che rientra nel fabbisogno minimo dell'altro coniuge, il primo giudice è vincolato all'ammissione e non interviene d'ufficio per stralciarla. Anche al proposito l'appello è fondato.

 

                                         d)  Diversa è la situazione per quel che riguarda le poste che non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato” di un coniuge (e men che meno in quello del diritto esecutivo). Determinare se una voce di spesa possa essere inclusa nel calcolo del fabbisogno minimo pertiene infatti all'applicazione del diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_729/2022 del 24 maggio 2024 consid. 4 con rinvio). E siccome un'ammissione, trattandosi di un mezzo di prova, può vertere solo su una questione di fatto, il giudice non è vincolato alle eventuali ammissioni di una parte (sentenza del Tribunale federale 5A_389/2023 del 6 novembre 2024 consid. 5.2 con rinvio; art. 57 CPC). Premesso ciò, l'attore pretende di vedersi riconoscere le spese connesse all'uso di veicoli privati (auto e moto) sia perché la moglie le ha in parte riconosciute davanti al Pretore, sia perché quale direttore di banca egli ha “rivesti­to una posizione professionale e uno statuto sociale di tutto rispetto che egli intende poter mantenere, non dovendo essere relegato al livello di un operaio in pensione”. Se non che, nella fattispecie l'attore è ormai al beneficio del pensionamento, di modo che l'uso di un mezzo privato non si giustifica più per ragioni professionali. E, come detto, nel sistema “a due fasi” i costi dovuti all'uso di un'automobile per diporto non rientrano nemmeno nel fabbisogno minimo “allargato” del coniuge (sopra, consid. 9b). Il Pretore ha inoltre constatato, senza essere smentito, che l'attore non pretende di necessitare di un veicolo per motivi di salute. In condizioni siffatte la decisione di ammettere nel fabbisogno minimo unicamente un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici (quale posta del fabbisogno minimo “allargato”) non presta il fianco a critiche. Analoghe motivazioni valgono per quanto attiene alla quota d'affiliazione del Touring Club Svizzero, la spesa essendo connessa con l'uso del mezzo privato.

 

                                         e)   Quanto ai costi per la collaboratrice domestica e alle spese per gli hobby, come la quota sociale della società di tiro, eventuali esborsi non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato”. Poco importa pertanto che la convenuta li abbia inseriti nel proprio memoriale del 30 marzo 2023 (pag. 2). Può invece essere riconosciuta la quota d'affiliazione alla Rega di fr. 3.30 mensili (doc. EE.14 nell'inc. DM.2020.39) alla stregua di un'assicurazione facoltativa (analogamente: I CCA, senten­za inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 13e con rinvii). Di contro non si giustifica il costo per l'abbonamento alla centrale d'allarme cui è collegato l'impianto della casa del marito, che per la sua finalità è assimilabile a un'assicurazione per oggetti di valore. E una copertura assicurativa del genere esula dal fabbisogno minimo “allargato” (Maier, op. cit., pag. 236 n. 1085). Il costo dell'elettricità, infine, è già compreso nell'importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 n. I). Anche per tali poste quindi il primo giudice non era vincolato alle ammissioni della convenuta.

 

                                         f)    Riguardo all'onere fiscale, il Pretore l'ha stimato in fr. 1100.– mensili dipartendosi dalla dichiarazione d'imposta 2022 e adattando il reddito da “pensioni e rendite” a fr. 124 080.– annui con deduzione del contributo alimentare versato al coniuge per fr. 54 480.–. L'appellante sostiene che in realtà le sue entrate ammontano a fr. 143 167.– annui, importo “ovviamente integrativo della rendita in favore di sua figlia P______”, “fiscalmente imputabile al padre”, e che tale importo “non è stato contestato in modo specifico e puntuale dalla moglie davanti al Pretore”. Su quest'ultima obiezione basti rilevare che l'attore si è limitato, da parte sua, a esporre nella distinta del proprio fabbisogno l'importo di fr. 20 000.– annui quale mera “stima”, rinviando alla documentazione agli atti (memoriale del 30 marzo 2023, pag. 5; replica spontanea del 14 apri­le 2023, pag. 2). In circostanze siffatte una contestazione generica era senz'altro sufficiente (RtiD II-2024 pag. 687 consid. 7 segg.).

 

                                               Accertato ciò, l'attore ha prodotto copia della sua dichiarazio­ne d'imposta 2022 in cui ha esposto redditi per fr. 143 167.– (doc. O, pag. 4). Egli ha omesso tuttavia di allegare l'attestazione del proprio istituto di previdenza, di modo che tale indicazione è priva di riscontri. Dal certificato di previdenza personale allestito dalla sua cassa pensione risultano, invece, “prestazioni in corso” di fr. 95 406.– per la rendita di vecchiaia e di fr. 28 680.– per la rendita ponte, mentre la “rendita per figli di pensionati” figura tra le “prestazioni in aspettativa” al pari delle rendite per vedovi e orfani (doc. R). Inoltre l'importo di fr. 124 086.– annui è riportato anche nei conteggi della sua cassa di compensazione AVS/AI/IPG (doc. P e Q). A un sommario esame non v'è motivo dunque per scostarsi dalla stima del primo giudice. In definitiva il fabbisogno minimo del marito va rivalutato così a complessivi fr. 5090.– mensili arrotondati.

 

                                16.   Litigioso è anche il fabbisogno minimo “allargato” di AO1, che secondo l'appellante va ricondotto da fr. 4516.– a fr. 3265.90 mensili. AP1 chiede segnatamente di fissare il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 850.– mensili e di moderare il costo dell'alloggio da fr. 2000.– a fr. 1500.– mensili, così come il carico fiscale da fr. 600.– a fr. 200.– mensili. Una volta di più, le singole poste vanno esaminate separatamente.

 

                                         a)    Per quanto attiene al minimo esistenziale del diritto esecutivo, l'appellante chiede di tenere conto della coabitazione della moglie con i due figli maggiorenni. La comunione domestica di un genitore con un figlio maggiorenne non è equiparabile tuttavia a quella di due partner, di modo che il minimo esistenziale di tale genitore non corrisponde alla metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente, di fr. 850.– mensili (DTF 144 III 507 consid. 7.7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.186 del 10 giugno 2024 consid. 5a con rinvio). L'argomento pertanto non giova all'appello.

 

                                         b)   Per lo stesso motivo l'appellante chiede di decurtare anche il costo dell'alloggio riconosciuto alla moglie. Invero, ove benefici di risorse proprie, un figlio maggiorenne va tenuto di rego­la a partecipare al costo della locazione del genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2022.186 del 10 giugno 2024 consid. 5a con rinvio). In concreto tutto si ignora però sulla situazione finanziaria dei figli, di modo che essi non possono presumer­si fruire di risorse proprie. Per di più, l'appellante non spiega perché l'adeguamento della pigione operata dal Pretore (da fr. 2300.– a fr. 2000.– mensili) non tenga conto in qualche modo della coabitazione. Non senza pertinenza la convenuta sottolinea infine di abitare con i due figli in un appartamento di quattro locali, mentre il marito continua a occupare da sé solo la casa unifamiliare con giardino che ospitava tutta la famiglia (doc. 3 nell'inc. DM.2020.39). Il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica anche sotto il profilo della parità logistica.

 

                                         c)  Quanto all'onere fiscale, infine, l'appellante reputa “esagerata” la valutazione del Pretore siccome fondata sui redditi del 2020, “senz'altro superiori”, senza tenere calcolo del contributo alimentare definito con la presente procedura. AO1 definisce “più che consono”, da canto suo, quanto ha stabilito il Pretore, che tiene conto dell'attuale reddito e del contributo alimentare riconosciutole in esito all'attuale procedura. In realtà, alla luce delle risultanze odierne, i dati fiscali del 2020 su cui si è fondato il primo giudice sono ormai superati. Dipartendosi dalle entrate attuali (reddito e contributo alimentare) e considerate le usuali deduzioni accertate nella tassazione del 2022 (doc. E prodotto in appello), a un esame di verosimiglianza l'importo di fr. 200.– mensili riconosciuto dal marito appare adeguato. Ne segue che, in definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” della moglie va ricondotto a fr. 4120.– mensili arrotondati.

 

                                17.   Relativamente al reddito di AO1, il Pretore, accertate le entrate effettive di lei in fr. 1200.– mensili, ha rinunciato a imputare all'interessata un reddito ipotetico poiché le attuali entrate della famiglia consentono di coprire il fabbisogno minimi “allargato” dei coniugi. Egli non ha mancato poi di sottolineare gli sforzi messi in atto dalla convenuta per reinserirsi nel mondo del lavoro, da cui era assente sin dal 1995.

 

                                         a)  L'appellante contesta tale apprezzamento, facendo valere – in sintesi – che le attuali risorse della famiglia non consentono più di coprire i fabbisogni minimi “allargati” dei coniugi, che da dieci anni i figli non necessitano più di accudimento, che la moglie ha intrapreso una formazione di massaggiatrice professionale prima e dopo la separazione, che per due anni essa ha esercitato tale attività, che essa ha dichiarato inoltre di voler riprendere un'attività lucrativa fin da quando i figli erano piccoli, che il rapporto coniugale era irrimediabilmente compromesso già nel 2016, che dopo l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale essa avrebbe pertanto dovuto attivarsi nella ricerca di un impiego, che essen­do trascorsi più di quattro anni dalla disunione non si giustifica più un periodo di reinserimento, che gli sforzi intrapresi non sono stati comprovati, che la convenuta dev'essere tenuta a intraprendere un'attività a tempo pieno, anche nel ramo dei servizi o della vendita. AP1 chiede pertanto di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 6000.– mensili conseguibile con l'attività di massaggiatrice indipendente.

 

                                         b)  AO1 oppone che già nella precedente sentenza del 24 dicembre 2020 questa Camera aveva escluso una sua capacità di reddito. Ad ogni modo, essa soggiunge, il suo è stato un matrimonio che ha influenzato concretamente la sua vita e sebbene la “regola dei 45 anni” sia stata abbandonata l'età resta un elemento determinante per valutare in concreto l'esigibilità di un reddito ipotetico. Essa rileva poi di avere frequentato corsi di massaggio solo per hobby e per crescita personale e di non praticare tale attività a titolo professiona­le, poiché sprovvista della necessaria autorizzazione. A suo parere, quindi, non le si può imputare un guadagno ipotetico, anche perché pur impegnandosi dal 2019 nella ricerca di un impiego essa ha trovato unicamente l'attuale attività “irregolare” con un grado d'occupazione attorno al 15%.   

 

                                         c)   In realtà nella sentenza del 24 dicembre 2020 emanata a protezione dell'unione coniugale questa Camera non si è espressa sulla ripresa di un'attività lucrativa da parte della moglie, la relativa censura del marito essendosi rivelata irricevibile (inc. 11.2020.21/22 consid. 27c). Nondimeno in quel frangente si è spiegato che, dandosi una disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, e quindi ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, in materia di contributi alimentari si fa capo per analogia ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (v. anche DTF 148 III 358 consid. 5 con rinvii). Quanto precede si applica – a maggior ragione – in pendenza di una causa di divorzio, nell'ambito della quale il giudice dei provvedimenti cautelari applica per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 seconda frase CPC). Il giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020 consid. 5a).

 

                                         d)   Nella fattispecie, contrariamente a quanto ritiene il Pretore, non è quindi determinante che le risorse della famiglia consentano di coprire il fabbisogno minimo “allargato” dei coniu­gi, giacché la conservazione dei ruoli assunti all'interno della famiglia perde importanza e lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Da quel coniuge, pertanto, si può pretendere che si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento, come del resto gli sarà chiesto di fare al momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 9a con rinvii). Che poi il matrimonio abbia concretamente influenzato la vita del coniuge creditore è possibile, ma tale questione di merito non va esaminata in sede provvisionale (DTF 148 III 360 consid. 5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_389/2023 del 6 novembre 2024 consid. 4.3).

 

                                         e)  Nelle condizioni descritte, per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richia­mi). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futu­ra), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 16b).

 

                                         f)    Nel caso in oggetto AO1, di formazione impiegata di commercio, prima del matrimonio (celebrato nel 1995) lavorava nel settore bancario e durante la vita in comune si è dedicata al governo della casa e alla cura della famiglia. Dal 2015 essa ha seguito alcuni corsi di massaggio, maturando l'intenzione di diventare “terapista complementare” ed eseguendo massaggi presso uno studio fra il 2016 e il 2018 (a pagamento secondo il marito o gratuitamente, a titolo formativo, secondo la moglie). Dal 2020 essa lavora come “collaboratrice maschera e guardaroba” su chiamata per la IS______ SA, a orario limitato e irregolare (deposizione della convenuta del 20 ottobre 2021: verbale, pag. 1, pag. 3 e pag. 4 in alto; v. anche doc. 2).

 

                                         g)   Nella misura in cui AP1 pretende che la moglie si reintegri nel mondo del lavoro esercitando, a titolo indipendente, l'attività di massaggiatrice, egli trascura che già nel 2019 l'Ufficio di sanità ha rifiutato di rilasciare a AO1 l'autorizzazione a esercitare quale “terapista complementare per attività di massaggio”, poiché i metodi da lei proposti (massaggi classico e tailandese) non sono stati considerati sanitari. Come tale, essa non può quindi “invadere il campo d'attività del massaggiatore medicale o altre professioni sanitario” o “trattare persone malate” (doc. 3, 16° foglio). Inoltre le raccomandazioni salariali menzionate dall'appellante, consultabili sul sito dell'Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali, si riferiscono a “massaggiatori medicali con diploma federale” o “diploma SRC” mentre non risulta che la convenuta disponga di titoli siffatti (‹https://oda-mm.ch/it/https://oda-mm.ch/it/lario/›). In simili circostanze non è verosimile che la convenuta possa trarre profitti apprezzabili quale massaggiatrice non medicale indipendente, visti il limitato campo di attività (verosimilmente non coperto dalle assicurazioni sanitarie) e i presumibili costi di esercizio per l'apertura di uno studio in proprio (lettera 20 maggio 2019 dell'Ufficio sanità, nel plico docsanitàA un sommario esame un reinserimento di lei quale massaggiatrice indipendente non appare dunque realistica.

 

                                         h)   L'appellante rimprovera inoltre alla moglie di non avere dimostrato sforzi sufficienti per reinserirsi nel settore dei servizi, in cui ha lavorato fino nascita dei figli, o almeno in quello della vendita. Ora, al momento della separazione (settembre del 2018) AO1 aveva 49 anni ed era ormai libera da oneri di accudimento. A quel tempo vigeva ancora la presunzione per cui in caso di matrimonio di lunga durata non potesse essere imposto a un coniuge che durante una lunga vita in comune avesse rinunciato a esercitare un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni o, al massimo, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; v. anche DTF 147 III 315 consid. 5.2). Tuttavia il limite d'età era determinante solo qualora si pretendesse dal coniuge una nuova entrata nella vita professionale, mentre contava poco o punto qualora un coniuge già professionalmente attivo dovesse unicamente aumentare il proprio grado d'occupazione (sentenza del

                                               Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020 consid. 2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020 consid. 4f).

 

                                               Pur con tutte le riserve del caso, a quell'età l'interessata poteva ancora legittimamente supporre di non doversi attivare per trovare un impiego, ma di poter continuare a fare affidamento sul riparto dei ruoli assunto durante la comunione domestica. A maggior ragione ove si pensi che nella procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore non aveva ravvisato le condizioni per imporre alla moglie la ripresa di un'attività lucrativa già durante quella procedura e che l'appello del marito su tale punto era stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 24 dicembre 2020 (inc. 11.2020.21 e 11.2020.22 consid. 27). Al momento in cui è stata promos­sa l'azione di divorzio, il 18 maggio 2021, la moglie cinquantaduenne poteva dunque ritenere che da lei non ci si aspettasse più la ripresa di un'attività lucrativa. In penden­za di procedura, tuttavia, il Tribunale federale ha abbandono la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava (DTF 147 III 308). E in linea di principio una nuova giurisprudenza si applica immediatamente a tutte le procedure pendenti (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.1). A quel momento la convenuta non poteva più presumere perciò che da lei non ci si aspettasse un reinserimento professionale. Quale creditrice alimentare, in circostanze siffatte incombeva a lei dimostrare l'improponibilità di riprendere un'attività lucrativa.

 

                                               Comunque sia, nel gennaio del 2020 AO1 ha reperito un impiego su chiamata con orari irregolari, finanche di notte e di domenica, che le permette di guadagnare in media fr. 1200.– mensili (doc. 2). Oltre a rendere verosimile lo sforzo profuso nella ricerca di un'attività anche in ambiti non particolarmente qualificati, ciò denota spirito di adattamento anche a condizioni lavorative poco agevoli. Senza essere smentita, l'interessata ha poi dichiarato di avere continuato a cercare lavoro anche dopo essere stata assunta da ISS Facility Service SA, ma senza successo (deposizione del 20 ottobre 2021: verbali, pag. 3 in fondo). In effetti agli atti figurano almeno otto ricerche di lavoro tra il marzo del 2020 e il luglio del 2021 (plico doc. 3). A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari, la decisione del Pretore di rinunciare ad ascrivere alla convenuta un reddito ipotetico superiore a quello attualmente conseguito appare di conseguenza sostenibile e resiste alla critica. Nondimeno, se dopo 25 anni di inattività l'occupazione attuale può risultare ancora confacente come primo impiego, con l'esperienza acquisita negli anni l'estensione del grado d'occupazione andrà esaminata nel quadro del giudizio di merito con pieno potere cognitivo. Sta di fatto che su questo punto l'appello non può trovare accoglimento.

 

                                18.   Controversa è, infine, la decorrenza della modifica del contributo alimentare che AP1 chiede di stabilire dal proprio pensionamento (1° agosto 2021). Il Pretore ha fatto decorrere la modifica dal 1° gennaio 2022, mese successivo alla data di emanazione della sentenza del 9 dicembre 2021. A suo avviso, la moglie ha potuto farsi un quadro realistico della nuova situazione del marito solo da quel momento, poiché il coniuge ha prodotto il conteggio della sua pensione unicamente il 17 settembre 2021 e ha dichiarato il proprio fabbisogno minimo solo nel memoriale conclusivo del 30 novembre 2021. L'appellante fa valere di avere esposto e documentato il proprio reddito e il proprio fabbisogno già con l'istanza cautelare del 18 maggio 2021 e di ave­re preannunciato il proprio pensionamento già nel quadro della procedura a tutela dell'unione coniugale. Egli adduce che l'istruttoria si è resa necessaria in seguito alle contestazioni della convenuta, sottolineando che quanto indicato nell'istanza ha trovato puntuale riscontro. A suo parere, quindi, sin dall'inizio la moglie poteva farsi un quadro realistico della nuova situazione.

 

                                         a)   I criteri per fissare la decorrenza di una modifica del contributo alimentare fissati cautelarmente in una causa di divorzio sono già sono stati enunciati (sopra, consid. 11a). Basti

                                               ricordare che per ragioni di equità il giudice può – eccezionalmente – far decorrere la modifica anche da un momento successivo a quello dell'istanza, il quale fa stato per principio, ma ciò presuppone che, sulla base di indizi seri, il beneficiario potesse fare assegnamento sulla conferma della discipli­na cautelare anteriore. In concreto già si è detto che il motivo della modifica, ovvero la riduzione dei redditi del marito in seguito al pensionamento, è intervenuto il 31 luglio 2021 e che nemmeno la convenuta ha alluso a estremi di affidamento anteriore da parte sua, di modo che in concreto non vi era spazio per un giudizio di equità (sopra, consid. 11b)

 

                                         b)   Certo, l'istante ha prodotto un conteggio della propria pensione soltanto 17 settembre 2021 e ha dichiarato il proprio fabbisogno minimo dopo il pensionamento soltanto nel memoriale conclusivo del 30 novembre seguente, tuttavia la convenuta non poteva ignorare che il pensionamento avrebbe potuto comportare una sensibile riduzione del reddito del coniuge (oltre fr. 25 000.– mensili), per quanto nel complesso le entrate di lui si siano rivelate superiori a quelle prospettate nell'istanza (fr. 10 340.– mensili rispetto a fr. 7950.– mensili). Un contributo alimentare di fr. 7980.– mensili appariva ad ogni modo inverosimile. AO1 non poteva dunque disconoscere il rischio legato, dal pensionamento del marito, all'obbligo di rimborsare – anche solo in parte – quanto incassato in esubero. Altri motivi per derogare alla regola della decorrenza dalla data dell'istanza non risultano né sono stati addotti, ragione per cui non si riscontrano i presupposti per posticipare la modifica oltre il 1° agosto 2021.

 

                                19.   L'appellante si duole infine che il Pretore abbia confermato una compensazione di fr. 840.– mensili allorquando i contributi alimentari percepiti in eccesso dalla moglie ammontano a oltre fr. 50 000.–. Egli ritiene pertanto l'importo “assolutamente insufficiente” e chiede di essere autorizzato a compensare tale pretesa con il credito alimentare della moglie che “superi l'importo corrispondente al minimo esistenziale”. In realtà nel giudizio impugnato il Pretore non ha autorizzato compensazione alcuna, limitandosi ad adeguare la diffida ai debitori che autorizzava il marito a compensare fr. 840.– mensili per 19 mesi secondo la sentenza emessa da questa Camera il 24 dicembre 2020.

 

                                         AP1 chiede inoltre di essere “autorizzato a compensare l'eventuale credito per alimenti di futura scadenza di AO1 con il suo credito in restituzione di quanto corrisposto in esubero alla moglie dal 1° agosto 2021 rispetto a quanto deciso con il presente giudizio”. Nelle motivazioni tuttavia egli limita la sua richiesta a quanto ecceda “l'importo corrispondente al minimo esistenziale” (appello, pag. 2 n. B.3 e pag. 26 n. 6.2). Se non che, per essere ricevibili pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2, 142 III 107 consid. 5.3.1 con riman­di). In concreto l'interessato non indica a quanto ammonti – a suo parere – il minimo esistenziale della moglie, sicché la sua domanda risulta del tutto indeterminata. Ne segue al proposito l'irricevibilità dell'appello per carenza di requisiti formali.

                                     

                                20.   Alla luce di quanto precede, in definitiva, il bilancio familiare risulta il seguente, tenuto conto del contributo riscosso dalla figlia maggiorenne, la quale non partecipa al riparto dell'eccedenza, e del fatto che nulla giustifica di derogare al riparto paritario dell'eccedenza fra i coniugi.

                                         Reddito del marito                                                  fr. 10 340.‒  

                                         Reddito della moglie                                               fr.   1 200.‒ 

                                                                                                                     fr. 11 540.‒ mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                fr.   5 090.‒      

                                         Fabbisogno minimo della moglie                             fr.   4 120.

                                                                                                                     fr.   9 210.–

                                         Eccedenza                                                             fr.   2 330.‒ mensili

                                         ./. contributo per la figlia P______                            fr.      650.‒ mensili

                                         Eccedenza da dividere                                           fr.   1 680.‒ mensili

                                         Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.      840.– mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 5090.‒ + fr. 840.– =                                            fr.   5 930.– mensili,

                                         deve destinare alla figlia                                         fr.      650.‒ mensili

                                         e deve versare per la moglie:

                                         fr. 4120.‒ + fr. 840.– ./. fr. 1200.–                            fr.   3 760.– mensili.

                                        

                                         L'appello del marito va accolto entro questi limiti. Ciò imporrebbe anche di adattare la “diffida ai debitori”, come chiede l'interessato nelle sue domande. Il Pretore ha fissato l'importo della diffida in fr. 3701.95 mensili, decurtando il contributo alimentare da lui calcolato per la moglie di fr. 840.– mensili analogamente a quanto ha stabilito questa Camera nella sentenza del 24 dicembre 2020, in modo da consentire la compensazione in 19 rare del credito del marito per i contributi versati in eccesso. Come si è spiegato, tuttavia, per finire sulla compensazione il primo giudice non ha statuito e l'appello del marito su tale aspetto cade nel vuoto

                                         (sopra, consid. 18). Inoltre la compensazione autorizzata da questa Camera concerneva 19 mensilità, ormai ampiamente decorse, e non è quindi più attuale, sicché una decurtazione della trattenuta sotto l'importo del contributo alimentare dovuto non sarebbe più giustificata. Quanto alla moglie, nel suo appello essa non chiede la riforma del dispositivo sulla “diffida ai debitori”. Non vi è margine quindi neppure per aumentare l'importo della trattenuta stabilito dal Pretore. In simili circostanze non resta che lasciare immutato il dispositivo n. 3, il provvedimento nel principio non essendo contestato.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                21.   Le spese dell'appello di AO1 seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Gli oneri dell'appello presentato da AP1 seguono invece la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene un'ulteriore riduzione del contributo alimentare a suo carico da fr. 4541.90 mensili a fr. 3760.– mensili, ma non la riduzione a fr. 3500.– mensili fino al 1° marzo 2022 né tanto meno la soppressione dopo di allora. Per altro egli esce vittorioso sulla decorrenza della modifica, anticipata di cinque mesi, ma soccombe interamente sulla compensazione e sull'adeguamento della diffida ai debitori. Tutto considerato e ponderati i valori in gioco, si giustifica così che egli sopporti quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO1, alla quale AP1 rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                22.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo litigioso in questa sede. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, può essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Le cause inc. 11.2023.54 e 11.2023.55 sono congiunte.

 

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO1 è respinto.

 

                                   3.   Le spese processuali di tale appello, di fr. 2000.–, sono poste a carico di AO1, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.

 

                                   4.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP1 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

                                         Di conseguenza, dal 1° agosto 2021 AP1 è condannato a versare a AO1 un contributo alimentare mensile di fr. 3760.– I contributi di prossima scadenza andranno versati in via anticipata entro il 5 di ogni mese.

 

                                   5.   Le spese processuali di tale appello, di fr. 2000.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO1, alla quale AP1 rifonderà fr. 2400.– per ripetibili ridotte.

 

                                   6.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).