Incarto n.
11.2023.66

Lugano

28 gennaio 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

composta dei giudici

e della giudice

Giani, presidente, e Jaques

Giamboni

 

cancelliera

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2020.282 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 6 novembre 2020 da

 

 

AP1, P______

(patrocinato dall'avv. PA1, V______)

 

 

contro

 

 

 

AO1, ora in Be______ (I)

(già patrocinata dall'avv. PA2, Lu______),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 19 giugno 2023 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 maggio 2023;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP1 (1971) e AO1 (1969), divorziata, entrambi cittadini italiani, si sono sposati a Be______ il 22 luglio 2006, adottando la separazione dei beni. Pochi giorni prima del matrimo­nio, il 15 luglio 2006, essi hanno avuto una figlia, A______. AO1 era inoltre già madre di altri due figli, maggiorenni, nati dal suo precedente matrimonio. Nel 2013 la famiglia si è installa­ta a P______. I coniugi, che non esercitano attività lucrativa in Svizzera, sono tassati globalmente secondo il dispendio. Il marito è attivo nel commercio di prodotti di lusso. La moglie, che a Be______ aveva un negozio di articoli per bambini, pratica equitazione a livello agonistico.

                                  B.   Adito il 24 gennaio 2018 da AO1 a protezione del­l'unione coniugale, con sentenza del 29 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di Lu______, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso al marito con mobili e suppellettili (la moglie essendosi nel frattempo trasferita, il 3 dicembre 2018, in un appartamento a C______), ha respinto una pretesa di fr. 500 000.– avanzata dalla moglie per l'arredamento della sua nuova abitazione, ha assegnato a AO1 l'uso di una villa di F______ d______ M______ per due settimane durante le vacanze estive e di un attico di Cr______ per una settimana durante quelle invernali (immobili entram­bi di proprietà del marito), ha affidato A______ congiuntamente ai genitori con custodia alternata una settimana ciascuno e priorità di accudimento da parte dei genitori anziché di terzi, ha deciso che la figlia fosse domiciliata dal padre, rimanendo scolarizzata al T_______, ha condannato AP1 a versare dal 1° novembre 2018 un contributo alimentare per la moglie di fr. 24 500.– mensili fino al 16° compleanno della figlia e di fr. 25 860.– mensili dopo di allo­ra, così come un contributo in favore di A______ di fr. 2610.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1250.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi, oltre al pagamento delle rette scolastiche, del premio cassa malati e di ogni altra spesa straordinaria (inc. SO.2018.336). Un appello presentato il 9 novembre 2020 dal marito è stato parzialmente accolto da questa Camera con sentenza dell'11 novembre 2021 nel senso che il contributo alimentare per la moglie è stato ridotto a fr. 18 485.– mensili dal 1° al 30 novembre 2018, a fr. 20 070.– dal 1° dicembre 2018 al 15 luglio 2022 e a fr. 21 430.– mensili dal 16 luglio 2022 in poi (inc. 11.2020.165).

 

                                  C.   Nel frattempo, il 6 novembre 2020, AP1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore, proponendo di mantenere la custodia alternata della figlia (o in subordine di affidargliela riservato il diritto di visita materno), di versare a AO1 un contributo di mantenimento per A______ fino alla sua maggiore età di fr. 1250.– mensili (oltre all'assunzione della premio della cassa malati e dei costi della scuola privata), di stabilire un contributo di mantenimento per la moglie di fr. 14 600.– mensili fino al compimento dei 64 anni (destinato a decadere in caso di trasferimento in Italia) e di accertare che non vi sono né beni del regime matrimoniale da sciogliere o liquidare né averi della previdenza professionale da dividere.

 

                                  D.   All'udienza del 7 aprile 2021, indetta per la conciliazione, i coniu­gi si sono accordati sul principio del divorzio, sulla custodia alter-nata della figlia con esercizio in comune dell'autorità parentale e sull'assenza di averi previdenziali da suddividere. Sugli altri punti le parti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione. In un memoriale del 3 maggio 2021 AP1 ha ribadito le proprie domande, salvo rivendicare dalla moglie fr. 62 983.30 oltre interessi, € 5287.28 oltre interessi e fr. 3300.– con interessi e spese esecutive in liquidazione dei rapporti di dare-avere.

 

                                  E.   Nella sua risposta del 4 ottobre 2021 AO1 ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr. 52 037.83 mensili fi­no al sedicesimo anno di età della figlia e di fr. 53 397.83 mensili dopo di allora e vita natural durante, fermo restando l'obbligo per il marito di versarle un'indennità di fr. 9 092 582.50 per garantirle un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità qualora il contributo fosse limitato all'età pensionabile. Ella ha postulato inoltre il versamento di fr. 100 000.– quale contributo per l'acquisto del mobilio della sua nuova abitazione e ha chiesto di dichiarare inammissibile “per litispendenza altrove e incompetenza territoriale” le pretese del marito in liquidazione dei rapporti di dare-avere.

 

                                  F.   AP1 ha replicato il 5 gennaio 2022, confermando sostanzialmente le sue posizioni salvo ridurre a fr. 14 335.– mensili l'offerta di contributo di mantenimento per la moglie e riservarsi espressamente l'art. 129 cpv. 1 CC in caso di trasferimento della medesima all'estero. Egli ha postulato inoltre il riconoscimento e l'esecutività di una sentenza del 21 novembre 2018 con cui il Tribunale di L______ ha obbligato la moglie a versargli fr. 235 637.50 oltre interessi e € 5287.28 oltre interessi. In una duplica del 10 mar­zo 2022 AO1 ha riaffermato le sue pretese salvo au­mentare la richiesta di contributo di mantenimento per sé a fr. 55 332.36 mensili fino al sedicesimo anno di età della figlia e a fr. 56 692.36 mensili dopo di allora e vita natural durante adeguan­do l'indennità pretesa in subordine a fr. 9 653 575.06. Ella ha chie­sto inoltre di obbligare il marito a rifonderle il costo dei biglietti aerei e degli hotel per le vacanze da lei trascorse con la figlia, e a restituirle gli oggetti di sua proprietà “come emergeranno dall'istruttoria”. Alle prime arringhe del 17 maggio 2022 le parti hanno confermato i loro punti di vista e hanno notificato prove.

 

                                  G.   L'istruttoria è stata chiusa il 20 gennaio 2023 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 16 marzo 2023 l'attore ha riaffermato le proprie do­mande, tranne ridurre l'offerta di contributo alimentare per la moglie a fr. 12 400.– mensili e rinunciare alle sue pretese in liquidazione dei rapporti di dare e avere. Nel suo allegato del 17 marzo 2023 la convenuta ha aumentato la richiesta di contributo per la figlia a fr. 1750.– mensili o, in subordine a fr. 1250.– mensili oltre al rimborso del costo dei biglietti aerei e degli hotel per le vacan­ze da lei trascorse con la madre, ha rivalutato in fr. 57 810.20 men­sili il contributo alimentare per sé vita natural durante e in fr. 13 409 650.– l'indennità in caso di limitazione del contributo al compimento dei suoi 65 anni, e ha preteso la restituzione degli “oggetti che le appartengono e meglio le scatole situate in cantina contenenti i piatti del servizio regalategli da sua madre”. In replica e duplica spontanee del 20 e 24 marzo 2023 le parti han­no sostanzialmente ribadito la loro posizioni.

 

                                  H.   Statuendo con sentenza del 17 maggio 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha confermato la custodia alternata della figlia A______ disciplinandone le modalità, ha mantenuto l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha obbligato il marito a restitui­re “gli oggetti appartenenti alla moglie (in particolare i piatti del servizio regalati da sua madre) depositati nelle scatole situate in cantina”, ha accertato che non vi sono averi previdenziali da suddividere, ha condannato AP1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 27 380.– mensili fino al di lei pensionamento ridotto a fr. 17 870.– mensili dopo di allora e vita natural durante e uno per la figlia di fr. 1250.– mensili fino alla maggiore età rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale (oltre all'assunzione diretta delle rette del­la scuola privata, del premio della cassa malati e ogni altra spe­sa straordinaria preventivamente concordata tra genitori, dedotti eventuali assegni familiari qualora uno dei genitori li dovesse per­cepire) e ha respinto la pretesa della convenuta di ottenere un contributo di fr. 100 000.– per l'acquisto del mobilio della sua nuo­va abitazione. Le spese processuali di fr. 15 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

 

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a que­sta Camera con un appello del 19 giugno 2023 per ottenere la ri­forma del giudizio impugnato nel senso di annullare l'obbligo di restituire gli oggetti rivendicati dalla moglie (segnatamente i piatti del servizio regalati da sua madre) e di stabilire il contributo per la moglie in fr. 12 400.– mensili fino ai 64 anni di lei. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2023 AO1 propone di respingere l'appello.

 

                                  L.   Il 7 aprile 2025 AP1 ha formulato un'istanza di muta-zione dell'azione facendo valere in particolare di aver appreso che AO1 si era nel frattempo trasferita a Be______, e postulato di conseguenza la riduzione del contributo alimentare a fr. 8205.– mensili (riservato un adeguamento a dipendenza del­le risultanze istruttorie) fino ai 64 anni di lei. Il 16 maggio 2025 il vicepresidente di questa Camera ha ammesso la documentazio­ne prodotta dall'appellante e ha fissato a AO1 un termine fino al 23 giugno seguente per produrre la documentazione attinente alle sue spese, alle sue entrate e alla sua capaci­tà lucrativa dal novembre 2024. In un memoriale del 18 giugno 2024 l'interessata ha esibito la documentazione richiesta, proponendo in sostanza di confermare il giudizio impugnato e di “dichiarar[ne] la piena esecutività” e “ordinar[ne] l'ottemperanza immediata”. Chiusa l'istruttoria, alle parti è stato assegnato un termine fino al 1° settembre 2025 per formulare le loro osservazioni conclusive. In un allegato del 29 agosto 2025 AP1 ha ribadito la sua (mutata) domanda di giudizio e ha presentato una lettera 28 agosto 2025 di uno studio “tributario e legale” di M______ con due simulazioni d'imposta. AO1 non ha presentato osservazioni conclusive ma il 6 ottobre 2025 si è opposta al­l'ammissione di quest'ultimi documenti. Il 20 ottobre 2025 l'appellante ne ha ribadita la ricevibilità.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 19 maggio 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 18 giu­gno 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 19 giugno 2023, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Litigiosi rimangono in questa sede la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie e la sua durata. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la liqui-dazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi va esaminata prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 consid. 8). Non v'è ragione in concreto per procedere altrimenti.

 

                                   3.   L'appellante contesta innanzitutto l'obbligo di restituire “gli ogget­ti appartenenti alla moglie (in particolare i piatti del servizio regalati da sua madre) depositati nelle scatole situate in cantina”. Al proposito il Pretore, dopo avere ricordato che la convenuta aveva formulato tale pretesa con la duplica, ha preso atto che sulla quesitone l'attore non si era espresso né alle prime arringhe né con il memoriale conclusivo. E siccome le circostanze a fondamento della richiesta non erano state contestate, per il primo giudice la moglie non era tenuta a provarle, onde l'accoglimento della pretesa.

 

                                         a)   L'appellante obietta che la richiesta di giudizio è stata formulata in termini del tutto generici, non essendo chiaro a quali oggetti, a quali scatole o a quale cantina si riferisca, tant'è che neppure sarebbe possibile ottenere l'esecuzione effettiva del relativo dispositivo. Egli rileva altresì di essere stato impossibilitato a contestare i fatti a fondamento della pretesa il codice di procedura civile non prevedendo una “triplica”, fermo restando che nella sua replica spontanea del 24 marzo 2023 figura una chiara opposizione alla richie­sta avversaria.

 

                                         b)   Nella duplica del 10 marzo 2022 (pag. 33 e 36), AO1 ha addot­to che in occasione del proprio trasloco il marito aveva “trattenuto degli scatoloni contenenti beni di [sua] proprietà, servizio piatti, utensili da cucina, e altri oggetti di uso comune”, e ha sollecitato la restituzione “degli oggetti che le appartengono e meglio… (come emergeranno dall'istruttoria)”. Nel memoriale conclusivo ella ha poi preteso la restituzione degli “oggetti che le appartengono e meglio le scatole situate in cantina contenenti i piatti del servizio regalategli da sua madre” (pag. 34). L'attore non ha reagito né alla ricezione della duplica né alle prime arringhe del 17 maggio 2022. Nel suo memoriale conclusivo egli ha chiesto invero di respingere “ogni altra pretesa di AO1” ma sulla questione specifica non ha speso una parola (pag. 33 e 35). Solo con la sua replica spontanea alle conclusioni avversarie del 24 marzo 2023 l'interessato ha preso posizione limitandosi tuttavia a modificare il petitum nelle conclusioni rispetto a quel­lo formulato nella duplica.

 

                                         c)   Nella fase predibattimentale una mutazione dell'azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa dev'essere giudicata secondo la stessa procedura (art. 227 cpv. 1 CPC) e ha un nesso materiale con la pretesa precedente (lett. a) o se la controparte vi acconsente (lett. b). Esclusa quest'ultima condizione, non può essere revocato in dubbio che nel caso in esame la domanda di restituzione di beni dell'unione coniugale in esame si inserisce nell'azione di divorzio. Introdotta prima dell'inizio del dibattimento, essa era pertanto ammissibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 di­cembre 2024 consid. 12 con rinvio). Né è contestato che i fatti addotti a sostegno della medesima potessero essere liberamente esposti la prima volta in quel memoriale (DTF 147 III 477 consid. 2.3.2, 144 III 69 consid. 2.1). Certo, l'ordinamento processuale civile non prevede un terzo scambio di scritti, ma, oltre alla facoltà di presentare un memoriale spontaneo, quantomeno alle prime arringhe l'attore avrebbe potu­to esprimersi al riguardo (in questo senso: Tappy in: Commen­taire romand CPC, 2ª edizione n. 12 ad art. 225; Leuen­ber­ger in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 4ª edizione, n. 23 ad art. 225; v. anche Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª edizione, n. 20 ad art. 225 con rimandi). Quanto alla nuova formulazio­ne della domanda in sede di conclusioni, per tacere del fatto che la convenuta si era espressamente riservata la facoltà di precisare la sua pretesa, essa risulta essere conforme alle circostanze addotte nelle motivazioni della duplica rimaste incontestate. Al proposito non occorre intervenire.

 

                                         d)   Premesso ciò, è vero che, pena l’inammissibilità, una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosene accoglimento, la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della sentenza (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rinvii). E il dispositivo deve essere formulato in mo­do chiaro ed eseguibile, poiché esso solo è suscettibile di passare in giudicato e di essere attuato (DTF 142 III 593 consid. 5.3; cfr. anche per il vecchio diritto di procedura: I CCA, sentenza inc. 11.2008.33 del 31 marzo 2008 consid. 6). Non compete infatti al giudice dell'esecuzione chiarire il dispositivo e dirimere questioni di merito. Ciò non toglie che il divieto di formalismo eccessivo impone che le conclusioni carenti siano interpretate, secondo il principio dell'affidamen­to, alla luce della motivazione dell'allegato (DTF 137 III 617 consid. 6.2), tanto che il giudice può precisare nel dispositivo le domande di giudizio troppo vaghe (Heinzmann in: CPC, Pe­tit commentaire, Basilea 2021, n. 13 ad art. 84). Nella fattispecie invero gli oggetti contenuti nelle “scatole situate in canti­na” non sono stati specificatamente individuati, ma AP1 non può allegare la prima volta in seconda sede che tali contenitori possano essere confusi con altri o che la cantina non sia quella della ex abitazione coniugale. La censura, nuo­va, è pertanto finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                                         e)   In definitiva, visto che l'attore non ha contestato di aver trattenuto “degli scatoloni contenenti beni di proprietà della signora AO1 (servizio piatti, utensili da cucina, e altri oggetti di uso comune)”, il primo giudice poteva considerare tale circostanza come non controversa – ciò che esonerava la moglie dal provarla (art. 150 cpv. 1 CPC) – e obbligare il marito a restituire “gli oggetti appartenenti alla moglie (in particola­re i piatti del servizio regalati da sua madre) depositati nel­le scatole situate in cantina”. Ne segue che al riguardo l'appello non può trovare ascolto.

 

                                   4.   Litigioso è altresì il contributo alimentare per la moglie che il Pretore ha stabilito in fr. 27 380.– mensili fino al pensionamen­to di lei e in fr. 17 870.– mensili dopo di allora vita natural durante. Con l'appello AP1 ne ha postulato la riduzio­ne a fr. 12 400.– mensili fino ai 64 anni della moglie, mentre il 7 aprile 2025 ne ha chiesto, sulla scorta di nuovi fatti, la riduzione a fr. 8205.– mensili fino ai 64 anni di lei. Al proposito, egli ha addotto che nel novembre del 2024, AO1 si era trasferita a Be______ con conseguente cambiamento della capacità lucrativa di lei e del relativo dispendio. Ora, nella misura in cui il marito ha addotto, senza contestazioni da parte della moglie, di aver appreso del trasferimento in Italia solo il 2 aprile 2025, tale nuova circostanza è senz'altro ammissibile in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Ricevibile è così la mutazione dell'azione, la nuova domanda di appello essendo fondata su tali fatti e prove nuovi e le premesse di cui all'art. 227 cpv. 1 CPC essendo manifestamente adempiute (art. 317 cpv. 2 CPC). Sull'obiezione della convenuta, che asserisce che il suo trasferimento è meramente temporaneo, si tornerà in appresso (sot­to, consid. 7).

 

                                   5.   Premesso ciò, nella sentenza impugnata il Pretore, dopo aver constatato che la situazione economica del marito è molto agia­ta, ha calcolato il contributo alimentare per la moglie (e quello per la figlia) applicando il metodo del cosiddetto “dispendio effettivo” (o “a una fase”) determinato in base al tenore di vita precedente alla separazione. A suo avviso, visto che il matrimonio ha concre­tamente influito sulla situazione finanziaria della moglie, costei ha il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Per di più, egli ha soggiunto, il marito medesimo ha offerto un contributo fino al pensionamento della convenuta sicché “il metodo di calcolo e il principio del contributo non sono litigiosi”, controversi restandone solo l'ammontare e la durata.

 

                                         Il Pretore ha così calcolato il dispendio effettivo di AO1 in fr. 28 880.– mensili (spese abitative fr. 5500.–, cassa malati e spese mediche fr. 1120.40, vitto fr. 700.–, carte di credito

                                         fr. 1085.–, vacanze fr. 6833.35, equitazione fr. 4020.–, cellulare fr. 290.–, assicurazione auto fr. 372.20, imposta di circolazione fr. 111.40, benzina e vignetta autostradale fr. 586.35, lavanderia fr. 52.10, contributi AVS fr. 42.85, imposte fr. 7425.95, Serafe

                                         fr. 30.40, tassa rifiuti fr. 8.35 e parrucchiere fr. 700.–). Quanto al­la capacità di lei di far fronte autonomamente al proprio mantenimento, il primo giudice ha valutato che l'affezione di cui soffre (carcinoma ovarico), non le preclude un'attività a tempo parziale e le ha di conseguenza imputato un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili netti conseguibile con un impiego a metà tempo nel comparto del commercio al dettaglio a Lu______. Egli ha così stabilito il contributo alimentare dovuto dall'attore in fr. 27 380.– mensili, sot­tolineando che non vi sono dubbi sulle possibilità economiche di lui tanto più che, come emerso nel quadro delle misure protettri­ci, egli dispone di entrate per almeno fr. 64 435.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 29 110.90 mensili. Per contro il pri­mo giudice ha respinto la richiesta dell'attore di prevedere la decadenza del contributo in caso di trasferimento della moglie in Italia.

 

                                         In relazione alla durata del contributo, il Pretore ha valutato che dopo il suo pensionamento la convenuta non potrà contare su più di fr. 3000.– mensili (rendita AVS massima di fr. 2450.– oltre a una “modesta rendita LPP” da costituirsi nei 10 anni fino al pen­sionamento con un reddito annuale di circa fr. 18 000.–) a fronte di un fabbisogno minimo ridotto a fr. 20 870.– complessivi, stralciando le spese per l'equitazione, i contributi AVS, sostituendo il costo per l'automobile con l'abbonamento ai mezzi pubblici stima­to in fr. 50.– mensili e riducendo il carico fiscale a fr. 4500.– men­sili. Il primo giudice ha quindi fissato il contributo della convenuta dopo il pensionamento in fr. 17 870.– mensili.

 

                                   6.   AP1 sostiene innanzitutto che il matrimonio non ha influito concretamente sulla situazione finanziaria della moglie e non può quindi essere considerato lebensprägend. Al riguar­do il Pretore ha ricordato che le parti si sono sposate il 22 luglio 2006 e si sono separate nel gennaio 2018 sicché il matrimonio, durato oltre 10 anni, va ritenuto di lunga durata. Inoltre, egli ha aggiunto, dallo stesso è nata una figlia di modo che secondo la precedente giurisprudenza l'unione sarebbe stata qualificata come lebensprägend. Senza trascurare che per l'attore la moglie non si è mai dedicata completamente alla cura della casa e della famiglia, il primo giudice ha accertato che AO1 si è trasferita dall'Italia in Svizzera per asseconda­re i progetti del marito rinunciando così alla sua attività commerciale a Be______. A suo avviso, pertanto, il matrimonio ha influito in maniera concreta sulla vita della convenuta. Per di più, egli ha epilogato, il marito non contesta il suo obbligo contributivo fino al pensionamento della moglie.

 

                                         a)   L'appellante fa valere – in estrema sintesi – che durante il matrimonio la moglie ha sempre lavorato e, in particolare, anche dopo il trasferimento in Ticino ha continuato a collaborare nell'attività commerciale della madre a Be______, si assentava frequentemente per ordinare merce per i negozi di famiglia e si dedicava quotidianamente all'equitazione a livello agonistico, ciò che è stato confermato da numerosi testimoni. Per di più, egli soggiunge, la consorte non si è mai dedicata alla cura della casa, la famiglia disponendo di una coppia di domestici, né all'educazione della figlia, della quale sostiene di essersi occupato in misura preponderan­te. A suo avviso, il fatto di aver interrotto la sua attività com­merciale al momento del trasferimento in Svizzera non è determinante, giacché tale decisione non era “dettata dalla cura della casa e dell'educazione dei figli”. Ne segue quin­di, per l'appellante, che il matrimonio non ha influito sulla situazione finanziaria della moglie, fermo restando che costei ha senz'altro la possibilità di riprendere la sua attività lucrativa. Egli sostiene infine che la sua offerta di un contributo alimentare fino al pensionamento della consorte non implica il riconoscimento del carattere lebensprägend del matrimonio.

 

                                         b)   AO1 obietta preliminarmente che l'appellante non precisa quali altre prove “innumerevoli contrarie” sussidino la sua posizione, sicché al riguardo l'appello è finanche irricevibile. Ella riconosce di aver dedicato molto tem­po all'attività sportiva ma contesta di aver collaborato nelle aziende della madre a titolo lucrativo, essendosi limitata ad accompagnarla sporadicamente a sfilate di moda, come ospi­te degli organizzatori. L'interessata sottolinea poi che con il trasferimento in Svizzera ha rinunciato alla sua attività com­merciale per assecondare il progetto di vita del marito. Da­ta la favorevole situazione economica della famiglia, poi, poco muta che della cura della casa si siano occupati dei collaboratori domestici. Anzi, a suo dire, per il marito stes­so era inconcepibile che ella svolgesse le faccende domestiche tant'è che non lo ha mai preteso. Sottolineato che in precedenti allegati l'attore ha sempre sostenuto che della figlia si occupavano entrambi i genitori, l'appellata osserva che la custodia alternata decisa in sede di misure protettri­ci smentisce il fatto che il padre si occupasse in modo preponderante della figlia.

 

                                         c)   Il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare il concetto di matrimonio che ha avuto un'influenza con­creta sulla vita del coniuge creditore (lebensprägend). Ha spiegato, in sintesi, che nel caso in cui l'unione ha avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore, questi (come l'altro coniuge) ha diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, sempre che la situazione finanziaria lo permetta (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC). Se invece il matrimonio è rimasto senza influsso concreto si deve fare riferimento alla situazione precedente al matrimonio e il coniuge creditore dev'essere posto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il matrimonio non fosse stato celebrato (DTF 148 III 170 consid. 5.1, 147 III 255 consid. 3.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_604/2024 del 31 dicembre 2024 consid. 5.1.3 in: FamPra.ch 2025 pag. 412).

 

                                               Determinante non è più dunque la presunzione legata a cri­teri della lunga comunione domestica o della nascita di figli comuni. Occorre bensì tenere conto delle circostanze del caso specifico segnatamente dal profilo del contesto economico. Si ritiene infatti che un matrimonio ha avuto un impatto significativo sulla vita del coniuge quando, sulla base di un progetto di vita comune, uno dei due ha rinunciato al­la propria indipendenza economica per occuparsi della ca­sa e dei figli, talché non gli sia più possibile, dopo molti an­ni di matrimonio, riprendere la precedente attività professio­nale, mentre l'altro coniuge, in virtù della suddivisione dei compiti durante il matrimonio, ha potuto concentrarsi sulla propria carriera (DTF 148 III 167 consid. 4.2, 147 III 321 consid. 5.6, 147 III 257 consid. 3.4.3; più di recente: senten­za del Tribunale federale 5A_604/2024 del 31 dicembre 2024 consid. 5.1.3 in: FamPra.ch 2025 pag. 412; analoga-mente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024 consid. 9).

 

                                         d)   Precisato ciò, nel caso precipuo l'interesse all'accertamen­to del carattere lebensprägend del matrimonio appare dubbio nella misura in cui il marito stesso offre alla moglie fino al di lei pensionamento un contributo di mantenimento “volontario” commisurato a quello che, secondo lui, era il di lei tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Il problema è che l'appellante contesta di dover continuare a versare un contributo alimentare dopo i 64 anni della conve­nuta con l'argomento che il matrimonio non adempie a tale criterio. Fatta tale premessa, non resta che vagliare gli argomenti sollevati con l'appello.

 

                                         e)   In concreto è incontestato che durante la comunione dome­stica AO1 ha continuato a praticare l’equitazione a livello agonistico, compatibilmente con il suo stato di salute, con un impegno pressoché quotidiano (deposizione dell'11 gennaio 2023, verbali pag. 1 e 2). Da tale attività l'in­teressata ha tuttavia dichiarato di non trarre redditi, fatta eccezione di premi nell'ordine di € 300.–/400.– sull'arco degli ultimi dieci anni, ciò che neppure l'attore contesta (loc. cit., pag. 2 a metà). Ciò posto, nella misura in cui determinante per valutare l'impatto del matrimonio sulla vita dei coniugi è l'aspetto economico, la pratica di uno sport senza finalità lucrativa è dunque irrilevante per valutare il carattere lebens­prägend del matrimonio. Al riguardo non occorre attardarsi.

 

                                         f)    Non si trascura che anche dopo il matrimonio – e la nasci­ta della figlia – AO1 ha continuato a svolgere la sua precedente attività lucrativa quale proprietaria di un negozio di abbigliamento per bambini a Be______ che gestiva dal 1999/2000, occupandosi sia dell'acquisto della merce sia della vendita con la collaborazione di quattro commes­se (deposizione dell'11 gennaio 2023, verbale pag. 2 e 3). L'interessata ha riferito nondimeno che tale attività è cessata nel 2013 in concomitanza con il trasferimento in Svizzera, che la decisione di lasciare l'I______ è stata presa dal marito e che lo stesso ha insistito per ragioni fiscali affinché cessasse ogni attività commerciale in I______ (loc. cit.). L'appellante lamenta che il Pretore ha fondato la sua valutazione unicamente su tale deposizione ma per finire non contesta gli accertamenti in merito all'interruzione dell'attività imprenditoriale della moglie contestualmente al trasferimento della famiglia in Svizzera e neppure nega che ella lo abbia attuato per assecondare un proprio progetto di vi­ta. In circostanze siffatte non si può ragionevolmente negare che una simile evenienza abbia avuto un impatto concreto sulla situazione economica della moglie, tanto più che in Ticino costei non poteva neppure esercitare attività lucrativa, i coniugi essendo assoggettati alla tassazione globa­le. Nulla muta, dal profilo dell'incidenza del matrimonio sul­la situazione economica della moglie, che l'interruzione del­l'attività imprenditoriale non sia avvenuta immediatamente dopo il matrimonio o la nascita della figlia.

 

                                         g)   AO1 ha invero ammesso di aver accompagnato la madre, attiva nel settore della moda, nei suoi impegni an­che dopo essersi trasferita in Ticino, di aver partecipato a eventi e sfilate assieme a lei e di aver assistito due volte una cugina, responsabile del reparto bambini del negozio della madre, consigliandola nella scelta dei capi (deposizione dell'11 gennaio 2023, verbali pag. 3). Se non che, l'assistenza all'attività genitoriale appare essersi limitata a occasioni circoscritte. Certo, le dichiarazioni scritte citate dal marito lasciano intendere un'attività più consistente per­ché gli autori hanno riferito sia di assenze ripetute per impegni lavorativi sia che l'interessata avrebbe vantato con loro un ruolo professionale nelle aziende della madre. L'interessato trascura tuttavia che, salvo eccezioni estranee al caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_2/2025 del 20 ottobre 2025 consid. 3.4.1), semplici dichiarazioni scrit­te non possono sostituire una deposizione testimoniale e non hanno quindi valore di prova, ma costituiscono tutt'al più un indizio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020 consid. 4a con rinvii). E in concreto, per tace­re del fatto che l'attore ha omesso di chiede l'escussione te­stimoniale degli estensori, egli nemmeno pretende che da tali attività la moglie abbia tratto dei redditi o che essa abbia beneficiato di qualche vantaggio economico. In definiti­va, nulla dimostra che la moglie abbia recuperato la sua indipendenza economica, cui aveva rinunciato con il trasferimen­to del nucleo familiare in Svizzera.

 

                                         h)   Per il resto non è di rilievo che AO1 non abbia svolto direttamente le faccende di casa potendo contare su “due filippini”. Dandosi una situazione economica particolarmente agiata, come in concreto, non è sorprenden­te che simili incombenze siano delegate a collaboratori domestici, il governo della casa non limitandosi peraltro all'esecuzione personale di lavori manuali. Quanto alla cura e all'educazione della figlia, è pacifico che anche la madre se ne occupasse, l'appellante medesimo riconoscendo che la custodia alternata (a metà) stabilita dopo la separazione “è la comprova di come era gestita già prima la figlia”. Ciò risulta del resto coerente con la circostanza che entrambi i genitori non esercitavano attività lucrativa in Svizzera, aven­do optato per la tassazione globale. È anche possibile che AO1 non abbia destinato tutte le sue energie e tutto il suo tempo – reso disponibile a seguito della cessazio­ne della sua attività imprenditoriale – alla cura della casa e della figlia sicché le particolarità del caso concreto non collimano con i casi tipici descritti dalla giurisprudenza (sopra, consid. c). Determinante è tuttavia che l'interessata – la qua­le prima di lasciare Be______ riusciva a conciliare la sua attività professionale, lo sport agonistico e la cura della casa e della figlia – ha rinunciato alla sua indipendenza economi­ca per trasferirsi in Ticino secondo un progetto di vita del marito. In simili circostanze non si può negare che il matrimonio abbia concretamente influito sulla situazione economica della moglie. Ne segue che, in definitiva, la valutazio­ne del Pretore resiste alla critica.

 

                                   7.   Per quel che concerne l'ammontare del contributo alimentare, stabilito dal Pretore in fr. 27 380.– mensili fino al pensionamento della convenuta, l'appellante ha chiesto in un primo tempo di ridurlo a fr. 12 400.– mensili e successivamente, a seguito del trasferimento della moglie in Italia, di fissarlo in fr. 8205.– mensili. Nelle sue osservazioni del 16 aprile 2025 AO1 obiet­ta – in sintesi – che il suo soggiorno a Be______ è meramente provvisorio poiché dovuto a contingenti ragioni di salute e familiari, quali la necessità di sottoporsi a cure psicologiche specialistiche per elaborare il lutto per la recente perdita del primo figlio, cui si aggiungono le conseguenze debilitanti dei trattamenti oncologici e l'assenza da Lu______ della figlia A______, oltreoceano per motivi di studio.

 

                                         a)   Ora, per stabilire il contributo alimentare determinanti sono le circostanze al momento del divorzio, incluse quelle che si rea­lizzano durante la procedura (Simeoni in: Droit matrimonial, Fond et procédure, n. 74 ad art. 125 CC con rinvii). Tuttavia se sono prevedibili future modifiche si giustifica di tenerne conto già nella sentenza di divorzio stabilendo adattamenti del contributo (verso l'alto o verso il basso) sottoposti a termini o a condizioni (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar ZGB I, vol. I, 6ª edizione, n. 22 ad art. 125; Simeoni, op. cit., n. 73 ad art. 125 CC; Pichonnaz in: Commentaire romand CC I, 2ª edizione, n. 39 ad art. 129; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna 2021, pag. 341 n. 818; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ª edizione, pag. 519 e seg.).

 

                                         b)   Dagli atti risulta che AO1 ha invero ottenuto una “decisione di assenza” secondo l'art. 61 cpv. 2 della Legge fe­derale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) in mo­do da evitare la decadenza del suo permesso di domicilio fi­no al 31 ottobre 2028 (doc. 1, prodotto in appello il 16 aprile 2025). Ciò non toglie che l'interessata vive a Be______ dal no­vembre 2024. In tal caso, le circostanze concrete alla base della definizione del suo (attuale) debito mantenimento si so­no modificate durevolmente sia dal profilo della sua capacità lucrativa che dal profilo del suo fabbisogno.

 

                                         c)   AP1 sostiene che il trasferimento della moglie in Italia è definitivo tant'è che ella ha disdetto assicurazioni e abbonamenti, mentre la figlia non studia più a Lu______. Se non che, gli intendimenti dell'appellata trovano concreto riscontro nei passi da lei intrapresi presso l'Ufficio della migrazione cantonale per evitare la decadenza del suo permesso di domicilio fino al 31 ottobre 2028 (doc. 1, prodotto in appel­lo il 16 aprile 2025). Per di più eventuali soggiorni all'estero di A______ non escludono che costei non faccia regolare ritorno in Ticino. È quindi comprensibile, e legittimo, che la madre desi­deri tornare nel prossimo futuro ad abitare nelle vicinanze del­la figlia tanto più che il trasferimento del nucleo familiare durante il matrimonio da Be______ a Lu______ è stato dettato da esigenze del marito. In simili circostanze si giustifica di tene­re conto di tale ipotesi già nel presente giudizio. Il contributo di mantenimento va commisurato così non solo tenendo con­to dell'attuale residenza a Be______ ma anche per l'ipotesi in cui ella ritorni effettivamente a vivere in Ticino.

 

                                   8.   Premesso che le parti non discutono l'applicazione del metodo di calcolo concreto a “una fase” (sull'applicabilità di tale metodo in caso di situazioni finanziarie particolarmente favorevoli: DTF 147 III 279 consid. 6.6, 300 consid. 4.5, 305 consid. 4.3), per l'esame della fattispecie giova dipartirsi prioritariamente dall'ipotesi che AO1 risieda in Italia e poi dall'ipotesi di un rientro in Ticino. L'appellante chiede così di ridurre il dispendio stabilito dal Pretore in fr. 28 880.– mensili e a fr. 11 705.– mensili nel primo ca­so e a fr. 16 341.– mensili nel secondo caso. Le voci contestate vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Il Pretore ha commisurato i costi per l'alloggio in complessivi fr. 5500.– mensili, importo che l'appellante chiede di azzerare poiché la moglie non ha dimostrato di sopportare effettivamen­te siffatti oneri dopo il trasferimento a Be______. AO1, dopo aver addotto in un primo tempo di versare alla madre, che le mette a disposizione un immobile a Be______, un contributo per le relative spese di € 5000.– mensili, ha presentato un conteggio nel quale espone un onere di € 59 117.84 per 7 mesi, pari a € 8445.40 mensili (doc. 12 e fascicolo doc. 3 prodotti in appello il 18 giugno 2025). In tale conteggio ella ha esposto altresì sotto la voce “spese varie” € 550.– mensili per “A______ G______” (doc. 12 prodotto in ap­pello).

 

                                               Agli atti figura un messaggio di posta elettronica inviata dalla convenuta a un'avvocata il 3 febbraio 2025 che riporta lo stral­cio di uno scambio di e-mail con la madre, ove l'interessata, dopo aver aderito al consiglio della genitrice di lasciare Lu______ sia per evitare le frequenti trasferte sia in ragione dell'assenza di A______ per i quattro anni a venire, le offriva un contributo pari alla “stessa cifra che pagav[a] la [sua] casa a Lu______ circa 5000 al mese” comunicandole di averle già bonifica­to “10k per gennaio e febbraio” (doc. 3 di appello). AP1 fa valere che si tratta di una mera affermazione di par­te che nulla dimostra, ma non contesta che la convenuta abiti in un immobile a Be______ di proprietà della di lei madre, né pretende che l'e-mail sia strumentale e sia stata redatta a me­ri fini di causa. Per di più, agli atti figurano poi quattro bonifici in favore di T______ F______, madre della convenuta, tutti con la causale “contributo spese casa bergamo”, di € 10 000.– il 23 gennaio 2025, di € 5000.– il 28 marzo 2025, di € 8600.– dell'8 aprile 2025 e di € 5000.– del 27 maggio 2025 (fascicolo doc. 3 prodotto in appello, ultimi fogli). Altri due pagamenti di € 5000.– effettuati il 3 marzo 2025 sempre in favore della ma­dre con la medesima causale risultano dalla documentazione relativa al conto presso C______ S______ (fascicolo doc. 7.1 foglio 3 fronte). Alla luce di tale documentazione si può ritenere che l'appellata ha dimostrato di aver versato alla madre almeno € 5000.– mensili per i primi mesi del 2025 e non solo fino a marzo come pretende l'appellante. Nulla lascia intendere che i versamenti si siano interrotti dopo il 18 giugno 2025 o siano destinati a interrompersi in futuro. L'onere per l'alloggio di € 5000.– mensile può quindi essere ammesso. Per il resto l'appellante non contesta, quanto al suo importo, l'adeguatezza di una simile spesa abitativa.

 

                                               Relativamente alle altre spese connesse con l'utilizzo dell'immobile della madre, la posta “A______ G______” non trova riscon­tro alcuno nella documentazione prodotta in appello. Per il re­sto, l'interessata ha sì esibito svariate fatture relative a oneri di diritto pubblico (IMU, TARI, contributo consortile), al consu­mo di energia elettrica e di gas, a contributi condominiali e al­la sostituzione di una pompa di calore, indicando gli importi a suo carico nella citata distinta (complessivamente € 24 117.84 per 7 mesi: doc. 12 prodotto in appello). Se non che, le bollet­te, le fatture e i giustificativi di pagamento sono tutti a intesta­ti alla di lei madre, T______ F______ (cfr. fascicolo doc. 3 prodotto in appello). Non si trascura che alcuni versamenti, e in particolare quello effettuato in aprile di € 8600.–, potrebbero anche concernere (almeno in parte) una partecipazione a tali costi, ma neppure l'interessata fornisce spiegazioni al riguardo. Nella comunicazione di posta elettronica il 3 febbraio 2025 ella aveva sì accennato a quelle spese ma solo in termini generali (“E poi per le spese varie tipo condominio e bollette utenze vediamo più avanti”: nel fascicolo doc. 3 di appello). Ciò non basta per dimostrare che l'interessata assuma anche altri costi in relazio­ne all'abitazione da lei occupata e, soprattutto, a provare l'en­tità e la regolarità di eventuali rimborsi alla madre. In definiti­va le attuali spese abitative possono essere sono riconosciu­te per € 5000.– mensili. Nell'ipotesi di rientro in Ticino tale po­sta può invece essere confermata in fr. 5500.– mensili, impor­to che l'attore non ha contestato con l'appello.

 

                                         b)   Per quel che è delle spese mediche, il Pretore ha riconosciu­to complessivi fr. 1120.40 mensili (premio cassa malati fr. 812.40, franchigia e la partecipazione ai costi fr. 83.35 e le spese non coperte dalla cassa malati fr. 224.65). L'appellan­te chiede di azzerare tale voce perché la moglie non ha dimo­strato di sopportare in Italia costi del genere. AO1 ha dapprima riproposto esborsi per fr. 1765.53 mensili complessivi, mentre il 18 giugno 2025 ha indicato spese di malattia per complessivi € 23 041.98 sull'arco di sette mesi, ossia in media € 3291.70 mensili (doc. 12 di appello e fascicolo doc. 4).

 

                                               Nella citata distinta l'interessata ha esposto € 2638.80 annui per “AXA Infortuni” (doc. 12 di appello), ma il bonifico bancario del 15 gennaio 2025, le due quietanze del 16 gennaio 2025 (per l'anno 2025) e dell'8 gennaio 2024 (per l'anno 2024), così come il preventivo non datato (doc. 4 di appel­lo, fogli 1 e 2 fronte e retro), indicano T______ F______ come “ordinante” o “contraente”. Anche il preventivo, benché la convenuta sia designata come persona assicurata, indica la di lei ma­dre come “contraente”, fermo restando che non si ravvisa una correlazione fra il preventivo e la polizza citata nelle quietanze. Quanto all'onere di complessivi € 5188.– annui per “U______ U______” (doc. 12 di appello), AO1 figura come persona assicurata nelle due polizze UniSalute per la copertura di spese sanitarie rispettivamente “malattia rischi speciali”, ma “contraente” è la ditta E______ s______ (doc. 4 di appello, fogli 3 e 4 fronte e retro e foglio 5 fronte). Se non che l'interessata non ha allegato, e men che meno dimostra­to, di aver rimborsato tali oneri alla madre o alla citata socie­tà. Né ella pretende di dover assumere personalmente quei costi in futuro. Nulla può dunque esserle riconosciuto per tali coperture assicurative.

 

                                               Sempre a titolo di “spese di malattia”, AO1 elen­ca svariati importi per complessivi € 19 341.– in relazione a strutture sanitarie, medici ed esami (cfr. distinta doc. 12 di appello). L'appellante obietta che i certificati medici e tale documentazione in genere, oltre a non essere chiari e a non dimostrare spese regolari e ordinarie, non permettono di sape­re se i costi siano stati assunti dalla “cassa malati o mutua o terze persone”. Con l'interessato si può convenire che i soli esborsi documentati sono quelli di € 156.– “a carico dell'assistito” fatturato il 6 maggio 2025 dalla Casa Nazionale di Statistica C______ L______ M______, di € 802.– secondo la ricevuta rilasciata il 15 maggio 2025 dalla dottoressa V______ C______, di € 1602.– come attestato dalla ricevuta del 14 maggio 2025 del dottor T______ e di € 137.– risultante dalla “fattura pagata” del 6 maggio 2025 della H______ H______ (doc. 4 di appello, fogli 5 retro, 6 retro, 7 fron­te e retro e 8 fronte). L'emissione di ricevute o fatture dimostra che i costi non sono stati posti a carico del sistema sanitario nazionale italiano e l'assenza di riferimenti a convenzio­ni con eventuali assicurazioni sanitarie private è sufficiente per dimostrare che tali esborsi siano stati assunti privatamen­te dalla paziente, cui sono intestate fatture e ricevute. Il problema è che tali note fanno riferimento a un intervento chirurgico che il dottor M______ B______ N______, di M______, precisa essere stato “causato da trauma accidentale” (doc. 4 di appello, foglio 6 fronte). Ciò esclude il carattere ricorrente della spesa medica (sul presupposto: RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6 con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 11d). La posta non può dunque esse­re riconosciuta.

 

                                               Nell'ipotesi di un rientro in Ticino, l'appellante postula la riduzione di tale posta a fr. 895.75 mensili, stralciando ogni spe­sa medica non coperta dalla cassa malati. A proposito di que­ste ultime, il Pretore ha fatto riferimento a un conteggio dal quale risultava una spesa di fr. 224.65 mensile “dovuta in gran parte al medicamento che ella deve continuare ad assumere a seguito del tumore”. Egli si è invece scostato dall'importo di fr. 1765.53 mensili fatto valere dalla convenuta in quanto la relativa documentazione concerneva gli anni 2015-2018, ossia “un periodo di oltre cinque anni antecedente a quello attuale e ad una copertura assicurativa nel frattempo modificatasi” poiché a quel momento la franchigia era di fr. 2500.– an­nui.

 

                                               L'appellante obietta – in sintesi – che le scelte unilaterali del­l'appellata non meritano tutela “con un sistema sanitario eccellente come quello svizzero” e fa valere che in una procedura di divorzio non basta la prova limitata alla verosimiglian­za sicché spettava a costei dimostrare che la posta faceva parte del tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Se non che, egli non contesta gli accertamenti del primo giudice in merito alla quantificazione delle spese mediche a carico della moglie o ai costi da lei sostenuti in un periodo antecedente la separazione. Ciò posto, a prescindere dalle generiche allegazioni dell'appellante sull'eccellenza del sistema sanitario svizzero, non vi sono ragioni di privare la convenuta della possibilità di optare per terapie non interamente coperte dalla cassa malati ritenuto che ella ha dimostrato di assumere spese simili già durante la vita in comune. Nelle osservazioni all'appello AO1 ripropone invero una spesa di fr. 1765.53 mensili ricordando di essere affetta da “un tumore di tipo cronico” e di dover assumere medicamenti a vita e sottoporsi a controlli regolari, ma con la motivazione del Pretore circa l'inattualità dei dati e la modifi­ca della franchigia non si confronta nemmeno di scorcio. Non vi sono quindi ragioni per scostarsi dall'importo di fr. 1120.40 mensili complessivi stabilito dal primo giudice.

 

                                         c)   Il Pretore ha determinato i costi per il vitto in fr. 700.– mensili, cifra indicata dalla moglie e riconosciuta dal marito, il quale inizialmente non ha mosso contestazioni con l'appello. Con il trasferimento in Italia, egli chiede nondimeno di ridurre la spe­sa a fr. 470.– mensili. Da parte sua, l'appellata ha esposto un importo di € 700.– senza fornire tuttavia particolari indicazioni (doc. 12 di appello). Fra la documentazione da lei esibita figu­ra nondimeno la lista degli acquisti registrati con la carta fedeltà di una nota catena di supermercati (fascicolo doc. 5 di appello). Il marito fa valere che, stralciati i dati stampati in dop­pio, la consorte non ha comunque dimostrato di sopportare oneri superiori a una media di € 500.– mensili dopo il trasferimento a Be______. Se si considera tuttavia che ulteriori spe­se per il vitto risultano dagli estratti delle carte di debito e di credito (cfr. ad esempio fascicolo doc. 7.2 di appello) e dei presumibili acquisti minuti usualmente effettuati in contanti, si giustifica di riconoscere alla convenuta un importo di fr. 560.– mensili (pari a circa € 595.– mensili; sotto, consid. p) che ten­ga conto di quanto ammesso per il tenore di vita goduto in Ti­cino (fr. 700.– mensili, incontestati) e del minor costo della vi­ta nel Nord d'Italia rispetto alla Svizzera (20% per analogia a quanto riconosciuto nella fascia di confine: I CCA, sentenza inc. 11.2018.18 del 5 giugno 2018 consid. 8c con riferimenti). Nell'ipotesi di un rientro in Ticino, invece, non vi sono invece ragioni per scostarsi dall'importo (incontestato) di fr. 700.– mensili ritenuto dal Pretore.

 

                                         d)   Nel dispendio effettivo della moglie il Pretore ha ammesso an­che l'importo di fr. 1085.– mensili per le “altre spese assunte con le carte di credito messe a disposizione dal coniuge durante la vita in comune”. L'appellante, che in un primo tempo non ha mosso contestazioni al riguardo, chiede di azzerare tale voce dopo il trasferimento a Be______. Dal canto suo, la moglie ripropone la spesa di fr. 4018.65 mensili fatta valere davanti al Pretore, mentre il 18 giugno 2025 ha esposto, nel­la nota distinta, un importo complessivo di € 29 227.74 per sette mesi quali “spese carte di credito” e un importo di complessivo di € 5803.71 per “bancomat” (doc. 12 di appello, sot­to la voce “spese varie”).

 

                                               Ora, dalla documentazione riferita a transazioni effettuate con carte di credito e di debito a suo nome così come dagli estratti conto esibiti in appello si evincono effettivamente gli addebiti per spese effettuate con carte bancarie (fascicoli doc. 7.1, 7.2 e 7.3 di appello). L'appellante obietta che in questi atti figurano anche spese di vitto, per le vacanze o per la scuderia che sono già riconosciute in altre poste del dispen­dio effettivo, lamentando che la documentazione è stata prodotta “senza la minima spiegazione e quantificazione” e sostenendo di aver “debitamente contestato che le spese delle carte di credito possano far parte del dispendio muliebre”. Per tacere del fatto che quest'ultima censura non adempie i requisiti minimi di motivazione, il mero rinvio ad altri atti di causa essendo inammissibile (cfr. DTF 141 III 576 consid. 2.3.3), l'indicazione dei totali mensili in euro e in franchi svizzeri adempiono le esigenze di quantificazione e consentono di correlare tali importi con i relativi estratti (cfr. in particolare fascicolo doc. 7.2 di appello). Certo, alcuni degli esborsi affrontati con le varie carte (di credito, di debito o bancarie) ri­entrano in altre poste del dispendio effettivo, in particolare nel vitto, nella pratica sportiva o nelle vacanze. Ciò non toglie che l'importo di fr. 1085.– mensili accertato dal Pretore è ampiamente coperto da spese di altra natura, attinenti ad esempio all'abbigliamento, alla cosmetica, alle suppellettili o all'intrattenimento ove appena si pensi che costi siffatti pagati con la sola carta di credito rilasciata da banca I______ S______ P______ superano, in media, gli € 1300.– mensili (€ 1315.03 in novembre 2024, € 1441.90 in dicembre 2024, € 2227.22 in gennaio 2025, € 931.75 in feb­braio 2025, € 2527.86 in marzo 2025, € 424.70 in aprile 2025 e € 429.34 in maggio 2025: doc. 7.2 di appello fogli 2 retro e 4-9 fronte). E questo senza contare gli addebiti registrati sul­le altre carte a nome dell'interessata (cfr. per la carta emessa da banca I______ S______ P______: doc. 7.2 di appello foglio 1 fronte e retro e foglio 2 fronte e doc. 7.3; per le spese sostenute con le carte di credito e la carta bancaria emesse da C______ S______: doc. 7.2 di appello fogli da 10 a 12 e doc. 7.1 di appello). Decurtazioni per il minor costo della vita in Italia non sono state richieste dall'appellante e non si giustificano, gli acquisti essendo effettuati, in parte online, in diversi Stati, come già avvenuto durante la vita in comune (cfr. doc. 51).

 

                                               Per converso l'interessata non può pretendere una rivalutazione dell'importo ammesso dal Pretore in ragione delle maggiori spese che essa affronta attualmente con le sue carte, giacché il dispendio effettivo è comunque da commisurarsi secondo il tenore di vita goduto durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; DTF 147 III 296 consid. 4.4; sentenza del Tribunale federale 5A_864/2024 del 7 aprile 2025 consid. 3.1 con rinvio a DTF 115 II 424). Certo nelle sue osservazioni all'appello ella ha chiesto di aumentare tale posta a fr. 4018.65 mensili per tenere conto anche delle spe­se da lei assunte con la carta di credito emessa da V______ Banca. Al riguardo il Pretore ha tuttavia accertato che quel conto era quasi esclusivamente alimentato da versamenti effettuati da T______ F______ sicché ha escluso i relativi esborsi ai fini della commisurazione del tenore di vita dell'economia domestica. La convenuta assevera che tale opinione “non è condivisibile” e che i versamenti della madre “non possono essere considerati”, ma così argomentando ella si limita a contrapporre la propria opinione a quella del primo giudice. Da tale profilo pertanto difettano manifestamente i requisiti minimi di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). In definitiva per la posta in esame l'importo di fr. 1085.– mensili può essere confermato anche per il periodo successivo al trasferimento a Be______. Né vi sono ragioni per scostarsi da tale cifra nell'ipotesi di un rientro in Ticino.

 

                                         e)   Circa le vacanze, per le quali il Pretore ha riconosciuto un im­porto di fr. 6833.35 mensili, l'appellante ne postula la riduzio­ne a fr. 3500.– mensili. Dal canto suo la convenuta ribadisce la pretesa di complessivi fr. 11 102.77 mensili, fatta valere in prima sede salvo poi adeguarla a € 11 000.– mensili (doc. 12 di appello, sotto la voce “spese varie”). Premesso che il trasferimento a Be______ non incide su costi del genere, il Pre­tore ha accertato sulla scorta delle risultanze delle misure pro­tettrici che la famiglia era solita trascorrere il mese di luglio in una villa di proprietà del marito a F______ d______ M______, il mese di agosto “in giro” (Sardegna, Eolie, Baleari, spesso in barca) e le vacanze natalizie e di carnevale in un appartamento pure del marito a Cr______. Ricordato che in via cautelare il marito aveva riconosciuto alla moglie fr. 40 000.– per le vacan­ze dell'estate 2018 in Versilia, che nella procedura a tutela del­l'unione coniugale era stato accertato il costo delle altre vacan­ze estive in fr. 16 000.– annui a persona e che il marito mede­simo in tale procedura aveva offerto fr. 3500.– mensili, il pri­mo giudice ha ammesso complessivi fr. 6833.35 mensili (fr. 3333.35 per la villeggiatura a F______ d______ M______ e fr. 3500.– per le altre vacanze).

 

                                               L'appellane obietta – in sintesi – che la consorte non ha dimostrato nulla in merito, facendo valere che la sua offerta di fr. 3500.– mensili è omnicomprensiva e non può essere cumulata ai fr. 40 000.–, che erano destinati a coprire tutte le vacanze estive del 2018 per moglie e figlia in un periodo in cui egli neppure versava contributi alimentari. L'appellata ribadisce che il marito medesimo, oltre a offrirle fr. 40 000.– per la sola villeggiatura a F______ d______ M______, aveva ammesso altresì di aver sempre avuto a disposizione una tenda in centro spiaggia per una spesa di fr. 1513.28 mensili e sostiene di aver dimostrato spese correnti per fr. 1089.50 mensili, rivendicando altresì fr. 1666.66 mensili per le due settimane a Cr______ non considerate dal primo giudice, onde un esborso complessivo di fr. 11 102.77 mensili.

 

                                               Con l'appellante si può convenire che l'importo di fr. 3500.– mensili da lui offerto doveva coprire tutti gli esborsi per le vacanze, ad esclusione delle altre pretese dalla convenuta (con­clusioni, pag. 23 e seg.). Analoga posizione, del resto, egli aveva tenuto nella procedura a protezione dell'unione coniugale, opponendosi per altro a ogni utilizzo delle sue case di vacanza da parte della moglie (cfr. sentenza del 29 ottobre 2020, pag. 8). Ciò posto, è pacifico che durante la vita in comune la moglie trascorreva almeno quattro settimane a F______ d______ M______ in una villa del marito, due settimane in varie località del Mediterraneo spesso in crociera privata e altre due settimane a Cr______ in un appartamento del coniuge. In tali circostanze, l'importo omnicomprensivo offerto dal marito di fr. 42 000.– annui, che consente di affrontare una spe­sa di fr. 5250.– settimanali per le otto settimane di ferie sul­l'arco dell'anno, già a un primo esame non risulta sufficiente a garantire alla convenuta il tenore di vita goduto durante il matrimonio. La questio­ne è che AO1 non ha saputo dimostrare un dispendio superiore a tale importo.

 

                                               Per quanto attiene alla villeggiatura marittima, l'offerta dell'attore di fr. 40 000.– per l'estate 2018 non è determinante giacché questa era intesa a coprire anche il soggiorno della figlia in un periodo in cui il marito neppure versava contributi alimen­tari (I CCA, sentenze inc. 11.2018.79 del 24 aprile 2020 consid. 3 e inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 dispositivo n. 1). Non si trascura che per questa Camera tale somma consentiva alla moglie di far unicamente fronte alle spese di locazione di una villa da lei appigionata quell'estate. In quella sentenza era stato altresì rimproverato all'interessata di non aver reso verosimile che le offerte di locazioni più convenien­ti allegate dal marito non fossero adeguate al livello della villa di lui (I CCA, sentenza inc. 11.2018.79 del 24 aprile 2020 con­sid. 8). Le risultanze di quel procedimento cautelare non le so­no dunque di sussidio ai fini della commisurazione del contributo di mantenimento dopo il divorzio.

 

                                               Quanto alla spesa per la tenda nello stabilimento balneare, dalla dichiarazione prodotta dalla convenuta risulta che la famiglia spendeva € 17 000.– a stagione per un'attrezzatura del genere in prima fila (doc. 7). Nel memoriale conclusivo l'appellante ha contestato la rilevanza di tale documento, facendo valere che durante la vita in comune essi occupavano una tenda centrale (doc. V). Egli non ha tuttavia sostenuto che ciò comportasse un apprezzabile minor costo né, tanto meno, lo ha quantificato. Per contro, nulla può essere ammesso per le “spese correnti”, documentate per l'estate 2018 in comples­sivi € 12 239.21 (doc. 8). Anche volendo prescindere dalle contestazioni del marito, si tratta di esborsi che sono per lo più già compresi in altre poste del dispendio effettivo (vitto, spese mediche, parrucchiere, cosmetica o intrattenimenti) simili a quelle assunte nella posta “carte di credito”. L'appellata ribadisce altresì la pretesa di fr. 1666.66 mensili per le due settimane di vacanza a Cr______, ossia    fr. 10 000.– la settimana, ma non si confronta con la motivazione del Preto­re che le ha rimproverato di non aver dimostrato alcunché al riguardo. Ne discende che, anche volendo ritenere la spesa (incontestata) di fr. 16 000.– annui accertata dal primo giudi­ce per le due settimane di ferie in agosto, nel complesso ella non ha dimostrato esborsi superiori all'importo offerto dal marito. Senza trascurare le presumibili difficoltà nel ricostruire i costi sostenuti dal coniuge durante la vita in comune, il problema è che la convenuta non ha saputo neppure sostanzia­re di quale importo dovrebbe ora disporre per finanziare, per sé sola, vacanze analoghe. In definitiva non possono essere am­messi più dei fr. 3500.– offerti dall'appellante.

 

                                         f)    Per quel che è dei costi connessi allo sport equestre praticato da AO1, ammessi dal Pretore per fr. 4020.– men­sili, l'appellante ne ha chiesto dapprima la riduzione a fr. 1505.– mensili e successivamente l'azzeramento. Nella nota distinta dei suoi costi, l'appellata espone € 10 000.– mensili senza tuttavia produrre nuova documentazione al riguardo (doc. 12 di appello, voce “spese varie”). Premesso che anche al propo­sito il trasferimento a Be______ non incide sulla spesa, i caval­li essendo ricoverati in I______ anche prima di allora, il Pretore ha ricordato che le censure del marito all'importo di fr. 4020.– mensili da lui riconosciuto, identiche a quelle formulate in se­de di divorzio, erano già state vagliate e respinte da questa Camera nel quadro dell'appello contro la decisione a tutela dell'unione coniugale. Né, a suo avviso è determinante il fatto che nel frattempo i cavalli non si trovino più nel medesimo ma­neggio, non potendo dedurne che non sussistano più spese di scuderia. L'appellante assevera – in sintesi – che nella pro­cedura a tutela dell'unione coniugale l'importo era stato accer­tato a un esame di mera verosimiglianza sicché tale dato “non può valere per la procedura di merito”, che “non vi è stato alcun accertamento del giudice della PUC”, che egli ha sempre contestato la posta, che in realtà le spese reali erano quelle da lui documentate nei doc. WW e doc. 41 di quel procedimen­to e che la moglie non ha addotto prova alcuna quanto ai costi del nuovo maneggio. A prescindere dal fatto che, come obietta l'appellata, l'appellante si limita a ribadire le sue conclusioni senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice, è vero che una decisione a tutela dell'unione coniugale è presa con esame sommario limitato alla verosimiglianza. Resta il fatto che AP1 non indica quali ulteriori mez­zi di prova o più approfondite verifiche permetterebbero di sco­starsi, anche a un esame con pieno potere cognitivo, dalla precedente valutazione. Se poi si considera che in quel giudizio questa Camera aveva vagliato dettagliatamente i documenti invocati dal marito confrontandoli con il conteggio della moglie, egli non può seriamente pretendere che non vi sia sta­to “alcun accertamento” da parte del giudice delle misure pro­tettrici (sentenza inc. 11.2020.165, consid. 6c pag. da 15 a 17). Per il resto l'interessato lamenta che la moglie non ha prova­to i costi del nuovo maneggio, ma non pretende che essa pos­sa ora collocare i cavalli gratuitamente o che la nuova sistema­zione possa essere più conveniente. Per converso non può essere ammessa la maggiore pretesa di AO1 formulata in questa sede, già per il fatto che è priva di ogni riscontro probatorio. In definitiva la valutazione del primo giudice resiste all'appello.

 

                                         g)   Il Pretore ha riconosciuto un esborso di fr. 290.– mensili per le spese telefoniche che l'appellante, senza averlo contestato in un primo tempo, chiede ora di stralciare poiché le fatture prodotte dalla moglie in questa sede sono intestate a una società. In effetti le bollette per il contratto di telefonia mobile in Italia sono intestate alla società G______ SRL, ma i costi so­no per finire assunti da AO1 tramite pagamenti con una carta di credito i cui numeri finali corrispondono a quella rilasciatale dalla banca Intesa S______ S______ (doc. 8 di appello). Nella lista dei movimenti di tale carta figurano addebiti in favore del gestore di telefonia corrispondenti – per importi e data – a quelli delle fatture (doc. 7.3 di appello, fogli 5-7).

 

                                               Quanto alla loro commisurazione, l'appellata espone nella nota distinta una spesa di fr. 290.– mensili con l'indicazione “sentenza” (doc. 12 di appello). Ella non ha tuttavia dimostra­to esborsi di tale entità, sicché la posta va ricondotta a € 115.– mensili (arrotondati), pari alla media delle spese documenta­te (doc. 8 di appello). Non vi sono invece ragioni di scostarsi dall'importo (pacifico) di fr. 290.– mensili accertato dal primo giudice nell'ipotesi di un rientro in Ticino.

 

                                         h)   Per quanto attiene ai costi del veicolo privato, il Pretore ha riconosciuto fr. 372.20 mensili per l'assicurazione auto, fr. 111.40 mensili per l'imposta di circolazione, fr. 583.– mensili per carburante e “telepass” e fr. 3.35 mensili per la vignetta autostra­dale. In un primo tempo l'appellante non ha contestato tali co­sti, salvo poi chiedere di riconoscere unicamente fr. 240.– men­sili per la sola copertura assicurativa. Nella distinta prodotta in appello, la convenuta ha esposto complessivi € 6557.07 per sette mesi, pari a € 936.– mensili (carburante € 1809.28, assicurazione “motorino” € 202.50 annui, “B______” [lavori di manutenzione] € 760.–, “patente” € 160.–, premio assicurazione au­to € 3048.– annui, cambio gomme due volte all'anno € 800.–), “telepass” € 120.– mensili, bollo € 500.–: doc. 12 di appello). Ammessa la spesa per l'assicurazione auto di € 3048.­– annui, ossia € 254.– mensili (doc. 9 di appello, fogli 6-9), l'appellante contesta per il resto la valenza della documentazio­ne esibita in questa sede, sostenendo che si tratta di “fatture prodotte a casaccio”, che “fanno riferimento alla signora T______ F______” e che non vi è “alcuna prova del pagamento”.

 

                                               Relativamente al carburante AO1 ha prodotto una distinta di rifornimenti effettuati a Be______ e registrati sotto una stessa carta fedeltà (doc. 9 di appello, foglio 2 retro). Riferimenti alla madre della convenuta non ve ne sono e la circostanza che sono stati erogati per sette mesi dimostra l'effettivo pagamento. L'esborso, peraltro plausibile, può dunque essere riconosciuto nella misura di € 258.– mensili. La copertura assicurativa per il motorino (di € 202.50 annui) non può essere ammessa la polizza essendo intestata alla madre (doc. 12 e 9 di appello, foglio 3). Ammissibile è invece l'esbor­so per la manutenzione del veicolo di € 760.–, pari a € 63.– mensili, la fattura essendo intestata all'appellata e il pagamen­to dimostrato (doc. 9 di appello, foglio 4), tanto più che l'appellante non contesta la natura ricorrente di simili interventi. Non ha invece natura ricorrente l'esborso di € 160.– per la conversione di patente estera, che non può quindi essere am­messo. Per il “telepass” l'interessata espone € 120.– mensili (doc. 12 di appello), producendo due distinte di complessivi € 263.59 per “dicembre 2024” e di € 179.41 per “marzo 2025” sulle quali è indicato che l'importo viene addebitato alla fine del rispettivo mese su un conto i cui numeri finali corrispondono a quello della convenuta alla banca I______ S______ P______ (doc. 9 di appello, foglio 1). E in effetti nell'estratto conto del 1° trimestre del 2025 risulta l'addebito di € 179.41 valuta 31.03.2025 (doc. 7.3 di appello, foglio 1 tergo). Essendo l'unico addebito per “telepass” del trimestre, i totali delle due distinte vanno suddivisi su sei mesi. La posta può dunque essere ammessa nella misura di € 73.– mensili. I costi per il “cambio gomme” e il “bollo” infine non sono stati dimostrati. Per quanto l'esigenza di simili spese correlate con l'utilizzo di un veicolo privato siano notorie, nulla è dato di sapere quan­to alla loro entità. In definitiva i costi per l'auto dopo il trasferimento a Be______ possono essere ammessi per complessivi € 648.– mensili. Nell'ipotesi di un rientro in Ticino essi vanno confermati in fr. 1069.95 mensili complessivi, come riconosciuti dal Pretore.

 

                                         i)     Il Pretore ha inserito nel fabbisogno della moglie fr. 52.10 men­sili per costi di lavanderia e fr. 30.40 mensili per il canone radiotelevisivo. L'attore, una volta di più non ha contestato tali poste con l'appello, salvo postularne in un secondo tempo lo stralcio. In effetti, benché sollecitata al riguardo (cfr. ordinan­za del 16 maggio 2025), AO1 nulla ha esposto nella nota distinta a tale titolo (doc. 12 di appello, voce “spe­se varie”). Le poste vanno dunque stralciate dal suo fabbisogno dopo il trasferimento a Be______. Restano confermate, invece, in fr. 52.10 mensili e fr. 30.40 mensili (incontestati) in caso di rientro in Ticino.

 

                                         l)     Nell'appello AP1 ha chiesto altresì di stralciare la posta di fr. 42.85 mensili riconosciuta dal primo giudice quali “contributi AVS” con l'argomento che alla convenuta è stato computato un reddito ipotetico. A ragione. Dandosi computo di un reddito ipotetico non vi sono motivi per riconoscere i contributi AVS/AI/IPG dovuti quale persona senza attività lucrativa. L'onere è inoltre decaduto con il trasferimento all'estero. Né l'interessata ha esposto oneri analoghi versati in I______ (doc. 12 di appello).

 

                              m)  L'appellante, dopo che in un primo tempo non aveva contestato la “tassa rifiuti” di fr. 8.35 mensili, ne chiede ora lo stralcio. AO1 adduce che a Be______ deve far fronte a un onere di € 1200.– annui per “TARI”, ossia “tassa sui rifiuti” (doc. 12 di appello, voce “spese di alloggio”). Una volta di più il giustificativo di pagamento agli atti è intestato alla ma­dre (doc. 3 di appello foglio 1), senza che l'interessata abbia dimostrato di rimborsare alla genitrice una tale spesa. Nulla può dunque essere riconosciuto a tale titolo, fermo restando che l'importo di fr. 8.35 mensili (incontestato) è confermato dandosi rientro in Ticino.

 

                              n)   In merito alle spese di parrucchiere, ammesse dal Pretore per fr. 700.– mensili e contestate dall'appellante, nella nota distinta l'appellata ha inserito l'importo di € 550.– mensili (doc. 12 di appello, voce “spese varie”), comprovato da una dichiarazione del titolare di un salone di Be______ (doc. 6 di appello). AP1 assevera che questa Camera non aveva chiesto alcun aggiornamento al riguardo sicché il documento va estromesso. A torto. Fra la documentazione richiesta con l'ordinanza del 16 maggio 2025 infatti figura anche quella in relazione a “spese […] per il parrucchiere”. Con­trariamente a quanto pretende l'appellante, poi, il documento è tutt'altro che generico, elencando i trattamenti eseguiti, il loro costo e la frequenza, mentre poco conta che non sia datato visto che neppure l'interessato sostiene che non sia recente. In definitiva può dunque essere riconosciuta una spe­sa di € 550.– mensili. Tale importo può essere ritenuto anche nell'ipotesi di un rientro in Ticino. Certo, contrariamente a quan­to ritenuto dal Pretore, l'attore aveva sufficientemente contestato la posta sostenendo che la convenuta non aveva dimostrato l'esborso con riferimento alla deposizione della parrucchiera (conclusioni, pag. 26), dalla quale per altro, non è possibile quantificare il costo mensile. Resta il fatto che l'appellante non pretende che durante la comunione domestica la moglie non si recasse dal parrucchiere con la medesima frequenza di oggi. Tali costi rientrano dunque nel tenore di vita, a prescindere dal fatto che il marito non abbia mai effettuato pagamenti diretti.

 

                              o)   Relativamente all'aiuto domestico il Pretore nulla ha riconosciuto poiché dopo la separazione la convenuta non aveva dimostrato di affrontare costi del genere. A suo parere l'importo di fr. 3000.– mensili fatto valere dalla convenuta aveva carattere meramente virtuale. In questa sede AO1 espone un costo di € 3000.– mensili (doc. 12 di appello, voce “spese varie”), allegando una “lettera di assunzione” del 25 aprile 2025 per una “collaboratrice domestica polifunziona­le” presso la sua nuova abitazione di Be______ che prevede una retribuzione di € 1600.– mensili netti per 40 ore di lavoro settimanali (doc. 10 di appello). Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2025 AP1 non si è espresso al riguardo.

 

                                     Se si considera che ancora in questa sede il marito stesso ha sottolineato che per il disbrigo delle faccende domestiche la famiglia poteva contare sull'aiuto di “due filippini” (appello, pag. 12 a metà), una simile spesa rientra nel tenore di vita goduto prima della separazione. La moglie non può tuttavia pretendere per sé sola il riconoscimento dell'intera spesa, i due collaboratori domestici occupandosi di un nucleo famigliare di tre persone, oltre che degli uffici del marito (senten­za impugnata, pag. 13). Posto che dei presumibili oneri per contributi, imposte alla fonte o assicurazioni tutto si ignora, la posta può essere ammessa unicamente fino a concorren­za di € 800.– mensili. La spesa non può invece essere riconosciuta in caso di rientro in Ticino poiché l'interessata non ha dimostrato di aver mai fatto ricorso a un aiuto dome­stico in Svizzera dopo la separazione.

 

                              p)   Litigioso, per finire, è l'onere fiscale che il Pretore ha stimato in fr. 7425.95 mensili. Con l'appello l'attore ne ha chiesto la riduzione a fr. 2200.– mensili, salvo riconoscere poi dopo il trasferimento in Italia un aggravio di fr. 3070.– mensili. Il 18 giugno 2025 l'appellata ha prodotto una dichiarazione in cui il dottor G______ B______ B______ di Be______ indica in complessivi € 142 136.67 l'onere fiscale nel 2025 per un as­segno di mantenimento di € 328 500.– annui (doc. 11 di appello). Dal canto suo l'attore ha prodotto il 29 agosto 2025 un'analoga corrispondenza dello S______ F______ di M______ attestante imposte complessive di € 39 490.– per un reddi­to di € 105 060.– annui e di € 63 994.– per un reddito di € 158 880.– annui.

 

                                     A prescindere dalla dubbia ricevibilità di quest'ultimo documento, gli importi calcolati dai due professionisti, tenuto con­to dei redditi in relazione ai quali sono commisurati, non sono in contraddizione e risultano bensì coerenti con le aliquote nazionali IRPEF, quelle dell'addizionale per la Regione Lombardia e quelle dell'addizionale per il Comune di Be______ (doc. 11 di appello; cfr. anche https://www.agenziaentrate.gov.it/por tale/imposta-sul-reddito-delle-persone-fisiche-irpef-/aliquo-te-e-calcolo-dell-irpef; https://www1.finanze.gov.it/finanze2/ dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addregirpef/addregirpef.phphttps://www1.finanze.gov.it/finanze2/t/finanze2/ dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_addcomirpef/risultato.htm?cc= A794&lista=0). Dandosi un reddito complessivo (contributi di mantenimento e reddito ipotetico) di fr. 26 985.– mensili, pari a circa € 344 000.– annui (al tasso di cambio medio per il mese di dicembre 2025 di 0.94 euro per 1 franco: https://www.rates.bazg.admin.ch/estv), l'onere fiscale di € 11 844.– mensili fatto valere dalla convenuta risuhttps://www.rates.bazg.admin.ch/estv)di appello).

 

                                     Nell'ipotesi di un rientro in Ticino, alla luce dell'esito del pre­sente giudizio in relazione alle entrate complessive dell'interessata (contributi alimentari e reddito ipotetico) e considerate le usuali deduzioni (in particolare per spese professionali e per oneri assicurativi), l'onere fiscale può prudentemente essere stimato in complessivi fr. 7260.– mensili (cfr. calcolatore d'imposta in: https://www4.ti.ch/index.php? id=124428; persona sola a Lugano con un reddito imponibile dell'imposta cantonale attorno a fr. 293 400.– e dell'imposta federale attorno a fr. 298 000.–, ad esclusione di even­tuale sostanza imponibile). L'importo stimato dal Pretore va dunque ridotto di conseguenza.

 

                              q)   Visto quanto precede, in definitiva, dopo il trasferimento a Be______ il fabbisogno effettivo di AO1, convertito in valuta svizzera, ammonta a fr. 26 985.– mensili ar­rotondati. Dandosi un futuro rientro in Ticino, il suo dispendio va determinato invece in fr. 25 150.– mensili arrotondati.

 

                                   9.   Per quel che riguarda la capacità di guadagno di AO1, valutata dal Pretore in fr. 1500.– mensili per un'attività a me­tà tempo nel settore della vendita al dettaglio, l'appellante chiede di imputarle fr. 5000.– mensili per un'occupazione a tempo pieno, importo adattato a fr. 3500.– mensili dopo il trasferimento a Be______. L'appellata, dal canto suo, contesta l'esigibilità di ogni gua­dagno virtuale.

 

                                         a)   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al riguardo non occorre dilungarsi. Ciò posto, in applicazione dell'art. 125 CC il giudice esamina se e in quale misura, ponderate le circostanze concrete, si possa esigere che un coniuge ormai sgravato dal governo della casa e del­la cura della famiglia possa investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprendere o estendere un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli svolti durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano pertanto – in linea di principio – all'esercizio di un'attività lucrativa da parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2023.134 del 17 luglio 2025 consid. 8a con rinvio).

 

                                         b)   Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di rego­la, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determina­to in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo del­l'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.45 del 12 novembre 2025 consid. 9c).

 

                                               Anche trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, la giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclu­sa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bam­bini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di salute del coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 147 III 258 consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2023.45 del 12 novembre 2025 consid. 9c).

 

                                         c)   Nel caso in esame il Pretore, dopo aver constatato che la convenuta aveva 49 anni al momento della separazione e 54 anni al momento del divorzio, ha accertato che ella è sta­ta titolare per una ventina di anni di un negozio di abbigliamen­to per bambini che ha chiuso con il trasferimento in Svizzera, mentre dopo di allora si è limitata a coadiuvare, in modo sporadico e non retribuito, la madre e la cugina. A suo avviso, non­dimeno, anche se lontana dal mondo del lavoro dal 2013, con un'esperienza del genere dalla moglie si può pretendere un reinserimento nel settore della vendita al dettaglio. Per il pri­mo giudice, visto che l'interessata viaggia e svolge regolarmente uno sport equestre a livello agonistico, la malattia che l'ha colpita nel 2015 (carcinoma ovarico) sembrerebbe sotto controllo e non osta allo svolgimento di un'attività a tempo parziale. Quanto alle concrete possibilità di trovare un impie­go, il Pretore ha bensì riconosciuto l'impossibilità per la convenuta di lavorare nel negozio della madre a Be______ ma le ha rimproverato di non aver spiegato perché non potrebbe tro­vare un'attività a Lu______, onde il computo di un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili netti per un impiego a metà tempo nel settore della vendita al dettaglio.

 

                                         d)   L'appellante fa valere, in estrema sintesi, che la moglie ha con­tinuato a lavorare nel settore della moda in I______ anche dopo il suo trasferimento in Svizzera, come dimostrato dalle numerose dichiarazioni prodotte nella procedura a tutela dell'unio­ne coniugale, che nel 2013 il negozio Nazionale di Statistica abbigliamento a Be______ ha registrato una cifra di affari di oltre 1.25 milioni di euro, che le condizioni di salute della consorte non le hanno mai impedito di lavorare con la madre e di dedicarsi a una pratica sportiva a livello agonistico “con gravosi e quotidiani spostamenti fra Lu______ e le scuderie in I______”, che oltre a parlare correntemente inglese e francese vanta una pluriennale esperienza nel settore della vendita, che ella non deve più occuparsi della figlia e che la medesima non ha mai effettuato ricerche di lavoro. A suo parere, quindi, non vi sono ragioni per limitare il suo impegno a metà tempo. Quanto al reddito conseguibile, egli obietta che non essendo la moglie “un'impiegata qualunque con una breve esperienza di soli tre anni” occorre dipartirsi dal reddito previsto per un quadro o un responsabile, di modo che un guadagno di fr. 5000.– men­sili netti è senz'altro alla sua portata. Dopo il trasferimento in Italia, AP1 quantifica il reddito virtuale in fr. 3500.– mensili.

 

                                         e)   AO1 sostiene innanzitutto che su questo punto l'appello è irricevibile, il marito non confrontandosi con la motivazione del Pretore. Ella assevera di aver interrotto la sua attività professionale per oltre dieci anni ciò che ostacola un suo reinserimento professionale, tanto più che all'età di 54 anni deve confrontarsi con risorse giovani e competitive. Per l'interessata, inoltre, la sua malattia necessita tuttora di una terapia di mantenimento giacché oltre a regolari controlli sanguinei ed esami TAC, deve quotidianamente assumere farma­ci che le provocano mal di testa, nausea e stanchezza. La pratica dell'equitazione, ella soggiunge, le è poi di aiuto “per affrontare e combattere la malattia” e nega che tale pratica indizi in favore della possibilità di riprendere un'attività lucrativa. Anzi, a suo parere, visto che le spese di tale sport le so­no state riconosciute, il tempo che deve dedicarvi intralcia ogni impegno professionale foss'anche a metà tempo.

 

                                         f)    Dal profilo formale è vero che l'appellante riprende ampi stral­ci dei suoi precedenti memoriali, ma egli non manca di confrontarsi con la motivazione del primo giudice, in particolare in merito alla percentuale lavorativa e alla commisurazione del reddito esigibile. Al riguardo l'appello è dunque ammissibile. Ciò posto, per quanto attiene allo stato di salute della convenuta, che secondo il Pretore giustifica una limitazione dell'attività lucrativa al 50% mentre per l'interessata ostereb­be a ogni reinserimento, giovi ricordare che per dimostrare menomazioni permanenti della capacità lucrativa, occorre, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipenden­te (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 9f con rinvio). In difetto di una relazione del genere non è ragionevolmente possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 11 con rinvio).

 

                                               In concreto, non si trascura che le cure per il contenimento di una patologia come quella che ha colpito l'interessata possa­no essere, notoriamente, debilitanti. Le sole asserzioni della parte, tuttavia, non bastano a dimostrare che ella ne risenta in modo tanto grave da non poter più esercitare un'attività lucrativa. Anzi la documentazione medica agli atti riferisce finan­che di un trattamento farmacologico “ben tollerato” e non fa cenno alcuno all'incidenza della malattia sull'abilità lucrativa della paziente (doc. 31, pag. 3). Benché esplicitamente sollecitata a produrre documentazione attinente alla sua “capacità lucrativa” (ordinanza del 16 maggio 2025, pag. 2), neppure in appello l'interessata ha completato gli atti al riguardo, l'unico certificato medico prodotto facendo riferimento a un interven­to chirurgico in conseguenza di un infortunio (doc. 4 di appel­lo, foglio 6). In simili circostanze gli atti non sono sufficienti per dimostrare impedimenti alla capacità lucrativa attinenti allo sta­to di salute.

 

                                         g)   In merito all'effettiva possibilità di trovare un'occupazione, contrariamente a quanto ripete l'appellante, agli atti nulla dimostra che la moglie abbia continuato l'attività lucrativa anche dopo il trasferimento in Svizzera (sopra, consid. 6f). Premesso ciò, non si disconoscono le particolari difficoltà di reinserimento professionale per persone ultracinquantenni dopo un'assenza prolungata dal mondo del lavoro. Se non che, quantomeno dopo l'avvio dell'azione di divorzio la disunione poteva dirsi definitiva e la convenuta, all'epoca debitamente patrocinata, non poteva ignorare che di principio le incombe­va attivarsi nella ricerca di un impiego. A quel tempo, il Tribunale federale aveva da tempo abbandonato la presunzione per cui, trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, non si potesse pretende­re la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2). Quale creditrice alimentare, in circostanze siffatte, incombeva a lei dimostrare l'improponi­bilità di riprendere un'attività lucrativa. Ciò nonostante non consta che ella si sia attivata nella ricerca di un'occupazione. Né risorse economiche della famiglia, seppure molto favorevoli, ostano di per sé a una ripresa dell'attività lucrativa da par­te del coniuge creditore (I CCA, sentenza inc. 11.2023.45 del 12 novembre 2025 consid. 9c).

 

                                         h)   Per quel che è dell'ammontare del reddito ipotetico, al momen­to della litispendenza dell'azione di divorzio, nel novembre 2020, AO1 aveva 51 anni e l'età della figlia, allora quindicenne in affidamento alternato fra i genitori, non ostava alla ripresa di un'attività a tempo parziale fra l'80 e il 90% (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2025.25 del 2 settembre 2025 consid. 10b e 10c con rinvii). L'interessata vanta inoltre una pluriennale esperienza nel settore della vendita al dettaglio, quale proprietaria di un negozio di abbigliamento per bambini a Be______. Se non che, a quel tempo, ella viveva ancora a Lu______ e un reinserimento nel settore della vendita al dettaglio come quadro o responsabile in Ticino non poteva dirsi scontato. Né, considerato l'affidamento (ancorché alternato) di A______ a quel tempo, la moglie avrebbe potuto svolge­re un'attività professionale quotidiana e regolare a Be______, come allude l'appellante. Per il resto AP1 invoca dati statistici, ma neppure indica la fonte e i criteri da lui applicati. Nelle sue osservazioni conclusive del 29 agosto 2025, poi, egli stima le entrate della convenuta in Italia in fr. 3500.– mensili senza tuttavia giustificare la sua proposta.

 

                                         i)     In definitiva, considerato che nell'ipotesi di un rientro in Ticino la convenuta dovrebbe (e avrebbe dovuto in pendenza della procedura di divorzio) inserirsi in un mercato che le è estraneo, merita conferma la valutazione del primo giudice, che si è dipartito dagli importi orari minimi stabiliti dal contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio, peraltro considerando quelli dedicati al personale con la formazione migliore (con certificato federale di capacità nella vendita con formazione di tre anni). Tenuto conto di un'attività a tempo pie­no e dell'aggiornamento del contratto al 1° gennaio 2025, il reddito dell'interessata, dandosi nuovo trasferimento in Ticino, può essere stabilito in fr. 3600.– mensili netti (fr. 3864.– lordi per tredici mensilità: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/contratti/CONTRATTO_vendita.pdf).

 

                                               Quanto al reddito conseguibile a Be______, l'appellante non spiega su quale elementi fondi la sua stima. D'altro canto l'Istituto Nazionale di Statistica indica la retribuzione oraria media a livello nazionale nel commercio al dettaglio in € 12.56 lordi per personale senza titolo di studio, € 13.28 per personale diplomato e € 16.77 lordi per personale laureato (“Retribuzione oraria per ora retribuita delle posizioni lavorative dipendenti in euro (media) 2022” in: https://www.istat.it/). Tenu­to conto delle trattenute previdenziali INPS ma non della trattenuta IRPEF, imposta già considerata nel dispendio effettivo, si può stimare un reddito mensile netto rispettivamente di € 2000.–, € 2150.– e € 2750.– (arrotondati) a seconda della qualifica per 42 ore di lavoro alla settimana. In concreto, AO1, pur non disponendo di un titolo universitario, può vantare nel settore un'esperienza pluriennale e in I______ ha man­tenuto i contatti nel mondo della moda che ha continuato a fre­quentare con la madre anche quando viveva in Ticino. D'altro canto l'appellante non può pretendere che la genitrice le versi una retribuzione di favore solo perché è la figlia. Né si può imporre all'interessata di avviare, alla sua età, una nuova attività indipendente, fermo restando che tutto si ignora sugli utili da lei percepiti prima del 2013. Tutto ponderato il reddito virtuale alla sua portata può essere commisurato in € 2450.– mensili netti, importo intermedio fra la retribuzione media del personale diplomato e del personale laureato (corrispondenti a cir­ca fr. 2300.– mensili netti; sopra consid. 9q).

 

                                10.   Alla luce di quanto precede, il contributo alimentare dovuto da AP1 alla moglie ammonta a fr. 24 685.– mensili

                                         (dispendio effettivo fr. 26 985.–./. reddito ipotetico fr. 2300.–), ridotto a fr. 21 550.– mensili (dispendio effettivo fr. 25 150.–./.

                                         fr. 3600.– reddito ipotetico) qualora l'interessata rientrasse in Ticino. Sul risultato incide, a ben vedere, la maggiore capacità lucra­tiva e il minor carico fiscale in Ticino rispetto all'Italia. Neppure l'ap­pellante pretende tuttavia che la moglie non abbia diritto a conser­vare il medesimo tenore di vita anche dopo il trasferimento a Be______. Anzi, proprio in ragione di quel trasferimento egli ha presentato istanza di mutazione dell'azione in appello. La sostenibilità dal profilo economico di un simile obbligo alimentare per l'attore, poi, non è revocata in dubbio. È infine il caso di sottolineare che nella misura in cui l'appellante allude a una decorrenza del contributo di divorzio anteriore all'emanazione del presente giudizio, il suo appello si rivela finanche irricevibile non avendo egli indicato concretamente da quale data dovrebbe decorrere il contributo di merito né nelle sue motivazioni né nelle sue domande (istanza del 7 aprile 2025 pag. 8 e osservazioni del 29 agosto 2025 pag. 8).

 

                                11.   Quanto alla durata del contributo alimentare, il Pretore lo ha stabilito vita natural durante adattando tuttavia l'importo dopo il pensionamento della moglie a fr. 17 870.– mensili per tenere conto delle entrate pensionistiche stimate in complessivi fr. 3000.– men­sili e di un dispendio ridotto a fr. 20 870.– mensili. L'appellante chie­de di limitare il contributo “fino ai 64 anni” della convenuta, ribaden­do che il matrimonio non ha avuto carattere lebensprägend e che a quel momento essa potrà contare oltre che sulle rendite pensionistiche anche su una cospicua eredità materna. Egli ritiene pertanto che la moglie disporrà di risorse più che sufficienti per far fronte al suo futuro dispendio effettivo, da commisurare in fr. 6911.60 mensili rispettivamente in fr. 5800.– mensili dopo il trasferimento a Be______.

 

                                         a)   Recentemente il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza relativa alla durata del mantenimento dopo il divorzio evidenziando che l'obbligo di mantenimento tra ex coniugi va in linea di principio limitato nel tempo, anche in caso di un matrimonio che ha avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore (lebensprägend). Non esiste infatti un diritto a un'uguaglianza finanziaria vita natural durante, altrimenti il fatto di divorziare verrebbe ignorato dal punto di vista economico (DTF 150 III 307 consid. 5.4.2, 147 III 249 consid. 3.4.5; v. anche DTF 148 III 358 consid. 5). Non è tuttavia escluso che il contributo venga concesso senza limiti di tempo (DTF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), in particolare quando non si può prevedere un miglioramento della situazione finanziaria del coniuge richiedente e i mezzi economici del debitore alimentare lo consentono. Più precisamente, l'adeguatezza della durata del mantenimento risulta dall'interazione dei criteri elencati all'art. 125 cpv. 2 CC, quali la dura­ta della convivenza matrimoniale (cfr. n. 2), l'età e la salute dei coniugi (n. 4), il reddito e il patrimonio dei coniugi, tenuto anche conto delle conseguenze della ripartizione dei compiti durante il matrimonio sulla loro capacità di guadagno (cfr. n. 1 e 5), le cure ancora dovute ai figli (n. 6), la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi (n. 7) e le aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza (n. 8; DTF 150 III 308 consid. 5.7; 147 III 249 consid. 3.4.5).

 

                                              Riassumendo, in estrema sintesi, per determinare la durata del contributo di mantenimento, il giudice deve tenere conto di tutti i criteri elencati in modo non esaustivo all'art. 125 cpv. 2 CC. Nella pratica, l'obbligo è di regola dovuto fino all'età pen­sionabile del coniuge debitore (DTF 151 III 12 consid 3.2). Non è tuttavia escluso che il contributo venga concesso senza limiti di tempo, in particolare quando non si può prevedere un miglioramento della situazione finanziaria del coniuge richiedente e i mezzi economici del debitore alimentare lo consentono. Il mero raggiungimento dell'età pensionabile, di per sé, non esime quindi il debitore dal continuare a versare il contributo al coniuge creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2024 del 9 ottobre 2025 consid. 5.1).

 

                                         b)   Nella fattispecie già si è detto che, contrariamente a quanto ripete l'appellante, il matrimonio ha avuto un'influenza concre­ta sulla vita della convenuta (sopra, consid. 7). Ciò non toglie che il tema della durata del contributo di mantenimento dopo il divorzio si pone proprio nei casi – come quello all'esame odierno – in cui il matrimonio che ha avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge, il debitore alimentare dispone di risorse sufficienti a garantire il debito mantenimento all'avente diritto e costui non è in grado di provvedervi autonomamente (DTF 150 III 308 consid. 5.6). In altre parole la questione di sapere se il mantenimento dopo il divorzio sia ancora dovuto va distinta da quella volta a chiarire se l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio debba essere limitato nella sua durata (DTF 150 III 305). Da tale profilo poco contano – a questo sta­dio del giudizio – le avverse contestazioni delle parti in merito al dispendio effettivo della convenuta dopo il di lei pensionamento. Né è di rilievo che le aspettative ereditarie dell'interessata non possano essere considerate già ai fini del presente giudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_80/2023 dell'11 ottobre 2023 consid. 5.3 con rinvii).

 

                                         c)  Ciò premesso, per quanto attiene alla ripartizione dei compiti durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 1 CC), occorre valutarne gli effetti sulla situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Per l'obbligato alimentare, va verificato se egli ne profitti ancora dopo il divorzio, grazie ad esempio a vantaggi che hanno avuto ripercussioni sulla sua carriera, sullo svilup­po della sua impresa e sulla sua situazione economica (DTF 150 III 308 consid. 5.7.2). Per il creditore alimentare, determinante è sapere in che misura possa, presumibilmente, recuperare la capacità lucrativa cui avrebbe potuto ambire se non avesse interrotto o ridotto la sua attività professionale in ragio­ne del progetto di vita comune (DTF 150 III 309 consid. 5.7.3). Ed è in tale valutazione che si considerano la portata e le cu­re ancora dovute ai figli, l'età e lo stato di salute, la durata del­l'interruzione dell'attività professionale nonché la formazione ed esperienza professionale precedente (DTF 150 III 309 con­sid. 5.7.3.1 e 5.7.3.2). In relazione alla durata della vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 2 CC), vale il principio che tanto più è stata lunga tanto più si giustifica il versamento del contributo a lungo termine e viceversa (DTF 150 III 308 consid. 5.7.1; v. anche DTF 151 III 12 consid. 3.3).

 

                                         d)   Nel caso in esame, la peculiarità risiede nel fatto che l'interruzione dell'attività lucrativa della moglie non è riconducibile alla nascita della figlia, ma è stata determinata dal trasferimento in Ticino. In virtù di tale progetto di vita, voluto dal marito e assecondato dalla consorte, quest'ultima ha rinunciato alla sua carriera in favore degli interessi economici e fiscali di lui. Ne è risultata per finire una ripartizione tradizionale dei ruoli, seppur contraddistinta dalla situazione finanziaria particolarmente agiata (cfr. sopra, consid. 6). Ora, non vi sono ragioni per dubitare che AP1 non benefici più dei vantaggi economici e fiscali conseguiti durante il matrimonio dopo il trasferimento in Svizzera, senza peraltro che AO1 abbia potuto parteciparvi dal profilo della liquidazione patrimoniale o del conguaglio degli averi previdenziali. D'altro canto, tenuto conto della sua età e del suo stato di salute così come della sua esperienza professionale, come si è visto anche sopra (consid. 10), non è presumibile che l'interessata possa recuperare pienamente la capacità lucrativa cui poteva ambire prima di cessare la sua attività imprenditoriale in ragio­ne del trasferimento in Ticino.

 

                                               Per il resto, la comunione domestica è durata circa dodici an­ni, ma anche dopo la separazione la convenuta si è presa cu­ra della figlia, seppur in regime alternato, per altri quattro. Dal profilo dei redditi e del patrimonio, poi, è pacifico che il marito goda di una situazione molto agiata e senz'altro migliore di quella della moglie, a prescindere da eventuali aiuti economi­ci da parte della di lei madre. Infine l'appellante raggiungerà l'età del pensionamento ordinario nell'ottobre del 2036 (in Sviz­zera). Quanto all'appellata, secondo l'attuale ordinamento, in Italia il pensionamento ordinario è previsto con il compimento dei 67 anni, ovvero nell'ottobre del 2036. In Svizzera, con la recente modifica AVS, dal 2028 l'età di pensionamento ordinaria si uniforma per uomini e donne a 65 anni, di modo che AO1 avrà diritto alla pensione dall'ottobre del 2034. Le entrate di lei per quel periodo accertate dal Pretore, di complessivi fr. 3000.– mensili, sono rimaste incontestate e la capacità finanziaria del marito, anche dopo l'età della pensione, non è mai stata messa in discussione.

 

                                         e)  Visto quanto precede, tutto ponderato, non si giustifica di limitare la durata del contributo di mantenimento fino al pensionamento ordinario di AO1. Non si trascura che ciò comporta il versamento di un contributo di mantenimento, vita natural durante a fronte di una comunione domestica durata 12 anni. D'altro canto le conseguenze del riparto dei com­piti durante la vita in comune avranno presumibilmente ripercussioni per tutta la vita della convenuta senza che ella ne ab­bia tratto vantaggi dal profilo patrimoniale o previdenziale e questo a fronte della consistente capacità contributiva del­l'attore. Per di più le risorse dell'appellata dopo il suo pensionamento non saranno con ogni evidenza sufficienti per gesti­re il suo dispendio effettivo commisurato secondo il tenore di vita goduto durante la comunione domestica. Se poi le cospicue aspettative ereditarie prospettate dal marito dovessero realizzarsi, egli potrà richiedere una soppressione (o riduzio­ne) del contributo a suo carico in applicazione dell'art. 129 CC. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela infondato.

 

                                12.   In relazione al fabbisogno effettivo di AO1 dopo il pensionamento, commisurato dal Pretore in fr. 20 870.– mensili (sopra: consid. 5), l'appellante chiede di ridurre i costi per la locazione in Svizzera a fr. 1800.– mensili, quelli per le vacanze a fr. 1000.– mensili e il carico fiscale a fr. 1000.– mensili in Svizze­ra e a fr. 500.– mensili in I______. Dal canto suo l'appellata contesta lo stralcio della spesa per l'equitazione (di fr. 4020.– mensili) e la sostituzione del costo del veicolo privato (di complessivi fr. 1089.95 mensili) con la spesa per i mezzi pubblici (di fr. 50.– mensili).

 

                                         a)   Per quanto attiene alle spese per l'alloggio e per le vacanze non si ravvisano motivi correlati al raggiungimento dell'età pensionabile che possano giustificare una compressione di tali esborsi. Né l'appellante ha saputo indicarne salvo asserire che “per una persona sola al beneficio della pensione è già tanto” l'importo da lui riconosciuto e sostenere che “anche le vacanze saranno da ridimensionare”. Inconsistenti, gli argo­menti non giovano all'appello. In relazione al carico fiscale, poi, dandosi un reddito complessivo (contributi di mantenimento e pensioni accertati dal primo giudice) attorno a fr. 20 870.– mensili, pari a circa € 266 000.– annui (al tasso di cambio medio per il mese di dicembre 2025 di 0.94 euro per 1 fran­co: https://www.rates.bazg.admin.ch/https://www.rates.bazg.admin.ch/estv)essere prudentemente stimato in circa € 9500.– mensili, ossia oltre fr. 8900.– mensili (cfr. per le aliquote doc. 11 di appello). Nell'ipotesi di un rientro in Ticino, alla luce dell'esito del presente giudizio in relazione alle entrate complessive dell'interessata (conferma dei contributi di man­tenimento e pensioni accertati dal primo giudice) e considerate le usuali deduzioni (per oneri assicurativi), l'onere fiscale stimato dal Pretore (fr. 4500.– mensili) risulta finanche sotto stimato (cfr. calcolatore d'imposta in: https://www4. ti.ch/index.php?id=124428; persona sola a Lugano con un reddito imponibile dell'imposta cantonale attorno a fr. 245 000.– e dell'imposta federale attorno a fr. 248 600.–, ad esclusio­ne di eventuale sostanza imponibile). Ulteriori decurtazioni non entrano in linea di conto.

 

                                         b)   Non senza pertinenza AO1 fa valere che non vi sono ragioni per ritenere che ella interromperà la pratica dell'equitazione in concomitanza con il pensionamento. Certo l'avanzare dell'età comporta, prima o poi, una certa limitazio­ne all'esercizio di un'attività del genere, ma allo stato attua­le non è dato di sapere quando l'interessata dovrà rinunciar­vi. In definitiva lo stralcio della relativa posta di spesa al mo­mento del pensionamento non si giustifica, fermo restando che AP1, al momento in cui tale limitazione si dovesse verificare, potrà chiedere una modifica della sentenza di divorzio (art. 129 CC). Quanto alle spese per il veicolo privato, è pacifico che durante la vita in comune la convenuta utilizzava un'automobile anche quando non esercitava alcuna attività lucrativa. In simili circostanze non si giustifica di stralciare da un fabbisogno commisurato secondo il dispendio effettivo le spese per il veicolo privato in ragione del pensionamento, dovendosi bensì garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

 

                                         c)   Visto quanto precede il fabbisogno effettivo dell'appellata in Italia dopo il pensionamento può essere stabilito in fr. 24 750.– mensili (alloggio fr. 4700.–, vitto fr. 560.–, spese assunte con carte di credito fr. 1085.–, vacanze fr. 3500.–, equitazione fr. 4020.–, telefono fr. 108.10, spese auto fr. 609.10, parrucchiere fr. 517.–, aiuto domestico fr. 752.– e imposte fr. 8900.–) e in fr. 22 390.– mensili nell'ipotesi di un rientro in Ticino (alloggio fr. 5500.–, spese mediche fr. 1120.40, vitto fr. 700.–, spese assunte con carte di credito fr. 1085.–, vacanze fr. 3500.–, equitazione fr. 4020.–, telefono fr. 290.–, spese auto fr. 1069.95, lavanderia fr. 52.10, canone radiotelevisivo fr. 30.40, tassa rifiuti fr. 8.35, parrucchiere fr. 517.– e imposte fr. 4500.–). Tenuto conto delle entrate di fr. 3000.– mensili accertate dal Pretore e rimaste incontestate in questa sede, il contributo di fr. 17 870.– mensili fissato dal Pretore merita conferma. Al riguardo l'appello è dunque destinato all'insuccesso.

 

                                13.   Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo alimentare, ma in misura nettamente inferiore rispetto a quanto da lui richiesto e senza limitazione della durata del contributo, risultando altresì soccombente sulla restituzione delle note suppellettili alla moglie. Nel complesso quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) e che l'esito è stato in parte influenzato dal trasferimento dell'appellata in I______, si giustifica di porre equitativamente le spese processuali, commisurate anche all'impegno richiesto a questa Camera per l'esame dei nuovi fatti e delle nuove prove assunte in seconda sede, a carico del marito per nove decimi e per un decimo a carico della moglie. L'appellante dovrebbe altresì rifondere alla convenuta un'indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Se non che, AO1 si è difesa senza far capo a un patrocinatore né ha preteso – e tanto meno reso verosimile – di aver dovuto sopportare per la procedura di appello costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). D'altro canto, pur non risultando indennità da compensare, ella neppure può essere chiamata a rifondere ripetibili al marito, ancorché assistito da un patrocinatore, il suo grado di soccombenza essendo inferiore al 50% (I CCA, sentenza inc. 11.2023.144 dell'11 novembre 2025 consid. 12 con numerosi riferimenti). In definitiva non si giustifica assegnare ripetibili o indennità d'inconvenienza. L'esito dell'attuale giudizio, considerati anche gli altri aspetti litigiosi davanti al primo giudice, non incide apprezzabilmente sul dispositivo inerente agli oneri processuali (suddivise a metà) né sulla compensazione delle ripetibili, che può dunque rimanere invariato.

 

                                14.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul pia­no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiun­ge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AP1 è tenuto a versare a AO1 in via anticipata entro il 5 di ogni mese un contributo di mantenimento di fr. 24 685.– mensili fino al di lei pensionamento ordinario, ridotto a fr. 17 870.– mensili dopo di allora e vita natural durante.

                                         Nel caso in cui AO1 ritrasferisse il suo domicilio dall'Italia in Svizzera, il contributo di mantenimento ammonterà a fr. 21 550.– mensili fino al di lei pensionamento ordinario, ridotto a fr. 17 870.– mensili dopo di allora e vita natural durante.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di appello di fr. 20 000.– sono poste per no­ve decimi a carico di AP1 e per un decimo a carico di AO1. Non si assegnano né ripetibili né indennità d'inconvenienza.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv. PA1, V______;

– AO1, Be______.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).