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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2022.42 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell'11 ottobre 2022 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (I), |
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giudicando sull'appello (“richiesta di revisione”) del 20 giugno 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare e la sentenza emessi dal Pretore il 26 maggio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963), cittadino italiano, e AO 1 (1973) si sono sposati a __________ il 17 agosto 2011. Dal matrimonio è nato A__________, 16 febbraio 2016, al quale è stata diagnosticata una malattia genetica che altera il normale sviluppo del corpo (sindrome di Noonan). Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa l'11 maggio 2020 da AO 1, con decisione del 25 maggio 2020 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha – in particolare – affidato il figlio alla madre, riservato il diritto di visita paterno “da eserci-tare di comune accordo e di regola presso il domicilio della ma-dre che ospiterà il padre per il tempo necessario”, senza fissare contributi alimentari a carico di AP 1. Nel giugno del 2020 quest'ultimo si è trasferito a __________ da famigliari (inc. SO.2020.391). Insorte difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, conformemente a un accordo raggiunto il 14 aprile 2022 davanti all'Autorità di protezione 1 gli incontri tra padre e figlio sono stati stabiliti in un fine settimana al mese, dal venerdì alle 17.00 fino al lunedì alle 9.00, “di regola presso il domicilio della madre”.
B. L'11 ottobre 2022 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando l'affidamento del figlio (con esercizio congiunto dell'autorità parentale), come pure la conferma del diritto di visita paterno nelle modalità concordate, ma da esercitare sempre in sua presenza e in Ticino, oltre a un contributo alimentare per il figlio (compreso uno di accudimento) di fr. 700.– mensili fino al 10° compleanno e di fr. 900.– mensili in poi, fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un’adeguata formazione professionale, assegni familiari non compresi. All'udienza di conciliazione del 12 dicembre 2022 l'attrice, unica comparente, ha riaffermato le proprie domande. Il Pretore le ha così impartito un termine per motivare la petizione di divorzio.
C. AO 1 ha motivato la petizione il 9 gennaio 2023, ribadendo le medesime richieste di giudizio. Nella sua risposta del 24 gennaio 2023 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento del figlio alla madre, ma ha postulato un'estensione del diritto di visita e l'esonero da contributi alimentari alla luce delle sue precarie condizioni economiche. In una replica dell'8 marzo 2023 l'attrice ha reiterato il proprio punto di vista, opponendosi alle modalità di esercizio del diritto di visita prospettate dal convenuto. Duplicando il 31 marzo 2023, quest'ultimo ha ribadito le sue domande. Il Pretore ha convocato le parti alle prime arringhe dell'8 maggio 2023, con l'avvertenza che se una parte fosse rimasta assente ingiustificata la decisione sarebbe stata presa sulla base degli atti e di quanto sarebbe stato recato dalla parte comparsa.
D. Il 25 aprile e il 2 maggio 2033 AP 1 ha comunicato al Pretore che non si sarebbe presentato personalmente all'udienza sia per ragioni economiche sia per la sostanziale inutilità della sua presenza (“per quanto riportato e scritto nella risposta e duplica sia già esaustivo […] non potrei aggiungere altro per mia difesa”). Il Pretore non lo ha dispensato dalla comparsa personale, necessaria per “chiarire le modalità di migliore regolamentazione del diritto di visita”, ma ha rinviato l'udienza al 26 maggio 2023. Il 23 maggio 2023 AP 1 ha nuovamente comunicato al Pretore di non volere e di non potere partecipare alla seduta.
E. Alle prime arringhe del 26 maggio 2023 l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie richieste, precisando in relazione al diritto di visita del convenuto di consentire, oltre al fine settimana mensile, “a periodi senza pernottamento durante le festività e le vacanze” e, per il week end mensile, a un termine del diritto di visita la domenica sera alle ore 20.00. Essa ha chiesto nondimeno di regolare “la questione dei pasti durante il diritto di visita e i relativi costi”, come pure il costo delle telefonate tra padre e figlio. In coda all'udienza l'attrice ha postulato una regolamentazione cautelare del diritto di visita, adducendo che la “decisione dell'ARP non è chiara sul tema del pernottamento e che negli ultimi tempi la situazione di convivenza forzata è divenuta insostenibile”. Non sono state notificate prove né per il procedimento cautelare né per il merito.
F. Statuendo seduta stante in via cautelare, il Pretore ha fissato il seguente diritto di visita del padre, da preavvisare e concordare con la madre rispettando almeno dieci giorni di anticipo:
– un fine settima al mese, dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica alle ore 20.00, alla presenza della madre, senza pernottamento, che il padre dovrà organizzare per lui fuori dal domicilio della madre;
– due giorni consecutivi, alla presenza della madre, senza pernottamento, che il padre dovrà organizzare per lui fuori dal domicilio della madre, durante le vacanze scolastiche di Natale, carnevale, Pasqua e Ognissanti;
– cinque giorni consecutivi, alla presenza della madre, senza pernottamento, che il padre dovrà organizzare per lui fuori dal domicilio della madre, durante le vacanze scolastiche estive.
Durante il diritto di visita i pasti verranno consumati fuori dall'abitazione coniugale e il padre si prenderà a carico il relativo costo; in caso di pasti eccezionalmente consumati al domicilio della madre il padre parteciperà ai costi della spesa;
resta riservata un'estensione futura del diritto di visita nella misura in cui ciò fosse compatibile con lo stato di salute di A__________.
Il padre potrà inoltre sentire giornalmente A__________ per telefono (chiamata o videochiamata) tra le ore 19.30 e le ore 20.30.
È fatto divieto a AP 1 di lasciare il territorio svizzero con A__________ senza il consenso della madre o del Giudice competente.
Le spese processuali sono state rinviate al merito.
G. Quello stesso 26 maggio 2023 il Pretore, accertato che nel merito non vi erano atti istruttori da esperire, ha proceduto a “un giu-dizio immediato non motivato”. Egli ha così pronunciato il divor-zio, regolandone le conseguenze. Il diritto di visita del convenuto è stato disciplinato nelle medesime modalità stabilite in via cautelare. Non sono state prelevate spese processuali né sono state assegnate ripetibili. L'attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. In calce alla decisione figura inoltre la seguente indicazione:
Le parti sono avvertite della facoltà di chiedere la motivazione scritta della presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione, con l'avvertenza che la mancata richiesta equivale a rinuncia a impugnare la stessa mediante appello e/o reclamo.
H. Il 20 giugno 2023 AP 1 ha spedito al presidente del Tribunale d'appello una richiesta per fax, datata 14 giugno 2023, intesa alla “revisione della sentenza per quel che concerne il diritto di visita e regolamentazione frequenza chiamate/videochiamate”. Reso attento che un atto processuale non può essere inoltrato per fax, AP 1 ha fatto pervenire, il 27 giugno 2023, il medesimo atto per posta ordinaria. Il memoriale, trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha emanato contestualmente un decreto cautelare e una sentenza di divorzio (non motivata). Ora, i decreti cautelari emessi in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile requisito non si pone, litigiosa essendo anche la regolamentazione del diritto di visita, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla sentenza di divorzio, il Pretore l'ha registrata a verbale senza motivarla, ma ha richiamato alle parti la facoltà di chiederne la motivazione entro 10 giorni (art. 239 cpv. 2 CPC). Si pone, in entrambi i casi, la questione di sapere se AP 1 abbia rispettato quel termine.
2. Dagli atti risulta che l'invio raccomandato contenente le due decisioni del 26 maggio 2023 è stato notificato al convenuto, a __________, il 13 giugno successivo (tracciamento dell'invio per l'estero __________, agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così venerdì 23 giugno 2023. Nel caso in esame il memoriale introdotto da AP 1 è datato 14 giugno 2023, ma è stato trasmesso al Tribunale d'appello per fax il 20 giugno successivo alle ore 9.09 e sarebbe pertanto, di per sé, tempestivo. Se non che, a norma dell'art. 130 cpv. 1 CPC gli atti di causa trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica devono essere firmati (art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC). Un atto spedito per fax, sprovvisto quindi di firma autografa, non è in linea di principio ammissibile (DTF 121 II 252; 142 IV 301 consid. 1.1).
Sta di fatto che nel caso in cui un atto processuale non sia munito di una firma valida il giudice deve fissare alla parte un termine ragionevole per sanare il difetto (art. 132 cpv. 1 CPC; DTF 142 V 158 consid. 4.3; 142 I 14 consid. 2.4.6). Ciò si giustifica, in particolare, se la parte ha inavvertitamente o involontariamente presentato un atto viziato nel senso dell'art. 132 cpv. 1 CPC, mentre non vi è alcun obbligo di fissare un termine per rimediare se il vizio è dovuto a un comportamento deliberatamente inammissibile (sentenza del Tribunale federale 4A_376/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 3.2.2 con richiami, in: SZZP/RSPC 2023 pag. 289). È vero che, trattandosi specificatamente di un invio per fax, chi adotta tale modalità di trasmissione omette la firma autografa consapevolmente, sicché l'assegnazione di un termine per rimediare è di regola esclusa (DTF 142 V 160 consid. 4.6). Anche in questo caso, ad ogni modo, l'assegnazione di un termine entra ugualmente in linea di conto nell'eventualità di rimedi giuridici presentati da parti sprovviste di cognizioni giuridiche o qualora una correzione del vizio possa essere eseguita entro il termine di ricorso, facoltà di cui la parte dev'essere resa attenta (Weber in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 130‒132 con rinvio a DTF 142 V 152 consid. 4.6 e 4.7).
Nel caso in rassegna si versa in entrambe le situazioni. AP 1 è privo di formazione giuridica e al momento in cui ha inviato il memoriale per fax, il 20 giugno 2023, il termine di ricorso non era ancora scaduto. Se non che, l'interessato è stato reso attento della mancanza solo il 26 giugno 2023 e ha fatto seguire l'originale del suo ricorso il 27 giugno successivo. Agendo conformemente alle istruzioni ricevute, in circostanze siffatte la buona fede dell'interessato va tutelata. Il memoriale da lui introdotto, che va trattato alla stregua di un appello, va ritenuto tempestivo ed è ricevibile. Occorre pertanto esaminarlo.
I. Sull'appello contro il decreto cautelare
3. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha ritenuto opportuno, a tutela degli interessi del minore, disciplinare senza indugio il diritto di visita paterno. A tal fine egli ha rilevato così che la salute del figlio giustifica gli incontri al domicilio della madre e non a __________, uno spostamento di A__________ non essendo oggettivamente sostenibile. Né si può esigere che la madre compia trasferte in Italia, giacché spetta per principio al beneficiano del diritto di visita “recuperare il figlio per il relativo esercizio”. Quanto ai pernottamenti, il primo giudice ha escluso che l'istante sia tenuta a ospitare il convenuto a domicilio, di modo che “nuovamente spetta all'interessato, beneficiario dei diritti di visita, individuare un luogo idoneo per il pernottamento”. Decisa poi un'estensione delle visite durante le vacanze e le festività, il Pretore ha posto a carico del padre, genitore beneficiario, i costi dei pasti durante tale periodo. Infine il primo giudice ha vietato al convenuto di portare A__________ all'estero senza il consenso della madre e ha regolato le telefonate tra padre e figlio, fissandole in “una giornaliera dopo le 19.30 ed entro le ore 20.30”.
4. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di svilire il suo rapporto personale con il figlio a “qualcosa di puramente effimero”, la disciplina da lui disposta non favorendo un sano equilibrio psicofisico del ragazzo, tanto meno in concreto, alla luce dello stato di salute di A__________. L'interessato contesta inoltre la soppressione del pernottamento al domicilio dell'istante, come pure il rifiuto di poter esercitare il suo diritto di visita a __________ e l'orario stabilito per la fine delle visite settimanali, che gli renderebbe impossibile “un interscambio affettivo con il figlio” e gli causerebbe importanti spese di viaggio, di alloggio e di vitto. Egli critica altresì la sostanziale riduzione degli incontri durante le festività e le vacanze, passati da una settimana a Natale e a Pasqua a due giorni durante le vacanze scolastiche di Natale, carnevale, Pasqua e Ognissanti, censurando i soli cinque giorni concessigli durante le vacanze estive. Fa valere infine che la limitazione delle videochiamate non è nell'interesse del figlio, “che mi cerca sempre e al quale manco tantissimo”.
5. Riguardo alla regolamentazione cautelare, le critiche dell'appellante sono nuove. Assente ingiustificato all'udienza del 26 maggio 2023 nonostante l'esplicito avvertimento del Pretore, il convenuto ha rinunciato in tal modo a esporre e motivare le proprie obiezioni alla richiesta cautelare formulata dalla moglie e non può addurre per la prima volta i suoi argomenti in appello. Non si disconosce che in materia di filiazione vige la massima ufficiale, nel senso che il giudice non è vincolato alle allegazioni o alle prove offerte né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa. Resta il fatto che, disinteressatosi del processo di primo grado, il convenuto non può rimediare alla mancanza impugnando la decisione del Pretore. Irricevibile, su questo punto, l'appello sfugge di conseguenza a qualsiasi disamina.
II. Sull'appello contro la sentenza di divorzio
6. Il giudice può comunicare alle parti la sua decisione in tre modi:
– può consegnare in udienza il solo dispositivo scritto accompagnato da una breve motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC),
– può notificare il solo dispositivo scritto (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC),
– può notificare sin dall'inizio alle parti la sua decisione motivata per scritto (“se del caso”: art. 238 lett. g CPC).
Ciò vale per tutti i tipi di procedura. Nei primi due casi il giudice fa seguire la motivazione scritta se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione; l'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC).
Ogni decisione dovendo contenere inoltre l'indicazione dei rimedi giuridici (se le parti non hanno rinunciato a ricorrere: art. 238 lett. f CPC), nei due casi appena citati il giudice deve menzionare esplicitamente la possibilità di chiedere la motivazione scritta entro dieci giorni (I CCA, sentenza inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014 consid. 3 con numerosi rinvii). Il solo dispositivo non è impugnabile. Il termine di appello o di reclamo decorre allora dalla notificazione della motivazione scritta (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC).
7. Nella fattispecie il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolato le conseguenze senza dare ragione dei motivi nel giudizio. Alla luce dell'avvertenza che figura in calce alla decisione, il dispositivo in sé non era impugnabile. AP 1 aveva tuttavia dieci giorni di tempo per chiedere al Pretore la motivazione scritta. Ne segue che l'appello in esame andrebbe dichiarato irricevibile. Questa Camera, ha già avuto modo di precisare nondimeno, con la dottrina, che appelli o reclami prematuri, redatti da parti senza formazione giuridica e diretti contro il solo dispositivo di una decisione, vanno trattati come richieste di motivazione e trasmessi al primo giudice, sempre che siano presentati nel termine di dieci giorni (sentenze inc. 11.2014.100 del 4 dicembre 2014 consid. 3 con numerosi rinvii e inc. 11.2015.32 del 27 aprile 2015 consid. 2; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 15a ad art. 239; Sogo/Naegeli in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 239 CPC; Kriech, in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 6 in fine ad art. 239 CPC). In concreto, come si è visto, il memoriale di AP 1 è tempestivo. Va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta.
II. Sulle spese processuali e le ripetibili di appello
8. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato alla controparte per osservazioni.
9. Quanto ai rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid, 1). Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Contro la decisione sul merito spetterà al convenuto che intenda esperire ricorso in materia civile sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, la presente decisione non essendo finale nel senso dell'art. 90 LTF (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è diretto contro il decreto cautelare, l'appello è irricevibile.
2. Nella misura in cui è diretto contro la sentenza di divorzio, l'atto è trasmesso al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della decisione.
3. Non si riscuotono spese.
4. Notificazione a:
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– ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).