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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2020.42 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 marzo 2020 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sul reclamo (“ricorso”) del 21 luglio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 17 luglio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio tra CO 1(1970) e RE 1 (1972), omologando una convenzione in virtù della quale i figli F__________ (nato il 10 settembre 2008) e G__________ (nata il 1° febbraio 2010) sono stati affidati congiuntamente ai genitori, il padre impegnandosi a versare un contributo alimentare in loro favore di fr. 850.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi (inc. DM.2013.19).
B. Il 12 marzo 2020 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona, al quale ha chiesto di modificare la sentenza di divorzio nel senso di sopprimere il contributo alimentare per i figli o, quanto meno, di ridurlo “al massimo alla metà della differenza (se positiva) tra l'ammontare del premio cassa malati per F__________ e G__________ e gli assegni familiari”. Identiche richieste egli ha avanzato in via supercautelare e cautelare. La richiesta supercautelare è stata respinta dal Pretore il 16 marzo successivo. Nelle sue osservazioni cautelari e di merito del 16 aprile 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'azione di modifica. In memoriali spontanei del 7 maggio e 8 giugno 2020 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
C. All'udienza del 21 settembre 2020, indetta per il tentativo di conciliazione e la discussione cautelare, le parti hanno notificato prove. Su richiesta di AP 1, con decreto cautelare emesso seduta stante “nelle more istruttorie”, il Pretore aggiunto ha ridotto il contributo alimentare per i figli a fr. 425.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi. Il 1° marzo 2023 AO 1 ha instato per la revoca di tale decreto. Invitato a presentare osservazioni scritte, in un memoriale del 10 marzo 2023
AP 1 ha proposto di respingere la richiesta. Alla successiva udienza del 20 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha chiuso l'istruttoria cautelare e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare conclusioni scritte sulla richiesta di revoca cautelare. Nei loro memoriali del 3 e 4 maggio 2023 le parti hanno mantenuto le rispettive domande, AO 1 chiedendo di far decorrere la revoca almeno dal 18 dicembre 2022.
D. Statuendo con decreto cautelare del 17 luglio 2023, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l'istanza, nel senso che ha revocato il decreto cautelare del 21 settembre 2020, ripristinando dal 1° marzo 2023 i contributi alimentari di fr. 850.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi). Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 900.– per ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 21 luglio 2023 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che l'istanza cautelare di AO 1 sia respinta e che il decreto cautelare impugnato sia annullato. Il 3 agosto 2023 il presidente di questa Camera ha invitato il “ricorrente” a indicare “se l'impugnazione debba essere considerata come appello, come reclamo o alla stregua di quale altro rimedio giuridico”. Il 4 agosto 2023 AP 1 ha comunicato che l'atto va inteso come reclamo. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari emanati in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio (art. 276 CPC per analogia) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili esplicitamente mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato alla legale di AP 1 il 18 luglio 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.__________98070, agli atti). Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 21 luglio successivo, l'atto in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella fattispecie AP 1 impugna il decreto cautelare, come detto, mediante “ricorso”. Considerato che il Codice di procedura civile prevede un “ricorso” unicamente al Tribunale federale (rimedio estraneo alla fattispecie) e non contempla alcun “gravame” (termine usato dal ricorrente nel memoriale), il presidente di questa Camera ha invitato AP 1 a indicare se l'impugnazione andasse considerata “come appello, come reclamo o alla stregua di quale altro rimedio giuridico”. AP 1 ha chiaramente risposto che l'atto va inteso come reclamo. Se non che, un reclamo non è ammissibile qualora sia dato appello (art. 319 lett. a CPC). Rimane da esaminare, in simili condizioni, se possa entrare in linea di conto una conversione del reclamo in appello.
3. La giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267; più di recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.27 del 20 marzo 2023 consid. 2).
4. In concreto l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Interpellato dal presidente di questa Camera sulla tipologia dell'impugnazione in rassegna, l'insorgente, patrocinato da difensori professionisti, ha espressamente precisato che il rimedio di diritto doveva essere inteso come “reclamo” (lettera del 4 agosto 2023, pag. 2 in alto). Per precisare il genere di impugnazione AP 1 ha fruito così di ulteriori cinque giorni di riflessione, dopo di che ha volutamente scelto la via del reclamo, che non poteva ignorare essere errata. Ne segue che una conversione del rimedio giuridico non entra in linea di conto.
Non si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riprodotto l'insieme delle disposizioni relative all'appello e al reclamo. Una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dall'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2 con riferimenti). Sta di fatto che l'improponibilità del reclamo nella fattispecie era evidente, se non altro per un legale professionista. Il valore litigioso eccede manifestamente fr. 10 000.– (sopra, consid. 1), se appena si pensa all'ammontare (complessivi fr. 850.– mensili) e alla durata (dal 18 dicembre 2022 almeno fino alla maggiore età dei figli, tra il 2026 e il 2028) dei contributi alimentari litigiosi. E una decisione in materia di contributi alimentari non è, già a prima vista, un'“altra decisione” (cioè una decisione d'indole procedurale) nel senso dell'art. 319 lett. b CPC, né – tanto meno – una “disposizione ordinatoria processuale di prima istanza”. Ciò non poteva lasciare dubbi sul rimedio giuridico proponibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021 consid. 3), nonostante la genericità delle vie d'impugnazione indicate dal Pretore aggiunto. Nelle circostanze descritte il reclamo va di conseguenza dichiarato irricevibile.
5. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.
6. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione a:
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– avvocati e , Lugano; – . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).