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Incarti n. 11.2023.88 |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2022.195 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 18 luglio 2022 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 24 luglio 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 12 luglio 2023 (inc. 11.2023.87) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.88);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1973), cittadino italiano, e AO 1 (1973) si sono sposati a __________ il 14 giugno 2005. Dal matrimonio sono nati A__________ (3 giugno 2006), E__________ (12 luglio 2009) ed En__________ (8 agosto 2011). Il marito era titolare di una lattoneria edile, nel frattempo fallita, dopo di che è rimasto per lo più senza attività. La moglie è educatrice sociale e lavora per la Fondazione __________, __________.
B. Il 18 luglio 2022 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli per la cura e l'educazione (riservato il diritto di visita paterno ad A__________, esclusa ogni relazione personale con gli altri) e un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio, senza cenno ad assegni familiari. Richieste sostanzialmente identiche essa ha avanzato già in via cautelare. Preliminarmente AO 1 ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore ha citato le parti a un'udienza del 21 settembre 2022 per il contraddittorio cautelare e il dibattimento.
C. All'udienza del 21 settembre 2022 il Pretore ha emanato seduta stante un decreto cautelare con cui ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'alloggio coniugale alla moglie, cui ha affidato la custodia dei figli, e ha sospeso ogni diritto di visita paterno. Ha rinunciato invece a fissare contributi di mantenimento, “ritenuto che il marito non percepisce alcun reddito e ha fatto richiesta di prestazioni assistenziali”. In coda all'udienza egli ha sospeso la causa.
D. In seguito, il 24 maggio 2023, il Pretore ha riattivato la procedura e, terminato il contraddittorio cautelare, ha impartito a AP 1 un termine di 30 giorni “per presentare nuove osservazioni di merito in ragione della mutata situazione”, l'interessato risultando avere ritrovato un impiego nel gennaio del 2023 per una lattoneria edile di __________. Alla discussione finale cautelare i coniugi hanno rinunciato. Statuendo poi con un nuovo decreto cautelare del 12 luglio 2023, il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare complessivo di fr. 1185.– mensili per i tre figli. A AO 1 egli ha conferito il beneficio del gratuito patrocinio, ma con obbligo di riversare allo Stato rate di fr. 200.– mensili fino a rifusione totale dell'importo anticipato dal Cantone. Le spese processuali e le ripetibili del decreto cautelare sono state rinviate al “merito”.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 24 luglio 2023 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per una nuova decisione, dopo avere “acquisito agli atti la documentazione mancante” e avere “accertato correttamente la situazione finanziaria delle parti e del figlio A__________”. Contestualmente egli postula la concessione dell'effetto sospensivo e il conferimento del gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare, emanato con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Adottato dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi (art. 265 cpv. 2 CPC: decreto intermedio o “nelle more istruttorie”), esso è appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche la procedura a tutela dell'unione coniugale in sé non sia ancora terminata (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Il valore litigioso minimo di fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC) è manifestamente raggiunto, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare litigioso dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore del marito il 13 luglio 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.__________ agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 23 luglio 2023, ma si è protratto al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. L'appello risulta di conseguenza presentato in tempo utile.
2. Qualora una richiesta di giudizio abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va quantificata. Ciò vale tanto sul piano federale (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quanto sul piano cantonale, sia in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti, come nelle questioni riguardanti contribuiti alimentari per i figli (DTF 137 III 617 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1). In appello la quantificazione della pretesa deve evincersi – se non dalle richieste di giudizio – almeno dalla motivazione del ricorso, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata (DTF 137 III 621 consid. 6.2).
Se la formulazione di una pretesa cifrata non è possibile (o non si può esigere), l'attore deve indicare un valore minimo (art. 85 cpv. 2 CPC). Gli incombe di dimostrare però che una quantificazione precisa non è possibile o non è esigibile (sentenza del Tribunale federale 4A_170/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4.2.1, in: RSPC 2023 pag. 50). I requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di pretese non cifrate sono severi (Bohnet, Les exigences en matière d'action non chiffrée, in: RSPC 2023 pag. 54). Chi, assistito da un patrocinatore, avanza richieste non cifrate in una controversia d'indole patrimoniale senza indicare un valore minimo e senza dimostrare che una quantificazione della pretesa è impossibile o non esigibile, si vede dichiarare la richiesta irricevibile. Non può contare né sulla fissazione di un termine per rimediare al difetto né su un interpello del giudice (sentenza del Tribunale 4A_170/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4.2.3, in: RSPC 2023 pag. 51).
3. Nella fattispecie la richiesta di giudizio dell'appellante è la seguente:
1. L'appello è accolto.
2. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 12 luglio 2023 della Pretura del Distretto di Riviera è annullato e l'incarto è rinviato all'Autorità di prima istanza affinché acquisisca la documentazione mancante ed emetta una nuova decisione previo accertamento della corretta situazione finanziaria delle parti e del figlio A____.
Quale sia la “documentazione mancante”, occorre far capo alla motivazione per averne conoscenza, né si comprende perché tale documentazione non potrebbe essere acquisita agli atti in appello (art. 316 cpv. 3 CPC). Comunque sia, la richiesta di giudizio non contiene alcun riferimento al valore della pretesa che il convenuto intende far valere in riduzione del contributo alimentare complessivo di fr. 1185.– mensili fissato dal Pretore. Ch'egli non intenda versare nulla per i figli non risulta. E riguardo alla motivazione dell'appello, essa non è più esplicita: l'interessato afferma che il reddito della moglie va rivalutato di fr. 394.60 mensili (quota di tredicesima) e contesta anche il suo stesso reddito, senza essere in grado però di valutarlo (“la sua futura disponibilità economica rimane incerta”). Contesta altresì il reddito del figlio A_____, apprendista, ma non specifica di quanto, mentre per quel che riguarda il fabbisogno minimo della moglie si limita a mettere in dubbio la rata del leasing (fr. 360.– mensili), sostenendo di non sapere se il contratto sia ancora in essere. Sta di fatto che, per finire, tutto si ignora su quanto egli sia disposto a versare. Riguardo a un eventuale valore minimo della controversia, invano se ne cercherebbe poi traccia nell'appello.
4. Si conviene che l'appellante non ha modo di quantificare con precisione la pretesa riduzione del contributo alimentare a suo carico per mancanza di dati (contratto d'apprendista del figlio, contratto di leasing della moglie, suo futuro reddito dopo il licenziamento). Ciò non gli impediva tuttavia di formulare – per lo meno – una pretesa provvisoria, riservandosi di modificarla in seguito (art. 85 cpv. 2 CPC). A quanto ammonti la quota di tredicesima imputata alla moglie si desume del resto dall'appello
medesimo (fr. 394.60 mensili) e quale sia il reddito del figlio è stato dichiarato approssimativamente dalla moglie (fr. 650.– mensili fino al settembre del 2023, fr. 800.– mensili dopo di allora: verbale del 7 luglio 2023, primo foglio in basso). Nulla poi impediva all'appellante di contestare prudenzialmente la quota del leasing riconosciuta dal Pretore a AO 1, mentre per quanto concerne la sua situazione dopo il licenziamento l'interessato evoca future modifiche del proprio reddito non ancora determinabili. In definitiva non si può dire tuttavia ch'egli si trovasse nell'impossibilità di prospettare una cifra, per lo meno in attesa di vedere assunte le prove richieste.
5. Ne segue che, privo di conclusioni determinate e di qualsiasi riferimento a un valore minimo, l'appello sfugge a ogni disamina. Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche difficili in cui versa l'appellante inducono a moderare sensibilmente la tassa di giustizia. Non si pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Il gratuito patrocinio postulato dall'appellante non può entrare in considerazione, nonostante le ristrettezze accusate dall'appellante. Inammissibile, l'appello mancava infatti sin dall'inizio di buon diritto (art. 117 lett. b CPC).
6. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nel caso di un ricorso in materia civile spetterà al convenuto rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali ridotte, di fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).