Incarti n.
11.2023.93

11.2023.94

11.2023.95

11.2023.96

Lugano

25 agosto 2023/jh           

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CM.2023.45 (tentativo di conciliazione) e CA.2023.17 (filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promosse con istanze del 10 luglio 2023 da

 

 

 AP 1 ,

 per sé e in rappresentanza della figlia

 AP 2

 (patrocinate dall'avv.  RA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 CO 1  

(patrocinato dall'avv.  RA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 31 luglio 2023 presentato da AP 1 e AP 2

 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 18 luglio 2023 (inc. 11.2023.93);

 

così come sull'appello del 31 luglio 2023 presentato da AP 1 e AP 2

 contro la sentenza emessa dal medesimo Pretore aggiunto il 18 luglio 2023 (inc. 11.2023.95)

 

e sulle contestuali richieste di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.94 e 11.23.96);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 5 luglio 2020 AO 1 (1994) ha dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata riconosciuta da AP 1 (1979). A quel tempo i due abitavano insieme in un appartamen­to a __________. Si sono separati nel maggio del 2021, quan­do AP 1 si è trasferita, con la figlia, in un appartamen­to a __________. Il 2 novembre 2021 l'Autorità regionale di protezione 10 ha approvato una convenzione in cui CO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per AP 2 di fr. 500.– mensili indicizzati dal 1° novembre 2021 fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata, assegni familiari non compresi. CO 1 lavora come parrucchiere per la __________ di __________. AP 1 non esercita attività lucrativa; percepisce un assegno di prima infanzia e un assegno familiare integrativo.

 

                                  B.   Nel febbraio del 2023 CO 1 si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 10 per ottenere una regolamentazione del diritto di visita. A un'udienza del 17 marzo 2023 i genitori si sono accordati sulle relazioni personali, fissando gli incontri fra padre e figlia in tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30, in tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.30 e in una domenica ogni quindici giorni dalle ore 16.00 alle 18.00. Il 3 luglio 2023 AP 1 ha chiesto all'Autorità di protezione di limitare, già in via cautelare, il diritto di visita paterno, vietando a CO 1 di svolgere con la figlia attività connesse con l'acqua (recarsi in piscina, al lago, al fiume). Con decisione dell'11 luglio 2023 l'Autorità regionale di protezione ha autorizzato nondimeno CO 1 a portare la figlia al Lido di __________, raccomandandogli di utilizzare la piscina dedicata ai bambini e di avvalersi, qualora lo volesse, dell'accompagnamen­to del membro permanente di questa Autorità.

 

                                  C.   Nel frattempo, il 10 luglio 2023, AP 1 e AP 2 hanno chiesto al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città un tentativo di conciliazione nei confronti di CO 1 per ottenere l'aumento del contributo alimentare in favore della figlia a fr. 1000.– mensili retroattivamente dal luglio del 2022, oltre al divieto per il convenuto, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP, di svolgere con la figlia attività connesse con l'acqua (recarci in piscina, al lago, al fiume). Esse hanno postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio (inc. CM.2023.45).  

 

                                  D.   Con istanza di quello stesso giorno AP 1 e AP 2 hanno adito ulteriormente il Pretore aggiunto perché – previa concessione del gratuito patrocinio – vietasse “in via cau-telare e supercautelare” a CO 1 di svolgere con la figlia attività connesse con l'acqua (recarsi in piscina, al lago, al fiu­me”). Con decreto cautelare dell'11 luglio 2023, emanato senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha emanato il provvedimento richiesto, comunicando alle parti che avrebbe invitato il convenuto a presentare oralmente o per scritto le sue osservazioni in un secondo tempo (CA.2023.17).

                                     

                                  E.   Statuendo il 18 luglio 2023 con giudizio unico, il Pretore aggiunto ha dichiarato l'istanza di conciliazione irricevibile (dispositivo n. 1) e ha stralciato dal ruolo il procedimento cautelare per irricevibilità dell'istanza di conciliazione (dispositivo n. 2), senza riscuotere spese né assegnare ripetibili (dispositivo n. 3).

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera mediante appello del 31 luglio 2023 per ottenere che, accordato al ricor­so effetto sospensivo e conferito loro il beneficio del gratuito patrocinio, siano emanati provvedimenti cautelari, sia annullato il giudizio impugnato e siano rinviati gli atti al Pretore aggiunto affinché continui i procedimenti (inc. 11.2023.95/96). Inoltre con atto separato del medesimo giorno esse hanno presentato reclamo contro il dispositivo n. 2 della decisione impugnata, chiedendone l'annullamen­to e instando per il gratuito patrocinio (inc. 11.2023.93/94). I memoriali non sono stati notificati a CO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare un giudizio unico (art. 125 lett. c CPC).

 

                                   2.   Ai due memorali AP 1 e AP 2 accludono una serie di documenti (da 4 a 8). Se non che, tali documenti figurano già agli atti che il Pretore aggiunto ha trasmesso d'ufficio a questa Camera, insieme con l'incarto dell'Autorità regionale di protezione 10. La loro produzione e il richiamo del carteggio di primo grado si rivelano dunque superflui. Nell'appello AP 1 e AP 2 chiedono altresì di sentire __________ __________, ma la prova – come si vedrà in appresso – non è di rilievo ai fini del giudizio. Posto ciò, conviene procedere senza indugio alla trattazione dei due rimedi giuridici, cominciando dal reclamo.

 

                                    I.   Sul reclamo

 

                                   3.   Il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo il procedimento cautelare perché “l'inammissibilità dell'istanza di conciliazione deter-mina la decadenza della procedura cautelare”. AP 1 e AP 2 reputano che, contrariamente ai rimedi giuridici indicati dal primo giudice, un decreto di stralcio sia di principio inappellabile, onde l'ammissibilità di un reclamo. L'opinione si fonda tuttavia su un orientamento di dottrina superato. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse (art. 242 CPC) è una decisione finale, suscettibile di appello o reclamo secondo il valore litigioso (RtiD II-2022 pag. 692 consid. 2 con rinvii; v. anche Richers/Naegeli in: Oberhammer/

                                         Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 242; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 14 ad art. 242). E una controversia sulla disciplina del diritto di visita è appellabile senza riguardo a questioni di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2021.92 del 15 dicembre 2022 consid. 1 con riferimenti). Ne segue che in concreto il reclamo va dichiarato irricevibile.

 

                                         Certo, ci si potrebbe domandare se il reclamo non possa essere convertito in appello. Le interessate però hanno introdotto recla­mo non per svista o per mera inavvertenza, bensì scientemente, fondandosi per loro indicazione su una dottrina datata. Ciò esclu­de una conversione del rimedio giuridico (sentenza del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1 in: RSPC 2022 pag. 267). Sia come sia, le reclamanti hanno inoltrato anche appello contro il decreto di stralcio. Sulla convertibilità del reclamo non soccorre perciò attardarsi.

 

                                   II.   Sull'appello

 

                                   4.   Le decisioni di non entrata in materia (ossia di irricevibilità) prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC; Zürcher in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6c ad art. 59; Zingg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 32 ad art. 60). E una controversia sulla disciplina del diritto di visita è – come detto – appellabile senza riguardo a questioni di valore. Presentato nel termine più breve di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, nella fattispecie l'appello è dunque tempestivo.

 

                                   5.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha dichiarato l'istan­za di conciliazione irricevibile siccome priva di interesse giuridi­co. Egli ha rilevato che nel calcolo del contributo alimentare ai fini della convenzione omologata il 2 dicembre 2021 dall'Autorità di protezio­ne figurava una pigione del convenuto non superiore a quella attuale di fr. 1700.– mensili, né costui risulta vivere in comunione domestica con terzi. Difettan­do così le condizioni per una modifica del contributo alimentare in favore della figlia, a mente del primo giudice non sono ravvisabili motivi sufficienti per ritenere il giudice civile competente nella trattazio­ne del caso. Le appellanti contestano simile conclusione e rimproverano al Pretore aggiunto, in particolare, di avere statuito come autorità di conciliazione senza averne le facoltà e senza nemmeno avere rispettato il loro diritto di essere sentite.

 

                                         a)   AP 1 e la figlia AP 2 hanno chiesto al il Pretore aggiunto un tentativo di conciliazione nei confronti di CO 1 in vista di presentare un'azione di mantenimento. Ora, secondo l'art. 198 lett. bbis CPC la procedura di conciliazione nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli non ha luogo se uno dei due genitori si è rivolto all'autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298b e 298d CC). La ratio della norma è di evitare ai genitori una nuova conciliazione se una conciliazione si è già tenuta davanti all'autorità di protezione (sentenze del Tribunale federale 5A _459/2019 del 16 novembre 2019 consid. 4.1.2 in: RSPC 2020 pag. 145 e sentenza 5A_709/2022 del 24 maggio 2023 consid. 2.1, in: FamPra.ch 2023 pag. 794). Nel caso in esame è pacifico che davanti all'Autorità regionale di protezione 10 è pendente una procedura volta a definire le relazioni personali tra padre e figlia. Sulla questione alimentare tuttavia l'autorità di protezio­ne non è stata coinvolta, sicché al proposito non può essere intervenuta alcuna discussione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A _459/2019 del 16 novembre 2019 consid. 3.3.1, in: RSPC 2020 pag. 144; sentenza 5A_709/2022 del 24 mag­­gio 2023 consid. 2.3, in: FamPra.ch 2023 pag. 795). Il tentativo di conciliazione rimaneva perciò obbligatorio.

                                    

                                         b)   Premesso ciò, che un'autorità di conciliazione possa verificare d'ufficio i presupposti processuali alla stessa stregua di un giudice è indubbio (art. 60 CPC per analogia; RtiD II-2015 pag. 860 n. 36c). Sta di fatto che tale autorità può emanare una decisione di inammissibilità soltanto nel caso in cui riscontri la mancanza di un presupposto processuale (di solito la competenza per materia o per territorio) in modo evidente già a prima vista, senza dover svolgere indagini approfondi­te, incompatibili con i requisiti di una procedura di conciliazio­ne (DTF 146 III 54 consid. 4.2.3, 277 consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2019.73 del 10 novembre 2020 consid. 6). La procedura di conciliazione non è destinata in effetti all'accertamen­to dei presupposti processuali (sentenza del Tribunale federale 4A_135/2020 del 1° aprile 2020 consid. 7.1). 

 

                                         c)   Nel caso in esame il Pretore aggiunto ha ravvisato, quale autorità di conciliazione, la mancanza del presupposto processuale relativo all'interesse degno di protezione da parte del­le istanti (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Egli opina che a un esame superficiale difetta un requisito per una modifica del contributo alimentare in favore della figlia, vale a dire un cambiamento notevole delle circostanze (art. 286 cpv. 2 CC). In realtà, così argomentando il primo giudice esclude l'esisten­za del presupposto processuale per ragioni di merito, mescolando forma e sostanza. Compito di un'autorità di conciliazio­ne è anzitutto quello di mettere d'accordo le parti a un'udien­za tenuta sen­za formalità (art. 201 cpv. 1 CPC) e, in caso di insuccesso, quello di rilasciare all'istante l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC; DTF 146 III 54 consid. 4.2.3).

 

                                               All'autorità di conciliazione spetta anche, in misura limitata, una competen­za giurisdizionale, non equiparabile tuttavia alle attribuzioni di un tribunale (DTF 139 III 277 consid. 2.3), per quanto essa fruisca di un certo pote­re propositivo (art. 210 CPC) e decisionale (art. 212 CPC). L'autorità di conciliazione non è abilitata quindi – di principio – a giudicare nel merito, giacché lo scopo di una conciliazione non è quello di discernere ragioni e torti, appurando obblighi e diritti. Essa non può quindi precorrere l'esito di una controversia, rifiutando di indi­re l'udienza perché la pretesa non sembra avere probabilità di buon esito (Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 202). Ciò non significa che essa non possa rendere attente le parti sulla situazione giuridica e invitarle ad agire di conseguenza. Ma se l'istante insiste, essa deve condurre a termine il tentativo di conciliazione.

 

                                         d)   Alla luce di quanto precede il Pretore aggiunto non poteva, come autorità di conciliazione, anticipare il giudizio di merito, tanto meno per sindacare un presupposto processuale e ancor meno per disconoscere l'esistenza di un interesse degno di protezione da parte delle istanti. Forma e sostanza vanno tenute distinte: una pretesa non può essere respinta in ordi­ne perché appare infondata nel merito. E che in concreto le istanti abbiano un interesse degno di protezione, ovvero concreto e attuale, all'azione di mantenimento non può seria-mente essere posto in discussione. L'accoglimento della loro domanda comporterebbe infatti un aumento del contributo alimentare per la figlia e apporterebbe di conseguenza un beneficio manifesto alla medesima. Che poi l'azione appaia senza probabilità di successo sarà fors'anche possibile, ma è una questione di merito che non va sindacata dall'autorità di conciliazione. Giustificazioni di economia processuale, di razionalità del procedimento o di costi come quelle addotte dal Pretore aggiunto non fondano una competenza al riguardo. Se ne conclude che nella fattispecie la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati all'autorità di conciliazio­ne perché convochi le parti a un'udien­za. La particolarità del caso legittima – eccezionalmente – l'accoglimento dell'appel­lo, su questo punto, senza scambio di atti scritti, il convenuto non subendo alcun pregiudizio giuridico (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016 consid. 1.3 in fine; sentenza 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4).

 

                                   6.   Circa la richiesta di provvedimenti cautelari, il Pretore aggiunto ha ritenuto che l'inammissibilità dell'istanza di conciliazione determini la decadenza del procedimento cautelare, onde lo stralcio della lite dal ruolo. Le appellanti contestano tale opinione, facendo valere che a decorrere dalla litispendenza della procedura di modifica inerente al contributo di mantenimento il Pretore aggiunto era competente per statuire sulla loro istanza cautelare in materia di relazioni personali (art. 298d cpv. 3 CC). A loro avvi­so, l'annullamento della dichiarazione di irricevibilità dell'istanza di conciliazione ripristina la litispendenza dell'azione alimentare e, con ciò, la competenza del giudice di merito. Secondo loro, il decreto di stralcio va dunque annullato.

 

                                         a)   A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (art. 298d cpv. 1 CC). L'autorità di protezione può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Dandosi un'azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente, il giudice decide se necessario anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli (cpv. 3). In applicazione di quest'ultima diposizione, ove sia adito il giudice del mantenimento si crea “per attrazione” unità di giurisdizione riguardo a tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, anche sulle questio­ni che andrebbero decise altrimenti dall'autorità di protezione dei minori (v. anche l'art. 304 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 439 consid. 4). In altri termini, dal momento in cui è adito con un'azione di mantenimento, il giudice “avoca a sé” la competenza per statuire anche sulla regolamentazione delle relazioni personali in discussione davanti all'autorità di protezio­ne dei minori, la quale perde la propria competenza.

 

                                         b)   Nel caso specifico è un dato di fatto che davanti all'Autorità regionale di protezione 10 è pendente una procedura sulla regolamentazione del diritto di visita. AP 1 e la figlia AP 2 hanno successivamente introdotto davanti al giudice un tentativo di conciliazione in vista di presentare un'azione di mantenimento nei confronti di CO 1 e, contestualmente, hanno rivolto al giudice un'istan­­za cautelare per ottenere una limitazione del diritto di visita paterno. Il deposito di una domanda di conciliazione determina la pendenza dell'azione di mantenimento (art. 62 cpv. 1 CPC). Una mera domanda di conciliazione in materia alimentare non è sufficiente tuttavia per far già decadere la competenza dell'autorità di protezione. L'autorità di conciliazione non dispone ‒ da un lato ‒ di alcun potere decisionale e ‒ dall'altro ‒ dopo il fallimento del tentativo di conciliazione non è certo che l'istante promuova l'azione di merito. Solo con l'introduzione di tale azione davanti al giudice l'autorità di protezione perde la competenza per statuire sulle altre questioni riguardanti i figli (Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange verfahrensrechtliche Fragen, in: FamPra.ch 2019 pag. 3 segg.; Dietschy-Martenet in: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 6 ad art. 304; v. anche sentenza dell'Obergericht del Canton Zurigo nella causa PQ190072 del 18 novembre 2019 consid. 4.8.3). Poco importa che, in concreto, vi fosse unione personale tra autorità di conciliazione e giudice del merito. Ne segue che il Pretore aggiunto non era ancora competen­te, quale giudice di meri­to, per statuire sulle relazioni personali tra il convenuto e la figlia. L'istanza andava così dichiarata irricevibile. Nel risulta­to la decisione impugnata resiste in ultima analisi alla critica, ma va intesa non come decreto di stralcio, bensì come decreto cautelare.                                                                 

 

                                   7.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari contenute nell'appello.

 

                                   8.   Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali, né si giustifica l'assegnazione di ripetibili. L'appellante ottiene infatti l'annullamento della decisione dell'autorità di conciliazione, ma non di quella cautelare. Le ripetibili andrebbero quindi compensate quand'anche CO 1 proponesse di respingere l'appello (art. 106 cpv. 2 CPC).

 

                                   9.   La richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello merita accoglimento. AP 1, che non esercita attività lucrativa, percepisce unicamente un assegno di prima infanzia e un assegno familiare integrativo, sicché la sua indigenza appare verosimile. L'appello poi, contrariamente al reclamo, non poteva dirsi sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che va parzialmente accolto. Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancan­za di una nota professionale (che incombeva al­l'avvocato produr­re: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente l'appello, senza diffondersi nelle vicissitudini delle parti e in un'inutile cronistoria della procedura, un avvoca­to solerte e speditivo avrebbe dedicato una decina di ore, retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%), l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 2150.– arrotondati.

 

                                         L'analoga richiesta formulata il 16 agosto 2023 da CO 1 non può per contro essere accolta, l'interessato non essendo stato chiamato da questa Camera a compiere atti processuali.

 

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, litigiosi essendo – fra l'altro – la disciplina delle relazioni personali della figlia con il padre.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Le cause inc. 11.2023.93, 11.2023.94, 11.2023.95 e 11.2023.96 sono congiunte.

 

                                   2.   Il reclamo è respinto (inc. 11.2023.93).

 

                                   3.   Non si riscuotono spese processuali per il reclamo.

 

                                   4.   La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 e AP 2 è respinta (inc. 11.2023.94).

 

                                   5.   L'appello è parzialmente accolto (inc. 11.2023.95), nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché convochi le parti a un'udien­­za di conciliazione. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

 

                                   6.   Non si riscuotono spese processuali per l'appello.

 

                                   7.   AP 1 e AP 2 sono ammesse al gratuito patrocinio da parte del­l'avv. RA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per loro al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2150.– (inc. 11.2023.96).

 

                                   8.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   ;

– .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).