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Incarti n. 11.2024.137 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Giamboni e Jaques |
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cancelliera: |
Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2024.50 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 29 luglio 2024 da
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contro |
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giudicando sull'appello del 13 settembre 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 9 settembre 2024 (inc. 11.2024.118)
così come sulla richiesta di gratuito patrocinio del 15 ottobre 2024 presentata da AO1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2024.137);
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1977) e AO1 (1979), divorziata, si sono sposati a L______ il __ __ 2013. A quel momento la sposa aveva già un figlio, Na___ (_ _ 2007), nato da un precedente matrimonio e trasferitosi dal padre nel 2017. Dalle nuove nozze sono nati K__, il __ __ 2016, e Ai__, il __ __ 2018. Titolare di un diploma di commercio, il marito ha trascorso un periodo in Australia, dove ha frequentato un College in turismo e ha conseguito un Executive Master of Business Administration. Tornato in Ticino, egli ha ottenuto due attestati federali in marketing e vendita. Dopo di che, è stato attivo in vari ambiti commerciali e ha cominciato a scrivere libri, occupandosi anche di organizzare workshop e formazioni online. La moglie, laureata in scienze dell'educazione, lavora a tempo parziale come life coach, cioè persona che aiuta a sviluppare la propria personalità e a riuscire nella vita, negli studi e nel campo del lavoro. I coniugi vivono separati dal __ __ 2020, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di V___ per riparare con i figli nella Casa delle Donne a Lugano.
B. Con sentenza a protezione dell'unione coniugale del 1° marzo 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui i coniugi hanno previsto l'affidamento congiunto dei figli nella forma della custodia alternata (50% a ciascun genitore), hanno convenuto di intraprendere un percorso di mediazione familiare, hanno conferito mandato all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) per una valutazione socio-familiare e si sono intesi sui contributi di mantenimento (inc. SO.2020.5636). L'UAP ha trasmesso i suoi rapporti il 6 gennaio e il 6 aprile 2021. Nello stesso periodo AO1 ha locato un appartamento a Ma______, Comune in cui nel novembre del 2021 si è trasferito anche AP1.
C. Adito da entrambi i coniugi, con decisione del 17 agosto 2022 il medesimo Pretore ha modificato la sentenza a tutela dell'unione coniugale del 1° marzo 2021, nel senso che ha affidato i figli alla custodia esclusiva della madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e ha disciplinato il diritto di visita paterno come segue:
– un fine settimana ogni due settimane da venerdì alle ore 18:00 a domenica alle ore 18:00;
– una sera infrasettimanale con pernottamento;
– due settimane durante le vacanze scolastiche estive;
– una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. . Silvestro;
– una settimana alternativamente, un anno durante le vacanze di Pasqua e l'anno seguente durante quelle di Carnevale e l'anno successivo le vacanze di Ognissanti;
– regolari contatti telefonici.
Il Pretore ha altresì istituito una curatela educativa in favore dei minori, enunciando i compiti del curatore, ha ordinato una presa a carico psicologica dei bambini e ha obbligato AP1 a versare dal 1° marzo 2023 un contributo alimentare di
fr. 640.– mensili per K______ e uno di fr. 490.– mensili per Ai______, assegni familiari non compresi (inc. SO.2021.429). Un appello presentato da AP1 contro tale decisione è stato parzialmente accolto il 12 dicembre 2023 da questa Camera, nel senso che l'autorità parentale è rimasta congiunta ai genitori (inc. 11.2022.126). L'Autorità regionale di protezione 5 ha poi designato M______ G______ G______ in qualità di curatrice educativa dei minori. Nel frattempo, nel novembre 2022, AO1 si è trasferita con i figli e il nuovo compagno, D______ L______ (1988), a S______.
D. Il 31 ottobre 2023 AO1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. DM.2023.51). In pendenza di procedura, il 29 luglio 2024, AP1, preso atto del trasferimento di AO1 a M______ e del proposito di quest'ultima di spostare anche il domicilio dei figli per iscriverli alle scuole elementari di quel Comune, si è rivolto al Pretore con un'istanza cautelare e “supercautelareˮ perché fosse vietato alla moglie di trasferire il domicilio dei figli e perché i ragazzi fossero affidati a lui (riservato il diritto di visita materno). Con decreto cautelare emesso l'indomani inaudita parte il Pretore ha respinto la richiesta “supercautelare”.
E. All'udienza del 28 agosto 2024, indetta per il contraddittorio cautelare, il marito ha confermato le sue domande mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza chiedendo in via cautelare e “già nelle moreˮ di essere autorizzata a trasferire il domicilio dei figli a M______ e a iscriverli alle Scuole elementari comunali. Replicando e duplicando oralmente, le parti hanno riaffermato le loro posizioni, l'istante avversando le domande della controparte. Entrambe hanno notificato prove documentali. Con decreto cautelare “nelle more istruttorie”, emesso seduta stante, il Pretore ha autorizzato AO1 a trasferire il domicilio dei figli a M______ e a iscriverli alle Scuole elementari di quel Comune e ha ridefinito il diritto di visita paterno. Il 30 agosto 2024 il Pretore ha sentito i due minori e quello stesso giorno M______ G______ G______ ha trasmesso al giudice un breve rapporto, comunicandogli di essere dimissionaria dalla funzione.
F. Statuendo con decreto cautelare del 9 settembre 2024, il Pretore ha respinto l'istanza di AP1, ha autorizzato AO1 a trasferire il domicilio dei figli a M______ e iscriverli alle scuole di M______ e ha regolato il diritto di visita paterno in:
– un fine settimana ogni due settimane da venerdì alle ore 18:00 a domenica alle ore 18:00;
– una sera infrasettimanale con pernottamento durante i periodi di ferie scolastiche e quando nel calendario scolastico vi è un giovedì festivo
– tre settimane durante le vacanze scolastiche estive;
– una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro;
– una settimana alternativamente, un anno durante le vacanze di Pasqua e l'anno seguente durante quelle di Carnevale e le vacanze di Ognissanti;
– regolari contatti telefonici.
Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico di AP1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili.
G. Contro il decreto cautelare appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 settembre 2024 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, l'affidamento esclusivo dei figli (riservato il diritto di visita materno) o, in via subordinata, l'annullamento del decreto cautelare e il rinvio degli atti al Pretore. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2024 AO1 propone la reiezione dell'appello, instando per il beneficio del gratuito patrocinio.
Considerando,
in diritto: 1. I decreti cautelari emanati in una causa di divorzio (art. 276 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) ed erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 vCPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo la custodia dei figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Circa la tempestività del rimedio giuridico, in concreto il decreto cautelare impugnato è stato notificato alla patrocinatrice dell'istante il 10 settembre 2024 (traccia dell'invio __.__.______. ________, agli atti). Inoltrato il 13 settembre 2024 (traccia dell'invio __.__.______.________, agli atti), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. In pendenza di procedura AP1 ha presentato molteplici documenti. Ora, trattandosi in concreto di una causa retta dal principio inquisitorio illimitato, fatti e documenti nuovi sono proponibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2). In concreto i nuovi documenti non appaiono però utili per il giudizio, onde l'inutilità di assumerli agli atti.
3. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha ricordato innanzitutto che nel caso in cui i genitori esercitano in comune l'autorità parentale ma i figli sono affidati esclusivamente a un genitore mentre l'altro beneficia di un diritto di visita tradizionale, il trasferimento dei minori all'interno della Svizzera necessita del consenso del genitore non affidatario o dell'autorizzazione del giudice solo se la partenza comporta rilevanti ripercussioni sull'esercizio dell'autorità parentale o sulle relazioni personali. E, a suo avviso, l'età dei figli, 6 e 8 anni, e la maggiore distanza tra Ma______ e M______ rispetto a S______, hanno un impatto sul diritto di visita paterno poiché rendono impossibile l'incontro infrasettimanale. Donde la necessità di un'autorizzazione giudiziaria.
Ciò premesso il primo giudice, dopo avere riassunto i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento e ricordato che dal 17 agosto 2022 la madre è il genitore di riferimento per i minori, ha ritenuto “positivo” che AO1 abbia reperito un'abitazione adeguata a M______ e trovato un lavoro a R______, che i suoi famigliari risiedano nel Lo______ e che i bambini siano stati inseriti nella nuova scuola all'inizio del nuovo anno scolastico e di un nuovo ciclo scolastico, Ai______ frequentando la prima elementare e K______ la terza. Alla luce dell'ascolto dei figli, egli ha poi valutato di non dar seguito alle preoccupazioni del padre sulla perdita della cerchia di amicizie da parte dei minori e ha rilevato che questa non sarebbe garantita nemmeno con un cambiamento dell'affidamento perché si sarebbe reso necessario un loro trasferimento alle scuole di Ma______, “non essendo fattibile per ragioni pratiche recarsi quotidianamente alle scuole di S______”. Senza trascurare, egli ha concluso, che i legami dei figli nel luganese potranno proseguire in occasione delle visite al padre.
In circostanze siffatte, il Pretore ha respinto la richiesta del marito di ottenere l'affidamento dei figli e ha autorizzato il loro trasferimento a M______. A suo avviso, tale cambiamento costituisce “la soluzione migliore” poiché garantisce ai minori stabilità relazionale e affettiva. Infine, egli ha adattato il diritto di visita paterno alla nuova situazione abolendo l'incontro infrasettimanale nel periodo scolastico ma mantenendolo durante le vacanze scolastiche e nelle settimane in cui il giovedì è festivo, aumentando a tre le settimane di vacanze estive e aggiungendo quelle di Ognissanti.
4. AP1 rivendica anzitutto l'affidamento esclusivo dei figli, riservato un ampio diritto di visita materno. Egli sostiene che anche se con decisione del 17 agosto 2022 i figli erano stati affidati alla madre, a seguito dell'effetto sospensivo conferito all'appello da lui interposto contro quel giudizio fino alla conclusione della procedura di ricorso continuava a perdurare la custodia alternata sui figli. Inoltre, soggiunge, dalla primavera del 2024 vigeva di fatto un affidamento congiunto mentre in giugno e luglio di quell'anno i minori sono stati con lui almeno 8 settimane. Per l'appellante il trasloco della moglie non solo "non è da elogiare” ma è stato irresponsabile e scorretto poiché realizzato senza avvertirlo né informare la curatrice o il Pretore. A suo parere, poi, il cambiamento “è negativo” e stravolge il precedente assetto di custodia alternata poiché la moglie lavorerà al 100% e lascerà i figli alla mensa o ai suoi parenti che non se ne sono mai occupati, allorquando egli potrebbe accudirli personalmente garantendo loro stabilità con il supporto della dott. F___ T______. Egli considera inoltre che l'ascolto dei figli, avvenuto pochi giorni dal trasloco, sia stato superficiale poiché il Pretore si è limitato a chiedere se ai minori desse “fastidio vivere nel nuovo appartamento e frequentare la nuova scuola” senza tuttavia confrontarli con l'ipotesi di un loro trasferimento a Ma______. Né, egli soggiunge, il rapporto della curatrice rispecchia il reale pensiero di lei giacché questa gli ha riferito che il trasferimento “non era una buona idea” e che il Pretore le aveva comunicato di avere già deciso di autorizzare lo spostamento.
L'appellante riafferma che il
trasferimento dei minori è inopportuno poiché non essendo i figli esclusivamente
affidati alla madre non vi era la presunzione di un loro interesse a partire
con quel genitore per garantire
stabilità dal punto di vista relazionale e affettivo. Anzi, continua, trattandosi
del terzo trasferimento in poco tempo, i minori hanno dovuto cambiare scuola, modificare
i loro contatti sociali, le loro abitudini, i luoghi e i metodi di cura, mentre
l'ultimo trasloco li ha allontanati da lui e ha imposto loro una nuova convivenza
con l’attuale compagno della madre. Per contro, a suo avviso, l'affidamento a
sé garantisce ai figli più stabilità anche perché egli può personalmente prendersi
cura di loro a Ma______, luogo in cui vive da tempo, dove i minori hanno già trascorso diverso tempo e hanno
legami solidi. E, per l'appellante, tali legami contrariamente a quanto reputa
il Pretore sono rilevanti per i minori e non possono essere mantenuti con un
mero diritto di visita bisettimanale. AP1 assevera
altresì che le varie relazioni sentimentali della moglie condizionano
gli spostamenti suoi e dei figli così come i rapporti tra
questi e il genitore, creando in loro instabilità e un evidente disagio, tant'è
che necessitano di una psicoterapia.
In pendenza d'appello, AP1 evidenzia come la moglie convive ora con Z______ N______ (1985), il quale si rende colpevole di violenze fisiche e psicologiche sui bambini (lettera del 25 settembre 2024; segnalazioni al Pretore del 21 gennaio e 14 febbraio 2025; lettere del 12 aprile, del 5 maggio, del 20 maggio, del 24 giugno e del 28 luglio 2025), che K______ e Ai______ esprimono forte disagio, subiscono episodi di bullismo mentre il loro accudimento è carente (segnalazioni al Pretore del 21 gennaio e 14 febbraio 2025; lettere del 5 maggio, del 25 maggio, del 3 giugno, del 16 giugno e del 22 giugno 2025) e la moglie non lo informa sulla situazione dei figli, intralcia il suo diritto di visita e ostacola i contatti telefonici con loro (lettera del 25 settembre 2024, segnalazioni al Pretore del 21 gennaio e 14 febbraio 2025; lettere del 12 aprile, dell'11 maggio, del 20 maggio, del 25 maggio, del 16 giugno e del 28 luglio 2025). Egli contesta, sulla scorta di varia documentazione, che il motivo dello spostamento di domicilio della moglie sia dovuta a ragioni professionali, essa non avendo mai lavorato al 100% per la ditta da lei indicata, tanto che egli l’ha denunciata penalmente per truffa e falsità in documenti (segnalazioni al Pretore del 21 gennaio e 14 febbraio 2025, lettere del 12 aprile, del 25 maggio, del 16 giugno, del 24 giugno, del 7 luglio e del 9 luglio 2025).
5. Nelle sue osservazioni all'appello AO1 nega che vigesse, di fatto, un regime di custodia alternata sui figli senza contestare tuttavia che con il padre essi trascorrevano molto tempo anche “per calmarloˮ. Essa ribadisce di essersi trasferita a M______ per motivi di lavoro e per essere più vicina ai suoi famigliari, i quali la coadiuvano nella cura dei bambini e sono a loro conosciuti. A suo parere, poi, la distanza tra Ma______ e M______ è analoga a quella per raggiungere S______ ragione per cui “nulla muta per il diritto di visita paterno”. Per l'interessata, inoltre, dall'ascolto dei figli emerge che essi sono felici del trasloco, contestando la contrarietà manifestata dalla curatrice al trasferimento. La madre, pur ammettendo che Z______ N______ frequenti l'abitazione, nega l'esistenza di una convivenza e giustifica l'indicazione del nome del compagno sulla cassetta delle lettere poiché “garante delle pigioni”.
6. I presupposti per una modifica in via cautelare della custodia parentale sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera a AP1 nella sentenza del 12 dicembre 2023 (inc. 11.2022.126 consid. 4a). Al riguardo basti rammentare che una modifica della custodia non dipende solo dall'esistenza di nuove circostanze rilevanti, ma deve risultare necessaria per il bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_293/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 4.1). Trattandosi di una decisione cautelare, ovvero urgente e meramente provvisoria, si giustifica invero particolare cautela, poiché il trasferimento della custodia da un genitore all'altro potrebbe anche pregiudicare la sentenza di merito, al cui proposito entra in considerazione il criterio della stabilità (v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.52 del 22 maggio 2020 consid. 8a). E nel caso in esame, l'appellante rivendica la necessità di un cambiamento di custodia proprio perché il trasferimento dei figli con la madre a M______ è contrario al loro bene.
7. L'art. 301a cpv. 1 CC dispone che l'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Anche se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente – come in concreto – un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio, ma nei seguenti casi gli occorre il consenso dell'altro genitore oppure una decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori:
– se il nuovo luogo di dimora si trova all'estero (art. 301a cpv. 2 lett. a CC) o (e non “e”: DTF 142 III 510 consid. 2.4.2)
– se la modifica del luogo di dimora ha ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore o sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2 lett. b CC).
Inoltre il genitore che intende cambiare il proprio domicilio deve informare tempestivamente l'altro (art. 301a cpv. 4 CC). Se necessario, i genitori si accordano conformemente al bene del figlio in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori (art. 301a cpv. 5 CC). L'esigenza dell'autorizzazione alla partenza verte ad ogni modo solo sul cambiamento del luogo di dimora del figlio e non quello dei genitori (art. 301a cpv. 2 CC). L'autorità parentale congiunta non deve privare i genitori della loro libertà di domicilio (art. 24 Cost.) e impedire loro un trasloco (DTF 142 III 488 consid. 2.5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_917/2023 del 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).
a) Per un trasferimento all'interno del territorio svizzero, quindi, il consenso dell'altro genitore detentore dell'autorità parentale, o in sua mancanza l'autorizzazione dell'autorità, è richiesto solo se il trasloco ha un impatto significativo sulle prero-gative genitoriali dell'altro genitore, in particolare sulle modalità di accudimento del minore (DTF 144 III 12 consid. 4; 142 III 510 consid. 2.4.2). Per valutare se le ripercussioni del trasferimento siano o meno rilevanti occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto fino al momento della partenza. Nel caso di custodia alternata in cui i genitori si occupano in modo paritario del figlio, anche un trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Invece, nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l'affidamento esclusivo a un genitore, mentre l'altro beneficia di un “classico” diritto di visita, in assenza di circostanze particolari (itinerari difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente precarie), anche un trasferimento nell'ordine di un centinaio di chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid. 2.3; RtiD II-2017 pag. 787 consid. 3.3).
La questione decisiva è in linea di principio quella di sapere se il modello di partecipazione alla cura del figlio attuato fino a quel momento possa essere proseguito (se de caso con degli adattamenti) dopo il trasferimento. Occorre pertanto esaminare tutte le circostanze del caso specifico: modello di partecipazione alla cura, possibilità di intervento da parte di terzi, numero, età e bisogni concreti dei minori e flessibilità temporale dei genitori. In base a questi elementi, il trasferimento può avere ripercussioni più o meno rilevanti. Le altre componenti dell'autorità parentale hanno un impatto minore poiché la rappresentanza del figlio o l'amministrazione dei suoi beni può avvenire anche a distanza, ciò che vale pure, con gli attuali mezzi di comunicazione, per le decisioni relative all'organizzazione della vita del minore (DTF 142 III 507 consid. 2.4.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_830/2023 dell'8 febbraio 2024 consid. 3.1.2).
b) Nel caso in esame è dubbio che l'aumento della distanza e del tempo di percorrenza tra Ma______ e M______ rispetto a quello tra Ma______ e S______ possa ritenersi di rilevante incidenza sulle relazioni personali tra padre e figli. Se non che, come accertato dal Pretore, il diritto di visita infrasettimanale a beneficio del padre stabilito nella decisione del 17 agosto 2022 non è più fattibile durante il periodo scolastico. La soppressione di quel momento di condivisione rappresenta una limitazione dei contatti tra genitore non affidatario e i figli che non può ritenersi bilanciata dall'estensione delle settimane di vacanze stabilite dal Pretore. Dandosi pertanto un impedimento gravoso all'esercizio del diritto di visita così come esercitato fino alla partenza, il trasferimento in esame necessitava del consenso dell'altro genitore o di un'autorizzazione giudiziaria (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 740 n. 1117). A ragione il Pretore ha ritenuto così che il trasloco dei figli a M______ non poteva essere deciso unilateralmente da AO1 quale genitore affidatario. E senza il consenso di AP1, la partenza di K______ e Ai______ necessitava l'autorizzazione da parte dell'autorità.
c) In merito alle modalità di partenza, non può seriamente essere revocato in dubbio che la partenza dei figli a M______ è avvenuta all'insaputa dell'appellante, oltre che della curatrice dei minori. AO1 ha per finire riconosciuto di avere maturato l'idea del trasferimento “da mesi” e di avere locato il nuovo appartamento il 15 luglio 2024 ove vi si è trasferita il 1° agosto 2024 (verbale del 28 agosto 2024, pag. 2). Che il marito sia stato avvertito del trasloco nel luglio 2024 è ammesso, ma non consta, né è preteso, che essa abbia ottenuto il di lui consenso, foss'anche tacitamente. L'interessata, poi, ha chiesto l'autorizzazione giudiziaria solo all'udienza del 28 agosto 2024, dopo che il marito aveva adito a sua volta il medesimo giudice per impedirne la partenza. In tali circostanze, è quindi vero che la madre ha trasferito i figli da S______ a M______ senza il consenso del marito o l'autorizzazione di un giudice, sebbene la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio delle relazioni personali.
d) Il problema è, in concreto, che AO1 ha chiesto al Pretore di essere autorizzata a modificare il luogo di dimora dei figli dopo essersi già trasferita con loro a M______. L'istanza di lei, sotto questo profilo, appariva dunque superata anche se non priva d'interesse giuridico, come si vedrà in appresso. E in circostanze del genere, per quanto possa apparire offensivo e urtante, un comportamento siffatto non è sanzionabile in forza dell'art. 301a cpv. 2 lett. b CC con un ordine di rientro (DTF 149 III 86 consid. 2.4.1; 144 III 10 consid. 6; più di recente: 5A_533/2023 del 17 gennaio 2024 consid, 3.6.7 in: FamPra.ch 2024 pag. 444; analogamente: RtiD I-2020 pag. 607 consid. 5; I-2019 pag. 514 consid. 9). In estrema sintesi, indipendentemente dal momento in cui viene trasferita la dimora dei figli, l'articolo 301a cpv. 2 CC non offre all'altro genitore alcuna possibilità fondata sul diritto civile per impedire o annullare un trasferimento già effettuato (sentenza del Tribunale federale 5A_47/2017 del 6 novembre 2017 consid. 5).
Nondimeno, il fatto che non sia prevista alcuna sanzione civile in caso di trasferimento del minore senza il consenso necessario non significa che l'art. 301a cpv. 2 CC non sia applicabile o che il trasferimento non possa essere qualificato come illegittimo quando avviene in violazione di tale norma. I genitori che non rispettano tale disposizione sarebbero in effetti avvantaggiati e potrebbero liberamente stabilire una nuova dimora dei figli ponendo l'altro genitore di fronte al fatto compiuto. Viceversa i genitori che la rispettano sarebbero maggiormente esposti alla possibilità di un trasferimento della custodia all'altro genitore giacché l'applicazione dell'art. 301a cpv. 2 lett. b CC comporta un (nuovo) esame delle condizioni per l'attribuzione della custodia. Tale disparità di trattamento non può corrispondere alla ratio legis della norma (sentenza del Tribunale federale 5A_712/2022 del 21 febbraio 2023 consid. 3.3 con rinvii). Così, oltre a una misura di protezione del figlio fondata sull'art. 307 cpv. 3 CC quando il bene del minore è in pericolo (sentenza del Tribunale federale 5A_47/2017 del 6 novembre 2017 consid. 6; RtiD I-2019 pag. 515 consid. 10), una “sanzione indiretta” è possibile mediante una modifica dell'affidamento all'altro genitore, sempre che ne siano adempiute le condizioni, da valutare in relazione a eventuali motivi di carattere abusivo alla base di un trasferimento da parte del genitore che si assume la responsabilità principale della cura del figlio. Il fatto che il trasferimento sia stato attuato con l'obiettivo di allontanare il minore dall'altro genitore può essere preso in considerazione nella valutazione delle capacità educative del genitore che desidera trasferirsi, sempre che l'altro genitore sia disposto a farsi carico della cura del figlio (DTF 144 III 13 consid. 5 con rinvii; RtiD I-2020 pag. 607 consid. 6).
e) Per quel che riguarda le ragioni del trasloco a M______, per l'appellante il reale motivo del trasferimento è stato quello per la moglie di andare a convivere con il nuovo compagno mentre le prospettive lavorative nel Lo______ e la presenza di suoi famigliari in zona da lei evocate sono solo un pretesto. Con l'interessato si conviene che i contorni dell'attività lucrativa reperita dalla moglie a R______ destano perplessità ove appena si pensi che la convenuta medesima ha confermato trattarsi solo di una collaborazione temporanea sospesa già dal dicembre 2024 (lettera del 5 febbraio 2025). Se non che, oltre al ritorno al paese d'origine o nella propria famiglia d'origine, anche il ricongiungimento con un nuovo partner può costituire un trasferimento motivato da solide ragioni (DTF 142 III 494 consid. 2.7; RtiD II-2017 pag. 789 consid. 4.1). Una volta di più, per quanto possa apparire inopportuna per l'appellante, la partenza era quindi giustificata da motivi plausibili e non può ritenersi essere stata finalizzata ad allontanare i figli dall'altro genitore. Ne segue che il trasferimento non può essere considerato illecito.
8. Rimane da verificare se, come pretende l'appellante, il bene dei figli sia minacciato, tanto che essi starebbero meglio con lui, e se quindi si giustifica una modifica della custodia.
a) Preliminarmente giova esaminare il modello di presa a carico dei figli. Nella fattispecie è pacifico che con decisione del 17 agosto 2022 il Pretore ha affidato K______ e Ai______ alla custodia esclusiva della madre, riservato il diritto di visita paterno. Ora, è vero che fino alla decisione del 12 dicembre 2023 con cui questa Camera ha respinto su questo punto l'appello del padre, il precedente modello di partecipazione alla cura del figlio improntato alla custodia condivisa è rimasto in vigore. Ed è altresì verosimile, poiché non contestato partitamente da AO1, che fino alla partenza per M______, per accordo dei genitori il padre si sia occupato dei figli in misura maggiore del “classico” diritto di visita stabilito dal Pretore il 17 agosto 2022.
Resta di fatto che, dandosi disaccordo, nel caso in esame ci si deve dipartire dallo statuto giuridico in vigore, ovvero dall'affidamento esclusivo dei figli alla madre, adottato dal Pretore il 17 agosto 2022, confermato da questa Camera il 12 dicembre 2023 e dal Tribunale federale il 6 marzo 2024. E in queste decisioni, in estrema sintesi, anche se entrambi i genitori sono risultati idonei all'affidamento, la madre è apparsa più adeguata del padre siccome quest'ultimo coinvolge i figli nel conflitto parentale, non comprende l'importanza dell'altro genitore ed è impegnato in un'azione di discredito costante nei confronti della moglie (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_53/2024 del 6 marzo 2024 consid. 2.1). Tale conclusione, contrariamente a quanto continua a reputare l'appellante, non poggia solo sulle valutazioni della psicologa e psicoterapeuta M______ A______ G______ V______, denunciata penalmente da AP1 per falsa perizia, ma anche su quello dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione e della pediatra E______ F______ (loc. cit., consid. 2.3). Le argomentazioni dell'appellante contrarie all'affidamento esclusivo dei minori alla madre sono quindi già state puntualmente esaminate da questa Camera e confermate dal Tribunale federale. Né gli atti permettono, nemmeno a un sommario esame, di ravvisare oggettivi cambiamenti della situazione tali da rimettere in discussione la capacità genitoriale della madre, le indagini promosse dal Pretore volte ad accertate le capacità genitoriali, le condizioni psicofisiche dei minori e la regolamentazione da adottare in tema di relazione tra i genitori e i figli (affido esclusivo, affido alternato, eventuali diritti di visita) nel rispetto degli interessi e del bene dei figli, essendo state oggetto di contestazioni da parte del padre. Senza dimenticare che la perita designata dal Pretore è stata ricusata da AP1.
b) Più delicate sono nondimeno alcune modalità adottate dalla madre tendenti a escludere il padre, a non informarlo o a non renderlo partecipe delle decisioni e della vita dei figli. Anche il coinvolgimento dei minori nelle relazioni sentimentali materne destano perplessità. Tali circostanze, che contribuiscono a inquinare le relazioni tra genitori, gettano ombre sulla di lei figura genitoriale. Sta di fatto che le apprensioni del padre, contestate dalla madre, non risultano essere suffragate da alcun riscontro oggettivo e si fondano in parte su pareri di specialisti interpellati dal solo padre o su certificazioni proprie. L'appellante poi pare dipartirsi, foss'anche in buona fede, dalla sua personale convinzione di essere l'unico depositario del bene dei figli, ma egli non può pretendere di far prevalere le sue concezioni educative. Non si tratta certo di avallare eventuali comportamenti della madre contrari agli interessi dei figli, ma nemmeno di seguire acriticamente la versione del padre. Occorrono invece accertamenti neutrali da esperire tramite specialisti disinteressati e chiamati a esprimersi con oggettività per il bene dei minori. Se non che, come si è detto, le misure probatorie prospettate dal Pretore trovano l'opposizione ripetuta di AP1.
c) AP1
lamenta altresì il coinvolgimento del nuovo compagno della moglie nell'educazione
di K______ e Ai______, “comprendente pratiche coercitive e punitive-fisiche,
minacce verbali e isolamento forzato”. I fatti narrati dall'appellante, negati
da Z______ N______ salvo una tirata d'orecchie in due occasioni, sono tuttora al
vaglio dell'autorità penale e se effettivamente accertati sarebbero incresciosi.
D'altra parte, ove la madre non intervenisse a tutela dei figli si porrebbe
seriamente la questione della sua idoneità genitoriale, aspetto che andrebbe
appurato senza indugio. Una volta di più, tuttavia, manca qualsiasi riscontro
oggettivo, il quale può essere acquisito tramite le indagini prospettate dal
Pretore. In circo-
stanze siffatte, allo stato attuale delle cose, i dubbi dell'appellante sulla
capacità di AO1 di gestire adeguatamente i figli, fors'anche legittimi, non
sono ancora sufficientemente concreti per ritenerla di per sé inidonea a
prendersi cura di K______ e A______.
d) Né dagli atti si evince che la madre non intenda occuparsi personalmente dei figli dopo il trasferimento. Certo al momento della partenza la disponibilità di tempo del padre, che non esercita un'attività lucrativa, appariva superiore a quella della madre, professionalmente occupata. Non va tuttavia trascurato che con l'introduzione del modello fondato sui livelli scolastici, secondo il quale il genitore affidatario è tenuto a intraprendere un'attività lucrativa al 50% dalla scolarizzazione obbligatoria del figlio minore, all'80% dall'inizio della scuola secondaria, e al 100% dal compimento del 16° anno di età (DTF 144 III 481), la custodia da parte di terzi equivale sostanzialmente alla custodia personale (sentenza del Tribunale federale 5A_1016/2021 del 5 aprile 2022 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 144 III 481 consid. 4.6.3, 4.7.1. e 4.7.4; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.116 del 17 giugno 2020 consid. 8c). E in concreto, nemmeno l'appellante contesta che “tutta la famiglia di origine” della moglie viva nel Lo______ (verbale del 28 agosto 2024, pag. 2). Nulla agli atti induce poi a ritenere che K______ e Ai______ abbiano frequentato “molto saltuariamente” i parenti del ramo materno, come pretende l'appellante. Ad ogni modo, contrariamente alle previsioni di AO1, l'occupazione reperita a R______ parrebbe nel frattempo essere cessata, ragione per cui sotto questo profilo vi è sostanziale equivalenza tra i genitori.
e) Relativamente al rimprovero mosso dall'appellante alla moglie di non garantire la dovuta stabilità ai figli a causa dei continui traslochi, dagli atti risulta in effetti che dalla separazione dei coniugi, intervenuta nel dicembre del 2020, AO1 si è trasferita, sempre con i figli, dapprima da V______ a Ma______, poi nel novembre 2022 a S______ e infine da luglio 2024 a M______. Tre traslochi in meno di 4 anni non depongono per la dovuta stabilità in favore dei minori. E anche per M______ G______ G______, curatrice dei minori, “un cambiamento per i bambini sia di scuola sia di assetto di diritto di visita non era per niente una buona idea” (doc. H di appello).
L'analisi non può tuttavia prescindere dal fatto che, sebbene sia stata la madre a creare le circostanze attuali senza il con-senso del padre – per quanto comprensibilmente inaccettabile possa sembrare a quest'ultimo – la situazione attuale, in essere ormai da un anno, deve essere considerata stabile i minori avendo verosimilmente consolidato i loro punti di riferimento. Vista l'età, 9 e 7 anni, i minori sono poi tendenzialmente più legati alle persone che non al luogo di vita, ragione per cui il luogo di scolarizzazione o la cerchia di amicizie assumono minor peso (DTF 142 III 493 consid. 2.7; 500 consid. 4.5; v. anche RtiD II-2017 pag. 789 consid. 4.1). Né si deve trascurare che anche l'affidamento dei figli al padre comporterebbe uno spostamento di sede scolastica, la distanza di domicilio tra Ma______ e S______ rendendo impensabile una loro scolarizzazione nel Mendrisiotto. Che K______ e Ai______ coltivino particolari amicizie nel comune di domicilio del padre è possibile, ancorché non siano state rese verosimili, ma ciò non basta per ritenere, a un sommario esame, che quei luoghi costituiscano per i minori il loro ambiente sociale.
f) AP1 paventa invero un possibile ulteriore trasferimento dei figli, per di più all'estero, tant'è che con la moglie è insorta una diatriba in merito alla riconsegna dei documenti d'identità dei figli. Premesso che un eventuale trasferimento dei figli all'estero senza il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice (art. 301a cpv. 2 lett. b CC) è considerato illecito nel senso dell'art. 7 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011; sentenza del Tribunale federale 5A_496/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 1.1 con rinvio), dagli atti non si scorgono indizi concreti circa la volontà dell'interessata di traslocare oltre frontiera. I timori dell'appellante di esauriscono in ultima analisi in una mera congettura.
g) Quanto alle problematiche scolastiche, per giurisprudenza invalsa iniziali difficoltà linguistiche e d'integrazione, come pure la scolarizzazione in un altro luogo, non bastano – di regola – per minacciare il bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2024 consid. 5.1.1 con rinvii), tranne che la modifica intervenga poco prima della fine di un ciclo scolastico o di apprendistato, ipotesi tuttavia estranea alla fattispecie come accertato dal Pretore (RtiD I-2019 pag. 515, consid. 10 con rinvio a DTF 136 III 358 consid, 3.3; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.99-101 del 23 maggio 2019 consid. 25b). A parte ciò, simili difficoltà si prospetterebbero anche qualora, come pretende l'appellante, i figli fossero iscritti alle scuole di Massagno. Non si tralascia che i minori possano essere stati vittime a scuola di episodi di bullismo. Tali circostanze non vanno minimizzate, ma per tacere del fatto che fatti simili potrebbero verificarsi ovunque, la scuola ne è stata informata (e-mail allegata alla segnalazione del 5 maggio 2025) e nulla lascia supporre che l'istituto non interverrà per tutelare i ragazzi da tali vicende.
h) Che poi il trasferimento comporti nuovi ostacoli nella presa a carico terapeutica dei figli è possibile, l'appellante accennando al fatto che gli “esperti nel locarnese sono sovraccarichi” (e-mail del 21 dicembre 2024). La problematica non va invero trascurata e la situazione andrebbe monitorata. Il problema è che dagli atti non risulta se la curatrice dimissionaria sia stata nel frattempo sostituita. Certo M______ G______ G______ ha motivato la sua decisione con il suo ruolo marginale dovuto alla scarsa collaborazione di entrambi i genitori, alludendo quindi all'inutilità della misura. A parte il fatto che alla renitenza dei genitori l'autorità può porre rimedio, ciò non significa che la situazione non giustifichi la presenza di una persona neutra. Anzi. Il curatore, infatti, veglia innanzitutto sugli interessi dei minori e pone i genitori di fronte alle loro responsabilità. Collaborando con tale figura, essi non potranno più ignorarsi a vicenda, attuare unilateralmente i loro (contrastanti) metodi educativi, esporre i figli a una situazione insostenibile. D'altro canto, il curatore potrà verificare che i minori abbiano un supporto terapeutico, che essi vadano regolarmente a scuola, che le istituzioni scolastiche abbiano un referente e che i diritti di visita siano rispettati (v. anche relazione di M______ G______ G______ del 30 agosto 2024 agli atti). Il Pretore va così invitato ad attivarsi affinché venga designato senza indugio un nuovo curatore.
i) Visto quanto precede, in attesa degli accertamenti da eseguire nella procedura di merito, a un sommario esame il bene dei figli non appare minacciato al punto da esigere imperativamente un cambiamento di attribuzione della custodia. Ne segue che sotto questo profilo l'appello non può trovare ascolto.
9. In via subordinata AP1 chiede di annullare il decreto cautelare impugnato lamentando una violazione del diritto di essere sentito. A suo avviso il Pretore non ha spiegato per quale motivo la sua richiesta di affidamento esclusivo dei figli, con scolarizzazione a Ma______, non sarebbe nell’interesse dei minori, limitandosi a rilevare che in caso di trasferimento a Ma______ sarebbe per loro impossibile mantenere la frequenza alla scuola di Stabio. Né, egli soggiunge, il primo giudice ha indicato le ragioni per le quali sarebbe preferibile per i figli trasferirsi in un comune a loro sconosciuto rispetto a Ma______. L'appellante, infine, si duole del fatto che il Pretore gli ha trasmesso il rapporto della curatrice del 30 agosto solo il 9 settembre successivo assieme alla decisione, donde una lesione del suo diritto di essere sentito.
a) Premesso che il giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione ma può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del giudizio (DTF 147 IV 252 consid. 2.4), in concreto il Pretore si è dipartito dalla presunzione secondo la quale se il figlio era affidato interamente o in maniera preponderante al genitore che si trasferisce, sarà in linea di principio nell'interesse del figlio trasferirsi insieme a quest'ultimo. Nella misura in cui per il primo giudice la madre poteva ancora prendersi cura dei figli e il trasferimento non comportava una messa in pericolo del bene dei minori, ed erano quindi date le premesse per autorizzare il trasferimento di K______ e Ai______, una modifica della custodia parentale non entrava in linea di conto e non richiedeva particolare disamina. Che la motivazione possa essere errata è possibile ma ciò non costituisce un diniego di giustizia formale.
b) Per quel che riguarda il rapporto della curatrice, il Pretore non ha basato la propria decisione su tale documento di modo che non si intravede alcuna violazione dei diritti della parte. Al riguardo la richiesta subordinata vede la sua sorte segnata.
10. AP1 chiede infine alla Camera di dare seguito all'obbligo di denuncia e di segnalare al Ministero pubblico la moglie per falsità del contratto di lavoro. Se non che, in un secondo tempo, egli ha comunicato l'avvenuta apertura di un procedimento penale per i reati da lui evocati, ragione per cui la richiesta cade nel vuoto.
11. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Circa la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dalla moglie in questa sede, l'attribuzione di ripetibili renderebbe tale richiesta senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; RtiD II-2021 pag. 12). Nella fattispecie tuttavia, come già stato accertato nella sentenza di questa Camera del 12 dicembre 2023 (inc.11.2022.126, consid. 11), l'indennità dovuta dall'appellata appare di difficile o improbabile incasso, di modo che conviene accordarle sin d'ora il beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC; DTF 122 I 322). La sua indigenza appare verosimile giacché essa, priva di risorse, non risulta avere mezzi sufficienti per far fronte alle spese di patrocinio.
Per quanto riguarda l'indennità spettante nella fattispecie alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per redigere le osservazioni all'appello (8 pagine) in una causa già nota un avvocato solerte e speditivo avrebbe dedicato poco più di 6 ore di lavoro retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA, nel caso specifico l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 1300.– arrotondati.
12. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammissibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, può essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese di appello, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AP1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. AO1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA2. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1300.– complessivi.
4. Notificazione a:
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– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e dispositivo 3).
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).