Incarti n.
11.2024.11

11.2024.12

Lugano,

12 giugno 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

cancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2023.517 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 5 luglio 2023 da

 

 

AP1, nata N______, A______

(già patrocinata dagli avvocati PA1

e PA2, L______)

 

 

contro

 

 

arch. AO1, R___ __ __

(patrocinato dall'avv. PA3, V______),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 19 gennaio 2024 presentato da AP1 contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2024 dal Pretore (inc. 11.2024.11)

e sull'appello del 19 gennaio 2024 presentato da AO1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2024.12);

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con sentenza dell'8 gennaio 2024, emessa a tutela dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato AO1 (1970) e AP1 nata N______ (1976),

                                  cittadina i______) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione

                                  coniugale di A______ in uso alla moglie e ha condannato il marito

                                  a versare alla medesima contributi alimentari compresi tra fr. 2894.50 e fr. 5694.50 mensili dal 1° agosto 2023 in poi. Le spese processuali di fr. 1400.– sono state poste per un terzo a carico di AP1 e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                            B.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 gennaio 2024 inteso a ottene­re un aumento del contributo alimentare a fr. 9613.– mensili retroattivamente dal 1° luglio 2022 o, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa integrazione dell'istruttoria. Nelle sue osservazioni de 26 febbraio 2024 AO1 ha proposto di respingere l'appello. AP1 ha replicato spontaneamente l'11 marzo 2024, mantenendo la propria richiesta di giudizio. AO1 non ha duplicato.

 

                            C.  La sentenza del Pretore è stata impugnata anche da AO1 con un appello di quello stesso 19 gennaio 2024 perché l'abitazione coniugale fosse assegnata a lui, con obbligo per la moglie di trasferirsi altrove entro tre mesi, e perché il contributo alimentare destinato alla medesima sia ridot­to dal 1° gennaio 2024 a fr. 1343.– mensili (con possibilità per lui di dedurre o di compensare il capitale di fr. 118 510.30 oltre quanto pagato dal 1° gennaio 2024). Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2024 AP1 ha postulato la reiezione dell'appello. L'11 marzo 2024 AO1 ha replicato spontaneamente, confermando le proprie richieste di giudizio. AP1 non ha duplicato.

 

                            D.  Il 28 maggio 2025 AO1 ha trasmesso a questa Came­ra una sentenza di divorzio emanata il 22 maggio 2025 con cui il Pretore ha sciolto il matrimonio e omologato una convenzione stipulata dai coniugi sugli effetti del divorzio. Secondo la clausola n. 9 di tale convenzione “al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio le parti ritireranno i rispettivi ricorsi in appello”. AO1 ha chiesto così alla Camera il 28 maggio 2025 di stralciare il proprio appello dal ruolo. La sentenza di divorzio non essendo ancora passata in giudicato, la Camera ha interpellato il 30 maggio 2025 AP1, la quale ha confermato a sua volta il 4 giugno 2025 di chiedere lo stralcio del proprio appello dal ruolo “in base all'accordo raggiunto con mio ex marito”.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche qualora il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un accordo

                                  giudiziale o stragiudiziale (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 del­l'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e toglie la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

 

                             2.  Rimane da statuire sulle spese dello stralcio. Ora, desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute per l'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). La tassa di giustizia va fissata in proporzione agli atti compiuti dal tribunale (art. 21 LTG). Nella fattispecie AO1 ha accettato con la clausola n. 9 della convenzione sugli effetti del divorzio di assumere tanto le spese del proprio appello (inc. 11.2024.12) quanto le spese inerenti all'appello della moglie (inc. 11.2024.11), le parti dichiarando altresì di compensare le ripetibili. Da tali pattuizioni non v'è ragione di scostarsi.

 

                             3.  Quanto agli atti processuali compiuti dal tribunale, in concreto la Camera ha costituito i due incarti, ha chiamato gli appellanti il 29 gennaio 2024 a depositare anticipi rispettivamente di fr. 4000.– e fr. 2000.– in garanzia delle spese processuali presun­te, ha vicendevolmente notificato i due appelli, ha statuito il 23 febbraio 2024 con decreto motivato su una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AO1, ha notificato in entram­bi gli incarti i memoriali di replica presentati dallo stesso AO1 e ha interpellato quest'ultimo per sapere se anche AP1 intendesse ritirare il proprio appello prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nelle circostanze descritte le spese dello stralcio possono essere fissate in fr. 500.– complessivi.

 

Per questi motivi,

 

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro degli appelli. Le cause inc. 11.2024.11 e 11.2024.12 sono stralciate dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– complessivi sono poste a carico di AO1, compensate le ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

AP1, A______;

avv. PA3, V______.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).