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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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cancelliera: |
Gaggini |
sedente per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 26 ottobre 2018 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'istanza di gratuito patrocinio presentata il 3 aprile 2024 da AP1 correlata al suo appello del 5 marzo 2024 (inc. 11.2024.36) nei confronti della sentenza emessa il 2 febbraio 2024 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 febbraio 2024 il Pretore del Distretto di Leventina ha pronunciato il divorzio tra AO1 e B______ n______ G______ (entrambi del 1953), ha dichiarato estinto l'usufrutto in favore del marito sulla particella n. 1639 RFD di Me______ (proprietà di F______ H______, figlia della moglie), ha condannato AP1 a versare al marito fr. 249 479.– in liquidazione del regime dei beni, non ha fissato contributi alimentari fra le parti e ha accertato che non sussistono averi previdenziali da dividere. Le spese processuali di fr. 10 250.– sono state poste per un quinto a carico di AO1 e per il resto a carico della moglie, condannata a rifondere all'attore fr. 9480.– per ripetibili ridotte.
B. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 marzo 2024 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di non dover versare nulla in liquidazione del regime dei beni e che AO1 sia condannato a erogarle un contributo alimentare di fr. 1617.75 mensili vita natural durante. Subordinatamente essa propone di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
C. Invitata il 22 marzo 2024 a depositare un anticipo di fr. 8000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante ha presentato il 3 aprile 2024 una richiesta di gratuito patrocinio per ottenere l'esonero da ogni onere processuale o – subordinatamente – almeno l'esonero dal versamento dell'anticipo oppure – in via di ulteriore subordine – una “dilazione del pagamento dell'anticipo di fr. 8000.– in 24 rate mensili da fr. 333.35 cadauna”. Su tale richiesta giova statuire senza indugio.
Considerando
in diritto: 1. Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 143 III 617 consid. 7, 142 III 38 consid. 2.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_19/2023 del 20 dicembre 2023, consid. 3.1). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, cioè se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati.
2. Nella fattispecie AP1 dichiara di non avere alcuna sostanza, né mobiliare né immobiliare, e che i suoi redditi ammontano a non più di fr. 3428.– mensili (rendita AVS di circa fr. 2000.– mensili, contributo alimentare del marito di fr. 1420.– mensili) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3641.75 mensili. Fa valere così di non poter prestare l'anticipo di fr. 8000.– chiesto dal Tribunale d'appello in garanzia delle spese processuali presumibili. Essa non pretende tuttavia che AO1 sia sfornito di disponibilità sotto questo profilo, né risulta ciò sia il caso già a un sommario esame come quello che governa una decisione in materia di gratuito patrocinio (DTF 141 I 243 consid. 3.1). Non può dirsi dunque, di primo acchito, che una richiesta di provvigione ad litem appaia destinata sin d'ora all'insuccesso, nel senso che l'attore non abbia modo di anticipare alla convenuta la somma in questione, la quale sarà imputata – di regola – sulla spettanza di lei in liquidazione del regime matrimoniale (RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19b). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.
3. In subordine la richiedente postula una “dilazione del pagamento dell'anticipo di fr. 8000.– in 24 rate mensili da fr. 333.35 cadauna”. La richiesta tuttavia, che non riguarda il beneficio del gratuito patrocinio (art. 112 cpv. 1 CPC), avrebbe portata pratica soltanto qualora l'interessata si vedesse respingere un'istanza di provvigione ad litem. Non avendo essa sollecitato finora nulla del genere, una rateazione dell'anticipo in garanzia delle spese processuali si rivela prematura. Dovesse presentare un'istanza a tal fine, AP1 potrà rivolgersi a questa Camera perché rinvii o sospenda il termine per il pagamento dell'anticipo fino al momento in cui il Pretore avrà statuito sulla richiesta di provvigione ad litem (DTF 143 III 624 consid. 7).
4. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso in esame la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso raggiungendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 122).
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
2. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).