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Incarti n. 11.2024.65 11.2024.85 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2023.4340 (vigilanza sull'esecutore testamentario)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 18 settembre 2023 da
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contro |
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AO1, P______ |
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quale esecutrice testamentaria di
PI1 (1943-2020), già in L______,
giudicando sul reclamo del 6 maggio 2024 presentato da AP1 per ritardata giustizia nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. 11.2024.57),
come pure sul reclamo del 21 maggio 2024 presentato dallo stesso AP1 contro la decisione emessa dal Pretore il 14 maggio 2024 (inc. 11.2024.65) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2024.85);
Ritenuto
in fatto: A. PI1 (1943), domiciliato
a L______, è deceduto a S______ il 29 marzo 2020, lasciando la moglie Y______
B______ nata G______ (1945) con i figli AO1
1966), G______ B______ (1973), AP1 (1981) e
C______ P______ V______ (1984), questi ultimi due avuti da P______ P______ (1949).
B. In un testamento pubblico del 12 aprile 2013, rogato dal notaio B______ G______ e da lui pubblicato il 15 maggio 2020 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, PI1 aveva regolato la propria successione e designato la figlia AO1 quale sua esecutrice testamentaria, sicché il Pretore ha rilasciato alla medesima il 4 giugno 2020 la relativa attestazione (inc. SO.2020.1538). L'11 maggio 2021 il Pretore ha
poi emanato un certificato ereditario in cui figurano come unici eredi fu PI1 la moglie Y______ B______ e il figlio AP1, gli altri figli avendo rinunciato alla successione (inc. SO.2021.2217).
C. Il 18 settembre 2023 AP1 si è rivolto al Pretore, quale autorità di vigilanza, censurando l'operato della sorellastra in qualità di esecutrice testamentaria. All'udienza del 9 ottobre successivo egli ha postulato inoltre in via cautelare che essa fosse sollevata immediatamente dall'incarico e fosse tenuta a consegnare determinata documentazione, chiedendo di poter designare egli stesso un altro esecutore testamentario. Con osservazioni del 20 ottobre 2023 l'esecutrice testamentaria ha proposto di respingere l'istanza, contestando le accuse nei suoi confronti e rivendicando un'adeguata indennità per essersi dovuta difendere dalle accuse del fratellastro. In una replica dell'8 novembre 2023 e in una duplica del 16 novembre successivo le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza del 14 maggio 2024, il Pretore ha respinto l'istanza, come pure le domande di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio presentate da AP1 il 26 ottobre 2023. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere ad AO1 fr. 1500.– per indennità d'inconvenienza.
D. Nel frattempo, il 6 maggio 2024, AP1 ha presentato a questa Camera un reclamo per denegata giustizia nei confronti del Pretore perché si potesse “arrivare in breve tempo a una decisione (…)”. Invitato il 14 maggio 2024 a trasmettere gli atti di causa, il Pretore ha comunicato il 28 maggio successivo di avere frattanto emanato la sentenza, contestando gli estremi di una ritardata giustizia.
E. Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per otte-nere, previa concessione del gratuito patrocinio, che la sua istanza del 18 settembre 2023 sia accolta. Il memoriale non è stato notificato ad AO1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I reclami in oggetto riguardano la medesima procedura e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I. Sul reclamo del 21 maggio 2024
2. Un esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.41 del 2 febbraio 2022 consid. 1). La procedura è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III 225; sentenza del Tribunale federale 5A_146/2023 del 23 maggio 2023 consid. 5.3.1). Nel Cantone Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudicano in tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). La procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252 segg. CPC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 1; per l'esecutore testamentario: I CCA, sentenza inc. 11.2022.104 del 3 aprile 2024 consid. 1 con rinvio).
3. Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con reclamo, invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al Pretore non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria giurisdizione, incluse quelle che riguardano l'operato di un esecutore testamentario. Il valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità sulla base degli atti che l'esecutore testamentario ha compiuto o intende compiere (sentenza del Tribunale federale 5A_99/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.104 del 3 aprile 2024 consid. 2).
Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in almeno fr. 10 000.–, importo che il ricorrente non revoca in dubbio. Invano si cercherebbe poi traccia nel reclamo di un accenno al valore litigioso. Sia come sia, considerando il compendio ereditario, si può presumere che in concreto il valore di fr. 10 000.– sia agevolmente raggiunto (lettera del 21 maggio 2024 dell'avv. M______ C______ prodotta in appello da AP1 il 23 maggio 2024). Circa la tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al legale del reclamante il 15 maggio 2024 (traccia dell'invio n. __.__.______. ________, agli atti). Introdotto il 22 maggio 2024 (timbro postale sulla busta d'invio), il rimedio giuridico in esame è di per sé ricevibile. Il problema è che contro la decisione del Pretore l'istante non ha presentato appello, come figurava nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione stessa, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia esperibile appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel caso specifico, il reclamo possa essere trattato come appello.
4. La giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente op-tato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267; più di recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1 analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.86 del 18 agosto 2023 consid. 3).
5. Nel caso specifico l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come “reclamo”, ma nella motivazione il ricorrente si definisce esplicitamente “reclamante” per sette volte e nella richiesta di giudizio egli postula l'accoglimento del “reclamo”, mentre il termine “appello” nemmeno figura nell'allegato. AP1 ha quindi inoltrato reclamo con la chiara intenzione di presentare reclamo, non appello. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente e nei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il Pretore aveva correttamente indicato essere dato appello. Ne segue che una conversione del rimedio giuridico non può entrare in linea di conto.
6. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.
7. Quanto al gratuito patrocinio postulato dal reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche AP1 in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.
II. Sul reclamo del 6 maggio 2024
8. L'emanazione della decisione 14 maggio 2024 da parte del Pretore rende il reclamo per ritardata giustizia senza oggetto (art. 327 cpv. 4 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022, consid. 2). Tale procedura va quindi stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Vista la particolarità del caso, non si prelevano spese. Non si pone problema di ripetibili, non richieste.
III. Sulle vie di ricorso proponibili a livello federale
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la natura dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo del 21 maggio 2024 è irricevibile.
2. Le spese processuali di tale reclamo, di fr. 300.–, sono poste a carico di AP1. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Il reclamo del 6 maggio 2024 per ritardata giustizia è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
5. Non si riscuotono spese per tale reclamo.
6. Notificazione:
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– AO1, P______. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).