Incarto n.
11.2024.77

Lugano

20 giugno 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta della

giudice:

 

Giamboni, giudice presidente

 

cancelliera:

Ghirardelli

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2022.224 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 18 febbraio 2022 da

 

 

AO1, G______

(patrocinata dall'avv. PA2, L______)

 

 

contro

 

 

AP1, M______

(patrocinato dall'avv. PA1, T______),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello presentato l'8 giugno 2024 da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 21 maggio 2024;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 18 febbraio 2022 da AO1 (1985) nei confronti di AP1 (1984) all'udienza del 5 dicembre 2023 le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio “nelle more istruttorie” – omologato seduta stante dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona – in vitù del quale, tra l'altro, il padre si è impegnato a versare alla madre, a titolo di contributo alimentare per le
figlie A______ (2015) e N______ (2018), affidate congiuntamente ai genitori, un contributo alimentare complessivo di fr. 1500.– dal novembre 2023. Con uno scritto dell'8 aprile 2024 la moglie ha chiesto la riattivazione della procedura, precedentemente sospesa, e il Pretore aggiunto ha così citato le parti a un'“udienza per incombenti” del 22 aprile 2024 poi prorogata, dopo tre rinvii postulati dal convenuto, al 21 maggio successivo.

 

                                  B.   Nel frattempo il 15 marzo 2024 la moglie ha promosso un'istanza supercautelare e cautelare di diffida ai debitori. Il 20 marzo 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda supercautelare e ha fissato al convenuto un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, che sono state presentate il 1° aprile 2024 (inc. SO.2024.332).

 

                                  C.   All'udienza del 21 maggio 2024 i coniugi “d'accordo con il giudice” hanno aggiornato “con maggior precisione il fabbisogno già stabilito per le figlie” cifrandolo in fr. 465.– per A______ e in fr. 518.– per N______ e dal settembre 2024 in fr. 476.– per entrambe. Il giudice “d'accordo le parti” ha poi proceduto con l'“aggiornamento” (recte: calcolo) del contributo a favore della moglie, che quest'ultima ha accettato chiedendo che la decisione venisse assortita dalla comminatoria dell'art. 292 CP e rinunciando, in tal caso, a chiedere un “ulteriore giudizio sulla trattenuta”. Il marito ha invece contestato il calcolo effettuato dal giudice.

 

                                         In calce al verbale il Pretore aggiunto ha così “disposto” l'obbligo per AP1 di versare a AO1 “a titolo di contributo alimentare provvisorio l'importo mensile anticipato” di
complessivi fr. 2483.– per sé e per figlie dal giugno 2024 e di
fr. 2452.– dal settembre 2024. Il primo giudice ha poi precisato che “la presente decisione è immediatamente esecutiva”, ha assortito l'obbligo con la comminatoria dell'art. 292 CP, non ha prelevato spese processuali e non ha assegnato ripetibili, rimanendo riservata “la decisione sull'AG”.

 

                                  D.   Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 giugno 2024 per otterne, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento e il riconoscimento a suo favore di un importo di fr. 2000.– a titolo di ripetibili. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni a AO1.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono così appellabili, contrariamente all'assunto dell'appellante, entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri
l'ammontare del contributo alimentare in favore della moglie 
(fr. 1500.– mensili) in discussione davanti al Pretore, di durata incerta e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2).
Quan­to alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice del marito il 21 maggio 2024 (timbro della notifica, agli atti) e il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) giungendo a scadenza il 31 maggio 2024. Introdotto l'8 giugno 2024 l'appello si rivela pertanto tardivo e sfugge a qualsiasi esame.

 

                                   2.   Certo, non si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in cal­ce alla sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha riprodotto l'insieme delle disposizioni relative all'appello e al reclamo. Come già più volte evidenziato da questa Camera, una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dal­l'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2 con riferimenti, da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2023.86 del 18 agosto 2023, consid. 4). Sta di fatto che il termine di 10 giorni per presentare l'appello nella fattispecie era evidente, se non altro per un legale professionista. Nonostante la genericità delle vie d'impugnazione indicate dal Pretore aggiunto, l'appello va dunque dichiarato irricevibile.

 

                                   3.   Si aggiunga, a titolo abbondanziale, che il Pretore aggiunto, pur avendo erroneamente indicato sul verbale del 21 maggio 2024 l'incarto SO.2024.332, ha chiaramente inteso procedere con la continuazione del dibattimento relativo all'incarto SO.2022.224, per cui le parti erano state citate (sopra consid. A). In realtà, dunque, sull'istanza di diffida ai debitori e sull'asserita desistenza della moglie il primo giudice deve ancora determinarsi.

 

                                   4.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

                                     

                                   5.   Le spese processuali seguono la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.

 

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di AP1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

- avv. PA1, T______;

- avv. PA2, L______.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente                                          La cancelliera               

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).