Incarto n.
11.2024.79

Lugano

26 agosto 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

 

cancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire sulla richiesta del 10 giugno 2024 presentata da

 

 

IS1, nata IS1*, L______

 

 

 

per ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenze emesse da questa Camera il 12 giugno 2023 (inc. 11.2022.116/117) nella causa SO.2022.3039

(modifica di misure a protezione del­l'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, e il 12 febbraio 2024 (inc. 11.2024.4) nella causa SO.2023.5849 (esecuzione di decisioni) della medesima Pretura che ha opposto la richie­dente a

 

 

PI1, P______

(patrocinato dall'avv. PA1, L______);

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 12 giugno 2023 questa Camera ha respinto un appello presentato da IS1 contro una sentenza riguardante una modifica di misure protettrici dell'unione coniugale emanata il 2 agosto 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico del­l'appellante, la cui richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è sta­ta respinta (inc. 11.2022.116/117).

 

                                  B.   Il 12 febbraio 2024 questa Camera ha respinto anche un recla-mo del 12 gennaio 2024 presentato dalla stessa IS1 contro una sentenza emessa il 4 gennaio 2024 dal medesimo Pretore in materia di esecuzione di decisioni. La richiesta di gra-tuito patrocinio contenuta nel ricorso è stata respinta e le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico una volta ancora della reclamante (inc. 11.2024.4).

 

                                  C.   Il 10 giugno 2024 IS1 si è rivolta all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative, postulando il condono delle spese processuali di complessivi fr. 1300.– addebitategli da questa Camera. L'Ufficio ha trasmesso la richiesta alla Camera per competenza.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Secondo l'art. 112 cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può con­cedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Per “giudice” si intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale che ha emanato la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii). Tale giudice fa capo per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla procedura sommaria (I CCA, sentenza inc. 11.2021.146 del 16 dicembre 2021 consid. 1).

 

                                   2.   Per ottenere un condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile che il pagamento di tali oneri rischia di espor­lo durevolmente a gravi ristrettezze e che nessun miglioramento della sua situazione economica – inclusi redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – sia prevedibile sull'arco di dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii; v. anche Stoudmann in: CPC Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 112; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO,

                                         Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art. 112). Tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.1.1 in fi­ne), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è soggetto al­l'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii).

 

                                   3.   IS1 motiva sostanzialmente la domanda di condono con le difficoltà finanziarie a lei provocate in gran parte dalla trascuranza alimentare del marito. A suo dire, tale situazione le preclude la possibilità di riscuotere prestazioni assistenziali o indennità di disoccupazione. Nella decisione del 12 febbraio 2024 tuttavia questa Camera aveva già avuto modo di rilevare che per conseguire dal marito il pagamento del contributo alimentare

                                         l'interessata dispone dei rimedi offerti dal diritto civile (art. 176a e 177 CC) e dal diritto esecutivo. Non risulta, né essa pretende, di avere fatto capo invano a tali strumenti. Ne segue che la trascuranza degli obblighi alimentari ancora non sostanzia ristrettezze economiche gravi e durature, né rende verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare nel corso degli anni.

 

                                         Si aggiunga che una domanda di condono non può essere accolta se l'attuale mancanza di mezzi potrà essere superata in futuro con adeguati sforzi (come la ricerca di un'occupazione o la vendita di beni) o grazie un prevedibile afflusso di capitali (come quelli provenienti da divisioni ereditarie, da una liquidazione del regime dei beni oppure da prestazioni assicurative: I CCA, sentenza inc. 11.2021.146 del 16 dicembre 2021 consid. 3b con rinvii). E in concreto il marito ha offerto alla richiedente, nell'ambito della procedura di divorzio, fr. 200 000.– in liquidazione del regi­me dei beni. Ne segue che, dandosi aspettative di un certo rilie­vo, non si può ritenere sin d'ora che la situazione finanziaria della richiedente non sia suscettiva di migliorare a lungo termine. Né va dimenticato, per finire, che in entrambe le sentenze questa Camera aveva già moderato sensibilmente le spese processuali per tenere conto delle possibili difficoltà economiche in cui versava l'interessata, sicché incombeva a quest'ultima documentare nella richiesta in che misura la sua situazione fosse peggiorata dopo di allora. Invano si cercherebbe una qualsiasi motivazione al proposito nella richiesta. Nelle circostanze descritte non soccorrono dunque i requisiti per una remissione delle spese processuali. L'assenza di prospettiva a breve termine esclude altresì la concessione di una dilazione, nel senso di un posticipo della scadenza di pagamento o di un pagamento rateale.  

 

                                   4.   Considerata l'attuale precaria situazione finanziaria della richiedente, per questa procedura si rinuncia a prelevare spese processuali, che si rivelerebbero per altro di improbabile incasso.

 

                                   5.   Per quanto riguarda i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi

 

decide:                     1.   La richiesta di condono è respinta.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a IS1, L______.

                                         Comunicazione allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).