Incarto n.
11.2025.138

Lugano

12 novembre 2025   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta della

giudice

 

Giamboni vicepresidente

 

 

cancelliera

Bernasconi

 

 

 visto l'appello del 15 settembre 2025 proposto da

 

 

 

CON, P______

(patrocinato dall'avv. PAT2, P______)

 

contro il decreto cautelare emanato il 2 settembre 2025 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa CA.2024.43 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 24 luglio 2024 da

 

ISTA, nata Pe_____, C______

(patrocinata dall'avv. PAT1, L______),

 

 

 

 

giudicando sull'istanza di provvigione ad litem formulata da ISTA nelle osservazioni all'appello del 24 ottobre 2025 (inc. 11.2025.108);

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 24 luglio 2024 ISTA, nata Pe_____ (1974), ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, postulando in via cautelare la condanna del marito CON (1961) al pagamento di un contributo alimentare per sé di fr. 6630.– mensili, oltre a una provvigione ad litem di fr. 12 000.–. Con decreto cautelare emanato inaudita parte lo stesso giorno, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili dall'agosto 2024. All'udienza del 27 settembre 2024, indetta per la discussione cautelare, il marito ha proposto di respingere l'istanza. Replicando oralmente, l'istante ha ridotto la pretesa di contributo alimentare a fr. 3000.– mensili, mentre il convenuto con la duplica ha mantenuto il suo punto di vista. Esperita l'istruttoria, nei rispettivi allegati conclusivi, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro posizioni, la moglie aumentando la sua richiesta di contributi alimentari a fr. 4658.50 mensili e quella della provvigione ad litem a fr. 27 000.–. Statuendo poi con decreto cautelare del 27 agosto 2025, il Pretore ha obbligato CON a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili da agosto a dicembre 2025, ridotto a fr. 2320.– mensili dal 1° gennaio 2026 fino al termine della formazione del figlio del marito e a fr. 3000.– mensili dopo di allora, come pure una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.   

 

                            B.  Contro il decreto cautelare appena citato CON è insorto a questa Camera con un appello del 15 settembre 2025 per ottenere in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell'istanza cautelare con conseguente annullamento con effetto al 27 settembre 2024 del contributo alimentare deciso in via supercautelare, o quanto meno la riduzione dello stesso a fr. 221.15 mensili dal termine della formazione del figlio D______, e l'obbligo per la moglie di restituirgli fr. 39 000.–. Egli chiede inoltre di respingere la richiesta di provvigione ad litem (inc. 11.2025.123). Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2025 ISTA propone di respingere l'appello e sollecita una provvigione ad litem per la procedura di secondo grado di fr. 6000.– o, subordinatamente, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. 

 

                            C.  Sull'istanza di provvigione ad litem occorre dunque statuire senza indugio.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  L'obbligo, per un coniuge, di corrispondere pendente causa di divorzio (o di misure a tutela dell'unione coniugale) una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto di mezzi sufficienti per sostenere le spese del processo (provvigione ad litem) è un provvedimento cautelare a norma dell'art. 276 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale federale 5D_17/2024 del 6 novembre 2024, consid. 1 e 4.2.1). Se la prestazione richiesta è volta a coprire le spese della procedura di appello, la competenza funzionale per decidere spetta allo stesso tribunale di appello (Berufungsinstanz) davanti al quale è pendente la causa di divorzio (sentenze del Tribunale federale 5A_431/2024 del 19 febbraio 2025 consid. 7.3.1 con riferimenti e 5A_435/2034 del 21 novembre 2024 consid. 6.4 in: FamPra.ch 2025 pag. 187; v. anche Stoudmann, Le divorce en pratique, 3° ed., pag. 634). Nel Cantone Ticino la trattazione delle cause del diritto di famiglia rientrano nelle attribuzioni della prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 1 LOG), la quale, trattandosi di una decisione di natura provvisionale, può decidere nella composizione di un giudice unico (art. 48b lett. b n. 1 LOG).

 

                             2.  Lo stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che la parte richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali propri, ella deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa autonomamente, in altri termini, non ha diritto di riscuotere una provvigione ad litem, nemmeno ove l'altro coniuge (o il genitore) sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2025.25 del 2 settembre 2025 consid. 15a). Un'eventuale eccedenza va messa in relazione con le presumibili spese processuali e di patrocinio nel senso che deve essere possibile far fronte con pagamenti rateali che estinguono il debito in un lasso di tempo ragionevole (variante tra 1 e 2 anni a dipendenza della complessità della causa: sentenza del Tribuna­le federale 5A_392/2025 del 12 agosto 2025 consid. 3.1 con rinvio a DTF 141 III 369 consid 4.1). Inoltre i contributi di mantenimento servono, di principio, a coprire i bisogni correnti dei creditori e non i costi di una procedura di divorzio o di mantenimento, sicché una provvigione di causa può essere giustificata indipendentemente dall'ammontare del contributo di mantenimento (sen­tenza del Tribunale federale 5A_429/2024 del 3 marzo 2025 consid. 10.1 con rinvii).

 

                                  Spetta al richiedente rendere verosimile di non disporre di mezzi propri – o di non poterne disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo debito mantenimento. Oltre a ciò, la procedura da lui promossa non deve apparire sin dall'inizio infondata o dilatoria, in particolare in sede di ricorso (sentenza del Tribunale federale 5A_431/2024 del 19 febbraio 2025, consid. 7.3.2 con riferimenti). La provvigione ad litem costituisce poi un semplice anticipo, stabilito in via cautelare, sicché spetterà al giudice statuire sull'eventuale sua restituzione nell'ambito della ripartizione delle spese processuali al termine del procedimento (sentenza del Tribunale federale 5A_431/2024 del 19 febbraio 2025, consid. 7.3.1 con riferimenti) o computata sulla liquidazione del regime matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii). In una procedura sommaria – come quella che regge i provvedimenti cautelari (art. 248 lett. d e 271 lett. a CPC) – il potere cognitivo del giudice è limitato alla verosimiglianza dei fatti e a un esame sommario del diritto (sentenza del Tribunale federale 5D_17/2024 del 6 novembre 2024, consid. 4.2.1).

 

                             3.  In concreto, ISTA fa valere di non percepire alcun reddito né di disporre risparmi e rileva che il contributo ricevuto dal marito permette unicamente la copertura del suo fabbisogno minimo non lasciandole alcun margine per coprire le spese legali. CON, dal canto suo, sostiene che la consorte non ha reso verosimile di trovarsi in stato di indigenza e che, al contrario, le risultanze istruttorie attesterebbero che essa dispone di redditi e sostanza proprie. Premesso che la resistenza della moglie in appello non appare già di primo acchito irricevibile o infondata, il contributo di mantenimento fissato dal primo giudice copre unicamente il fabbisogno minimo di lei (cfr. decreto impugnato, pag. 4 a metà) sicché essa non dispone dunque, pendente causa, di un'eccedenza con cui coprire le spese legate alla procedura di appello. Né, ai fini della provvigione ad litem, un reddito teorico entra in linea di conto, mentre la sostanza cui sembrerebbe fare riferimento il marito è costituita da un immobile in Brasile di cui l'interessata non potrebbe comunque disporre in tempi brevi. In tali circostanze, a un esame sommario, tenuto conto in particolare della situazione finanziaria del marito, il quale oltre a far fronte al fabbisogno minimo suo e del figlio, beneficia altresì della quota di eccedenza che sarebbe invero spettata alla moglie. Ne discende che, in ultima analisi, la richiesta va accolta nel senso che per la procedura di appello il marito è tenuto a stanziare una provvigione ad litem di fr. 3000.–, importo adeguato alle prestazioni che il patrocinatore dell'appellata è stato chiamato a svolgere in questa sede. 

 

                             4.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili del presente decreto è rinviato alla decisione finale (art. 104 cpv. 3 CPC).

 

Per questi motivi,

 

decreta:                1.  L'istanza è accolta nel senso che CON è tenuto a versare a ISTA per la procedura di appello di cui all'inc. 11.2025.123 una provvigione ad litem di fr. 3000.–.

 

                             2.  Notificazione:

 

– avv. PAT1, L______;

– avv. PAT2, P______.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La vicepresidente                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).