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Incarti n. 11.2025.2 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta della giudice: |
Giamboni, giudice presidente |
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cancelliera: |
Chietti Soldati
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sedente per statuire nella causa DM.2023.31 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 21 agosto 2024 da
AP 1
( PA 1 )
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AO 1
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giudicando sull'appello del 2 gennaio 2025 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 20 dicembre 2024 (inc. 11.2025.1)
e sulla domanda di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2025.2);
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1972), cittadino i__________, e AO 1 (1981), cittadina b__________, si sono
sposati a M__________ il 6 __________ 2018. A quel momento essi avevano già un
figlio, A__________, nato il 13 __________ 2013. I coniugi vivono separati dal
gennaio del
2021 quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi dapprima per conto proprio e, dal settembre 2021, a S__________.
B. Adito il 14 settembre 2021 da AO 1 con un'istanza a tutela
dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città
statuendo “in via cautelare e nel merito” il 16 febbraio 2023 ha – fra l'altro
– condannato il marito a versare alla moglie dal marzo 2023 un contributo di
mantenimento per il figlio A__________ di fr. 1500.– mensili, assegni familiari non
compresi (di cui fr. 600.– quale
contributo di accudimento), dal dicembre 2023 uno di fr. 1500.– mensili assegni familiari
non compresi (di cui fr. 400.– quale
contributo di accudimento)
e dal settembre 2024 uno di fr. 1100.– mensili assegni familiari non
compresi. Tale decisione è passata in
giudicato (inc. SO.2021.694).
C. Con petizione del 10 marzo 2023 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona. La procedura è pronta per il giudizio, le parti avendo inoltrato le rispettive conclusioni il 15 ottobre e l'11 novembre 2024 (inc. DM.2023.31).
D. Nel frattempo, il 20 febbraio 2024, il Pretore aggiunto ha respinto una prima istanza del 7 dicembre 2023 di AP 1 con cui chiedeva la soppressione cautelare del contributo di mantenimento per il figlio retroattivamente dal 1° settembre 2023. Per il primo giudice, in sostanza, l'istante non aveva reso verosimile la modifica delle circostanze per rapporto alla decisione a protezione dell'unione coniugale ai sensi dell'art. 286 CC (inc. CA.2023.42).
E. Con un'ulteriore istanza cautelare del 21 agosto 2024 AP 1 ha nuovamente postulato, già inaudita parte e previa concessione del gratuito patrocinio, la soppressione del contributo di mantenimento per il figlio dal 1° settembre 2023. Con decreto supercautelare emesso l'indomani il Pretore aggiunto ha respinto il provvedimento richiesto. Invitata a presentare osservazioni scritte, in un allegato del 10 settembre 2024, AO 1 ha proposto di respingere la richiesta.
F. Statuendo con decreto cautelare del 20 dicembre 2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia l'istanza, sia la domanda di gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 400.– per ripetibili.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello 2 gennaio 2025 in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio, di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza con la conseguente soppressione del contributo alimentare dovuto al figlio A__________ “con effetto immediato e retroattivo al 1° settembre 2023”, di accogliere la domanda di gratuito patrocinio e di porre le spese giudiziarie a carico della convenuta. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono adottate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'importo del contributo alimentare di cui è chiesta la soppressione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato all'istante il 23 dicembre 2024 (accertamento dell'invio n. 98.__________362825, agli atti). Introdotto il 2 gennaio 2025, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha anzitutto ricordato che ai fini della decisione a tutela dell'unione coniugale era stato preso in considerazione per il marito, privo di entrate dopo il licenziamento e senza più indennità per perdita di guadagno per malattia, un reddito ipotetico di fr. 3400.– mensili che egli avrebbe potuto conseguire dall'assicurazione disoccupazione o dall'assicurazione invalidità presso la quale era pendente la relativa domanda, premettendo altresì che spettava all'istante rendere verosimile una notevole modifica delle circostanze (nel senso dell'art. 286 cpv. 2 CC). Pur dando atto che nel frattempo sia la domanda d'invalidità sia la richiesta d'indennità di disoccupazione sono state respinte, il primo giudice ha sottolineato che l'interessato risulta abile al lavoro al 100% e in grado di percepire uno stipendio pari a quello guadagnato in precedenza o, in ogni modo, superiore a quello computato nella sentenza del 16 febbraio 2023. Del resto, ha aggiunto, il marito lavora al 40% da circa un anno ma non risulta che, da allora o da quando le sue domande di invalidità o d'indennità di disoccupazione sono state respinte, si sia attivato per trovare un'occupazione a tempo pieno. Per il Pretore aggiunto, considerato lo stipendio da lui percepito con un'attività al 40% (di circa fr. 1900.– mensili netti), si giustifica quindi di imputargli un reddito ipotetico stimato in fr. 4700.– mensili netti conseguibile con un'attività al 100%. In definitiva, ha concluso, non solo l'interessato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento delle circostanze, ma la sua situazione appare finanche migliorata rispetto a quella considerata nella precedente giudizio. Onde la reiezione dell'istanza come pure della domanda di gratuito patrocinio, giudicata sin dall'inizio priva di possibilità di esito positivo.
3. L'appellante rimprovera al primo giudice di non avere correttamente considerato la sua nuova situazione economica. Sostiene di avere dimostrato una notevole modifica delle circostanze, sia per il fatto che le domande di invalidità e di indennità per la disoccupazione da lui presentate sono state respinte, sia perché ha trovato solo un lavoro a tempo parziale (40%) per un salario netto di fr. 1900.– mensili, che non gli consente di far fonte al pagamento del contributo di mantenimento stabilito nella decisione a protezione dell'unione coniugale. L'interessato critica poi il Pretore aggiunto per avergli imputato un reddito ipotetico addirittura pari a fr. 4750.– mensili senza effettuare una concreta e approfondita verifica delle sue possibilità reddituali ‟sia dal profilo soggettivo che da quello oggettivo, considerato l'attuale mercato del lavoroˮ, ritenendo inammissibile limitarsi a ‟rapportare al 100% l'attuale reddito percepito [..] per l'attività lucrativa esercitata al 40%ˮ. Pur avendo “profuso importanti sforzi”, continua l'interessato, egli non è stato in grado di trovare un'attività che gli consenta di ottenere un reddito superiore a quello attuale di fr. 1900.– mensili, ciò che giustifica la soppressione retroattiva del contributo di mantenimento a suo carico.
4. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023 del 24 aprile 2024 consid. 4.1 con rinvii). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.39 del 15 gennaio 2025 consid. 5a con rinvii).
5. Nel suo memoriale AP 1 ripropone sostanzialmente i medesimi argomenti addotti nell'istanza presentata davanti al primo giudice (pag. 4 in alto), ma non si confronta, neppure di scorcio, con la motivazione del Pretore aggiunto il quale gli ha rimproverato segnatamente di non aver reso verosimile di essersi attivato nella ricerca di un'attività lavorativa a tempo pieno. Egli assevera di aver “profuso importanti sforzi” ma non indica quali atti di causa a sostegno della sua allegazione avrebbe trascurato di considerare il primo giudice. Né pretende – per ipotesi – di non essere tenuto a rendere verosimile di aver cercato attivamente un'occupazione al 100%. In simili circostanze l'appello, insufficientemente motivato, sfugge ad ogni esame di merito (art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al diniego del gratuito patrocinio in prima sede, nel memoriale non si ravvisa argomentazione alcuna dedicata alla questione. Se ne conclude che, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; analogamente sul piano federale: sentenza del Tribunale federale 5A_98/2022 del 28 marzo 2023 consid. 2.1), l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
6. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che pur volendo fare astrazione dall'inammissibilità dell'appello, il rimedio non sarebbe destinato a miglior sorte. Intanto non basta evocare genericamente le “difficoltà del mondo del lavoro locale” per far concludere, foss'anche ad un esame limitato alla verosimiglianza, che da un debitore alimentare di 52 anni, abile al lavoro al 100%, non sia più esigibile un'attività lucrativa a tempo pieno dopo un periodo anche prolungato d'inattività (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; cfr. sull'impegno richiesto a un debitore alimentare per reinserirsi nella vita attiva: I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016 consid. 7). Per quanto attiene poi alla commisurazione del reddito ipotetico computato dal primo giudice, basti ricordare che qualora – come in concreto – un'attività è esercitata a una percentuale di occupazione inferiore a quanto si può pretendere dall'interessato, il giudice può fare riferimento al salario effettivamente realizzato e adattarlo in funzione del tasso esigibile (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 86 con rinvii). Per di più in concreto il Pretore aggiunto si è limitato a negare i presupposti per la soppressione del contributo in favore del figlio senza tuttavia ricalcolarlo sulla base di tale reddito. In definitiva, non fosse stato irricevibile per difetto di motivazione (sopra, consid. 5), l'appello – per quanto ammissibile – sarebbe stato in ogni modo destinato alla reiezione.
7. Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.
8. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà al ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Comunque sia, contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).