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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2025.196 (ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 22 febbraio 2025 da
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contro il Pretore della giurisdizione di Locarno Città |
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nell'ambito della causa DM.2019.55 (divorzio su azione di un coniuge) promossa dalla reclamante con petizione del 19 luglio 2019 contro
AO2, G______, |
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giudicando sul reclamo del 28 aprile 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 18 aprile 2025;
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 luglio 2019 AP1 (1993) ha promosso nei confronti di AO2 (1983) azione di divorzio davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, postulando l'affidamento dei figli P______ (2014) e M______ (2016) con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita sorvegliato del padre), la conferma di una curatela educativa in favore dei minori disposta dal Bezirksgericht Leuk und Westlich-Raron e
l'obbligo per AO2 di versare contributi di mantenimento variabili tra i fr. 2119.50 e i fr. 3304.– mensili per P______, rispettivamente tra i fr. 1953.50 e i fr. 2606.– mensili per M______, assegni familiari non compresi, oltre a un contributo alimentare variabile tra fr. 486.50 mensili e fr. 67.40 mensili fino all'agosto del 2028 per sé. Nella sua risposta del 9 ottobre 2019 AO2 si è opposto all'autorità parentale esclusiva, ha postulato un diritto di visita ordinario (non sorvegliato) e ha offerto contributi di mantenimento per ciascun figlio variabili secondo la fascia d'età tra i fr. 565.– e i fr. 1330.– mensili, assegni familiari non compresi, come pure un contributo di accudimento di fr. 2510.– mensili fino al 6° compleanno di M______. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro domande, la madre chiedendo inoltre l'autorizzazione di trasferirsi all'estero con i figli. AO2 si è opposto alla richiesta e ha postulato, in via subordinata, l'affidamento a lui dei minori con esercizio esclusivo dell'autorità parentale.
B. Con decreto del 26 gennaio 2021 il Pretore ha statuito su istanze cautelari formulate nel frattempo dalle parti, disciplinando il diritto di visita paterno (inizialmente da esercitare nel Locarnese con passaggio dei figli al Punto d'incontro e valutazione “dello stato fisico dei minori”, successivamente secondo l'assetto ordinario al domicilio del padre a Gampel), quantificando i contributi alimentari per moglie e figli e rifiutando alla madre l'autorizzazione di trasferire all'estero la residenza dei figli. Le relazioni personali tra questi ultimi e il padre sono sospese dall'aprile del 2023.
C. Il 21 maggio 2024 il dott. P______ P______, la psicologa V______ O______ G______ e l'assistente sociale M______ F______ sono stati incaricati dal Pretore di compiere un'indagine peritale con – tra l'altro – una valutazione di entrambi i genitori (anamnesi, capacità genitoriali, indagine delle difese e indagine strutturale) al fine di indicare la soluzione migliore per l'affidamento dei figli e le modalità più idonee di esercizio delle relazioni personali, considerata la richiesta della madre di trasferire la dimora dei figli a R______. Il 22 gennaio 2025, dando seguito alla richiesta del 30 ottobre 2024 degli specialisti incaricati di eseguire l'indagine peritale, il Pretore ha affidato al dott. G____ Ma______ e al dott. L______ C______ il compito di svolgere una valutazione psichiatrica della moglie (il primo) e del marito (il secondo). Un reclamo presentato da AP1 contro tale designazione è stato dichiarato inammissibile dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 25 marzo 2025 (inc. 13.2025.12), la quale ha dichiarato inammissibile anche un successivo reclamo del 28 aprile 2025 presentato da AP1 contro una proroga del termine fino al 30 giugno 2025 per la consegna della perizia sollecitato dal dott. P______ P______ (inc. 13.2025.24).
D. Nel frattempo, con istanza del 22 febbraio 2025 AP1 ha postulato la ricusazione del Pretore. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2025 quest'ultimo ha comunicato di non riconoscere alcun motivo di ricusa, rimettendosi al giudizio del Pretore viciniore. In successivi memoriali le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Statuendo con decisione del 18 aprile 2025, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto l'istanza di ricusazione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante.
E. Contro la decisione appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2025 per ottenere l'accoglimento della ricusazione. Il Pretore della giurisdizione di Locarno Città e AO2 non sono stati chiamati a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC e 319 lett. b n. 1 CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50). In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo stato garantito (cfr. Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 50 CPC). Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusazione in controversie del diritto della famiglia è la prima Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 24 aprile 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________), sicché il memoriale in rassegna, inoltrato il 28 aprile successivo, è ricevibile.
2. Al reclamo AP1 acclude “scambi precedenti” avuti con il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e un reclamo da lei interposto contro una precedente decisione del Pretore della giurisdizione di Locarno Città nell'ambito della causa di divorzio con i documenti allegati. Il carteggio pretorile concernente la procedura di ricusazione è già stato trasmesso d'ufficio a questa Camera, di modo che la produzione degli allegati ivi contenuti si rivela superflua. Circa la rimanente documentazione presentata dalla reclamante e l'audizione che essa sollecita davanti alla Camera, in sede di reclamo non sono ammissibili nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC). Nelle circostanze descritte giova procedere quindi senza indugio all'esame del reclamo.
3. Il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha constatato che, in mancanza di indicazioni circa la data in cui sarebbero state proferite, le affermazioni del Pretore AO1 atte a comprovare una prevenzione di lui possono essere state fatte solo in occasione dell'interrogatorio dell'istante avvenuto il 14 aprile 2021 o durante un'udienza, l'ultima delle quali risale al 7 dicembre 2023. In simili circostanze l'istanza di ricusazione si rivela tardiva. Anche volendo prescindere da ciò, per il primo giudice non vi è alcuna prova di un'anticipazione del giudizio da parte del Pretore ricusato per il solo fatto che costui ha affermato di “non credere affatto a quanto affermato da AP1”. Anzi, egli ha ordinato una perizia proprio per chiarire quella circostanza. Per di più, a parere del primo giudice l'accertamento peritale sulle capacità genitoriali riguarda entrambi i genitori, sicché – contrariamente a quanto sostiene l'istante – i dubbi del Pretore della giurisdizione di Locarno Città si riferiscono a entrambe le parti e ai fatti da esse allegati. Inoltre, continua il primo giudice, l'istante non ha spiegato per quale ragione il Pretore della giurisdizione di Locarno Città andrebbe ricusato per avere messo in discussione il suo “ruolo di donna e di madre”, né una ricusa si giustifica per avere quel magistrato ordinato la nota perizia o per il riferimento, senza alcun intento canzonatorio, a “vacanze r____” da lui usato per indicare il luogo e il periodo di ferie trascorso a R______ da madre e figli. Parimenti infondata e non sostanziata, conclude il primo giudice, è infine la domanda di ricusa nella misura in cui si fonda su una presunta immagine positiva del convenuto e per l'asserita imparzialità con cui il Pretore ricusato avrebbe affrontato la pratica nel corso degli anni senza “prendere responsabilità decisionale”, tesi quest'ultima smentita dall'elenco degli atti di causa, mentre il fatto di accennare all'istante la facoltà di presentare un'istanza di ricusa non significa che egli ne abbia riconosciuto le ragioni.
4. Le condizioni per pronunciare la ricusazione di chi opera in seno a un'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 47 CPC sono già state riassunte dal primo giudice. Al riguardo basti rammentare che la ricusazione ha carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e si pone l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Simili circostanze possono riscontrarsi in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza del Tribunale federale 4A_62/2025 del 22 aprile 2025 consid. 2.2.2 con rinvii), dovendosi garantire che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 149 I 18 consid. 5.3.2). Atti procedurali o apprezzamenti compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che trascendono in violazioni gravi dei doveri del giudice, possono giustificare sospetti di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_608/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 4.1 con rinvii).
5. Nel suo reclamo AP1 assume anzitutto che “non esistono limiti temporali o termini di prescrizione per denunciare irregolarità in un processo in corso e domandare ricusa, a maggior ragione se tali irregolarità si protraggono nel tempo con metodo, risultati, operatività tendenziosa, non trasparente (…)”. In realtà l'art. 49 cpv. 1 CPC prescrive che chiunque intenda ottenere una ricusazione deve agire “non appena” giunge a conoscenza dei motivi a sostegno della richiesta, poiché in caso contrario il suo diritto è perento (DTF 139 III 124, consid. 3.2.1 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_642/2024 del 6 marzo 2025 consid. 3). Nella fattispecie si cercherebbero invano indicazioni sulla tempestività dell'istanza di ricusazione, ovvero sul momento in cui l'interessata ha avuto ragione di credere che il Pretore AO1 fosse prevenuto nei suoi confronti. Anzi, la reclamante ha continuato a riferirsi a “dichiarazioni pubbliche” che, come ha rilevato il primo giudice, possono essere state fatte solo in udienza. E l'ultima udienza risale al 7 dicembre 2023. Già a un primo esame l'istanza di ricusazione appare dunque tardiva.
6. La reclamante rimprovera poi al primo giudice di avere trascurato la malafede e l'inimicizia (“male intenzioni anticipatorie”) del Pretore ricusato nei suoi riguardi. Essa tuttavia non si confronta nemmeno di scorcio con le argomentazioni del primo giudice, il quale ha escluso un'anticipazione del giudizio da parte del Pretore AO1 che ha ordinato una perizia sulle capacità genitoriali di entrambe le parti – e non solo della reclamante – proprio per chiarire i fatti allegati su cui nutriva dubbi. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), al proposito il reclamo si rivela finanche irricevibile. Quanto all'allegazione – inammissibile per la prima volta in questa sede (art. 326 CPC) – dell'interessata, secondo cui il giudice ricusato comunica con lei “a mezzo posta raccomandata” e con il suo “ex-marito” invece in “forma più privata e personale (telefonate ecc)” il che costituirebbe una “formalità comunicativa che si presta all'imparzialità”, essa non adduce alcun riscontro oggettivo. Al proposito non giova quindi attardarsi.
7. La reclamante censura inoltre l'assenza di “misure correttive e/o di vigilanza e richiamo all'ordine del Pretore AO1”. Essa dimentica tuttavia che il Pretore chiamato a decidere le domande di ricusazioni non è un'autorità di vigilanza e non è dunque competente per adottare provvedimenti disciplinari o impartire istruzioni sull'operato del magistrato di cui è chiesta la ricusa. Su questo punto il reclamo cade una volta ancora nel vuoto.
8. L'interessata sostiene che il Pretore della giurisdizione di Locarno Città non si è limitato a informarla, ma era “ben consapevole della sua posizione in cui si ravvedevano elementi validi di sua ricusa” e non ha quindi ossequiato al proprio dovere di comunicare tempestivamente un caso di possibile applicazione dell'art. 48 CPC. L'assunto si esaurisce in un'impressione puramente soggettiva della reclamante. Ai fini di una ricusazione vanno considerate, infatti, soltanto circostanze oggettivamente accertate (sopra, consid. 4; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 47), circostanze che nel caso specifico fanno palese difetto. Ancora una volta il reclamo è perciò destinato all'insuccesso.
9. AP1 critica infine lo stile linguistico del primo giudice, che denoterebbe “giustificazioni protettive” in difesa del Pretore ricusato, oltre a un approccio da “avvocato difensore del collega” con “trattamenti intellettuali e modi di porsi con pregiudizi di parte ben diversi” allorché un procedimento riguardante un collega con “potenziale alto conflitto di interessi” richiederebbe “più ampio e chiaro distacco”. Tale doglianza si traduce ulteriormente in un'opinione soggettiva. Nel Cantone Ticino le domande di ricusa nei confronti di un Pretore o di un Pretore aggiunto sono decise dalla Pretura viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Tale sistema si fonda sul postulato che il Pretore viciniore sia capace di pronunciarsi oggettivamente e in maniera imparziale sulla domanda di ricusazione di un altro Pretore. Solo in presenza di circostanze eccezionali e non di semplici congetture si potrebbe pensare che il giudice della ricusa potrebbe essere influenzato dall'appartenenza comune alla magistratura ticinese. In caso contrario si correrebbe il rischio di non trovare alcun giudice che potrebbe occuparsi della ricusazione di un altro magistrato. Si può capire che la decisione sulla domanda di ricusa non aggradi alla reclamante. Ciò non basta tuttavia per ritenere che nella fattispecie il Pretore viciniore fosse inidoneo a statuire con sufficiente distacco. L'interessata va esortata a non interpretare come un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni decisione giudiziaria che non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa. È notorio che una procedura di stato combattuta crei situazioni suscettibili di acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni familiari. A nulla giova, nondimeno, riversare sul giudice le amarezze dovute alle personali traversie sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio di minare una serena e distaccata conduzione del processo anche da parte del Pretore.
10. Se ne conclude che il reclamo, infondato, non ha possibilità di buon esito. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato per osservazioni.
11. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso sulla ricusazione di un magistrato segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1) ed è dato anche se la decisione impugnata non è finale (art. 92 LTF). In concreto un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile inoltre senza riguardo a questioni di valore, litigiosa essendo anche la custodia dei figli.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuale di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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– Pretore della giurisdizione di Locarno Città. Comunicazione a: – AO2, G______; – Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).