Incarto n.
11.2025.4

Lugano

28 agosto 2025    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Giamboni e Jaques

 

cancelliera:

Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2022.252 e SO.2022.4702 (filiazione: modifica del contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 settembre 2022 da

 

AP1, P______ (V______)

(patrocinato dall'avv. PA1, B______)

 

 

contro

 

 

 

AO1, B______ A______

(patrocinata dall'avv. PA2, Ch______),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 10 gennaio 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emanata dal Pretore aggiunto il 26 novembre 2024;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Dalla relazione tra AP1 (1971), cittadino i______, e AO1 (1974), sono nati O______ j______., il __ settembre 2003, e M______ il __ agosto 2007. A quel tempo i due vivevano insieme. Il 6 novembre 2003 e il 4 ottobre 2007 l'Autorità regionale di protezione 12 ha approvato due identiche convenzione in cui – tra l'altro – il padre si impegnava a versare per i figli un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili ciascuno fino al sesto anno di età, di fr. 650.– mensili dal settimo fino al dodicesimo anno di età, di fr. 800.– mensili dal tredicesimo al sedicesimo anno di età e di fr. 1000.– mensili fino alla maggio­re età (assegni familiari non compresi), oltre a metà delle spese straordinarie. Entrambe le convenzioni prevedevano che l'obbligo alimentare sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Questi ultimi si sono separati all'inizio del 2021, quando AP1 si è trasferito in una casa di sua madre a P______ (provincia di V______).

 

                                  B.   Il 17 maggio 2022 O__ j__., diventato nel frattempo maggiorenne, ha convenuto il padre davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa per ottenere un contributo di mantenimen­to di fr. 1500.– mensili (assegni familiari non compresi) da ottobre 2021 fino al termine di una prima adeguata formazione, una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio. Le domande sono state avversate dal convenuto. Statuendo con decreto cautelare del 26 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha respinto

                                         l'istanza, negando all'istante la provvigione ad litem e il gratuito patrocinio. Con sentenza odierna questa Camera ha dichiarato irricevibile l'appello di O___ j___. dell'11 novembre 2022 contro tale decisione (inc. 11.2022.171/172).

 

                                  C.   Nel frattempo, il 1° giugno 2022, AP1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO1 per ottenere dal 1° gennaio 2022 la soppressione, o quanto meno la sospensione a tempo indetermina­to, del contributo alimentare da lui dovuto alla figlia M______. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante l'8 luglio 2022 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.284).

 

                                  D.   Il 13 settembre 2002 AP1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa (inc. SE.2022.252). Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2022 AO1 ha proposto di respingere la petizione e, in via riconvenzionale, ha postulato l'aumento da ottobre 2021 del contributo alimentare per M______ a fr. 1500.– mensili, una provvigione ad litem di fr. 6000.– o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio (SO.2022.4702). In un memoriale del 28 ottobre 2022 l'attore ha ribadito il suo punto di vista concludendo per la reiezione delle pretese avversarie.

 

                                  E.   Alle prime arringhe del 22 dicembre 2022 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 7 maggio 2024 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi allegati del 1° e 16 luglio 2024 esse hanno confermato le loro domande, salvo la convenuta che ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per la figlia a fr. 1700.– mensili dal 16° anno di età.

 

                                  F.   Statuendo con sentenza del 26 novembre 2024, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha parzialmente accolto l'azione riconvenzionale nel senso che ha obbligato AP1 a versare a AO1 un contributo alimentare per la figlia M______ di fr. 1500.– mensili (assegni familiari non compresi) dal mese di ottobre 2022 fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione appropriata. La richiesta di provvigione ad litem così come il beneficio del gratuito patrocinio sono stati respinti. Le spese processuali di complessivi fr. 3000.– sono state poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore è tenuto a rifondere fr. 2400.– per ripetibili ridotte.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 gennaio 2025 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere dal 1° gennaio 2022 il contributo alimentare per la figlia, o in subordine, di ridurlo sempre a € 192.00 mensili. L'appello non è stato oggetto di notificazione a AO1.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le azioni indipendenti che riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia soggiacciono alla procedura semplificata (art. 295 CPC). Le relative sentenze sono impugnabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento che l'attore chiedeva di sopprimere o sospendere. Riguar-do alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 27 novembre 2024 (tracciamento postale dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe così scaduto domenica 12 gennaio 2025, salvo protrarsi al lunedì successivo a norma dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 13 gennaio 2025, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha constatato innanzitutto che sulla situazione finanziaria delle parti al momento della pattuizione del contributo approvato dall'autorità tutoria, “poco o nulla è dato di sapere”, ma ha ritenuto “lecito pensare” che il reddito del padre non fosse superiore a fr. 2500.– mensili pari all'ultimo stipendio netto da lui percepito “circa 12 anni” prima (ossia nel 2012). Egli ha quindi considerato “probabile” che il tenore di vita della famiglia durante la convivenza fosse garantito in gran parte dalla sostanza del padre, come affermato dalla madre durante il proprio interrogatorio. Il primo giudice, constatato che l'attore ha “di fatto” ammesso di non avere mai effettuato ricerche di lavoro dopo avere cessato l'attività lucrativa precedente, ma si è limitato a sostenere che a 53 an­ni non fosse evidente trovare un impiego nel suo settore di competenza (quello delle sponsorizzazioni sportive e della grafica) perché gli sarebbe stato impossibile intraprendere ricerche di lavoro in Svizzera a seguito di un'inchiesta penale durata dieci anni e conclusasi con un non luogo a procedere nel dicembre 2017 o nel 2019, ha rilevato che nel 2019 l'età dell'interessato (48 anni) non pregiudicava d'acchito la possibilità di un reinserimento professionale quanto meno in settori meno qualificati di quello di sua competenza, come nel ramo delle pulizie, della manovalanza, dei traslochi o della portineria. E, a suo parere, l'attore avrebbe potuto verosimilmente svolgere attività del genere alle dipenden­ze della società immobiliare della madre giacché “l'asserzione, secondo cui non egli avrebbe le necessarie competenze, contraddice quanto da lui allegato nelle sue osservazioni, in cui ha invece affermato che fino alla separazione si era sempre occupato dei lavori di giardinaggio, di manutenzione di miglioria del­l'immobile”. Ciò posto, per il primo giudice, l'attore ha dimostrato “una passività che poco si concilia con il senso di responsa­bilità e lo sforzo accresciuto richiesto” dai genitori.

 

                                         In circostanze siffatte, egli ha quindi imputato a AP1 un reddito ipotetico di fr. 3100.– mensili pari al salario minimo cantonale per impieghi non qualificati, cui ha aggiunto il reddito di fr. 1000.– mensili arrotondati ottenuto dalla locazione di quattro appartamenti in I______. Per contro il Pretore aggiunto non gli ha imputato altri introiti ipotetici, come pretendeva la convenuta, per la pigione di altri appartamenti perché questi “si trovano ancora in fa­se di ristrutturazione”, o per la sostanza che l'attore “avrebbe fittiziamente intestato alla di lui madre” con lo scopo di pregiudicare le spettanze alimentari della figlia, poiché tale circostanza non era stata dimostrata. In definitiva, il Pretore aggiunto, dopo avere quantificato il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 1215.– mensili corrispondente a quanto da lui allegato nelle conclusioni (€ 1300.00), ha accertato che questi ha una disponibilità potenziale di fr. 2885.– mensili, con cui può agevolmente far fronte al mantenimento della figlia. Donde la reiezione della petizione.  

 

                                         Per quanto attiene alla pretesa della convenuta volta ad aumentare il contributo alimentare a fr. 1500.– mensili dall'ottobre del 2021 fino al termine di una formazione appropriata, il Pretore aggiunto ha accertato che AO1 non dispone di eccedenza mensile da destinare al mantenimento della figlia e ha stabilito il fabbisogno minimo di quest'ultima in fr. 833.– mensili (minimo esecutivo fr. 600.–, spese abitative (quota del 20% di quelle della madre fr. 194.–, cassa malati LAMal e LCA fr. 71.–, costi telecomunicazione fr. 30.–, abbonamento Arcobaleno                                 

                                         fr. 88.–, materiale scolastico e gite fr. 50.– e quota imposte stimate fr. 50.–, dedotto l'assegno di formazione di fr. 250.–). Rammentato che nel caso in cui il reddito del debitore alimentare non coniugato e non affidatario supera il fabbisogno minimo suo e di quello del figlio minorenne, a quest'ultimo spetta quale “testa piccola” un terzo dell'eccedenza, il primo giudice ha ritenuto che la figlia, oltre al fabbisogno in denaro di fr. 833.– mensili, avrebbe diritto a un terzo dell'eccedenza paterna di fr. 2052.– (fr. 2885 ./. fr. 833.–) e quindi a un contributo di fr. 1517.– mensili (fr. 833.– + ⅓ di fr. 2052.–), ridotto tuttavia a fr. 1500.– mensili come richiesto dalla madre.

 

                                   3.   AP1 rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto della sua età al momento della litispendenza (__ anni), del suo stato di salute psico-fisico consecutivo a una procedura penale durata circa dieci anni e del fatto che non esercita più alcuna attività lucrativa da ormai 11 anni. Si duo­le che il primo giudice gli ha imputato un reddito ipotetico adottando parametri svizzeri, allorquando egli è stato costretto nel 2021 a lasciare l'abitazione familiare su ingiunzione dell'allora compagna e a trasferirsi in Italia dalla propria madre per contenere i costi della vita, e che ha riconosciuto alla figlia un terzo della sua potenziale eccedenza de­terminata sulla base di criteri teorici quantunque il suo tenore di vita risultante dagli atti lo vede persino impossibilitato a far fronte al proprio fabbisogno minimo. L'appellante ritiene inoltre la sentenza “scioccante” nel suo risultato poiché pone a suo carico un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili allorquando “di fatto” incas­sa ogni mese solo € 1077.00 a fronte di un fabbisogno minimo di € 1300.00, e ciò per di più con effetto retroattivo e – senza motivazione – anche dopo i 18 anni della figlia. Inoltre, egli soggiunge, da luglio 2024 il suo reddito è diminuito di € 450.00 a seguito della disdetta di uno dei contratti di locazione mentre da gennaio 2025 un'altra disdetta con gli farà mancare altri € 750.00.

 

                                         L'appellante sostiene poi di avere dimostrato di non essere riuscito a riprendere dal 2011 un'attività lucrativa per motivi indipendenti dalla sua volontà, di non avere praticamente mai iniziato l'attività della O______ S______ a causa di una procedura promossa dalla FINMA e di una rogatoria penale italiana tanto da costringerlo a chiudere la società alla fine del 2023, e di percepire attualmente dalle locazioni dei suoi appartamenti solamente € 1077.97 mensili. Egli afferma di far fronte al proprio ammanco solo con il sostegno della propria madre. A suo dire, alla sua età, una riconversione professionale “non appare esigibile”, neppure in Italia dove il procedimento penale non è ancora terminato. Ad ogni modo, per l'attore, un reddito ipotetico potrebbe essergli imputato solo sulla base di parametri italiani, ma comunque non superiore a € 800.00 con riferimento al “reddito di cittadinanza”. A suo avviso, l'alto tenore di vita presunto dal primo giudice “non è stato dimostrato durante l'istruttoria”, mentre la sua partecipazione alle spese dell'economia domestica durante la vita comune è stato possibile solo grazie al sostegno, del tutto volontario, di sua madre. Egli ritiene infine “arbitraria” l'aggiunta al contributo alimentare del terzo della sua “presunta” eccedenza così come l'estensione della durata dell'obbligo contributivo fino al termi­ne di una formazione appropriata della figlia, tanto più che non è dato di sapere se essa proseguirà gli studi dopo la maggior età. Sia come sia, egli epiloga, anche volendo considerare un reddito ipotetico di € 800.00 mensili, la figlia avreb­be diritto solo a un terzo dell'eccedenza di € 577.00, ossia € 192.00 mensili.

 

                                   4.   Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si dipar­te, di regola, dal reddito effettivo dei genitori. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 7; nelle cause di filiazione: I CCA, sentenza inc. 11.2021.89 del 27 settembre 2022 consid. 6).

 

                                         a)   Nella misura in cui l'appellante si limita a riprendere quasi testualmente il memoriale conclusivo e ribadire che per motivi indipendenti dalla sua volontà egli non ha più alcun'attività lucrativa dal 2011, che l'unico reddito suo attuale accertato nel corso dell'istruttoria è quello di € 1077.97 mensili ottenuto dalla locazione dei suoi appartamenti, che nel frattempo le sue entrate sono diminuite e sono destinate a ridursi ulteriormente, e che egli può far fronte al suo fabbisogno minimo di € 1300.00 mensili solo grazie al sostegno di sua madre, egli non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto fondata sull'imputazione di un reddito ipotetico da attività dipendente di fr. 3100.– mensili. Fuori tema, su tali argomentazioni non occorre dilungarsi.

 

                                         b)   Né, per motivare un appello, basta riaffermare che una riconversione professionale all'età di 51 anni alla litispendenza dell'azione non “appare esigibile” senza indicarne le ragioni e soprattutto senza confrontarsi con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo il quale quand'anche si ammettesse che procedura penale in cui l'attore è stato coinvolto è terminata nel 2019 (e non già nel 2017), l'età dell'interessato a quel momento (48 anni) non pregiudicava d'acchito la possibilità di un reinserimento professionale, tanto meno in settori semmai meno qualificati di quello di sua competenza. Del resto, se per un coniuge che durante la vita in comune ha rinunciato a esercitare un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia non vige più la presunzione secondo cui non si poteva pretendere da quel coniuge la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione aveva già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 147 III 308). Così, in virtù del nuo­vo orientamento, si presume adesso che anche per quel coniuge un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamen­te e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono quindi le circostanze del caso concreto, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.48 del 4 febbraio 2025 consid. 7b). Premesso ciò, non è dato di vedere perché tale presunzione non debba valere, a maggior ragione, in un caso di un genitore con obblighi alimentari che non si occupa della cura dei figli ma preferisca farsi mantenere dalla propria madre. L'età del debitore alimentare non è pertanto, da sola, un fattore dirimente né determinante. Per di più, l'appellante nemmeno ha dimostrato in che modo l'età avrebbe avuto un'effettiva incidenza nella ricerca e nella reperibilità di un'attività lucrativa. Ne segue che, al riguardo, la sentenza impugnata resiste alla critica.

 

                                         c)   Né, per l'imputazione di un reddito ipotetico, è di rilievo il fatto che l'attività della O______ S______ non sia praticamente mai iniziata, già per il fatto che l'attore non ha documentato, come gli incombeva, le ricerche di lavoro dal 2011 in altri settori economici né l'impossibilità di reperire ed esercitare un'altra attività meno qualificata tra quelle citate dal Pretore aggiunto (pulizie, manovalanza, traslochi o portineria), in particolare per conto della società immobiliare di sua madre. Allegare semplicemente l'esisten­za di una procedura penale in Ticino – senza chiarire nemmeno in questa sede se queste è terminata nel 2017 o nel 2019 – e una tuttora pendente in Italia ma omettendo di specificare quali effetti di tali procedimenti potevano ripercuotersi sulla ricerca di occupazioni in settore non qualificati non è, di gran lunga, sufficiente per dimostrare gli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione.

 

                                         d)   In questa sede l'appellante invoca, in modo generico, un impedimento alla ripresa di un'attività lucrativa a causa del proprio stato di salute psico-fisico “conseguente al procedimento che ha dovuto subire per circa dieci anni”. Se non che, al proposito, egli non fornisce alcun riscontro oggettivo sulle conseguenze sul suo stato di salute dei procedimenti penali. E ciò soprattutto in relazione con l'impossibilità di esercitare un'attività lucrativa nei settori indicati dal Pretore aggiunto. Sulla questione non occorre dilungarsi.

 

                                         e)   In definitiva, nella misura in cui l'appellante non ha dimostrato particolari problemi di salute né l'impossibilità per altri motivi di esercitare un'attività lucrativa, seppur in ambiti meno qualificati (RtiD II-2020 pag. 843 consid. 6b), e neppure ha documentato ricerche di un impiego, il fatto che egli abbia cessato di lavorare nel 2011 non costituisce un valido motivo per esonerarlo dal riprendere un'attività lucrativa. Ne discende che, al proposito, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   5.   Per quanto attiene all'ammontare del reddito ipotetico, l'appellante sostiene che si dovrebbe tenere conto dei parametri italiani e non stabilirlo in base al salario minimo nel Can­tone Ticino per impieghi non qualificati. Se non che, l'interessato non contesta di non poter lavorare per la F______ A______, di cui sua madre M______ F______ è presidente del consiglio di amministrazione e lui è membro con diritto di firma individuale, società immobiliare con sede e recapito a C______ presso il domicilio della genitrice (sulla notorietà delle risultanze del registro di commercio: DTF 150 III 212 consid. 2.2 con rinvii). Ne segue che il riferimento del primo giudice ai salari ticinesi è coerente con i suoi accertamenti.

 

                                         Non si disconosce che M______ F______ non ha, di principio, un dovere di assistenza verso gli abiatici se non alle condizioni dell'art. 328 cpv. 1 CC. AP1, per contro, come genitore, prima di aumen­tare il proprio tenore di vita, pranzando in vari ristoranti svizzeri e italiani, acquistando costose attrezzature sportive, rifacendo il campo da tennis della casa in I______ (doc. 9, in particolare operazioni del 7 aprile 2021) o acquistando una moto (doc. O, bonifici del 2 settembre 2022 e del 17 novembre 2023), ha l'obbligo legale di provvedere al debito mantenimento dei figli (art. 276 cpv. 2 CC). Né egli può rinunciare alla remunerazione del proprio lavoro (in particolare come membro del consiglio di amministrazione della F______ A______) né di regalare propri attivi alla madre, come la metà del fondo di B______ A______ (donazione del 27 dicembre 2017, doc. 6). Anzi, come si è detto, egli deve sfruttare al massimo la propria potenzialità di guadagno. In presenza di ristrettezze economiche, come quelle prospettate dal padre, le esigenze poste all'obbligo di sfruttare la capacità lucrativa del genitore debitore del contributo sono infatti particolarmente elevate (DTF 147 III 287 consid. 7.4, 137 III 118 consid. 3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_61/2025 del 6 giugno 2025 consid. 5.1).

 

                                   6.   L'appellante ritiene altresì arbitrario riconoscere alla figlia un terzo della sua “presunta” eccedenza. Se non che, egli pare disconoscere che il Pretore aggiunto ha semplicemente applicato la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui anche i figli di genitori non sposati hanno diritto – per principio – di partecipare alla suddivisione dell'eccedenza del genitore non affidatario (DTF 149 III 444 consid. 2.4 e 2.5 con rinvii). L'eccedenza rimanente dopo la copertura del fabbisogno minimo del genitore tenuto a versare il contributo di mantenimento e dei figli beneficiari va ripartita tra di loro nella proporzione di due a uno (DTF 149 III 449 consid. 2.7). La censura cade quindi nel vuoto. In definitiva, preso atto che l'appellante non contesta gli altri fattori accertati dal primo giudice per calcolare il contributo per M______ (fabbisogni, redditi di madre e figlia) e che non dimostra di non avere la possibilità di rilocare gli appartamenti per i quali gli è stata notificata la disdetta del contratto di locazione, il contributo di mantenimento stabilito dal Pretore aggiunto non desta il fianco a critiche.

 

                                   7.   AP1 contesta infine la durata del contributo fino al termine di una formazione appropriata della figlia poiché, oltre a non essere prevista dalla convenzione di mantenimento, nulla prova che essa proseguirà gli studi dopo la maggior età di modo che non è dato di sapere quale formazione essa seguirà né quale sarà il suo fabbisogno futuro. Così argomentando, egli misconosce però che di regola i contributi di mantenimento per figli minorenni, anche se sono giovani e non hanno ancora alcun piano di formazione, vanno stabiliti non solo fino al compimento dei 18 anni, bensì fino al termine di un percorso scolastico o professionali dei beneficiari (art. 277 cpv. 2 CC; DTF 139 III 401 consid. 3.2.2). E al riguardo questa Camera è finanche intervenuta d'ufficio integrando una decisione pretorile che non aveva previsto tale estensione (I CCA, sentenza inc. 11.2022.87 del 20 agosto 2024 consid. 4c). Ad ogni modo, qualora M______ dopo la maggiore età non dovesse proseguire una formazione regolare e continuativa, il padre potrà sempre chiedere la soppressione del contributo o rifiutarne la prestazione dimostrando che i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC non sono dati (DTF 144 III 193 consid. 2.2). In ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO1 per osservazioni.

 

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali, di fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Notificazione:

 

avv. PA1, B______;

avv. PA2, Ch______.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).