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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente |
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cancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa OR.2023.116 (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 16 agosto 2023 da
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(patrocinati dall'avv. PA1, A______)
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contro |
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visto l'appello del 26 maggio 2025 introdotto da AP2 e AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 aprile 2025 (inc. 11.2025.51),
giudicando ora sull'istanza cautelare contenuta nell'appello;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 aprile 2025 il Pretore del Distretto di Luga-no, sezione 3, ha respinto un'azione di rivendicazione della proprietà promossa il 16 agosto 2023 da AP2 e AP1 per ottenere l'immediata espulsione di AO1 e AO2 dallo stabile posto sulla particella n. 684 RFD di C______ e la riconsegna dello stabile medesimo. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 5000.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP2 e AP1 sono insorti a questa Camera con un appello del 26 maggio 2025 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro petizione. L'appello non è ancora stato notificato a AO1 e AO2 (inc. 11.2025.51).
C. Contestualmente all'appello AP2 e AP1 hanno chiesto a questa Camera di ordinare già in via cautelare a AO1 e AO2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente l'immobile con l'avvertenza dell'esecuzione effettiva per mezzo delle forze dell'ordine in caso di inosservanza e della facoltà da parte loro di esigere il risarcimento dei danni in caso di inadempimento. Non sono state sollecitate osservazioni all'istanza.
Considerando
in diritto: 1. Relativamente alla competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari, la prassi di Camera prevedeva che tale competenza rimanesse – tranne ove l'istanza cautelare riguardasse una causa portata direttamente in appello oppure che l'appello fosse diretto contro un decreto cautelare del primo giudice – al Pretore, anche se la sentenza di merito era oggetto di impugnazione (da ultimo: sentenza inc. 11.2023.91 del 23 agosto 2023). In una recente decisione, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito nondimeno che la competenza funzionale per statuire su provvedimenti cautelari chiesti in appello è dello stesso tribunale d'appello davanti al quale è pendente la causa di divorzio (sentenza 5A_435/2023 del 21 novembre 2024, in: RSPC 2025 pag. 169). Sapere se, oltre che nelle procedure del diritto di famiglia, la competenza funzionale dell'autorità giudiziaria superiore si estenda a qualsiasi istanza cautelare o se nelle altre materie questa rimanga ancora al Pretore può rimanere indeciso. Come si vedrà in appresso, per vero, il destino dell'istanza cautelare in esame appare segnato.
2. Nella fattispecie AP2 e AP1 giustificano l'adozione del provvedimento cautelare in questione perché, a mente loro, la decisione impugnata è arbitraria e perché in appello la durata della procedura si prospetta lunga. Essi adombrano così il rischio di un danno difficilmente riparabile alla luce della “disastrosa situazione finanziaria dei convenuti”, i quali “hanno dimostrato con il loro atteggiamento di essere insolventi”, così come in ragione dei danni che costoro “hanno causato e continueranno a causare” ai legittimi proprietari.
3. Per ottenere provvedimenti cautelari un istante deve rendere verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC) e che la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC). Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, l'emanazione di provvedimenti cautelari soggiace ai seguenti cinque presupposti cumulativi:
a) la parvenza di buon diritto insita nella pretesa sostanziale,
b) la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,
c) il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,
d) l'urgenza e
e) il rispetto del principio della proporzionalità
(da ultimo: sentenza inc. 11.2021.9 del 28 aprile 2025 consid. 5 con rinvii; v. anche RtiD II-2022 pag. 692 consid. 6; II-2016 pag. 642). Difficilmente riparabile, in particolare, è un pregiudizio cui non si potrà più rimediare – o rimediare appieno – nemmeno con una decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1, 143 III 416 consid. 1.3 con richiami, 142 III 798 consid. 2.2). Per chi chiede l'adozione di provvedimenti cautelari, in definitiva, il pregiudizio si riconduce al fatto che senza il provvedimento richiesto il richiedente si troverebbe leso nella sua posizione giuridica di merito (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2).
4. In concreto il provvedimento cautelare chiesto dagli istanti costituisce una misura provvisoria di esecuzione anticipata, poiché tende a ottenere in via provvisionale l'esecuzione della pretesa oggetto della domanda di merito (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_227/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 1 con rinvii). E tale provvedimento esplica un effetto praticamente definitivo, dato che con l'espulsione dei convenuti dall'immobile la controversia perde ogni interesse per le parti. Esso pertanto tocca in modo particolarmente incisivo la situazione giuridica dei convenuti e va sottoposto pertanto a condizioni più rigorose (DTF 138 III 381 consid. 6.4, 131 III 476 consid. 2.3).
Premesso ciò, nella fattispecie le probabilità di successo non appaiono nettamente superiori a quelle di sconfitta, nel senso che l'esito dell'azione introdotta dagli attori rimane sostanzialmente aperto. Quanto all'urgenza, la quale è data in generale allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi inconvenienti il cui sussistere, durante la causa di merito, potrebbe alterare una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa ultimata (RtiD II-2022 pag. 692 n. 32c consid. 6a con rinvii), gli istanti non spiegano perché essa sia sopraggiunta solo in appello.
Per di più, relativamente al rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, gli istanti ne affermano gli estremi, ma non allegano quale pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe causato loro. Certo, essi fanno valere una “disastrosa situazione finanziaria” dei convenuti, ma per tacere del fatto che agli atti non risultano riscontri oggettivi in proposito, gli appellanti non illustrano perché a due anni dall'introduzione dell'azione essi sarebbero esposti oggi al rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, mentre l'occupazione di un immobile senza pagare il debito corrispettivo ancora non basta per rendere verosimile un rischio d'insolvenza. Il tutto senza dimenticare che, trattandosi di un provvedimento provvisorio di esecuzione anticipata suscettibile di avere effetti praticamente definitivi, agli istanti incombeva un'accresciuta esigenza probatoria quanto alla difficile riparabilità del pregiudizio. Ne segue, in definitiva, che nel caso specifico non soccorrono, a un sommario esame, i requisiti per emanare a questo stadio del procedimento una misura cautelare.
5. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problemi di ripetibili, AO1 e AO2 non essendo stati chiamati a esprimersi sull'istanza cautelare.
6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza cautelare è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico degli istanti in solido.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).