Incarto n.
13.2003.2

Lugano

12 aprile 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

 Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare nella procedura di ricusazione arbitrale promossa con istanza del 12 febbraio 2003 da

 

                                         __________, __________

                                         (patrocinata dall'__________, __________)

 

                                         nei confronti dell'arbitro

 

                                         __________, __________, designato da

 

 

__________, __________

(patrocinato dall'__________, __________);

 

 

                                        

premesso che con sentenza del 28 marzo 1997 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto il 21 ottobre 1978 a __________ (__________) da __________ e __________;

 

rilevato che nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio, parzialmente omologata dal primo giudice, le parti hanno riservato l'esclusiva competenza di un tribunale arbitrale per sindacare l'interpretazione, la validità e l'applicazione della convenzione medesima;

 

ricordato che, sorte divergenze fra gli ex coniugi circa l'indicizzazione della rendita vitalizia in favore dell'ex moglie, il 18 dicembre 2002 quest'ultima ha dato avvio al procedimento arbitrale, nominando quale arbitro __________ di __________, mentre il 14 gennaio 2003 __________ ha designato quale arbitro, da parte sua, __________ di __________;

                                        

rammentato che il 12 febbraio 2003 __________ si è rivolta a questa Camera, postulando la ricusazione dell'arbitro __________ e l'assegnazione di un termine di 30 giorni affinché __________ fosse tenuto a sceglierne un altro;

 

preso atto che nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2003 __________ ha proposto di respingere l'istanza e che __________ ha chiesto finanche di dichiarare l'istanza temeraria;

                                        

appurato che l'11 marzo 2003 __________ e __________ hanno informato questa Camera di avere intavolato colloqui per giungere a una composizione stragiudiziale sul merito del contenzioso;

 

stabilito che con lettera del 12 gennaio 2004 __________ ha annunciato l'intervenuto accordo, ciò che rendeva l'arbitrato “senza oggetto” e comportava lo stralcio del procedimento in esame, le parti rimettendosi al prudente criterio della Camera quanto alle spese e alle ripetibili;

 

constatato che il 20 gennaio 2004 __________ ha confermato di aderire allo stralcio dell'istanza di ricusazione;

 

osservato che, interpellate dal giudice delegato, le parti hanno concordemente comunicato il 5 aprile 2005 di rinunciare a indennità per ripetibili;

 

accertato che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli siccome priva d'interesse giuridico;

 

ritenuto che non è il caso di riprodurre in questa sede l'accordo stipulato dalle parti (per altro neppure comunicato alla Camera nella sua integralità), come chiede l'istante, il presente decreto avendo mero carattere dichiarativo;

 

considerato che, ciò posto, si giustifica eccezionalmente di soprassedere al prelievo di tasse e spese, mentre in materia di ripetibili non v'è motivo per scostarsi dalla libera pattuizione delle parti;

 

 

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'istanza di ricusa è dichiarata priva d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– , ;

– , ;

– , .

 

 

 

 

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La segretaria