Incarto n.
13.2004.8

Lugano,

15 settembre 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

 Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare sull'istanza del 4 agosto 2004 presentata da

 

 

ISTA1

(patrocinato dal lic. iur. __________,

RAPP1)

 

 

chiedente che sia dichiarato esecutivo il lodo emanato il 30 settembre 2000 dall'arbitro unico arch. __________, __________, nella causa promossa contro l'istante con petizione del 2 ottobre 1998 da

 

 

 

e __________ CONV1

 

 

in merito a pretese derivanti dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione e dalla manutenzione delle particelle n. 1602 e 2364 RT (ora particella n. 1130 RT) di __________, come pure della particella n. 872 RFD di __________, oltre che dagli investimenti profusi in tali immobili;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che, chiamato a statuire su pretese derivanti dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione e dalla manutenzione delle particelle n. 1602 e 2364 RT (ora particella n. 1130 RT) di __________, come pure della particella n. 872 RFD di __________, oltre che dagli investimenti profusi in tali immobili, l'arbitro unico arch. __________ ha fissato in complessivi fr. 67 790.15 la spettanza di ISTA1 nei confronti della madre CONV1, in

                                         fr. 29 035.35 quella di ISTA1 nei confronti del fratello CONV1 e in fr. 99 971.80 quella di CONV1 nei confronti della madre CONV1;

 

                                         che con istanza del 4 agosto 2004 ISTA1 ha invitato questa Camera a certificare la forza esecutiva del lodo;

 

                                         che il giudice delegato della Camera ha impartito ad CONV1 e CONV1, il 9 agosto 2004, un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni, avvertendoli che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come rinuncia a contestazioni;

 

                                         che nulla è pervenuto a tutt'oggi da parte loro;

 

e considerando

 

in diritto:                        che giusta l'art. 44 cpv. 1 CIA (RS 279 = RL 3.3.2.1.5) su richiesta di una parte l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA dichiara esecutivo, come una sentenza ordinaria, un lodo verten­te su qualsiasi pretesa compromettibile (art. 5 CIA) qualora le parti abbiano accettato il lodo formalmente (lett. a), non sia stato interposto un tempestivo ricorso per nullità (lett. b), non sia stato attribuito effetto sospensivo a un ricorso per nullità introdotto in tempo utile (lett. c) oppure un eventuale ricorso per nullità sia divenuto privo di oggetto o sia stato respinto (lett. d);

 

                                         che l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA è, nel Cantone Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sull'arbitrato: RL 3.3.2.1.6), la quale statuisce applicando la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 3 cpv. 2 del decreto medesimo, con rinvio all'art. 360 CPC);

 

                                         che in concreto la decisione prodotta è effettivamente un lodo arbitrale (non un semplice referto di arbitratore né una decisione provvisionale o interlocutoria), emesso a termini di equità, e che l'oggetto della contestazione rientrava senza dubbio nella libera disponibilità delle parti;

 

                                         che contro tale lodo CONV1 e CONV1 hanno esperito il 30 ottobre 2000 un ricorso per nullità, il quale tuttavia è stato respinto da questa Camera con sentenza del 15 novembre 2001 (inc. 11.2000.134);

 

                                         che quest'ultima sentenza non è stata impugnata sul piano federale ed è pertanto passata in giudicato;

 

                                         che, ciò premesso, le condizioni disposte dall'art. 44 cpv. 1 CIA sono date e il lodo dev'essere dichiarato esecutivo alla stregua di una sentenza ordinaria, con relativa menzione in calce all'esemplare prodotto (art. 44 cpv. 2 CIA);

 

                                         che gli oneri processuali vanno a carico dell'istante, CONV1 e CONV1 non essendosi opposti alla dichiarazione di esecutività e non potendo quindi essere considerati soccombenti (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il lodo emesso fra le parti il

                                         30 settembre 2000 dall'arbitro unico arch. __________ è dichiarato esecutivo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–,;

–;

–.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria