Incarto n.
13.2007.2

Lugano,

9 agosto 2007/rgc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

vista la richiesta di collaborazione del 19 aprile 2007 presentata dal tribunale arbitrale composto degli avvocati IS 1, __________, chiamati il 1° dicembre 2006 da

 

 

  IS 1  () e

 IS 2

 

a dirimere il contenzioso che li oppone nell'ambito dell'eredità lasciata da __________ (1921-2006), cittadino italiano con ultimo domicilio a __________;

 

                                         premesso che con patto d'arbitrato del 1° dicembre 2006 PI 1 (1929), vedova fu __________, e PI 2 (1954), figlio del medesimo, hanno affidato agli arbitri IS 1 il compito di determinare come vadano suddivisi tra loro, unici eredi legittimi, gli averi lasciati da __________, tenuto conto delle proprietà immobiliari in Italia;

 

                                         preso atto che con istanza del 19 aprile 2007 gli arbitri hanno po­stulato davanti a questa Camera – in virtù dell'art. 184 cpv. 2 LDIP – l'escussio­ne del testimone TE 1, __________, già direttore della __________ (ora __________) di __________, da loro citato infruttuosamente a comparire il 12 aprile 2007 per essere sentito il 19 aprile successivo nello studio dello stesso __________ RA 2;

 

                                         ricordato che con ordinanza del 23 aprile 2007 il presidente di questa Camera ha invitato gli arbitri a corredare l'istanza di un breve esposto dei fatti, del questionario contenente le domande da rivolgere a TE 1 e di una dichiarazione in cui le parti, documentando la loro legittimazione di unici eredi legittimi fu __________, dichiarassero di liberare il testimone dal segreto bancario per tutto quanto riguardava le relazioni da lui avute con il defunto (applicazione analogica della Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, del 7 giugno 1968: RS 0.274.161);

 

                                         accertato che con lettera del 7 agosto 2007 gli arbitri comunicano a questa Camera di aver potuto sentire quello stesso giorno TE 1 in qualità di testimone alla presenza delle parti e di loro legali, sicché l'istanza di collaborazione può essere stralciata dai ruoli;

 

                                         stabilito che nelle circostanze descritte l'istanza in rassegna è effettivamente caduca (art. 351 cpv. 1 CPC) e che rimane da statuire unicamente sull'addebito degli oneri processuali;

 

                                         rammentato che, trattandosi di una procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 5 cpv. 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale: RL 3.3.2.1.6), tali oneri vanno posti per principio a carico di chi li ha provocati (art. 72 PC per analogia);

 

                                         ritenuto che in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale precetto, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta in ossequio all'art. 25 cpv. 2 LTG;

 

 

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'istanza di collaborazione è dichiarata senza oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 100.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 150.–

                                         da anticipare dagli arbitri, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    e   ;

–  , , per  e .

 

 

terzi implicati

 TE 1  

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.