Incarto n.
10.1995.58

Lugano

29 novembre 2004/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney–Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini

 

 

chiamata a giudicare la petizione proposta direttamente in appello il 10 agosto 1992 da

 

 

_____________,

_____________,

_____________,

(tutti rappr. da _____________)

 

 

contro

 

 

 

_____________,

_____________,

_____________, /Italia

(tutti rappr. da _____________)

 

 

 

vista la domanda riconvenzionale di data 16 agosto 1993 di __________ e di __________ SA;

 

vista la riconvenzione 22 novembre 1993 di __________ S.r.l.;

 

richiamati gli atti istruttori compiuti, segnatamente:

–   l’audizione 7 dicembre 1992 di tre testi,

–   l’interrogatorio formale 12 maggio 1993 di __________, __________ e __________;

–   il richiamo dall’IPI;

 

sospesa la causa una prima volta con ordinanza 13 febbraio 1995 e una seconda volta il 31 marzo 2004;

 

preso atto della comunicazione 26 novembre 2004 sottoscritta dai patrocinatori di tutte le parti con la quale comunicano alla Camera la conclusione di un accordo stragiudiziale che mette fine alle vertenze riferibili alla presente causa di cui chiedono lo stralcio;

 

considerato che in quest'ambito transattivo le parti hanno altresì convenuto di compensare le ripetibili, assumendosi ognuna le spese già anticipate;

 

richiamati gli art. 148 e segg., nonché l’art. 352 CPC,

 

 

decreta:                    1.   La causa civile dipendente da petizione 10 agosto 1992 di __________, __________ SA e __________ SA, da riconvenzione 16 agosto 1993 di __________ e di __________ SA nonché da riconvenzione 22 novembre 1993 di __________ S.r.l. (inc. 10.1995.58) è stralciata dai ruoli.

 

                                    2.   Le spese in fr. 510.– e la tassa di giustizia fissata in fr. 1'890.– è caricata agli attori in ragione di 2/3 e ai convenuti per il rimanente.

                                         §    Il saldo attivo sarà restituito alle parti tenuto conto dei rispettivi anticipi.

                                          Le ripetibili sono compensate.

 

                                    3.   Intimazione:

 

–;

–.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            Il segretario