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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 21 novembre 1996 da
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__________ ora __________
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contro |
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__________
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'562'074.95 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l’istruttoria di causa;
preso atto che le parti, dopo la produzione dei rispettivi allegati conclusionali, hanno rinunciato al dibattimento finale;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con scritto 13 gennaio 1992 (doc. _), preannunciato telefonicamente, __________, a nome di __________ Ltd, si è rivolto alla succursale di __________ del __________ per la concessione di un credito di DM 15'000'000.-, offrendo a quel momento a titolo di garanzia la polizza vita a premio unico n. __________ di DM 20'500'000.- (contraente e beneficiaria: __________ Ltd; persona assicurata: __________; capitale assicurato: DM 21'000'000.-; rendita annuale: DM 1'365'000.-; durata: 5 anni) allestita il 2 dicembre 1991 dalla __________, da lui allegata in copia, e preavvisando già a quel momento che nei giorni successivi la polizza le sarebbe stata trasmessa direttamente da parte della compagnia d'assicurazioni.
In occasione dell'incontro avvenuto a __________ il 28 gennaio 1992 il procuratore della compagnia d'assicurazione __________, oltre a consegnare l'originale della polizza (doc. _), già formalmente costituita a pegno alla banca in data 15 gennaio 1992 (doc. _) -costituzione in pegno che è stata prontamente notificata alla compagnia d'assicurazione con il formulario 14 gennaio 1992, da lei regolarmente controfirmato a conferma del ricevimento (doc. _)- ha consegnato al funzionario dell'istituto di credito __________ la lettera 16 gennaio 1992 (doc. _), con cui la __________ confermava tra l'altro l'avvenuto pagamento del premio unico e il valore di riscatto della polizza, che a quel momento era di DM 19'523'450.-.
B. Esperite le necessarie pratiche, il comitato crediti della banca, con contratto 26 marzo 1992 (doc. _), ha concesso a __________ Ltd il credito in questione, sotto forma di un mutuo fisso di fr. 13'800'000.- e di un credito in conto corrente di fr. 1'000'000.-, somme che in seguito sono state erogate.
C. Il 6 febbraio 1996, dopo che __________ Ltd aveva provveduto a disdire il credito per il 30 novembre 1995 (doc. _ e AC), termine che in seguito è stato prorogato dalla banca a varie riprese fino al 5 febbraio 1996 (doc. _), __________, confrontato con la concreta eventualità che la banca procedesse di sua iniziativa al riscatto della polizza, si è presentato a __________ ed ha infine dovuto confessare ai rappresentanti dell'istituto di credito che il premio unico in realtà non era stato pagato e che di conseguenza il pegno era privo di valore.
La banca ha quindi provveduto a chiudere i vari conti intestati a __________ Ltd, compensandone gli averi (doc. _): a quel momento ne risultava un'esposizione creditizia di complessivi fr. 12'241'200.- (valuta 14 febbraio 1996, cfr. doc. _).
D. L'8 febbraio 1996 i rappresentanti della banca si sono recati presso la sede della __________ per chiarire ciò che era successo. Quest'ultima ha ben presto scoperto che la polizza in questione e tutte le comunicazioni alla banca relative alla sua messa in pegno, erano state abusivamente allestite dal suo procuratore __________, il quale è stato immediatamente denunciato per truffa.
Il 3 ottobre 1996 l'inchiesta penale è stata tuttavia archiviata (atto 43 dell'incarto penale richiamato) a seguito della morte di __________, avvenuta il 16 aprile 1996 (doc. _).
E. Con la petizione in rassegna il __________ (doc. _)- ha chiesto la condanna della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita -ora __________ Ltd (doc. _)- al pagamento di fr. 12'562'074.95 oltre interessi, pari agli importi non ancora restituiti __________ Ltd (fr. 12'520'074.95, valuta 30 giugno 1996, cfr. doc. _), alle spese interne dell'attrice (fr. 12'000.-) ed alle spese legali preprocessuali (fr. 30'000.-), rimproverando in sostanza alla compagnia d'assicurazione di averla indotta, sulla base di una garanzia rivelatasi in realtà priva di valore, a concedere un mutuo milionario a __________ Ltd. A suo giudizio, la convenuta era pertanto tenuta a versarle il valore di riscatto della polizza rispettivamente a risarcire il danno derivatole dalle apparenze fallaci suscitate.
F. La convenuta si è opposta alla petizione, declinando ogni sua responsabilità. Essa ha innanzitutto contestato l'esistenza di un valido contratto di assicurazione con __________ Ltd rispettivamente la sua valida messa in pegno: l'attrice non poteva pertanto vantare alcun diritto nei suoi confronti, difettandole oltretutto la buona fede. Vista la grave concolpa imputabile alla banca, sia per aver concesso alla leggera il credito a __________ Ltd, sia per non averne preventivamente esatta la restituzione da quest'ultima oppure da __________, nemmeno poteva entrare in considerazione una sua responsabilità fondata sulla fiducia per le apparenze suscitate o per atto illecito (art. 55 e 722 CO), tanto più che in ogni caso essa poteva porre in compensazione la pretesa derivante dal mancato pagamento del premio.
G. Nei successivi allegati scritti le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di controparte.
H. In sede conclusionale l'attrice, preso atto di un parziale rimborso del mutuo da parte di __________ Ltd a seguito di una causa promossa negli Stati Uniti (fr. 3'490'200.-) e delle spese legali sopportate nell'ambito di quel procedimento (fr. 49'613.30), ha ridotto le sue pretese a complessivi fr. 9'121'488.25 oltre interessi ed accessori, precisando che le sue richieste si fondavano sulla responsabilità fondata sulla fiducia e meglio per le aspettative risvegliate e le errate informazioni ricevute, rispettivamente sull'art. 722 CO. La convenuta, dal canto suo, ha puntualizzato che l'attrice non poteva prevalersi dell'apparenza suscitata dalla polizza, non essendo assolutamente date le premesse per far capo all'art. 18 cpv. 2 CO, in particolare la sua buona fede, tanto più che la pretesa era compensata dal mancato pagamento del premio; d'altro canto, l'assenza del danno e del necessario nesso causale escludevano una sua eventuale responsabilità ex art. 55 e 722 CO.
considerando
in diritto:
1. L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che nel corso del 1991 __________, responsabile del ramo estero della convenuta, venne contattato da un cliente italiano che gli prospettò l'intenzione di investire un'importante somma di denaro, auspicando tuttavia che la sua identità non figurasse da nessuna parte (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 2, 10.2.1996 p. 2-4 e 13.2.1996 p. 1-3; cfr. pure verbale d'interrogatorio __________ 20.2.1996 p. 2 e 5). Egli prese dunque contatto con __________, suo precedente collaboratore in Germania, e insieme concordarono di far allestire presso la convenuta una polizza assicurativa a premio unico a nome di una società terza e in seguito di cederla in pegno a una banca per ottenerne un credito. Nel febbraio 1992 __________ chiese pertanto al funzionario __________, responsabile all'interno della convenuta dell'ufficio competente per la compilazione delle polizze, di preparare la polizza in questione, sottoponendogli una proposta sottoscritta dalla società dell'isola di Man __________ Ltd -proposta ritrovata nella mappetta beige negli atti dell'incarto penale richiamato presso il Ministero pubblico- (verbale d'interrogatorio __________ 12.2.1996 p. 2). __________ ha quindi provveduto ad allestire la polizza n. __________, per altro retrodatata al 2 dicembre 1991 (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 2), consegnandola fisicamente nelle mani di __________. Questi, invece di attendere che il premio unico fosse pagato, su richiesta di __________, si è ben presto attivato per far sì che la polizza venisse accettata in pegno dalla succursale di __________ dell'attrice, ritenendo che il pagamento da parte del cliente italiano sarebbe comunque avvenuto in seguito, prima della concessione del credito (cfr. verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 3, 10.2.1996 p. 5 e 27.2.1996 p. 2), ciò che però non è stato il caso.
2. Per sbaragliare il campo da possibili dubbi, occorre innanzitutto premettere che la polizza in questione, pur avendo le parvenze di una polizza valida (cfr. a questo proposito il consid. 3.1), in realtà non lo era, e ciò già per il semplice fatto che la proposta d'assicurazione che ne stava alla base non era stata a suo tempo sottoposta agli organi della convenuta preposti alle verifiche in merito alla titolarità del cliente rispettivamente all'origine del denaro investito e soprattutto non era stata oggetto del necessario esame sul rischio -in pratica, la quinta fase della procedura per la conclusione di una polizza a premio unico indicata a p. 5 della perizia assicurativa __________ (cfr. pure il verbale d'interrogatorio __________ 14.2.1996 p. 1); in ogni caso non risulta che essa, né a quel momento, né in seguito, sia stata accettata dalla compagnia d'assicurazioni -la convenuta non ha per il resto preteso che la sua accettazione potesse essere avvenuta tramite lo stesso __________, che comunque non era competente in tal senso.
3. Stabilito che la polizza in questione non era valida, si tratta in primo luogo di esaminare se l'attrice non possa eventualmente prevalersi del fatto che la convenuta e __________ Ltd si fossero concordate di creare unicamente le apparenze di un contratto di assicurazione quando esse non volevano in realtà che esso esplicasse i suoi effetti giuridici. Si tratta in sostanza di accertare se l'attrice possa vantare una qualche pretesa dal fatto che il contratto di assicurazione fosse simulato ai sensi dell'art. 18 CO (circostanza di fatto per altro pacificamente ammessa dalla convenuta in sede conclusionale, cfr. p. 12).
3.1 Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, nel caso di specie le premesse per far capo all'art. 18 cpv. 2 CO, norma in virtù della quale il debitore non può opporre al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto l'eccezione di simulazione -e nemmeno altre eccezioni, ad es. quella dell'invalidità del credito oggetto del riconoscimento scritto (cfr. Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, N. 264 ad art. 18 CO)-, sono senz'altro date.
Non è innanzitutto vero che la polizza assicurativa sia stata messa a disposizione dell'attrice solo dopo che essa aveva già accettato di concludere il contratto di costituzione del pegno (Jäggi/Gauch, op. cit., N. 246 ad art. 18 CO), gli atti di causa avendo al contrario provato che una copia della stessa era già stata allegata alla richiesta di concessione del credito del 13 gennaio 1992 (cfr. doc. _). Nulla permette inoltre di ritenere -a parte la circostanza, sospetta solo con il senno di poi, che __________ fosse semplicemente un procuratore- che l'attrice non fosse in buona fede in merito alla validità della polizza: in effetti la polizza in questione era stata pacificamente redatta su carta originale della convenuta e riportava gli abituali numeri di controllo in basso a sinistra; le persone che risultavano averla sottoscritta erano quelle normalmente abilitate a farlo e le firme ivi riportate erano autentiche; tutte le comunicazioni all'indirizzo della banca, sia quelle precedenti alla concessione del credito (ad es. doc. _), sia quelle successive (ad es. doc. _, la lettera 19 novembre 1992 ritrovata nella mappetta beige negli atti dell'incarto penale richiamato presso il Ministero pubblico), concernenti in particolare la conferma di precedenti scritti o comunicazioni (doc. _) rispettivamente il valore di riscatto (doc. _), recavano accanto alla firma di __________ quella di non meno di 5 funzionari della convenuta con i necessari poteri di firma; la convenuta aveva infine sempre e puntualmente dato riscontro alle telefonate e agli scritti indirizzati dall'attrice. Nessuna circostanza poteva in definitiva far sospettare che si potesse trattare di un falso.
3.2 In conseguenza di quanto precede, la banca attrice dovrebbe dunque essere trattata come se la polizza fosse effettivamente vera, così che essa potrebbe di principio pretendere dalla convenuta, siccome espressamente autorizzata dal contratto di messa in pegno con __________ Ltd (art. 906 CC, doc. _) nonché da quello di concessione del credito (doc. _), il pagamento del valore di riscatto della polizza (art. 90 cpv. 2 LCA).
Nel caso concreto, però, l'attrice non può far valere alcuna pretesa contrattuale nei confronti della convenuta: in effetti, nell'ipotesi in cui la polizza fosse valida, la convenuta, che a questo momento non ne ha ancora incassato il premio unico, può senz'altro opporre in compensazione a tale pretesa il premio non incassato da __________ Ltd, come previsto dall'art. 18 cpv. 3 LCA.
4. Esclusa così l'esistenza di una responsabilità contrattuale della convenuta, si tratta ora di esaminare se essa non sia eventualmente innescata per altri motivi, segnatamente per il fatto che l'attrice era stata a suo tempo indotta a ritenere che il contratto d'assicurazione, le cui pretese sono poi state costituite in pegno, fosse valido e il suo premio pagato; in altre parole, se non entri in considerazione una sua responsabilità delittuale.
4.1 In sede conclusionale la parte convenuta ha di principio ammesso la sua responsabilità per atti illeciti, riferendosi all'art. 55 CO (cfr. conclusioni p. 14, salvo poi formulare alcune riserve in merito all'esistenza del danno rispettivamente del nesso causale, che verranno passate in rassegna nel prosieguo di questo esposto). Stante la qualifica di organo di fatto attribuibile al funzionario __________ -l'istruttoria ha in effetti provato che egli all'interno della società disponeva di una grande considerazione e che di fatto veniva considerato alla stregua di un vero e proprio direttore (cfr. il verbale d'interrogatorio __________ 17.2.1996 p. 2 e 3, ove l'interrogato riferisce che "con Direzione intendo dire in particolare i signori __________ e __________ … Nessuno sarebbe andato contro di loro" e ancora, in sede testimoniale a p. 8, "__________ aveva nella __________ ampia libertà")- potrebbe però entrare in considerazione anche la disposizione dell'art. 718 cpv. 3 vCO rispettivamente 722 CO (norma speciale rispetto all'art. 55 cpv. 2 CC, cfr. Watter, Basler Kommentar, N. 17 ad art. 722 CO).
4.1.1 Se la convenuta ha ritenuto di riconoscere di principio la sua responsabilità, è perché, per sua stessa ammissione (conclusioni p. 14), il suo funzionario __________ aveva pacificamente contribuito a creare le apparenze fallaci in relazione al credito oggetto della polizza assicurativa (sulla natura giuridica della responsabilità fondata sulla fiducia per le apparenze create: cfr. DTF 120 II 331 consid. 5a, 124 III 297 consid. 6a; cfr. pure la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 5), laddove aveva fatto credere, contrariamente al vero, non solo che la polizza in questione era valida, ma anche che il suo premio era stato pagato (doc. _), segnatamente inducendo il collega __________ ad allestire una polizza che egli sapeva falsa, raccogliendo astutamente le firme degli altri collaboratori in occasione degli scritti all'indirizzo dell'attrice, rispettivamente intercettando le richieste scritte provenienti da quest'ultima (conclusioni p. 14, con riferimento ai § 8 e 9 a p. 4).
Tutto ciò è stato in definitiva possibile a seguito della totale inadeguatezza dell'organizzazione e dell'assoluta mancanza di controlli all'interno della convenuta (cfr., a questo proposito, teste __________ p. 6 e __________ p. 5; più vago il teste __________ p. 9) nonché della superficialità dimostrata dai funzionari della convenuta stessa.
4.1.1.1 Quanto all'allestimento della polizza, la convenuta era perfettamente cosciente del rischio che poteva risultare dalla possibilità di emettere in originale una polizza vita a premio unico come quella qui in esame prima che il premio fosse stato pagato, tanto più che la stessa, contenendo parametri particolari, nemmeno poteva essere inserita nel supporto informatico (verbale d'interrogatorio __________ 12.2.1996 p. 2, teste __________ p. 6, teste __________ p. 3), ritenuto oltretutto che sarebbe stata in ogni caso registrata nella contabilità solo dopo l'avvenuto pagamento del premio. Alla fine degli anni Ottanta o all'inizio degli anni Novanta la convenuta aveva dunque provveduto ad emanare una direttiva che vietava di allestire tali polizze, se non dopo l'avvenuto pagamento del premio unico (teste __________ p. 3 e __________ p. 5; il teste __________ p. 3 ricorda di aver imposto che su tali polizze fosse indicato il termine "specimen" o simili): sennonché, la stessa è stata sistematicamente disattesa, tanto è vero che il funzionario __________, su richiesta sia del direttore __________ (che si ricorda di averlo fatto in due occasioni, testimonianza p. 3-4) sia di __________ (teste __________ p. 6) aveva continuato, suo malgrado (verbale d'interrogatorio __________ 17.2.1996 p. 2 e 3), ad allestirne per importi anche superiori (in un'occasione venne addirittura allestita, secondo queste modalità, una polizza di 30 mio di ECU e in seguito altre 2 polizze di 10 mio di franchi, i cui premi vennero per altro regolarmente pagati; cfr. verbale d'interrogatorio __________ 24.2.1996 p. 5 e 27.2.1996 p. 2 e teste __________ p. 2), cosicché, oltre a quello qui in esame, è stato possibile scoprire altri 9 casi di polizze rimaste ancora in sospeso (polizza n. __________ con premio unico di US$ 2'500'000.- ritrovata nella mappetta beige negli atti dell'incarto penale richiamato presso il Ministero pubblico, la polizza n. __________ di DM 3'000'000.- (documentazione richiamata I) nonché le polizze sequestrate dal Ministero pubblico n. __________ di DM 2'000'000.- (doc. _ dell'incarto penale), n. __________ di DM 11'623'000.- (doc. _ dell'incarto penale), n. __________ (sic !) di DM 12'663'573.- (doc. _ dell'incarto penale), n. __________ di US$ 5'450'000.- (doc. _ dell'incarto penale), n. __________ di DM 19'226'740.- (doc. _ dell'incarto penale), n. __________ di ECU 4'182'050.- (doc. _ dell'incarto penale), n. __________ di DM 9'003'372.- (doc. _ dell'incarto penale), cfr. verbale d'interrogatorio __________ 12.2.1996 p. 7-8, 17.2.1996 p. 3 e 5-7; cfr. pure lettera 15.2.1996 allegata al verbale d'interrogatorio __________ 14.2.1996), ritenuto che una di queste è stata persino ritrovata presso l'abitazione del direttore __________ (doc. _, teste __________ p. 4). A ragione, dunque, __________ aveva confermato che a quel tempo l'allestimento di polizze a premio unico ancor prima del pagamento del relativo premio non era assoutamente una prassi insolita all'interno della convenuta (verbale d'interrogatorio __________ 10.2.1996 p. 3, 12.2.1996 p. 2, 24.2.1996 p. 5 e 27.2.1996 p. 2 e 6; verbale d'interrogatorio __________ 17.2.1996 p. 2; teste __________ p. 6-8; teste __________ p. 2) e ciò almeno fino al 1994 o 1995 (verbale d'interrogatorio __________ 10.2.1996 p. 4; cfr. pure il verbale d'interrogatorio __________ 14.2.1996 p. 2). Per ovviare a questi eventuali problemi, la convenuta aveva inoltre fatto in modo che i formulari delle polizze recassero un numero progressivo -presente anche nella polizza qui in esame- che permettesse in ogni caso di risalire alla persona che ne aveva ordinato l'allestimento: sennonché anche il "librone" contenente quelle indicazioni (menzionato dal teste __________ a p. 7 e da __________ a p. 3) non è più stato rintracciato (cfr. verbale 18 giugno 1998 p. 13).
4.1.1.2 Le modalità con cui __________ è riuscito a ottenere la "seconda firma" sui documenti all'indirizzo dell'attrice lasciano a loro volta allibiti e mostrano chiaramente con quale leggerezza si gestivano gli affari presso la convenuta: egli è riuscito a procurarsele carpendo la fiducia di almeno 5 colleghi (direttore generale __________: doc. _; capo delle funzioni __________: doc. _; capo underwriting __________: doc. _; marketing auditor __________: doc. _, lettera 19 novembre 1992 ritrovata nella mappetta beige negli atti dell'incarto penale richiamato presso il Ministero pubblico; __________: doc. _), sia approfittando della fretta che talora accompagnava il lavoro (le firme venivano ad es. chieste quando il funzionario stava telefonando, oppure quando questi o __________ stavano per lasciare l'ufficio) rispettivamente inserendo il documento in questione nel "plico" dei documenti da firmare, sia spiegando che si trattava di un affare che non si era ancora perfezionato, sia infine facendo sottoscrivere loro un documento con importi ridotti, tali cioè da non suscitare sospetti, salvo poi in seguito aggiungervi delle cifre o altre indicazioni (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 6, 12.2.1996 p. 3-6 e 13.2.1996 p. 3; quanto alle dichiarazioni dei singoli funzionari, cfr. i verbali d'interrogatorio __________ 17.2.1996 p. 2-3, __________ 20.2.1996 p. 1-2, __________ 21.2.1996 p. 1, __________ 22.2.1996 p. 2-3, __________ 4.3.1996 p. 1-2 e le testimonianze __________ p. 2-3, __________ p. 7, __________ p. 2, __________ p. 3-4, __________ p. 2).
4.1.1.3 __________, sfruttando le lacune all'interno del servizio corrispondenza della convenuta, è stato pure in grado di intercettare l'unica comunicazione dell'attrice, la lettera 13 febbraio 1992 (doc. _), che inizialmente non era stata direttamente indirizzata alla sua attenzione (verbale d'interrogatorio __________ 17.2.1996 p. 1).
4.1.2 Ma oltre alla responsabilità fondata sulla fiducia per le aspettative suscitate e disilluse -da lei ammessa di principio- la convenuta è pure responsabile per le informazioni errate (anche qui si tratta in sostanza di un caso d'applicazione della responsabilità fondata sulla fiducia rispettivamente della culpa in contrahendo, cfr. DTF 124 III 363 consid. 5 con rif. e la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 4a) che essa, sempre tramite __________, aveva fornito all'attrice, in particolare nella lettera 16 gennaio 1992 (doc. _), il cui contenuto è stato confermato anche successivamente con lettera 25 marzo 1992 (doc. _, firmata da __________, che da un punto di vista gerarchico era il n. 3 della convenuta, cfr. doc. _, e teste __________ p. 3).
A quel momento la convenuta non solo aveva dichiarato, contrariamente al vero, di conoscere da parecchi anni sia __________ sia la stessa __________ Ltd -il fatto che quest'ultima fosse stata costituita solo 2 anni prima non era in realtà tale da insospettire oltremisura l'attrice, atteso che nello scritto in questione la conoscenza pluriennale da parte della convenuta era riferita ad entrambi- ma aveva pure assicurato che si trattava di persone affidabili rispettivamente che avevano sempre provveduto a regolare puntualmente le loro pendenze, senza che vi fossero mai stati problemi di sorta, concludendo la missiva con un aperto invito alla banca a voler collaborare con questi clienti, definiti di "prima classe" ("erstklassige Zusammenarbeit"). Ma essa aveva pure confermato di essere a conoscenza dell'origine del denaro utilizzato a quel momento per il pagamento del premio, precisando che in merito allo stesso erano pienamente rispettate le esigenze imposte dalla diligenza assicurativa svizzera. Ritenuto che il denaro in questione -sempre che fosse stato pagato alla convenuta- sarebbe in realtà dovuto provenire da un "mafioso" italiano già indagato in Italia nell'ambito dell'inchiesta "mani pulite" -in questi termini, almeno, __________ si era espresso davanti agli inquirenti (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 2 e 3, 13.2.1996 p. 3)- la convenuta si sarebbe in tal modo resa complice di un'operazione di riciclaggio di denaro sporco (cfr. pure risposta p. 7 e 28; cfr., indirettamente, la perizia __________, che a p. 4 menziona le misure di diligenza imposte a quel tempo alla compagnie assicurative).
4.2 A questo stadio della lite la convenuta, come detto, non contesta più il fatto che il comportamento da lei tenuto -tramite il suo funzionario rispettivamente organo di fatto __________ - possa di per sé essere stato causale con il danno che è stato fatto valere dall'attrice, per cui di principio si può senz'altro concludere per l'esistenza di una sua responsabilità delittuale.
La questione a sapere se la concolpa, che a detta della convenuta sarebbe imputabile all'attrice, sia eventualmente tale da interrompere il nesso causale oppure da ridurre la misura del risarcimento (art. 44 CO), verrà esaminata in dettaglio nei prossimi considerandi (consid. 5).
4.3 Prima di occuparsi di questa particolare questione, occorre però accertare se il comportamento tenuto dalla convenuta abbia effettivamente causato un danno alla controparte e, se del caso, quale sia il suo ammontare. La convenuta contesta in particolare di dover rispondere delle perdite subite dall'attrice, prevalendosi del fatto che la controparte avrebbe omesso di denunciare __________ o di farsi risarcire da quest'ultimo, rispettivamente non avrebbe ancora chiesto il rimborso del mutuo concesso a suo tempo a __________ Ltd. A torto.
Innanzitutto si osserva che __________ davanti agli organi inquirenti aveva pacificamente ammesso che __________ era stato informato solo nell'ottobre-novembre 1992 del fatto che il premio unico non era stato pagato (verbale d'interrogatorio __________ 9.2.1996 p. 3 e 27.2.1996 p. 2; cfr. pure verbale d'interrogatorio __________ 20.2.1996 p. 3), cioè dopo che il credito era già stato concesso ed erogato da parte della banca, per cui la sua responsabilità penale e dunque un'eventuale responsabilità per atto illecito, è ancora tutta da dimostrare. In ogni caso contro __________ e __________ non sono stati intrapresi passi particolari, sia perché dalle informazioni assunte dalla banca non vi erano beni da sequestrare, sia in quanto essi avevano promesso il rientro del denaro da parte di __________ Ltd (teste __________ p. 11). Non è invece vero che l'attrice non abbia intrapreso alcun passo nei confronti di __________ Ltd per farsi rimborsare il mutuo, tanto è vero che a seguito dell'esito di una causa negli Stati Uniti tra __________ Ltd stessa e una banca americana e delle successive iniziative poste in atto dall'attrice, quest'ultima è riuscita a farsi riversare tutta una serie di importi (fr. 2'667'600.- valuta 19 maggio 1998, cfr. doc. _ rispettivamente fr. 822'600.- valuta 15 gennaio 1999, cfr. doc. _), che hanno portato in sede conclusionale alla riduzione delle pretese attoree a complessivi fr. 9'121'488.25. Le informazioni richieste dalla banca a uno studio legale inglese su eventuali altri beni di __________ Ltd hanno per contro dato esito negativo (teste __________ p. 12; rogatoria __________ risposta 28).
5. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il nesso causale è interrotto, se a una causa di per sé adeguata ne subentra un'altra talmente intensa da far apparire la prima come giuridicamente irrilevante. Quest'altra causa può consistere sia in una colpa grave del danneggiato stesso sia in una colpa grave di un terzo. Decisiva è in ogni caso l'intensità dei nessi causali che si contrappongono, ritenuto però che l'interruzione del nesso causale verrà ammessa solo se una di quelle cause è così intensa da eliminare o rendere ininfluente l'altra. Di regola la concolpa della vittima non può interrompere il nesso causale adeguato tra il danno e il comportamento del danneggiante, e ciò nemmeno se dovesse apparire preponderante, anche se in tal caso essa potrebbe portare a una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 44 CO. La colpa del terzo è a sua volta irrilevante per l'obbligo di risarcimento del danneggiante e in particolare non costituisce un motivo di riduzione dello stesso. Essa può tuttavia interrompere il nesso causale, se risulta talmente straordinaria da non poter essere prevista (DTF 116 II 519 consid. 4b con rif.; cfr. pure la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 4d).
5.1 Nel caso di specie la convenuta rimprovera in sostanza all'attrice una grave concolpa, segnatamente per aver agito acriticamente al momento della conclusione del credito quando in realtà tutta una serie di indizi permettevano di concludere che qualcosa non andava, sia nella garanzia messa a disposizione, sia per quanto riguardava proprio il credito in questione.
5.1.1 Già si è detto in precedenza che l'attrice non aveva motivo di ritenere che il contratto di assicurazione tra __________ Ltd e la convenuta non fosse valido. L'esistenza di questo contratto le era stata in effetti confermata a più riprese dalla stessa compagnia d'assicurazioni con documenti sottoscritti da persone munite dei necessari poteri di firma. Le informazioni assunte dalla banca (teste __________ p. 5; cfr. doc. _ e il teste __________ p. 9-10) dimostravano inoltre che la convenuta era una società seria e solida, per cui non vi era assolutamente motivo di dubitare di quanto da essa dichiarato, anche se l'importo della polizza era superiore al capitale azionario della convenuta di fr. 15'000'000.- (doc. _) e corrispondeva a circa un quinto di tutti i premi da lei incassati quell'anno (cfr. il rapporto di gestione 1990, doc. _).
5.1.2 A questo punto di tratta di esaminare se l'attrice nelle particolari circostanze -ovvero in presenza di una garanzia, che apparentemente la metteva al riparo da qualsiasi danno- non si sia eventualmente lasciata prendere la mano ed abbia dunque concesso il mutuo a __________ Ltd. con eccessiva leggerezza.
A questo proposito occorre premettere che in linea di principio la banca che procede a concedere un credito deve sempre esaminare con chi a che fare, da dove proviene il denaro e a cosa serva l'operazione (Lombardini, Droit bancarie suisse, Ginevra 2002, p. 524; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. ed., Ginevra 2000, p. 271). Il fatto che il credito sia debitamente garantito non la esime, secondo la CFB, dal verificare quanto meno la consistenza patrimoniale del cliente (Guggenheim, op. cit., ibidem), fermo restando che la diligenza richiesta dalla banca sarà tanto maggiore quanto più importante sarà l'affare da trattare (Guggenheim, op. cit., p. 272).
5.1.2.1 L'attrice ha innanzitutto assunto informazioni sia in merito a __________ sia al suo avvocato __________, che in effetti le erano allora del tutto sconosciuti. Essa a quel momento ha ottenuto delle risposte tutto sommato rassicuranti (cfr. doc. _ per __________ rispettivamente doc. _ e il teste __________ p. 9 per __________) -i due in particolare non avevano mai avuto problemi con la giustizia in Germania- anche se i dati raccolti non dimostravano ancora che essi fossero così facoltosi da poter trattare un affare importante come quello qui in esame. Il fatto che essi erano stati in grado di fornire tutta una serie di lettere di referenze di varie società e di uomini d'affari (doc. _) -che la banca, anche perché non conosceva nessuno di quelle persone, aveva per altro omesso di verificare (cfr. lettera 5 ottobre 1999 dell'attrice al presidente di questa Camera, nel plico cancelleria-controllo documenti)- e che soprattutto __________, personalmente (cfr. rogatoria __________ risposta 14 e risposta a controdomanda 19), e la convenuta avevano garantito per scritto la loro ottima reputazione, definendoli come clienti di "prima classe" (cfr. doc. _), esclude però che la convenuta stessa possa far valere un'eventuale negligenza dell'attrice per il solo fatto di essersi fidata di loro.
L'attrice si è pure informata in merito a __________ Ltd, invitando in primo luogo __________ e __________ a metterle a disposizione tutte le informazioni relative alla società, ad es. gli statuti (doc. _), deliberazioni, procure ecc. (cfr. doc. _), ciò che essi hanno puntualmente fatto, omettendo solo in un paio di occasioni -ad es. per quanto riguarda la referenza di una primaria banca richiesta con il doc. _ e per un'informazione richiesta nel doc. - di allegare i documenti che erano stati loro richiesti. L'accertamento dell'avente diritto economico della società, tramite il cosiddetto formulario A, si è per contro rivelato piuttosto problematico: in un primo tempo __________ aveva in effetti dichiarato che lo società era sua (doc._), salvo poi aver indicato in seguito -ciò che era stato confermato anche dal suo avvocato __________ (doc. )- che la società agiva anche a titolo fiduciario, per conto di non meglio precisati clienti (doc. , cfr. in seguito anche doc. ). Nonostante queste contraddizioni, e in particolare nonostante l'attrice in definitiva non sapesse chi fossero i fiducianti che stavano dietro a __________ Ltd rispettivamente fosse chiaro che la società non poteva essere detenuta dal solo __________ -che in effetti non aveva dimostrato di disporre personalmente dei necessari capitali (cfr. doc.)- essa, pur avendo giustamente chiesto a __________ di chiarire le circostanze (doc._), si è accontentata delle risposte ricevute (doc._), confidando anche in questo caso (così il teste __________ p. 8) nelle ottime referenze che la convenuta le aveva fornito (doc. _).
5.1.2.2 L'origine lecita dei fondi era stata espressamente garantita dalla convenuta (doc. ), per cui la banca attrice non era di principio tenuta ad effettuare ulteriori esami o verifiche in tal senso (cfr. doc. ), anche perché in definitiva era la compagnia d'assicurazioni ad aver incassato le somme da __________ Ltd, mentre la banca si limitava ad erogarle un credito sulla base di una garanzia già esistente. Atteso però che l'attrice ha ritenuto di chiedere alla potenziale cliente -che in tal caso è tenuta a dar seguito a tale richiesta (cfr. Lombardini, op. cit., p. 522)- in che modo essa in soli due anni -la società era stata in effetti fondata solo nel 1990 con un capitale di sole 2'000 £ (cfr. doc.)- fosse venuta in possesso dei capitali necessari al pagamento del premio unico, in sostanza dunque di indicarle quale fosse stata la sua strategia d'investimento, bisogna esaminare se le risposte fornite a quel momento non fossero oggettivamente tali da poterle creare dei sospetti.
Ora, __________ Ltd, e per essa __________ e l'avvocato __________, sono stati sempre assai sul vago circa gli investimenti eseguiti dalla società, limitandosi in sostanza a specificare che essa aveva un'attività estremamente variegata ma che si occupava soprattutto di servizi finanziari, di mediazione immobiliare nonché di investimenti assicurativi e fiduciari specialmente in Germania (cfr. doc._; cfr. teste __________ p. 8 e rogatoria __________ risposta a controdomanda 16; quest'ultimo, risposta controdomanda 32, si ricorda in ogni caso di 3 concreti affari illustratigli verbalmente); come del resto vaga era la strategia da lei adottata per conseguire i suoi guadagni (perciò la banca, su tale questione, si è espressa in modo vago anche nel protocollo di concessione del credito doc. _; cfr. pure doc. _). Alle ulteriori richieste d'informazioni della banca, specialmente riferite all'origine del denaro (doc. _), __________, come già accennato, rispose in maniera tutto sommato evasiva (doc. _). E in seguito __________ -temendo di poter essere scoperto- non mancò addirittura di diffidare la banca dall'assumere altre informazioni presso la convenuta (doc. _). Nonostante i funzionari della banca (rogatoria __________ risposta 11.1 e 11.3) abbiano riferito che la documentazione ulteriormente prodotta il 20 marzo 1992 (cfr. doc. _), in occasione dell'ultimo colloquio per la concessione del credito (menzionata nel doc. _), stranamente non richiesta in fotocopia alla banca (rogatoria __________ risposta 11.1 e 12), fosse senz'altro convincente, questa Camera ritiene che le precedenti risposte vaghe e talora errate -la perizia sul diritto germanico ha ad es. confermato che sia le modalità da essi indicate per risparmiare le tasse nei cosiddetti "Kettenauflassung" (doc. _), sia il fatto che il possesso degli shares di __________ Ltd non fosse tassabile in Germania (doc. _), prese per buone dall'attrice (doc. _; teste __________ p. 8), erano fallaci (perizia giudiziaria __________ p. 12 seg. rispettivamente 11 seg.)- costituivano senz'altro dei campanelli d'allarme cui la banca avrebbe dovuto prestare orecchio.
5.1.2.3 Se il fatto di rivolgersi a una banca per ottenere un credito sulla base di una polizza a premio unico, ancorché non molto abituale, soprattutto in considerazione degli importi in discussione (perizia giudiziaria __________ p. 3 e 11; cfr. pure doc. _; il teste __________, dipendente della __________ , a p. 5, ha relativizzato questo aspetto), non costituiva di per sé nulla di straordinario (teste __________ p. 5) e in concreto aveva una propria logica (perizia giudiziaria __________ p. 13) -__________ aveva in effetti fatto credere all'istituto bancario (cfr. doc. _; rogatoria __________ risposta 21) che la polizza in questione, predatata al dicembre 1991, non era stata allestita per questa sola operazione (altrimenti l'operazione stessa sarebbe stata illogica, siccome in tal caso __________ Ltd avrebbe potuto investire direttamente il premio per le proprie esigenze senza la necessità di far allestire alcuna polizza e metterla in pegno), ma era già stata utilizzata in precedenza per un'altra transazione finanziaria (doc. _) ed era attualmente disponibile- la cliente è però rimasta assai sul vago circa le finalità che essa intendeva perseguire con il credito. Essa in altre parole non ha assolutamente chiarito, con dei progetti puntuali, a cosa le sarebbero serviti i capitali mutuati, ma si è limitata a rimanere nel vago, ribadendo la sua precedente -e vaga- attività: significativo è il fatto che nel protocollo di concessione del credito l'attrice abbia a sua volta indicato in modo vago le finalità del mutuo fisso ("Bereitstellung von Mitteln für die Geschäftstätigkeit der __________ Ltd., insbesondere für Anzahlung bei Immobiliengeschäften", doc. _; cfr. teste __________ p. 9 e rogatoria __________ risposta alla controdomanda 13 e 24). In definitiva, anche in questo caso, la banca, forte di una garanzia che apparentemente la lasciava immune da qualsiasi perdita (teste __________ p. 8-9), non ha però ritenuto di approfondire ulteriormente la questione, esponendosi di fatto al danno che in seguito si è prodotto.
Ma vi è di più. Allorché ha preso atto che almeno fino all'autunno 1992 il denaro mutuato era stato semplicemente oggetto di trasferimenti da una banca all'altra, in Europa e America, ed in seguito era tornato in Svizzera senza apparente logica (cfr. doc. _), la banca, pur essendosi chiesta come mai questi soldi non fossero stati investiti in alcun progetto concreto -a quel momento non si poteva nemmeno escludere che tali movimenti potessero essere in relazione con operazioni di riciclaggio di denaro sporco (così pure risposta p. 25 e duplica p. 8, 13 e 27 seg.; cfr. pure rogatoria __________ risposta a controdomanda 48)- si è limitata a chiedere lumi in proposito a __________ Ltd, accontentandosi delle vaghe risposte ottenute (doc. _), senza tuttavia approfondire la questione. Essa, accontentandosi anche in questo caso delle evasive risposte ottenute a quel momento, ha di fatto perso l'ultima occasione per bloccare il denaro, di cui in seguito sono state definitivamente perse le tracce.
5.1.2.4 Nonostante l'esistenza della garanzia -come detto- non la esimesse dal dover esaminare anche la solvibilità del cliente, l'attrice di fatto non ha operato questo controllo (teste __________ p. 8) -non si riesce in particolare a capire come essa abbia potuto indicare nel protocollo di concessione del credito, fidandosi verosimilmente delle affermazioni fornite da __________ in occasione del già citato colloquio (teste __________ p. 8 e rogatoria __________ risposta 15.2) o in precedenza (rogatoria __________ risposta a controdomanda 32), che il patrimonio complessivo della società era da 2 1/2 a 3 volte maggiore del premio- , esponendosi dunque al danno dovuto al mancato rimborso degli importi mutuati. Nell'occasione la banca si era fatta convincere da __________ e __________ che le società dell'Isola di Man che non svolgevano attività sull'isola, come la __________ Ltd, non erano tenute a disporre di una contabilità e di un bilancio ("non-resident company", doc. _): la perizia sul diritto dell'Isola di Man ha però permesso di accertare che quest'affermazione, presa per buona dall'attrice (doc. _, teste __________ p. 8 e rogatoria __________ risposta 18.2), era in realtà del tutto falsa (perizia giudiziaria __________ p. 5 e 8), ciò che la banca avrebbe potuto tranquillamente scoprire con una semplice telefonata a un proprio corrispondente sull'isola.
5.2 L'istruttoria di causa ha in definitiva permesso di accertare che l'attrice, pur avendo certo richiesto alla cliente tutta una serie di informazioni e di documentazione (cfr. teste __________ p. 8), ha però commesso delle gravi negligenze, segnatamente accontentandosi o non prestando sufficiente attenzione alle risposte vaghe, contraddittorie o addirittura errate, circa le persone che stavano dietro a __________ Ltd, alla sua attività precedente, agli obiettivi da lei perseguiti con l'operazione di credito; tanto più che l'importanza dell'affare in esame avrebbe imposto una maggiore attenzione da parte sua. Tale negligenza, che è senz'altro causale per il danno insorto, è stata certo favorita dal fatto, ascrivibile alla convenuta, che la banca pensava in ogni caso di essere coperta da qualsiasi danno.
Esaminando le colpe che in concreto si contrappongono, occorre rilevare che quella della convenuta, grave, dev'essere senz'altro considerata predominante, non solo perché è lei che ha contribuito a mettere in atto la situazione di pericolo con l'allestimento della polizza, ma anche perché con le sue dichiarazioni scritte essa ha di fatto indotto l'attrice ad allentare le sue difese. La leggerezza dimostrata nell'occasione da quest'ultima assume però a sua volta i connotati di una colpa grave, che, pur non portando a un'interruzione del nesso causale, a giudizio della scrivente Camera (art. 44 CO) giustifica tutto sommato di ridurre la misura del risarcimento in ragione di 1/3, così che a favore dell'attrice può essere in primo luogo riconosciuta la somma di fr. 6'019'916.65 (2/3 di fr. 9'029'874.95).
6. L'attrice chiede inoltre la rifusione di fr. 12'000.- corrispondenti alle spese interne da lei sopportate per poter introdurre questa causa ed altri fr. 79'613.30 per le spese d'avvocato non comprese nell'indennità ripetibile.
6.1 La pretesa di fr. 12'000.- per le spese interne, che l'attrice pretende di aver dovuto sostenere per rintracciare e preparare la documentazione di causa, rispettivamente per il tempo impiegato dai suoi funzionari per chiarire la fattispecie (petizione p. 38), non può esserle riconosciuta già per il semplice fatto che la parte attrice non ha in definitiva dimostrato l'ammontare di tali spese, segnatamente quanti e quali erano i funzionari che si sarebbero occupati della pratica rispettivamente con quale dispendio orario. La questione, che avrebbe tranquillamente potuto essere accertata nel corso dell'istruttoria probatoria segnatamente con l'assunzione in qualità di testimoni proprio delle persone che si sono occupate delle ricerche, è invece rimasta allo stadio di puro parlato.
6.2 Quanto alle altre posizioni di danno fatte valere dall'attrice, è pacifico che le spese legali connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura del processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può fare oggetto di un’azione di risarcimento. Occorre tuttavia che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, Berner Kommentar, N. 28 ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 6 settembre 1999 in re M./A. AG, 7 maggio 2002 in re M./G. e llcc., 30 luglio 2002 in re C./A.).
Nel caso di specie, le prestazioni preprocessuali svolte dall'avv. __________, quantificate dall'attrice in fr. 30'000.-, non possono essere poste a carico della convenuta, se non limitatamente alla somma stabilita equitativamente in fr. 5'000.- relativa alla sua partecipazione alla riunione dell'8 febbraio 1996 (teste __________ p. 11) e allo scambio di corrispondenza con la convenuta prima dell'inoltro della causa (doc. _) e all'inoltro da parte sua del PE (doc. _). Il legale ha pure precisato di essersi occupato della pratica penale contro __________ (petizione p. 37-38), ma questo suo intervento non appare necessario per la causa civile che qui ci occupa e non può dunque essergli riconosciuto, mentre l'esame da parte sua dell'ampia documentazione di circa 500 pagine (cfr. petizione p. 37), pur essendo senz'altro necessario, lo è in definitiva stato in vista dell'inoltro della petizione, per cui costituisce una posizione che rientra nel concetto dell'indennità ripetibile. Per il resto non è stata provata la necessità di ulteriori colloqui con il cliente (pure evocati a p. 38 della petizione), né il legale ha preteso di essersi altrimenti adoperato per cercare una soluzione bonale con la controparte, ciò che avrebbe potuto comportare un maggior impegno da parte sua.
Nulla osta per contro al riconoscimento all'attrice delle spese legali di US$ 33'075.51 (doc. _), pari a fr. 49'613.30, che essa si è dovuta assumere per seguire la causa negli Stati Uniti rispettivamente per ottenere il parziale rimborso del mutuo da parte di __________ Ltd, tanto più che di tale rimborso ha in definitiva beneficiato anche la stessa convenuta, che in tal modo ha in effetti visto ridursi le pretese nei suoi confronti.
A titolo di spese legali all’attore vengono quindi riconosciuti complessivamente altri fr. 54'613.30.
7. Ricapitolando, all'attrice spetterà dunque la somma di complessivi fr. 6'074'529.95 (fr. 6'019'916.65 + fr. 54'613.30) oltre interessi al 6% su fr. 8'346'716.65 calcolabili trimestralmente dal 30 giugno 1996 al 18 maggio 1998, su fr. 6'568'316.65 calcolabili trimestralmente dal 19 maggio 1998 al 14 gennaio 1999 e su fr. 6'019'916.65 calcolabili trimestralmente a far tempo dal 15 gennaio 1999, nonché al 5% su fr. 54'613.30 dal 30 giugno 1999 e dal 1° luglio 1996 al 29 giugno 1999 su fr. 5'000.-.
Limitatamente a tali somme, tranne che per l'importo di fr. 49'613.30 oltre interessi, relativo alle spese legali per la causa negli Stati Uniti, non ancora esigibile l'8 luglio 1996, ovvero al momento dell'inoltro del PE n. __________ dell'UE di __________ (doc. _), può essere rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE, pure richiesta dall'attrice negli allegati preliminari.
8. Con la petizione (p. 46) l'attrice ha infine postulato che la resistenza in lite della controparte fosse dichiarata temeraria ai sensi dell’art. 152 CPC, con il conseguente riconoscimento a suo favore di ripetibili più ampie di quelle ordinariamente concesse.
La richiesta dev'essere disattesa già per il solo fatto che la resistenza in lite della convenuta si è in realtà rivelata fondata, almeno parzialmente, tanto da comportare la riduzione delle pretese vantate dall'attrice. Ciò permette tranquillamente di escludere che nel comportamento tenuto dalla convenuta nella procedura avanti a questo Tribunale si possano riscontrare gli elementi soggettivi indicativi della lite temeraria.
9. Ne discende il parziale accoglimento della petizione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che la diminuzione delle pretese attoree operata in sede conclusionale a seguito dell'esito della causa pendente negli Stati Uniti non è stata considerata per stabilire il rispettivo grado soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La petizione 21 novembre 1996 del __________, è parzialmente accolta e di conseguenza:
1. __________, è condannata a pagare a __________, la somma di fr. 6'019'916.65 oltre interessi al 6%, calcolabili alla fine di ogni trimestre, dal 15 gennaio 1999, e interessi al 6%, sempre calcolabili trimestralmente, la prima volta il 30 settembre 1996, su fr. 8'346'716.65 dal 30 giugno 1996 al 18 maggio 1998 e su fr. 6'568'316.65 dal 19 maggio 1998 al 14 gennaio 1999.
2. __________, è condannata a pagare a __________, la somma di fr. 54'613.30 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1999 e interessi al 5% dal 1° luglio 1996 al 29 giugno 1999 su fr. 5'000.-.
3. Limitatamente alla somma di fr. 6'019'916.65 oltre interessi al 6%, calcolabili alla fine di ogni trimestre, dal 15 gennaio 1999, e interessi al 6%, sempre calcolabili trimestralmente, la prima volta il 30 settembre 1996, su fr. 8'346'716.65 dal 30 giugno 1996 al 18 maggio 1998 e su fr. 6'568'316.65 dal 19 maggio 1998 al 14 gennaio 1999, nonché alla somma di fr. 5'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1996, è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________.
II. Le spese relative alla petizione, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 122'500. --
b) testi fr. 460. --
c) rogatorie fr. 728.40
d) perizie fr. 27'243.20
e) traduzioni fr. 650. --
f) spese fr. 486.60
Totale fr. 152'068.20
già anticipate dall'attrice nella misura di fr. 128'375.-- e dalla convenuta nella misura di fr. 23'693.20, sono poste a carico dell'attrice in ragione di 1/3 e per la rimanenza a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte la somma di fr. 100'000.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione: - avv. __________
- avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario