Incarto n.
10.1998.20

Lugano

6 agosto 2007/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente,

Walser e Cocchi (giudice supplente)

 

segretario:

Bettelini, vicencancelliere

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 30 giugno 1998 da

 

 

AT 1

(rappr. dall’ RA 5)

 

 

contro

 

 

 

CV 1

(rappr. dall’ RA 1)

 

CV 2

(rappr. dall’ RA 6)

 

CV 3

(rappr. dall’ RA 7)

CV 4

CV 5

(rappr. dall’ RA 3)

 

CV 6

CV 7

CV 8

CV 9

CV 10

(rappr. dall’ RA 4)

 

CO 1

(rappr. dall’ RA 2)

 

 

 

 

con la quale si chiede la condanna dei convenuti al pagamento, in solido, dell'importo di fr. 4'977'339.– oltre interessi al 5% dal 17 gennaio 1995, in materia di responsabilità degli organi di società anonima, mentre tutti i convenuti hanno chiesto la reiezione della domanda di petizione;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.    L'attrice AT 1 (in seguito G__________), società che ha per scopo il leasing, la locazione e la compravendita di beni di ogni tipo, è risultata creditrice della fallita, in data 17 gennaio 1995 (doc. 6 di petizione), C__________ SA (in seguito C__________) per l'importo, iscritto nella graduatoria fallimentare, di fr. 4'977'399.– e rimasto interamente scoperto (attestato carenza beni del 18.9.1997, doc. 90 di petizione). Il credito si riferisce alle rate impagate, sino al 17 gennaio 1995, di 6 contratti leasing (doc. 9 –14 e 87 di petizione) riguardanti apparecchi di radiologia e di risonanza magnetica messi a disposizione di C__________ da parte di G__________ AG, alle spese di smontaggio degli apparecchi e al loro valore finanziario contabile, dedotti i valori di ricommercializzazione (insinuazione di credito 30 marzo 1995, doc. 99 di petizione). I diritti e le pretese derivanti da questi contratti leasing erano stati ceduti da G__________ AG a G__________ (cfr. doc. 16 di petizione).

 

                                   2.    I convenuti CV 1, CV 2, CV 3, CV 4, CV 5, CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10 sono stati, per diversi periodi dalla costituzione della C__________ sino al suo fallimento, membri del consiglio d'amministrazione; la convenuta CO 1 ha ricoperto la carica di organo di revisione.

 

                                   3.    Con la petizione che ci occupa l'attrice, anche nella sua qualità di cessionaria giusta l'art. 260 LEF delle pretese della massa fallimentare (doc. 88 di petizione), chiede che i convenuti siano condannati in solido a pagarle il credito rimasto insoluto siccome responsabili del danno subito nel fallimento a seguito della violazione dei doveri loro incombenti quali organi della società anonima.

 

                                   4.    Oltre a contestare qualsiasi violazione dei loro doveri di amministratori e di revisore, i convenuti hanno sollevato alcune eccezioni processuali e di merito (prescrizione). Le eccezioni processuali riguardanti la validità della procedura di cessione ex art. 260 LEF e la legittimazione della parte attrice, così come la tempestività dell'inoltro dell'azione e la legittimazione del rappresentante dell'attrice sono state respinte con decreto 20 settembre 1999 di questa Camera.

 

                                          4.1   Con l'allegato conclusionale del 22 maggio 2006, il convenuto CV 1 ripropone la problematica a sapere se l'attrice difetti della legittimazione attiva in virtù della necessità di litisconsorzio necessario tra diversi creditori cessionari siccome la cessione ex art. 260 LEF delle pretese della massa era avvenuta anche a favore della società M__________ SA che aveva pure introdotto, singolarmente,

                                                  un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di revisione per poi rinunciarvi (decreto di stralcio 13 gennaio 1999 nell'inc. 10.1998.19). A parte il fatto che tutte le parti, dott. CV 1 compreso, avevano dato atto, nel verbale di    udienza preliminare limitata alle eccezioni processuali del 1° giugno 1999, che l'eccezione riguardante il litisconsorzio necessario era decaduta a seguito dello stralcio dai ruoli della causa proposta dall'altra cessionaria, la petizione non può essere ritenuta nulla, come vorrebbe l'eccipiente, poiché il giudice, in applicazione dell'art. 45 CPC, avrebbe ordinato l'integrazione di tutti gli interessati necessari alla petizione (in concreto congiungendo le due singole procedure avviate dai cessionari), operazione divenuta inutile per la rinuncia a procedere da parte di uno dei cessionari. Esigere poi, come fa il convenuto CV 1, una sentenza che annulli nei riguardi della cessionaria M__________ SA l'atto di cessione è pretestuoso, ritenuto che la decisione di rinuncia della cessionaria non necessita di alcuna convalida giudiziaria.

 

                                          4.2   Con le conclusioni, i convenuti CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10 e CO 1 ripropongono l'eccezione di merito di prescrizione dell'azione. Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili per l'amministrazione, la gestione e la revisione di una società anonima si prescrivono, per l'art. 760 CO, in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto il danno e la persona responsabile. Il momento della conoscenza del danno può essere diverso a dipendenza del fatto che l'azione contro gli organi tenda ad ottenere un danno diretto del creditore piuttosto che indiretto (sentenza inedita del Tribunale federale del 4 ottobre 2004 inc. n. 4C.142/2004). Nel nostro caso l'attrice pretende di aver subito una perdita nella misura in cui non ha recuperato le sue pretese nell'ambito del fallimento della C__________ e quindi il suo preteso danno, riferito alle mancanze degli organi della fallita, è indiretto perché deriva dall'insolvenza della società (DTF 128 III 180). Alla stessa conclusione giungono gli eccipienti la prescrizione, convenuti CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10 (cfr. conclusioni 24 maggio 2006, pag. 5). In tal caso il creditore acquisisce una conoscenza sufficiente del danno quando è informato sullo stato degli attivi e sul probabile dividendo attribuito al suo credito, ossia al momento del deposito della graduatoria (cfr. nota a sentenza di F. Trezzini in NRCP 2003, 303). I convenuti fanno riferimento a una ipotetica insolvenza della società già individuabile dalla creditrice nel corso del 1992, quindi cinque anni prima del 30 giugno 1998, data d'inoltro dell'azione, perché le difficoltà finanziarie dei centri diagnostici legati al dr. CV 1 e della sua società F__________ AG le sarebbero state perfettamente note. Ora, una tale conoscenza non basta per ricondurla, pari pari, alla situazione della C__________ e del suo centro diagnostico anche se frutto di una iniziativa dello stesso dr. CV 1. Del resto la conoscenza del danno va fatta risalire non alle conoscenze individuali del creditore procedente ma all'insieme dei creditori e quindi dalla pubblicazione della graduatoria (SZW 2006, 436 in fine e 445). L'eccezione di prescrizione è così respinta poiché l'azione è stata inoltrata entro il termine di cinque anni dal deposito della graduatoria (marzo 1996) e sempre nel termine utile, se si volesse far risalire la conoscenza dell'insolvenza completa, e quindi del danno, alla dichiarazione di fallimento del 17 gennaio 1995.

 

                                   5.    Per l'art. 754 cpv. 1 CO i membri del consiglio d'amministrazione sono responsabili verso la società, gli azionisti ed i creditori sociali del danno che causano loro violando intenzionalmente o per negligenza i loro doveri. Questa responsabilità degli amministratori è subordinata al realizzarsi di quattro condizioni generali cumulative: la violazione di un dovere, la colpa (intenzionale o per negligenza), un danno e l'esistenza di un rapporto di causalità (naturale od adeguata) tra la violazione dei doveri e l'insorgere del danno (DTF 132 III 342 consid. 4.1; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2a ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.; DTF 110 II 394; Rep. 1984 p. 364; per tante: II CCA 30 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.47).

 

                                   6.    È opportuno esaminare dapprima, con riferimento alle violazioni dei doveri loro addebitate (così come precisato e circoscritto dall'attrice nelle sue conclusioni del 24 maggio 2006), la posizione dei consiglieri di amministrazione CV 6, CV 2, CV 3, CV 4 e CV 5 perché il loro mandato è cessato, con l'uscita dal Consiglio d'amministrazione, nel gennaio 1992 (convenuti CV 6 e CV 5), nel marzo 1992 (convenuta CV 3) e nel giugno 1992 (convenuti CV 2 eCV 4), quindi entro il primo anno di attività della C__________, iscritta al registro di commercio l'8 marzo 1991 (doc. 5 di petizione). A tutti questi convenuti l'attrice addebita, in particolare, di non essersi preoccupati, a fronte dell'indebitamento della società, di sollecitare l'avviso al giudice ai sensi dell'art. 725 CO, violando così la legge e i loro obblighi, quando già al 30 giugno 1991, a fronte di un capitale sociale di fr. 200'000.–, l'indebitamento era di fr. 322'076.–per poi salire, a fine novembre 1991, a fr. 415'671.– e, a fine aprile 1992, a fr. 1'378'255.–.

 

                                          L'avviso al giudice può essere tralasciato quando esistono concrete possibilità di risanamento (DTF 116 II 533 consid. 5a; sentenza inedita del Tribunale federale del 18 aprile 2007 inc. 4C.436/2006 consid. 4.4) che permettano, con fondate prospettive, la continuazione dell'attività (Commentario zurighese ad art. 725 CO n. 1216). Per finanziare il risanamento concorrono diverse possibilità tra le quali l'aumento di capitale, i prestiti e la rinuncia ai crediti (Commentario zurighese ad art. 725 CO n. 1223) e proprio queste eventualità erano ipotizzabili e realizzabili, o già ottenute, in quei momenti: l'aumento del capitale sociale è stato discusso nelle riunioni del consiglio d'amministrazione e poi realizzato, nella misura di fr. 600'000.– a fine giugno 1992 (doc. M convenuto CV 2), il C__________ aveva sin dall'inizio concesso un credito in conto corrente di 2 milioni di franchi (doc. H convenuto CV 2) che rinnovava alla condizione che il capitale venisse aumentato (doc. 35 di petizione, verbale CdA del 26 maggio 1992) e la locatrice K__________ AG, con la quale si potevano ottenere condizioni favorevoli (doc. 34 di petizione, verbale CdA del 28 aprile 1992), ha poi rinunciato alla pigione per tutto il 1991 (doc. 30 dei convenuti CV 6 e llcc), pigione che nel bilancio provvisorio, a fine 1991, era inserita quale passivo per fr. 919'200.– (doc. 27, pag. 7, di petizione). Quindi, per tutto il periodo durante il quale questi amministratori sono rimasti in carica le possibilità di risanamento erano concrete e, con una valutazione ponderata di tutta la situazione, l'avviso al giudice poteva apparire ben più avventato che non la continuazione dell'attività. Nemmeno va dimenticato che l'autorizzazione cantonale alle cure più ampie di medicina interna, subito richiesta, fu ottenuta nel novembre 1991 (doc. 75, 76, 19 e 20 dei convenuti CV 6 e llcc) – senza che il fatto di aver iniziato l'attività della clinica senza tale autorizzazione possa rappresentare una violazione di qualsivoglia obbligo, in nessun caso in rapporto di causalità con il danno preteso dall'attrice – con la conseguenza, anche, di ritardare la convenzione con le Casse malati, sottoscritta il 14 maggio 1992 (doc. 21 dei convenuti CV 6 e llcc), e di generare le conseguenti originarie difficoltà nell'incasso delle prestazioni.

 

                                          6.1.  Al convenuto CV 2 l'attrice addebita pure di non aver, nell'ambito delle trattative per l'acquisto del Centro diagnostico, fatto più riserve sul valore reale dello stesso. Coinvolge in questa critica anche i convenuti CV 3 e CV 4. In questo capitolo si può comprendere l'addebito, più ampio, rivolto ad altri amministratori e all'organo di revisione di aver omesso di accertare il reale valore del Centro diagnostico (CV 8) e di non aver rimesso in discussione questo acquisto al momento del controllo dei conti (CV 9 e CO 1) così da rendersi conto che il prezzo pattuito di fr. 2'300'000.– non corrispondeva al valore delle apparecchiature diagnostiche. L'acquisto del Centro diagnostico era fondamentale per sviluppare l'attività della C__________ e il fatto che la venditrice fosse la F__________, società notoriamente del dr. CV 1, non poteva, al momento della conclusione del contratto (16 marzo 1992, doc. 37 di petizione), generare qualsiasi sospetto poiché solo in seguito si manifestarono le attività poco cristalline di quest'ultimo, sfociate nella condanna penale dell'8 luglio 1999. Ma per quanto concerne il preteso esagerato prezzo, l'attrice è malvenuta a lamentarsene perché proprio lei e meglio la sua dante causa nella cessione dei diritti G__________, nei contratti di leasing (Maxiservice–Vertrag) allegati al contratto di cessione (cfr. allegato 2, doc. 37 e doc. 9 a 12 di parte attrice), indicava il valore dell'investimento in complessivi fr. 2'225'390.–, certificando così la congruità del prezzo pattuito. Da tutta l'operazione, poi, l'attrice che aveva garantito l'istituto di credito che aveva precedentemente finanziato l'acquisto della F__________ AG e che ne era a conoscenza (cfr. verbale PP 16.9.1998 di CV 2 a pag. 5) ha tratto beneficio acquisendo al posto della F__________ AG, poi fallita, un nuovo debitore delle rate leasing.

 

                                          6.2.  Per tutti i motivi di cui ai considerandi che precedono ai convenuti CV 6, CV 2, CV 3, CV 4 e CV 5 non possono essere addebitati comportamenti in violazione dei loro doveri di amministratori della fallita C__________.

 

                                   7.    Con le conclusioni, l'attrice indica che il convenuto CV 7 ha fatto parte del consiglio d'amministrazione sino al 27 gennaio 1992, quando invece vi è rimasto sino alla dichiarazione di fallimento, e gli addebita le stesse violazioni dei doveri contestate al convenuto CV 6. Si deve così ritenere che si limiti a criticare il fatto, per questo convenuto, di non aver dato avviso al giudice ai sensi dell'art. 725 CO nel primo anno di attività della C__________. Altre e diverse violazioni non gli sono, con le conclusioni, addebitate e nemmeno è precisata una sua responsabilità, a qualsivoglia titolo, per il periodo successivo al 27 gennaio 1992. Le due scarne righe di cui a pag. 16 delle conclusioni non permettono altre indagini dal momento che si deve ritenere, proprio per l'impostazione data dall'attrice al proposito, che abbia rinunciato ad altre critiche nei confronti di questo convenuto mancando esplicitamente altre argomentazioni e motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC–TI ad art. 280 m. 7 e CPC–TI App. ad art. 280 m. 9). Valgono quindi le stesse considerazioni di cui al consid. 6.1. per scagionare anche il convenuto CV 7 da qualsiasi responsabilità ai sensi dell'art. 754 CO.

 

                                   8.    CV 1 è stato amministratore della C__________ dalla fondazione sino alla dichiarazione di fallimento. Con sentenza 8 luglio 1999 del Presidente della Corte delle Assisi correzionali di Lugano è stato condannato a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, per reati riguardanti l'amministrazione della C__________, in particolare per ripetuta falsità in documenti per aver attestato e fatto attestare da terzi, in documenti e nel bilancio per l'esercizio 1992, la donazione alla clinica di due apparecchi medici, non di sua proprietà, per un valore di fr. 2'399'300.– e per bancarotta semplice, agendo in modo da occultare nel tempo lo stato di decozione della C__________ nel periodo tra fine 1992 e l'estate 1994 (cfr. doc. 87 e 88 prodotti dalla convenuta n. 11). CV 1 ha riconosciuto questi addebiti penali aderendo alle conclusioni dell'accusa (cfr. doc. 88 prodotto dalla convenuta CO 1, pag. 5). Non può esservi dubbio alcuno che, agendo in questo modo e commettendo questi reati, CV 1 abbia violato i suoi doveri di amministratore, in particolare non salvaguardando gli interessi della società (art. 717 CO) e non provvedendo nel dare tempestivamente avviso al giudice dell'insolvenza della società (art. 725 CO). Anzi, proprio per "risanare" la situazione e rendere il bilancio 1992 libero da indebitamenti eccessivi, così da evitare l'avviso al giudice, l'amministratore CV 1 inventa la donazione milionaria che permette alla società di avvalersi di un'operazione di risanamento che assieme all'aumento di capitale a fr. 1'100'000.–, avvenuto nel corso del 1993, fa affermare all'organo di revisione, CO 1, che lo stato d'insolvenza risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1992 è stato superato (rapporto di revisione 24 dicembre 1993, doc. 71 di petizione). Del resto la dottrina e la giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che, indipendentemente da una loro eventuale responsabilità ex art. 754 e segg. CO, gli amministratori di una società anonima possono essere resi personalmente responsabili nei confronti di un creditore danneggiato anche in virtù delle norme che regolano l’atto l’illecito, sempre che, evidentemente, le premesse per l’applicazione dell’art. 41 CO siano adempiute (Gross, Analyse der haftpflichtrechtlichen Situation des Verwaltungsrates, Zurigo 1990, p. 276 con rif.; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2a ed., Zurigo 1987, N. 261, 595 e segg., 616 e 619; cfr. pure II CCA 6 febbraio 1998 in re C./S. e II CCA 12.2000.78 del 15 novembre 2000) ed i reati penali rappresentano indiscutibilmente atto illecito (Brehm, Berner Kommentar, 1998, N. 37 ad art. 41 CO). Il convenuto CV 1 ha violato colpevolmente i suoi doveri di amministratore (anche con intenzionalità) e ha causato un danno alla società, in particolare il costante aumento del passivo, per le quote leasing, impagate all'attrice da metà 1993, delle apparecchiature mediche di radiologia e risonanza magnetica, e alla stessa attrice. Tra le sue colpe e il danno esiste un evidente nesso di causalità poiché, avesse fatto depositare il bilancio, nell'ipotesi a lui più favorevole, almeno già il 20 aprile 1993 data della seduta del Consiglio di amministrazione durante la quale comunica la sua intenzione di donare gli apparecchi per il risanamento della situazione contabile 1992 (doc. 38 dei convenuti CV 6 e llcc), mentre il momento della compilazione della lettera di conferma della donazione (doc. 69 di petizione) è solo un documento a fini contabili e fiscali, il danno specifico non si sarebbe prodotto.

 

                                   9.    Ai convenuti CV 8, CV 9 e CV 10 deve essere sicuramente rimproverato di non aver preso la drastica decisione, che si imponeva ai sensi dell'art. 725 CO, almeno nei primi mesi del 1994. Infatti, se la situazione per il 1992 veniva apparentemente sanata (doc. 71 di petizione), nel corso del 1993 i bilanci mensili intermedi (doc. 59 a 64 di petizione) indicavano un sempre crescente indebitamento tanto che, durante la seduta del Consiglio d'amministrazione del 3 febbraio 1994 (doc. 73 di petizione), venivano commentati i risultati contabili provvisori dell'esercizio 1993 che indicavano una perdita netta di circa fr. 800'000.–, si prendeva atto che i cronici problemi di liquidità non avevano permesso di far fronte agli oneri di locazione e al rimborso del credito ottenuto dalla D__________ per il Centro diagnostico e i presenti, tra cui CV 9, CV 8 e CV 10, "non nascondono la loro preoccupazione per lo scoperto" mentre CV 1 dichiarava che era giunto il momento "di agire con sollecitudine per trovare i finanziamenti che ci permettano di eliminare questo stato di scarsa liquidità". A questo punto, a fronte dei continui interventi di risanamento (aumenti di capitale, rinuncia a crediti e donazioni) già eseguiti per poter rimanere a galla e alla prospettiva di doverne continuamente intraprendere, la situazione andava affrontata in modo radicale come, del resto, affermava CV 7 nella seduta del Consiglio d'amministrazione dell'11 aprile 1994 (doc. 74 di petizione; "...ritiene che la situazione attuale vada valutata in modo molto serio, a sapere se tutti gli anni, continuamente, si dovrà essere confrontati con situazioni di aumento di capitale per coprire insolvenze...") e non con misure di risanamento immediato e di sviluppo futuro, come veniva ancora proposto (doc. 75 di petizione, verbale della seduta del CdA del 21 aprile 1994) e ancora il 26 maggio 1994 (doc. 77 di petizione). Ne segue che al più tardi in aprile 1994, sgomberate le illusioni, il consiglio d'amministrazione e meglio i suoi membri CV 9, CV 8 e CV 10 avrebbero dovuto imperativamente e senza più indugiare dare l'avviso al giudice. Avendolo fatto solo nel dicembre 1994 hanno violato i loro doveri di amministratori disattendendo gli obblighi dell'art. 725 CO. Il fatto di aver scoperto nel luglio 1994 le malefatte di CV 1 non giustifica il loro colpevole comportamento per non aver tratto le debite e uniche conclusioni che si imponevano per una società che, sin dalla sua costituzione, aveva avuto bisogno di aumenti di capitali e di altre misure di risanamento per poter continuare l'attività, che si indebitava sempre più e che necessitava ancora e in continuazione di interventi di sostegno finanziario.

 

                                          9.1.  La loro responsabilità non può essere situata a un momento precedente per il fatto, loro addebitato, di aver differito la prima chiusura contabile al 31 dicembre 1992. Il differimento della chiusura contabile era materialmente possibile e lo statuto è stato modificato di conseguenza (doc. 29 convenuti CV 6 e llcc, atto notarile 23 giugno 1992 punto 4). Nessun nesso di causalità con il danno patito dall'attrice può essere individuato, del resto, con questa iniziativa che non procrastinava la conoscenza della situazione economica della società, nota per le risultanze dei bilanci intermedi provvisori mensili, che è stata oggetto di risanamento oggettivamente sostenibile, come indicato al consid. 6.

 

                                          9.2.  La situazione è invece diversa per quanto riguarda la donazione, da parte di CV 1, dei due apparecchi S__________ e P__________ che ha permesso di sanare la situazione di indebitamento alla fine 1992. I due apparecchi vennero installati a fine 1992/inizio 1993 senza che al direttor B__________ venissero mai sottoposti i contratti e senza che alla C__________ fosse mai chiesto il pagamento di rate leasing (teste B__________) e CV 1, ai fini del risanamento, decise di donarli alla C__________ pur sapendo che non erano di sua proprietà come, poi, apparve dall'inchiesta penale. Per formalizzare a bilancio questa misura di risanamento CV 1 presentò due fatture riguardanti gli apparecchi indirizzate alla G__________ Ltd di D__________ con apposto il timbro "pagato" (doc. 44 dei convenuti CV 6 e llcc) che però non furono sufficienti per l'organo di revisione per determinare la proprietà degli oggetti (IF CV 9, risposta 11; doc. 48 dei convenuti CV 6 e llcc, lettera 28 giugno 1993 dell'organo di revisione all'avv. CV 9 a pag. 3). CV 9, allora, prese contatto con CV 1 il quale "si mise a disposizione per far sì che l'operazione avesse luogo con una delle società a lui vicine. Venne scartata l'ipotesi della F__________ AG e il dr. CV 1 mi comunicò che la F__________ era disposta a fare la donazione" (IF CV 9, risposta 11). Da qui la confezione della lettera del 29 ottobre 1993 (doc. 69) "da me allestita su indicazioni del dr. CV 1 nel mio ufficio di L__________ " e sulla base di indicazioni specifiche quo alle caratteristiche tecniche e al valore delle apparecchiature come a indicazioni dalla G__________ rilasciate direttamente a CV 1, al quale CV 9 le aveva richieste (IF CV 9, risposta 11; doc. 69 di petizione e doc. 41 dei convenuti CV 6 e llcc). Affermare che il consigliere CV 9 abbia agito con colpevole leggerezza è scontato. Di fronte a un possibile risanamento della C__________, che sapeva indebitata e insolvente, ha accettato acriticamente tutto quanto CV 1 gli ha propinato senza porsi alcun interrogativo che qualsiasi persona si sarebbe posta: come mai apparecchiature del valore di oltre due milioni di franchi acquistate e pagate da una G__________ Ltd di D__________ sono divenute di proprietà CV 1, rispettivamente di una Fondazione con il suo nome, senza che esista alcun documento che lo certifichi e dovendo anche, ragionevolmente, ipotizzare che G__________ Ltd era una semplice finanziatrice alla quale andavano pagati dei rimborsi; per le altre preesistenti apparecchiature la situazione era infatti questa come ai contratti Maxiservice doc. 9 a 12 di petizione; come mai una Fondazione, notoriamente sottoposta a sorveglianza ufficiale, può privarsi di valori così ingenti; come mai la donatrice poteva essere ricercata tra varie società di CV 1 tra cui la F__________ AG per poi rivolgersi alla Fondazione quando il proprietario di un bene non può essere scelto a discrezione. Alcune di queste perplessità avrebbero dovuto normalmente attirare l'attenzione di un giurista di professione come l'avv. CV 9. La sua responsabilità è quella di non aver approfondito, come doveva, tutta questa questione e giungere alla scontata conclusione che questa operazione di risanamento era inoperante e rassegnarsi, a un momento che si può indicare tra luglio e novembre 1993, dopo la richiesta di spiegazioni dell'organo di revisione (doc. 48 dei convenuti CV 6 e llcc) e quando CV 1 ha inventato la donatrice, all'inutilità di qualsiasi tentativo per salvare la C__________ a fronte, anche, della inaffidabilità di CV 1 che, a quel momento, sarebbe risultata pacifica. Non potendo risalire alla determinazione di questo momento appare equo far decorrere la sua responsabilità dall'inizio settembre 1993.

 

                                                  Agli altri due membri del Consiglio d'amministrazione, CV 8 e CV 10, non può essere rivolto quest'addebito di responsabilità riguardante la donazione perché non coinvolti direttamente nell'accertare e nel documentare quella costruzione contabile e perché non potevano far altro che prendere atto di quanto controllato ed eseguito da CV 9.

 

                                10.    L'attrice addebita all'organo di revisione CO 1 di aver aderito allo spostamento della chiusura del primo esercizio contabile alla fine del 1992, di non aver avvertito il giudice dell'indebitamento della società, siccome a conoscenza dei bilanci intermedi, già nel 1992, di non aver messo in discussione l'acquisto del Centro diagnostico, di non aver sollevato riserve al proposito della donazione degli apparecchi S__________ e P e di non aver reso attento il Consiglio d'amministrazione, nel rapporto di revisione dell'attività sino a fine 1992 consegnato il 24 dicembre 1993, sugli obblighi dell'art. 725 CO.

 

                                          Per quanto riguarda la situazione di indebitamento iniziale protrattasi nel 1992 già si è detto delle possibilità di risanamento, poi concretizzatesi (cfr. consid. 6), che escludono responsabilità in capo agli organi. Altrettanto vale per l'operazione d'acquisto del Centro diagnostico (cfr. consid. 6.1). L’organo di revisione ha, inizialmente, affrontato in modo corretto e prudente la problematica riguardante la donazione chiedendo informazioni più precise al riguardo della proprietà di questi beni (doc. 48 dei convenuti CV 6 e llcc, lettera 28 giugno 1993 dell'organo di revisione all'avv. CV 9 a pag. 3) ma, in seguito, dopo aver ottenuto dall'avv. CV 9 la lettera del 29 ottobre 1993 (doc. 69) proveniente (sic) dalla F__________ Foundation avrebbe dovuto, in considerazione delle perplessità che le dovevano sorgere per gli stessi motivi già contestati all'avv. CV 9 (consid. 9.2), chiedere più concreta e probante documentazione e non accettare il ricavo straordinario della donazione per diminuire la perdita di bilancio come invece ha fatto nel rapporto di revisione 24 dicembre 1993 (doc. 71 di petizione). Il revisore deve assicurarsi dell'esistenza degli attivi (DTF 116 II 533 consid. 5b) e, nel caso concreto, non ha messo in atto tutto quanto gli incombeva ragionevolmente per accertarsi della validità dell'operazione. In ogni caso il bilancio al 31 dicembre 1992, oggetto di quella revisione, presentava pur sempre, anche con la donazione, una perdita superiore alla metà del capitale sociale e, giustamente, ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione sui disposti dell'art. 725 cpv. 1 CO e ha preso atto, in occasione della riunione del Consiglio d'amministrazione dell'11 gennaio 1994 (doc. 72 di petizione), dell'intenzione di proporre un aumento del capitale azionario di un milione di franchi. Avrebbe dovuto allora chiedere formalmente che tale aumento di capitale venisse realizzato entro un paio di mesi e, se tale risanamento non fosse avvenuto entro quel periodo, avrebbe dovuto avvertire il giudice se l'amministrazione non si fosse finalmente decisa a procedervi di sua iniziativa (sentenza inedita del Tribunale federale del 16 novembre 1999 inc. 4C.117/1999). La CO 1 ha quindi violato, con questo suo comportamento, i disposti degli art. 728 e 729b cpv. 2 CO e risponde del danno subito dall'attrice almeno, tenuto conto di tutte le circostanze, dall'inizio di febbraio 1994.

 

                                11.    La fondatezza materiale della pretesa del creditore cessionario ammesso definitivamente nella graduatoria non può essere esaminata dal tribunale nel quadro dell'azione di responsabilità (DTF 132 III 342 consid. 2), ma evidentemente deve sempre esistere un nesso di causalità tra le violazioni degli organi e l'insorgere del danno. Nel caso concreto è già stato esaminato come tale nesso esista con gli importi impagati del leasing delle apparecchiature mediche (fr. 2'182'094.–, insinuazione di credito 30 marzo 1995, doc. 87 di petizione), danno riflesso del creditore della società, mentre non può sussistere con le spese di smontaggio degli apparecchi e con il loro valore matematico finanziario che si sarebbero generati anche se l'avviso al giudice fosse stato dato nei tempi corretti, senza responsabilità per gli organi. Questo importo totale di danno è però da ascrivere al convenuto CV 1 mentre per il responsabile CV 9 il danno di cui deve rispondere è quello rappresentato dagli importi di leasing da settembre 1993, ossia fr. 2'104'519.– (deducendo dal totale complessivo gli importi insoluti per i mesi da giugno ad agosto 1993: fr. 77'575.– così come indicati nell'estratto conto doc. 11 prodotto dall'organo di revisione). I convenuti CV 8 e CV 10 rispondono, invece, solo del danno riconducibile agli importi leasing impagati dal maggio 1994, ossia fr. 1'346'641.– (deducendo dal totale complessivo gli importi insoluti per i mesi da giugno 1993 ad aprile 1994:

                                          fr. 835'453.– così come indicati nell'estratto conto doc. 11 prodotto dall'organo di revisione). La convenutaCO 1 risponde invece delle rate leasing impagate da febbraio 1994, ossia fr. 1'734'369.– (aggiungendo all'importo di danno attribuibile ai convenuti CV 8 e CV 10 le rate da febbraio ad aprile 1994,

                                          fr. 387'728.– così come indicati nell'estratto conto doc. 11 prodotto dall'organo di revisione). Gli interessi di mora decorrono dal momento del rilascio dell'attestato carenza beni, ossia dal 18 settembre 1997. Questi importi sono dovuti, in virtù del principio della solidarietà differenziata dell'art. 759 cpv. 1 CO, in solido da ogni convenuto responsabile sino al limite dell'importo a suo carico.

 

                                          I convenuti CV 9, CV 8, CV 10 e CO 1 chiedono di determinare l'ammontare del risarcimento fra i singoli convenuti in relazione alla loro colpa e responsabilità personale giusta l'art. 759 CO. Se con ciò non si riferiscono al regresso tra di loro, ogni singola condanna di pagamento è qui riferita, come indicato, alle singole colpe; se invece tale richiesta è intesa quale determinazione del regresso tra di loro e l'altro responsabile CV 1, come indicato dall'art. 759 cpv. 3 CO, non può essere questa la sede per una tale pronuncia. Infatti, nel processo del danneggiato contro più responsabili solidali del danno un convenuto non può prendere conclusioni contro gli altri per far valere il proprio diritto di regresso (Cocchi/Trezzini, CPC–TI ad art. 42 m. 14).

 

                                12.    La responsabilità dei convenuti, compreso CV 1 per il quale entra in gioco anche l'atteggiamento illecito di tipo penale oltre alle manchevolezze proprie dell'amministratore, si fonda principalmente sul fatto di non aver tempestivamente avvertito il giudice al momento in cui l'indebitamento della società era eccessivo o lo doveva apparire loro e di conseguenza non può l'attrice essere tenuta, in qualche modo, corresponsabile dell'accaduto.

 

                                13.    La parte attrice soccombe, rispetto alle sue domande, per i 3/5 e di conseguenza sopporta, in questa misura, tasse e spese di giudizio mentre i rimanenti 2/5 sono a carico dei convenuti, ritenuti responsabili, CV 1, CV 9, CV 8, CV 10 e CO 1, la cui eventuale ripartizione interna va stabilita nel processo di regresso. Si giustifica poi di compensare tra queste parti le indennità ripetibili. Per quanto riguarda le ripetibili dovute dall'attrice agli altri convenuti, qui liberati da ogni responsabilità, si applicano i principi di cui alle DTF 122 III 324 e 125 III 138 nel senso che l'attrice dovrà un'indennità come se fosse stata confrontata a un solo convenuto dal momento che tutti i convenuti vincenti avrebbero potuto presentare una difesa comune e incaricare un solo patrocinatore poiché le loro argomentazioni non erano divergenti e non sussisteva, fra di loro, un conflitto di interessi. Tale indennità ripetibile è valutata in fr. 175'000.– che corrisponde, tenuto conto di un onorario di fr. 300/h, a 3 mesi e mezzo di lavoro, che è senz'altro concepibile e giustificabile per un patrocinio in una causa, durata più di 8 anni, non semplice e nella quale ci si è dovuti confrontare con una mole importante di documentazione. Nella ripartizione tra i vari convenuti si è tenuto conto dell'impegno profuso nei singoli patrocini e del fatto che alcuni erano rappresentati dallo stesso avvocato con lo sviluppo delle stesse argomentazioni.

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 717, 725, 728, 728d, 754, 755, 759 e 760 CO

e, per le spese, la vigente LTG

 


dichiara e pronuncia

 

                                   1.    La petizione è respinta nei confronti dei convenuti CV 6, CV 2, CV 3, CV 4, CV 5 e CV 7.

 

                                   2.    La petizione è parzialmente accolta nei confronti degli altri convenuti e di conseguenza:

                                          2.1.  CV 1, Z__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr. 2'182'094.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;

                                          2.2.  CV 9, L__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr. 2'104'519.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;

                                          2.3.  CV 8, D__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr. 1'346'641.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;

                                          2.4.  CV 10, P__________ è condannato a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr. 1'346'641.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997;

                                          2.5.  CO 1, L__________ è condannata a pagare a AT 1, Z__________ l'importo di fr. 1'734'369.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1997.

 

                                   3.    Le condanne al pagamento di cui al dispositivo 2 avvengono in solido tra gli obbligati, limitatamente per ognuno di essi all'importo cui sono stati condannati.

 

                                   4.    Le spese della procedura consistenti in:

 

                                          a) tassa di giustizia      fr. 70'000.–                    

                                          b) spese                         fr.   2'500.–

                                          Totale                              fr. 72'500.–

 

                                          già anticipate dalla parte attrice, rimangono a suo carico per 3/5 e per i rimanenti 2/5 sono a carico in solido dei convenuti CV 1, CV 9, CV 8, CV 10 e CO 1, ripetibili compensate.

                                     

                                         

                                          4.1.  AT 1 rifonderà inoltre, per ripetibili,

                                                  fr. 28'500.– al convenuto CV 6, fr. 28'500.– al convenuto CV 7, fr. 54'000.– al convenuto CV 2, fr. 28'500.– al convenuto CV 4, fr. 28'500.– al convenuto CV 5 e fr. 7'000.– alla convenuta CV 3.               

 

                                   5.    Intimazione:

 

–;

–;

–;

–;

–;

–;

–.

Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano.

 

 

 

terzi implicati

1. TE 1

2. PI 1

3. TE 2

4. TE 3

5. TE 4

6. TE 5

7. TE 6

8. TE 7

9. TE 8

10. TE 9

11. TE 10

12. TE 11

13. TE 12

14. TE 13

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                          Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.—è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).