Incarto n.
10.1998.23

Lugano

28 ottobre 2003/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Epiney-Colombo

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 21 luglio 1998 da

 

 

_____________,

rappr. da ____________

 

 

contro

 

 

 

______________, deceduta nel corso della causa,

______________,

______________,

______________,

______________,

tutti rappr. da _____________

 

con cui l’attrice, denunciata la lite a ____________ SA, (rappr. dall'avv. __________), che ha dichiarato di non intervenire nella causa, come pure alla ____________ -, Lugano (rappr. dall'avv. __________), che non è intervenuta, ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 523'736.15 oltre interessi all'8%, composti trimestralmente, dal 1° gennaio 1991;

 

domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;

 

completato lo scambio degli allegati preliminari;

 

esperita l’istruttoria di causa;

 

citate le parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 10 dicembre 2002;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                           1.    Già nel corso degli anni settanta ____________ SA, ditta che si occupa di sabbiatura, ____________, zincatura, verniciatura a fuoco, brunitura e isolazione in resine sintetiche, ecc. (doc. B), faceva capo alla Société Anonyme des __________ (in seguito ____________) per il suo approvvigionamento di metalli, in particolare di zinco. Delle relative ordinazioni, avvenute perlopiù telefonicamente o di persona alla sede di quest'ultima, si occupava ____________, detto __________.

                                                  In un paio di occasioni, nei primi anni ottanta, il consiglio d'amministrazione della società aveva dato il suo benestare all'acquisto a termine di quantitativi di zinco superiori alle necessità dell'azienda, pari a ca. 200 t all'anno (cfr. doc. V p. 3 e BZ p. 2), ciò che consentiva di speculare sul prezzo del metallo.

 

 

                                           2.    Nell'agosto 1989 l'ormai settantenne ____________, a quel momento direttore e membro del consiglio d'amministrazione della società (cfr. doc. B), acquistò a termine due partite di 500 t di zinco cadauna (doc. I e J), confidando nel rialzo del metallo, che però iniziò a perdere valore. Nel novembre 1990 il consiglio d'amministrazione, informato dell'operazione e soprattutto della perdita che si stava producendo a quel momento, decise nondimeno che la stessa sarebbe stata assunta dalla società, senza pretendere alcunché dal direttore, per altro dimissionario: essa provvide dunque ad acquistare il metallo alla scadenza prevista -in realtà, come vedremo, la merce non venne però acquistata fisicamente e depositata, ma fu immediatamente rivenduta, per essere poi riacquistata da ____________ e fornita, senza contropartita, secondo le necessità della ditta (cfr. consid. 11)- versando una somma di fr. 2'435'000.-- (doc. O, P e Q), finanziati con un mutuo bancario di fr. 2'400'000.-- (doc. R). Negli anni successivi essa provvide a ritirare parte di quelle 1000 t di zinco e ciò fino al 1995, allorché, a seguito del fallimento di ____________, decretato il 2 marzo 1995, ogni ulteriore fornitura venne interrotta. Nell'aprile 1996, nell'ambito della procedura penale avviata nei confronti degli organi di ____________ per cercare di ottenere le ultime 177 t non ancora fornite, la società venne a conoscenza del fatto che in precedenza, il 28 novembre 1988 ed il 23 giugno 1989, ____________ aveva rimesso a ____________ 2 assegni al portatore di fr. 300'000.-- (doc. E) rispettivamente di fr. 175'000.-- (doc. G), quale guadagno derivante da precedenti operazioni speculative, che questi aveva trattenuto per sé. Da qui la causa che ci occupa.

 

 

                                           3.    Dopo aver inoltrato, nel settembre 1996, una denuncia penale contro ____________ per appropriazione indebita e truffa (doc. W), procedura che si è nel frattempo estinta a seguito della morte del prevenuto, avvenuta il 5 gennaio 1998, con la petizione in rassegna ____________ SA ha chiesto la condanna in solido degli eredi di quest'ultimo, la moglie ____________ -deceduta nelle more della causa e alla quale sono subentrati gli altri convenuti- e i figli ____________, ____________, ____________ e ____________, al pagamento di fr. 523'736.15 oltre interessi. Essa rimprovera in sostanza al suo ex direttore e membro del consiglio d'amministrazione una responsabilità contrattuale e per atto illecito, segnatamente per aver continuato a speculare a termine sullo zinco, senza alcuna autorizzazione, incassando personalmente nel 1988 e 1989 i relativi guadagni, nonché per aver chiesto aiuto alla società nel 1990 quando si manifestò un'ingente perdita, guardandosi però bene dall'informarla che in precedenza egli aveva beneficiato di quei guadagni. La somma di cui è preteso il risarcimento corrisponde al controvalore dei 2 assegni incassati nel 1988 e nel 1989 (fr. 475'000.--) aumentato degli interessi di mora del 5%, capitalizzati al 31 ottobre 1990 (fr. 40'572.91), data dell'accensione del mutuo bancario, e del 9.5%, pure capitalizzati, fino al 31 dicembre 1990 (fr. 8'163.24), ritenuto che sull'importo così ottenuto è stato applicato, trimestralmente, un tasso dell'8%.

 

 

                                           4.    I convenuti si sono opposti alla petizione rilevando innanzitutto che il consiglio d'amministrazione doveva senz'altro essere a conoscenza delle operazioni speculative effettuate da ____________, per altro già autorizzate in precedenti occasioni, contestando inoltre che quest'ultimo avesse incassato gli assegni in questione, comunque contabilizzati dall'attrice, ed eccependo infine la prescrizione delle pretese attoree. Era di conseguenza escluso che l'attrice potesse pretendere la rifusione dei 2 assegni, tanto più che per gli interessi faceva semmai stato il tasso legale del 5%.

 

 

                                           5.    Con la replica, con la duplica e negli allegati conclusionali le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle di parte avversa.

 

 

                                           6.    Le parti non hanno approfondito più di tanto quale genere di contratto legasse ____________ all'attrice al momento dei fatti, ovvero tra il 1988 ed il 1990. Ritenuto che a quel momento -come già accennato- egli risultava iscritto a RC in qualità di membro del consiglio d'amministrazione e di direttore (doc. B; cfr. pure doc. AB), ben si può ritenere l'esistenza, per quanto da lui svolto in quest'ultima veste, di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO e di un contratto di mandato ex art. 394 segg. CO per la sua attività quale amministratore.

 

 

                                           7.    L'istruttoria ha innanzitutto permesso di smentire la tesi dei convenuti, secondo cui il consiglio d'amministrazione dell'attrice sarebbe stato a conoscenza del fatto che ____________, dopo le 2 operazioni autorizzate agli inizi degli anni Ottanta, aveva continuato ad effettuare acquisti a termine, in particolare le operazioni speculative che nel 1988 e 1989 avevano permesso di conseguire ingenti guadagni, e quella successiva, in perdita, relativa alle 1000 t di zinco. Nonostante il diverso parere formulato dal subdirettore di ____________ ____________ -della cui fedefacenza vi è invero motivo di dubitare, se non altro per il fatto che nei suoi confronti, in quanto organo di ____________, l'attrice aveva a suo tempo promosso il già menzionato procedimento penale per la mancata consegna delle 177 t di zinco- secondo cui almeno il presidente del consiglio d'amministrazione dell'attrice dovesse essere a conoscenza di tutte le operazioni speculative eseguite da ____________ (doc. BZ p. 5 e verbale 17 ottobre 2000 p. 4), i membri del consiglio d'amministrazione, compreso lo stesso presidente, sentiti in sede testimoniale, hanno in effetti confermato di essere stati in realtà all'oscuro di quelle operazioni, venute alla luce solo successivamente (cfr. testi ____________, ____________, verbali 21 settembre 1999 p. 2 segg. e 30 maggio 2000 p. 5 seg.). Nei medesimi termini si sono espressi il nuovo direttore e il vicedirettore dell'attrice (testi ____________ e ____________, verbali 21 settembre 1999 p. 7 e 3 febbraio 2000 p. 5 seg.). Oltretutto di queste operazioni non vi era traccia né nei bilanci né nella contabilità della società (testi ____________ e ____________, verbali 21 settembre 1999 p. 6 seg. e 3 febbraio 2000 p. 5; perizia giudiziaria ad 7; cfr. pure doc. rich. II° e III° parte B).

                                                  Contrariamente a quanto ritenuto dai convenuti, il fatto che l'attrice abbia rimborsato a ____________ le spese relative ai viaggi effettuati a Losanna nel 1988 e 1989 per l'acquisto di zinco, oltretutto inserite, assieme ad altre decine di posizioni, nelle distinte spese da lui allestite (doc. F e H), non dimostra ancora che essa fosse d'accordo con l'effettuazione degli acquisti a carattere speculativo, tant'è che nei due documenti non si parla di quantitativi -tranne in un caso, ove è menzionata una quantità di 200 t- né comunque è precisato se si sia trattato di acquisti a termine. A sua volta irrilevante è la circostanza che taluni documenti relativi alle operazioni speculative riportino l'indirizzo dell'attrice (ad es. doc. D, I, J, K, Q): in assenza del timbro d'entrata sugli stessi, che i funzionari dell'attrice erano soliti apporre a tutti i documenti ricevuti per posta, tranne la corrispondenza indirizzata personalmente (teste ____________, verbale 3 febbraio 2000 p. 5), si deve infatti ritenere che essi siano stati in realtà indirizzati personalmente a ____________ oppure direttamente al suo domicilio privato (cfr. pure teste ____________, verbale 17 ottobre 2000 p. 4), dove questi teneva un ufficio.

 

 

                                           8.    Infondata è pure l'eccezione con cui i convenuti avevano contestato che i 2 assegni fossero stati incassati da ____________, che in seguito non avrebbe provveduto a riversarli all'attrice o al consiglio d'amministrazione.

                                                  L'incasso dei due titoli al portatore da parte sua è stato innanzitutto confermato dall'allora gerente dell'agenzia ____________, __________ (verbale 17 ottobre 2000 p. 2). Il vice-gerente dell'agenzia, __________, ha a sua volta confermato di ricordare che l'assegno di fr. 300'000.-- (doc. E) venne pagato in contanti a ____________ (verbale 17 ottobre 2000 p. 2). Quanto all'assegno di fr. 175'000.-- (doc. G), il fatto che lo stesso fosse stato da lui incassato risultava già dalla menzione "acquistati da ____________ " risultante sulla relativa fiche di cassa (doc. AP), conclusione cui del resto era giunta dapprima la sede centrale della banca (doc. AE, nonostante la parziale smentita di cui al doc. AK) e in seguito sia il responsabile del servizio giuridico, __________ (doc. AR), sia il responsabile della revisione interna della stessa, __________ (verbale 30 maggio 2000 p. 2). Oltremodo significativo è pure il fatto che lo stesso ____________, sentito davanti al PP, avesse inizialmente ammesso senza riserve di aver incassato personalmente quelle somme, ritrattando in seguito le sue dichiarazioni solo per il fatto che sul retro degli assegni non figurava espressamente la sua firma (cfr. doc. AB), come pure quanto riferito dal presidente del consiglio d'amministrazione dell'attrice, ____________, in occasione di due colloqui avuti con ____________: nel primo, avvenuto il 15 maggio 1996, quest'ultimo, confrontato con l'accusa di aver trattenuto per sé quelle somme, pur avendo negato i fatti, avrebbe implicitamente ammesso il contrario arrossendo in viso (verbale 21 settembre 1999 p. 3); nel secondo incontro, avvenuto il 23 agosto 1996, questi, sempre con riferimento agli assegni, avrebbe detto di rendersi conto che la questione avrebbe avuto una continuazione anche dopo la sua morte, giungendo addirittura a chiedere all'amico se sua moglie fosse a conoscenza "che era un ladro" (verbale 21 settembre 1999 p. 3).

                                                  Che gli importi in questione non siano stati in seguito rimessi all'attrice è stato provato dal nuovo direttore dell'attrice stessa, ____________, il quale, confermando quanto indicato al PP nella lettera 22 luglio 1996 (cfr. incarto penale rich. I°), ha riferito che quelle somme rispettivamente quei movimenti non risultavano né nei bilanci né nella contabilità dell'attrice (verbale 21 settembre 1999 p. 7; cfr. pure doc. rich. II° e III°, parte B). In tali circostanze, il fatto che quest'ultima, seppur richiesta dalla controparte, non sia stata in grado di versare agli atti la sua contabilità di quegli anni, a suo dire trattenuta o celata da ____________ (cfr., sulla particolare questione, la lettera 18 luglio 2002 del patrocinatore dell'attrice e i verbali 11 maggio 1999 e 18 settembre 2002), non risulta pertanto decisivo.

                                                  Nonostante quanto addotto dallo stesso ____________ avanti al PP, neppure è stato provato che i fr. 475'000.-- siano stati in seguito distribuiti agli azionisti, ovvero all'ing. ____________, a ____________, all'avv. ____________ e al signor ____________ (cfr. doc. AB), circostanza questa per altro implicitamente smentita sia dai testi ____________ ed ____________. Il fatto che il teste ____________ abbia riferito dell'uso, riferitogli confidenzialmente dal padre __________, di ripartire tra i membri del consiglio gli utili derivanti dalle operazioni speculative, non modifica questo stato di fatto, atteso che il teste non è comunque stato in grado di precisare se la ripartizione dei proventi -che il presidente del consiglio d'amministrazione ha ammesso esser avvenuta in un'unica occasione in epoca precedente (teste ____________, verbale 21 settembre 1999 p. 2)- fosse avvenuta a diverse riprese o una volta sola (verbale 30 maggio 2000 p. 4), rispettivamente se lo sia stato proprio con riferimento alle somme qui in discussione. Anzi, proprio la reazione avuta dai membri del consiglio d'amministrazione e la determinazione da essi dimostrata allorché sono venuti a conoscenza dell'esistenza di quei guadagni come pure il tenore dei già citati colloqui intervenuti il 15 maggio e 23 agosto 1996 tra ____________ e ____________, permettono tutto sommato di concludere, in assenza di ulteriori prove contrarie, che quelle somme non sono effettivamente state distribuite.

 

 

                                           9.    Nei suoi allegati scritti, l'attrice ha preteso che le operazioni speculative, segnatamente quelle che hanno dato origine all'utile oggetto dei 2 assegni, fossero avvenute ad opera di ____________, senza tuttavia precisare se egli nell'occasione avesse agito a titolo personale oppure a nome o per conto di altri, in particolare del consiglio d'amministrazione oppure ancora dell'attrice stessa. La questione non necessita di essere chiarita oltre misura: in effetti sia in un caso che nell'altro si dovrebbe concludere per il suo obbligo a riversare all'attrice i benefici che sono stati conseguiti. Se egli avesse agito a nome o per conto dell'attrice, titolare delle relative operazioni speculative e dunque dell'utile che ne è derivato sarebbe l'attrice stessa, per cui ____________ e per esso i convenuti sarebbero tenuti alla rifusione in applicazione dell'art. 321b cpv. 1 CO, disposizione in base alla quale il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito (la soluzione sarebbe analoga qualora si volessero applicare le norme relative al mandato, cfr. art. 400 cpv. 1 CO). Se invece egli avesse agito per sé o per conto del consiglio d'amministrazione, l'esito non sarebbe diverso. Il conseguimento degli utili è in effetti la conseguenza del fatto che ____________, o chi per esso, avevano sfruttato a loro vantaggio la posizione commerciale dell'attrice, alla quale, grazie ai fondi e al credito che disponeva presso la ____________, era stato concesso di effettuare le operazioni speculative, ritenuto che altre persone avrebbero potuto effettuarle solo mettendo a disposizione capitale proprio o fornendo le necessarie garanzie; la posizione di ____________ è in sostanza simile a quella del funzionario di banca che specula in borsa con il denaro dell'istituto o dei clienti: trattandosi in definitiva di un guadagno che è stato conseguito facendo capo al patrimonio altrui, senza l'autorizzazione ed anzi contro la volontà del legittimo proprietario, lo stesso, in base a un principio giuridico generalmente riconosciuto, dovrà senz'altro essere restituito all'avente diritto (DTF 34 II 694 consid. 4; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 3 ad art. 321b CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 3 ad art. 321b CO).

 

 

                                           10.  Ma la conclusione di obbligare ____________ e per esso i convenuti a rimborsare gli utili conseguiti con le operazioni speculative si giustifica per un altro motivo.

                                                  Giusta l'art. 321a cpv. 1 CO (e analoga disposizione è prevista nel contratto di mandato, cfr. art. 398 cpv. 2 CO), il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro. La dottrina ha ritenuto che il lavoratore nell'ambito del suo dovere di diligenza deve evitare qualsiasi comportamento che possa nuocere economicamente al datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321a CO) e fare il possibile per favorirne gli interessi (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3. ed., N. 2 ad art. 321a CO). Il lavoratore è in particolare tenuto ad informare il datore di lavoro di tutto ciò che potrebbe essergli utile per la tutela dei suoi interessi (Staehelin, op. cit., N. 12 ad art. 321a CO; Geiser, Die Treuepflicht des Arbeitsnehmers und ihre Schranken, Berna 1983, p. 175 e segg.), ritenuto che dai lavoratori con funzioni dirigenziali può essere preteso un obbligo di fedeltà accresciuto (DTF 97 II 145, 101 Ia 545, 104 II 30; Rehbinder, op. cit., N. 9 ad art. 321a CO; Staehelin, op. cit., N. 8 e 30 ad art. 321a CO).

                                                  Nel caso di specie, si è potuto appurare che nell'autunno 1990, allorché ____________ aveva comunicato al consiglio d'amministrazione l'esistenza dell'operazione a termine di 1000 t di zinco con esito negativo, poi formalmente assunta dall'attrice, egli non aveva assolutamente accennato al fatto che in precedenza e meglio nel 1988 e 1989 aveva incamerato personalmente fr. 475'000.-- a seguito di altre operazioni speculative conclusesi positivamente. A giudizio della scrivente Camera, egli, vista la sua posizione dirigenziale all'interno dell'attrice, avrebbe senz'altro dovuto riferire a quel momento questa circostanza, che, se conosciuta, avrebbe certo indotto l'attrice a chiedere la rifusione di quelle somme, a parziale rifusione del danno (valutato a quel momento dal consiglio d'amministrazione a ca. fr. 850'000.--, cfr. teste ____________, verbale 21 settembre 1999 p. 3, ancorché fosse in realtà inferiore, cfr. doc. V p. 6, ove è indicata una perdita di fr. 710'985.--): in effetti, per tener conto della perdita causata, a ____________ fu in un primo tempo chiesto di mettere a disposizione il suo pacchetto azionario (teste ____________, verbale 21 settembre 1999 p. 3) e in seguito, per tener conto di questa come pure di altre circostanze, il prezzo per il ritiro del suo pacchetto azionario venne ridotto rispetto al suo effettivo valore (doc. CD p. 3).

 

 

                                           11.  Dovendosi per il resto respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, e ciò per il fatto che il termine decennale di prescrizione previsto per le pretese derivanti dal contratto di lavoro (il termine quinquennale di cui all'art. 128 cifra 3 CO si riferisce in effetti solo ai crediti salariali del lavoratore, cfr. Däppen, Basler Kommentar, 3. ed., N. 13 e 13a ad art. 128 CO; Rehbinder/Portmann, op. cit., N. 7 ad art. 341 CO; Rehbinder, op. cit., N. 30 ad art. 341 CO; Staehelin, op. cit., N. 19 ad art. 341 CO) rispettivamente da quello di mandato, iniziato al più presto nel novembre 1988 e sospeso il 4 settembre 1997 dall'inoltro di un PE (doc. AO, cfr. art. 135 cifra 2 CO), non era ancora scaduto al momento della presentazione della petizione, si ha che i convenuti devono essere condannati a rifondere all'attrice l'ammontare dei 2 assegni in questione.

                                                  A tali importi vanno aggiunti gli interessi di mora, dovuti, come stabilito dall'art. 321b cpv. 1 CO, "subito", ovvero dal momento del loro rispettivo incasso da parte di ____________, e ciò a prescindere dall'esistenza di un'interpellazione (Streiff/Von Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5. ed, Zurigo 1992, N. 3 ad art. 321b CO; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321b CO; Staehelin, op. cit., N. 5 ad art. 321b CO; in caso di applicazione delle norme sul mandato la soluzione sarebbe identica, cfr. Staehelin, op. cit., ibidem). Gli stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), in quanto l'attrice non ha provato di aver subito un danno maggiore ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CO segnatamente per il fatto che quegli importi sarebbero serviti a ridurre l'esposizione debitoria dell'attrice verso la banca, che comportava il versamento di interessi ad un tasso più elevato (doc. U), né ha dimostrato che tra quel preteso danno e la violazione contrattuale commessa da ____________ vi fosse il necessario nesso causale: in effetti l'acquisto delle 1000 t di zinco, finanziato con il mutuo di fr. 2'400'000.-- (teste ____________, verbale 21 settembre 1999 p. 2), non costituiva un passo obbligato per l'attrice, ma solo una delle possibili ipotesi a sua disposizione (le altre possibilità sono state illustrate a p. 6 del doc. V), ritenuto che agendo in tal modo, essa si garantiva oltretutto la possibilità di eventualmente azzerare la perdita effettiva nel caso -non avveratosi- in cui la quotazione del metallo si fosse ripresa prima dell'utilizzo di tutto il quantitativo ritirato; non è in ogni caso provato che l'eventuale riversamento dei guadagni derivati dalle precedenti operazioni speculative avrebbe senz'altro influenzato l'ammontare del mutuo acceso nel 1990: se, in effetti, quei guadagni fossero stati immediatamente riversati nelle casse nei rispettivi anni di riferimento, ovvero nel 1988 e 1989, l'utile aziendale di quegli anni sarebbe stato evidentemente maggiore e, in assenza di circostanze particolari, non evocate dalle parti o risultanti dall'incarto, verosimilmente avrebbe pure comportato il versamento di un dividendo maggiore (cfr. i relativi verbali dell'assemblea generale dell'attrice, doc. rich. II° e III° parte A) e dunque non necessariamente un aumento delle riserve della ditta, cui essa avrebbe potuto far capo in occasione dell'assunzione, nel 1990, della perdita dovuta all'operazione delle 1000 t di zinco. Ad ogni buon conto l'attrice non ha provato che la banca le avrebbe applicato un tasso del 9.5% dal 31 ottobre al 31 dicembre 1990 e che successivamente lo stesso sia stato fissato all'8%, come preteso in sede petizionale: anzi, a parte il tasso da lei pagato dal 6 febbraio 1991 al 5 febbraio 1992 (8.625%, doc. R) e dal 6 febbraio 1992 al 5 febbraio 1993 (8%, doc. T), essa non si è assolutamente curata di provare quale fosse stata l'evoluzione degli interessi pagati sul mutuo, il doc. U da lei versato agli atti, allestito dall'attrice personalmente, costituendo unicamente un'allegazione di parte.

 

 

                                           12.  Ne discende il parziale accoglimento della petizione ai sensi dei considerandi.

                                                  La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                           I.     La petizione 21 luglio 1998 di ____________ SA è parzialmente accolta.

                                                 

                                                  §.  Di conseguenza ____________, ____________, ____________ e ____________ sono condannati in solido a pagare a ____________ SA la somma di fr. 475'000.-- oltre interessi al 5% dal 28 novembre 1988 su fr. 300'000.-- e dal 29 giugno 1989 su fr. 175'000.--.

                                                                                                                          

 

                                           II.    Gli oneri processuali, consistenti in:

 

                                                  a) tassa di giustizia       fr.   20'000.--

                                                  b) testimoni                    fr.        510.--

                                                  c) perizia                        fr.   13'988.--

                                                  d) spese                         fr.        202.--

                                                  Totale                              fr.   34'700.--

 

                                                  già anticipati dall'attrice nella misura di fr. 28'000.-- e dai convenuti nella misura di fr. 13'000.--, sono posti a carico dell'attrice in ragione di 1/10 e per la rimanenza a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno alla controparte, pure solidalmente, la somma di fr. 30'000.-- a titolo di ripetibili parziali.

 

 

                                           III.   Intimazione:   - avv. __________;

                                                                         - avv. __________.

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                    Il segretario