Incarto n.
10.1999.22

Lugano

31 agosto 2004/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Giani (quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney Colombo, astenuta)

 

segretario:

 Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da

 

 

AT 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

 

CV 1 

rappr. da  RA 1 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 330'000.- (pari a fr. 505'725.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________ LI 1,  e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;

 

completato lo scambio degli allegati preliminari;

 

esperita l'istruttoria di causa;

 

citate le parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 28 gennaio 2004;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Alla fine del 1996 il __________ AT 1, contattato da alcuni procacciatori d'affari che gli avevano proposto di investire in Svizzera, si recò presso la sede __________ della fiduciaria CV 1 ove, presenti tra gli altri il funzionario __________ TE 3 e __________ LI 1, gli vennero illustrati gli estremi di un investimento finanziario ad alto rendimento da effettuarsi negli Stati Uniti. Convinto dai suoi interlocutori della bontà dell'operazione, il 21 gennaio 1997, egli sottoscrisse presso quella società un contratto (doc. C) con LI 2 società panamense facente capo a __________ LI 1, liberando nel contempo una somma di US $ 300'000.-, che avrebbe dovuto creare, mensilmente, importanti guadagni. Sennonché, dopo il versamento delle prime quattro rate mensili d'interessi per complessivi US $ 78'000.-, i versamenti tutt'a un tratto cessarono e il capitale investito, ivi compreso il supplemento del 10%, che in base al contratto sarebbe stato pure dovuto in caso di inadempienza, non venne più restituito all'investitore.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna il __________ AT 1 ha convenuto in lite CV 1 nella sua veste di consulente, collettore per i capitali investiti ed organizzatrice dell'operazione, rimproverandole in particolare di non aver verificato la validità della garanzia (un atto di cessione secondario relativo a una quota di titoli del Tesoro USA), rivelatasi in seguito priva di valore, messa a suo tempo a disposizione da LI 2 nell'evenienza di una sua inadempienza. Egli ha pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento di US $ 330'000.-, pari al 110% del capitale che avrebbe dovuto essere coperto dalla garanzia in questione.

 

 

                                   3.   La convenuta si è opposta alla petizione rilevando di aver in realtà svolto un ruolo del tutto marginale nell'operazione, avendo funto unicamente da collettore dei fondi dei clienti di __________ LI 1, che essa aveva poi trasferito, su incarico di questi ultimi, a LI 2 la quale, insieme al predetto __________ LI 1, era dunque l'unica responsabile della perdita subita dall'attore. In tale veste non le competeva alcun obbligo di controllo in merito alle garanzie fornite a tutela del capitale investito, tanto più che la controparte si era espressamente assunta la responsabilità dell'investimento, manifestamente di carattere speculativo.

 

 

                                   4.   Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di controparte.

 

 

                                   5.   Per giurisprudenza invalsa, il giudice non è vincolato dalle motivazioni giuridiche, talvolta erronee, prospettate in causa dalle parti ed è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87).

 

 

                                   6.   Come accennato, l'attore ritiene che la mancata verifica della validità della garanzia messa a disposizione da LI 2 costituisca una chiara violazione contrattuale da parte della convenuta, tale da innescare la sua responsabilità. Non è così. In base al contratto di mandato sottoscritto il 21 gennaio 1997 (doc. 2), la convenuta era in effetti unicamente tenuta, per quanto qui interessa, a ricevere a suo nome la garanzia in questione (ovvero l'atto di cessione secondario), che in base al contratto d'investimento concluso il medesimo giorno sarebbe stata trasferita e consegnata all'attore (cfr. doc. C exhibit "B"), e pertanto non le era assolutamente fatto obbligo di effettuare verifiche o controlli particolari circa la validità della stessa o in merito alla bontà delle entità giuridiche che l'avevano fornita. Il fatto che, tra le varie persone presenti agli incontri tra le parti (l'attore, __________ __________ e __________ TE 3), il solo __________ abbia riferito che __________ TE 3 si era fatto carico di verificare la validità della garanzia (teste __________ p. 2; il teste __________ si è invece limitato ad affermare che la convenuta doveva verificare l'esistenza della garanzia, p. 5) -questione di per sé fondamentale e che dunque, se effettivamente vera, sarebbe stata certo confermata anche dagli altri- non è, a giudizio di questa Camera, ancora sufficiente per fondare una responsabilità contrattuale della convenuta, anche perché in quell'occasione il teste aveva fatto riferimento a una garanzia bancaria quando in realtà quella fornita era pacificamente di altra natura, tanto più che neppure è dato a sapere se quel presunto impegno venne dato al momento della sottoscrizione del contratto oppure venne fornito, semmai nel senso di una semplice assicurazione, solo nella fase precontrattuale. Ad ogni buon conto, in sede conclusionale, l'attore neppure ha preteso la rilevanza di questa testimonianza.

 

 

                                   7.   Ancorché questa tesi giuridica non sia stata evocata dall'attore -il che, come accennato, non ne pregiudica comunque la ricevibilità (cfr. supra, consid. 5)- questa Camera ritiene che la mancata verifica della validità della garanzia, assieme ad altre circostanze che verranno evidenziate qui di seguito, è in ogni caso tale da fondare una responsabilità extracontrattuale a carico della convenuta, in particolare nella misura in cui quest'ultima ha contribuito a creare nell'attore delle apparenze fallaci (sulla natura giuridica della responsabilità per apparenze fallaci: cfr. DTF 120 II 331 consid. 5a, 124 III 297 consid. 6a; cfr. pure la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 5; NRCP 2003 p. 276) rispettivamente gli ha fornito informazioni o assicurazioni errate (anche qui si tratta in sostanza di un caso di applicazione della responsabilità per aspettative risvegliate rispettivamente della culpa in contrahendo: cfr. DTF 124 III 363 consid. 5 con rif. e la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 4a; NRCP 2003 p. 275; II CCA 11 agosto 2003 inc. n. 12.2002.268).

 

 

                             7.1.1   L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che la convenuta aveva fatto credere all'attore, contrariamente al vero, che -nonostante nel contratto di cui al doc. 2 fosse indicato che l'investimento era stato proposto da LI 2 nella persona del __________ LI 1- l'investimento in questione sarebbe in realtà  avvenuto, se non proprio tramite lei stessa, quanto meno sotto il suo controllo o con il suo coinvolgimento (cfr. teste __________ p. 3; cfr. pure la rogatoria __________ TE 10, ad IV°, che conferma il doc. R, ove si evidenzia che la convenuta aveva un "ruolo centrale" nella conduzione dell'investimento), il che, trattandosi di un'importante fiduciaria svizzera, soggetta a seri controlli, presupponeva implicitamente la serietà e la fattibilità tecnica e operativa dell'operazione proposta, ivi comprese delle garanzie fornite (cfr. teste __________ p. 5). Questo assunto è in particolare provato dalle seguenti circostanze: il primo incontro tra le parti avvenne pacificamente presso la sede della convenuta alla presenza del suo funzionario __________ TE 3 e di __________ LI 1; a quel momento l'attore non conosceva assolutamente __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p. 6; cfr. la rogatoria di __________ TE 10, ad IV°, che conferma il doc. R); né al momento delle presentazioni né in seguito __________ TE 3 accennò al fatto che __________ LI 1 in realtà non fosse un dipendente della convenuta (rogatoria __________ TE 10, ad IV°, che conferma il doc. R; cfr. pure il teste __________ p. 2); __________ LI 1 dava inoltre l'impressione di essere un semplice subalterno di __________ TE 3 (cfr. la rogatoria di __________ TE 10, ad IV°, che conferma il doc. R); anche i colloqui successivi, in cui si discussero diffusamente i dettagli dell'operazione (teste __________ TE 3 p. 7), ebbero luogo presso la sede della convenuta, alla presenza, tranne forse in un'occasione in cui comparve pure __________ LI 1, di __________ TE 3 (teste __________ p. 5; cfr. pure il teste __________ p. 2); i vari contratti, di mandato (doc. 2) e di investimento (doc. C), vennero a loro volta firmati presso la sede della convenuta (teste __________ TE 3 p. 6); il fatto che i contratti a quel momento vennero intestati ad altre società diverse dalla convenuta costituiva infine, in base alle assicurazioni fornite da __________ TE 3, una semplice formalità organizzativa, che tuttavia non modificava la sua posizione nell'affare (teste __________ p. 5; teste __________ p. 2 seg.).

 

 

                             7.1.2   Ma, oltre ad aver creato queste apparenze fallaci nell'attore, la convenuta gli ha pure fornito informazioni o assicurazioni errate circa l'operazione e le entità giuridiche che vi partecipavano rispettivamente gli ha sottaciuto o comunque non l'ha reso sufficientemente edotto su circostanze rilevanti di cui essa era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Il teste __________ TE 10 ha in effetti riferito che, in occasione dell'incontro cui egli partecipò presso la convenuta, agli investitori venne trasmesso in maniera chiara ed inequivocabile il messaggio che essa, seppur con l'ausilio di __________ LI 1, avrebbe organizzato e controllato -ciò che è stato in seguito disatteso- le varie fasi operative dell'investimento proposto, segnatamente attraverso un'attenta analisi del contratto, degli strumenti finanziari che il contratto prevedeva, nonché della piena legalità e correttezza di tutte le varie fasi contrattuali che prevedevano lo scambio di denaro contro garanzie (cfr. il doc. R, il cui contenuto è stato confermato dal teste in sede rogatoriale, ad IV°). A prescindere da quanto precede, lo stesso funzionario __________ TE 3, per atti concludenti, ha continuato a consigliare l'investimento in questione (teste __________ p. 5) o comunque non l'ha sconsigliato -il che nelle particolari circostanze costituiva un'implicita conferma della serietà dell'operazione- ancorché non conoscesse sufficientemente i partner dell'operazione né i dettagli dell'investimento stesso: egli, in effetti, non aveva mai avuto a che fare in precedenza con __________ LI 1, che aveva superficialmente conosciuto nel 1995, ma della cui attività non aveva conoscenze particolari (teste __________ TE 3 p. 6 seg.); egli non sapeva verosimilmente nulla delle società implicate nell'operazione, la panamense LI 2 (firmataria del contratto di investimento di cui al doc. C), le americane __________ (società di revisione incaricata di ricevere i fondi investiti e di rimettere le garanzie all'attore rispettivamente alla convenuta stessa), __________ (società fiduciaria di LI 2) e __________ (società beneficiaria delle garanzie messe a disposizione); e neppure si era preoccupato di verificare (teste Tancredi Pasero p. 7; cfr. risposta p. 10 e 12) -dando con ciò l'impressione che quanto veniva detto e/o documentato corrispondeva al vero- le referenze che Marco LI 1 gli aveva fornito in merito alla società Aliotta, Fritsch & Walsch (doc. 3) rispettivamente le indicazioni, per altro vaghe, da questi rese avanti agli investitori in merito al tipo d'investimento (acquisizione e rivendita di titoli di stato americani), che pure in base alle previsioni avrebbe dovuto creare profitti a dir poco straordinari, dell'ordine del 10% mensile (cfr. doc. C).

 

 

                                7.2   Il comportamento tenuto nell'occasione dalla convenuta, tramite il suo funzionario __________ TE 3, è senz'altro costitutivo di colpa, anche nel caso in cui, come sembra, egli avesse ritenuto che l'investitore era stato in realtà indirizzato alla convenuta da collaboratori di __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p. 6). Questi, se avesse prestato la necessaria attenzione, avrebbe in effetti potuto e dovuto riconoscere che le sue dichiarazioni e i suoi silenzi erano senz'altro tali da indurre l'attore, che fino a quel momento non aveva ancora preso una decisione definitiva in merito all'investimento (tanto è vero che la convenuta aveva garantito all'attore che fino alla firma del contratto d'investimento avrebbe tranquillamente potuto riavere la somma depositata presso di lei, cfr. teste __________ TE 3 p. 6), a ritenere serie le persone partecipanti allo stesso rispettivamente fattibile e non azzardata l'operazione proposta, corredata oltretutto dalle necessarie garanzie.

 

 

                                7.3   Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, il danno che egli ha subito a seguito del comportamento illecito della convenuta, per definizione dato dalla differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che ha causato il danno (Brehm, Berner Kommentar, N. 70 ad art. 41 CO; DTF 104 II 199; II CCA 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54), non corrisponde all'importo, pari al 110% del capitale, che la garanzia avrebbe dovuto coprire. In assenza di un formale impegno della convenuta a verificare la validità della garanzia, esso deve in effetti essere intravisto nella somma che, a seguito delle dichiarazioni e dei silenzi della convenuta, l'attore era stato in definitiva indotto ad investire. In concreto esso deve dunque essere cifrato in US $ 300'000.-, pari al capitale andato perso.

 

 

                                7.4   Nel caso concreto non vi è dubbio che tra il comportamento illecito della convenuta e il danno subito dall'attore vi sia un nesso di causalità adeguata, condizione che è data qualora, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un fatto sia idoneo a provocare un risultato come quello che si è realizzato, così che quest'ultimo appaia in modo generale favorito da tale fatto (DTF 123 III 110 consid. 3a, 122 IV 17 consid. 2c/bb). Il fatto di indurre la controparte, sulla base di impressioni e informazioni fallaci, a ritenere serie le persone partecipanti a un investimento rispettivamente fattibile e non azzardata un'operazione finanziaria, corredata oltretutto dalle necessarie garanzie, è in effetti in generale tale da causare le perdite che l'investimento in questione ha in seguito provocato.

 

 

                                   8.   Ammessa con ciò la responsabilità della convenuta per le perdite subite dall'attore -anche perché il fatto che quest'ultimo nel doc. 2 abbia dichiarato di assumersi la piena responsabilità dell'investimento non può liberare la convenuta, sia per il fatto che in realtà gli erano state sottaciute o dissimulate tutta una serie di circostanze rilevanti per l'investimento sia per il fatto che a quest'ultima, come vedremo, andava in ogni caso imputata una colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO)- si tratta ora di stabilire l'ammontare del risarcimento da lei dovuto, che il giudice deve valutare con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità delle colpe in gioco, segnatamente di quelle imputabili all'attore e alla convenuta (art. 43 e 44 CO).

 

 

                                8.1   All'attore va sicuramente rimproverata una certa colpa per aver dato seguito all'investimento in questione. Già negli anni precedenti egli aveva invero espresso il suo interesse per investimenti all'estero, ancorché vi avesse poi rinunciato in assenza di sufficienti garanzie (petizione p. 5; cfr. teste __________ p. 4). Confrontato ora con l'eventualità di un investimento in Svizzera tramite una fiduciaria affermata come la convenuta, egli si è subito dimostrato interessato, tant'è che si è ben presto recato a __________ per un incontro e in seguito, visto l'esito dei colloqui, ha provveduto a far affluire i capitali necessari su un conto fiduciario aperto presso la convenuta in attesa che si perfezionassero le relative pratiche. Di formazione ragioniere, egli doveva inoltre essere consapevole del rischio insito in un investimento come quello concretamente prospettato, che, nella misura in cui prevedeva profitti dell'ordine del 10% mensile rispettivamente, in caso di inadempienza dei mutuatari, un risarcimento pari al 110%, doveva senz'altro essere considerato di carattere speculativo; a maggior ragione se si pensa che il funzionario di una banca della piazza luganese, da lui contattato, glielo aveva sconsigliato proprio per questo motivo (teste __________ TE 7 p. 1). Oltretutto, a parte essersi informato sulla reputazione della convenuta (petizione p. 3, cfr. teste __________ TE 7 p. 1), egli non conosceva né __________ LI 1 né le persone giuridiche che avrebbero partecipato all'operazione, né era al corrente, se non in modo vago, del genere di investimenti che sarebbero stati effettuati negli Stati Uniti. E ciononostante aveva sottoscritto un documento -della cui limitata portata si è comunque già detto- in cui si assumeva la piena responsabilità dell'investimento (doc. 2).

 

 

                                8.2   Alla convenuta, come esposto in dettaglio nei considerandi che precedono (in particolare consid. 7.1), va invece rimproverato sia di aver fatto credere all'attore, contrariamente al vero, che l'investimento in questione sarebbe avvenuto, se non proprio tramite lei stessa, quanto meno sotto il suo controllo o con il suo coinvolgimento, ciò che presupponeva implicitamente la serietà e la fattibilità tecnica e operativa dell'operazione proposta ivi comprese delle garanzie fornite, sia di avergli fornito informazioni o assicurazioni errate circa l'operazione e le entità giuridiche che vi partecipavano rispettivamente di avergli sottaciuto o comunque non averlo reso sufficientemente edotto su circostanze rilevanti di cui essa era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Nell'occasione essa ha agito con una leggerezza ed approssimazione estrema, assolutamente intollerabili per una società fiduciaria svizzera, tanto più che essa, per il suo intervento, aveva beneficiato delle commissioni per la gestione di apertura del conto fiduciario. Accettando di agire anche quale fiduciaria di __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p. 6), essa si è di fatto venuta a trovare nel mezzo di un conflitto di interessi, che ha in definitiva risolto a scapito dell'attore. Ad aggravare ulteriormente la sua posizione, va pure menzionato il fatto che il contratto d'investimento speculare da lei concluso successivamente -ma pur sempre prima che il denaro degli investitori fosse inviato negli Stati Uniti- con __________ (doc. A) prevedeva addirittura un'incredibile tasso d'interesse mensile del 40% mensile, di cui oltretutto, a conferma del suo coinvolgimento, una percentuale era a suo favore (teste __________ TE 3 p. 6 e 8; cfr. pure teste __________ p. 3), circostanza questa che certo avrebbe dovuto indurla a dubitare delle affermazioni fornite da __________ LI 1 rispettivamente ad effettuare ulteriori controlli o verifiche, che, se messi in atto -ciò che venne fatto, tardivamente, solo dopo la sospensione dei versamenti delle rate mensili, rivolgendosi a uno studio legale americano (cfr. doc. D)- avrebbero senz'altro permesso di smascherare l'inconsistenza, per altro facilmente riconoscibile (cfr. doc. D), del castello di carta costruito da __________ LI 1. Lo stesso __________ TE 3 ha del resto dovuto ammettere che, confrontato con un contratto che gli prospettava guadagni del 40% mensile, mai avrebbe messo a disposizione i suoi soldi (teste __________ TE 3 p. 8). E tuttavia ha fatto in modo che la convenuta lo sottoscrivesse (SIC!).

 

 

                                8.3   Esaminando le colpe che in concreto si contrappongono, occorre rilevare che quella della convenuta, grave, deve senz'altro essere considerata predominante, non solo perché è lei che, sfruttando la sua posizione di fiducia, ha contribuito a creare la situazione "di pericolo" per l'attore, ma anche perché con le sue dichiarazioni e con i suoi silenzi lo ha di fatto indotto a far venir meno ogni sua capacità critica. La leggerezza dimostrata nell'occasione da quest'ultimo, che era cognito della materia ed al quale oltretutto l'investimento in questione era sconsigliato da un funzionario di banca (cfr. consid. 8.1), assume però a sua volta i connotati di una colpa non indifferente, che, pur non portando a un'interruzione del nesso causale, a giudizio della scrivente Camera giustifica tutto sommato di ridurre la misura del risarcimento in ragione di 2/5.

 

 

                                   9.   Ne discende, in parziale accoglimento della petizione, che a favore dell'attore può in definitiva essere riconosciuta la somma di US $ 180'000.- (3/5 di US $ 300'000.-), cui vanno aggiunti, come da lui richiesto -e non contestato dalla convenuta- gli interessi al 5% dal 5 dicembre 1997 (per la decorrenza degli interessi in caso di atto illecito, cfr. Brehm, op. cit., N. 97 e 99 ad art. 41 CO; II CCA 27 luglio 2004 in. n. 12.2003.96).

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   La petizione 28 giugno 1999 è parzialmente accolta.

                                        

                                         §.     Di conseguenza CV 1, __________, è condannata a pagare al __________ AT 1, __________ la somma di US $ 180'000.- oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997.

                                                

 

                                   II.   Le spese giudiziarie, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                                fr.   11'750. --

                                         b) testimoni                                                             fr.          80.--

                                         c) spese                                                                  fr.        170.--

                                         Totale                                                                       fr.   12'000. --

 

                                         già anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 5/11 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.

 

                                     

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-     

 

 

Terzi implicati

1.  LI 1  

2. LI 2  

3.  TE 1  

4.   TE 2  

5.  TE 3  

6.  TE 4  

7.  TE 5  

8.  TE 6  

9.  TE 7  

10.   TE 8  

11.  TE 9  

12.  TE 10  

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario