Incarto n.
10.1999.30

 

Lugano

15 maggio 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 7

ottobre 1999 da

 

 

AT 1 

rappr. dallo  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CV 1,  e

CV 2,

quest'ultima rappr. dall' RA 2,

 

chiedente, in applicazione della LDA, che i convenuti siano condannati in solido a pagare all'attrice fr. 68'370.20 a titolo di risarcimento danni e fr. 150'000.-, pari all'utile conseguito con la vendita illecita in Svizzera di mobili protetti da diritto d'autore;

 

cui la sola società CV 2, precluso il convenuto CV 1, si è opposta;

 

conclusa la causa di merito, in quanto proposta nei confronti di CV 2, con la sentenza 7 ottobre 2005 (su rinvio del Tribunale federale) che ha respinto la petizione per prescrizione dei crediti, caricando all'attrice spese, tassa di giustizia e ripetibili dovute alla società convenuta;

 

ed ora, preso atto come nei confronti del convenuto CV 1, irreperibile al suo domicilio italiano e considerato processualmente di ignota dimora ai sensi dell'art. 123 CPC, l'attrice abbia dichiarato con scritto 3 maggio 2006 di rinunciare a proseguire il procedimento;

 

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

 

                                         che l'accennata dichiarazione dell'attrice configura ritiro dell'azione, ossia desistenza (art. 77 cpv. 2 e art. 352 CPC);

 

                                         che la causa prende così fine senza sentenza ed è stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

che alla parte desistente vengono caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 77 cpv. 3 e 151 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo partecipato al processo;

 

che tuttavia, a prescindere dalle spese sostenute per la ricerca del convenuto e per le notifiche e le citazioni nella via edittale, nessun'altra spesa è stata registrata oltre le correnti spese postali e di cancelleria;

 

che anche la tassa di giustizia può essere oltremodo ridotta, dal momento che il contenzioso processuale si è esaurito nel rapporto tra l'attrice e la convenuta CV 2;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   La causa dipendente da petizione 7 ottobre 1999 di AT 1, __________, in quanto proposta contro CV 1, di ignota dimora, è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese                                                                fr.   300.-

                                         e la tassa di giustizia                                            fr.   300.-

                                         in totale                                                                   fr.   600.-

 

                                         già anticipate dall'attrice, restano a suo carico.

 

 

 

 

 

 

                                    3.   Intimazione allo

   

 

 

terzi implicati

1.  TE 1    

2.   TE 2    

 

1.  CV 1  

2. CV 2  

rappr. da:   RA 2  

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             Il segretario