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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente |
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segretario: |
Petrini |
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 26 giugno 1997, da
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__________ rappr. dall' avv. __________
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contro |
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__________ rappr. dall' avv. __________
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con cui l’attrice ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di cessare immediatamente e per il futuro di utilizzare in Ticino la parola __________ su tutto il suo materiale pubblicitario di propaganda, come in qualsiasi altro contesto e che questa Camera, con sentenza 21 luglio 1999, ha integralmente accolto.
Considerato che la sentenza cantonale è stata riformata, a seguito di ricorso della parte convenuta, dalla I Corte civile del Tribunale federale con decisione 11 luglio 2000 nel senso che "la petizione introdotta il 26 giugno 1997 dalla __________ è respinta".
Atteso che la causa è stata rinviata a questa Camera per nuovo giudizio sulle tasse, spese e ripetibili della procedura cantonale.
Ritenuto che, capovolto l'esito di merito della causa, uguale sorte spetta al giudizio sulle spese, non apparendo motivi per riconsiderare l'entità della tassa di giustizia e delle ripetibili assegnate.
Per i quali motivi
pronuncia
1. Il dispositivo n. 2. della sentenza 21 luglio 1999 di questa Camera (inc. no. __________) è così riformato:
2. Le spese procedurali consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2’800.-
b) spese fr. 200.-
c) perizia fr. 450.-
d) richiamo UFPI fr. 100.-
e) rogatoria fr. 60.-
f) testimoni fr. 50.-
Totale fr. 3’660.-
da anticipare dall’attrice, sono poste a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 7’500.- per ripetibili.
2. Intimazione a:
- avv. __________;
- avv. __________.
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario