Incarto n.
10.2000.00041

Lugano

22 dicembre 2000/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

 

 

 

chiamato a giudicare l'istanza di misure superprovvisionali 18 dicembre 2000 di

 

 

 

1. __________

2. __________ (Paesi

    Bassi)

    entrambe rappresentate dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

 

 

chiedente, in applicazione della LDA, che venga ordinato senza contraddittorio il divieto provvisorio alla convenuta di produrre, distribuire, vendere, esportare o importare, concedere licenze, mettere in circolazione, doppiare, ecc. le registrazioni Masters del cantante __________, e che sia proceduto presso la sede della convenuta al sequestro di tutta la documentazione relativa al medesimo cantante, in particolare corrispondenza, contratti, ecc. con diverse persone giuridiche o entità commerciali, indicate nell'istanza;

 

esaminata la documentazione presentata dalle istanti;

 

confermata la competenza per materia di questo giudice in virtù dell'art. 2 lett. b del Regolamento sulla competenza della Camere civili del Tribunale d'appello e degli art. 303 e 377 cpv. 2 CPC in merito all'intervento cautelare;

 

data -a un primo esame e per quanto indicano le istanti- la competenza territoriale dai combinati art. 64 cpv. 1 e 65 cpv. 3 LDA;

 

considerato:

 

                                               che le istanti rimproverano alla convenuta di aver illecitamente concesso in licenza la produzione di CD con opere musicali interpretate dal cantante __________ alla __________ Ltd., rispettivamente alla __________ Ltd., nonché alla ditta produttrice, tale __________ con sede in Portogallo;

 

                                               che, secondo le istanti, i prodotti musicali in esame corrispondono esattamente alle incisioni originarie eseguite da parte della prima società che ha detenuto i diritti d'autore in questione;

 

                                               che, sempre secondo le istanti, è escluso che la convenuta abbia detenuto lecitamente i diritti in questione poiché dalla ditta __________ Corp., attraverso una lunga serie di contratti, essi sono stati ceduti al gruppo __________ e -nell'ambito di una fusione fra diverse società e di una successiva attribuzione di compiti- l'istante 2 ne è divenuta titolare;

 

                                               che l'istante 1 sarebbe licenziataria esclusiva per la Svizzera degli stessi diritti;

 

                                               che le istanti -trattandosi di una fattispecie a carattere internazionale- sostengono l'applicabilità anche del diritto svizzero poiché, in concreto, ritengono violati anche i diritti di protezione affini (in particolare il diritto del produttore di supporti audio) concessi in esclusiva per il territorio svizzero all'istante 1;

 

                                               che, rinunciando a ogni approfondimento sul diritto applicabile, può essere ricordato che almeno nel diritto svizzero -per quanto possa interessare- l'art. 36 LDA prevede che il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di produrre le registrazioni e di offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti, prescindendo dal fatto che la sua attività non abbia connotazioni creative (Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, ed. 3, p. 204);

 

                                               che l'art. 65 LDA prevede la possibilità di intervenire in via provvisionale (e superprovvisionale: Rehbinder, op. cit., p. 219) con misure di diversa natura quando l'istante rende verosimile il fatto o il rischio di subire una violazione del suo diritto d'autore o di un diritto affine e che tale violazione è in grado di causarle un danno difficilmente risarcibile;

 

                                               che tale verosimiglianza riguarda in particolare anche il diritto della parte istante a richiedere protezione in giustizia, ossia la sua legittimazione attiva (Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, N. 776);

 

                                               che le istanti nemmeno sostengono che la loro domanda sia conforme a eventuali diversi presupposti di diritto estero, in particolare relativamente ai Paesi nei quali sarebbe rivendicata la protezione (Dessemontet, op. cit., N. 1057 - 1059);

 

                                               che, in concreto, la documentazione prodotta è insufficiente per verificare -anche prima facie- la titolarità all'azione di entrambe le istanti e ciò sia in applicazione del diritto interno, sia -molto verosimilmente- anche con eventuale riferimento al diritto estero, trattandosi di una questione pregiudiziale di carattere generale;

 

                                               che già il preteso diritto originario della società __________ è attestato unicamente da una scrittura privata fra quella società e una studio di Los Angeles __________ di cui non è però chiara la posizione giuridica nella fattispecie, in particolare mancando qualsiasi altro supporto probatorio riguardante il diritto di registrazione (copyright registration, ancorché non richiesto dalla legge, ma eventualmente utile) e qualsiasi indicazione relativa a tutte le opere musicali in discussione (doc. _);

                                              

                                               che, comunque, manca dall'incarto qualsiasi elemento atto a rendere verosimile la pretesa cessione dei diritti dalla menzionata società al gruppo __________ o ad alcuna fra le società fusionate nel medesimo: in particolare non costituisce prova, né elemento di verosimiglianza, la sola affermazione delle istanti che i relativi contratti siano stati visionati dal loro patrocinatore;

 

                                               che, esistesse un problema di segreto commerciale relativo alla produzione di qualsiasi documentazione, si rammenta alle istanti l'applicabilità dei combinati art. 202 cpv. 3 e 185 CPC;

 

                                               che nulla è stato prodotto in merito alla legittimazione attiva dell'istante 1: in particolare, l'affidavit sottoscritto da __________, nella veste di direttore del servizio giuridico della __________ Ltd. di __________ (peraltro esplicitamente destinato per essere usato in tribunale in Belgio, Portogallo e Paesi Bassi), non indica -all'infuori di quest'ultimi- in quali parti del mondo valgano le licenze di cui il gruppo __________, rispettivamente sue società, pretendono essere cessionarie e cedenti (doc. _);

 

                                               che pertanto, già per i motivi esposti, l'istanza dev'essere respinta non adempiendo i presupposti di legge qui ricordati;

 

 

 

motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG,

 

 

pronuncia:

 

                                          1.   L'istanza 18 dicembre 2000 di __________ e di __________ è respinta.

 

 

                                          2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.--, già anticipati dalle istanti, sono poste solidalmente a loro carico.

 

 

                                          3.   Intimazione: al patrocinatore delle istanti.

 

 

 

                                                                                        Il giudice delegato:

 

                                                                                        (dott. __________)