Incarto n.
10.2001.2

Lugano

13 marzo 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 8 febbraio 2001, da

 

 

 

IS 1

Ora----, Lugano

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1Chiasso

rappr. da PR 1

 

 

 

 

chiedente innanzitutto l'accertamento della nullità di determinati marchi della convenuta, nonché il divieto di usare gli stessi in quanto lesivi di marchi propri;

 

respinta con decisione 2 agosto 2001 l'istanza di provvedimenti cautelari presentata dall'attrice con la petizione;

 

ed ora, preso atto dello scritto 3 marzo 2006 della convenuta che chiede lo stralcio della causa, denunciandone la perenzione a dipendenza del tempo trascorso dall'ultimo atto processuale;

 

letti ed esaminati gli atti di causa

 

 

Considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che, in virtù dell'art. 351 cpv. 1 CPC, il giudice stralcia la causa dai ruoli se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico;

 

                                         che la mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC);

 

                                         che, in questa seconda ipotesi, il giudice procede allo stralcio della causa d'ufficio, senza dover sentire le parti, la presunzione del mancato interesse avendo carattere assoluto (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 351, m. 12 e m. 17);

 

                                         che, in concreto, conformemente a quanto sostiene la convenuta, l'ultimo atto processuale si configura nel decreto 24 novembre 2003 con cui sono state accolte due istanze di restituzione in intero dell'attrice ed è stata respinta una domanda processuale della convenuta;

 

                                         che pertanto il 25 novembre 2005 è intervenuta la perenzione processuale, così che la causa può essere stralciata dai ruoli, peraltro non essendo rintracciabile nell'incarto nemmeno uno scritto di sollecito o di altra natura successivo all'accennato decreto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 351, m. 23);

 

                                         che, nel caso in esame, appare determinante per l'assegnazione di spese e ripetibili (questione non regolata nel caso di azione divenuta priva d'oggetto) l'inattività dell'attrice, rispettivamente la sua carente volontà di continuare il processo da lei avviato a suo tempo, almeno a far tempo dall'ultimo atto preso in considerazione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 11);

 

                                         che tale inattività può essere pertanto considerata alla stregua di una desistenza, di modo che alla stessa parte vengono accollate la tassa di giustizia, le spese e -se del caso- anche indennità ripetibili (art. 151 CPC);

 

                                         che gli oneri processuali devono essere commisurati allo stadio in cui si trova la causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 10), mentre le ripetibili devono corrispondere all'effettivo onere di patrocinio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 1);

 

                                         che -in concreto- la convenuta, al di fuori della provvisionale, tassata separatamente, non ha partecipato a nessun atto di procedura, fatta eccezione per la presentazione dell'allegato di osservazioni e di domanda processuale 21 novembre 2003, atto per il quale tuttavia le ripetibili sono già state giudicate con il decreto 24 novembre 2003;

 

                                         che pertanto non ricorre nessun motivo per riconoscere indennità processuali alla convenuta;

                                     

                                         che a questa decisione di stralcio non è di ostacolo la dichiarazione di fallimento della società convenuta, recante la data del 9 marzo 2006, segnatamente in vista di un'eventuale sospensione fondata sull'art. 207 LEF, dal momento che la perenzione -come già rilevato- era intervenuta già nell'ottobre dello scorso anno.

 

 

Motivi per i quali,

richiamato l'art. 351 CPC e per le spese la LTG,

 

 

pronuncia:

                                   1.   La causa promossa direttamente in appello con petizione 8 febbraio 2001 da  ------, ----(ora-----, -----) contro ---- ----, ----- -inc. 10.2001.02- è stralciata dai ruoli poiché perenta a valere dal 25 novembre 2005.

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati dall'attrice, restano a suo carico.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-.

 

Comunicazione all¿UEF di Mendrisio.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario